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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/11/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 41 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali eredi di , entrambe rappresentate C.F._2 Persona_1
e difese dall'avv. Davide Massimo Aliberti per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellanti -
CONTRO
, (C.F. CP_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
pagina 1 di 6 e difeso dall'avv. Piero Novelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato–
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 401 depositata in data 23.06.2023 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona riformare in toto la sentenza n. 401/2023 del 23.06.2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Sirianni nell'ambito del procedimento iscritto al n. 274/22 RG ed accogliersi le conclusioni rassegnate in primo grado che in questa sede si ripropongono: previa conferma dell'accertato nesso eziologico tra la malattia subita e subenda dell'attrice e l'evento del 28.03.2017 condannare l'ente responsabile convenuto al pagamento in favore della stessa ed ora degli eredi appellanti a Persona_1 titolo di indennizzo/risarcimento la somma di Euro 74.000,00 e/o nella misura minore e/o maggiore più benevisa di giustizia così come scaturisce dalla CTU in alternativa anche alla CT in virtù di tutti i titoli di Per_2 Persona_3 imoniale, non patrimoniale, b ersonalizzazione invalidità temporanea assoluta e permanente, spese e oneri tutti. In via istruttoria subordinata (…) Vinte le spese processuali del doppio grado.”
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma – contrariis reiectiis – rigettare perché infondato in fatto e diritto l'appello con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del grado “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ascoli Piceno deducendo che intorno alle Persona_1 ore 12.30 del 28.03.2017 “era in procinto di accedere all'ingresso dell'immobile pagina 2 di 6 sito in Largo Campania n. 31 di Ascoli Piceno di proprietà dell' CP_1 quando, “per un difetto della maniglia della porta, la stessa si sganciava dal sito provocando la rovinosa caduta a terra” dell'attrice; ha quindi convenuto in giudizio l' chiedendo che venga condannato a risarcirle i danni già CP_1 accertati all'esito della consulenza tecnica preventiva svoltasi tra le medesime parti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c..
Nonostante la regolarità della notifica, l'Ente non ha ritenuto di doversi costituire dinanzi al primo giudice.
All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza depositata in data 23.06.2023 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda;
il primo giudice ha ritenuto che l'attrice non abbia adeguatamente comprovato la dinamica del fatto ed il nesso causale tra le lesioni riscontrate dal C.T.U. ed i beni sottoposti alla custodia dell'Ente convenuto.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
quali eredi di purtroppo deceduta in data 21.10.2023; le
[...] Persona_1 appellanti lamentano che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie e chiedono l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni.
Si è costituito nel presente grado l' , Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) e censurano la sentenza Parte_1 Parte_2 nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto non adeguatamente comprovata la dinamica del sinistro, né soprattutto il nesso causale tra la caduta della pagina 3 di 6 danneggiata e la maniglia del portone d'ingresso al palazzo di proprietà dell' le appellanti ribadiscono invece che l'istruttoria avrebbe CP_1 adeguatamente comprovato il nesso causale tra il mal funzionamento della citata maniglia e la caduta della signora avvenuta mentre la donna Per_1 stava in realtà uscendo dall'androne del palazzo.
Il gravame dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che, “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.12760 del 09.05.2024).
In tale prospettiva, non risulta quindi sufficiente, “specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area”, neppure qualora l'area in questione sia effettivamente pericolosa, essendo “sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”.
Nel caso di specie, sin dalle dichiarazioni rese ai sanitari del pronto soccorso la ha riferito di essere caduta mentre cercava di aprire il portone Per_1
d'ingresso alla palazzina di proprietà dell' sita ad Ascoli in largo CP_1
Campania, 31, confermando poi tale versione sia nel corso della consulenza tecnica preventiva (cfr. pag. 4 della relazione peritale), sia nell'atto di pagina 4 di 6 citazione con cui è stato introdotto il giudizio dinanzi al primo giudice
(leggasi in particolar modo la narrativa a pag. 1).
Nessuno tra i testi escussi ha tuttavia assistito a tale caduta, non potendo quindi offrire alcun elemento utile a ricostruirne le possibili cause.
I testi e , in particolare, hanno soccorso la quando Tes_1 Tes_2 Per_1 si trovava ancora distesa sul pavimento dell'atrio della palazzina ed hanno notato la presenza in terra della maniglia del portone d'ingresso: hanno quindi ipotizzato che la signora “stava uscendo dall'immobile (…), probabilmente tentava di aprire il portone, forzando la maniglia, la maniglia si è sganciata e la signora è caduta” (leggasi a riguardo le dichiarazioni rese alle udienze tenutasi in data 22.11.2022 e in data 13.04.2023).
Il teste cognato dell'originaria attrice e residente nella palazzina, non Tes_3 ha personalmente assistito alla caduta, ma ha ipotizzato che “il problema“ si sia “verificato nell'uscire perché la maniglia è difettosa dall'interno”.
In tale complessivo contesto, non è risultata comprovata la dinamica sin dall'inizio proposta dalla danneggiata, secondo la quale sarebbe caduta mentre tentava di entrare nella palazzina;
non è stato neppure chiarito perché la nonostante la riferita rottura della maniglia del portone, Per_1 sia caduta non all'esterno del fabbricato bensì nell'atrio interno.
Risulta altresì tardiva la deduzione formulata per la prima volta nell'atto d'appello, secondo cui la sarebbe stata in realtà in procinto di uscire Per_1 dalla palazzina ed ogni diversa indicazione contenuta nei precedenti atti sarebbe stata frutto di un mero refuso.
Tenuto conto dei principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in ogni caso, il nesso causale non può semplicemente desumersi dal fatto che la signora sia caduta in prossimità di un portone la cui maniglia non avrebbe funzionato in modo adeguato.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata in ogni sua parte, restando assorbita ogni ulteriore questione.
2. La totale soccombenza delle appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dall'Ente appellato nel presente grado di pagina 5 di 6 giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della causa.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 401 depositata in data
[...] Parte_2
23.06.2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza impugnata.
DA e , in via solidale tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese processuali anticipate dalla controparte, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis
e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 41 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) quali eredi di , entrambe rappresentate C.F._2 Persona_1
e difese dall'avv. Davide Massimo Aliberti per procura in calce all'atto di citazione in appello
- Appellanti -
CONTRO
, (C.F. CP_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
pagina 1 di 6 e difeso dall'avv. Piero Novelli per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato–
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 401 depositata in data 23.06.2023 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per le appellanti:
“Piaccia alla Corte di Appello di Ancona riformare in toto la sentenza n. 401/2023 del 23.06.2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Sirianni nell'ambito del procedimento iscritto al n. 274/22 RG ed accogliersi le conclusioni rassegnate in primo grado che in questa sede si ripropongono: previa conferma dell'accertato nesso eziologico tra la malattia subita e subenda dell'attrice e l'evento del 28.03.2017 condannare l'ente responsabile convenuto al pagamento in favore della stessa ed ora degli eredi appellanti a Persona_1 titolo di indennizzo/risarcimento la somma di Euro 74.000,00 e/o nella misura minore e/o maggiore più benevisa di giustizia così come scaturisce dalla CTU in alternativa anche alla CT in virtù di tutti i titoli di Per_2 Persona_3 imoniale, non patrimoniale, b ersonalizzazione invalidità temporanea assoluta e permanente, spese e oneri tutti. In via istruttoria subordinata (…) Vinte le spese processuali del doppio grado.”
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma – contrariis reiectiis – rigettare perché infondato in fatto e diritto l'appello con ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di spese ed onorari del grado “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ascoli Piceno deducendo che intorno alle Persona_1 ore 12.30 del 28.03.2017 “era in procinto di accedere all'ingresso dell'immobile pagina 2 di 6 sito in Largo Campania n. 31 di Ascoli Piceno di proprietà dell' CP_1 quando, “per un difetto della maniglia della porta, la stessa si sganciava dal sito provocando la rovinosa caduta a terra” dell'attrice; ha quindi convenuto in giudizio l' chiedendo che venga condannato a risarcirle i danni già CP_1 accertati all'esito della consulenza tecnica preventiva svoltasi tra le medesime parti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c..
Nonostante la regolarità della notifica, l'Ente non ha ritenuto di doversi costituire dinanzi al primo giudice.
All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza depositata in data 23.06.2023 il
Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda;
il primo giudice ha ritenuto che l'attrice non abbia adeguatamente comprovato la dinamica del fatto ed il nesso causale tra le lesioni riscontrate dal C.T.U. ed i beni sottoposti alla custodia dell'Ente convenuto.
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
quali eredi di purtroppo deceduta in data 21.10.2023; le
[...] Persona_1 appellanti lamentano che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie e chiedono l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni.
Si è costituito nel presente grado l' , Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) e censurano la sentenza Parte_1 Parte_2 nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto non adeguatamente comprovata la dinamica del sinistro, né soprattutto il nesso causale tra la caduta della pagina 3 di 6 danneggiata e la maniglia del portone d'ingresso al palazzo di proprietà dell' le appellanti ribadiscono invece che l'istruttoria avrebbe CP_1 adeguatamente comprovato il nesso causale tra il mal funzionamento della citata maniglia e la caduta della signora avvenuta mentre la donna Per_1 stava in realtà uscendo dall'androne del palazzo.
Il gravame dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che, “ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”
(leggasi da ultimo Cass. Sez. III, ordinanza n.12760 del 09.05.2024).
In tale prospettiva, non risulta quindi sufficiente, “specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree accessibili al pubblico e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area”, neppure qualora l'area in questione sia effettivamente pericolosa, essendo “sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”.
Nel caso di specie, sin dalle dichiarazioni rese ai sanitari del pronto soccorso la ha riferito di essere caduta mentre cercava di aprire il portone Per_1
d'ingresso alla palazzina di proprietà dell' sita ad Ascoli in largo CP_1
Campania, 31, confermando poi tale versione sia nel corso della consulenza tecnica preventiva (cfr. pag. 4 della relazione peritale), sia nell'atto di pagina 4 di 6 citazione con cui è stato introdotto il giudizio dinanzi al primo giudice
(leggasi in particolar modo la narrativa a pag. 1).
Nessuno tra i testi escussi ha tuttavia assistito a tale caduta, non potendo quindi offrire alcun elemento utile a ricostruirne le possibili cause.
I testi e , in particolare, hanno soccorso la quando Tes_1 Tes_2 Per_1 si trovava ancora distesa sul pavimento dell'atrio della palazzina ed hanno notato la presenza in terra della maniglia del portone d'ingresso: hanno quindi ipotizzato che la signora “stava uscendo dall'immobile (…), probabilmente tentava di aprire il portone, forzando la maniglia, la maniglia si è sganciata e la signora è caduta” (leggasi a riguardo le dichiarazioni rese alle udienze tenutasi in data 22.11.2022 e in data 13.04.2023).
Il teste cognato dell'originaria attrice e residente nella palazzina, non Tes_3 ha personalmente assistito alla caduta, ma ha ipotizzato che “il problema“ si sia “verificato nell'uscire perché la maniglia è difettosa dall'interno”.
In tale complessivo contesto, non è risultata comprovata la dinamica sin dall'inizio proposta dalla danneggiata, secondo la quale sarebbe caduta mentre tentava di entrare nella palazzina;
non è stato neppure chiarito perché la nonostante la riferita rottura della maniglia del portone, Per_1 sia caduta non all'esterno del fabbricato bensì nell'atrio interno.
Risulta altresì tardiva la deduzione formulata per la prima volta nell'atto d'appello, secondo cui la sarebbe stata in realtà in procinto di uscire Per_1 dalla palazzina ed ogni diversa indicazione contenuta nei precedenti atti sarebbe stata frutto di un mero refuso.
Tenuto conto dei principi desumibili dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in ogni caso, il nesso causale non può semplicemente desumersi dal fatto che la signora sia caduta in prossimità di un portone la cui maniglia non avrebbe funzionato in modo adeguato.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata in ogni sua parte, restando assorbita ogni ulteriore questione.
2. La totale soccombenza delle appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dall'Ente appellato nel presente grado di pagina 5 di 6 giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della causa.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 401 depositata in data
[...] Parte_2
23.06.2023 dal Tribunale di Ascoli Piceno, cosí dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza impugnata.
DA e , in via solidale tra loro, a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese processuali anticipate dalla controparte, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis
e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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