Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3381/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to LIBRIZZI FULVIO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1 resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.10.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato, sicché ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.03.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal
08/09/2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la ricorrente in Parte_1 possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 08/09/2022; condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 05.03.2025
Il Giudice