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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/02/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello Lavoro n. 991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 360/2023 del Tribunale di Monza (est. dott.ssa Serena Sommariva), promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Valsecchi ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Monza, via Mosè Bianchi n. 14, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Cappiello, Arianna Comizzoli ed CP_1
elettivamente domiciliata in Milano, via della Moscova n. 3, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE in riforma integrale della sentenza impugnata, nel merito
1. in via principale, accertare e dichiarare la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorso fra il Sig. ed dall'1.2.2005 al 5.6.2018 alla fattispecie di cui all'art. 2222 e segg. c.c.; per Pt_1 CP_1 l'effetto, in ragione delle argomentazioni portate al paragrafo 3) dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. e delle relative preclusioni a che, ex post, possa provvedersi a favore del Sig. a relativa Pt_1 regolarizzazione contributiva e previdenziale presso l' , condannare in persona del CP_2 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore del ricorrente, ex art. 2116 c.c., la somma di
Euro 133.983,53 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare, comunque, che il medesimo rapporto di lavoro si è risolto per fatto / colpa ascrivibili ad o comunque per circostanze indipendenti dal Sig. CP_1 Pt_1 e, per l'effetto, condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente n° 6 mensilità di preavviso al tallone di un compenso medio mensile di Euro
1 4.400,00 (vd. media compensi Sig. riferita all'ultimo anno di lavoro) o la diversa somma Pt_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle rivendicazioni di cui al punto
1), accertare e dichiarare la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorso fra il Sig. ed Pt_1 dall'1.2.2005 al 5.6.2018 alla fattispecie di cui all'art. 1742 e segg. c.c.; per l'effetto, in CP_1 ragione delle argomentazioni portate al paragrafo 3) dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. e delle relative preclusioni a che, ex post, possa provvedersi a favore del Sig. a relativa regolarizzazione Pt_1 presso l'ENASARCO, accertare e dichiarare, nell'an, il diritto del ricorrente al corrispettivo risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.; accertare e dichiarare, comunque, che il medesimo rapporto di lavoro si è risolto per fatto / colpa ascrivibili ad o comunque per circostanze indipendenti dal CP_1 Sig. e, per l'effetto, condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere in favore del ricorrente n° 6 mensilità di preavviso al tallone di un compenso medio mensile di Euro 4.400,00; il FIRR nella misura dell'1 % per anno sui compensi / provvigioni corrisposti all'agente dall'inizio del rapporto sino alla sua conclusione e ciò per complessivi Euro 5.381,63; l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. nella misura di Euro 52.800,00 (Euro 4.400,00 x 12) o, in alternativa alle quantificazioni poc'anzi indicate, in quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia. Il tutto con riserva, nel prosieguo, di agire, presso gli enti competenti, per la regolarizzazione di quanto, ad oggi, non prescritto e, comunque, per la liquidazione del danno da mancati versamenti ENASARCO.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente nonché del precedente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario e condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del Sig. CP_1 Pt_1 di quanto corrisposto a favore di a titolo di spese legali, all'esito del giudizio di primo grado. CP_1 In via istruttoria, all'occorrenza, si rinnovano tutte le richieste istruttorie nell'interesse del Sig. Pt_1 di cui al primo grado di giudizio confermandosi quali testi i soggetti che l'odierno appellante già aveva indicato con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. e, in particolare, quelli non ancora escussi (ed estranei alla compagine aziendale).
APPELLATO In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'inconferenza, ex art. 437 c.p.c. dei documenti prodotti per la prima volta in questo grado di giudizio;
Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello in mancanza delle indicazioni di cui ai novellati artt. 434 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito
Rigettare l'appello avversario confermando integralmente la sentenza emessa inter partes dal
Tribunale di Monza, Giudice dott.ssa Serena Sommariva, il 26 settembre 2023, depositata il successivo 18 marzo 2024, mandando in ogni caso assolta la Società appellata da qualunque domanda.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite, oltre iva e cpa.
In via istruttoria: Se del caso, si replicano le richieste istruttorie già formulate in primo grado con gli stessi testi ivi citati e si fa ampio riferimento ai documenti depositati nel fascicolo di primo grado di cui si chiede l'acquisizione unitamente al fascicolo d'ufficio (telematico).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, ha impugnato la sentenza n. 360/2023 Parte_1
del Tribunale di Monza che ha respinto il ricorso promosso dallo stesso.
sul presupposto dell'accertamento definitivo ad opera della sentenza n. Parte_1
1075/2021 della Corte di Appello di Milano circa la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso con la società dal 1.2.2005 al 5.6.2018, ha agito in giudizio per accertare: CP_1
2 -la riconducibilità del rapporto alla fattispecie di cui all'art. 2222 e ss. c.c., con condanna della società al pagamento della somma di € 133.983,53 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 cc per omessa regolarizzazione contributiva e previdenziale di cui all'art. 2, commi 26 ss., l.
335/1995 (c.d. Gestione separata);
-la risoluzione del rapporto per fatto imputabile alla società, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di 6 mensilità (al tallone mensile di € 4.400) a titolo di preavviso.
In via subordinata, accertare:
-la riconducibilità del rapporto alla fattispecie di cui all'art. 1742 c.c., con condanna della società al risarcimento del danno ex art. 2116 cc per omessa regolarizzazione presso l'ENASARCO;
-la risoluzione del rapporto per fatto imputabile alla società, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di 6 mensilità (al tallone mensile di € 4.400) a titolo di preavviso, della somma di € 5.381,63 a titolo di FIR, della somma di € 52.800 a titolo di indennità ex art. 1751 cc.
Con riserva di agire per la regolarizzazione di quanto non prescritto presso ENASARCO.
Il Tribunale, premesso che la natura autonoma del rapporto di lavoro non era più in contestazione, ha respinto le domande di risarcimento, osservando come titolare di partita IVA Parte_1
quale imprenditore individuale iscritto nella sezione speciale dei piccoli imprenditori, sin da gennaio 1998 avesse fatturato i compensi per le proprie prestazioni che rientravano nell'ambito dei
“servizi di organizzazione e gestione aziendale nel settore dei veicoli a motore”, oggetto dell'attività esercitata dall'impresa individuale di cui era titolare, e come in nessuna fattura fossero applicate rivalse per contributi da versare alla Gestione Separata o trattenute per contributi CP_2
Enasarco. Né aveva prodotto alcun estratto conto contributivo, né aveva chiarito se, quale piccolo imprenditore, fosse iscritto alla Gestione Speciale Artigiani e Commercianti e se avesse una CP_2 posizione aperta all'ENASARCO, né aveva allegato e dimostrato di aver maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Il danno pensionistico, presupposto della domanda di condanna, era quindi indimostrato. Né rilevava, come prospettato tardivamente e genericamente, il prossimo raggiungimento dei requisiti pensionistici APE attesa l'invalidità del coniuge, circostanza neppure accertabile in difetto di produzione di estratti conto contributivi e di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti stessi.
Riteneva, in ogni caso, la domanda risarcitoria ex art. 2116, c. 2, c.c. infondata, in quanto l'omesso versamento della contribuzione obbligatoria e il pregiudizio pensionistico risultavano causalmente riconducibili a condotte inadempienti dello stesso il quale non aveva allegato né provato di Pt_1
essersi iscritto alla Gestione Separata , laddove per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di CP_2
collaborazione coordinata e continuativa tale iscrizione costituisce oggetto di un obbligo personale sugli stessi gravante in via esclusiva ex art. 2, commi 26 e ss., l. 335/1995, obbligo il cui
3 adempimento è prodromico alla costituzione della posizione assicurativa e all'insorgenza dei conseguenti obblighi contributivi, anche per le quote a carico del datore di lavoro.
Respingeva anche le domande svolte in via subordinata relative alla riconducibilità del rapporto alla fattispecie dell'agenzia, per genericità delle allegazioni e per mancanza, in difetto di una scrittura contrattuale, della prova della volontà negoziale delle parti. Né elementi di prova potevano ricavarsi dalle testimonianze assunte del giudizio definito con la sentenza n.1075/2021 della Corte di Appello di Milano, vertendo le stesse sulla sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Respingeva infine anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, risultando dall'istruttoria svolta come il rapporto di lavoro autonomo fosse cessato a seguito di un inadempimento del ricorrente che si era rifiutato di conformarsi alle indicazioni dell'AD della società. Rifiuto ritenuto di gravità tale da legittimare la società a recedere per giusta causa dal rapporto, con conseguente esclusione dell'indennità rivendicata ( ex art. 3, co 1, L 81/2017).
L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
1)Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia rispetto alla domanda di qualificazione del rapporto intercorso fra le parti con la riconducibilità dello stesso alla fattispecie di cui all'art. 2222 c.c., nonché sulla contraddittorietà in cui è incorsa la sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice non poteva allegare e provare di essere iscritto alla gestione separata perché l'iscrizione avrebbe dovuto essere conseguenza della riqualificazione del rapporto di lavoro come una collaborazione coordinata e continuativa.
Nonostante l'incontroversa natura autonoma del rapporto di lavoro, il giudice ometteva di pronunciarsi sulla natura di collaborazione coordinata e continuativa.
In assenza di detta qualificazione, le fatture mediante le quali veniva compensato non erano altro che confermative dell'omesso versamento contributivo e previdenziale da parte della società.
Censura, inoltre, l'affermazione del primo giudice secondo cui non avrebbe provato l'intervenuta maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, vertendosi nell'ambito di una azione di condanna generica al risarcimento dei danni e non specifica,
Evidenzia infine la mancata contestazione dei conteggi.
2) Sulla violazione delle previsioni di cui all'art. 112 c.p.c. anche con riferimento alla domanda in via subordinata.
Insiste sulla domanda subordinata di riqualificazione del rapporto come agenzia.
Una volta esclusa la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa l'unica fattispecie ipotizzabile sarebbe solo l'agenzia, considerato che trattasi di un rapporto di lavoro mirato alla
4 vendita di determinati prodotti della committente, protrattosi ininterrottamente dall'1.2.2005 al
5.6.2018, ed essendo ininfluente l'assenza di un contratto scritto.
Richiama le precedenti censure quanto alla domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c.
3) Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro.
Insiste nella condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato il giudice adito non per esprimere un giudizio di colpevolezza sulla condotta dell'appellante ma per stabilire quale delle parti fosse receduta dal rapporto.
Il recesso è stato operato dalla società che, nell'ipotesi di contratto di collaborazione, avrebbe dovuto comunicare formalmente il recesso pena il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 6 mensilità in ragione dell'anzianità; mentre nell'ipotesi dell'agenzia avrebbe dovuto riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso e le indennità di cui all'art. 1751 cc, oltre il FIRR.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra di loro, non sono fondati.
Va innanzitutto ribadito, come già fatto dal primo giudice, che la Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1075/2021 ha espressamente chiarito che, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro, alcun accertamento qualificatorio nel senso di una collaborazione coordinata e continuata è stato effettuato, essendo stato semplicemente accertato che il rapporto di lavoro rientrava nell'ambito della categoria del lavoro autonomo.
In tal senso, alcun apporto probatorio può provenire dalle dichiarazioni testimoniali assunte in quella sede, la cui unica finalità probatoria consisteva nell'accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Incontestata la natura autonoma del rapporto di lavoro, il primo giudice -lungi dall'aver omesso ogni motivazione, come lamentato dall'appellante-, considerata la gestione del rapporto specie da un punto di vista amministrativo-contabile, ne ha correttamente escluso la riconducibilità alla fattispecie generale di cui all'art. 2222 e ss. c.c.
In particolare, il primo giudice ha considerato i seguenti elementi:
CA era titolare di partita IVA quale imprenditore individuale iscritto nella sezione Pt_1
speciale dei piccoli imprenditori;
-fatturava sin da gennaio 1998 i compensi per le proprie prestazioni che rientravano nell'ambito dei “servizi di organizzazione e gestione aziendale nel settore dei veicoli a motore”, coincidenti con l'oggetto dell'attività esercitata dall'impresa individuale di cui era titolare;
5 - in nessuna fattura erano applicate rivalse per contributi da versare alla Gestione Separata o CP_2
trattenute per contributi Enasarco;
non aveva prodotto alcun estratto conto contributivo, né aveva chiarito se, quale piccolo Pt_1
imprenditore, fosse iscritto alla Gestione Speciale Artigiani e Commercianti e se avesse una CP_2 posizione aperta all'ENASARCO.
Detti elementi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sono indici inequivocabili dell'impronta voluta ed impressa dalle parti al rapporto di lavoro.
L'iscrizione alla Gestione Separata è un obbligo che ricade in capo al lavoratore autonomo CP_2
titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, come evidenziato dal primo giudice, costituisce adempimento prodromico alla costituzione della posizione assicurativa e all'insorgenza dei conseguenti obblighi contributivi, anche per le quote a carico del datore di lavoro.
Nel caso in esame, l'appellante è stato completamente inadempiente.
Da qui, come correttamente argomentato dal primo giudice, l'insussistenza di un qualsiasi inadempimento contributivo in capo alla società appellata e di una qualche responsabilità per un eventuale danno pensionistico, tra l'altro nemmeno provato.
Gli elementi che, come sopra richiamati, escludono la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa allo stesso modo escludono la sussistenza di un rapporto di agenzia che secondo l'appellante sussisterebbe per il solo fatto che non ricorre una collaborazione coordinata e continuativa.
Come già evidenziato dal primo giudice, alcuna allegazione, prima che prova, è stata offerta dall'appellante circa la sussistenza di un rapporto di agenzia.
A ciò va aggiunto che l'appellante non ha mosso alcuna censura specifica alle argomentazioni del primo giudice nella parte in cui questi ha evidenziato come: l'attività denunciata alla Camera di
Commercio con riferimento all'impresa individuale non fosse propria dell'agente; la qualificazione dei compensi, sino a gennaio 2009, come “provvigioni per segnalazione clienti” non fosse risolutiva, in mancanza di allegazione degli accordi contrattuali sottesi al pagamento delle provvigioni e, segnatamente, se le stesse fossero dovute solamente con riferimento agli affari conclusi per effetto dell'intervento di o piuttosto, a fronte della prestazione dallo stesso Pt_1
resa, qualificata dal febbraio 2009 in poi come attività di “gestione punto vendita in magazzino”, con erogazione di un compenso fisso mensile;
a partire dall'ottobre 2005 i compensi provvigionali risultassero fatturati sulla base di fissi mensili crescenti, circostanza indicativa del fatto che non si trattava di provvigioni nell'accezione propria del termine ma di corrispettivi per i servizi dallo
6 stesso resi;
non avessero le parti fatto ricorso al sistema di contabilizzazione tipico del contratto di agenzia, costituito dagli estratti conto provvigionali.
Parimenti sono infondate le doglianze relative al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sul punto, in aggiunta alle argomentazioni del primo giudice che, attraverso le testimonianze rese nel giudizio definito con la sentenza n. 10.7572/2021 della Corte di Appello di Milano, ha accertato un comportamento inadempiente da parte dell'appellante di gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa da parte della società appellata, va evidenziato come sul punto si sia comunque pronunciata in maniera definitiva già questa Corte con la sentenza sopra richiamata.
In particolare, la Corte escludeva un comportamento estromissivo da parte della società per non avere fornito alcuna prova in proposito. Pt_1
Prova che nemmeno in questo giudizio è stata fornita.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 360/2023 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 5.12.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 360/2023 del Tribunale di Monza (est. dott.ssa Serena Sommariva), promossa:
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Valsecchi ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Monza, via Mosè Bianchi n. 14, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Cappiello, Arianna Comizzoli ed CP_1
elettivamente domiciliata in Milano, via della Moscova n. 3, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE in riforma integrale della sentenza impugnata, nel merito
1. in via principale, accertare e dichiarare la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorso fra il Sig. ed dall'1.2.2005 al 5.6.2018 alla fattispecie di cui all'art. 2222 e segg. c.c.; per Pt_1 CP_1 l'effetto, in ragione delle argomentazioni portate al paragrafo 3) dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. e delle relative preclusioni a che, ex post, possa provvedersi a favore del Sig. a relativa Pt_1 regolarizzazione contributiva e previdenziale presso l' , condannare in persona del CP_2 CP_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore del ricorrente, ex art. 2116 c.c., la somma di
Euro 133.983,53 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare, comunque, che il medesimo rapporto di lavoro si è risolto per fatto / colpa ascrivibili ad o comunque per circostanze indipendenti dal Sig. CP_1 Pt_1 e, per l'effetto, condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente n° 6 mensilità di preavviso al tallone di un compenso medio mensile di Euro
1 4.400,00 (vd. media compensi Sig. riferita all'ultimo anno di lavoro) o la diversa somma Pt_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle rivendicazioni di cui al punto
1), accertare e dichiarare la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorso fra il Sig. ed Pt_1 dall'1.2.2005 al 5.6.2018 alla fattispecie di cui all'art. 1742 e segg. c.c.; per l'effetto, in CP_1 ragione delle argomentazioni portate al paragrafo 3) dell'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. e delle relative preclusioni a che, ex post, possa provvedersi a favore del Sig. a relativa regolarizzazione Pt_1 presso l'ENASARCO, accertare e dichiarare, nell'an, il diritto del ricorrente al corrispettivo risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.; accertare e dichiarare, comunque, che il medesimo rapporto di lavoro si è risolto per fatto / colpa ascrivibili ad o comunque per circostanze indipendenti dal CP_1 Sig. e, per l'effetto, condannare la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Pt_1 corrispondere in favore del ricorrente n° 6 mensilità di preavviso al tallone di un compenso medio mensile di Euro 4.400,00; il FIRR nella misura dell'1 % per anno sui compensi / provvigioni corrisposti all'agente dall'inizio del rapporto sino alla sua conclusione e ciò per complessivi Euro 5.381,63; l'indennità di cui all'art. 1751 c.c. nella misura di Euro 52.800,00 (Euro 4.400,00 x 12) o, in alternativa alle quantificazioni poc'anzi indicate, in quelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia. Il tutto con riserva, nel prosieguo, di agire, presso gli enti competenti, per la regolarizzazione di quanto, ad oggi, non prescritto e, comunque, per la liquidazione del danno da mancati versamenti ENASARCO.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente nonché del precedente grado di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario e condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del Sig. CP_1 Pt_1 di quanto corrisposto a favore di a titolo di spese legali, all'esito del giudizio di primo grado. CP_1 In via istruttoria, all'occorrenza, si rinnovano tutte le richieste istruttorie nell'interesse del Sig. Pt_1 di cui al primo grado di giudizio confermandosi quali testi i soggetti che l'odierno appellante già aveva indicato con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. e, in particolare, quelli non ancora escussi (ed estranei alla compagine aziendale).
APPELLATO In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'inconferenza, ex art. 437 c.p.c. dei documenti prodotti per la prima volta in questo grado di giudizio;
Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello in mancanza delle indicazioni di cui ai novellati artt. 434 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito
Rigettare l'appello avversario confermando integralmente la sentenza emessa inter partes dal
Tribunale di Monza, Giudice dott.ssa Serena Sommariva, il 26 settembre 2023, depositata il successivo 18 marzo 2024, mandando in ogni caso assolta la Società appellata da qualunque domanda.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite, oltre iva e cpa.
In via istruttoria: Se del caso, si replicano le richieste istruttorie già formulate in primo grado con gli stessi testi ivi citati e si fa ampio riferimento ai documenti depositati nel fascicolo di primo grado di cui si chiede l'acquisizione unitamente al fascicolo d'ufficio (telematico).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, ha impugnato la sentenza n. 360/2023 Parte_1
del Tribunale di Monza che ha respinto il ricorso promosso dallo stesso.
sul presupposto dell'accertamento definitivo ad opera della sentenza n. Parte_1
1075/2021 della Corte di Appello di Milano circa la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso con la società dal 1.2.2005 al 5.6.2018, ha agito in giudizio per accertare: CP_1
2 -la riconducibilità del rapporto alla fattispecie di cui all'art. 2222 e ss. c.c., con condanna della società al pagamento della somma di € 133.983,53 a titolo di risarcimento del danno ex art. 2116 cc per omessa regolarizzazione contributiva e previdenziale di cui all'art. 2, commi 26 ss., l.
335/1995 (c.d. Gestione separata);
-la risoluzione del rapporto per fatto imputabile alla società, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di 6 mensilità (al tallone mensile di € 4.400) a titolo di preavviso.
In via subordinata, accertare:
-la riconducibilità del rapporto alla fattispecie di cui all'art. 1742 c.c., con condanna della società al risarcimento del danno ex art. 2116 cc per omessa regolarizzazione presso l'ENASARCO;
-la risoluzione del rapporto per fatto imputabile alla società, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di 6 mensilità (al tallone mensile di € 4.400) a titolo di preavviso, della somma di € 5.381,63 a titolo di FIR, della somma di € 52.800 a titolo di indennità ex art. 1751 cc.
Con riserva di agire per la regolarizzazione di quanto non prescritto presso ENASARCO.
Il Tribunale, premesso che la natura autonoma del rapporto di lavoro non era più in contestazione, ha respinto le domande di risarcimento, osservando come titolare di partita IVA Parte_1
quale imprenditore individuale iscritto nella sezione speciale dei piccoli imprenditori, sin da gennaio 1998 avesse fatturato i compensi per le proprie prestazioni che rientravano nell'ambito dei
“servizi di organizzazione e gestione aziendale nel settore dei veicoli a motore”, oggetto dell'attività esercitata dall'impresa individuale di cui era titolare, e come in nessuna fattura fossero applicate rivalse per contributi da versare alla Gestione Separata o trattenute per contributi CP_2
Enasarco. Né aveva prodotto alcun estratto conto contributivo, né aveva chiarito se, quale piccolo imprenditore, fosse iscritto alla Gestione Speciale Artigiani e Commercianti e se avesse una CP_2 posizione aperta all'ENASARCO, né aveva allegato e dimostrato di aver maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Il danno pensionistico, presupposto della domanda di condanna, era quindi indimostrato. Né rilevava, come prospettato tardivamente e genericamente, il prossimo raggiungimento dei requisiti pensionistici APE attesa l'invalidità del coniuge, circostanza neppure accertabile in difetto di produzione di estratti conto contributivi e di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti stessi.
Riteneva, in ogni caso, la domanda risarcitoria ex art. 2116, c. 2, c.c. infondata, in quanto l'omesso versamento della contribuzione obbligatoria e il pregiudizio pensionistico risultavano causalmente riconducibili a condotte inadempienti dello stesso il quale non aveva allegato né provato di Pt_1
essersi iscritto alla Gestione Separata , laddove per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di CP_2
collaborazione coordinata e continuativa tale iscrizione costituisce oggetto di un obbligo personale sugli stessi gravante in via esclusiva ex art. 2, commi 26 e ss., l. 335/1995, obbligo il cui
3 adempimento è prodromico alla costituzione della posizione assicurativa e all'insorgenza dei conseguenti obblighi contributivi, anche per le quote a carico del datore di lavoro.
Respingeva anche le domande svolte in via subordinata relative alla riconducibilità del rapporto alla fattispecie dell'agenzia, per genericità delle allegazioni e per mancanza, in difetto di una scrittura contrattuale, della prova della volontà negoziale delle parti. Né elementi di prova potevano ricavarsi dalle testimonianze assunte del giudizio definito con la sentenza n.1075/2021 della Corte di Appello di Milano, vertendo le stesse sulla sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Respingeva infine anche la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, risultando dall'istruttoria svolta come il rapporto di lavoro autonomo fosse cessato a seguito di un inadempimento del ricorrente che si era rifiutato di conformarsi alle indicazioni dell'AD della società. Rifiuto ritenuto di gravità tale da legittimare la società a recedere per giusta causa dal rapporto, con conseguente esclusione dell'indennità rivendicata ( ex art. 3, co 1, L 81/2017).
L'appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
1)Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia rispetto alla domanda di qualificazione del rapporto intercorso fra le parti con la riconducibilità dello stesso alla fattispecie di cui all'art. 2222 c.c., nonché sulla contraddittorietà in cui è incorsa la sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice non poteva allegare e provare di essere iscritto alla gestione separata perché l'iscrizione avrebbe dovuto essere conseguenza della riqualificazione del rapporto di lavoro come una collaborazione coordinata e continuativa.
Nonostante l'incontroversa natura autonoma del rapporto di lavoro, il giudice ometteva di pronunciarsi sulla natura di collaborazione coordinata e continuativa.
In assenza di detta qualificazione, le fatture mediante le quali veniva compensato non erano altro che confermative dell'omesso versamento contributivo e previdenziale da parte della società.
Censura, inoltre, l'affermazione del primo giudice secondo cui non avrebbe provato l'intervenuta maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, vertendosi nell'ambito di una azione di condanna generica al risarcimento dei danni e non specifica,
Evidenzia infine la mancata contestazione dei conteggi.
2) Sulla violazione delle previsioni di cui all'art. 112 c.p.c. anche con riferimento alla domanda in via subordinata.
Insiste sulla domanda subordinata di riqualificazione del rapporto come agenzia.
Una volta esclusa la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa l'unica fattispecie ipotizzabile sarebbe solo l'agenzia, considerato che trattasi di un rapporto di lavoro mirato alla
4 vendita di determinati prodotti della committente, protrattosi ininterrottamente dall'1.2.2005 al
5.6.2018, ed essendo ininfluente l'assenza di un contratto scritto.
Richiama le precedenti censure quanto alla domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c.
3) Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro.
Insiste nella condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato il giudice adito non per esprimere un giudizio di colpevolezza sulla condotta dell'appellante ma per stabilire quale delle parti fosse receduta dal rapporto.
Il recesso è stato operato dalla società che, nell'ipotesi di contratto di collaborazione, avrebbe dovuto comunicare formalmente il recesso pena il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a 6 mensilità in ragione dell'anzianità; mentre nell'ipotesi dell'agenzia avrebbe dovuto riconoscere l'indennità sostitutiva del preavviso e le indennità di cui all'art. 1751 cc, oltre il FIRR.
Si è costituita la società appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra di loro, non sono fondati.
Va innanzitutto ribadito, come già fatto dal primo giudice, che la Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1075/2021 ha espressamente chiarito che, con riferimento alla natura del rapporto di lavoro, alcun accertamento qualificatorio nel senso di una collaborazione coordinata e continuata è stato effettuato, essendo stato semplicemente accertato che il rapporto di lavoro rientrava nell'ambito della categoria del lavoro autonomo.
In tal senso, alcun apporto probatorio può provenire dalle dichiarazioni testimoniali assunte in quella sede, la cui unica finalità probatoria consisteva nell'accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro.
Incontestata la natura autonoma del rapporto di lavoro, il primo giudice -lungi dall'aver omesso ogni motivazione, come lamentato dall'appellante-, considerata la gestione del rapporto specie da un punto di vista amministrativo-contabile, ne ha correttamente escluso la riconducibilità alla fattispecie generale di cui all'art. 2222 e ss. c.c.
In particolare, il primo giudice ha considerato i seguenti elementi:
CA era titolare di partita IVA quale imprenditore individuale iscritto nella sezione Pt_1
speciale dei piccoli imprenditori;
-fatturava sin da gennaio 1998 i compensi per le proprie prestazioni che rientravano nell'ambito dei “servizi di organizzazione e gestione aziendale nel settore dei veicoli a motore”, coincidenti con l'oggetto dell'attività esercitata dall'impresa individuale di cui era titolare;
5 - in nessuna fattura erano applicate rivalse per contributi da versare alla Gestione Separata o CP_2
trattenute per contributi Enasarco;
non aveva prodotto alcun estratto conto contributivo, né aveva chiarito se, quale piccolo Pt_1
imprenditore, fosse iscritto alla Gestione Speciale Artigiani e Commercianti e se avesse una CP_2 posizione aperta all'ENASARCO.
Detti elementi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sono indici inequivocabili dell'impronta voluta ed impressa dalle parti al rapporto di lavoro.
L'iscrizione alla Gestione Separata è un obbligo che ricade in capo al lavoratore autonomo CP_2
titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, come evidenziato dal primo giudice, costituisce adempimento prodromico alla costituzione della posizione assicurativa e all'insorgenza dei conseguenti obblighi contributivi, anche per le quote a carico del datore di lavoro.
Nel caso in esame, l'appellante è stato completamente inadempiente.
Da qui, come correttamente argomentato dal primo giudice, l'insussistenza di un qualsiasi inadempimento contributivo in capo alla società appellata e di una qualche responsabilità per un eventuale danno pensionistico, tra l'altro nemmeno provato.
Gli elementi che, come sopra richiamati, escludono la sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa allo stesso modo escludono la sussistenza di un rapporto di agenzia che secondo l'appellante sussisterebbe per il solo fatto che non ricorre una collaborazione coordinata e continuativa.
Come già evidenziato dal primo giudice, alcuna allegazione, prima che prova, è stata offerta dall'appellante circa la sussistenza di un rapporto di agenzia.
A ciò va aggiunto che l'appellante non ha mosso alcuna censura specifica alle argomentazioni del primo giudice nella parte in cui questi ha evidenziato come: l'attività denunciata alla Camera di
Commercio con riferimento all'impresa individuale non fosse propria dell'agente; la qualificazione dei compensi, sino a gennaio 2009, come “provvigioni per segnalazione clienti” non fosse risolutiva, in mancanza di allegazione degli accordi contrattuali sottesi al pagamento delle provvigioni e, segnatamente, se le stesse fossero dovute solamente con riferimento agli affari conclusi per effetto dell'intervento di o piuttosto, a fronte della prestazione dallo stesso Pt_1
resa, qualificata dal febbraio 2009 in poi come attività di “gestione punto vendita in magazzino”, con erogazione di un compenso fisso mensile;
a partire dall'ottobre 2005 i compensi provvigionali risultassero fatturati sulla base di fissi mensili crescenti, circostanza indicativa del fatto che non si trattava di provvigioni nell'accezione propria del termine ma di corrispettivi per i servizi dallo
6 stesso resi;
non avessero le parti fatto ricorso al sistema di contabilizzazione tipico del contratto di agenzia, costituito dagli estratti conto provvigionali.
Parimenti sono infondate le doglianze relative al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Sul punto, in aggiunta alle argomentazioni del primo giudice che, attraverso le testimonianze rese nel giudizio definito con la sentenza n. 10.7572/2021 della Corte di Appello di Milano, ha accertato un comportamento inadempiente da parte dell'appellante di gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa da parte della società appellata, va evidenziato come sul punto si sia comunque pronunciata in maniera definitiva già questa Corte con la sentenza sopra richiamata.
In particolare, la Corte escludeva un comportamento estromissivo da parte della società per non avere fornito alcuna prova in proposito. Pt_1
Prova che nemmeno in questo giudizio è stata fornita.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 360/2023 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 5.12.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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