Articolo 2 della Legge 16 giugno 1951, n. 530
Articolo 1
Versione
31 luglio 1951
Art. 2.
Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 , provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente.
A tale scopo l'Istituto dovra' fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui e' imputata la spesa nonche' la disponibilita' che ne assicuri la capienza.

Entrata in vigore il 31 luglio 1951