Art. 2.
Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 , provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente.
A tale scopo l'Istituto dovra' fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui e' imputata la spesa nonche' la disponibilita' che ne assicuri la capienza.
Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239 , provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente.
A tale scopo l'Istituto dovra' fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui e' imputata la spesa nonche' la disponibilita' che ne assicuri la capienza.