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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. R.G. 1822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n. r.g. 1822/2024 promossa da:
(C.F: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Russa) il 23.03.1980, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Benedetta Di Cesare;
E
(C.F.: , nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente, elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio del difensore Avv. Daniele Di
Pasquale;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 25.11.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in L'Aquila il 31.01.2015,
[...]
chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge, che dalla detta
Per_ unione nascevano due figlie gemelle, e (nate a L'Aquila il 26.03.2015), dunque Per_1
minorenni, che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dell'8.01.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza di omologazione del Tribunale di L'Aquila n. 210/2014- RG n. 1208/2023 del 14.03.2024, pubblicata in data 03.04.2024).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
6. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4 c.p.c., si osserva che le minori non sono state ascoltate in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che Per_ soddisfa adeguatamente i primari interessi di e Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra
[...]
e contratto in L'Aquila in data 31.01.2015, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del detto Comune dell'anno 2015, al N. 5, P. 1, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
- dispone la collocazione delle minori presso l'abitazione assegnata alla Sig.ra
[...] sita in L'Aquila, Via Sotto le Vignole n.
6 - fraz. Pianola, in comproprietà tra le Parte_1
predetta e le figlie;
Per_
- dispone l'affidamento condiviso delle gemelle e ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione presso la madre, nella abitazione di cui al precedente punto;
- il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé le figlie, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse delle minori e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) due pomeriggi a settimana in orari e con modalità che verranno definiti direttamente tra le parti e calibrati sulle esigenze scolastiche, ricreative e sportive delle figlie e
(ii) ad anni alterni, durante le festività natalizie, nei giorni del 24 o 25 dicembre;
31 dicembre o
1° gennaio;
5 o 6 gennaio;
ad anni alterni, durante le vacanze pasquali, nel giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo; (iii) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello delle minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
- dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti, le quali si impegnano a collaborare nella gestione delle figlie ed a concertare tutte le decisioni che le riguardano, nel rispetto delle inclinazioni delle bambine;
- prende atto che le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali persone nella vita delle figlie, al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
- dispone che il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese in via Controparte_1 anticipata alla Sig.ra la somma mensile di €.700,00 rivalutabile ISTAT per Parte_1
il mantenimento ordinario delle figlie;
- dispone che le spese straordinarie relative alle minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di
L'Aquila;
- prende atto che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per le due figlie sarà ad esclusivo vantaggio della Sig.ra rispetto ad esso il Sig. formalizza Parte_1 Controparte_1
la propria incondizionata rinuncia;
- prende atto che in ragione dell'avvenuta cessione da parte del sig. dei propri diritti di CP_1 comproprietà (pari ad ½ dell'intero) sull'immobile sito in L'Aquila - Fraz. Pianola, Via Sotto le Per_ Vignole n. 6 alle figlie e con atto notarile del 27.05.2024, la Sig.ra Per_1 Parte_1
si impegna a pagare al 50% le rate del mutuo fondiario acceso dal medesimo con la
[...]
, in corso di regolare ammortamento, fino ad estinzione dello stesso;
Controparte_2
- prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio.
Spese legali compensate.
Così deciso il 17 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n. r.g. 1822/2024 promossa da:
(C.F: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Russa) il 23.03.1980, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Benedetta Di Cesare;
E
(C.F.: , nato a [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente, elettivamente domiciliato in L'Aquila presso lo studio del difensore Avv. Daniele Di
Pasquale;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 25.11.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio civile in L'Aquila il 31.01.2015,
[...]
chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
2. Esponevano che erano separati da oltre il periodo previsto dalla Legge, che dalla detta
Per_ unione nascevano due figlie gemelle, e (nate a L'Aquila il 26.03.2015), dunque Per_1
minorenni, che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
3. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale dell'8.01.2025 con note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
4. La domanda va accolta nei termini di cui all'accordo congiunto. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con sentenza di omologazione del Tribunale di L'Aquila n. 210/2014- RG n. 1208/2023 del 14.03.2024, pubblicata in data 03.04.2024).
5. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
6. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4 c.p.c., si osserva che le minori non sono state ascoltate in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che Per_ soddisfa adeguatamente i primari interessi di e Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra
[...]
e contratto in L'Aquila in data 31.01.2015, trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del detto Comune dell'anno 2015, al N. 5, P. 1, Uff. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
- dispone la collocazione delle minori presso l'abitazione assegnata alla Sig.ra
[...] sita in L'Aquila, Via Sotto le Vignole n.
6 - fraz. Pianola, in comproprietà tra le Parte_1
predetta e le figlie;
Per_
- dispone l'affidamento condiviso delle gemelle e ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione presso la madre, nella abitazione di cui al precedente punto;
- il diritto/dovere del padre di vedere ed avere con sé le figlie, salvo diverso e migliore accordo tra le parti che tenga conto dell'interesse delle minori e delle esigenze lavorative di ambo le parti, viene così regolato: (i) due pomeriggi a settimana in orari e con modalità che verranno definiti direttamente tra le parti e calibrati sulle esigenze scolastiche, ricreative e sportive delle figlie e
(ii) ad anni alterni, durante le festività natalizie, nei giorni del 24 o 25 dicembre;
31 dicembre o
1° gennaio;
5 o 6 gennaio;
ad anni alterni, durante le vacanze pasquali, nel giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo; (iii) ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, il giorno del proprio compleanno mentre quello delle minori verrà trascorso preferibilmente insieme;
- dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera congiunta dalle parti, le quali si impegnano a collaborare nella gestione delle figlie ed a concertare tutte le decisioni che le riguardano, nel rispetto delle inclinazioni delle bambine;
- prende atto che le parti si impegnano reciprocamente ad introdurre con gradualità eventuali persone nella vita delle figlie, al fine di evitare confusione nei ruoli genitoriali di riferimento;
- dispone che il Sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese in via Controparte_1 anticipata alla Sig.ra la somma mensile di €.700,00 rivalutabile ISTAT per Parte_1
il mantenimento ordinario delle figlie;
- dispone che le spese straordinarie relative alle minori verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di
L'Aquila;
- prende atto che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per le due figlie sarà ad esclusivo vantaggio della Sig.ra rispetto ad esso il Sig. formalizza Parte_1 Controparte_1
la propria incondizionata rinuncia;
- prende atto che in ragione dell'avvenuta cessione da parte del sig. dei propri diritti di CP_1 comproprietà (pari ad ½ dell'intero) sull'immobile sito in L'Aquila - Fraz. Pianola, Via Sotto le Per_ Vignole n. 6 alle figlie e con atto notarile del 27.05.2024, la Sig.ra Per_1 Parte_1
si impegna a pagare al 50% le rate del mutuo fondiario acceso dal medesimo con la
[...]
, in corso di regolare ammortamento, fino ad estinzione dello stesso;
Controparte_2
- prende atto che i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio.
Spese legali compensate.
Così deciso il 17 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli