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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
NN SE, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 384/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di L'Aquila - Via Andrea Doria 42 65100 Pescara pe elettivamente domiciliato presso uadm.abruzzo@pec.adm.gov.it contro
Resistente_1 S.r.l. - p.i. resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11016 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 888/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla richiesta di restituzione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica avanzata dalla società Resistente_1 S.r.l., in qualità di soggetto obbligato alla riscossione e al riversamento del tributo fino alla sua soppressione avvenuta nel 2012.
La ricorrente esponeva infatti di essere soggetto obbligato, sino al 2012, alla liquidazione e al versamento delle accise sull'energia elettrica e delle relative addizionali provinciali, le quali erano gestite con le medesime modalità dell'accisa e gravavano sui soggetti fornitori, i quali provvedevano poi alla rivalsa nei confronti dei consumatori finali. In particolare, con riferimento alle forniture effettuate a Società_1 S.r.l. negli anni 2010 e 2011, per il POD situato nella provincia dell'Aquila, la Società aveva riscosso l'addizionale provinciale e l'aveva riversata all'Erario secondo la disciplina allora vigente.
A seguito dell'evoluzione giurisprudenziale – culminata nelle pronunce della Corte di Cassazione del 2019 – che ha definitivamente accertato l'incompatibilità dell'addizionale con la normativa unionale e la sua conseguente non debenza, numerosi consumatori finali hanno agito nei confronti dei propri fornitori per ottenere la restituzione delle somme indebitamente addebitategli. Fra questi anche la Società_1 S.r. l., che ha instaurato giudizio civile concluso con decisioni a se favorevoli in entrambi i gradi di merito, con condanna della ricorrente alla restituzione delle somme riscosse a titolo di addizionale per gli anni 2010–2011.
In esecuzione di tali pronunce, la Resistente_1 S.r.l. restituiva al cliente quanto dovuto e, ai sensi della disciplina che attribuisce al soggetto obbligato il diritto di richiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, presentava in data 2 ottobre 2023 una formale istanza di rimborso sia alla Provincia dell'Aquila, quale ente beneficiario del tributo, sia all'Ufficio delle Dogane de
L'Aquila, quale soggetto gestore dell'accisa e delle addizionali. L'istanza riportava – per mero errore materiale – l'importo di euro 107,66, quantificazione poi corretta in sede contenziosa sulla base della documentazione prodotta, attestante un ammontare effettivo pari ad euro 4.669,39.
L'Ufficio delle Dogane, ritenendosi privo di legittimazione passiva, comunicava dapprima alla Società, con preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, e successivamente emetteva il provvedimento di rigetto, affermando che il rimborso doveva essere richiesto alla Provincia dell'Aquila e non all'Amministrazione doganale.
La Società impugnava tale diniego deducendo, tra gli altri profili, l'erroneità della posizione dell'Ufficio in ordine alla propria legittimazione, la natura erariale delle addizionali provinciali, la violazione dell'art. 14, comma 4, del TUA e la spettanza degli interessi sulle somme restituite al cliente finale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, con sentenza n. 502/2024, accoglieva il ricorso.
Il Giudice adito riteneva innanzitutto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fosse il soggetto competente alla gestione, alla riscossione e al contenzioso delle accise e delle addizionali provinciali, con conseguente erroneità del diniego fondato sulla pretesa carenza di legittimazione passiva. Riconosceva, inoltre, la correttezza dell'ammontare del rimborso pari ad euro 4.669,39, sulla base della documentazione prodotta, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso dell'addizionale versata, nonché degli interessi nella misura prevista dalla legge e stabilita dalla richiamata sentenza. Le spese di lite venivano compensate in considerazione dell'evoluzione non uniforme degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Avverso la prefata pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone appello, notificato il 28 aprile
2025, offrendo tre motivi di gravame, ciascuno dei quali volto ad evidenziare, da angolazioni differenti, gli errori che a suo dire sarebbero stati commessi dal Giudice di prime cure nella ricostruzione della natura del tributo, nella qualificazione del soggetto passivamente legittimato al rimborso e nella determinazione del quantum dovuto e degli accessori.
Con il primo motivo l'Agenzia contesta in modo articolato il passaggio fondamentale della sentenza impugnata, rappresentato dall'affermazione secondo cui non sarebbe l'Agenzia delle Dogane, ma la
Provincia, il soggetto istituzionalmente competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. Deduce, a riguardo, che la Cassazione, nella propria sentenza n. 21883/2024, avrebbe mal interpretato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988.
L'Agenzia sostiene che il Giudice di prime cure, nel ritenere che la Provincia svolgesse un ruolo meramente
“beneficiario” del tributo e che la gestione dell'imposta rimanesse integralmente in capo all'Amministrazione doganale, avrebbe completamente frainteso la natura del rapporto giuridico. Secondo l'Ufficio, l'addizionale provinciale sarebbe infatti un tributo “proprio” degli enti locali, istituito dal legislatore statale ma destinato esclusivamente a finanziare gli enti territoriali.
In merito alla sentenza della Suprema Corte n. 21883/2024, richiamata nella sentenza gravata, sostiene che essa sia “errata” e che “non debba essere tenuta in considerazione”, giacché l'addizionale sulle accise sull'energia elettrica non sarebbe una mera maggiorazione dell'accisa, avendo in realtà natura di imposta indiretta aggiuntiva, per cui l'Agenzia non avrebbe in merito alcuna legittimazione passiva.
In questa prospettiva – insiste l'appellante – l'Amministrazione doganale avrebbe svolto un ruolo meramente tecnico-strumentale: essa riscuoteva materialmente il tributo perché la macchina amministrativa degli enti locali non disponeva di strutture adeguate a farlo, ma ciò non mutava la natura del rapporto sostanziale.
Per l'Agenzia, la funzione svolta sarebbe quella del “riscossore per conto altrui”: l'ente impositore e il percettore effettivo delle somme sarebbe la Provincia, unico soggetto che – secondo questa ricostruzione – potrebbe essere chiamato a restituire quanto indebitamente percepito.
L'appellante, pertanto, sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato i principi giurisprudenziali riguardanti le accise, estendendoli automaticamente alle addizionali senza considerare che queste ultime, pur poggiando sulla stessa base imponibile e condividendo alcune modalità di gestione, avrebbero una propria autonomia soggettiva e funzionale. Afferma che proprio tale autonomia – che si riflette nell'attribuzione del gettito agli enti territoriali – imporrebbe di individuare in questi ultimi i destinatari della richiesta di restituzione.
L'Agenzia richiama inoltre la prassi amministrativa, (non per valore di precedente, ma come elemento interpretativo), evidenziando che, fin dal 2012, più amministrazioni – incluso il Dipartimento delle Finanze
e la stessa Agenzia delle Dogane – avevano indicato negli enti territoriali i soggetti deputati a restituire le somme indebitamente versate. Tali orientamenti, pur non essendo vincolanti per il Giudice, dimostrerebbero – secondo l'appellante – che l'interpretazione accolta dalla Corte di primo grado contrasterebbe con la regola istituzionale seguita dall'Amministrazione Finanziaria da oltre un decennio.
Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio sostiene che la sentenza impugnata sia viziata, avendo attribuito all'Amministrazione doganale una responsabilità che non le compete e, conseguentemente, avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva dell'Ufficio delle Dogane de L'Aquila.
La Società contribuente contesta le argomentazioni dell'appellante, rilevando che il Giudice di primo grado ha correttamente individuato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. L'appellante sottolinea che il ruolo della Provincia de
L'Aquila si limita a quello di beneficiario del tributo – quota parte del gettito erariale, quale fonte di finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali – e che la gestione amministrativa delle addizionali provinciali sia stata delegata all'Agenzia, in virtù di precise previsioni normative e di un consolidato sistema operativo che assegna all'Ufficio doganale compiti di riscossione e contenzioso. Secondo la società,
l'appellante erra nel sovrapporre la finalità ultima del tributo alla funzione gestionale, ignorando che la competenza a erogare i rimborsi deriva dall'effettivo esercizio delle funzioni di riscossione e contenzioso da parte dell'Agenzia. Richiama altresì la sentenza n. 52/2013 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che l'accisa sull'energia elettrica rappresenti una parte delle entrate dello Stato e rientri dunque tra le competenze esclusive di quest'ultimo. Deduce dunque che anche le addizionali non possano che avere identica natura, rappresentandone una mera maggiorazione.
L'appellata osserva che il Giudice di primo grado ha dunque correttamente valorizzato la documentazione prodotta e i precedenti operativi dell'Amministrazione Finanziaria, giungendo a conclusioni coerenti con la ratio normativa e con l'orientamento giurisprudenziale che individua nell'Agenzia il soggetto passivo del rimborso, sia per ragioni di funzionalità amministrativa, sia per garantire l'effettività del diritto al recupero delle somme versate indebitamente. Evidenzia a riguardo che la base imponibile e la disciplina generale siano le stesse tanto per l'accisa quanto per la relativa addizionale, ragion per cui l'addizionale veniva gestita completamente dalla Dogane, (anche per verifiche ed accertamenti), costituendo una quota di un tributo di natura erariale benché destinato a finanziarie le funzioni delle Province.
Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta che il Giudice abbia riconosciuto come dovuto un importo (euro 4.669,39) ben diverso e molto più elevato rispetto a quello indicato nell'istanza amministrativa (euro 107,66).
Secondo l'Agenzia, la Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'errore materiale nella quantificazione potesse essere semplicemente corretto in sede processuale. A suo avviso, la richiesta di rimborso deve essere esaminata sulla base del contenuto dell'istanza, e non delle successive integrazioni fornite in giudizio, in quanto il procedimento, fondato su una domanda del contribuente, non consentirebbe di sostituire successivamente la misura del credito vantato, salvo ripresentazione di una nuova istanza completa.
L'Ufficio sostiene che il Giudice avrebbe dunque qualificato come “errore materiale” ciò che, a suo dire, costituirebbe invece una vera e propria “modifica della domanda”, incidendo sul presupposto stesso del procedimento. Sottolinea inoltre che, non essendo state presentate osservazioni al preavviso di rigetto, la contribuente avrebbe definitivamente cristallizzato il contenuto della propria istanza, impedendo ogni successiva rettifica in aumento.
L'appellata controdeduce che la Corte di primo grado abbia correttamente valorizzato la documentazione prodotta, che attestava l'importo effettivo del rimborso dovuto, giacché la prescrizione dell'importo del credito non costituisce un ampliamento della domanda, bensì la correzione di un mero errore materiale nella quantificazione indicata nell'istanza amministrativa, errore confermato dalla documentazione contabile esibita. Secondo l'appellata, la norma non esclude la possibilità di rettificare il calcolo delle somme dovute, quando tale rettifica si fondi su dati oggettivi e comprovati, come nel caso di specie. Sostiene, inoltre, che il Giudice abbia adeguatamente motivato la distinzione tra errore materiale e modifica sostanziale della domanda, evitando di incidere sul presupposto del procedimento e garantendo l'effettività del diritto al rimborso senza ledere la funzione istruttoria e di controllo dell'Ufficio.
Con il terzo motivo di censura l'Agenzia contesta la parte della sentenza relativa agli interessi, ritenendo errata la conclusione secondo cui alla Società spetterebbero anche gli interessi corrisposti al cliente finale in ragione della condanna definitiva in sede civile.
Secondo l'Ufficio, il Giudice avrebbe confuso due diversi profili, quello concernente gli interessi spettanti sul rimborso delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa, che riguardano il rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria e quello inerente gli interessi legali o altri oneri che il fornitore è stato condannato a pagare in sede civile al cliente, che invece discendono dal rapporto privatistico tra fornitore e consumatore.
L'Agenzia sostiene che solo i primi, al più, potrebbero essere posti a carico dell'Amministrazione doganale, mentre i secondi rappresentano un costo ulteriore che non può essere trasferito all'Erario, essendo conseguenza della gestione privatistica del rapporto tra le parti.
Secondo l'Appellante, dunque, il Giudice avrebbe ampliato ingiustificatamente la portata dell'obbligo restitutorio, attribuendo all'Agenzia un esborso non previsto né dalla disciplina sulle accise né da quella sulle addizionali. Da ciò fa discendere l'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce alla ricorrente un diritto più ampio rispetto a quanto la normativa consentirebbe.
La società contesta l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui gli interessi corrisposti al cliente finale non sarebbero dovuti, sostenendo che tali somme rappresentino una componente del rimborso integrale cui il soggetto obbligato ha diritto, in quanto riflettono l'effettivo esborso sostenuto per adempiere alla citata sentenza civile.
L'appellata evidenzia che il Giudice di primo grado ha correttamente distinto tra obblighi derivanti dal rapporto privatistico tra fornitore e cliente e quelli inerenti al rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria, ritenendo tuttavia che gli interessi riconosciuti al cliente finale costituiscano un onere direttamente collegato all'ingiusta percezione del tributo e pertanto rientrino nella misura del rimborso.
Sottolinea infine che la decisione garantisca l'effettività del diritto al ristoro delle somme indebitamente riscosse e non implichi un'esborso extra-legem, ma costituisca una corretta estensione logica del principio di restituzione previsto dall'ordinamento, coerente con la funzione protettiva del diritto del contribuente.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello merita il rigetto.
Con il primo motivo di gravame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contesta la decisione del Giudice di prime cure sul proprio rigetto dell'istanza di rimborso, affermando la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva. La Corte invece condivide pienamente le argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza gravata.
In proposito, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 21883/2024, depositata il 2 agosto 2024, ha stabilito che competa non alle Province, ma all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procedere ai rimborsi delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, e che su di essa incomba l'obbligo di resistere in giudizio nei processi d'impugnazione dei relativi dinieghi.
La Corte non ritiene affatto che tale sentenza sia “errata”, né che la stessa “non debba essere tenuta in considerazione”, come asserito dall'appellante. L'addizionale provinciale alle accise sul consumo di energia elettrica era infatti stata istituita a favore dei
Comuni e delle Provincie dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, per finanziare gli enti territoriali. Ai sensi del comma
3 della norma citata, le addizionali erano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica, ossia a cura del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 52 e ss. del
D. Lgs n. 504/1995, Testo Unico Accise (TUA). Soggetti passivi del tributo erano, esattamente come per le accise di cui l'addizionale rappresenta un mero “supplemento”, gli operatori economici cedenti l'energia elettrica ai consumatori finali, in conformità all'art. 53, comma 1, lett. a) del TUA;
potendo peraltro tali soggetti passivi “rivalersi” del tributo (i sensi dell'art. 56, comma 1, del TUA) nei confronti dei consumatori medesimi, che finivano con il sostenere in concreto tale onere tributario.
L'addizionale in oggetto, dal 1° gennaio 2012, è stata abrogata dal Legislatore, al fine di sottrarsi alla procedura d'infrazione comunitaria derivante dal rilevato contrasto delle norme istitutive dell'addizionale con le norme europee di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 2008/118/CE. In conseguenza della
“disapplicazione” delle norme relative all'addizionale, emergeva dunque la possibilità, per i consumatori finali, di richiedere il rimborso di quanto pagato per le predette addizionali, per gli anni fino al 2011, agendo sul piano civilistico contro gli enti cedenti l'energia che gliele avevano addebitate. Soccombenti nelle cause civili di rimborso, gli enti fornitori di energia, unici soggetti passivi del tributo, si rivolgevano quindi all'ente pubblico impositore per ottenere a loro volta il rimborso di quanto restituito ai consumatori.
La norma istitutiva del tributo, per velocizzare il finanziamento a favore dell'ente territoriale, disponeva che le Province fossero competenti a ricevere direttamente il pagamento delle addizionali in questione per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw site nel loro territorio. Inoltre, la legge istitutiva muniva le stesse Province di – esigui, per vero – poteri decisionali in ordine alla determinazione della misura del tributo loro spettante. L'insieme di tali elementi induceva inizialmente molte imprese fornitrici di energia a presentare le loro istanze di rimborso (per le addizionali riguardanti le forniture di minori dimensioni) o alle sole Province, oppure sia alle Province che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti.
La situazione d'incertezza venutasi a creare, (su quale dei due enti fosse titolato a rispondere dei rimborsi), ha comportato la genesi di un significativo filone di contenzioso tributario. A fronte delle decisioni divergenti dei Giudici tributari italiani, che a seconda dei casi stabilivano la carenza di legittimazione passiva o delle
Province, o delle Dogane, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Piacenza disponeva, con le Ordinanze nn. 60 e 61 del 9 agosto 2023, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione delle questioni di diritto controverse, con l'obiettivo di consentire alla Suprema Corte di individuare in via definitiva quale soggetto pubblico fosse titolato a erogare i rimborsi delle addizionali di cui si discute e a resistere nei relativi giudizi.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 agosto 2024, n. 21883, ha statuito la carenza di legittimazione passiva delle Province nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, per non essere le Province, bensì
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ente tenuto al rimborso del tributo.
La legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia fiscale viene assunta in forza di un orientamento definito già “prevalente nella giurisprudenza di merito” – e ulteriormente confermato “nell'ordinanza di questa Corte n. 10691/2020” – per cui è da valorizzare il dato normativo generale della competenza delle Dogane in punto di amministrazione, riscossione e contenzioso delle accise, che ricomprende anche le addizionali quali “supplemento impositivo” dalla medesima connotazione erariale, propria delle accise stesse (come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013).
La Cassazione ha dunque rimarcato la natura statale del tributo, che opera nella logica del mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione dell'art. 119, secondo comma, ultima parte,
Costituzione, e che vede la Provincia semplice destinataria del gettito che ne consegue, in ambito di finanza derivata e non di finanza propria (ai sensi dell'art. 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, D.
Lgs. n. 267/2000).
In tale contesto, per il Giudice delle leggi il ruolo delle Province si derubrica a mera funzione di tesoreria all'interno di un meccanismo di trasferimento di risorse che, nell'ambito della configurazione strettamente statale dell'imposta e della relativa competenza attuativa, non può assurgere a titolo della responsabilità obbligatoria passiva dell'ente territoriale.
Il primo motivo di censura viene pertanto respinto.
Con il secondo motivo di gravame l'Agenzia contesta la parte della sentenza di primo grado che ha determinato l'ammontare del rimborso in €. 4.669,39, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe potuto riconoscere al più l'importo di €. 107,66 indicato nell'istanza di rimborso.
È principio pacifico che l'istanza di rimborso costituisca l'atto introduttivo del procedimento e che, in quanto tale, delimiti l'oggetto della pretesa del contribuente. Ciò, tuttavia, non significa che ogni divergenza numerica tra quanto indicato nell'istanza e quanto successivamente dimostrato debba essere intesa come modifica della domanda o come nuova richiesta, soprattutto quando la differenza sia riconducibile a un mero errore materiale nella trascrizione dell'importo.
Nella vicenda in esame, rimangono immutati il periodo di riferimento, il rapporto giuridico oggetto di applicazione dell'addizionale e l'identificazione del presupposto impositivo, rappresentato dal medesimo
POD espressamente menzionato nell'istanza. È dunque evidente che l'unica divergenza riguardi la mera quantificazione numerica, divergenza che risulta agevolmente superabile alla luce della documentazione prodotta, costituita da fatture, rendicontazioni e prospetti contabili, che dimostrano con chiarezza l'ammontare effettivo dell'addizionale riscossa, pari ad €. 4.669,39.
L'errore di €. 107,66 deve pertanto essere interpretato come un lapsus calami, privo di incidenza sull'oggetto della domanda, che non sottrae all'appellato la possibilità, una volta instaurato il giudizio, di dimostrare l'entità effettiva del proprio credito, purché ciò non comporti uno spostamento dell'oggetto della domanda originaria. La rettifica di un errore materiale, sorretta da documentazione preesistente e riferita allo stesso rapporto, non determina infatti alcuna mutazione del petitum.
Un'interpretazione rigida e formalistica, come quella proposta dall'Agenzia, condurrebbe al risultato irragionevole di vincolare l'Amministrazione Finanziaria a rimborsare un importo inesatto e inferiore al dovuto, pur in presenza di documentazione che consente di accertarne con precisione l'ammontare corretto. Ne risulterebbe compromesso il principio di effettività della tutela, senza giovamento per alcun interesse pubblico.
Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente distinto tra errore materiale nella quantificazione e modifica dell'oggetto della domanda, concludendo per la prima ipotesi. La determinazione del rimborso in €. 4.669,39 risulta infatti conforme ai principi che regolano il processo tributario, nei quali assume rilievo la corrispondenza tra la pretesa e la documentazione a supporto, non la precisione aritmetica della cifra erroneamente indicata in istanza.
Il motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il terzo motivo di censura l'Agenzia contesta il diritto della società anche al rimborso degli interessi corrisposti al cliente finale in esecuzione della sentenza civile intervenuta tra le parti, sostenendo che tali interessi siano estranei alla sfera tributaria e riconducibili esclusivamente al rapporto privatistico tra fornitore e cliente. Anche questa censura non è fondata.
La società appellata, infatti, in qualità di soggetto passivo dell'addizionale, ha svolto sia la funzione di liquidare e versare il tributo all'Erario, sia quella di recuperare l'onere mediante rivalsa nei confronti del consumatore finale. Tale duplice posizione implica che la Resistente_1 S.r.l., pur operando nell'ambito di un rapporto contrattuale di fornitura, ha agito anche quale intermediario del prelievo erariale, riversando somme che, nella loro sostanza economica, non costituiscono un proprio costo. L'indebita applicazione del tributo determina quindi un duplice effetto: da un lato, l'obbligo del fornitore di restituire al cliente quanto impropriamente addebitato;
dall'altro, il diritto del medesimo fornitore di recuperare dall'Amministrazione Finanziaria le somme riversate. Gli interessi corrisposti al cliente finale non traggono origine da un rapporto privatistico, bensì dal fatto che l'Erario abbia trattenuto nel tempo somme che non erano dovute e che il consumatore ha potuto recuperare solo tramite azione giudiziale. Il titolo degli interessi si ricollega pertanto direttamente all'indebito fiscale.
La natura accessoria del debito per interessi, rispetto alla restituzione dell'imposta non dovuta, rende evidente che il fornitore non possa essere gravato di un onere che si è prodotto come conseguenza immediata dell'erroneo prelievo, e non già del contratto di fornitura. Se il cliente avesse agito direttamente nei confronti dell'Agenzia, quest'ultima sarebbe stata tenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita nella sua interezza, comprensiva degli accessori maturati. Non vi è pertanto ragione per attribuire al fornitore un pregiudizio che nasce dall'indebita percezione del tributo da parte dell'Erario.
Una diversa soluzione determinerebbe un illegittimo vantaggio per l'Amministrazione Finanziaria, che beneficerebbe del trattenimento di somme non dovute e trasferirebbe sul fornitore il costo degli interessi maturati proprio a causa del prelievo illegittimo. È quindi corretta la decisione di primo grado che ha riconosciuto gli interessi nella stessa misura liquidata nella sentenza civile.
Il motivo deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1.400,00 oltre oneri ed accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
NN SE, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 384/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di L'Aquila - Via Andrea Doria 42 65100 Pescara pe elettivamente domiciliato presso uadm.abruzzo@pec.adm.gov.it contro
Resistente_1 S.r.l. - p.i. resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 502/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 21/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11016 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 888/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dalla richiesta di restituzione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica avanzata dalla società Resistente_1 S.r.l., in qualità di soggetto obbligato alla riscossione e al riversamento del tributo fino alla sua soppressione avvenuta nel 2012.
La ricorrente esponeva infatti di essere soggetto obbligato, sino al 2012, alla liquidazione e al versamento delle accise sull'energia elettrica e delle relative addizionali provinciali, le quali erano gestite con le medesime modalità dell'accisa e gravavano sui soggetti fornitori, i quali provvedevano poi alla rivalsa nei confronti dei consumatori finali. In particolare, con riferimento alle forniture effettuate a Società_1 S.r.l. negli anni 2010 e 2011, per il POD situato nella provincia dell'Aquila, la Società aveva riscosso l'addizionale provinciale e l'aveva riversata all'Erario secondo la disciplina allora vigente.
A seguito dell'evoluzione giurisprudenziale – culminata nelle pronunce della Corte di Cassazione del 2019 – che ha definitivamente accertato l'incompatibilità dell'addizionale con la normativa unionale e la sua conseguente non debenza, numerosi consumatori finali hanno agito nei confronti dei propri fornitori per ottenere la restituzione delle somme indebitamente addebitategli. Fra questi anche la Società_1 S.r. l., che ha instaurato giudizio civile concluso con decisioni a se favorevoli in entrambi i gradi di merito, con condanna della ricorrente alla restituzione delle somme riscosse a titolo di addizionale per gli anni 2010–2011.
In esecuzione di tali pronunce, la Resistente_1 S.r.l. restituiva al cliente quanto dovuto e, ai sensi della disciplina che attribuisce al soggetto obbligato il diritto di richiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, presentava in data 2 ottobre 2023 una formale istanza di rimborso sia alla Provincia dell'Aquila, quale ente beneficiario del tributo, sia all'Ufficio delle Dogane de
L'Aquila, quale soggetto gestore dell'accisa e delle addizionali. L'istanza riportava – per mero errore materiale – l'importo di euro 107,66, quantificazione poi corretta in sede contenziosa sulla base della documentazione prodotta, attestante un ammontare effettivo pari ad euro 4.669,39.
L'Ufficio delle Dogane, ritenendosi privo di legittimazione passiva, comunicava dapprima alla Società, con preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, e successivamente emetteva il provvedimento di rigetto, affermando che il rimborso doveva essere richiesto alla Provincia dell'Aquila e non all'Amministrazione doganale.
La Società impugnava tale diniego deducendo, tra gli altri profili, l'erroneità della posizione dell'Ufficio in ordine alla propria legittimazione, la natura erariale delle addizionali provinciali, la violazione dell'art. 14, comma 4, del TUA e la spettanza degli interessi sulle somme restituite al cliente finale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado de L'Aquila, con sentenza n. 502/2024, accoglieva il ricorso.
Il Giudice adito riteneva innanzitutto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fosse il soggetto competente alla gestione, alla riscossione e al contenzioso delle accise e delle addizionali provinciali, con conseguente erroneità del diniego fondato sulla pretesa carenza di legittimazione passiva. Riconosceva, inoltre, la correttezza dell'ammontare del rimborso pari ad euro 4.669,39, sulla base della documentazione prodotta, dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso dell'addizionale versata, nonché degli interessi nella misura prevista dalla legge e stabilita dalla richiamata sentenza. Le spese di lite venivano compensate in considerazione dell'evoluzione non uniforme degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Avverso la prefata pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone appello, notificato il 28 aprile
2025, offrendo tre motivi di gravame, ciascuno dei quali volto ad evidenziare, da angolazioni differenti, gli errori che a suo dire sarebbero stati commessi dal Giudice di prime cure nella ricostruzione della natura del tributo, nella qualificazione del soggetto passivamente legittimato al rimborso e nella determinazione del quantum dovuto e degli accessori.
Con il primo motivo l'Agenzia contesta in modo articolato il passaggio fondamentale della sentenza impugnata, rappresentato dall'affermazione secondo cui non sarebbe l'Agenzia delle Dogane, ma la
Provincia, il soggetto istituzionalmente competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. Deduce, a riguardo, che la Cassazione, nella propria sentenza n. 21883/2024, avrebbe mal interpretato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988.
L'Agenzia sostiene che il Giudice di prime cure, nel ritenere che la Provincia svolgesse un ruolo meramente
“beneficiario” del tributo e che la gestione dell'imposta rimanesse integralmente in capo all'Amministrazione doganale, avrebbe completamente frainteso la natura del rapporto giuridico. Secondo l'Ufficio, l'addizionale provinciale sarebbe infatti un tributo “proprio” degli enti locali, istituito dal legislatore statale ma destinato esclusivamente a finanziare gli enti territoriali.
In merito alla sentenza della Suprema Corte n. 21883/2024, richiamata nella sentenza gravata, sostiene che essa sia “errata” e che “non debba essere tenuta in considerazione”, giacché l'addizionale sulle accise sull'energia elettrica non sarebbe una mera maggiorazione dell'accisa, avendo in realtà natura di imposta indiretta aggiuntiva, per cui l'Agenzia non avrebbe in merito alcuna legittimazione passiva.
In questa prospettiva – insiste l'appellante – l'Amministrazione doganale avrebbe svolto un ruolo meramente tecnico-strumentale: essa riscuoteva materialmente il tributo perché la macchina amministrativa degli enti locali non disponeva di strutture adeguate a farlo, ma ciò non mutava la natura del rapporto sostanziale.
Per l'Agenzia, la funzione svolta sarebbe quella del “riscossore per conto altrui”: l'ente impositore e il percettore effettivo delle somme sarebbe la Provincia, unico soggetto che – secondo questa ricostruzione – potrebbe essere chiamato a restituire quanto indebitamente percepito.
L'appellante, pertanto, sostiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente applicato i principi giurisprudenziali riguardanti le accise, estendendoli automaticamente alle addizionali senza considerare che queste ultime, pur poggiando sulla stessa base imponibile e condividendo alcune modalità di gestione, avrebbero una propria autonomia soggettiva e funzionale. Afferma che proprio tale autonomia – che si riflette nell'attribuzione del gettito agli enti territoriali – imporrebbe di individuare in questi ultimi i destinatari della richiesta di restituzione.
L'Agenzia richiama inoltre la prassi amministrativa, (non per valore di precedente, ma come elemento interpretativo), evidenziando che, fin dal 2012, più amministrazioni – incluso il Dipartimento delle Finanze
e la stessa Agenzia delle Dogane – avevano indicato negli enti territoriali i soggetti deputati a restituire le somme indebitamente versate. Tali orientamenti, pur non essendo vincolanti per il Giudice, dimostrerebbero – secondo l'appellante – che l'interpretazione accolta dalla Corte di primo grado contrasterebbe con la regola istituzionale seguita dall'Amministrazione Finanziaria da oltre un decennio.
Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio sostiene che la sentenza impugnata sia viziata, avendo attribuito all'Amministrazione doganale una responsabilità che non le compete e, conseguentemente, avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione passiva dell'Ufficio delle Dogane de L'Aquila.
La Società contribuente contesta le argomentazioni dell'appellante, rilevando che il Giudice di primo grado ha correttamente individuato nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso e a provvedere sulla stessa. L'appellante sottolinea che il ruolo della Provincia de
L'Aquila si limita a quello di beneficiario del tributo – quota parte del gettito erariale, quale fonte di finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali – e che la gestione amministrativa delle addizionali provinciali sia stata delegata all'Agenzia, in virtù di precise previsioni normative e di un consolidato sistema operativo che assegna all'Ufficio doganale compiti di riscossione e contenzioso. Secondo la società,
l'appellante erra nel sovrapporre la finalità ultima del tributo alla funzione gestionale, ignorando che la competenza a erogare i rimborsi deriva dall'effettivo esercizio delle funzioni di riscossione e contenzioso da parte dell'Agenzia. Richiama altresì la sentenza n. 52/2013 della Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che l'accisa sull'energia elettrica rappresenti una parte delle entrate dello Stato e rientri dunque tra le competenze esclusive di quest'ultimo. Deduce dunque che anche le addizionali non possano che avere identica natura, rappresentandone una mera maggiorazione.
L'appellata osserva che il Giudice di primo grado ha dunque correttamente valorizzato la documentazione prodotta e i precedenti operativi dell'Amministrazione Finanziaria, giungendo a conclusioni coerenti con la ratio normativa e con l'orientamento giurisprudenziale che individua nell'Agenzia il soggetto passivo del rimborso, sia per ragioni di funzionalità amministrativa, sia per garantire l'effettività del diritto al recupero delle somme versate indebitamente. Evidenzia a riguardo che la base imponibile e la disciplina generale siano le stesse tanto per l'accisa quanto per la relativa addizionale, ragion per cui l'addizionale veniva gestita completamente dalla Dogane, (anche per verifiche ed accertamenti), costituendo una quota di un tributo di natura erariale benché destinato a finanziarie le funzioni delle Province.
Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta che il Giudice abbia riconosciuto come dovuto un importo (euro 4.669,39) ben diverso e molto più elevato rispetto a quello indicato nell'istanza amministrativa (euro 107,66).
Secondo l'Agenzia, la Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'errore materiale nella quantificazione potesse essere semplicemente corretto in sede processuale. A suo avviso, la richiesta di rimborso deve essere esaminata sulla base del contenuto dell'istanza, e non delle successive integrazioni fornite in giudizio, in quanto il procedimento, fondato su una domanda del contribuente, non consentirebbe di sostituire successivamente la misura del credito vantato, salvo ripresentazione di una nuova istanza completa.
L'Ufficio sostiene che il Giudice avrebbe dunque qualificato come “errore materiale” ciò che, a suo dire, costituirebbe invece una vera e propria “modifica della domanda”, incidendo sul presupposto stesso del procedimento. Sottolinea inoltre che, non essendo state presentate osservazioni al preavviso di rigetto, la contribuente avrebbe definitivamente cristallizzato il contenuto della propria istanza, impedendo ogni successiva rettifica in aumento.
L'appellata controdeduce che la Corte di primo grado abbia correttamente valorizzato la documentazione prodotta, che attestava l'importo effettivo del rimborso dovuto, giacché la prescrizione dell'importo del credito non costituisce un ampliamento della domanda, bensì la correzione di un mero errore materiale nella quantificazione indicata nell'istanza amministrativa, errore confermato dalla documentazione contabile esibita. Secondo l'appellata, la norma non esclude la possibilità di rettificare il calcolo delle somme dovute, quando tale rettifica si fondi su dati oggettivi e comprovati, come nel caso di specie. Sostiene, inoltre, che il Giudice abbia adeguatamente motivato la distinzione tra errore materiale e modifica sostanziale della domanda, evitando di incidere sul presupposto del procedimento e garantendo l'effettività del diritto al rimborso senza ledere la funzione istruttoria e di controllo dell'Ufficio.
Con il terzo motivo di censura l'Agenzia contesta la parte della sentenza relativa agli interessi, ritenendo errata la conclusione secondo cui alla Società spetterebbero anche gli interessi corrisposti al cliente finale in ragione della condanna definitiva in sede civile.
Secondo l'Ufficio, il Giudice avrebbe confuso due diversi profili, quello concernente gli interessi spettanti sul rimborso delle somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa, che riguardano il rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria e quello inerente gli interessi legali o altri oneri che il fornitore è stato condannato a pagare in sede civile al cliente, che invece discendono dal rapporto privatistico tra fornitore e consumatore.
L'Agenzia sostiene che solo i primi, al più, potrebbero essere posti a carico dell'Amministrazione doganale, mentre i secondi rappresentano un costo ulteriore che non può essere trasferito all'Erario, essendo conseguenza della gestione privatistica del rapporto tra le parti.
Secondo l'Appellante, dunque, il Giudice avrebbe ampliato ingiustificatamente la portata dell'obbligo restitutorio, attribuendo all'Agenzia un esborso non previsto né dalla disciplina sulle accise né da quella sulle addizionali. Da ciò fa discendere l'erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce alla ricorrente un diritto più ampio rispetto a quanto la normativa consentirebbe.
La società contesta l'interpretazione dell'Ufficio secondo cui gli interessi corrisposti al cliente finale non sarebbero dovuti, sostenendo che tali somme rappresentino una componente del rimborso integrale cui il soggetto obbligato ha diritto, in quanto riflettono l'effettivo esborso sostenuto per adempiere alla citata sentenza civile.
L'appellata evidenzia che il Giudice di primo grado ha correttamente distinto tra obblighi derivanti dal rapporto privatistico tra fornitore e cliente e quelli inerenti al rapporto tributario con l'Amministrazione Finanziaria, ritenendo tuttavia che gli interessi riconosciuti al cliente finale costituiscano un onere direttamente collegato all'ingiusta percezione del tributo e pertanto rientrino nella misura del rimborso.
Sottolinea infine che la decisione garantisca l'effettività del diritto al ristoro delle somme indebitamente riscosse e non implichi un'esborso extra-legem, ma costituisca una corretta estensione logica del principio di restituzione previsto dall'ordinamento, coerente con la funzione protettiva del diritto del contribuente.
In data odierna, espletati gli incombenti di cui a verbale, la controversia è stata decisa come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva preliminarmente che il novellato art. 132 c.p.c., c. 1 n. 4, consente al Giudice la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. Conformemente a giurisprudenza consolidata ed all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è pertanto obbligato a esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma può limitarsi ai punti decisivi della controversia. Tali principi si applicano integralmente anche al processo tributario, ai sensi dell'art. 1, comma
2, D. Lgs. n. 546/1992. Le questioni non espressamente affrontate si considerano assorbite o superate quando risultino incompatibili con la decisione adottata.
L'appello merita il rigetto.
Con il primo motivo di gravame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contesta la decisione del Giudice di prime cure sul proprio rigetto dell'istanza di rimborso, affermando la sussistenza di un difetto di legittimazione passiva. La Corte invece condivide pienamente le argomentazioni sulle quali si fonda la sentenza gravata.
In proposito, il Giudice di legittimità, con la sentenza n. 21883/2024, depositata il 2 agosto 2024, ha stabilito che competa non alle Province, ma all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procedere ai rimborsi delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, e che su di essa incomba l'obbligo di resistere in giudizio nei processi d'impugnazione dei relativi dinieghi.
La Corte non ritiene affatto che tale sentenza sia “errata”, né che la stessa “non debba essere tenuta in considerazione”, come asserito dall'appellante. L'addizionale provinciale alle accise sul consumo di energia elettrica era infatti stata istituita a favore dei
Comuni e delle Provincie dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, per finanziare gli enti territoriali. Ai sensi del comma
3 della norma citata, le addizionali erano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica, ossia a cura del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 52 e ss. del
D. Lgs n. 504/1995, Testo Unico Accise (TUA). Soggetti passivi del tributo erano, esattamente come per le accise di cui l'addizionale rappresenta un mero “supplemento”, gli operatori economici cedenti l'energia elettrica ai consumatori finali, in conformità all'art. 53, comma 1, lett. a) del TUA;
potendo peraltro tali soggetti passivi “rivalersi” del tributo (i sensi dell'art. 56, comma 1, del TUA) nei confronti dei consumatori medesimi, che finivano con il sostenere in concreto tale onere tributario.
L'addizionale in oggetto, dal 1° gennaio 2012, è stata abrogata dal Legislatore, al fine di sottrarsi alla procedura d'infrazione comunitaria derivante dal rilevato contrasto delle norme istitutive dell'addizionale con le norme europee di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 2008/118/CE. In conseguenza della
“disapplicazione” delle norme relative all'addizionale, emergeva dunque la possibilità, per i consumatori finali, di richiedere il rimborso di quanto pagato per le predette addizionali, per gli anni fino al 2011, agendo sul piano civilistico contro gli enti cedenti l'energia che gliele avevano addebitate. Soccombenti nelle cause civili di rimborso, gli enti fornitori di energia, unici soggetti passivi del tributo, si rivolgevano quindi all'ente pubblico impositore per ottenere a loro volta il rimborso di quanto restituito ai consumatori.
La norma istitutiva del tributo, per velocizzare il finanziamento a favore dell'ente territoriale, disponeva che le Province fossero competenti a ricevere direttamente il pagamento delle addizionali in questione per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw site nel loro territorio. Inoltre, la legge istitutiva muniva le stesse Province di – esigui, per vero – poteri decisionali in ordine alla determinazione della misura del tributo loro spettante. L'insieme di tali elementi induceva inizialmente molte imprese fornitrici di energia a presentare le loro istanze di rimborso (per le addizionali riguardanti le forniture di minori dimensioni) o alle sole Province, oppure sia alle Province che all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti.
La situazione d'incertezza venutasi a creare, (su quale dei due enti fosse titolato a rispondere dei rimborsi), ha comportato la genesi di un significativo filone di contenzioso tributario. A fronte delle decisioni divergenti dei Giudici tributari italiani, che a seconda dei casi stabilivano la carenza di legittimazione passiva o delle
Province, o delle Dogane, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Piacenza disponeva, con le Ordinanze nn. 60 e 61 del 9 agosto 2023, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione delle questioni di diritto controverse, con l'obiettivo di consentire alla Suprema Corte di individuare in via definitiva quale soggetto pubblico fosse titolato a erogare i rimborsi delle addizionali di cui si discute e a resistere nei relativi giudizi.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 agosto 2024, n. 21883, ha statuito la carenza di legittimazione passiva delle Province nelle liti concernenti il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, per non essere le Province, bensì
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ente tenuto al rimborso del tributo.
La legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia fiscale viene assunta in forza di un orientamento definito già “prevalente nella giurisprudenza di merito” – e ulteriormente confermato “nell'ordinanza di questa Corte n. 10691/2020” – per cui è da valorizzare il dato normativo generale della competenza delle Dogane in punto di amministrazione, riscossione e contenzioso delle accise, che ricomprende anche le addizionali quali “supplemento impositivo” dalla medesima connotazione erariale, propria delle accise stesse (come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013).
La Cassazione ha dunque rimarcato la natura statale del tributo, che opera nella logica del mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione dell'art. 119, secondo comma, ultima parte,
Costituzione, e che vede la Provincia semplice destinataria del gettito che ne consegue, in ambito di finanza derivata e non di finanza propria (ai sensi dell'art. 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli enti locali, D.
Lgs. n. 267/2000).
In tale contesto, per il Giudice delle leggi il ruolo delle Province si derubrica a mera funzione di tesoreria all'interno di un meccanismo di trasferimento di risorse che, nell'ambito della configurazione strettamente statale dell'imposta e della relativa competenza attuativa, non può assurgere a titolo della responsabilità obbligatoria passiva dell'ente territoriale.
Il primo motivo di censura viene pertanto respinto.
Con il secondo motivo di gravame l'Agenzia contesta la parte della sentenza di primo grado che ha determinato l'ammontare del rimborso in €. 4.669,39, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe potuto riconoscere al più l'importo di €. 107,66 indicato nell'istanza di rimborso.
È principio pacifico che l'istanza di rimborso costituisca l'atto introduttivo del procedimento e che, in quanto tale, delimiti l'oggetto della pretesa del contribuente. Ciò, tuttavia, non significa che ogni divergenza numerica tra quanto indicato nell'istanza e quanto successivamente dimostrato debba essere intesa come modifica della domanda o come nuova richiesta, soprattutto quando la differenza sia riconducibile a un mero errore materiale nella trascrizione dell'importo.
Nella vicenda in esame, rimangono immutati il periodo di riferimento, il rapporto giuridico oggetto di applicazione dell'addizionale e l'identificazione del presupposto impositivo, rappresentato dal medesimo
POD espressamente menzionato nell'istanza. È dunque evidente che l'unica divergenza riguardi la mera quantificazione numerica, divergenza che risulta agevolmente superabile alla luce della documentazione prodotta, costituita da fatture, rendicontazioni e prospetti contabili, che dimostrano con chiarezza l'ammontare effettivo dell'addizionale riscossa, pari ad €. 4.669,39.
L'errore di €. 107,66 deve pertanto essere interpretato come un lapsus calami, privo di incidenza sull'oggetto della domanda, che non sottrae all'appellato la possibilità, una volta instaurato il giudizio, di dimostrare l'entità effettiva del proprio credito, purché ciò non comporti uno spostamento dell'oggetto della domanda originaria. La rettifica di un errore materiale, sorretta da documentazione preesistente e riferita allo stesso rapporto, non determina infatti alcuna mutazione del petitum.
Un'interpretazione rigida e formalistica, come quella proposta dall'Agenzia, condurrebbe al risultato irragionevole di vincolare l'Amministrazione Finanziaria a rimborsare un importo inesatto e inferiore al dovuto, pur in presenza di documentazione che consente di accertarne con precisione l'ammontare corretto. Ne risulterebbe compromesso il principio di effettività della tutela, senza giovamento per alcun interesse pubblico.
Il Giudice di primo grado ha quindi correttamente distinto tra errore materiale nella quantificazione e modifica dell'oggetto della domanda, concludendo per la prima ipotesi. La determinazione del rimborso in €. 4.669,39 risulta infatti conforme ai principi che regolano il processo tributario, nei quali assume rilievo la corrispondenza tra la pretesa e la documentazione a supporto, non la precisione aritmetica della cifra erroneamente indicata in istanza.
Il motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il terzo motivo di censura l'Agenzia contesta il diritto della società anche al rimborso degli interessi corrisposti al cliente finale in esecuzione della sentenza civile intervenuta tra le parti, sostenendo che tali interessi siano estranei alla sfera tributaria e riconducibili esclusivamente al rapporto privatistico tra fornitore e cliente. Anche questa censura non è fondata.
La società appellata, infatti, in qualità di soggetto passivo dell'addizionale, ha svolto sia la funzione di liquidare e versare il tributo all'Erario, sia quella di recuperare l'onere mediante rivalsa nei confronti del consumatore finale. Tale duplice posizione implica che la Resistente_1 S.r.l., pur operando nell'ambito di un rapporto contrattuale di fornitura, ha agito anche quale intermediario del prelievo erariale, riversando somme che, nella loro sostanza economica, non costituiscono un proprio costo. L'indebita applicazione del tributo determina quindi un duplice effetto: da un lato, l'obbligo del fornitore di restituire al cliente quanto impropriamente addebitato;
dall'altro, il diritto del medesimo fornitore di recuperare dall'Amministrazione Finanziaria le somme riversate. Gli interessi corrisposti al cliente finale non traggono origine da un rapporto privatistico, bensì dal fatto che l'Erario abbia trattenuto nel tempo somme che non erano dovute e che il consumatore ha potuto recuperare solo tramite azione giudiziale. Il titolo degli interessi si ricollega pertanto direttamente all'indebito fiscale.
La natura accessoria del debito per interessi, rispetto alla restituzione dell'imposta non dovuta, rende evidente che il fornitore non possa essere gravato di un onere che si è prodotto come conseguenza immediata dell'erroneo prelievo, e non già del contratto di fornitura. Se il cliente avesse agito direttamente nei confronti dell'Agenzia, quest'ultima sarebbe stata tenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita nella sua interezza, comprensiva degli accessori maturati. Non vi è pertanto ragione per attribuire al fornitore un pregiudizio che nasce dall'indebita percezione del tributo da parte dell'Erario.
Una diversa soluzione determinerebbe un illegittimo vantaggio per l'Amministrazione Finanziaria, che beneficerebbe del trattenimento di somme non dovute e trasferirebbe sul fornitore il costo degli interessi maturati proprio a causa del prelievo illegittimo. È quindi corretta la decisione di primo grado che ha riconosciuto gli interessi nella stessa misura liquidata nella sentenza civile.
Il motivo deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 1.400,00 oltre oneri ed accessori di legge.