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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/08/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2336/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2336/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( , ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Di Parte_3 C.F._3
Pumpo e dall'Avv. Francesco Montanari, presso lo studio del quale ultimo difensore sono elettivamente domiciliati in Ravenna, via Carducci, n. 5, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
( ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Valenti presso il cui studio – e Controparte_2 domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Modena, via Email_1
Taglio n.22, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
( ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_4
Petitto presso il cui studio – e domicilio digitale – è Email_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
pagina 1 di 9 E
( ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Seidenari presso il cui studio – e domicilio digitale
– è elettivamente domiciliata in Modena, via Farini n. 4, in Email_3 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI per e : “in via preliminare: sospendere, inaudita Parte_1 Parte_2 Parte_3 altera parte, ovvero nel contraddittorio tra le parti, le intimazioni di pagamento n.
09320229000817319000, n. 09320229000710567000 e n. 09320219001962347000; in via principale: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità delle intimazioni di pagamento n. 09320229000817319000, n. 09320229000710567000 e
n. 09320219001962347000 alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto;
per l'effetto, condannare l' , alla cancellazione dagli Controparte_7 estratti di ruolo del debito prescritto;
in ogni caso con vittoria, condannare l' e Controparte_7 [...] alla refusione delle spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali come Controparte_8 per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo Di Pumpo, procuratore antistatario nel presente procedimento.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dell'istanza ex art 210 c.p.c. formulata con memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c.”; per : “nel merito rigettare le eccezioni sollevate da parte attrice in Controparte_7 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività e degli atti posti in essere dall' , confermare la Controparte_9 legittimità degli atti impugnati, respingendo le domande avverse, in ogni caso tenere indenne la
, su ogni eventuale decisione, anche in punto spese, in merito ad ogni circostanza non di CP_7 competenza della stessa ma esclusivamente dell'Ente impositore, o nel caso di specie della terza chiamata.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse accoglibili le domande attoree differenziare le posizioni dei tre attori da valutarsi singolarmente e non come un unicum.
Con vittoria di spese legali da distrarsi in favore dello scrivente legale”;
pagina 2 di 9 per “- nel merito, rigettare integralmente le Controparte_3 domande rivolte nei confronti di in quanto Controparte_8 infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande di nullità della garanzia fideiussoria, condannare a tenere indenne Controparte_5 [...] dal pagamento delle spese processuali e/o risarcitorie alle Controparte_3 quali quest'ultima dovesse essere condannata in caso di accoglimento delle domande attoree.
Con vittoria del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”; per “respingere, perché infondate e comunque non provate, tutte le domande da Controparte_5 chiunque proposte
contro
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, Controparte_5
IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11/8/2022, e (di Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguito “gli opponenti”) hanno proposto opposizione avverso le intimazioni di pagamento emesse dall'A.d.E.R. n. 09320229000817319000 - notificata a d'importo pari ad € 43.528,91 Parte_1
-, n. 09320229000710567000 - notificata a , d'importo pari ad € 43.631,86 – e n. Parte_2
09320219001962347000 - notificata a , d'importo pari ad € 43.519,63 -, Parte_3 convenendo dinanzi all'intestato Tribunale l' Controparte_10
[...]
A fondamento dell'opposizione esperita gli opponenti hanno dedotto: a) che le cartelle di pagamento nn. 09320160000266715003, 09320160000266715002 e 09320160000266715001, sottese alle intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio, non fossero mai state notificate, rispettivamente, ad essi opponenti e e che, Parte_1 Parte_2 Parte_3 pertanto, a ciò conseguisse la legittimità dell'opposizione proposta da essi opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e l'illegittimità delle intimazioni oggetto di causa;
b) che, solo a seguito dell'intervento normativo di cui all'art. 8 bis del dl. n. 3/2015, il legislatore avesse consentito a di far valere il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei Controparte_3 terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni e pertanto avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari mezzi di tutela Controparte_3 piuttosto che agire nei confronti di essi opponenti-fideiussori mediante l'esecuzione esattoriale esperita, per essere stata la fideiussione prestata nel 2010 ed essendo, pertanto, il rapporto di garanzia sorto anteriormente all'entrata in vigore della citata disposizione normativa;
c) che la fideiussione specifica pagina 3 di 9 prestata da essi opponenti contenesse le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, già censurate con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, da ritenersi, pertanto, nulle poiché in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza e del mercato;
che dalla nullità della fideiussione prestata da essi opponenti o, comunque, dalla nullità parziale delle clausole della stessa riproducenti lo schema ABI discendesse l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da per il tramite Controparte_3 dell' , nulla essendo dovuto da essi fideiussori-opponenti in relazione Controparte_7 alle intimazioni di pagamento a loro notificate.
Tanto premesso e hanno chiesto, previa Parte_1 Parte_2 Parte_3 sospensione dell'efficacia delle intimazioni di pagamento notificate ad essi opponenti, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, “accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità delle intimazioni di pagamento n. 09320229000817319000, n. 09320229000710567000 e n. 09320219001962347000 alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto;
– per l'effetto, condannare l' Controparte_7
Provincia di Ravenna, alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito
[...] prescritto”; con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del Difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/3/2023 si è costituita l' Controparte_7
(di seguito “l' ) che ha contestato le allegazioni degli opponenti ed ha dedotto, in
[...] CP_11 particolare: a) che le opposizioni proposte fossero inammissibili, perché successive alla scadenza del termine di 20 gg dalla notifica delle intimazioni di pagamento, relativamente alle doglianze concernenti l'asserita omessa notifica o nullità della notifica degli atti presupposti;
b) che le eccezioni avanzate dagli opponenti relative all'asserita mancata notifica degli atti presupposti ed all'illegittimità del credito sotteso agli atti impugnati non fossero peraltro esaminabili, non avendo gli opponenti impugnato gli atti successivi prodotti da essa deducente, notificati agli opponenti prima della notifica degli atti impugnati;
c) che essa deducente non avesse legittimazione passiva in relazione alle doglianze avanzate dagli opponenti in quanto relative alla legittimità della pretesa impositiva e non alla validità o regolarità degli atti esecutivi effettuati da esso Agente della riscossione;
d) che le notifiche delle intimazioni di pagamento impugnate nonché delle cartelle di pagamento ad esse sottese fossero state regolarmente effettuate nei confronti degli odierni opponenti;
e) che, del resto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione da parte degli opponenti avesse avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica degli atti opposti.
Tanto premesso l' ha chiesto rigettarsi l'opposizione avversaria, con vittoria delle spese del CP_11 giudizio, da distrarsi in favore del Difensore. pagina 4 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/2/2023 si è costituito
[...]
(di seguito ), deducendo: a) che, erogato Controparte_3 Controparte_3
l'importo di € 39.151,48 in favore della ed acquisito per conto Controparte_12 del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M.
20.6.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle altre garanzie reali e personali acquisite e, dunque, anche nei confronti dei fideiussori del debitore principale, essa esponente avesse avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale nei confronti degli odierni opponenti, come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per la riscossione coattiva degli importi dovuti;
b) che le doglianze degli opponenti relative alla modalità con cui si era proceduto all'esecuzione configurassero un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dalla cui proponibilità gli opponenti erano decaduti per mancato rispetto del termine di legge;
c) che fossero infondate le allegazioni degli opponenti relative alla inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale al rapporto oggetto di causa, per aver essa esponente provveduto correttamente all'iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 20/6/2005 del Controparte_13
e del;
che, parimenti, fosse infondata l'eccezione
[...] Controparte_14 degli opponenti inerente al difetto di titolo esecutivo, per essere l'azione di recupero azionata da essa esponente, per mezzo dell' , fondata sul titolo esecutivo costituito dal ruolo Controparte_15 esattoriale n. 810/2020; che, peraltro, il rapporto dedotto in giudizio non potesse qualificarsi come avente natura privatistica, poiché nascente dai benefici concessi dallo Stato, attraverso CP_3
, a sostegno dello sviluppo delle attività produttive delle piccole e medie imprese;
d) che,
[...] infine, fosse infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate in favore della dagli odierni opponenti, determinando al più la nullità dell'intesa Controparte_12
a monte la “nullità derivata” parziale delle sole clausole delle fideiussioni a valle costituenti applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55 (nn. 2, 6 e 8), restando valide le garanzie prestate dagli opponenti nelle restanti parti;
che, in ogni caso, dall'eventuale accoglimento delle domande proposte dagli opponenti in relazione ai profili di nullità dedotti, come tali ascrivibili a responsabilità della sarebbe derivato il conseguente CP_3 obbligo, a carico di quest'ultima, di mantenere indenne essa esponente da ogni conseguenza pregiudizievole dell'accoglimento delle domande attoree.
Tanto premesso ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare Controparte_3 in causa previo differimento dell'udienza di comparizione e, nel merito, di rigettare Controparte_5 le opposizioni proposte in quanto infondate in fatto e diritto e, in subordine, nell'ipotesi di pagina 5 di 9 accoglimento delle domande di nullità delle garanzie fideiussorie, di condannare a Controparte_5 tenere indenne essa esponente dal pagamento delle spese processuali e/o risarcitorie conseguenti alla propria soccombenza;
con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa di (di seguito ), con comparsa di Controparte_5 CP_5 costituzione e risposta depositata il 9/11/2023 si è costituita tale parte terza chiamata in causa deducendo: a) che, quanto alla fideiussione prestata dagli opponenti, soci della società Parte_4 essa fosse esplicitamente funzionale a garantire il rapporto di mutuo chirografario numero 3520571 dell'importo di euro 150.000,00, con durata 60 mesi, deliberato in data 29/03/2010, contratto in favore della detta società; che tale fideiussione specifica non potesse ritenersi nulla per supposta anti- concorrenzialità 'a monte' delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8, trattandosi di fideiussione specifica, non omnibus, posteriore al provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia; che, in ogni caso, l'eventuale nullità parziale della fideiussione prestata dagli opponenti non avrebbe determinato l'estinzione della garanzia prestata dagli opponenti;
b) che, quanto alla propria chiamata in causa, essa deducente avesse puntualmente messo in mora la debitrice principale e i garanti nell'anno 2013 e, a distanza di pochi giorni dalla risoluzione dei rapporti con gli stessi, avesse provveduto ad escutere la propria garante salvaguardando i diritti di credito in surroga della garante ed evitandone Controparte_3 la decadenza anche nell'ipotesi di eventuale nullità della fideiussione.
Pertanto ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese CP_5 di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del 26/2/2025 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente giudice monocratico – subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento – e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1. Preliminarmente, circa la qualificazione della doglianza degli odierni opponenti relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento opposte, deve osservarsi che trattasi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché veicola una contestazione relativa – non all'an, ma – al quomodo del processo esecutivo, iniziato, in tesi, senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, cioè della cartella di pagamento, che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve appunto, uno actu, la funzione rivestita nell'espropriazione codicistica dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (cfr., tra tante, sulla funzione della notifica della cartella di pagamento, Cass. ord. n. 29383/2024 e sulla esperibilità
pagina 6 di 9 dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. per il caso di mancata o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, Cass. ord. n. 24662/2013).
Quale ragione più liquida del decidere, pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie gli opponenti siano decaduti dalla possibilità di far valere “l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento” sottese alle intimazioni di pagamento opposte, avendo proposto l'opposizione (agli atti esecutivi) introduttiva del presente giudizio in data 11/8/2002 avverso le intimazioni di pagamento notificate, rispettivamente, in data 13/04/2022 a in data 07/04/2022 a ed in data Parte_1 Parte_2
14/1/2022 a e quindi oltre il termine di venti giorni (art. 617 c.p.c.) dalla notifica Parte_3 delle intimazioni di pagamento opposte.
2. Passando al motivo d'opposizione al precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) relativo alla illegittima utilizzazione della esecuzione esattoriale esperita da parte di , esso si appalesa Controparte_3 infondato, poiché in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 9657/2024; conf. Cass. ord. n. 32148/2024).
Pertanto del tutto legittimamente ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo Controparte_3 esattoriale (n. 810/2020) nei confronti degli odierni opponenti, costituente il titolo dell'esecuzione per cui è causa, al fine della riscossione coattiva degli importi dovuti.
3. Quanto infine all'eccepita nullità (parziale) della fideiussione specifica prestata dagli odierni opponenti, in quanto riportante le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, già censurate con il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, deve osservarsi che – posta la incontroversa natura di fideiussione specifica della garanzia in discorso - secondo l'orientamento consolidato e preferibile la declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione ricalcanti lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus (cfr., condivisibilmente, in pagina 7 di 9 senso diacronico e conforme, da ultimo, Cass. ord. n. 10689/2024, Cass. ord. n. 19401/2024, Cass. sent.
n. 21841/2024, Cass. ord. n. 26847/2024, Cass. ord. n. 30383/2024).
Pertanto, non essendovi ragione in questa sede per discostarsi dall'orientamento secondo cui le fideiussioni specifiche essendo caratterizzate da un oggetto determinato e riferite a obbligazioni singolarmente individuate risultano escluse dall'ambito di applicazione della nullità derivata dall'accertamento dell'Antitrust, l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli odierni opponenti deve ritenersi infondata e va rigettata (oltre che preclusa, a monte, per e Parte_3 per , in conseguenza dell'omessa impugnazione della cartella di pagamento n. Parte_2
09320160000266715 001 regolarmente notificata a in data 22.3.2016 – cfr. doc. 4 Parte_3 dell' – e della cartella di pagamento n. 09320160000266715 002 regolarmente notificata a CP_11
in data 19.5.2016 – cfr. doc. 6 dell' mancando invece la prova dell'avviso di Parte_2 CP_11 ricevimento (C.A.D.) della raccomandata informativa inoltrata a relativa al deposito Parte_1 presso la Casa Comunale della cartella di pagamento a lui indirizzata).
Né risulta utile alla prova, neppure per presunzioni (art. 2729 c.c.), di un'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione prestata dagli odierni opponenti la produzione, da questi effettuata nel presente giudizio, di fideiussioni specifiche prestate in periodi diversi, in differenti zone ed a favore di istituti bancari diversi rispetto a quello garantito dalla fideiussione specifica a firma degli attori di questa causa (cfr. docc. 13 e 14 degli opponenti).
Deve, infine, osservarsi che anche laddove, in ipotesi, si ritenesse operante la nullità parziale della fideiussione prestata dagli odierni opponenti, il vincolo di garanzia resterebbe valido ed efficace, ad eccezione delle clausole denunciate dagli opponenti. Pertanto essi resterebbero vincolati dalla garanzia prestata, segnatamente considerando che ha allegato e provato (e neppure risulta Controparte_3 contestato) di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale ed i garanti sin dal 24/10/2023
(cfr. doc. 5 prodotto da , ai sensi dell'art. 1957 c.c. E ciò tenuto conto del pacifico orientamento CP_5 giurisprudenziale secondo cui la presenza della clausola “a prima richiesta” nella fideiussione prestata dagli opponenti (cfr. “condizioni contrattuali” della fideiussione rilasciata dagli opponenti) consentiva al creditore, entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, di evitare la decadenza di cui alla citata disposizione normativa con una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti dei garanti (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5179/2025), pacificamente avvenuta, nel caso di specie, in data 24/10/2023, previa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e contestuale – e non contestata dagli opponenti - intimazione di pagamento con nota del 22.08.2013 da parte di (cfr. doc. 6 di CP_5
). Controparte_3
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, in favore delle parti vittoriose, anche della parte terza chiamata essendosi resa la chiamata in causa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli opponenti soccombenti), da distrarsi, per quanto concerne l' in favore del Difensore come da istanza CP_11 avanzata ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi ed al precetto proposta da e nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 presente giudizio, ogni altra istanza e domanda disattesa e rigettata, così dispone:
1) dichiara inammissibile il motivo di opposizione agli atti esecutivi e rigetta i motivi di opposizione al precetto proposti da e , come in motivazione;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell' , delle spese Controparte_7 giudiziali che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta, con distrazione in favore dell'avv. Marcello Valenti;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese giudiziali che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali
[...]
15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta;
4) condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese giudiziali che Controparte_5 liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta.
Ravenna, 5/8/2025
Il Giudice dott. Pierpaolo Galante
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in persona del Giudice dott. Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2336/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
( , ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Di Parte_3 C.F._3
Pumpo e dall'Avv. Francesco Montanari, presso lo studio del quale ultimo difensore sono elettivamente domiciliati in Ravenna, via Carducci, n. 5, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
( ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Valenti presso il cui studio – e Controparte_2 domicilio digitale – è elettivamente domiciliata in Modena, via Email_1
Taglio n.22, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
( ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_4
Petitto presso il cui studio – e domicilio digitale – è Email_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
pagina 1 di 9 E
( ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Seidenari presso il cui studio – e domicilio digitale
– è elettivamente domiciliata in Modena, via Farini n. 4, in Email_3 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI per e : “in via preliminare: sospendere, inaudita Parte_1 Parte_2 Parte_3 altera parte, ovvero nel contraddittorio tra le parti, le intimazioni di pagamento n.
09320229000817319000, n. 09320229000710567000 e n. 09320219001962347000; in via principale: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità delle intimazioni di pagamento n. 09320229000817319000, n. 09320229000710567000 e
n. 09320219001962347000 alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto;
per l'effetto, condannare l' , alla cancellazione dagli Controparte_7 estratti di ruolo del debito prescritto;
in ogni caso con vittoria, condannare l' e Controparte_7 [...] alla refusione delle spese legali, oltre IVA, CPA e spese generali come Controparte_8 per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Matteo Di Pumpo, procuratore antistatario nel presente procedimento.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione dell'istanza ex art 210 c.p.c. formulata con memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c.”; per : “nel merito rigettare le eccezioni sollevate da parte attrice in Controparte_7 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, riconoscendo altresì la piena legittimità dell'attività e degli atti posti in essere dall' , confermare la Controparte_9 legittimità degli atti impugnati, respingendo le domande avverse, in ogni caso tenere indenne la
, su ogni eventuale decisione, anche in punto spese, in merito ad ogni circostanza non di CP_7 competenza della stessa ma esclusivamente dell'Ente impositore, o nel caso di specie della terza chiamata.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse accoglibili le domande attoree differenziare le posizioni dei tre attori da valutarsi singolarmente e non come un unicum.
Con vittoria di spese legali da distrarsi in favore dello scrivente legale”;
pagina 2 di 9 per “- nel merito, rigettare integralmente le Controparte_3 domande rivolte nei confronti di in quanto Controparte_8 infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande di nullità della garanzia fideiussoria, condannare a tenere indenne Controparte_5 [...] dal pagamento delle spese processuali e/o risarcitorie alle Controparte_3 quali quest'ultima dovesse essere condannata in caso di accoglimento delle domande attoree.
Con vittoria del compenso e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”; per “respingere, perché infondate e comunque non provate, tutte le domande da Controparte_5 chiunque proposte
contro
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, Controparte_5
IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11/8/2022, e (di Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguito “gli opponenti”) hanno proposto opposizione avverso le intimazioni di pagamento emesse dall'A.d.E.R. n. 09320229000817319000 - notificata a d'importo pari ad € 43.528,91 Parte_1
-, n. 09320229000710567000 - notificata a , d'importo pari ad € 43.631,86 – e n. Parte_2
09320219001962347000 - notificata a , d'importo pari ad € 43.519,63 -, Parte_3 convenendo dinanzi all'intestato Tribunale l' Controparte_10
[...]
A fondamento dell'opposizione esperita gli opponenti hanno dedotto: a) che le cartelle di pagamento nn. 09320160000266715003, 09320160000266715002 e 09320160000266715001, sottese alle intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio, non fossero mai state notificate, rispettivamente, ad essi opponenti e e che, Parte_1 Parte_2 Parte_3 pertanto, a ciò conseguisse la legittimità dell'opposizione proposta da essi opponenti ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e l'illegittimità delle intimazioni oggetto di causa;
b) che, solo a seguito dell'intervento normativo di cui all'art. 8 bis del dl. n. 3/2015, il legislatore avesse consentito a di far valere il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei Controparte_3 terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni e pertanto avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari mezzi di tutela Controparte_3 piuttosto che agire nei confronti di essi opponenti-fideiussori mediante l'esecuzione esattoriale esperita, per essere stata la fideiussione prestata nel 2010 ed essendo, pertanto, il rapporto di garanzia sorto anteriormente all'entrata in vigore della citata disposizione normativa;
c) che la fideiussione specifica pagina 3 di 9 prestata da essi opponenti contenesse le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, già censurate con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.
287/90, da ritenersi, pertanto, nulle poiché in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza e del mercato;
che dalla nullità della fideiussione prestata da essi opponenti o, comunque, dalla nullità parziale delle clausole della stessa riproducenti lo schema ABI discendesse l'illegittimità della pretesa creditoria azionata da per il tramite Controparte_3 dell' , nulla essendo dovuto da essi fideiussori-opponenti in relazione Controparte_7 alle intimazioni di pagamento a loro notificate.
Tanto premesso e hanno chiesto, previa Parte_1 Parte_2 Parte_3 sospensione dell'efficacia delle intimazioni di pagamento notificate ad essi opponenti, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, “accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità delle intimazioni di pagamento n. 09320229000817319000, n. 09320229000710567000 e n. 09320219001962347000 alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto;
– per l'effetto, condannare l' Controparte_7
Provincia di Ravenna, alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito
[...] prescritto”; con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del Difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/3/2023 si è costituita l' Controparte_7
(di seguito “l' ) che ha contestato le allegazioni degli opponenti ed ha dedotto, in
[...] CP_11 particolare: a) che le opposizioni proposte fossero inammissibili, perché successive alla scadenza del termine di 20 gg dalla notifica delle intimazioni di pagamento, relativamente alle doglianze concernenti l'asserita omessa notifica o nullità della notifica degli atti presupposti;
b) che le eccezioni avanzate dagli opponenti relative all'asserita mancata notifica degli atti presupposti ed all'illegittimità del credito sotteso agli atti impugnati non fossero peraltro esaminabili, non avendo gli opponenti impugnato gli atti successivi prodotti da essa deducente, notificati agli opponenti prima della notifica degli atti impugnati;
c) che essa deducente non avesse legittimazione passiva in relazione alle doglianze avanzate dagli opponenti in quanto relative alla legittimità della pretesa impositiva e non alla validità o regolarità degli atti esecutivi effettuati da esso Agente della riscossione;
d) che le notifiche delle intimazioni di pagamento impugnate nonché delle cartelle di pagamento ad esse sottese fossero state regolarmente effettuate nei confronti degli odierni opponenti;
e) che, del resto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione da parte degli opponenti avesse avuto l'inequivocabile effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica degli atti opposti.
Tanto premesso l' ha chiesto rigettarsi l'opposizione avversaria, con vittoria delle spese del CP_11 giudizio, da distrarsi in favore del Difensore. pagina 4 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/2/2023 si è costituito
[...]
(di seguito ), deducendo: a) che, erogato Controparte_3 Controparte_3
l'importo di € 39.151,48 in favore della ed acquisito per conto Controparte_12 del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M.
20.6.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle altre garanzie reali e personali acquisite e, dunque, anche nei confronti dei fideiussori del debitore principale, essa esponente avesse avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale nei confronti degli odierni opponenti, come previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998, per la riscossione coattiva degli importi dovuti;
b) che le doglianze degli opponenti relative alla modalità con cui si era proceduto all'esecuzione configurassero un'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dalla cui proponibilità gli opponenti erano decaduti per mancato rispetto del termine di legge;
c) che fossero infondate le allegazioni degli opponenti relative alla inapplicabilità del procedimento di riscossione esattoriale al rapporto oggetto di causa, per aver essa esponente provveduto correttamente all'iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 20/6/2005 del Controparte_13
e del;
che, parimenti, fosse infondata l'eccezione
[...] Controparte_14 degli opponenti inerente al difetto di titolo esecutivo, per essere l'azione di recupero azionata da essa esponente, per mezzo dell' , fondata sul titolo esecutivo costituito dal ruolo Controparte_15 esattoriale n. 810/2020; che, peraltro, il rapporto dedotto in giudizio non potesse qualificarsi come avente natura privatistica, poiché nascente dai benefici concessi dallo Stato, attraverso CP_3
, a sostegno dello sviluppo delle attività produttive delle piccole e medie imprese;
d) che,
[...] infine, fosse infondata l'eccezione di nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate in favore della dagli odierni opponenti, determinando al più la nullità dell'intesa Controparte_12
a monte la “nullità derivata” parziale delle sole clausole delle fideiussioni a valle costituenti applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n.
55 (nn. 2, 6 e 8), restando valide le garanzie prestate dagli opponenti nelle restanti parti;
che, in ogni caso, dall'eventuale accoglimento delle domande proposte dagli opponenti in relazione ai profili di nullità dedotti, come tali ascrivibili a responsabilità della sarebbe derivato il conseguente CP_3 obbligo, a carico di quest'ultima, di mantenere indenne essa esponente da ogni conseguenza pregiudizievole dell'accoglimento delle domande attoree.
Tanto premesso ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare Controparte_3 in causa previo differimento dell'udienza di comparizione e, nel merito, di rigettare Controparte_5 le opposizioni proposte in quanto infondate in fatto e diritto e, in subordine, nell'ipotesi di pagina 5 di 9 accoglimento delle domande di nullità delle garanzie fideiussorie, di condannare a Controparte_5 tenere indenne essa esponente dal pagamento delle spese processuali e/o risarcitorie conseguenti alla propria soccombenza;
con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa di (di seguito ), con comparsa di Controparte_5 CP_5 costituzione e risposta depositata il 9/11/2023 si è costituita tale parte terza chiamata in causa deducendo: a) che, quanto alla fideiussione prestata dagli opponenti, soci della società Parte_4 essa fosse esplicitamente funzionale a garantire il rapporto di mutuo chirografario numero 3520571 dell'importo di euro 150.000,00, con durata 60 mesi, deliberato in data 29/03/2010, contratto in favore della detta società; che tale fideiussione specifica non potesse ritenersi nulla per supposta anti- concorrenzialità 'a monte' delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8, trattandosi di fideiussione specifica, non omnibus, posteriore al provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia; che, in ogni caso, l'eventuale nullità parziale della fideiussione prestata dagli opponenti non avrebbe determinato l'estinzione della garanzia prestata dagli opponenti;
b) che, quanto alla propria chiamata in causa, essa deducente avesse puntualmente messo in mora la debitrice principale e i garanti nell'anno 2013 e, a distanza di pochi giorni dalla risoluzione dei rapporti con gli stessi, avesse provveduto ad escutere la propria garante salvaguardando i diritti di credito in surroga della garante ed evitandone Controparte_3 la decadenza anche nell'ipotesi di eventuale nullità della fideiussione.
Pertanto ha chiesto di respingere le domande proposte nei suoi confronti, con vittoria delle spese CP_5 di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione, concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del 26/2/2025 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi allo scrivente giudice monocratico – subentrato a quello precedentemente titolare del procedimento – e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
1. Preliminarmente, circa la qualificazione della doglianza degli odierni opponenti relativa alla omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento opposte, deve osservarsi che trattasi di motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché veicola una contestazione relativa – non all'an, ma – al quomodo del processo esecutivo, iniziato, in tesi, senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, cioè della cartella di pagamento, che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve appunto, uno actu, la funzione rivestita nell'espropriazione codicistica dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto (cfr., tra tante, sulla funzione della notifica della cartella di pagamento, Cass. ord. n. 29383/2024 e sulla esperibilità
pagina 6 di 9 dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. per il caso di mancata o invalida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, Cass. ord. n. 24662/2013).
Quale ragione più liquida del decidere, pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie gli opponenti siano decaduti dalla possibilità di far valere “l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento” sottese alle intimazioni di pagamento opposte, avendo proposto l'opposizione (agli atti esecutivi) introduttiva del presente giudizio in data 11/8/2002 avverso le intimazioni di pagamento notificate, rispettivamente, in data 13/04/2022 a in data 07/04/2022 a ed in data Parte_1 Parte_2
14/1/2022 a e quindi oltre il termine di venti giorni (art. 617 c.p.c.) dalla notifica Parte_3 delle intimazioni di pagamento opposte.
2. Passando al motivo d'opposizione al precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.) relativo alla illegittima utilizzazione della esecuzione esattoriale esperita da parte di , esso si appalesa Controparte_3 infondato, poiché in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 9657/2024; conf. Cass. ord. n. 32148/2024).
Pertanto del tutto legittimamente ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo Controparte_3 esattoriale (n. 810/2020) nei confronti degli odierni opponenti, costituente il titolo dell'esecuzione per cui è causa, al fine della riscossione coattiva degli importi dovuti.
3. Quanto infine all'eccepita nullità (parziale) della fideiussione specifica prestata dagli odierni opponenti, in quanto riportante le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, già censurate con il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005 perché in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, deve osservarsi che – posta la incontroversa natura di fideiussione specifica della garanzia in discorso - secondo l'orientamento consolidato e preferibile la declaratoria di nullità delle clausole della fideiussione ricalcanti lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus (cfr., condivisibilmente, in pagina 7 di 9 senso diacronico e conforme, da ultimo, Cass. ord. n. 10689/2024, Cass. ord. n. 19401/2024, Cass. sent.
n. 21841/2024, Cass. ord. n. 26847/2024, Cass. ord. n. 30383/2024).
Pertanto, non essendovi ragione in questa sede per discostarsi dall'orientamento secondo cui le fideiussioni specifiche essendo caratterizzate da un oggetto determinato e riferite a obbligazioni singolarmente individuate risultano escluse dall'ambito di applicazione della nullità derivata dall'accertamento dell'Antitrust, l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli odierni opponenti deve ritenersi infondata e va rigettata (oltre che preclusa, a monte, per e Parte_3 per , in conseguenza dell'omessa impugnazione della cartella di pagamento n. Parte_2
09320160000266715 001 regolarmente notificata a in data 22.3.2016 – cfr. doc. 4 Parte_3 dell' – e della cartella di pagamento n. 09320160000266715 002 regolarmente notificata a CP_11
in data 19.5.2016 – cfr. doc. 6 dell' mancando invece la prova dell'avviso di Parte_2 CP_11 ricevimento (C.A.D.) della raccomandata informativa inoltrata a relativa al deposito Parte_1 presso la Casa Comunale della cartella di pagamento a lui indirizzata).
Né risulta utile alla prova, neppure per presunzioni (art. 2729 c.c.), di un'intesa restrittiva della concorrenza a monte della fideiussione prestata dagli odierni opponenti la produzione, da questi effettuata nel presente giudizio, di fideiussioni specifiche prestate in periodi diversi, in differenti zone ed a favore di istituti bancari diversi rispetto a quello garantito dalla fideiussione specifica a firma degli attori di questa causa (cfr. docc. 13 e 14 degli opponenti).
Deve, infine, osservarsi che anche laddove, in ipotesi, si ritenesse operante la nullità parziale della fideiussione prestata dagli odierni opponenti, il vincolo di garanzia resterebbe valido ed efficace, ad eccezione delle clausole denunciate dagli opponenti. Pertanto essi resterebbero vincolati dalla garanzia prestata, segnatamente considerando che ha allegato e provato (e neppure risulta Controparte_3 contestato) di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale ed i garanti sin dal 24/10/2023
(cfr. doc. 5 prodotto da , ai sensi dell'art. 1957 c.c. E ciò tenuto conto del pacifico orientamento CP_5 giurisprudenziale secondo cui la presenza della clausola “a prima richiesta” nella fideiussione prestata dagli opponenti (cfr. “condizioni contrattuali” della fideiussione rilasciata dagli opponenti) consentiva al creditore, entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, di evitare la decadenza di cui alla citata disposizione normativa con una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti dei garanti (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5179/2025), pacificamente avvenuta, nel caso di specie, in data 24/10/2023, previa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e contestuale – e non contestata dagli opponenti - intimazione di pagamento con nota del 22.08.2013 da parte di (cfr. doc. 6 di CP_5
). Controparte_3
pagina 8 di 9 4. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate, in favore delle parti vittoriose, anche della parte terza chiamata essendosi resa la chiamata in causa necessaria in relazione alle tesi sostenute dagli opponenti soccombenti), da distrarsi, per quanto concerne l' in favore del Difensore come da istanza CP_11 avanzata ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi ed al precetto proposta da e nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 presente giudizio, ogni altra istanza e domanda disattesa e rigettata, così dispone:
1) dichiara inammissibile il motivo di opposizione agli atti esecutivi e rigetta i motivi di opposizione al precetto proposti da e , come in motivazione;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell' , delle spese Controparte_7 giudiziali che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta, con distrazione in favore dell'avv. Marcello Valenti;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese giudiziali che liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali
[...]
15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta;
4) condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle spese giudiziali che Controparte_5 liquida in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva, come per legge se dovuta.
Ravenna, 5/8/2025
Il Giudice dott. Pierpaolo Galante
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