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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/09/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Davide Naldi Giudice rel.
Dott. Davide Palazzo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4-1/2024 r.g. e unitario n. 4-2024; promosso da
), titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Sallemi
RICORRENTE nei confronti di
(CF ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_1
del Consiglio Direttivo sig. assistito e difeso dall'avv. Controparte_3
Maria Anna Pedevillano
RESISTENTE
********
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
1 sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, il quale ha evidenziato che il fascicolo non compariva tra le cause in riserva nell'area dedicata alla Consolle del Magistrato;
considerato che la società debitrice –ritualmente citata – si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, affermando genericamente che dalla documentazione in atti non si rinvengono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per come risulta dalla documentazione in atti in quanto:
a) è onere del debitore dimostrare di essere una “impresa minore” e quindi di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d);
b) nel caso di specie la società ha allegato documentazione da cui invece risulta il contrario (in particolare l'attivo supera l'importo di euro 300.000,00 e i soli debiti verso i fornitori, unitamente ai crediti fiscali risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio superano la soglia dei 500.000,00 euro);
c) la società svolge attività commerciale, per come anche previsto dallo Statuto (sul punto si veda anche Cass. N. 28015/2013); evidenziato che il con attività esterna è assoggettabile alla liquidazione CP_2
giudiziale. Sempre secondo la sentenza della Corte di Cassazione N. 28015/2013, infatti, “I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art.
2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto
pag. 2 di 6 dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.”; ritenuto che il versi effettivamente in stato di Controparte_2
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- elevata e duratura esposizione debitoria;
- indisponibilità liquide;
- sostanziale inattività della società:
- assenza di elementi – che la parte debitrice avrebbe dovuto allegare e provare – da cui possa risultare un procedimento di risanamento o una difficoltà solo temporanea;
- mancato deposito delle situazioni patrimoniali presso il registro delle Imprese, come invece prescritto dall'art. 2615 bis c.c. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI, nonché delle linee guida di questo Tribunale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
, CF , con sede in RA ,
[...] P.IVA_1 Controparte_4
legale rappresentante, dott. Controparte_3
nomina il dott. Davide Naldi Giudice Delegato per la procedura nomina
pag. 3 di 6 la dott.ssa curatore, che alla luce dell'organizzazione Persona_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita
pag. 4 di 6 il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCI;
stabilisce il giorno 15.1.2026 ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato, fermo restando che il Curatore, nel caso in cui riscontri l'inutilità della verifica per indisponibilità di attivo, è invitato a richiedere di non procedersi alla verifica dei crediti assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive pag. 5 di 6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Enna nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Davide Naldi dott.ssa Marika Motta
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Davide Naldi Giudice rel.
Dott. Davide Palazzo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4-1/2024 r.g. e unitario n. 4-2024; promosso da
), titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale con il patrocinio Controparte_1
dell'Avv. Sallemi
RICORRENTE nei confronti di
(CF ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_1
del Consiglio Direttivo sig. assistito e difeso dall'avv. Controparte_3
Maria Anna Pedevillano
RESISTENTE
********
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
Controparte_2
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
1 sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, il quale ha evidenziato che il fascicolo non compariva tra le cause in riserva nell'area dedicata alla Consolle del Magistrato;
considerato che la società debitrice –ritualmente citata – si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, affermando genericamente che dalla documentazione in atti non si rinvengono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per come risulta dalla documentazione in atti in quanto:
a) è onere del debitore dimostrare di essere una “impresa minore” e quindi di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera d);
b) nel caso di specie la società ha allegato documentazione da cui invece risulta il contrario (in particolare l'attivo supera l'importo di euro 300.000,00 e i soli debiti verso i fornitori, unitamente ai crediti fiscali risultanti dalla documentazione acquisita d'ufficio superano la soglia dei 500.000,00 euro);
c) la società svolge attività commerciale, per come anche previsto dallo Statuto (sul punto si veda anche Cass. N. 28015/2013); evidenziato che il con attività esterna è assoggettabile alla liquidazione CP_2
giudiziale. Sempre secondo la sentenza della Corte di Cassazione N. 28015/2013, infatti, “I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art.
2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto
pag. 2 di 6 dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall.”; ritenuto che il versi effettivamente in stato di Controparte_2
insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- elevata e duratura esposizione debitoria;
- indisponibilità liquide;
- sostanziale inattività della società:
- assenza di elementi – che la parte debitrice avrebbe dovuto allegare e provare – da cui possa risultare un procedimento di risanamento o una difficoltà solo temporanea;
- mancato deposito delle situazioni patrimoniali presso il registro delle Imprese, come invece prescritto dall'art. 2615 bis c.c. rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI, nonché delle linee guida di questo Tribunale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
, CF , con sede in RA ,
[...] P.IVA_1 Controparte_4
legale rappresentante, dott. Controparte_3
nomina il dott. Davide Naldi Giudice Delegato per la procedura nomina
pag. 3 di 6 la dott.ssa curatore, che alla luce dell'organizzazione Persona_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita
pag. 4 di 6 il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2 CCI;
stabilisce il giorno 15.1.2026 ore 11.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato, fermo restando che il Curatore, nel caso in cui riscontri l'inutilità della verifica per indisponibilità di attivo, è invitato a richiedere di non procedersi alla verifica dei crediti assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive pag. 5 di 6 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Enna nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Davide Naldi dott.ssa Marika Motta
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