Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/02/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01130/2025REG.PROV.COLL.
N. 08133/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8133 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Roscioni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Occagna, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il consigliere Angela Rotondano, udito per la parte appellante l’avvocato Leonardo Roscioni e viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente in primo grado -OMISSIS- ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale amministrativo per il Lazio ha respinto il ricorso proposto per ottenere la condanna del Comune di Civitavecchia alla consegna di un box idoneo, per caratteristiche e ubicazione, all’attività di cui la ricorrente è titolare e per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla condotta dell’ente.
2. Dagli atti risulta, in particolare, che a seguito di una ristrutturazione del mercato storico di Piazza -OMISSIS-, con determina dirigenziale n.-OMISSIS- del 27 ottobre 2010, notificata anche alla ricorrente (che però non la impugnava), il Comune di Civitavecchia disponeva la delocalizzazione delle relative attività e dei posteggi, e cioè il loro spostamento per la durata dei lavori. L’Amministrazione, quindi, provvedeva ad assegnare in altra area vicina strutture di tipo provvisorio ai mercatali per consentire, come da loro richiesto, di proseguire l’attività di vendita anche in condizioni metereologiche avverse.
Tra gli interessati alla delocalizzazione vi erano, in particolare, i titolari di posteggio presso le c.d. “superfetazioni” (strutture costituite, nella sostanza, da semplici tettoie aperte, innestate nelle mura esterne dell’edificio del mercato ittico), ai quali l’Amministrazione comunale (riscontrando le indicazioni di una rappresentanza di mercatali) assicurava a proprie spese la disponibilità di una struttura prefabbricata in legno.
3. Con giudizio introdotto dinanzi al Tribunale civile di Civitavecchia e poi riassunto davanti al Tar del Lazio, a seguito della sentenza (n. -OMISSIS-) che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo, la ricorrente – esponendo di essere titolare di una licenza di commercio su aree pubbliche, tabella merceologica VI (alimentari), lato Piazza -OMISSIS-e più precisamente in via -OMISSIS- - lamentava l’inidoneità della sistemazione assegnatale in luogo di quella precedentemente posseduta, che sarebbe consistita nella installazione a proprie spese, negli spazi a lei assegnati, di un box che il Comune avrebbe a suo tempo previamente autorizzato, ma che fu poi demolito nel mese di aprile 2011 dalla ditta incaricata della riqualificazione del mercato. Evidenziava di non aver comunque mai prestato il proprio assenso alla delocalizzazione secondo le modalità individuate dall’Amministrazione.
3.1. Sosteneva anche che la nuova postazione che le era stata assegnata (e cioè una casetta in legno, a suo dire di valore di gran lunga inferiore rispetto al precedente box), oltre che inidonea per l’attività di vendita (anche per quanto attiene le normative sulla sicurezza sul lavoro in vigore, data la mancanza di idonea via di fuga e l’assenza dei requisiti igienico-sanitari minimi), sarebbe stata di fatto anche inutilizzabile perché divenuta nel tempo ricettacolo dei residui dei materiali utilizzati lasciati in loco dalla impresa esecutrice dei lavori concernenti le postazioni temporanee (come peraltro accertato dagli agenti della Polizia Municipale).
3.2. Assumeva che in ragione di ciò aveva subito un ingente danno economico, costituito sia dal danno emergente, per la perdita di valore del box di sua proprietà nonché per l’inferiore valore commerciale del posteggio assegnatole rispetto a quello precedentemente detenuto, che dal lucro cessante, per il mancato guadagno derivato dall’impossibilità di proseguire l’attività economica e conseguente alla differente postazione assegnatale, inidonea e di fatto anche inutilizzabile per le cause anzidette.
In particolare, il danno per mancato guadagno era quantificato dalla ricorrente, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente alla delocalizzazione del posteggio, in euro 10.389,00 all’anno, oltre interessi: somma che avrebbe dovuto essere moltiplicata per gli anni dal 2010 fino alla data della sentenza e alla quale andava aggiunta quella ulteriore per assicurare la graduale ripresa dell’attività economica nonché dell’avviamento commerciale, andato nel frattempo del tutto perso.
3.3. Rappresentava, inoltre, di aver subito danni di carattere morale, esistenziale e alla salute in conseguenza dei predetti disagi, essendo ella stata sottoposta anche ad intervento chirurgico per protesi all’anca, sicché la mancanza di adeguamento a norma del box l’avrebbe maggiormente pregiudicata (specie in caso di avverse condizioni climatiche), considerate anche le barriere architettoniche che ne avrebbero reso difficile l’accesso.
3.4. Domandava, pertanto, che il Comune di Civitavecchia fosse condannato a consegnarle un box nella zona del mercato idoneo per caratteristiche e ubicazione all’attività di cui la stessa è titolare e che esercitava prima della delocalizzazione del posteggio, nonché a risarcire tutti i danni da ella subiti per effetto dell’illegittimo operato dell’ente pari alla somma di euro 62.400,00 per il mancato guadagno, ovvero quella ritenuta di giustizia anche secondo equità.
4. L’appello avverso la sentenza di primo grado (che, prescindendo dall’eccezione di tardività della domanda giudiziale oggetto del ricorso introduttivo, l’ha ritenuta complessivamente infondata nel merito) è affidato a due motivi così rubricati:
“I. Error in iudicando in relazione al preteso obbligo di preventiva impugnativa della legittimità amministrativa della det. dirig. n.-OMISSIS- del 27/10/2010.
II. Error in iudicando in relazione alla presunta mancata prova del danno.”
5. Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il Comune intimato: il quale, oltre a riproporre, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., entrambe le eccezioni formulate in primo grado e assorbite dalla sentenza (con cui si sosteneva, da un lato, l’inammissibilità della domanda di condanna dell’amministrazione ad un “facere” –la consegna di un posteggio idoneo nella zona del mercato - in quanto sostanzialmente diretta a chiedere al giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri discrezionali concernenti la concessione di un bene pubblico, dall’altro la tardività della domanda di risarcimento), ha in ogni caso argomentato l’infondatezza nel merito dell’impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza pubblica del 10 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. Anche a prescindere dai profili di tardività per mancanza della previa o contestuale impugnazione dei provvedimenti amministrativi lesivi ( in primis la determinazione dirigenziale n.°-OMISSIS- del 27 ottobre 2010 mediante la quale si dispose la delocalizzazione dei posteggi) e per l’inosservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., i motivi proposti avverso la sentenza impugnata non possono essere accolti alla stregua delle seguenti osservazioni.
8.1. In primo luogo la rilocalizzazione della postazione di vendita dell’appellante è stata decisa sulla base di atti generali del Comune (finalizzati alla revisione delle aree mercatali comunali) certamente ragionevoli (come tali ex se inidonei ad arrecare un danno ingiusto all’appellante) e, in ogni caso, non impugnati.
Pertanto, la sentenza deve essere integralmente conferma nella parte in cui ha evidenziato che, a tacere delle contrarie allegazioni offerte dalla difesa comunale in punto di idoneità delle condizioni e delle strutture del punto vendita (precedenti e conseguenti alla ricollocazione temporanea), quel che rileva è che la nuova collocazione ed il fatto storico della demolizione del banco di vendita originario in esito alla operazione di ristrutturazione del mercato sono stati posti in essere per effetto di atti autoritativi non impugnati né contestati nei loro presupposti di legittimità.
Neppure sono dedotte modalità esecutive di atti (legittimi) realizzate in maniera irregolare o con condotte negligenti (che peraltro avrebbero posto un problema di riferibilità della responsabilità dall’Ente all’impresa).
Come correttamente rilevato dalla sentenza, le doglianze della originaria ricorrente si sostanziano, in pratica, nella ritenuta non idoneità della “nuova” collocazione rispetto ad uno standard che rimane non definito, né enunciato in alcun modo.
8.2. Come esposto in fatto, in Civitavecchia, al momento della domanda era in corso la ristrutturazione del “vecchio” mercato storico, nelle more della quale a tutti i titolari di licenza di commercio in possesso del “banco mercatale” erano state riassegnate postazioni provvisorie.
8.3. L’odierna appellante lamenta tuttora l’inidoneità del posto assegnatole, in quanto vane si erano rivelate le varie interlocuzioni con l’ente comunale per una sistemazione alternativa nelle more della riqualificazione del mercato, non avendo ella ottenuto la ricollocazione richiesta, che sarebbe stata invece accordata, con evidente disparità di trattamento, ad altri due commercianti assegnatari in via temporanea di box all’interno del mercato di Piazza -OMISSIS-.
8.4. Tali doglianze non possono essere condivise; sono, invece, corrette le statuizioni di prime cure, emergendo l’infondatezza della pretesa dalle deduzioni difensive del Comune.
8.5. In primo luogo, come eccepito dal Comune e rilevato dalla sentenza impugnata, non risulta che l’appellante sia mai stata assegnataria, concessionaria né, tanto meno, proprietaria (i mercati comunali rientrano nel demanio necessario dei comuni: art. 824, comma II, c.c.) di un box collocato presso il ristrutturando mercato di Piazza -OMISSIS-.
Risulta, invece, agli atti degli Uffici comunali che l'appellante fosse assegnataria di un mero posteggio, a fronte dell'autorizzazione commerciale n° -OMISSIS- del 30 giugno 1997 (settore alimentare; tipologia ortofrutta).
L'asserzione di aver installato un box “previa autorizzazione da parte del Comune” non ha quindi trovato riscontro presso gli uffici comunali i quali hanno, anzi, rappresentato che l’appellante non ha mai pagato il canone corrispettivo o la tassa di occupazione di suolo pubblico.
8.5.1. Non risulta, dunque, in atti che l’appellante fosse provvista di un titolo per la realizzazione di un box chiuso nell’area del vecchio mercato (e non solo di una tettoia aperta su più lati): vi è quindi più che il sospetto che il box di vendita di cui la stessa lamenta la demolizione, quand’anche esistente, fosse illegittimo.
L’appellante risulta titolare solo di una ‘superfetazione’ ( i.e.: di una struttura esterna al perimetro dell’area mercatale, ma costruita in aderenza ad essa), aperta su più lati.
8.6. In secondo luogo, non è neppure provata l’inidoneità allo scopo della ‘casetta in legno chiusa’ che il Comune aveva offerto gratuitamente all’appellante.
8.6.1. Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che la complessiva ristrutturazione, il recupero e il risanamento del complesso costituente il mercato comunale era stata da tempo formalmente deliberata, approvata ed appaltata dall'Amministrazione comunale.
In particolare, la demolizione delle cosiddette “superfetazioni” (strutture, come si è detto, simili a piccole tettoie aperte, innestate nelle mura esterne dell’edificio del mercato ittico), presso le quali era ubicato il posteggio della ricorrente, era prevista nel progetto di recupero e risanamento del mercato ittico.
8.6.2. L'esecuzione dei lavori era, pertanto, del tutto incompatibile con la prosecuzione dell'attività mercatale nei relativi luoghi.
8.6.3. Inoltre, poiché le autorizzazioni e le concessioni all'occupazione di suolo pubblico sono, per definizione, precarie e sempre revocabili per ragioni di pubblico interesse (cfr. art. 10, del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 44 del 14 febbraio 2000; doc. n° 1.3, fascicolo di primo grado), a fronte della sopravvenienza dell'interesse pubblico sotteso all'espletamento dei lavori di ristrutturazione del complesso mercatale, nessuno degli operatori poteva vantare un diritto soggettivo alla prosecuzione dell'attività e all'occupazione del suolo pubblico.
Ne consegue che le iniziative dell’Ente volte a procurare all’appellante una sistemazione alternativa sono state ispirate a intenti conciliativi, ma sono prive di ogni valenza sul piano del riconoscimento di diritti o pretese della stessa.
8.7. Nel contemperamento dell’interesse pubblico all'esecuzione dei lavori con l'interesse degli operatori del mercato alla prosecuzione della propria attività, il Comune disponeva la delocalizzazione delle attività in area vicina, assegnando postazioni provvisorie.
In particolare, era stato predisposto un formale “piano di spostamento” con assegnazione di nuovi box, in favore degli operatori che ne erano già concessionari, e di nuovi posteggi, in favore degli operatori (quali l'odierna appellante) che di tale tipologia di occupazione di suolo pubblico già beneficiavano.
Le suddette assegnazioni venivano formalizzate con la determinazione dirigenziale n°-OMISSIS- del 27 ottobre 2010, notificata in data 3- 9 novembre 2010.
Come chiarito dal Servizio Governo del Territorio con la relazione interna prot. n° -OMISSIS- del 5 luglio 2012, la soluzione temporanea adottata dall’Amministrazione comunale per i commercianti delle superfetazioni (assegnazione di un chiosco di legno, acquisito a cura e spese della stessa amministrazione) aveva tenuto conto di due richieste specifiche, avanzate dagli operatori stessi, e cioè che fosse possibile lavorare anche in condizioni metereologiche avverse e lasciare merce e attrezzature per la vendita in loco .
I chioschi di legno erano stati ritenuti idonei a soddisfare tali esigenze, oltre a risultare compatibili con la condizione di temporaneità e di leggerezza delle strutture, collocate sulla copertura della trincea ferroviaria, superficie sulla quale non è consentito edificare. Per tali strutture, era stato ottenuto un formale nulla osta da parte di RFI, proprio in virtù delle loro caratteristiche intrinseche.
L’alternativa a tale soluzione sarebbe stata, del resto, l’assegnazione di un posteggio scoperto, dato che la struttura di copertura della trincea ferroviaria non avrebbe potuto sopportare il peso di strutture stabili o, comunque, di massa significativa.
8.7.1. Tenuto conto di tali circostanze e in considerazione della provvisorietà della soluzione offerta dall’amministrazione, tutti i mercatali avevano ripreso l’attività nelle nuove strutture (sulla trincea ferroviaria ed all’interno di chioschi in legno) ritenendole idonee alla vendita; solo due commercianti, operanti nelle c.d. superfetazioni, avevano avuto collocazione in box di altra fattezza siti in Piazza -OMISSIS-, anziché sulla trincea ferroviaria, in quanto titolari di attività (di rivendita di carne e formaggi) che necessitavano di banco frigo, a differenza dell’attività di vendita di frutta e verdura (esercitata dall’odierna appellante) che può essere svolta anche su banchi collocati all’aperto.
8.7.1. In ogni caso, lo spostamento dei commercianti risultava necessario per la realizzazione di un’opera pubblica e tutti gli operatori, presenti sia all’interno del mercato ittico, nelle superfetazioni perimetrali a quest’ultimo, che nella struttura denominata “San Lorenzo”, accettarono tale delocalizzazione provvisoria, ad eccezione dell’odierna appellante.
8.7.1. Pertanto, l’inidoneità delle strutture prefabbricate in legno offerte ai mercatali già assegnatari di posteggi scoperti è rimasta mera asserzione del tutto priva di riscontro probatorio e, comunque, smentita dalla circostanza che tutti gli altri assegnatari ne abbiano fatto regolarmente e proficuamente uso.
8.7.2. Anche le deduzioni dell’appellante circa l’inidoneità della postazione assegnatale e l’impossibilità di usufruirne in quanto divenuta una sorta di deposito di materiali di risulta da parte della ditta esecutrice dei lavori sono rimaste prive di qualsiasi riscontro in atti.
8.7.3. In generale, non vi è prova in ordine alle plurime voci di danno lamentate dall’appellante (e, in primis , in ordine al lucro cessante derivante dalle perdite subite a causa dell’inadeguatezza dello stallo).
8.7.4. Risulta invece adeguatamente provato in atti che l’appellante avesse sospeso la sua attività non già per l’inidoneità della soluzione offerta dal Comune e per condotte imputabili a quest’ultimo, bensì a causa di suoi motivi personali.
In particolare, dagli atti dell'Ufficio Commercio risulta che, già da epoca precedente il 30 settembre 2010 (data della nota con cui l'Ufficio Urbanistico aveva comunicato agli altri Uffici competenti gli elenchi degli assegnatari dei nuovi box e stalli), l’appellante aveva sempre presentato certificazione medica per astensione dalla attività lavorativa (come risulta anche dalle relazioni del medesimo Ufficio prot. n° -OMISSIS-del 5 settembre 2022 e prot. n° -OMISSIS- del 5 giugno 2024, prodotte in atti dalla difesa comunale).
Pertanto, al di là della mancanza di prova dell’inidoneità della soluzione alternativa offerta, proprio la documentazione prodotta dall’appellante (in particolare quella allegata alla memoria ex art. 183, VI co., n° 2, c.p.c.; cfr. nota prot. n° -OMISSIS- del 7 marzo del Comando di Polizia Locale a seguito del rilevamento quotidiano delle presenze degli operatori mercatali) conferma che quest’ultima avesse sospeso la propria attività non già per causa imputabile alla delocalizzazione del mercato (nelle more della ristrutturazione dell’originaria sede) e alla inadeguatezza dello stallo assegnatole, ma esclusivamente a causa delle sue condizioni di salute.
8.7.5. In ogni caso, l’asserito danno di cui si domanda il ristoro sarebbe, come si è detto, conseguenza di atti autoritativi correlati alla esecuzione di un’opera pubblica a tutela di un pubblico interesse, mai impugnati dall’odierna appellante per contestarne la legittimità e dimostrarne la loro possibile ingiustizia.
8.7.6. Alla luce di quanto finora evidenziato, deve quindi rilevarsi che l’appellante non pone a sostegno delle censure articolate un quadro probatorio in grado di mettere in dubbio la correttezza della decisione impugnata.
8.8. Le critiche rivolte alla sentenza vanno poi respinte anche alla stregua delle seguenti considerazioni.
8.8.1. Secondo l’appellante la sentenza sarebbe erronea avendo totalmente omesso di considerare la nota fattispecie del “danno derivante da responsabilità da atto lecito della P.A.” , non intendendo il ricorso contestare l’illegittimità in sé degli atti comunali che sancivano lo spostamento temporaneo delle attività mercatali in attesa dei lavori di sistemazione dell’area storica, atti che scientemente non erano stati impugnati dall’interessata, proprio in quanto ritenuti “pur sempre esercizio di quel potere autoritativo cui si riferisce anche la sentenza impugnata” .
8.8.2. Al riguardo, deve invece osservarsi che, contrariamente a quanto assume parte appellante, esaminando il contenuto del ricorso di primo grado (in cui è trasfuso quello dell’originario atto di citazione dinanzi al Tribunale civile), appare inequivoca la proposizione di una domanda di risarcimento del danno scaturente da attività amministrativa illegittima.
Nel ricorso introduttivo è stato, infatti, domandato il risarcimento del danno ingiusto conseguente all’illegittima delocalizzazione disposta dal Comune, alla quale la ricorrente non aveva “prestato l’assenso” in quanto alla stessa era stata proposta una sistemazione del tutto inidonea rispetto a quella da sempre assegnatale.
Ne consegue che l’appellante avrebbe dovuto contestare la relativa determina dirigenziale di riallocazione.
8.8.3. Né è stato mai richiesto un indennizzo a ristoro del sacrificio subito per la detta delocalizzazione. Ciò che l’appellante avrebbe ben potuto fare: la disposta “delocalizzazione” altro non è che la revoca dell’originaria autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in atto, con la contestuale offerta di una nuova autorizzazione.
È stato, viceversa, sempre richiesto il risarcimento del danno: commisurato, in relazione al danno emergente, alla perdita del valore del box di proprietà dell’appellante e, quanto al lucro cessante, al mancato guadagno dovuto alla differente posizione commerciale assegnatale, sia in ragione della inidoneità del box non in possesso dei requisiti di legge, che per le perdite all’attività avute in conseguenza del fatto che il box sarebbe stato inutilizzabile per il commercio a causa della presenza dei materiali lasciati in loco dalla impresa esecutrice dei lavori concernenti le postazioni temporanee.
8.8.4. La domanda giudiziale oggetto del ricorso introduttivo, per come articolata, è dunque una domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, asseritamente derivante dall’esercizio della discrezionalità amministrativa nella delocalizzazione delle strutture occorrenti al concessionario per l'esercizio della propria attività commerciale, sino all’esaurimento del piano di ristrutturazione del mercato comunale.
Tutti i danni lamentati sarebbero, in tesi, scaturiti dall’attuazione di programmi e deliberazioni amministrative dell’Ente Locale anche in ordine all’uso del territorio.
Più precisamente, parte appellante si duole della perdita di valore della propria attività di commercio, unitamente a danni conseguenti sul piano personale, che sarebbero derivati dallo spostamento della postazione di vendita al pubblico dall’originaria sede mercatale a una collocazione provvisoria e con modalità ritenute (senza però fornirne adeguata dimostrazione) non idonee o confacenti alla caratteristica dell’esercizio stesso.
8.9. In relazione al secondo motivo, deve invece osservarsi che la deduzione di un danno da ritardo è innanzitutto inammissibile, stante il divieto di formulazione di nuove domande di cui all’art. 104 cod. proc. amm.
Il motivo è comunque infondato atteso che il danno da ritardo risarcibile è esclusivamente quello correlato all’ “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento” (art. 30, comma 4, cod. proc. amm.), presupposto non ravvisabile nella fattispecie.
8.9.1. Sono altresì infondate le doglianze dirette a dimostrare l’asserita ingiustizia del danno patito.
Come si è detto, l’appellante non dimostra che la mancata prosecuzione dell’attività sia stata imputabile all’operato del Comune (in particolare, all’inadeguatezza della postazione).
Inoltre, anche l’ulteriore documentazione prodotta dell’appellante non scalfisce la correttezza della sentenza.
In particolare, l’appellante ha prodotto una autorizzazione edilizia (datata 18 dicembre 1986) per l’installazione “di un box metallico precario presso il mercato coperto” . La suddetta autorizzazione edilizia precisa, peraltro, espressamente alla fine che essa “non è valida per l’occupazione di suolo pubblico” .
La documentazione prodotta dall’appellante finisce così per confermare quanto dedotto dal Comune, e cioè che l’appellante non fosse concessionaria o assegnataria di un box chiuso nell’area del vecchio mercato, ma che fosse invece esclusivamente titolare di posteggio presso le c.d. “superfetazioni” (strutture costituite, nella sostanza, da semplici tettoie aperte, innestate nelle mura esterne dell’edificio del mercato ittico).
9. In conclusione, l’appello va respinto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- alla rifusione delle spese di giudizio a favore del Comune di Civitavecchia che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO