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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 4439 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4439 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi, rappresentati e difesi in virtù di mandato in C.F._2 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Saverio Rotondò, presso il cui studio in
TA UF (CS) al C.so Giuseppe Garibaldi n. 35 sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI-
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 176/2025 del Tribunale di Cosenza, dichiarativa della separazione tra le parti.
CONCLUSIONI
Come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025. Il
PM, avuta comunicazione degli atti, ha espresso parere favorevole ll'accoglimento della domanda congiuntamente proposta dalle parti. 2
FATTO E DIRITTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso congiuntamente proposto da Pt_1
e al fine di ottenere la modifica delle statuizioni accessorie
[...] Parte_2 alla pronuncia di separazione emessa da questo Tribunale in data 26.2.2025
(sentenza n. 176/2025, passata in giudicato il 27.9.2025) nel senso di riconoscere in favore della e a carico del un assegno di mantenimento pari a Pt_1 Pt_2 euro 150,00 mensili, stante il deteriorarsi delle condizioni economiche della prima rispetto al giudizio di separazione (in cui le parti si erano dichiarate economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni pretesa patrimoniale reciproca) e al conseguente crearsi di una disparità reddituale tra i coniugi.
Stante la sopravvenienza dedotta concordemente dagli interessati, la domanda deve senz'altro trovare accoglimento, in quanto frutto di libera determinazione tra i coniugi.
Nulla per le spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. Omologa l'accordo intervenuto tra le parti e per l'effetto a modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 176/2025 di questo Tribunale, pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_2 Parte_1
e a titolo di mantenimento di quest'ultima la somma mensile di euro 150,00
(centocinquanta/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma