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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2024, n. 9926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9926 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018,
rimessa in decisione all'udienza del 11.4.2024, con termini abbreviati di giorni 30 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, via Tazzoli 2, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Parte_1 Gioia, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bechini come da procura in atti opponente
E
, elett.te dom.to in Roma, piazza Santa Maria Ausiliatrice 44, presso lo studio degli CP_1 avv.ti Andrea Esposito del Foro di Roma e Massimiliano Olivo del Foro di Viterbo, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI All'udienza del 11.4.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo del servizio postale, l'11.5.2018 la la Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4505/2018, emesso Parte_3 Parte_1
ad istanza di , per la somma di € 120.000,00 oltre accessori in virtù di ricognizione di debito CP_1
(sottoscritta dallo uale garante). Pt_1
Parte opponente deduceva che non vi era stata valida costituzione in mora e che comunque l'obbligazione era stata adempiuta come da 12 ricevute che si producevano. Gli opponenti chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Nel costituirsi in data 6.2.2019 il isconosceva le sottoscrizioni delle ricevute prodotte da controparte e CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Con ordinanza del 20.6.2019 veniva respinta l'istanza di provvisoria esecuzione;
venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 cpc. ed acquisiti gli originali dei documenti da sottoporre a verifica mediante ctu grafica.
All'udienza del 11.11.2021 il processo era interrotto per intervenuto fallimento delle società opponenti.
La causa veniva riassunta dal solo on ricorso depositato il 2.2.2022, successivamente notificato. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio nei riguardi del veniva espletata ctu. CP_1 A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
All'udienza del 11.4.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di giorni 30 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito di cui al ricorso monitorio, fondato sulla ricognizione di debito in atti, non è stato sostanzialmente contestato da parte opponente se non in modo del tutto generico, tant'è che la difesa dell'opponente si fonda essenzialmente sul presunto adempimento dell'obbligazione e sulla sua relativa estinzione.
Tuttavia, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dal e all'esito del procedimento di CP_1
verificazione, il nominato ctu ha accertato inequivocabilmente che “il on possa aver firmato le ricevute CP_1
in esame, essendo totalmente diversa l'identità della mano scrivente. Le similitudini riscontrate sono da
addebitare alla volontà di contraffare la firma del signor . CP_1
Reputa il giudicante che le risultanze della consulenza siano da condividere, in quanto la stessa è basata su indagine approfondita e su argomentazioni logicamente corrette, tanto che non sono state sollevate al riguardo specifiche censure.
Orbene, stante l'accertata non autenticità delle ricevute, non vi è prova dell'avvenuto adempimento.
Infondata è poi la contestazione in ordine alla diffida del 23.7.2017.
Invero, prescindendo da ogni considerazione circa la necessità di una preventiva costituzione in mora per agire in sede monitoria, si osserva che a nulla rileva la circostanza che la missiva (la cui ricezione non è
contestata) non fosse stata sottoscritta dalla parte personalmente, apparendo sufficiente la sottoscrizione del legale che poi è lo stesso che rappresenta il nche nel presente giudizio. CP_1
Atteso quanto innanzi va confermata l'opposta ingiunzione con riferimento allo Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di nota spese) come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri medi. Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del soccombente Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4505/2018; Parte_1 2) condanna al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali che liquida Parte_1
in € 14.103,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di ctu separatamente liquidate. Parte_1
Così deciso in Roma, lì 10 giugno 2024
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018,
rimessa in decisione all'udienza del 11.4.2024, con termini abbreviati di giorni 30 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche, e vertente
TRA
, elett.te dom.to in Roma, via Tazzoli 2, presso lo studio dell'avv. Antonella Di Parte_1 Gioia, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bechini come da procura in atti opponente
E
, elett.te dom.to in Roma, piazza Santa Maria Ausiliatrice 44, presso lo studio degli CP_1 avv.ti Andrea Esposito del Foro di Roma e Massimiliano Olivo del Foro di Viterbo, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI All'udienza del 11.4.2024 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo del servizio postale, l'11.5.2018 la la Parte_2 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4505/2018, emesso Parte_3 Parte_1
ad istanza di , per la somma di € 120.000,00 oltre accessori in virtù di ricognizione di debito CP_1
(sottoscritta dallo uale garante). Pt_1
Parte opponente deduceva che non vi era stata valida costituzione in mora e che comunque l'obbligazione era stata adempiuta come da 12 ricevute che si producevano. Gli opponenti chiedevano pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Nel costituirsi in data 6.2.2019 il isconosceva le sottoscrizioni delle ricevute prodotte da controparte e CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria di spese.
Con ordinanza del 20.6.2019 veniva respinta l'istanza di provvisoria esecuzione;
venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 cpc. ed acquisiti gli originali dei documenti da sottoporre a verifica mediante ctu grafica.
All'udienza del 11.11.2021 il processo era interrotto per intervenuto fallimento delle società opponenti.
La causa veniva riassunta dal solo on ricorso depositato il 2.2.2022, successivamente notificato. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio nei riguardi del veniva espletata ctu. CP_1 A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
All'udienza del 11.4.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di giorni 30 + 20 per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il credito di cui al ricorso monitorio, fondato sulla ricognizione di debito in atti, non è stato sostanzialmente contestato da parte opponente se non in modo del tutto generico, tant'è che la difesa dell'opponente si fonda essenzialmente sul presunto adempimento dell'obbligazione e sulla sua relativa estinzione.
Tuttavia, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni effettuato dal e all'esito del procedimento di CP_1
verificazione, il nominato ctu ha accertato inequivocabilmente che “il on possa aver firmato le ricevute CP_1
in esame, essendo totalmente diversa l'identità della mano scrivente. Le similitudini riscontrate sono da
addebitare alla volontà di contraffare la firma del signor . CP_1
Reputa il giudicante che le risultanze della consulenza siano da condividere, in quanto la stessa è basata su indagine approfondita e su argomentazioni logicamente corrette, tanto che non sono state sollevate al riguardo specifiche censure.
Orbene, stante l'accertata non autenticità delle ricevute, non vi è prova dell'avvenuto adempimento.
Infondata è poi la contestazione in ordine alla diffida del 23.7.2017.
Invero, prescindendo da ogni considerazione circa la necessità di una preventiva costituzione in mora per agire in sede monitoria, si osserva che a nulla rileva la circostanza che la missiva (la cui ricezione non è
contestata) non fosse stata sottoscritta dalla parte personalmente, apparendo sufficiente la sottoscrizione del legale che poi è lo stesso che rappresenta il nche nel presente giudizio. CP_1
Atteso quanto innanzi va confermata l'opposta ingiunzione con riferimento allo Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio (in mancanza di nota spese) come in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) tenuto conto del valore della causa e applicati i parametri medi. Le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico del soccombente Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4505/2018; Parte_1 2) condanna al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali che liquida Parte_1
in € 14.103,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di ctu separatamente liquidate. Parte_1
Così deciso in Roma, lì 10 giugno 2024
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)