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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1360/2023 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA
) C.F._2
ricorrente contro
), contumace Controparte_1 C.F._3
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
NEL MERITO: accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Thailandia nel Comune di CHON
BURI il giorno 6.05.2014 tra i signori e Parte_1 [...]
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1
1 del Comune di Buttrio, Anno 2014, numero 7, parte II serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni. Per le ragioni esposte in narrativa al punto C) del ricorso introduttivo:
1. Nulla per assegno divorzile a carico del signor e in favore Parte_1
della signora in mancanza dei presupposti per la Controparte_1
sua attribuzione.
2. Spese, compensi, CNA ed IVA compensati tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 24/4/2023 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 6.5.2014 con ha esposto che con il Controparte_1
passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile.
Nel 2022 la moglie aveva deciso, d'intesa con il marito, di rientrare in
Thailandia, suo Paese di origine, per un periodo limitato. Nonostante tale accordo, la resistente non aveva più fatto rientro in Italia. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, proponendosi di versare, a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 2.000,00.
Ha proposto, altresì, domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c. prospettando l'insussistenza del diritto della moglie a vedersi riconoscere un assegno divorzile.
La parte ricorrente ha depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17
c.p.c.
Nella contumacia della resistente, all'udienza del 13.9.2023 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto in via urgente come da ricorso, con obbligo cioè per il marito di versare un assegno di euro
2.000,00 per la moglie.
A quell'udienza, essendo la causa matura per la decisione sulle questioni relative alla separazione personale, il giudice istruttore ha invitato la parte ricorrente a discutere la causa su tale aspetto.
2 La causa è stata rimessa, quindi, al Collegio per la decisione.
Pronunciata la separazione giudiziale con sentenza n. 1261/2023, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio ex art. 473-bis.49 c.p.c. con riferimento alla domanda di divorzio.
La parte ricorrente ha notificato alla controparte gli atti processuali comprensivi della sentenza in questione e dell'ordinanza di rimessione del procedimento in istruttoria.
All'udienza del 4.2.2025, assente la resistente, la parte ricorrente -in persona della procuratrice speciale all'uopo nominata- ha dato atto di non essersi riconciliata e di non avere ripreso la convivenza.
Autorizzata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., la parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del presente giudizio, risulta che, con sentenza depositata in data 27.12.2023, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
La parte ricorrente compariva dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
3 13.11.2023, sicché alla data dell'udienza fissata per esaminare le domande di divorzio proposte ex art. 473-bis.49 c.p.c. (4.2.2025) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza nel cui contesto i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla deve essere disposto, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia di divorzio, a titolo di assegno divorzile, in mancanza di domanda.
Del resto, dalla produzione documentale offerta dal ricorrente, non paiono neppure sussistenti i relativi presupposti. Infatti, la moglie - di giovane età - non consta avere fornito alcun contributo al patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale del marito;
di contro, il marito ha documentato di avere effettuato importanti trasferimenti patrimoniali in favore della moglie.
Spese li lite.
Nulla sulle spese in mancanza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la sentenza di separazione n. 1261/2023, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6/5/2014 in
CHON BURI (T) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Buttrio dell'anno 2014 al n. 7 parte 2 serie C, da
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], Controparte_1
alle seguenti condizioni:
4 1) nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) nulla sulle spese di lite in assenza di opposizioni;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA
) C.F._2
ricorrente contro
), contumace Controparte_1 C.F._3
resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente
NEL MERITO: accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Thailandia nel Comune di CHON
BURI il giorno 6.05.2014 tra i signori e Parte_1 [...]
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1
1 del Comune di Buttrio, Anno 2014, numero 7, parte II serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni. Per le ragioni esposte in narrativa al punto C) del ricorso introduttivo:
1. Nulla per assegno divorzile a carico del signor e in favore Parte_1
della signora in mancanza dei presupposti per la Controparte_1
sua attribuzione.
2. Spese, compensi, CNA ed IVA compensati tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 24/4/2023 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
il 6.5.2014 con ha esposto che con il Controparte_1
passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile.
Nel 2022 la moglie aveva deciso, d'intesa con il marito, di rientrare in
Thailandia, suo Paese di origine, per un periodo limitato. Nonostante tale accordo, la resistente non aveva più fatto rientro in Italia. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, proponendosi di versare, a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 2.000,00.
Ha proposto, altresì, domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c. prospettando l'insussistenza del diritto della moglie a vedersi riconoscere un assegno divorzile.
La parte ricorrente ha depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17
c.p.c.
Nella contumacia della resistente, all'udienza del 13.9.2023 il giudice istruttore ha esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto in via urgente come da ricorso, con obbligo cioè per il marito di versare un assegno di euro
2.000,00 per la moglie.
A quell'udienza, essendo la causa matura per la decisione sulle questioni relative alla separazione personale, il giudice istruttore ha invitato la parte ricorrente a discutere la causa su tale aspetto.
2 La causa è stata rimessa, quindi, al Collegio per la decisione.
Pronunciata la separazione giudiziale con sentenza n. 1261/2023, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio ex art. 473-bis.49 c.p.c. con riferimento alla domanda di divorzio.
La parte ricorrente ha notificato alla controparte gli atti processuali comprensivi della sentenza in questione e dell'ordinanza di rimessione del procedimento in istruttoria.
All'udienza del 4.2.2025, assente la resistente, la parte ricorrente -in persona della procuratrice speciale all'uopo nominata- ha dato atto di non essersi riconciliata e di non avere ripreso la convivenza.
Autorizzata a discutere la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c., la parte ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del presente giudizio, risulta che, con sentenza depositata in data 27.12.2023, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
La parte ricorrente compariva dinanzi al giudice istruttore all'udienza del
3 13.11.2023, sicché alla data dell'udienza fissata per esaminare le domande di divorzio proposte ex art. 473-bis.49 c.p.c. (4.2.2025) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza nel cui contesto i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Nulla deve essere disposto, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia di divorzio, a titolo di assegno divorzile, in mancanza di domanda.
Del resto, dalla produzione documentale offerta dal ricorrente, non paiono neppure sussistenti i relativi presupposti. Infatti, la moglie - di giovane età - non consta avere fornito alcun contributo al patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale del marito;
di contro, il marito ha documentato di avere effettuato importanti trasferimenti patrimoniali in favore della moglie.
Spese li lite.
Nulla sulle spese in mancanza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la sentenza di separazione n. 1261/2023, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 6/5/2014 in
CHON BURI (T) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Buttrio dell'anno 2014 al n. 7 parte 2 serie C, da
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], Controparte_1
alle seguenti condizioni:
4 1) nulla a titolo di assegno divorzile in favore della moglie con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
2) nulla sulle spese di lite in assenza di opposizioni;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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