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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11636/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. Parte_1 C.F._1
17, presso lo studio dell'avv. MACRI' MARIACRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Torino, in Via Controparte_1 C.F._2
Castellamonte n. 1, presso lo studio dell'avv. TORRANI CERENZIA ANNAMARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito religioso in Parte_1 Controparte_1
TORRE PELLICE il 15/03/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997). Dal matrimonio è nato un figlio: il 20/10/1999, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/06/2015.
Con ricorso depositato il 09/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che entro il giorno cinque di ogni mese verserà direttamente, tramite Parte_1 bonifico, al figlio un contributo al mantenimento di € 200,00, e, entro 15 giorni dalla Per_1 richiesta, corrisponderà alla Signora il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. se CP_1 previamente concordate e documentate, nonché delle spese universitarie sportive e ricreative se concordate e documentate, secondo il Protocollo in vigore presso Codesto Tribunale;
DA' ATTO che la Signora dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Signor Controparte_1
a titolo di mantenimento del figlio e per le spese extra sostenute nel suo Parte_1 Per_1 interesse e per qualsiasi titolo ragione o causa;
DA' ATTO che il Signor dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla Signora Parte_1 [...]
in relazione al ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Cesana, via Roma n. 48 presso il CP_1
Condominio Gimont, dando atto che la quota ricavata dalla vendita -che sarebbe stata di sua competenza a seguito di rilascio di procura irrevocabile di cui al punto 5) delle condizioni della separazione - è stato impiegato per il mantenimento e per le spese extra a favore del figlio Per_1 nel periodo in cui egli non è stato in grado di corrispondere a suo favore le somme stabilite in sede separativa;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali compensate;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/02/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11636/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. Parte_1 C.F._1
17, presso lo studio dell'avv. MACRI' MARIACRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in Torino, in Via Controparte_1 C.F._2
Castellamonte n. 1, presso lo studio dell'avv. TORRANI CERENZIA ANNAMARIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito religioso in Parte_1 Controparte_1
TORRE PELLICE il 15/03/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997). Dal matrimonio è nato un figlio: il 20/10/1999, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/06/2015.
Con ricorso depositato il 09/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORRE PELLICE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che entro il giorno cinque di ogni mese verserà direttamente, tramite Parte_1 bonifico, al figlio un contributo al mantenimento di € 200,00, e, entro 15 giorni dalla Per_1 richiesta, corrisponderà alla Signora il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. se CP_1 previamente concordate e documentate, nonché delle spese universitarie sportive e ricreative se concordate e documentate, secondo il Protocollo in vigore presso Codesto Tribunale;
DA' ATTO che la Signora dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Signor Controparte_1
a titolo di mantenimento del figlio e per le spese extra sostenute nel suo Parte_1 Per_1 interesse e per qualsiasi titolo ragione o causa;
DA' ATTO che il Signor dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla Signora Parte_1 [...]
in relazione al ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Cesana, via Roma n. 48 presso il CP_1
Condominio Gimont, dando atto che la quota ricavata dalla vendita -che sarebbe stata di sua competenza a seguito di rilascio di procura irrevocabile di cui al punto 5) delle condizioni della separazione - è stato impiegato per il mantenimento e per le spese extra a favore del figlio Per_1 nel periodo in cui egli non è stato in grado di corrispondere a suo favore le somme stabilite in sede separativa;
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese legali compensate;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/02/2025.
Il Presidente relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.