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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/12/2024, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3401/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3401/2021 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], CF , residente in [...], domiciliata a Torino via Andrea Massena n. 75 presso lo Studio dell'Avv. Deborah Napodano, del Foro di Torino, CF: , Fax: C.F._2 0115681912 che la rappresenta e difende per delega in atti Parte ricorrente contro
RT nato a [...] il [...], residente a [...], C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Fiore per delega in a C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino in Corso Alcide De Gasperi n. 21 Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da conclusioni depositate in PCT in data 28.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Voglia Stante l'esito del giudizio penale e la motivata sentenza in atti pronunciata dal Tribunale di Ivrea n. 925/23. - Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del signor e dichiararne l'addebito per le RT reiterate violenze fisiche e morali, con ogni aggravio ed onere e spese conseguente ai fini della legge a suo esclusivo carico, e condanna delle spese legali oltre accessori di legge. - Assegnare la casa coniugale alla moglie con collazione del figlio maggiore, studente, non economicamente autosufficiente presso la residenza della madre. e così, come già anticipato tra le misure urgenti, - Porre a carico del signor RT un assegno mensile a ti tolo di mantenimento, di cui 250 euro a favore della moglie al fine di mantenere pagina 1 di 8 il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed euro 400 del figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e di giudizio”.
- Dato atto che l'immobile coniugale non è divisibile, né frazionabile e così abitabile fra i coniugi: Dato atto che attualmente vige ancora il divieto di avvicinamento alla moglie e figlio, che spesso risulta violato dal marito, nonostante gli avvisi da arte dei Carabinieri di Fiano. Dato atto che continuano le offese verbali di calunnia ai danni della moglie. Dato atto che il signor ha ritirato circa CP_1
11.000 euro di denaro proprio della moglie in modo illegittimo. Dato atto che il sig. CP_1 nonostante il divieto e la revoca ha usato impropriamente le procure speciali notarili rilasciate in data 30.09.2009 rubricate al: rep. 128475 e rep. 128476 vendendo gli immobili e tenendo per sé l'intero ricavo ricevuto. Dato atto che il 16.4.2022, il sig. ha richiesto la cessazione dei contratti di CP_1 fornitura dell'acqua potabile sull'immobile coniugale oggi assegnato ed occupato dalla ricorrente e dal figlio così come da denuncia che si riserva di produrre. Il tutto arrecando notevoli danni e CP_2 pregiudizio alla ricorrente. L'esponente chiede altresì
- Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate da parte in particolare quanto alla divisione CP_1 dell'immobile coniugale e/o all'assegnazione parziale in divisione e quanto al mancato riconoscimento di un contributo al mantenimento a favore della moglie e del figlio non autosufficiente. - Con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti anche esistenziale, che si quantificano nella misura indicata ad euro 6000 (cfr. sentenza in atti n. 925/23). Si chiedono i termini di cui all'art. 190 cpc, per conclusionali e repliche.”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ivrea, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito,
- pronunciare la separazione tra i coniugi;
- accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per la richiesta di un contributo al mantenimento per la moglie e che la somma di € 450 mensili percepita dalla ricorrente a titolo di Parte_1 canone di affitto a riscatto debba considerarsi in parte come congruo contributo per il mantenimento del figlio e in parte come contributo per consentire alla moglie di reperire una idonea sistemazione CP_2 abitativa;
- accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , concedendo alla stessa termine per il rilascio dell'immobile; in subordine, Parte_1
- assegnare alla moglie, in considerazione del non autosufficienza del figlio, una porzione della casa coniugale commisurata alle loro strette necessità, lasciando la restante parte nella disponibilità del legittimo proprietario;
con il favore delle spese del presente giudizio. b) chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionale e replica” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 706 ss cpc ratione temporis applicabili Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio il 26.7.2008, unione dalla quale era già nato il figlio in data 23.6.2003. Nel ricorso Persona_1 introduttivo parte ricorrente ha dato conto degli agiti violenti del marito contro la moglie e contro il figlio ed ha testualmente richiesto: “(…) che l'Il.mo Presidente del Tribunale adito,
pagina 2 di 8 Voglia disporre la data con urgenza immediata, in audita altera parte, i seguenti provvedimenti, opportuni ed urgenti e conseguente fissazione di udienza di comparizione personale delle part avanti a sé, nominare il G.I. per la prosecuzione del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Quanto alle misure di protezione - preso atto di assunzione a sommarie informazione e acquisizione del fascicolo penale RG n. 1017/2021 PM dot.ssa La Monaca/dot. e l'acquisizione Controparte_3 della documentazione presso i Servizi Sociali di Fiano, dot.ssa - intese quali: Parte_2
- L'ordine di far cessare i comportamenti violenti da parte del signor ai danni della RT moglie e del fglio;
- L'allontanamento del signor dalla casa coniugale e conseguente RT divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice alla moglie ed al figlio - Divieto di avvicinarsi da parte del signor ai luoghi frequentai dalle vittime di violenza;
- Disporre a carico del signor RT
, il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, priva di mezzi RT economici, e del figlio, stabilito nella misura di euro 900,00 euro complessivi ( euro 300 per la moglie ed euro 600 per il fglio) , oltre al 50% di tutte le spese, mediche non coperte dal SSN, scolastche, ricreatve ed extra, come da Protocollo Ordine Avv.t Torino. - Disporre il monitoraggio dei Servizi Sociali del luogo. - Autorizzare e così, Disporre i coniugi a vivere separato - Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del signor e dichiararne l'addebito, con ogni aggravio ed onere e spese RT conseguente ai fni della legge a suo esclusivo carico. - Assegnare la casa coniugale alla moglie con collazione del fglio maggiore, studente, non economicamente autosufficiente presso la residenza della madre. E così, come già anticipato tra le misure urgenti, - Porre a carico del signor un assegno mensile di euro 900 complessivi, di cui RT
300 euro a favore della moglie ed euro 600 del figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e di giudizio.”
- Si è costituito in giudizio il convenuto controdeducendo in ordine a tutte le richieste attoree chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi ponendo un assegno di mantenimento mensile per il figlio in € 200 con assegnazione di una sola porzione di casa familiare a moglie e figlio.
- All'udienza presidenziale del 22.12.2021 il Presidente del Tribunale ha proceduto all'audizione delle Parti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti urgenti, e nella successiva ordinanza così si legge: “(…) Entrambi i coniugi hanno ciascuno prole adulta avuta da altri matrimoni o convivenze. Dopo una convivenza sono addivenuti, in età, al matrimonio. Dall'unione coniugale è nato un figlio, , il 23.06.2003, ad oggi maggiorenne, studente e Persona_1 residente presso la casa familiare. La situazione familiare è oltremodo conflittuale, anche in dipendenza degli aspetti patrimoniali/economici. La moglie ricorrente ha presentato ricorso per separazione e richiesto provvedimenti urgenti di allontanamento nei confronti del marito e di mantenimento inaudita altera parte;
fissata udienza è intervenuta nelle more ordinanza cautelare del Gip di Ivrea dispositiva dell'allontanamento relativamente ad episodi di violenza fisica denunciati dalla donna ai danni propri e del figlio. All'udienza la ricorrente insisteva per il solo mantenimento, rinviata l'udienza alla data odierna in cui era fissata la comparizione dei coniugi nella separazione, le parti hanno così esposto la vicenda familiare:
pagina 3 di 8 Parte ricorrente dichiara: ho presentato denuncia contro mio marito, per maltrattamenti nei confronti miei e di mio figlio. Era sua abitudine minacciarci di buttarci fuori di casa. A volte c'erano anche aggressioni fisiche nei nostri confronti. Mi prendeva i soldi dal portafoglio, quando all'epoca guadagnavo un po' di più. Mio marito concorreva al menage familiare;
nell'ultimo periodo, però, rifiutava di assumersi le spese per studia, frequenta la scuola tecnica a Torino, con profittoCon mio marito avevo un CP_2 CP_2 conto corrente cointestato;
nel periodo tra il 6 e il 7 ottobre 2021, quando ci ha buttato fuori di casa, ha prelevato 10.500 euro circa. Lui aveva la disponibilità del bancomat, esclusiva, che ha utilizzato. Successivamente ha prelevato anche la rata dell'affitto, e anche a causa di servizi domiciliati sul conto, ora sono in rosso. Da quando sono tornata a casa, mio marito non ha dato nulla per il mantenimento mio e di mio figlio. Quando sono tornata a casa, ho scoperto che mio marito aveva cambiato le serrature di casa. Mi risultano esistenti consistenti debiti relativi ad utenze non saldate. Il piano interrato di casa non è agibile per umidità ; il piano terra, di 60 mq, è dotato di servizi;
il primo piano, mansardato, ha due camere da letto e un servizio, sempre di 60 mq. C'è una scala interna tra i vari piani, non ci sono scale esterne. Stante la situazione maltrattante che ho vissuto e l'atteggiamento di mio marito, sono più che decisa ad ottenere la separazione. Mio marito ha una casa al mare di sua proprietà. Parte convenuta dichiara: con mia moglie ci sono stati normali litigi di famiglia. E' successo che ai primi di ottobre ho avuto da ridire con mio figlio, che non ha voluto aiutarmi a fare un lavoro. In un momento di concitazione ho rotto una statuetta che ha ferito me e lui. Mio figlio è andato via di casa, evidentemente mi ha accusato ed è finito che mia moglie e mio figlio si sono allontanati da casa. Preciso che mio figlio ozia tutto il giorno in casa. Mi sono rivolto a una psicologa, che ha detto che ha consigliato un percorso di coppia, ma mia moglie non ha voluto partecipare. Non è vero che mi sia rifiutato a concorrere alle spese di mio figlio. Ho sempre contribuito al suo mantenimento. Mi sono preoccupato del suo benessere sin da quando era piccolo. Voglio precisare che le consistenze del conto corrente e l'appartamento venduto a riscatto sono frutto solo del mio lavoro. Ho prelevato qualcosa dal conto, ma ho lasciato il necessario al mantenimento. Mia moglie non ha mai contribuito al menage economico familiare. Anzi, dilapidava il conto corrente comune. Mia moglie lavora presso due famiglie, come badante e colf. Mi risulta che lavori circa 6 ore al giorno, e che guadagni 8 euro all'ora. Non sono d'accordo con la separazione, sarei disposto a riappacificarmi con mia moglie, anche per il bene di mio figlio. Stante la situazione del figliolo, che risulterebbe studiare e pacificamente non essere autosufficiente, più che certa è la sua collocazione presso la madre, attesa la conflittualità esistente con il padre, in mancanza di accordo tra i coniugi con riferimento alla scelta della residenza e dimora abituale, debba disporsi che il figlio mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la CP_2 madre, Parte_1 In cons stabilito, l'abitazione della casa coniugale deve essere assegnata alla moglie, sino alla indipendenza economica del figlio, con concessione all'altro coniuge di congruo termine per trasferirsi altrove, atteso che allo stato non emerge e non è provata una facile divisibilità dell'immobile, che potrebbe permettere una assegnazione parziale alla moglie e figlio ed una destinazione al mercato del resto dell'unità. Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figliolo secondo accordi diretti con costui. Il procedimento penale avrà il suo corso e saranno ivi accertati fatti e responsabilità. Per quanto qui rileva, la situazione economica/patrimoniale è foriera di elevata conflittualità come emerge dalle opposte accuse rivolte vicendevolmente dai coniugi. Entrambi hanno prole adulta avuta da altri matrimoni o convivenze. Il marito indica di avere intestato delle proprietà frutto del suo lavoro alla moglie ricorrente.
pagina 4 di 8 ive con il figlio avuto dall'attuale marito nella ex casa coniugale di proprietà Parte_1 di costui. Lavora come badante, indica saltuariamente e in nero, e specifica di guadagnare solo 200-300 euro al mese perché avrebbe subito una campagna diffamatoria da parte del marito e l'attività si è contratta. Oltre alla nuda proprietà di immobili di cui il marito è usufruttuario, dispone di un alloggio a Nole, venduto con affitto a riscatto. Il canone mensile è di euro 450, che lamenta essere stato incassato dal marito. Nel 2024 avrà luogo la vendita con il rateo di prezzo, sembra, di circa 50.000.
oggetto di un ordine di allontanamento emesso dal GIP di Ivrea e indica RT a, in un alloggio in affitto, con canone -allo stato non conosciuto- a carico dei figli avuti in pendenza di altro matrimonio, essendo divorziato dalla ex moglie. Indica di pagare un assegno di mantenimento a costei e la sua difesa precisa che sono versati alla donna circa € 900 mensili tra assegno ed arretrati. L'uomo lavorava nell'edilizia e per età ed acciacchi è ora pensionato con reddito mensile di 1900 euro non specificando se netti o lordi;
egli assume che per conguagli previdenziali e debiti di mantenimento nei confronti della ex moglie (nel primo e lontano matrimonio), per alcune mensilità ottiene poco o nulla. Indica una situazione di salute compromessa. In realtà prodotta la dichiarazione 730-2021 risulta un reddito di ca 25.000 euro lordi, ed un assegno annuo di mantenimento alla ex moglie di soli 1500 euro annui. Gli statini indicano effettivamente oneri di debito. Egli è proprietario della casa familiare, ha l'usufrutto di un terreno edificabile e un appartamento al mare, di cui mia moglie ha la nuda proprietà, un garage a Bosconero, libero. Pure considerando che la moglie ha l'abitazione della casa familiare, certo economicamente valutabile, e quanto di seguito specificato su sue attività e redditi, nonché la circostanza che il marito ha l'onere di locazione del luogo in cui abiterà, esiste una sproporzione reddituale in favore dell'uomo ai fini del mantenimento del figliolo. Tenuto conto degli oneri di ciascuno ed in particolare del marito per assegno alla ex moglie, affitto, debiti nonché di assistenza alla sua persona, va detto che ciascun coniuge dovrà provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento;
detto contributo, CP_1 annualmente rivalutabile, è d 300, oltre alla partecipazione alle spese “extra” nelle percentuali di seguito specificate, sino a che il figliolo non abbia raggiunto l'autosufficienza e terminato il ciclo di studi intrapreso. La moglie, ha capacità lavorativa generica, apparendo del tutto incongrua Parte_1 l'indicazione di attività di badante – colf, saltuaria con reddito di 200 – 300 mensili ed effimera la campagna diffamatoria da parte del marito e la relativa contrazione dell'attività asseritamente indicata dalla ricorrente per giustificare tale quantificazione. La stessa ricorrente assume che il marito si sarebbe impossessato di denari dal conto corrente comune in cui sarebbero confluiti i risparmi della sua attività, così evidenziando attività e guadagni evidentemente maggiori di quelli oggi indicati. In relazione all'abitazione della casa familiare di cui fruisce, il reddito immobiliare e la capacità lavorativa di cui dispone, non sussistono i presupposti per disporre il mantenimento di costei. Relativamente ai provvedimenti urgenti richiesti, all'udienza 2-12-2021 fissata sulla richiesta di provvedimenti urgenti inibitori, da parte della ricorrente si era insistito solo sul mantenimento, assorbito da quanto infra disposto al pari della destinazione dell'abitazione familiare. Le conclusioni assunte nella memoria 21.12.2021, peraltro non autorizzata, non possono essere accolte. Esiste peraltro in vigore una ordinanza cautelare del Gip.
pagina 5 di 8 Evidente che le questioni inerenti le spese delle utenze, i prelievi effettuati sui conti -risparmi e rimesse dell'affitto a riscatto che appare effettivamente di pertinenza della moglie ricorrente e che saranno da costei incassate- di cui alle richieste delle parti dovranno essere risolte in altra sede.
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie Parte_1 presso cui il figliolo avrà residenza e sino alla indipendenza economica di costui, disponendo che l'altro coniuge se ne allontani facendo portare via le cose di sua esclusiva proprietà entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre il sig. orrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento RT del figlio, l'assegno periodico di € 300, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea (…)”.
- Avanti al G.I. si costituivano entrambe le Parti. Venivano concessi i termini ex art 183 c. 6 n. 1,2,3 Cpc e all'udienza del 5.10.2023 e del 24.11.2023 avveniva l'escussione delle prove orali (interpello e testi). Con provvedimento del 30.11.2023 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in modalità art 127 ter cpc al 31.5.2024 e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste delle Parti, non avendo il P.M. fatto pervenire parere ulteriore a quello in atti presente sull'ordinanza presidenziale a seguito di trasmissione atti. La domanda di separazione va certamente accolta poiché tra le Parti vi è insanabile frattura di talché si è verificata l'intollerabilità della vita coniugale. Con riferimento all'addebito chiesto dalla moglie nei confronti del marito merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01).
pagina 6 di 8 Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito per quanto emerso nel corso dell'escussione del teste (figlio delle Parti) Persona_1 all'udienza del 24.11.2023, nel corso della quale il predetto con deposizione lineare e credibile ha claris verbis testimoniato di aver visto il padre insultare e percuotere la madre lungo l'arco della vita familiare, fatti peraltro per i quali (dal 2014 all'ottobre 2021) il marito è stato anche condannato (alla pena di tre anni e mesi cinque di reclusione oltre le poste risarcitorie) in sede penale ex art. 572 cp dal Tribunale di Ivrea con sentenza 925/2023 depositata in data 27.1.2024. La separazione va dunque addebitata al marito il quale - con la propria condotta - ha cagionato la frattura dell'affectio coniugalis, sulle restanti domande ritenendo il Collegio doversi confermare il quantum dovuto a titolo di mantenimento dal padre alla madre (quest'ultima essendo autonoma economicamente e dotata di ampia capacità lavorativa, che dovrà metter a frutto per mantenere sé stessa) per il figlio, non essendo emersi significativi elementi ulteriori a quelli già delibati in fase presidenziale con l'ordinanza sopra richiamata. Le domande a contenuto immobiliare e risarcitorio esitano ictu oculi non connesse ex art 40 cpc col rito familiare ratione temporis applicabile, dovendosene professare l'inammissibilità. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale Parte resistente è risultata soccombente in ordine alla domanda di addebito, e tale soccombenza ad avviso del Collegio vale a qualificarsi qual prevalente di talché va disposta la compensazione di metà delle spese di lite ex art 92 Cpc dovendo disporsi che la restante metà sia accollata alla Parte resistente, con pagamento a favore della Parte ricorrente (non sussistendo delibera di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato). In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di metà delle spese di lite dovendo l'altra metà porsi a carico della parte resistente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dello scaglione:
- fase di studio della controversia:€ 1.701,00; - fase introduttiva: € 1.204,00; - fase istruttoria: € 1.806,00; - fase decisionale: € 2.905,00, per un valore ammontante a totali € 7.616,00 da dimidiarsi per compensazione del 50% (dunque per € 3.808,00 a carico del marito) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza, eccezione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 RT dichiarando che la separazione è addebitabi 51
- Assegna la casa ex coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie Parte_1 presso cui il figlio maggiorenne avrà residenza, e sino alla
[...] Persona_1 indipendenza economica di costui;
- Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà RT all'altro genitore, per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative
– previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Dichiara non connesse le domande di parte ricorrente afferenti il risarcimento danni ed immobiliari;
- Condanna Parte resistente, già operata la compensazione al 50% delle spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente per un valore ammontante a totali € 3.808,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM Così deciso in Ivrea, 27.11.2024 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3401/2021 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], CF , residente in [...], domiciliata a Torino via Andrea Massena n. 75 presso lo Studio dell'Avv. Deborah Napodano, del Foro di Torino, CF: , Fax: C.F._2 0115681912 che la rappresenta e difende per delega in atti Parte ricorrente contro
RT nato a [...] il [...], residente a [...], C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Fiore per delega in a C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino in Corso Alcide De Gasperi n. 21 Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente come da conclusioni depositate in PCT in data 28.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Voglia Stante l'esito del giudizio penale e la motivata sentenza in atti pronunciata dal Tribunale di Ivrea n. 925/23. - Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del signor e dichiararne l'addebito per le RT reiterate violenze fisiche e morali, con ogni aggravio ed onere e spese conseguente ai fini della legge a suo esclusivo carico, e condanna delle spese legali oltre accessori di legge. - Assegnare la casa coniugale alla moglie con collazione del figlio maggiore, studente, non economicamente autosufficiente presso la residenza della madre. e così, come già anticipato tra le misure urgenti, - Porre a carico del signor RT un assegno mensile a ti tolo di mantenimento, di cui 250 euro a favore della moglie al fine di mantenere pagina 1 di 8 il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ed euro 400 del figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e di giudizio”.
- Dato atto che l'immobile coniugale non è divisibile, né frazionabile e così abitabile fra i coniugi: Dato atto che attualmente vige ancora il divieto di avvicinamento alla moglie e figlio, che spesso risulta violato dal marito, nonostante gli avvisi da arte dei Carabinieri di Fiano. Dato atto che continuano le offese verbali di calunnia ai danni della moglie. Dato atto che il signor ha ritirato circa CP_1
11.000 euro di denaro proprio della moglie in modo illegittimo. Dato atto che il sig. CP_1 nonostante il divieto e la revoca ha usato impropriamente le procure speciali notarili rilasciate in data 30.09.2009 rubricate al: rep. 128475 e rep. 128476 vendendo gli immobili e tenendo per sé l'intero ricavo ricevuto. Dato atto che il 16.4.2022, il sig. ha richiesto la cessazione dei contratti di CP_1 fornitura dell'acqua potabile sull'immobile coniugale oggi assegnato ed occupato dalla ricorrente e dal figlio così come da denuncia che si riserva di produrre. Il tutto arrecando notevoli danni e CP_2 pregiudizio alla ricorrente. L'esponente chiede altresì
- Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate da parte in particolare quanto alla divisione CP_1 dell'immobile coniugale e/o all'assegnazione parziale in divisione e quanto al mancato riconoscimento di un contributo al mantenimento a favore della moglie e del figlio non autosufficiente. - Con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti anche esistenziale, che si quantificano nella misura indicata ad euro 6000 (cfr. sentenza in atti n. 925/23). Si chiedono i termini di cui all'art. 190 cpc, per conclusionali e repliche.”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ivrea, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito,
- pronunciare la separazione tra i coniugi;
- accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per la richiesta di un contributo al mantenimento per la moglie e che la somma di € 450 mensili percepita dalla ricorrente a titolo di Parte_1 canone di affitto a riscatto debba considerarsi in parte come congruo contributo per il mantenimento del figlio e in parte come contributo per consentire alla moglie di reperire una idonea sistemazione CP_2 abitativa;
- accertare e dichiarare che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , concedendo alla stessa termine per il rilascio dell'immobile; in subordine, Parte_1
- assegnare alla moglie, in considerazione del non autosufficienza del figlio, una porzione della casa coniugale commisurata alle loro strette necessità, lasciando la restante parte nella disponibilità del legittimo proprietario;
con il favore delle spese del presente giudizio. b) chiede concedersi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionale e replica” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex art 706 ss cpc ratione temporis applicabili Parte ricorrente ha rappresentato che le Parti han contratto matrimonio il 26.7.2008, unione dalla quale era già nato il figlio in data 23.6.2003. Nel ricorso Persona_1 introduttivo parte ricorrente ha dato conto degli agiti violenti del marito contro la moglie e contro il figlio ed ha testualmente richiesto: “(…) che l'Il.mo Presidente del Tribunale adito,
pagina 2 di 8 Voglia disporre la data con urgenza immediata, in audita altera parte, i seguenti provvedimenti, opportuni ed urgenti e conseguente fissazione di udienza di comparizione personale delle part avanti a sé, nominare il G.I. per la prosecuzione del giudizio, rassegnando sin d'ora le seguenti CONCLUSIONI Quanto alle misure di protezione - preso atto di assunzione a sommarie informazione e acquisizione del fascicolo penale RG n. 1017/2021 PM dot.ssa La Monaca/dot. e l'acquisizione Controparte_3 della documentazione presso i Servizi Sociali di Fiano, dot.ssa - intese quali: Parte_2
- L'ordine di far cessare i comportamenti violenti da parte del signor ai danni della RT moglie e del fglio;
- L'allontanamento del signor dalla casa coniugale e conseguente RT divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice alla moglie ed al figlio - Divieto di avvicinarsi da parte del signor ai luoghi frequentai dalle vittime di violenza;
- Disporre a carico del signor RT
, il pagamento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, priva di mezzi RT economici, e del figlio, stabilito nella misura di euro 900,00 euro complessivi ( euro 300 per la moglie ed euro 600 per il fglio) , oltre al 50% di tutte le spese, mediche non coperte dal SSN, scolastche, ricreatve ed extra, come da Protocollo Ordine Avv.t Torino. - Disporre il monitoraggio dei Servizi Sociali del luogo. - Autorizzare e così, Disporre i coniugi a vivere separato - Dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa del signor e dichiararne l'addebito, con ogni aggravio ed onere e spese RT conseguente ai fni della legge a suo esclusivo carico. - Assegnare la casa coniugale alla moglie con collazione del fglio maggiore, studente, non economicamente autosufficiente presso la residenza della madre. E così, come già anticipato tra le misure urgenti, - Porre a carico del signor un assegno mensile di euro 900 complessivi, di cui RT
300 euro a favore della moglie ed euro 600 del figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e di giudizio.”
- Si è costituito in giudizio il convenuto controdeducendo in ordine a tutte le richieste attoree chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi ponendo un assegno di mantenimento mensile per il figlio in € 200 con assegnazione di una sola porzione di casa familiare a moglie e figlio.
- All'udienza presidenziale del 22.12.2021 il Presidente del Tribunale ha proceduto all'audizione delle Parti, riservando all'esito l'adozione dei provvedimenti urgenti, e nella successiva ordinanza così si legge: “(…) Entrambi i coniugi hanno ciascuno prole adulta avuta da altri matrimoni o convivenze. Dopo una convivenza sono addivenuti, in età, al matrimonio. Dall'unione coniugale è nato un figlio, , il 23.06.2003, ad oggi maggiorenne, studente e Persona_1 residente presso la casa familiare. La situazione familiare è oltremodo conflittuale, anche in dipendenza degli aspetti patrimoniali/economici. La moglie ricorrente ha presentato ricorso per separazione e richiesto provvedimenti urgenti di allontanamento nei confronti del marito e di mantenimento inaudita altera parte;
fissata udienza è intervenuta nelle more ordinanza cautelare del Gip di Ivrea dispositiva dell'allontanamento relativamente ad episodi di violenza fisica denunciati dalla donna ai danni propri e del figlio. All'udienza la ricorrente insisteva per il solo mantenimento, rinviata l'udienza alla data odierna in cui era fissata la comparizione dei coniugi nella separazione, le parti hanno così esposto la vicenda familiare:
pagina 3 di 8 Parte ricorrente dichiara: ho presentato denuncia contro mio marito, per maltrattamenti nei confronti miei e di mio figlio. Era sua abitudine minacciarci di buttarci fuori di casa. A volte c'erano anche aggressioni fisiche nei nostri confronti. Mi prendeva i soldi dal portafoglio, quando all'epoca guadagnavo un po' di più. Mio marito concorreva al menage familiare;
nell'ultimo periodo, però, rifiutava di assumersi le spese per studia, frequenta la scuola tecnica a Torino, con profittoCon mio marito avevo un CP_2 CP_2 conto corrente cointestato;
nel periodo tra il 6 e il 7 ottobre 2021, quando ci ha buttato fuori di casa, ha prelevato 10.500 euro circa. Lui aveva la disponibilità del bancomat, esclusiva, che ha utilizzato. Successivamente ha prelevato anche la rata dell'affitto, e anche a causa di servizi domiciliati sul conto, ora sono in rosso. Da quando sono tornata a casa, mio marito non ha dato nulla per il mantenimento mio e di mio figlio. Quando sono tornata a casa, ho scoperto che mio marito aveva cambiato le serrature di casa. Mi risultano esistenti consistenti debiti relativi ad utenze non saldate. Il piano interrato di casa non è agibile per umidità ; il piano terra, di 60 mq, è dotato di servizi;
il primo piano, mansardato, ha due camere da letto e un servizio, sempre di 60 mq. C'è una scala interna tra i vari piani, non ci sono scale esterne. Stante la situazione maltrattante che ho vissuto e l'atteggiamento di mio marito, sono più che decisa ad ottenere la separazione. Mio marito ha una casa al mare di sua proprietà. Parte convenuta dichiara: con mia moglie ci sono stati normali litigi di famiglia. E' successo che ai primi di ottobre ho avuto da ridire con mio figlio, che non ha voluto aiutarmi a fare un lavoro. In un momento di concitazione ho rotto una statuetta che ha ferito me e lui. Mio figlio è andato via di casa, evidentemente mi ha accusato ed è finito che mia moglie e mio figlio si sono allontanati da casa. Preciso che mio figlio ozia tutto il giorno in casa. Mi sono rivolto a una psicologa, che ha detto che ha consigliato un percorso di coppia, ma mia moglie non ha voluto partecipare. Non è vero che mi sia rifiutato a concorrere alle spese di mio figlio. Ho sempre contribuito al suo mantenimento. Mi sono preoccupato del suo benessere sin da quando era piccolo. Voglio precisare che le consistenze del conto corrente e l'appartamento venduto a riscatto sono frutto solo del mio lavoro. Ho prelevato qualcosa dal conto, ma ho lasciato il necessario al mantenimento. Mia moglie non ha mai contribuito al menage economico familiare. Anzi, dilapidava il conto corrente comune. Mia moglie lavora presso due famiglie, come badante e colf. Mi risulta che lavori circa 6 ore al giorno, e che guadagni 8 euro all'ora. Non sono d'accordo con la separazione, sarei disposto a riappacificarmi con mia moglie, anche per il bene di mio figlio. Stante la situazione del figliolo, che risulterebbe studiare e pacificamente non essere autosufficiente, più che certa è la sua collocazione presso la madre, attesa la conflittualità esistente con il padre, in mancanza di accordo tra i coniugi con riferimento alla scelta della residenza e dimora abituale, debba disporsi che il figlio mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la CP_2 madre, Parte_1 In cons stabilito, l'abitazione della casa coniugale deve essere assegnata alla moglie, sino alla indipendenza economica del figlio, con concessione all'altro coniuge di congruo termine per trasferirsi altrove, atteso che allo stato non emerge e non è provata una facile divisibilità dell'immobile, che potrebbe permettere una assegnazione parziale alla moglie e figlio ed una destinazione al mercato del resto dell'unità. Il padre potrà incontrare e tenere con sé il figliolo secondo accordi diretti con costui. Il procedimento penale avrà il suo corso e saranno ivi accertati fatti e responsabilità. Per quanto qui rileva, la situazione economica/patrimoniale è foriera di elevata conflittualità come emerge dalle opposte accuse rivolte vicendevolmente dai coniugi. Entrambi hanno prole adulta avuta da altri matrimoni o convivenze. Il marito indica di avere intestato delle proprietà frutto del suo lavoro alla moglie ricorrente.
pagina 4 di 8 ive con il figlio avuto dall'attuale marito nella ex casa coniugale di proprietà Parte_1 di costui. Lavora come badante, indica saltuariamente e in nero, e specifica di guadagnare solo 200-300 euro al mese perché avrebbe subito una campagna diffamatoria da parte del marito e l'attività si è contratta. Oltre alla nuda proprietà di immobili di cui il marito è usufruttuario, dispone di un alloggio a Nole, venduto con affitto a riscatto. Il canone mensile è di euro 450, che lamenta essere stato incassato dal marito. Nel 2024 avrà luogo la vendita con il rateo di prezzo, sembra, di circa 50.000.
oggetto di un ordine di allontanamento emesso dal GIP di Ivrea e indica RT a, in un alloggio in affitto, con canone -allo stato non conosciuto- a carico dei figli avuti in pendenza di altro matrimonio, essendo divorziato dalla ex moglie. Indica di pagare un assegno di mantenimento a costei e la sua difesa precisa che sono versati alla donna circa € 900 mensili tra assegno ed arretrati. L'uomo lavorava nell'edilizia e per età ed acciacchi è ora pensionato con reddito mensile di 1900 euro non specificando se netti o lordi;
egli assume che per conguagli previdenziali e debiti di mantenimento nei confronti della ex moglie (nel primo e lontano matrimonio), per alcune mensilità ottiene poco o nulla. Indica una situazione di salute compromessa. In realtà prodotta la dichiarazione 730-2021 risulta un reddito di ca 25.000 euro lordi, ed un assegno annuo di mantenimento alla ex moglie di soli 1500 euro annui. Gli statini indicano effettivamente oneri di debito. Egli è proprietario della casa familiare, ha l'usufrutto di un terreno edificabile e un appartamento al mare, di cui mia moglie ha la nuda proprietà, un garage a Bosconero, libero. Pure considerando che la moglie ha l'abitazione della casa familiare, certo economicamente valutabile, e quanto di seguito specificato su sue attività e redditi, nonché la circostanza che il marito ha l'onere di locazione del luogo in cui abiterà, esiste una sproporzione reddituale in favore dell'uomo ai fini del mantenimento del figliolo. Tenuto conto degli oneri di ciascuno ed in particolare del marito per assegno alla ex moglie, affitto, debiti nonché di assistenza alla sua persona, va detto che ciascun coniuge dovrà provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del ragazzo presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, debba essere posto a carico del sig. un assegno mensile di mantenimento;
detto contributo, CP_1 annualmente rivalutabile, è d 300, oltre alla partecipazione alle spese “extra” nelle percentuali di seguito specificate, sino a che il figliolo non abbia raggiunto l'autosufficienza e terminato il ciclo di studi intrapreso. La moglie, ha capacità lavorativa generica, apparendo del tutto incongrua Parte_1 l'indicazione di attività di badante – colf, saltuaria con reddito di 200 – 300 mensili ed effimera la campagna diffamatoria da parte del marito e la relativa contrazione dell'attività asseritamente indicata dalla ricorrente per giustificare tale quantificazione. La stessa ricorrente assume che il marito si sarebbe impossessato di denari dal conto corrente comune in cui sarebbero confluiti i risparmi della sua attività, così evidenziando attività e guadagni evidentemente maggiori di quelli oggi indicati. In relazione all'abitazione della casa familiare di cui fruisce, il reddito immobiliare e la capacità lavorativa di cui dispone, non sussistono i presupposti per disporre il mantenimento di costei. Relativamente ai provvedimenti urgenti richiesti, all'udienza 2-12-2021 fissata sulla richiesta di provvedimenti urgenti inibitori, da parte della ricorrente si era insistito solo sul mantenimento, assorbito da quanto infra disposto al pari della destinazione dell'abitazione familiare. Le conclusioni assunte nella memoria 21.12.2021, peraltro non autorizzata, non possono essere accolte. Esiste peraltro in vigore una ordinanza cautelare del Gip.
pagina 5 di 8 Evidente che le questioni inerenti le spese delle utenze, i prelievi effettuati sui conti -risparmi e rimesse dell'affitto a riscatto che appare effettivamente di pertinenza della moglie ricorrente e che saranno da costei incassate- di cui alle richieste delle parti dovranno essere risolte in altra sede.
P.Q.M.
-Autorizza i coniugi a vivere separati.
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie Parte_1 presso cui il figliolo avrà residenza e sino alla indipendenza economica di costui, disponendo che l'altro coniuge se ne allontani facendo portare via le cose di sua esclusiva proprietà entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre il sig. orrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento RT del figlio, l'assegno periodico di € 300, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea (…)”.
- Avanti al G.I. si costituivano entrambe le Parti. Venivano concessi i termini ex art 183 c. 6 n. 1,2,3 Cpc e all'udienza del 5.10.2023 e del 24.11.2023 avveniva l'escussione delle prove orali (interpello e testi). Con provvedimento del 30.11.2023 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in modalità art 127 ter cpc al 31.5.2024 e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni sopra viste delle Parti, non avendo il P.M. fatto pervenire parere ulteriore a quello in atti presente sull'ordinanza presidenziale a seguito di trasmissione atti. La domanda di separazione va certamente accolta poiché tra le Parti vi è insanabile frattura di talché si è verificata l'intollerabilità della vita coniugale. Con riferimento all'addebito chiesto dalla moglie nei confronti del marito merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01).
pagina 6 di 8 Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito per quanto emerso nel corso dell'escussione del teste (figlio delle Parti) Persona_1 all'udienza del 24.11.2023, nel corso della quale il predetto con deposizione lineare e credibile ha claris verbis testimoniato di aver visto il padre insultare e percuotere la madre lungo l'arco della vita familiare, fatti peraltro per i quali (dal 2014 all'ottobre 2021) il marito è stato anche condannato (alla pena di tre anni e mesi cinque di reclusione oltre le poste risarcitorie) in sede penale ex art. 572 cp dal Tribunale di Ivrea con sentenza 925/2023 depositata in data 27.1.2024. La separazione va dunque addebitata al marito il quale - con la propria condotta - ha cagionato la frattura dell'affectio coniugalis, sulle restanti domande ritenendo il Collegio doversi confermare il quantum dovuto a titolo di mantenimento dal padre alla madre (quest'ultima essendo autonoma economicamente e dotata di ampia capacità lavorativa, che dovrà metter a frutto per mantenere sé stessa) per il figlio, non essendo emersi significativi elementi ulteriori a quelli già delibati in fase presidenziale con l'ordinanza sopra richiamata. Le domande a contenuto immobiliare e risarcitorio esitano ictu oculi non connesse ex art 40 cpc col rito familiare ratione temporis applicabile, dovendosene professare l'inammissibilità. Infine, le spese di lite. L'esito della controversia rilascia un quadro entro il quale Parte resistente è risultata soccombente in ordine alla domanda di addebito, e tale soccombenza ad avviso del Collegio vale a qualificarsi qual prevalente di talché va disposta la compensazione di metà delle spese di lite ex art 92 Cpc dovendo disporsi che la restante metà sia accollata alla Parte resistente, con pagamento a favore della Parte ricorrente (non sussistendo delibera di ammissione al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato). In tale composita prospettiva, pertanto, reputa corretto il Collegio disporsi la compensazione di metà delle spese di lite dovendo l'altra metà porsi a carico della parte resistente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio. All'esito consegue la relativa condanna alle spese da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori medi dello scaglione:
- fase di studio della controversia:€ 1.701,00; - fase introduttiva: € 1.204,00; - fase istruttoria: € 1.806,00; - fase decisionale: € 2.905,00, per un valore ammontante a totali € 7.616,00 da dimidiarsi per compensazione del 50% (dunque per € 3.808,00 a carico del marito) oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza, eccezione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 RT dichiarando che la separazione è addebitabi 51
- Assegna la casa ex coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie Parte_1 presso cui il figlio maggiorenne avrà residenza, e sino alla
[...] Persona_1 indipendenza economica di costui;
- Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà RT all'altro genitore, per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative
– previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea - “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Dichiara non connesse le domande di parte ricorrente afferenti il risarcimento danni ed immobiliari;
- Condanna Parte resistente, già operata la compensazione al 50% delle spese di cui in parte motiva, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente per un valore ammontante a totali € 3.808,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge. Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM Così deciso in Ivrea, 27.11.2024 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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