Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00880/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2026, proposto da
JA KU BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Delfino, con domicilio eletto presso il suo studio in Grosseto, via Senese n.72;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
UE Maria GR e IB ZI S.S., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento rigetto/revoca Prefettura di Grosseto 23/9/2025 ed ogni atto presupposto, connesso, consecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. EL RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Il ricorrente Sig. BA JA KU, cittadino indiano, soggiornante in Italia in forza di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato dalla Questura di Grosseto il 29.03.2024 e valido sino al 26.10.2024, espone di avere regolarmente svolto, nell’anno 2024, 39 giornate di lavoro alle dipendenze dell’azienda agricola UE Maria GR e IB ZI S.S.
Successivamente, egli formulava, per il tramite della C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori, istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (istanza protocollata dalla Prefettura 16.01.2025).
In data 6.06.2025, la Prefettura di Grosseto rilasciava il relativo nulla osta alla conversione, salvo poi avviare, con atto dell’11.09.2025, il procedimento di revoca dello stesso, culminato nel provvedimento del 23.09.2025 con il quale l’Amministrazione rigetta la domanda e revoca il nulla osta per asserita tardività dell’istanza e mancanza di un titolo di soggiorno valido.
2. Avverso tale determinazione, il ricorrente, con istanza trasmessa via PEC il 18.12.2025, chiedeva alla Prefettura il riesame in autotutela del provvedimento di rigetto, domandandone l’annullamento e la remissione in termini, ma l’Amministrazione non forniva riscontro.
Il ricorrente, ritenendo inutilmente spirato il termine previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, ha notificato ricorso (il 13.03.2026) avverso il silenzio-rifiuto a mezzo del quale lamenta l’illegittimità del silenzio nonché del provvedimento di diniego del nulla osta e chiede la condanna ex art. 34 c.p.a. alla conclusione del procedimento e al rilascio del provvedimento di conversione; insta altresì per il rilascio di misure cautelari.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 24.03.2026) con atto di mero stile. Il ricorrente ha depositato, il 2.04.2026, memoria con cui chiede l’ammissione di prova testimoniale.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026 la causa viene trattenuta in decisione, con comunicazione alle parti di definizione mediante sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
3. Il ricorso è infondato.
4. Sebbene il ricorso sia formalmente strutturato secondo l’impianto tipico dell’azione impugnatoria - facendo espresso riferimento al provvedimento di rigetto e revoca del nulla osta del 23.09.2025 e richiamando, nei primi tre motivi, le ragioni di illegittimità del suddetto atto (violazione dell’art. 24, co. 10, T.U. Immigrazione; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; illogicità manifesta e sproporzione) - tuttavia l’effettivo petitum sostanziale risulta incentrato sul motivo n. 4, con il quale il ricorrente deduce l’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di riesame in autotutela del 18.12.2025.
Dalla lettura complessiva degli atti emerge, infatti, che il ricorrente non ha espressamente impugnato, nei termini di legge, il provvedimento del 23.09.2025, il quale deve pertanto ritenersi definitivo. In ogni caso, la notifica del ricorso solo in data 13.03.2026 renderebbe l’eventuale impugnazione dell’atto provvedimentale tardiva, con conseguente inammissibilità dell’azione demolitoria.
Ne deriva che l’unica domanda effettivamente scrutinabile è quella volta ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di provvedere sull’istanza del 18.12.2025, sicché il ricorso deve essere qualificato come ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., indipendentemente dalle modalità formali con cui è stato strutturato.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di riesame in autotutela da lui presentata alla Prefettura in data 18.12.2025, con la quale aveva richiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto e revoca del nulla osta del 23.09.2025, la remissione in termini e la prosecuzione del procedimento volto alla conversione del permesso di soggiorno.
Il ricorrente espone che l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro all’istanza, nonostante il decorso del termine previsto dagli artt. 2 della legge n. 241/1990; rileva inoltre che la domanda di riesame non rivestiva natura meramente sollecitatoria, ma aveva contenuto tipicamente provvedimentale, essendo volta a ottenere l’adozione di un atto amministrativo vincolato alla verifica dei presupposti normativi di cui all’art. 24, co. 10, T.U.
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’Amministrazione non sia tenuta a rispondere ad istanze di riesame in autotutela, trattandosi di un potere ampiamente discrezionale, sia nell’“an” che nel “quomodo”, il cui esercizio non è coercibile dall’esterno e che non genera alcun obbligo di provvedere suscettibile di tutela con il rito sul silenzio. È stato così ripetutamente affermato che “non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto” (TAR Lazio Latina, Sez. I, 14.01.2023, n. 20; conformi TAR Sardegna, Sez. II, 16.04.2024, n. 294; Cons. Stato, Sez. IV, 09.07.2020, n. 4395).
Tale orientamento è strettamente connesso all’esigenza - più volte rilevata dal giudice amministrativo - di impedire l’elusione del termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto originario: “non è consentito al privato di aggirare il termine per impugnare l’atto sollecitando un diniego di autotutela e poi impugnandolo con il rito del silenzio” (Cons. Stato, Sez. IV, 09.07.2020, n. 4394).
La stessa giurisprudenza ha inoltre chiarito che un’istanza di autotutela, ove volta a sollecitare la rimozione di un provvedimento ormai definitivo, costituisce una mera sollecitazione e non è idonea a far sorgere in capo all’Amministrazione un obbligo giuridico di provvedere: in tal senso si è osservato che “la presentazione dell’istanza quale sollecitazione all’esercizio del potere non determina l'insorgere di alcun obbligo in capo all’Amministrazione e non può dar luogo a silenzio-inadempimento” (TAR Sardegna, Sez. II, 27.04.2018, n. 387).
È vero, tuttavia, che parte della giurisprudenza ha individuato ipotesi eccezionali di “autotutela doverosa”, nelle quali - in presenza di specifici presupposti - l’Amministrazione è tenuta a riesaminare l’atto e a pronunciarsi espressamente. Si tratta, però, di casi rigorosamente delimitati e non suscettibili di interpretazione estensiva. Tra essi rientrano le ipotesi di falsità o mendacio nella formazione del titolo, tali da imporre una rimozione vincolata (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17.10.2017, n. 8); il potere di autotutela “doverosa” in materia di SCIA, limitato agli interventi repressivi di cui all’art. 19, co. 4, l. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. II, 07.03.2023, n. 2371); i casi eccezionali in cui un giudicato sopravvenuto o un accertamento definitivo impongano il riesame (Cons. Stato, Sez. II, 30.01.2024, n. 947).
La stessa giurisprudenza ha più volte precisato che tali ipotesi non sono estensibili e che, fuori dalle strette fattispecie tipizzate, non può configurarsi alcun obbligo di provvedere. Indicativo, in tal senso, risulta l’orientamento secondo cui “la richiesta di riesame in autotutela di un atto già emanato non genera alcun obbligo giuridico di provvedere e non può essere oggetto di giudizio sul silenzio-inadempimento” (TAR Campania Salerno, Sez. I, 21.11.2025, n. 1915).
Applicando tali principi al caso in esame, non emergono elementi che possano ricondurre l’istanza del ricorrente ad una delle ipotesi eccezionali di autotutela doverosa: non risultano dedotte o accertate falsità o rappresentazioni fraudolente idonee a imporre un obbligo di annullamento; l’atto di cui si chiede il riesame (provvedimento del 23.09.2025) è divenuto definitivo, non essendo stato impugnato dal ricorrente nei termini; l’istanza del 18.12.2025 si configura, pertanto, come sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale e non come atto idoneo a far sorgere un obbligo di provvedere.
In ragione di tale conclusione, la richiesta di prova testimoniale non può essere accolta. Nel processo amministrativo tale mezzo, pur astrattamente ammissibile ex art. 63, comma 3, c.p.a., costituisce una extrema ratio , ammissibile solo quando indispensabile e non surrogabile da documentazione oggettiva. La giurisprudenza afferma infatti che la testimonianza è residuale, poiché l’accertamento dei fatti deve fondarsi su elementi certi e verificabili mentre dichiarazioni di terzi o sostitutive hanno mero valore indiziario e non scalfiscono l’istruttoria (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 20.01.2022, n. 358; Cons. Stato, Sez. VI, 21.08.2023, n. 7849; TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 29.04.2022, n. 1451). Nel caso di specie, i capitoli articolati nella memoria non aggiungerebbero alcun elemento utile rispetto alla documentazione già acquisita e scrutinata, sì che l’assunzione dei testi risulterebbe inutile e non pertinente. La relativa istanza deve pertanto essere respinta.
Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di autotutela non è giuridicamente qualificabile come silenzio-inadempimento, non essendo ravvisabile alcun obbligo giuridico di provvedere in capo all’Amministrazione. Ne discende, pertanto, l’infondatezza del motivo basato sulla asserita formazione del silenzio‑rifiuto.
5. Il ricorso, in conclusione, è infondato.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Consigliere
EL RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| EL RE | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO