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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 03/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Irene Giamminonni Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 581/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Sclocco del Foro di Pescara, presso il cui studio sito in Pescara (PE), alla Via Falcone e Borsellino n. 18 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenicantonio Angeloni del Foro di Avezzano (AQ) presso il cui studio sito in Celano (AQ) alla Via Stazione n. 24 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. di sede.
Conclusioni
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte conclusive depositate in data 11 e 15 settembre 2025e rispettivamente:
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - confermare il contenuto dell'ordinanza del Parte_1
4.6.2025, ossia la regolamentazione in merito all'affido, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del figlio come d'ufficio disposte;
- in estremo subordine, si insta acché Per_1
l'On.le Giudicante voglia accogliere le conclusioni rese nel ricorso introduttivo”;
: “Voglia l'Ecc.mo Collegio, qualora non dovesse provvedervi il Giudice delegato, Controparte_1 revocare e comunque modificare l'ordinanza predetta, nel senso di cui appresso. - affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la
1 casa della madre, sita in Pescara, alla via Puglie, 6; - stabilire che il padre possa tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi del mese di luglio - periodo che corrisponde alle ferie dell'obbligato
– nonché a Weekend alternati, con eventuale pernotto;
- porre a carico del ricorrente un contributo, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 450,00, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di questi;
- stabilire, inoltre, che il minore debba passare tutte le festività, ivi compresi i suoi compleanni e quelli dei suoi genitori, alternativamente con quest'ultimi; Infine, disporre il riascolto del minore e ammettere la prova orale richiesta dalla resistente”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere che: “1) il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in Avezzano;
e che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana per non più di quattro ore dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l'uscita dalla scuola, con possibilità di pernottamento a week alternati;
2) in merito alle vacanze natalizie e a quelle estive del minore si seguirà il principio dell'alternanza, così come disciplinato dalle norme guida dettate dal CNF;
3) in merito al mantenimento di , si chiede Per_1 che il Giudice voglia disporre che il Sig. , provvederà nella misura che riterrà opportuno il Pt_1
Tribunale, nonostante il collocamento presso il padre oltre al 50 % delle spese straordinarie. In via subordinata si chiede di: 1) riconoscere che il minore venga affidato congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Pescara già a decorrere dall'anno in corso;
e non presso i nonni;
e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana per non più di quattro ore dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l'uscita dalla scuola, con possibilità di pernottamento a week alternati”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
-di aver instaurato una convivenza more uxorio con durata circa otto anni, dalla Controparte_1 quale, in data 26.08.2016, è nato il figlio;
Persona_2
-che il minore attualmente vive presso i nonni materni in Gagliano Aterno (AQ), per volontà di
, e frequenta la scuola primaria in Castelvecchio Subequo (AQ), mentre la madre Controparte_1 risiede in Pescara e vive lontana dal figlio;
-di non condividere la scelta relativa al collocamento di presso i nonni materni, i quali Per_1 suppliscono alle mancanze di nell'accudimento del minore, oltre che dell'altra figlia della CP_1 avuta da una precedente relazione;
CP_1
-che è stata sempre molto incentrata sulla propria realizzazione personale, trascurando CP_1
l'esercizio della genitorialità;
-che gli ha impedito di frequentare il figlio minore, opponendosi al suo collocamento CP_1 prevalente presso il padre;
-che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed è inaccettabile che viva lontano da entrambi. Il ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.In data 29.1.2025 si è costituita , impugnando l'avverso ricorso ed eccependo: Controparte_1
-in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di Pescara, luogo ove il minore ha la residenza;
2 -che la decisione di collocare il minore presso i genitori materni è stata assunta, a far data dalla nascita del figlio, dallo stesso ricorrente;
-che non corrisponde al vero che ella trascura il figlio, né sotto l'aspetto affettivo-educativo né sotto l'aspetto economico, atteso che la stessa, alla fine di ogni turno lavorativo, si reca presso l'abitazione dei propri genitori e ivi rimane anche a pernottare per stare col minore e l'altra figlia, trascorrendo con loro anche i fine settimana;
-di non avere mai ostacolato i rapporti padre-figlio, avendo sempre esortato il ricorrente ad intrattenere un rapporto costante e sereno col bambino;
-di essere assunta a tempo indeterminato presso l'Ospedale Civile di Pescara e che la sua retribuzione le consente di far fronte a tutte le esigenze economiche del minore, contrariamente al ricorrente, che, avendo svolto solo attività saltuarie e precarie, non è mai stato in grado di provvedervi;
-che i nonni materni hanno solo il compito di vigilare sul minore quando questi si trova presso la loro abitazione;
-di aver acquistato un lussuoso appartamento nel centro di Pescara, destinato ad abitazione propria e dei due figli;
-che la causa dell'interruzione della convivenza con va rintracciata nell'abbandono Parte_1 del domicilio da parte di quest'ultimo intervenuto in data 8.3.2023, e nelle ambigue frequentazioni dello stesso, ragion per cui non è auspicabile il collocamento prevalente del minore presso il padre;
-che privare il minore della presenza della figura materna comporterebbe gravissime conseguenze.
Ha concluso insistendo per il rigetto della richiesta di collocamento prevalente del figlio Per_1 presso la casa del padre, e, aderendo alla richiesta subordinata di controparte, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la propria abitazione di Pescara e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio due volte a settimana per non più di quattro ore al giorno, dalle ore 16,00 alle 20,00, dopo l'uscita dalla scuola, con possibilità di pernottamento a week alternati, e previa determinazione di un contributo al mantenimento a carico di non inferiore a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
4.All'udienza del 19.2.2025 il Giudice, rilevato di dover disporre preliminarmente l'ascolto del minore, ha fissato per l'audizione del minore, l'interrogatorio libero delle parti e il prosieguo del giudizio l'udienza del 20.5.2025.
All'esito di tali incombenti, il ricorrente ha rinunciato alla domanda in via principale, insistendo nella domanda subordinata di collocamento prevalente del figlio presso la madre nel periodo scolastico, a condizione che durante le vacanze estive il bambino trascorra almeno due mesi presso il padre. Le parti concordemente, in vista della chiusura dell'anno scolastico, hanno chiesto disporsi una disciplina temporanea ed urgente relativa all'affidamento e al collocamento del minore.
Con ordinanza del 4.6.2025, il Giudice ha disciplinato in via urgente il collocamento del minore e la frequentazione padre-figlio, ponendo a carico del ricorrente, ad eccezione delle mensilità di giugno, luglio ed agosto, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura Per_1 di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
5.All'udienza cartolare del 15.9.2025 la causa è stata discussa previo deposito di note conclusive e rimessa al Collegio per la decisione.
*
3 Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
La resistente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di Pescara, deducendo che il minore è residente a [...].
L'eccezione è priva di pregio.
Dagli atti di causa è acclarato, peraltro per espressa ammissione della resistente, che il minore dalla nascita e fino al mese di giugno 2025 ha vissuto presso la residenza dei nonni materni in Gagliano Aterno (AQ), frequentando la scuola primaria di Castelvecchio Subequo.
In conformità al consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale la competenza territoriale in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore si determina in base al luogo di residenza abituale del minore, inteso quale luogo di effettivo centro di interessi e di concreto svolgimento della vita relazionale e scolastica dello stesso, va confermata la competenza territoriale del Tribunale di Sulmona.
Sull'affidamento del minore.
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale formulata da
[...] va accolta nei termini che seguono. Pt_1
Il ricorrente ha chiesto in via principale disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Per_1 con collocamento prevalente presso la sua abitazione in Avezzano;
in via gradata, ha domandato l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Pescara. Ha dedotto la condotta di che, dopo la fine della convivenza more uxorio, nonostante la propria Controparte_1 contrarietà, ha collocato il loro figlio minore presso l'abitazione dei nonni materni in Gagliano Aterno (AQ), affidandolo alle cure esclusive di questi ultimi e impedendogli peraltro di frequentare liberamente il bambino. Ha altresì segnalato che il minore frequenta la scuola primaria in Castelvecchio Subequo e che la madre, che vive e lavora a Pescara, lo raggiunge solo nel fine settimana e/o quando non ha impegni lavorativi o personali.
La resistente, costituendosi, ha confermato l'effettiva collocazione del minore presso la casa dei nonni materni, precisando di provvedere in via pressoché esclusiva alle esigenze del figlio, senza trascurarlo, e che alla fine di ogni turno lavorativo fa ritorno presso l'abitazione dei propri genitori e vi rimane per stare col minore e l'altra figlia, ivi pernottando nei fine settimana e nei periodi di vacanza. Ha chiesto il rigetto della domanda principale formulata da , aderendo alla richiesta di Pt_1 collocamento prevalente del figlio presso la propria abitazione in Pescara, previa regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate dallo stesso ricorrente, con obbligo di quest'ultimo di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio non inferiore ad € 300,00.
All'udienza del 20.5.2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata in via principale, chiedendo il collocamento prevalente del minore presso la madre nel periodo scolastico, a condizione che durante le vacanze estive trascorra almeno due mesi presso il padre. La resistente ha insistito reiterando il collocamento prevalente presso la propria abitazione in Pescara, già a decorrere dall'anno in corso, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio due volte a settimana per non più di quattro ore al giorno, dalle 16,00 alle 20,00 dopo l'uscita dalla scuola e con possibilità di pernottamento a weekend alternati.
Con ordinanza del 4. 6.2025 il Giudice, all'esito dell'interrogatorio formale delle parti e dell'ascolto del minore, ha disciplinato in via temporanea e urgente le modalità di affidamento del minore , Per_1
4 in vista dell'imminente termine dell'anno scolastico, stabilendo altresì il contributo al mantenimento del minore a carico del genitore non collocatario.
Nelle note conclusive ha riferito che, durante i mesi estivi, le parti si sono attenute alle Parte_1 modalità di affidamento disposte in via provvisoria e che la regolamentazione è ancora in atto senza difficoltà e attrito;
peraltro, tutte le modifiche alla citata regolamentazione, intercorse negli ultimi mesi, sono state concordate dai genitori senza contestazione alcuna. Il ricorrente ha altresì dedotto di essersi trasferito, nelle more del giudizio, a vivere a Chieti per esigenze lavorative e che attualmente è gravato da un contributo a titolo di locazione dell'importo di € 550,00 mensili;
alla luce di tali sopravvenienze, ha chiesto la conferma delle statuizioni disposte in via urgente, sia in ordine all'affidamento che all'obbligo di contribuzione al mantenimento.
La resistente, in sede di note conclusive, ha comunicato che, successivamente alla chiusura dell'anno scolastico 2024-2025, si è trasferito a vivere presso la propria abitazione di proprietà in Per_1
Pescara e frequenta la scuola primaria posta nelle vicinanze. Pur aderendo sostanzialmente a quanto stabilito dal Giudicante nell'ordinanza del 4. 6.2025, ha tuttavia evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche alle statuizioni provvisorie, non condividendo il sostanziale affidamento paritario con riferimento ai mesi estivi e segnalando reazioni negative del minore successive al periodo trascorso con il padre;
ha rilevato l'opportunità di modificare il contributo al mantenimento del genitore non collocatario, atteso che , in sede di comparizione, ha dichiarato di percepire circa € Pt_1
1.600/1.700 netti mensili. Ha concluso chiedendo stabilirsi, con riferimento ai mesi estivi, che il padre possa tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi nel periodo di luglio e agosto, nonché a weekend alternati, previa determinazione di un contributo al mantenimento a carico di nella Pt_1 misura di € 450,00 circa.
Sulla scorta delle osservazioni svolte da parte resistente, nonché del recente trasferimento di Pt_1 nella vicina città di Chieti, che permetterà al ricorrente di frequentare maggiormente il figlio, il Collegio ritiene opportuno modificare la disciplina del diritto di visita disposta in via provvisoria con l'ordinanza del 4.6.2025, limitatamente al periodo estivo, come segue: nel mese di giugno, a partire dal termine delle lezioni scolastiche, potrà trascorrere con il padre almeno una settimana;
nel Per_1 mese di luglio, potrà trascorrere con il padre almeno due settimane, anche consecutive, Per_1 corrispondenti al periodo di ferie di quest'ultimo; nel mese di agosto, trascorrerà due Per_1 settimane, anche non consecutive, con il padre e la residua parte del mese con la madre (impregiudicato il diritto della madre di trascorrere almeno due settimane continuative con il minore); nel mese di settembre il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana, possibilmente prima della ripresa delle lezioni.
Va invece confermata la previsione per cui, salvo diverso accordo delle parti, nelle settimane in cui il minore sarà con un genitore, l'altro potrà sentire il figlio mediante chiamata o videochiamata giornaliera nella fascia oraria dalle 19 alle 20 e – salva l'ipotesi di viaggi/vacanze – fargli visita una sera a settimana (in caso di settimana singola presso l'altro genitore) ovvero due giorni consecutivi con pernotto intermedio (in caso di soggiorno bisettimanale presso l'altro genitore)
Tale calendario va ritenuto conforme all'interesse del minore in quanto garantisce una frequentazione assidua padre-figlio nel rispetto della bigenitorialità, senza comportare stravolgimenti rispetto alla quotidianità del bambino.
La rimodulazione del periodo di frequentazione estiva comporta, inoltre, il venir meno del presupposto per l'esonero del contributo al mantenimento in favore di relativo al mese di giugno. Pt_1
5 Sul contributo al mantenimento.
Sotto il profilo economico, alla luce della documentazione depositata e di quanto dichiarato dalle parti, risulta che è assunta a tempo indeterminato presso l'Ospedale Civile di Controparte_1
Pescara, percepisce una retribuzione mensile di € 2.000,00 mensili, nonché l'assegno unico per il minore, pari ad € 186,35, come si evince dall'estratto conto prodotto (nonché, per l'altra figlia nata da una precedente relazione, l'assegno unico di pari importo e l'assegno di mantenimento corrisposto dal padre della stessa); è titolare di un lussuoso appartamento acquistato nell'anno 2024; al contrario il ricorrente, per stessa ammissione di ha svolto solo attività saltuarie e precarie. CP_1
Il ricorrente ha prodotto certificazioni uniche per gli anni 2023 e 2024, che attestano rispettivamente redditi complessivi per € 2.100,00 ed € 16.648,07, a fronte di un reddito complessivo medio di circa
€ 30.000,00 percepito dalla resistente e, con riferimento all'anno 2024, dall'estratto conto depositato agli atti si evince che ha percepito l'indennità NASPI, confermando la precarietà della propria attività lavorativa come dedotta da controparte.
Come è noto, il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.). Inoltre, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Sussiste pertanto l'obbligo di entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa, produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei minori, in ragione delle proprie disponibilità economiche (ex multis Cass. ord. 1°.3.2018, n. 4811, Cass. 18/07/2019, n.19455).
In considerazione delle risultanze processuali, appare congruo confermare, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 250,00 mensili, peraltro già concordato dalle parti in pari misura al momento della cessazione della convivenza, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrende, come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Spese di lite
In ragione della natura della controversia e della parziale reciproca soccombenza delle parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Pescara;
Controparte_1
-dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio: Parte_1
6 a) durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (ore 18:00) alla domenica sera (ore 20:30), con obbligo di prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna o diverso luogo concordato;
b) durante le vacanze estive: almeno una settimana nel mese di giugno, a partire dal termine delle lezioni scolastiche del minore;
nel mese di luglio, almeno due settimane, anche consecutive, preferibilmente corrispondenti al periodo di ferie;
nel mese di agosto, il minore trascorrerà due settimane col padre e due settimane con la madre (impregiudicato il diritto della madre di trascorrere almeno due settimane continuative con il minore); nel mese di settembre il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana, possibilmente prima della ripresa delle lezioni;
c) per le festività natalizie, i genitori potranno trascorrere con il minore, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
d) per le festività pasquali il minore trascorrerà dal giovedì della settimana di Pasqua alla domenica di Pasqua compresa con un genitore e il Lunedì dell'Angelo e il martedì precedente alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore e) le ulteriori festività (giornate del 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno) saranno trascorse alternativamente tra i due genitori;
i compleanni dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà verranno trascorsi dal minore con il festeggiato se possibile;
i compleanni del bambino verranno trascorsi assieme ad ambedue i genitori, sempre compatibilmente agli altri impegni personali e lavorativi dei genitori e scolastici del figlio;
salvo diverso accordo delle parti, nelle settimane in cui il minore sarà con un genitore, l'altro potrà sentire il figlio mediante chiamata o videochiamata giornaliera nella fascia oraria dalle 19 alle 20 e – salva l'ipotesi di viaggi/vacanze – fargli visita una sera a settimana (in caso di settimana singola presso l'altro genitore) ovvero due giorni consecutivi con pernotto intermedio (in caso di soggiorno bisettimanale presso l'altro genitore);
-pone a carico di – ad eccezione delle mensilità di luglio ed agosto - l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
-dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Irene Giamminonni Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 581/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Sclocco del Foro di Pescara, presso il cui studio sito in Pescara (PE), alla Via Falcone e Borsellino n. 18 è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenicantonio Angeloni del Foro di Avezzano (AQ) presso il cui studio sito in Celano (AQ) alla Via Stazione n. 24 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. di sede.
Conclusioni
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da note scritte conclusive depositate in data 11 e 15 settembre 2025e rispettivamente:
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: - confermare il contenuto dell'ordinanza del Parte_1
4.6.2025, ossia la regolamentazione in merito all'affido, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del figlio come d'ufficio disposte;
- in estremo subordine, si insta acché Per_1
l'On.le Giudicante voglia accogliere le conclusioni rese nel ricorso introduttivo”;
: “Voglia l'Ecc.mo Collegio, qualora non dovesse provvedervi il Giudice delegato, Controparte_1 revocare e comunque modificare l'ordinanza predetta, nel senso di cui appresso. - affidare congiuntamente il minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la
1 casa della madre, sita in Pescara, alla via Puglie, 6; - stabilire che il padre possa tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi del mese di luglio - periodo che corrisponde alle ferie dell'obbligato
– nonché a Weekend alternati, con eventuale pernotto;
- porre a carico del ricorrente un contributo, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di € 450,00, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese, per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di questi;
- stabilire, inoltre, che il minore debba passare tutte le festività, ivi compresi i suoi compleanni e quelli dei suoi genitori, alternativamente con quest'ultimi; Infine, disporre il riascolto del minore e ammettere la prova orale richiesta dalla resistente”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 13.11.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere che: “1) il minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in Avezzano;
e che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana per non più di quattro ore dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l'uscita dalla scuola, con possibilità di pernottamento a week alternati;
2) in merito alle vacanze natalizie e a quelle estive del minore si seguirà il principio dell'alternanza, così come disciplinato dalle norme guida dettate dal CNF;
3) in merito al mantenimento di , si chiede Per_1 che il Giudice voglia disporre che il Sig. , provvederà nella misura che riterrà opportuno il Pt_1
Tribunale, nonostante il collocamento presso il padre oltre al 50 % delle spese straordinarie. In via subordinata si chiede di: 1) riconoscere che il minore venga affidato congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Pescara già a decorrere dall'anno in corso;
e non presso i nonni;
e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana per non più di quattro ore dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l'uscita dalla scuola, con possibilità di pernottamento a week alternati”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
-di aver instaurato una convivenza more uxorio con durata circa otto anni, dalla Controparte_1 quale, in data 26.08.2016, è nato il figlio;
Persona_2
-che il minore attualmente vive presso i nonni materni in Gagliano Aterno (AQ), per volontà di
, e frequenta la scuola primaria in Castelvecchio Subequo (AQ), mentre la madre Controparte_1 risiede in Pescara e vive lontana dal figlio;
-di non condividere la scelta relativa al collocamento di presso i nonni materni, i quali Per_1 suppliscono alle mancanze di nell'accudimento del minore, oltre che dell'altra figlia della CP_1 avuta da una precedente relazione;
CP_1
-che è stata sempre molto incentrata sulla propria realizzazione personale, trascurando CP_1
l'esercizio della genitorialità;
-che gli ha impedito di frequentare il figlio minore, opponendosi al suo collocamento CP_1 prevalente presso il padre;
-che il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed è inaccettabile che viva lontano da entrambi. Il ricorrente ha concluso come in atti.
2.Il ricorso è stato comunicato al PM ai sensi dell'art. 71 c.p.c.
3.In data 29.1.2025 si è costituita , impugnando l'avverso ricorso ed eccependo: Controparte_1
-in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di Pescara, luogo ove il minore ha la residenza;
2 -che la decisione di collocare il minore presso i genitori materni è stata assunta, a far data dalla nascita del figlio, dallo stesso ricorrente;
-che non corrisponde al vero che ella trascura il figlio, né sotto l'aspetto affettivo-educativo né sotto l'aspetto economico, atteso che la stessa, alla fine di ogni turno lavorativo, si reca presso l'abitazione dei propri genitori e ivi rimane anche a pernottare per stare col minore e l'altra figlia, trascorrendo con loro anche i fine settimana;
-di non avere mai ostacolato i rapporti padre-figlio, avendo sempre esortato il ricorrente ad intrattenere un rapporto costante e sereno col bambino;
-di essere assunta a tempo indeterminato presso l'Ospedale Civile di Pescara e che la sua retribuzione le consente di far fronte a tutte le esigenze economiche del minore, contrariamente al ricorrente, che, avendo svolto solo attività saltuarie e precarie, non è mai stato in grado di provvedervi;
-che i nonni materni hanno solo il compito di vigilare sul minore quando questi si trova presso la loro abitazione;
-di aver acquistato un lussuoso appartamento nel centro di Pescara, destinato ad abitazione propria e dei due figli;
-che la causa dell'interruzione della convivenza con va rintracciata nell'abbandono Parte_1 del domicilio da parte di quest'ultimo intervenuto in data 8.3.2023, e nelle ambigue frequentazioni dello stesso, ragion per cui non è auspicabile il collocamento prevalente del minore presso il padre;
-che privare il minore della presenza della figura materna comporterebbe gravissime conseguenze.
Ha concluso insistendo per il rigetto della richiesta di collocamento prevalente del figlio Per_1 presso la casa del padre, e, aderendo alla richiesta subordinata di controparte, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la propria abitazione di Pescara e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio due volte a settimana per non più di quattro ore al giorno, dalle ore 16,00 alle 20,00, dopo l'uscita dalla scuola, con possibilità di pernottamento a week alternati, e previa determinazione di un contributo al mantenimento a carico di non inferiore a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie.
4.All'udienza del 19.2.2025 il Giudice, rilevato di dover disporre preliminarmente l'ascolto del minore, ha fissato per l'audizione del minore, l'interrogatorio libero delle parti e il prosieguo del giudizio l'udienza del 20.5.2025.
All'esito di tali incombenti, il ricorrente ha rinunciato alla domanda in via principale, insistendo nella domanda subordinata di collocamento prevalente del figlio presso la madre nel periodo scolastico, a condizione che durante le vacanze estive il bambino trascorra almeno due mesi presso il padre. Le parti concordemente, in vista della chiusura dell'anno scolastico, hanno chiesto disporsi una disciplina temporanea ed urgente relativa all'affidamento e al collocamento del minore.
Con ordinanza del 4.6.2025, il Giudice ha disciplinato in via urgente il collocamento del minore e la frequentazione padre-figlio, ponendo a carico del ricorrente, ad eccezione delle mensilità di giugno, luglio ed agosto, l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura Per_1 di € 250,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
5.All'udienza cartolare del 15.9.2025 la causa è stata discussa previo deposito di note conclusive e rimessa al Collegio per la decisione.
*
3 Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
La resistente ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sulmona in favore del Tribunale di Pescara, deducendo che il minore è residente a [...].
L'eccezione è priva di pregio.
Dagli atti di causa è acclarato, peraltro per espressa ammissione della resistente, che il minore dalla nascita e fino al mese di giugno 2025 ha vissuto presso la residenza dei nonni materni in Gagliano Aterno (AQ), frequentando la scuola primaria di Castelvecchio Subequo.
In conformità al consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale la competenza territoriale in ordine alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore si determina in base al luogo di residenza abituale del minore, inteso quale luogo di effettivo centro di interessi e di concreto svolgimento della vita relazionale e scolastica dello stesso, va confermata la competenza territoriale del Tribunale di Sulmona.
Sull'affidamento del minore.
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale formulata da
[...] va accolta nei termini che seguono. Pt_1
Il ricorrente ha chiesto in via principale disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Per_1 con collocamento prevalente presso la sua abitazione in Avezzano;
in via gradata, ha domandato l'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Pescara. Ha dedotto la condotta di che, dopo la fine della convivenza more uxorio, nonostante la propria Controparte_1 contrarietà, ha collocato il loro figlio minore presso l'abitazione dei nonni materni in Gagliano Aterno (AQ), affidandolo alle cure esclusive di questi ultimi e impedendogli peraltro di frequentare liberamente il bambino. Ha altresì segnalato che il minore frequenta la scuola primaria in Castelvecchio Subequo e che la madre, che vive e lavora a Pescara, lo raggiunge solo nel fine settimana e/o quando non ha impegni lavorativi o personali.
La resistente, costituendosi, ha confermato l'effettiva collocazione del minore presso la casa dei nonni materni, precisando di provvedere in via pressoché esclusiva alle esigenze del figlio, senza trascurarlo, e che alla fine di ogni turno lavorativo fa ritorno presso l'abitazione dei propri genitori e vi rimane per stare col minore e l'altra figlia, ivi pernottando nei fine settimana e nei periodi di vacanza. Ha chiesto il rigetto della domanda principale formulata da , aderendo alla richiesta di Pt_1 collocamento prevalente del figlio presso la propria abitazione in Pescara, previa regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate dallo stesso ricorrente, con obbligo di quest'ultimo di corrispondere un assegno per il mantenimento del figlio non inferiore ad € 300,00.
All'udienza del 20.5.2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata in via principale, chiedendo il collocamento prevalente del minore presso la madre nel periodo scolastico, a condizione che durante le vacanze estive trascorra almeno due mesi presso il padre. La resistente ha insistito reiterando il collocamento prevalente presso la propria abitazione in Pescara, già a decorrere dall'anno in corso, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio due volte a settimana per non più di quattro ore al giorno, dalle 16,00 alle 20,00 dopo l'uscita dalla scuola e con possibilità di pernottamento a weekend alternati.
Con ordinanza del 4. 6.2025 il Giudice, all'esito dell'interrogatorio formale delle parti e dell'ascolto del minore, ha disciplinato in via temporanea e urgente le modalità di affidamento del minore , Per_1
4 in vista dell'imminente termine dell'anno scolastico, stabilendo altresì il contributo al mantenimento del minore a carico del genitore non collocatario.
Nelle note conclusive ha riferito che, durante i mesi estivi, le parti si sono attenute alle Parte_1 modalità di affidamento disposte in via provvisoria e che la regolamentazione è ancora in atto senza difficoltà e attrito;
peraltro, tutte le modifiche alla citata regolamentazione, intercorse negli ultimi mesi, sono state concordate dai genitori senza contestazione alcuna. Il ricorrente ha altresì dedotto di essersi trasferito, nelle more del giudizio, a vivere a Chieti per esigenze lavorative e che attualmente è gravato da un contributo a titolo di locazione dell'importo di € 550,00 mensili;
alla luce di tali sopravvenienze, ha chiesto la conferma delle statuizioni disposte in via urgente, sia in ordine all'affidamento che all'obbligo di contribuzione al mantenimento.
La resistente, in sede di note conclusive, ha comunicato che, successivamente alla chiusura dell'anno scolastico 2024-2025, si è trasferito a vivere presso la propria abitazione di proprietà in Per_1
Pescara e frequenta la scuola primaria posta nelle vicinanze. Pur aderendo sostanzialmente a quanto stabilito dal Giudicante nell'ordinanza del 4. 6.2025, ha tuttavia evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche alle statuizioni provvisorie, non condividendo il sostanziale affidamento paritario con riferimento ai mesi estivi e segnalando reazioni negative del minore successive al periodo trascorso con il padre;
ha rilevato l'opportunità di modificare il contributo al mantenimento del genitore non collocatario, atteso che , in sede di comparizione, ha dichiarato di percepire circa € Pt_1
1.600/1.700 netti mensili. Ha concluso chiedendo stabilirsi, con riferimento ai mesi estivi, che il padre possa tenere con sé il minore per 15 giorni consecutivi nel periodo di luglio e agosto, nonché a weekend alternati, previa determinazione di un contributo al mantenimento a carico di nella Pt_1 misura di € 450,00 circa.
Sulla scorta delle osservazioni svolte da parte resistente, nonché del recente trasferimento di Pt_1 nella vicina città di Chieti, che permetterà al ricorrente di frequentare maggiormente il figlio, il Collegio ritiene opportuno modificare la disciplina del diritto di visita disposta in via provvisoria con l'ordinanza del 4.6.2025, limitatamente al periodo estivo, come segue: nel mese di giugno, a partire dal termine delle lezioni scolastiche, potrà trascorrere con il padre almeno una settimana;
nel Per_1 mese di luglio, potrà trascorrere con il padre almeno due settimane, anche consecutive, Per_1 corrispondenti al periodo di ferie di quest'ultimo; nel mese di agosto, trascorrerà due Per_1 settimane, anche non consecutive, con il padre e la residua parte del mese con la madre (impregiudicato il diritto della madre di trascorrere almeno due settimane continuative con il minore); nel mese di settembre il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana, possibilmente prima della ripresa delle lezioni.
Va invece confermata la previsione per cui, salvo diverso accordo delle parti, nelle settimane in cui il minore sarà con un genitore, l'altro potrà sentire il figlio mediante chiamata o videochiamata giornaliera nella fascia oraria dalle 19 alle 20 e – salva l'ipotesi di viaggi/vacanze – fargli visita una sera a settimana (in caso di settimana singola presso l'altro genitore) ovvero due giorni consecutivi con pernotto intermedio (in caso di soggiorno bisettimanale presso l'altro genitore)
Tale calendario va ritenuto conforme all'interesse del minore in quanto garantisce una frequentazione assidua padre-figlio nel rispetto della bigenitorialità, senza comportare stravolgimenti rispetto alla quotidianità del bambino.
La rimodulazione del periodo di frequentazione estiva comporta, inoltre, il venir meno del presupposto per l'esonero del contributo al mantenimento in favore di relativo al mese di giugno. Pt_1
5 Sul contributo al mantenimento.
Sotto il profilo economico, alla luce della documentazione depositata e di quanto dichiarato dalle parti, risulta che è assunta a tempo indeterminato presso l'Ospedale Civile di Controparte_1
Pescara, percepisce una retribuzione mensile di € 2.000,00 mensili, nonché l'assegno unico per il minore, pari ad € 186,35, come si evince dall'estratto conto prodotto (nonché, per l'altra figlia nata da una precedente relazione, l'assegno unico di pari importo e l'assegno di mantenimento corrisposto dal padre della stessa); è titolare di un lussuoso appartamento acquistato nell'anno 2024; al contrario il ricorrente, per stessa ammissione di ha svolto solo attività saltuarie e precarie. CP_1
Il ricorrente ha prodotto certificazioni uniche per gli anni 2023 e 2024, che attestano rispettivamente redditi complessivi per € 2.100,00 ed € 16.648,07, a fronte di un reddito complessivo medio di circa
€ 30.000,00 percepito dalla resistente e, con riferimento all'anno 2024, dall'estratto conto depositato agli atti si evince che ha percepito l'indennità NASPI, confermando la precarietà della propria attività lavorativa come dedotta da controparte.
Come è noto, il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve essere commisurato, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., ai seguenti parametri: “1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza preso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i coniugi. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 337 ter, comma 4, c.c.). Inoltre, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Sussiste pertanto l'obbligo di entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa, produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei minori, in ragione delle proprie disponibilità economiche (ex multis Cass. ord. 1°.3.2018, n. 4811, Cass. 18/07/2019, n.19455).
In considerazione delle risultanze processuali, appare congruo confermare, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 250,00 mensili, peraltro già concordato dalle parti in pari misura al momento della cessazione della convivenza, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrende, come da Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
Spese di lite
In ragione della natura della controversia e della parziale reciproca soccombenza delle parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Pescara;
Controparte_1
-dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio: Parte_1
6 a) durante l'anno scolastico, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (ore 18:00) alla domenica sera (ore 20:30), con obbligo di prelievo e riaccompagno presso l'abitazione materna o diverso luogo concordato;
b) durante le vacanze estive: almeno una settimana nel mese di giugno, a partire dal termine delle lezioni scolastiche del minore;
nel mese di luglio, almeno due settimane, anche consecutive, preferibilmente corrispondenti al periodo di ferie;
nel mese di agosto, il minore trascorrerà due settimane col padre e due settimane con la madre (impregiudicato il diritto della madre di trascorrere almeno due settimane continuative con il minore); nel mese di settembre il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana, possibilmente prima della ripresa delle lezioni;
c) per le festività natalizie, i genitori potranno trascorrere con il minore, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
d) per le festività pasquali il minore trascorrerà dal giovedì della settimana di Pasqua alla domenica di Pasqua compresa con un genitore e il Lunedì dell'Angelo e il martedì precedente alla ripresa delle lezioni con l'altro genitore e) le ulteriori festività (giornate del 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno) saranno trascorse alternativamente tra i due genitori;
i compleanni dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà verranno trascorsi dal minore con il festeggiato se possibile;
i compleanni del bambino verranno trascorsi assieme ad ambedue i genitori, sempre compatibilmente agli altri impegni personali e lavorativi dei genitori e scolastici del figlio;
salvo diverso accordo delle parti, nelle settimane in cui il minore sarà con un genitore, l'altro potrà sentire il figlio mediante chiamata o videochiamata giornaliera nella fascia oraria dalle 19 alle 20 e – salva l'ipotesi di viaggi/vacanze – fargli visita una sera a settimana (in caso di settimana singola presso l'altro genitore) ovvero due giorni consecutivi con pernotto intermedio (in caso di soggiorno bisettimanale presso l'altro genitore);
-pone a carico di – ad eccezione delle mensilità di luglio ed agosto - l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 250,00 mensili, rivalutabili Per_1 secondo gli indici Istat, da corrispondersi in favore di entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore secondo il Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
-dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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