Art. 67.
Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attivita' sanitarie, che sia in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto, e' nominato direttamente in ruolo nel posto stesso.
I posti di ruolo di assistente che saranno istituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale di cui al precedente comma, sono conferiti mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per almeno un anno servizio come assistente biologo, chimico o fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.
Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attivita' sanitarie, che sia in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante, se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto, e' nominato direttamente in ruolo nel posto stesso.
I posti di ruolo di assistente che saranno istituiti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli del personale di cui al precedente comma, sono conferiti mediante concorso interno riservato al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, assunto con altra qualifica, abbia di fatto svolto per almeno un anno servizio come assistente biologo, chimico o fisico e sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per l'ammissione al relativo concorso di assunzione.