Articolo 7 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 marzo 1985
Art. 7.
Le spese bancarie, comprese quelle concernenti i prelevamenti e i trasferimenti di fondi, sono a carico dei conti correnti valuta Tesoro.
Gli interessi corrisposti dagli istituti di credito vanno ad alimentare i conti.
Entrata in vigore il 1 marzo 1985
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