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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 900 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunito il fascicolo n. 1136 R.G. 2023.
T R A
nato a [...], il [...], residente in Vocabolo Alberici n. 23 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.Domenico Maria Orsini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 19, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale del Lavoro adito ogni contraria eccezione e domanda disattesa previo espletamento degli incombenti di rito accertare e dichiarare che a seguito ed a causa dell'attività di artigiano edile svolta dal 1984 ad oggi l'odierno ricorrente ha contratto ed è affetto da “ ipoacusia” di origine professionale con conseguente diritto al riconoscimento di un grado di invalidità permanente pari al 9% ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso di giudizio
Per l'effetto condannare l' di Rieti in persona del Direttore pro tempore per la carica domiciliato CP_1 presso la sede di Rieti in Viale Matteucci n. 6/A all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni di cui al Testo Unico 1124/65 e di cui al D.lgs 23.02.2000 n. 38 nonché al pagamento degli arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria con
1 vittoria di spese competenze ed onorario di giudizio oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, assumeva di aver presentato domanda amministrativa per vedersi riconosciuta la seguente patologia professionale “IPOACUSIA” e che tale patologia fosse strettamente correlata alla sua attività di artigiano edile, svolta sin dal 1984, per
5/6 giorni alla settimana, per non meno di 8 ore al giorno.
Deduceva altresì che l' aveva respinto la domanda amministrativa per il riconoscimento della CP_1 suddetta patologia professionale e che avverso il provvedimento amministrativo era stato proposto ricorso, senza esito, per tale motivo adiva l'Intestato Ufficio rassegnando le conclusioni di cui sopra.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' assumendo Controparte_2 che il complesso degli accertamenti svolti nella fase amministrativa non avevano permesso di accertare l'inidoneità del rischio insito nelle lavorazioni svolte dal ricorrente.
Non risulta accertata alcun rischio tipico idoneo per caratteristica e durata all'insorgenza della patologia lamentata e che comunque trattandosi di patologia e non tabellata l'esistenza del rischio e del nesso tra gli stessi era onere di parte ricorrente.
All'udienza dell'11.3.2025 il Giudice disponeva la riunione di altro procedimento n. 1136 R.G.2023 avente ad oggetto il riconoscimento di altra patologia professionale (sindrome del tunnel carpale bilaterale)
Le cause riunite venivano istruite tramite espletamento di una prova testimoniale con i testi, Tes_1
e , che confermavano attività, mansioni ed orari di lavoro del ricorrente,
[...] Testimone_2
e di una c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, a cura della Dott.ssa che Persona_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “l'indagine medico legale relativa al caso in oggetto ha consentito di accertare che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
- Sindrome del tunnel carpale bilaterale della media entità.
Per entrambe le sopra riportate patologie secondo le motivazioni esposte nelle rispettive considerazioni medico legali è possibile ammettere con probabilità qualificata il ruolo causale/concausale con l'attività lavorativa di artigiano edile svolta da oltre 40 anni.
Sulla base della documentazione medica prodotta in atti dalle risultanze e dall'esame obiettivo delle attuali tabelle di legge (D.lgs n. 38/2000) è possibile valutare il conseguente danno biologico permanente nella seguente misura
1. Ipoacusia da rumore ( M.P. n. 517442044 del 07.10.2020) 3%
2. Sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità (M.P. n. 517442045 del
08.10.2020) 4%;
2 Ne deriva un danno biologico permanete complessivo stimabile in misura del 6% del totale con decorrenza dalla data delle domande amministrative (ottobre 2020).”
Il ricorso può quindi ritenersi fondato.
La causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici; peraltro, il c.t.u. ha dato di non aver ricevuto “note controdeduttive dalle parti” (si veda c.t.u., pag.
37).
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente unificazione del danno per le due patologie professionali riconosciute (ipoacusia e sindrome del tunnel carpale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accertata e dichiara che, in ragione delle dedotte malattie professionali, il ricorrente ha riportato danno biologico permanente nella Parte_1 misura complessiva del 6% del totale con decorrenza dalla domanda amministrativa (ottobre
2020);
- condanna l' in persona del l.r. al pagamento della prestazione correlata al predetto CP_1 riconoscimento con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
condanna l' in persona del l.r. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro CP_1
2.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica a cura della Dott.ssa CP_1
liquidate come da separato provvedimento. Per_1
Rieti, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 900 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunito il fascicolo n. 1136 R.G. 2023.
T R A
nato a [...], il [...], residente in Vocabolo Alberici n. 23 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.Domenico Maria Orsini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 19, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale del Lavoro adito ogni contraria eccezione e domanda disattesa previo espletamento degli incombenti di rito accertare e dichiarare che a seguito ed a causa dell'attività di artigiano edile svolta dal 1984 ad oggi l'odierno ricorrente ha contratto ed è affetto da “ ipoacusia” di origine professionale con conseguente diritto al riconoscimento di un grado di invalidità permanente pari al 9% ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso di giudizio
Per l'effetto condannare l' di Rieti in persona del Direttore pro tempore per la carica domiciliato CP_1 presso la sede di Rieti in Viale Matteucci n. 6/A all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni di cui al Testo Unico 1124/65 e di cui al D.lgs 23.02.2000 n. 38 nonché al pagamento degli arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria con
1 vittoria di spese competenze ed onorario di giudizio oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, assumeva di aver presentato domanda amministrativa per vedersi riconosciuta la seguente patologia professionale “IPOACUSIA” e che tale patologia fosse strettamente correlata alla sua attività di artigiano edile, svolta sin dal 1984, per
5/6 giorni alla settimana, per non meno di 8 ore al giorno.
Deduceva altresì che l' aveva respinto la domanda amministrativa per il riconoscimento della CP_1 suddetta patologia professionale e che avverso il provvedimento amministrativo era stato proposto ricorso, senza esito, per tale motivo adiva l'Intestato Ufficio rassegnando le conclusioni di cui sopra.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' assumendo Controparte_2 che il complesso degli accertamenti svolti nella fase amministrativa non avevano permesso di accertare l'inidoneità del rischio insito nelle lavorazioni svolte dal ricorrente.
Non risulta accertata alcun rischio tipico idoneo per caratteristica e durata all'insorgenza della patologia lamentata e che comunque trattandosi di patologia e non tabellata l'esistenza del rischio e del nesso tra gli stessi era onere di parte ricorrente.
All'udienza dell'11.3.2025 il Giudice disponeva la riunione di altro procedimento n. 1136 R.G.2023 avente ad oggetto il riconoscimento di altra patologia professionale (sindrome del tunnel carpale bilaterale)
Le cause riunite venivano istruite tramite espletamento di una prova testimoniale con i testi, Tes_1
e , che confermavano attività, mansioni ed orari di lavoro del ricorrente,
[...] Testimone_2
e di una c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, a cura della Dott.ssa che Persona_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “l'indagine medico legale relativa al caso in oggetto ha consentito di accertare che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
- Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
- Sindrome del tunnel carpale bilaterale della media entità.
Per entrambe le sopra riportate patologie secondo le motivazioni esposte nelle rispettive considerazioni medico legali è possibile ammettere con probabilità qualificata il ruolo causale/concausale con l'attività lavorativa di artigiano edile svolta da oltre 40 anni.
Sulla base della documentazione medica prodotta in atti dalle risultanze e dall'esame obiettivo delle attuali tabelle di legge (D.lgs n. 38/2000) è possibile valutare il conseguente danno biologico permanente nella seguente misura
1. Ipoacusia da rumore ( M.P. n. 517442044 del 07.10.2020) 3%
2. Sindrome del tunnel carpale bilaterale di media gravità (M.P. n. 517442045 del
08.10.2020) 4%;
2 Ne deriva un danno biologico permanete complessivo stimabile in misura del 6% del totale con decorrenza dalla data delle domande amministrative (ottobre 2020).”
Il ricorso può quindi ritenersi fondato.
La causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici; peraltro, il c.t.u. ha dato di non aver ricevuto “note controdeduttive dalle parti” (si veda c.t.u., pag.
37).
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente unificazione del danno per le due patologie professionali riconosciute (ipoacusia e sindrome del tunnel carpale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M.
n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accertata e dichiara che, in ragione delle dedotte malattie professionali, il ricorrente ha riportato danno biologico permanente nella Parte_1 misura complessiva del 6% del totale con decorrenza dalla domanda amministrativa (ottobre
2020);
- condanna l' in persona del l.r. al pagamento della prestazione correlata al predetto CP_1 riconoscimento con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
condanna l' in persona del l.r. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro CP_1
2.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica a cura della Dott.ssa CP_1
liquidate come da separato provvedimento. Per_1
Rieti, 23.12.2025
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