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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 28699 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTENZIOSO ORDINARIO
All'udienza del 14/04/2025, innanzi al Giudice D.ssa Cristina Pigozzo nella causa promossa da:
Parte_1
con l'avv. CANESTRELLI FABIO
nei confronti di
PA oggi CP_1 Controparte_2
con l'avv. PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO, oggi sostituito dall'avv.
Domenico Leone
il Giudice
verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
14/04/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 28699 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2025 e vertente
T R A
La sig.ra , C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Canestrelli in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi n. 126
APPELLANTE
E CP_
- già (P.IVA - C.F. Controparte_2 CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Antonio Umberto Petragla in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via San Quintino n.47
APPELLATA
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OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, sesta
Sezione, dottoressa Simona Salusti, n. 21023/23 depositata in data 19.12.23, resa nel giudizio R.G. 6954/23.
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 21023/23 resa inter partes dal Giudice di Pace di Roma e in accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per l'evento di cui è causa
e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1 somma di euro 1.000,00, oltre interessi legali a decorrere dall'evento e sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e compensi di entrambi i gradi giudizio, rimborso spese forfettario e cpa come per Legge.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere: nel merito:
- respingere l'appello formulato dalla Sig.ra siccome inammissibile e Pt_2
infondato sia in fatto che in diritto e comunque non provato per i motivi illustrati in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, rimborso forfettario spese generali
(15%) ex D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giudizio Pt_2
S.p.A., avanti il Giudice di Pace, per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in accoglimento della domanda
e per le causali di cui in premessa, accertare la responsabilità della convenuta per le causali di cui alla narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 1.000,00, oltre Parte_1 accessori di Legge ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo, nonché spese ed
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onorari del presente procedimento, rimborso spese forfettario e cpa come per
Legge.”
L'odierna appellante deduceva di essere stata titolare del conto corrente bancario n.
100572186486 presso e che in data 15.12.2021 aveva subito il furto della CP_1
propria borsa, sottrattale da ignoti terzi nell'androne del villino in cui la medesima abitava, nella quale erano custodite, tra gli altri effetti personali, due carte di debito di cui una accesa presso CP_1
Nel lasso di tempo intercorrente tra la consapevolezza del furto ed il blocco della carta di debito, venivano effettuati n. 4 prelievi fraudolenti e consecutivi di euro 250 ciascuno.
La sig.ra specificava, altresì, che nella borsa non erano contenute Pt_1
annotazioni in ordine agli estremi del PIN della relativa carta di debito, né elementi tali da condurre in ogni caso alla loro identificazione.
Successivamente l'appellante si recava presso le competenti Autorità per sporgere denuncia-querela, di cui veniva data pronta comunicazione all'istituto di credito appellato.
La causa veniva incardinata con il n. R.G. 6954/23 ed assegnata alla dottoressa
Simona Sallusti della Sesta Sezione civile.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 7.3.23 l' convenuto, CP_3
il quale, nel contestare ogni addebito, faceva presente che la circostanza per cui i quattro prelievi, fatti con tempistiche così ravvicinate, a breve distanza dal furto ed eseguiti al primo tentativo, lasciava presagire che chi li aveva effettuati fosse ben a conoscenza del PIN della carta.
Eccepiva di conseguenza che la responsabilità per l'evento in capo all'attrice, sia perché aveva asseritamente tardato ad effettuare la denuncia – querela sia perché, alla luce delle considerazioni sopramenzionate, era impossibile utilizzare tale carta senza al contempo essere in possesso del relativo codice PIN.
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Concludeva pertanto per il rigetto di “tutte le domande formulate da parte attrice, siccome inammissibili, strumentali e infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate per i motivi illustrati in narrativa”.
Il Giudice accoglieva l'istanza di rinvio per articolazione dei mezzi istruttori, rinviando la causa all'udienza del 15.09.23.
A tale udienza il Procuratore dell'attrice formulava a verbale alcune istanze di prova per testi.
Il Giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, rigettava le suddette istanze ritenendo la causa matura per la decisione e rinviandola all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.11.23, autorizzando le parti al deposito di note conclusive fino all'udienza.
Con sentenza n. 21023/23 depositata in data 19.12.23, il Giudice di Pace rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento di € 900,00 oltre accessori di legge per spese di lite.
***
Avverso la sentenza proponeva rituale appello la sig.ra adducendo come Pt_1
motivi di doglianza:
-L' erronea ricostruzione dei fatti di causa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) nonché l'immotivato ed errato rigetto delle istanze di prova per testi formulate dall'attrice in sede di verbale di udienza del 17.3.23.
La sentenza impugnata era erronea per avere il Giudice ritenuto non provato un fatto pacifico tra le parti. In particolare, si legge in motivazione che “l'attrice non ha provato quanto asserito nell'atto di citazione, e cioè di aver subito il giorno
15.12.2021 il furto della propria borsa”. Tale affermazione risultava erronea, atteso che la denuncia-querela presentata presso la locale Stazione dei Carabinieri, contenente la circostanza del furto, non era mai stata oggetto di contestazione da parte della convenuta.
Anche laddove non si volesse ritenere detta prova già raggiunta per effetto della mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice avrebbe comunque
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dovuto accogliere le istanze di prova per testi regolarmente formulate dall'attrice in sede di udienza del 17.3.2023, ovvero motivarne il rigetto.
-L' insussistenza della prova della "colpa grave" ex art. 10 comma 2 d.lgs n.
11/2010 ai fini dell'imputazione di responsabilità per l'evento per cui è causa in capo all'appellante; violazione del principio dell'onere della prova.
L'appellante contestava altresì l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la medesima sarebbe venuta meno “all'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza della sua pretesa”, rilevando come tale considerazione integrasse un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
Ai sensi della normativa vigente, incombeva sull'intermediario l'onere di dimostrare la sussistenza della colpa grave dell'utente, quale presupposto per l'esclusione della propria responsabilità. La pronuncia impugnata risultava, sotto tale profilo, manifestamente errata, avendo attribuito all'attrice l'onere di provare un fatto negativo in aperta violazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio.
-La violazione del principio in base al quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione “le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 2.
Infine, la sentenza di primo grado appariva altresì viziata per avere il Giudice fondato la propria decisione su una presunzione del tutto apodittica, ossia che l'autore del furto fosse in possesso del codice PIN in quanto lo stesso si sarebbe trovato nella borsa dell'attrice.
Tale assunto non teneva conto del fatto, rientrante nella comune esperienza e agevolmente verificabile, che non è consentito effettuare più di un prelievo giornaliero da € 250,00 presso uno sportello ATM appartenente ad un istituto di credito diverso da quello emittente la carta.
Ne conseguiva che i quattro prelievi consecutivi effettuati nel brevissimo arco temporale di due minuti, presso lo stesso sportello ATM di altra banca, risultavano incompatibili con una condotta materiale compiuta da un soggetto in possesso del
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solo PIN, e suggerivano invece l'impiego di strumenti tecnologici illeciti idonei alla manipolazione del sistema, ipotesi non esaminata dal Giudice di prime cure.
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Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello proposto e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In via preliminare, parte resistente rappresentava che, a decorrere dall'inizio dell'anno 2021, aveva avviato una collaborazione con finalizzata alla CP_4 distribuzione di carte di debito e di credito emesse da quest'ultima. Con specifico riferimento alla posizione della Sig.ra dava atto Pt_1 Controparte_2 dell'attivazione di una campagna di sostituzione delle pregresse carte bancarie emesse dalla resistente, con nuove carte rilasciate da CP_4
Ciò premesso, pur restando titolare dei rapporti contrattuali Controparte_2
preesistenti – come nel caso di specie – veniva espressamente precisato che la gestione operativa relativa alla predisposizione degli alert dispositivi e/o autorizzativi dei movimenti, nonché la tenuta dei log delle transazioni, è demandata a CP_4
L'appellata evidenziava, altresì, che sul numero di telefono cellulare della cliente risultano regolarmente pervenuti gli SMS Alert relativi a ciascuna operazione eseguita, come si evinceva dalla documentazione versata in atti. Dalla medesima documentazione risultava, altresì, che due tentativi di prelievo erano stati inibiti a causa del superamento dei limiti massimi consentiti.
Dall'analisi dei log depositati da si rilevava che tutte le Controparte_2
operazioni di prelievo oggetto di disconoscimento erano state correttamente autenticate, registrate, contabilizzate e portate a compimento con esito positivo. Tali elementi dimostravano in modo inequivocabile, che – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – i prelievi in questione erano stati autorizzati con esito positivo sin dal primo tentativo, mediante l'inserimento corretto del codice PIN. Ne conseguiva, logicamente, che né il sistema della né quello del circuito CP_5 CP_4
avevano rilevato alcun malfunzionamento.
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La modalità di esecuzione dei prelievi – ossia tramite inserimento del PIN corretto al primo tentativo – consentiva pertanto di ritenere che l'autore delle operazioni fosse in possesso del codice personale, circostanza incompatibile con una diligente custodia dello stesso, come richiesto dalla normativa di riferimento e dai doveri contrattuali del cliente.
Tale quadro fattuale confermava la correttezza dell'operato della con CP_5
conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a suo carico. La aveva, CP_5
infatti, fornito adeguata prova del corretto adempimento degli obblighi informativi e di sicurezza, così come previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 11/2010.
In ogni caso, nella denuncia sporta dalla cliente veniva riferita l'esecuzione di operazioni anche mediante una carta di pagamento emessa da diverso intermediario, elemento che induceva a ritenere che nella borsa sottratta fossero custoditi anche i codici PIN relativi ad entrambe le carte di pagamento.
Si rileva, altresì, che il blocco della carta era stato richiesto oltre un'ora e mezza dopo il primo prelievo contestato, nonostante la regolare ricezione degli SMS Alert da parte della cliente.
In relazione, infine, alla richiesta di prova testimoniale formulata da parte appellante, ribadiva che la presente controversia era di natura Controparte_2
esclusivamente documentale e, pertanto, non suscettibile di prova per testi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Tempestività e ammissibilità dell'appello e delimitazione del thema decidendum.
L'appello è tempestivo in quanto l'atto di citazione in appello è stato notificato nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. (consegna della notifica il 19.06.2024; deposito della sentenza 19.12.2023) ed è ammissibile in quanto rispondente alle disposizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.: le motivazioni dell'atto appello contengono tanto l'indicazione delle parti del provvedimento impugnato che l'appellante ha inteso appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
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di primo grado, quanto quella delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Orbene, l'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono con conseguente conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace.
L'appellante ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado e, conseguentemente, la condanna della appellata alla CP_5 restituzione della somma di € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, corrispondente all'importo dei prelievi non autorizzati ed effettuati, tramite la sua carta di credito, dopo il furto della sua borsa avvenuto in data 15.12.2021.
2.- Della responsabilità della banca per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento.
La disciplina applicabile a tale fattispecie è oggi contenuta nel D.lgs. 27 gennaio
2010, n.11, il quale ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo.
In particolare, l'emittente della carta deve garantire che la stessa sia dotata di codici di utilizzo personali e che non possa essere utilizzata da terzi, non autorizzati.
L'art. 8 che disciplina gli obblighi a carico del prestatore dei servizi di pagamento, specifica che quest'ultimo, qualora emetta uno strumento di pagamento, deve
“assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo di uno strumento di pagamento non siano accessibili a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato ad usare lo strumento medesimo, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7”.
Da altro canto, l'art. 7 detta gli obblighi a carico dell'utilizzatore dello strumento di pagamento e, in particolare, al comma 2, stabilisce che “l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo”.
Inoltre, l'art. 10 (Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento) recita: “Qualora l'((utente)) di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia
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stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
E si specifica che “quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
La normativa, dopo aver delineato gli obblighi incombenti a carico delle parti, disciplina, poi, le rispettive responsabilità.
In particolare, l'art. 12, comma 3, del citato decreto prevede che «salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a € 150,00 la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento».
Ai sensi di tale disposizione, quindi, il prestatore di servizi di pagamento può escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento soltanto provando il dolo o la colpa grave dell'utilizzatore, ovvero l'inosservanza delle cautele in materia di custodia del dispositivo, i quali costituiscono fatti impeditivi del diritto alla restituzione dell'indebito prelievo, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. Anche la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che la responsabilità della banca nei confronti del correntista ha natura
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contrattuale e può essere esclusa solo se ricorra una situazione di colpa grave dell'utente.
Ne segue che la sottrazione degli strumenti di pagamento, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio di impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente. Su tali basi, pertanto, si è concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di sottrazione di strumenti di pagamenti, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Ciò, alla luce del principio secondo cui l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato (art. 1218 c.c.) richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (in questo senso, oltre che Cass. 5 luglio 2019, n. 18045, in motivazione, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2950).
In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista che agisca per la restituzione di prelievi non autorizzati, spetta soltanto la prova della natura fraudolenta del prelievo;
mentre, sull'istituto creditizio, come previsto dal terzo comma dell'art. 12 sopra citato, incombe la prova del fatto che l'utilizzatore «abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento». A tal proposito, si deve aggiungere che la colpa grave è costituita da una «straordinaria e inescusabile» imprudenza, negligenza o imperizia, la quale presuppone che sia stata violata non solo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, comma 1, c.c., ma anche «quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti» (Cass. 3 maggio 2011, n.
913; Cass. 19 novembre 2001, n. 14456).
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3 – della prova per presunzioni della responsabilità
A sostegno della propria difesa, la convenuta ha dedotto la colpa grave CP_5 dell'attore, argomentando che l'utilizzazione non autorizzata della carta fosse stata effettuata mediante la corretta digitazione del PIN e senza alcuna anomalia e che la sig.ra presumibilmente potesse avere con sé nel portafogli, al momento del Pt_1
furto, il PIN unitamente alla carta associata allo stesso.
Secondo la tali circostanze sarebbero sufficienti a dimostrare la colpa grave CP_5 dell'attore in relazione agli obblighi negoziali e legali di custodia della carta e dei codici di sicurezza ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 11/2010.
In particolare, dal fatto noto della corretta digitazione del PIN per ben quattro operazioni consecutive si potrebbe presumere la conoscenza dello stesso da parte dell'utilizzatore fraudolento e quindi la colpa grave dell'attore, in ordine alla custodia del codice segreto per averlo conservato, con non curanza, unitamente alla carta dalla stessa.
Orbene, dalla documentazione versata in primo grado dall'utente, si rinviene l'estratto conto che riepiloga tutti i movimenti contabilizzati sulla carta n.537**********900 di cui è causa ed in particolare i seguenti prelievi fraudolenti:
1. 10:51:18 del 15/12/2021 prelievo di 250,00 euro c/o ATM UNICREDIT - ROMA
P. - Via Roberto Malatesta;
2. 10:52:05 del 15/12/2021 prelievo di 250,00 euro c/o ATM UNICREDIT - ROMA
P. - Via Roberto Malatesta;
3. 10:52:54 del 15/12/2021 prelievo di 250,00 euro c/o ATM UNICREDIT - ROMA
P. - Via Roberto Malatesta;
4. 10:53:52 del 15/12/2021 prelievo di 250,00 euro c/o ATM UNICREDIT - ROMA
P. - Via Roberto Malatesta;
Dal fatto noto dei ripetuti prelievi in data 15/12/2021 tra le ore 10:51:18 e 10:53:52 – quindi in appena tre minuti - e della corretta digitazione del PIN fin dalla prima operazione si può desumere la conoscenza dell'codice di utilizzo da parte del
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malfattore e quindi la colpa grave dell'attore in ordine alla mancata custodia del codice segreto, avendolo - con patente violazione della normativa contrattuale – conservato certamente insieme alla carta di pagamento.
Infatti, è costante orientamento anche dell'Arbitro Bancario Finanziario che, in presenza di un ristretto lasso temporale tra il furto e l'indebito prelevamento, si debba presumere la colpa grave del cliente. Tale circostanza fattuale, secondo gli ultimi approdi dell'autorità bancaria finanziaria, sarebbe un chiaro indizio del fatto che il pin viene custodito dal cliente – in modo negligente – insieme alla carta (Cfr. ABF
Torino 25 ottobre 2019). Secondo l'Abf, il decorso di un breve spazio di tempo tra il furto di un bancomat e l'operazione di prelievo o di pagamento fa presumere, con notevole grado di probabilità, che il pin fosse custodito insieme alla carta.
Si deve, poi, concordare con quanto sostiene l'ABF che “la prova della conservazione del PIN unitamente alla carta (e della sua immediata riferibilità ad essa) è infatti generalmente presuntiva e va attribuita rilevanza probatoria alla sussistenza del microchip ed al contenuto lasso temporale che intercorre tra il momento del furto ed il primo utilizzo della carta” (Coll. Roma, decisioni nn.
33/2015; 2498/2014).
L'ipotesi alternativa per la quale il prelievo sarebbe stato possibile grazie all'utilizzo di tecniche informatiche tali da consentire l'estrazione del PIN dalla carta bancomat non sono suffragate da elementi di prova. Invero, la circostanza che siano stati eseguiti 4 prelievi bancomat per un importo di €1000 non significa alcunché perché dalle condizioni di contratto allegate si evince che – diversamente da altri circuiti – il limite giornaliero fosse di €1500. Ma ancor più rilevante è la considerazione che l'estrazione del PIN contenuto nei chip, delle carte con microchip, è operazione teoricamente possibile ma che richiede un laboratorio sofisticato (chimico ed elettronico) e quindi ha un costo molto elevato e comunque tempi piuttosto lunghi: circostanze di fatto sicuramente incompatibili con la concreta dinamica della presente fattispecie
In buona sostanza, la banca può esonerarsi da responsabilità allegando e provando solo in via presuntiva – nella gran parte dei casi – che le modalità di utilizzo della carta di pagamento con digitazione del PIN corretto ed il breve lasso temporale tra il
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furto ed il primo prelievo possano concretizzare la prova della cola grave del titolare della carta di pagamento.
Ciò fonda un giudizio di colpa grave del titolare per la violazione contrattuale da parte sua degli essenziali obblighi di conservazione e sicurezza del codice PIN.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritiene sia rinvenibile la colpa grave della sig.ra la quale imprudentemente, senza rispettare gli obblighi basilari Pt_1
di custodia della carta e del relativo codice segreto, ha permesso ad estranei di poter accedere ai propri codici dispositivi.
4 – Conclusioni
In conclusione, la domanda attorea va rigettata e confermata la sentenza appellata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 in favore della
Controparte_6
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) RIGETTA l'appello proposto da e CONFERMA la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Roma, sesta Sezione, n. 21023/23 depositata in data
19.12.23, resa nel giudizio R.G. 6954/23.
b) ON , C.F. alla rifusione delle Parte_1 C.F._1
spese di lite a favore di (già nuova Controparte_2 CP_1 CP_2
denominazione di che liquida, per entrambi i gradi di giudizio, in CP_1
€2552 per compensi ex DM. 147/2022, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 14.04.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo
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