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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/12/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott.ssa ZI MO Presidente
2) dott.ssa RI CO Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1170 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Sciacca e Parte_1
GE OP
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Furcas e Delia Cernigliaro CP_1
- Appellato - All'udienza del 27/11/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 1859/2023 del 26.05.2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_2
17.03.2022 diretta ad ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall' il CP_1 pagamento delle ultime tre mensilità maturate nei confronti del proprio datore di lavoro (DS , dichiarato fallito con sentenza del 2.08.2018, Controparte_2 deducendo di essere stato ammesso al passivo fallimentare per tali crediti (unitamente al TFR, per il quale l' aveva accolto la domanda di intervento del CP_1
Fondo); il primo giudice ha, in particolare, ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 ritualmente sollevata dall' osservando CP_1 che alla data di deposito del ricorso era già decorso oltre un anno e trecento giorni calcolati dall'inoltro della prima domanda amministrativa all' (30.07.2019). CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_2 riforma: deduce che la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio concerneva il provvedimento di parziale diniego adottato dall' sulla nuova CP_1
1 istanza dallo stesso inoltrata il 30.07.2020, che non poteva ritenersi mera duplicazione di quella precedentemente presentata il 30.07.2019, sulla quale l' CP_1 non aveva adottato alcun provvedimento;
sicché il termine di decadenza, decorrente dal 30.07.2020, non era ancora decorso alla data di deposito del ricorso di primo grado. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 27/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è infondato. Giova premettere che la definitiva ammissione del credito al passivo fallimentare non preclude all' di sollevare l'eccezione di decadenza, siccome CP_1 incidente sui presupposti per l'erogazione della prestazione previdenziale, in virtù della natura autonoma e del carattere previdenziale della prestazione, dal momento che, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall' CP_1 di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo della tutela assicurativa (v. Cass. n. 31128 del 28/11/2019; n. 1861 del 21/01/2022). Inoltre, come correttamente rammentato dal giudice di prime cure, tale decadenza “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”; sicché deve anche escludersi la possibilità per l'ente previdenziale di rinunziarvi ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (v. Cass S.U. n.12718/2009, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3990 del 29/02/2016 e n.28639/2018). Orbene, l'art. 47 del dpr n.639/70, come modificato dal DL 384/92 convertito in L. n. 438/92, prevede: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del CP_3 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di
2 prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' Controparte_4
è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il
[...] provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria…. Omissis”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. (v. Cass S.U. n.19992/2009, Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014 e n.26163/2017). Per la Suprema Corte, posto che la disciplina legale della decadenza sostanziale (che determina l'estinzione del diritto e l'inammissibilità della domanda giudiziale) di cui si discute è di “ordine pubblico”, sottratta, quindi, alla disponibilità delle parti, risultano irrilevanti, rispetto al decorso dei tempi del procedimento amministrativo, i comportamenti da costoro tenuti, quali gli atti interlocutori dell'Istituto previdenziale o i suoi provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere con cui si richiedano altri documenti, o si deduca che si sta provvedendo al pagamento o all'esame della pratica amministrativa, ovvero si soprassieda al pagamento della prestazione adducendo la necessità di ulteriori accertamenti per stabilire la legittimità della sua erogazione) o, ancora, la presentazione del ricorso tardivo;
il dies a quo è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta di chiarimenti (v. Cass. n.17792/2020; n. 21039/2018) o ancora un provvedimento di rigetto tardivamente emesso dall' (Cass. n. 3592 del 20/02/2006). CP_3
Calati tali principi alla fattispecie in esame, è pacifico – non avendo il Pt_2 sollevato alcuna contestazione al riguardo ed emergendo tale dato dalla produzione documentale dell' - che la prima istanza amministrativa di intervento del CP_1
3 Fondo venne presentata in data 30.07.2019, a nulla rilevando, ai fini del decorso del termine di decadenza (insuscettibile peraltro di interruzione), la presentazione di ben altre due domande (di identico contenuto) rispettivamente inoltrate all' in CP_1 data 8.09.2020 e 1.11.2020 (v. documentazione in atti) e del deposito di successive integrazioni documentali;
ne consegue che, alla data di deposito del ricorso di primo grado, il termine di un anno e trecento giorni di cui all'art. 47 dpr n. 639/1970 era interamente decorso. L'appello va pertanto rigettato con integrale conferma della sentenza gravata. Malgrado la soccombenza, l'appellante va esonerato dal pagamento delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1859/2023 resa il 26.05.2023 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI CO ZI MO
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