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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2024, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2599 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, promossa da
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avvocato Alberto GAMBARETTO
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avvocato Gianluca DE BLASIO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica:
Richiamato integralmente tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti processuali, preso atto che è già intervenuta la sentenza parziale del 19.07.2022 con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, così conclude:
- in via istruttoria ammettersi la prova testimoniale sui capitoli indicati con la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. e sulla ammissibilità dei quali non è stata assunta nessuna decisione;
- nel merito, per tutto quanto esposto, dedotto e documentato in corso di causa,
respinta ogni diversa richiesta avanzata dalla IG.ra rigettarsi ogni CP_1
domanda rivolta ad ottenere un assegno divorzile in favore della stessa IG.ra e revocare in ogni caso la statuizione assunta in sede di separazione CP_1
inerente la contribuzione al mantenimento.
Spese ed onorari di causa rifusi.
Conclusioni della resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica:
La IG.ra come sopra rappresentata e difesa, sulla scorta delle deduzioni CP_1
difensive sviluppate nei precedenti atti processuali, che si richiamano integralmente,
dando atto della intervenuta la sentenza parziale in data 19.07.2022, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, chiede che Codesto Ecc.mo
Tribunale di Vicenza voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
ISTANZE ISTRUTTORIE
Ordine di esibizione
Si chiede che il Giudice voglia ordinare al IG. e alla impresa individuale terza Pt_1
2 “Mr ”, subentrata alla “Vittorio Caneva Rally Controparte_3
School S.n.c. di Vittorio Caneva nella gestione amministrativa della CP_4
“Vittorio Caneva Rally School” di depositare in giudizio:
- dichiarazione dei redditi della persona fisica;
Parte_1
- dichiarazione IRAP relativa ai redditi prodotti dalla ditta individuale “Mr Sport
Management Di RI TT dal 18.05.2020, data di iscrizione al registro delle imprese e dalla società “ Parte_2
negli ultimi 5 anni di attività;
[...]
- dichiarazioni IVA degli ultimi cinque anni;
- registro dei beni ammortizzabili;
- registro dei corrispettivi degli ultimi cinque anni;
- documentazione comprovante i costi e le perdite portati in detrazione dai ricavi
(ovvero gli elementi negativi della determinazione del reddito) degli ultimi cinque anni;
- estratti conto relativi agli anni sopra indicati, riferiti ai conti correnti bancari intestati a
, e/o intestati e/o movimentati nell'esercizio dell'impresa “Mr Sport Parte_1
Management Di RI TT e della società “ Parte_2
, previa interrogazione da parte della Polizia Tributaria
[...]
all'anagrafe tributaria per l'individuazione degli stessi.
Ciò in quanto è necessario conoscere il volume d'affari della “Vittorio Caneva Rally
School” e degli utili e dei compensi percepiti dal IG. Pt_1
Si rappresenta inoltre che la “Vittorio Caneva Rally School”, prima scuola di rally in
Italia sia anagraficamente, che per il prestigio di cui gode a livello mondiale, ha sicuramente un valore economico non indifferente per avviamento e riconoscibilità; si chiede pertanto che il Giudice voglia ordinare all'odierno attore e alla impresa individuale terza “Mr Sport Management Di RI TT di depositare anche
3 l'accordo economico che ha determinato la cessione della scuola dalla snc all'impresa individuale “Mr Sport Management Di RI TT.
Indagini di Polizia Tributaria
Senza recesso dalla richiesta di ordinare l'esibizione dei predetti documenti, si ritiene sussistano i presupposti per ordinare indagini di Polizia Tributaria: il
IG. si è apparentemente disfatto della snc con cui amministrava la scuola di Pt_1
rally allo scopo di sottrarsi agli obblighi di mantenimento della coniuge, cedendo la sua scuola di rally all'impresa individuale gestita dal figlio della sua attuale compagna
AT RI, ma continuando a lavorare nella scuola, che ne porta tuttora il nome e restando in ogni caso come la figura di riferimento della scuola per gli eventi più
prestigiosi.
Nessuna nota o bibliografia è presente sul sito della scuola o sulle pubblicazioni di riferimento relativamente all'attuale amministratore della scuola, IG. AT RI.
Le indagini potranno anche accertare il valore economico della scuola di rally, se vi sia mai stato un accordo per la cessione della stessa, l'eventuale congruità di tale accordo e gli eventuali proventi incassati dal IG. a seguito della cessione. Pt_1
Si chiede pertanto che il G.I. voglia, disporre a mezzo della Polizia Tributaria,
l'accertamento di quali e quanti conti correnti, rapporti di credito e mezzi di pagamento il IG. disponga, ancorché formalmente intestati a “Vittorio Caneva Rally Pt_1
School”.
L'accertamento dovrà ricomprendere anche eventuali c/c in Marocco, dove il IG.
è solito trascorrere lunghi periodi di ferie, e in Svizzera, dove è sempre stato Pt_1
solito tenere conti correnti e cassette di sicurezza, in virtù della facoltà di Agenzia delle
Entrate di disporre delle informazioni provenienti da Paesi extra UE per individuare la presenza di conti esteri non dichiarati da parte di persone fisiche o enti commerciali e
4 società semplici fiscalmente residenti ai sensi degli artt. 2 e 5 DPR 917/86 in correlazione all'obbligo di detti soggetti di indicare nel quadro RW del modello redditi il valore degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria.
Accertamenti a mezzo Polizia Tributaria diretti anche ad acquisire:
- accertare l'acquisto di autovetture, mezzi strumentali, o altri beni di consistente valore;
- accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del IG. Pt_1
- accertare la misura dei redditi dichiarati ai competenti uffici tributari e le imposte corrisposte;
- accertare la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, anche se intestato a terzi, individuando ove siano depositati titoli azionari, obbligazionari, e titolo rappresentativi di valuta, nonché titoli di Stato o buoni postali;
- acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria – dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal IG. sia personalmente, Pt_1
che quale cointestatario, che quale semplice delegato, o legale rappresentante;
- acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari del
IG. nonché delle imprese o società alle quali egli partecipa o ha partecipato, Pt_1
anche solo come socio occulto o amministratore di fatto, o delle quali è stato amministratore, nel quinquennio precedente il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- verificare la eventuale titolarità o disponibilità materiale in capo al IG. di Pt_1
carte di pagamento, carte di creduto o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari, anche eventualmente intestati a soggetti terzi, ovvero a società
5 di cui è stato amministratore;
- acquisire informazioni specifiche in merito alla eventuale titolarità in capo al IG.
di criptovalute, di carte di pagamento, carte di creduto o di carte di debito Pt_1
eventualmente collegate a conti di criptovalute, anche eventualmente intestati a soggetti terzi, ovvero a società di cui è stato amministratore;
Con espressa facoltà di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155
quinques disp. att. c.p.c. e accedere alle informazioni comunicate da Agenzia delle
Entrate anche con riferimento al Marocco ed alla Svizzera, in virtù dello scambio di informazioni tra Agenzia Entrate e Paesi extra UE.
In via subordinata, chiede che il G.I. voglia disporre CTU volta a determinare la consistenza del patrimonio e dei redditi del IG. nei tre anni precedenti Pt_1
l'introduzione del giudizio, autorizzando fin d'ora il nominando consulente ad acquisire presso pubblici uffici, istituti di credito e privati, banche dati, ivi compresi i conti correnti personali, le denunce dei redditi, i rogiti di provenienza e di cessione dei fabbricati, le scritture contabili di eventuali società e imprese dove a vario titolo egli partecipi (in qualità di socio anche occulto, ovvero con ruoli amministrativi e/o operativi).
Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che la IG.ra ha sempre convissuto dal 1993 al novembre 2006 CP_1
con il IG. nell'abitazione in Piazza Mazzini n.18 di Asiago;
Pt_1
2) vero che dal 1993 la IG.ra svolgeva mansioni di segretaria e promoter CP_1
presso l'attività del IG. senza un regolare contratto;
Pt_1
3) vero che l'attività della IG.ra consisteva nel rispondere al telefono, dare CP_1
informazioni sui corsi, organizzare la sistemazione alberghiera ai clienti, preparare e distribuire le fotocopie delle brochure per i clienti per i corsi della “Vittorio Caneva Rally
6 School”;
4) vero che l'attività lavorativa di segretaria e promoter è stata svolta dalla IG.ra ininterrottamente fino al mese di novembre 2006, data del trasferimento CP_1
in Argentina;
5) vero che dall'anno 2000 al 2006 la IG.ra svolgeva la sua attività di CP_1
segretaria e promoter mediante la “B&V Communications”, di cui percepiva gli utili;
6) vero che la IG.ra dal 1993 e fino al 2006 lavorava tutti i giorni, anche CP_1
più di 8 ore al giorno, per svolgere le mansioni di segretaria e promoter;
7) vero che durante dal 1993 e fino al 2006 la IG.ra si è sempre occupata CP_1
della famiglia;
8) vero che a seguito del trasferimento in Argentina la IG.ra si è presa CP_1
cura della figlia fino al trasferimento della stessa in Olanda per motivi di studio e lavoro;
9) vero che il IG. cessava i rapporti con la figlia minore dall'anno 2012; Pt_1
10) vero che dal 2006 la fonte di sostentamento della IG.ra corrisponde CP_1
a quanto versato dal marito, prima su base volontaria, e poi su ordine dell'autorità
giudiziaria;
11) vero che le attuali condizioni economiche della IG.ra sono basse in CP_1
riferimento ai parametri istat argentini;
12) vero che la IG.ra si è trasferita in Argentina convinta dalla promessa CP_1
del marito che avrebbe vissuto senza dovere lavorare;
13) vero che le condizioni economiche della IG.ra quando viveva ad CP_1
Asiago insieme al marito fino all'anno 2006 erano alte rispetto ai parametri istat italiani;
si indicano come testi sui tutti i capitoli di prova sopra formulati:
- la IG.ra , residente in [...], 5505 Chacras De Coria, Testimone_1
Lujan De Cuyo, Mendoza, Repubblica Argentina;
7 - la IG.ra , residente in [...]n.1151, Chacras De Parte_3
Coria, Lujan De Cuyo, Mendoza, Repubblica Argentina;
- il IG. , residente in [...]n.1605, 5519 Gutierrez, Maipu, Persona_1
Mendoza, Repubblica Argentina;
- la IG.ra , residente a [...]; Persona_2
- la IG.ra , residente in 906, Chemin Des Crottons, 83440 Callian, Persona_3
Var, France;
- la IG.ra residente in [...], Chacras De Coria, Persona_4
Lujan De Cuyo, Mendoza, Repubblica Argentina;
- la IG.ra , residente in [...]n.239, Chacras De Parte_4
Coria, Lujan De Cuyo, Mendoza, Repubblica Argentina;
- la IG.ra residente in [...]; Tes_2 CP_5
- la IG.ra , residente in [...]
n.20/C
- il IG. , residente in [...]; Persona_6
- il IG. , residente in [...]; Testimone_3
- il IG. residente in [...]; Testimone_4
- la IG.ra , residente in [...]; Testimone_5
NEL MERITO
1) dichiarare che non vi è luogo a provvedere sull'abitazione della IG,ra
[...]
corrente in Argentina, Barrio Los Peralitos, Calle Los Peralitos, 5055 CP_1
Chacras De Coria, Mendoza (ARG);
2) porre a carico del IG. un assegno divorzile a favore della Parte_2
IG.ra di importo pari alla statuizione separatizia, o a quel minore o CP_1
maggiore importo ritenuto di giustizia;
8 3) con vittoria di spese, compensi, iva e cpa come per legge;
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, letti gli atti delle parti, completi degli allegati, letta la relazione contabile a firma del CTU, nonché la risposta alle osservazioni scritte dei CTP, visto il parere favorevole già espresso dalla Procura in data 14.7.2022 circa lo scioglimento del matrimonio e la sentenza parziale resa in data
19.7.2022, esaminate e confrontate l'attuale situazione con quella vigente al momento della separazione giudiziale, conclude per l'accoglimento della domanda sull'assegno divorzile avanzata dalla resistente, nella misura che il Tribunale riterrà congrua ed equa, evidenziando, tuttavia, ora l'autosufficienza della figlia maggiorenne della coppia.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 18.4.2021 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in Asiago l'1.10.1998; che dall'unione Controparte_1
era nata il [...] la figlia , residente in [...]ed Persona_7
economicamente autosufficiente;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi e che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 15/2020 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, facendo obbligo ad esso ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 500; chiedeva al Tribunale
di dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di accertare la insussistenza dei presupposti per riconoscere alla controparte un assegno divorzile.
si costituiva in giudizio con comparsa in data 10.3.2022, nulla Controparte_1
opponendo alla pronuncia di divorzio, ma chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile di 500 euro mensili.
All'udienza presidenziale dell'11.3.2022 compariva personalmente il solo ricorrente,
rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
9 La resistente, residente in Argentina, mancava invece di comparire in udienza ed era rappresentata dal difensore.
Con ordinanza resa in data 17.3.2022 il Presidente delegato confermava in via provvisoria le condizioni della separazione, nominava il Giudice Istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, con sentenza parziale n. 1325/2022, il
Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio delle parti.
Con ordinanza in data 1.2.2023 il Giudice Istruttore non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva una CTU contabile, affidata al dott. Per_8
volta determinare la consistenza del patrimonio e del reddito di
[...]
dall'anno 2018 sino all'attualità. Parte_5
All'esito del deposito della relazione peritale e dell'integrazione richiesta dalla difesa di all'udienza del 27.6.2024, la causa era rimessa al Collegio Controparte_1
per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero,
intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente deve in questa sede confermarsi il giudizio di inammissibilità
espresso dal Giudice Istruttore riguardo alle istanze istruttorie delle parti formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, le prove testimoniali richieste dal ricorrente con la memoria ex art. 183 n. 3
c.p.c. sono irrilevanti, attesa la mancata ammissione della prova diretta della resistente.
10 Gli ordini di esibizione e le indagini di Polizia Tributaria richiesti dalla resistente sono superflui, attesa la completezza e l'esaustività della CTU contabile svolta nel corso del giudizio.
Le prove orali richiesta dalla resistente nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. non vanno ammesse, in quanto i capitoli 1) e 7) sono relativi a circostanze non contestate, i capitoli
2), 3), 4), 6) e 8) sono formulati in termini generici e non consentono l'articolazione di prova contraria, il capitolo 5) è generico e relativo a circostanze da documentare, il capitolo 9) è relativo a circostanze irrilevanti, i capitoli 10), 11), 12) e 13) sono generici ed implicanti valutazioni e giudizi.
Lo scioglimento del matrimonio è già stato dichiarato con sentenza parziale n.
1325/2022.
Nulla deve disporsi riguardo alla figlia , che ha raggiunto la Persona_7
maggiore età e l'indipendenza economica.
Nulla deve, conseguentemente, disporsi riguardo alla casa coniugale sita in Argentina,
intestata a Controparte_1
Il thema decidendum è circoscritto a verificare se abbia diritto Controparte_1
a vedersi riconoscere un assegno divorzile a carico di . Parte_1
La decisione su tale questione non può che prendere le mosse dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone senza dubbio al
Tribunale di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dalla considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide
11 sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, seppure evocato nella motivazione della decisione, sembra,
comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo il Collegio di legittimità, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “….dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt.
2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio…”.
Viene così superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum
(affermata dalla giurisprudenza di legittimità sin dagli anni novanta) affermando che
“…..il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del
12 diritto…ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza…..”.
Partendo da questo principio la Suprema Corte, pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n. 11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ha sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “….colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo…”
rilevando che “…l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ…..” precisando che “….la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso,
soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità
della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale….”.
Per questi motivi
la Suprema Corte ha conferito “…preminenza alla funzione
13 equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti,
se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli),
finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Compiuto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro,
considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
E' infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più
sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita, l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli
14 ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente opinando si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata”
che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che,
sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio.
Pertanto laddove la Suprema Corte afferma che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “….un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente….” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio e ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che “….è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi….” e che “…la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale….”.
15 Ancor più recentemente la Suprema Corte ha precisato che “….al fine di stabilire se,
ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato” (Cassazione
23.4.2019 n. 11178).
Tenendo dunque conto di quanto sin qui esposto deve essere esaminato il caso di specie, evidenziando di seguito le circostanze di fatto rilevanti per la decisione, quali risultano dal fascicolo processuale.
e dopo un periodo di convivenza Parte_1 Controparte_1
durante il quale è nata a [...] la figlia , si sono sposati Persona_7
nell'ottobre del 1998, quando il marito aveva 40 anni e la moglie ne aveva 32.
Il matrimonio è durato 14 anni e non costano ragioni per imputare il venir meno del sodalizio coniugale a uno dei due coniugi, in quanto la separazione è stata pronunciata
16 senza addebito.
La convivenza si è svolta dapprima ad Asiago nella casa di piazza Mazzini di proprietà
del marito e, a partire dall'anno 2006, in Argentina dove, come accertato dalla sentenza di separazione, acquistò un immobile a Mendoza, Pt_1 Parte_1
intestandolo alla moglie. Trattasi della villa con piscina di cui alle fotografie doc. 4
allegato al ricorso dove tuttora risiede la resistente.
La vita matrimoniale era caratterizzata da un elevato tenore di vita (si veda sul punto quanto esposto nella sentenza di separazione) sostenuto in via largamente prevalente da , il quale gestiva, attraverso una ditta individuale, una Parte_1
prestigiosa scuola di rally ad Asiago ed era titolare insieme alla moglie di un'agenzia di comunicazione, poi sciolta nell'anno 2007, mentre di fatto Controparte_1
non lavorava, salvo che nei primi anni del matrimonio, durante i quali faceva la segretaria per il marito.
Dopo il trasferimento in Argentina e fino alla separazione avvenuta nell'anno 2013,
ha abitato nella villa acquistata dal marito senza svolgere Controparte_1
(almeno formalmente) alcuna attività lavorativa.
La ricostruzione della condizione economica del ricorrente deve muovere dalle risultanze della CTU contabile del dott. espletata nel corso Persona_8
del giudizio che costituiscono l'approdo di un'analisi completa ed esaustiva, svolta nel contraddittorio con i CTP, alle cui osservazioni è stata data puntuale ed analitica risposta.
In ogni caso “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente
tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di
parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
17 convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie
allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi
vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere
argomentazioni difensive” (Cassazione n. 1815/2015).
ha sempre lavorato come istruttore di guida sportiva, Parte_1
dapprima per il tramite della ditta individuale Parte_2
cancellata dal registro delle imprese nell'ottobre del 2020 e
[...]
successivamente dall'1.4.2022, tramite la ditta individuale Parte_1
avente la medesima sede (Asiago piazza Mazzini) della precedente.
La CTU, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi, nonché dell'ulteriore documentazione dimessa in atti ed acquisita dall'Agenzia delle Entrate, previo accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ha evidenziato che Parte_1
è titolare di un patrimonio immobiliare (costituito dalla sua casa di abitazione
[...]
in piazza Mazzini ad Asiago) del valore di poco più di 330.000 euro.
Quanto alla consistenza finanziaria, il dott. a chiarito che il ricorrente Per_8
è intestatario di un conto corrente presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. e di un conto corrente presso aventi entrambi, alla data del 31.12.2022, Controparte_6
saldo negativo.
Ha comunque rilevato che su detti conti, nel periodo 2018 – 2022, sono stati effettuati accrediti e versamenti in contanti, di cui non è dato conoscere la provenienza, per complessivi euro 178.143,21.
Il valore della ditta individuale del ricorrente è stato stimato dal CTU, considerando
18 l'avviamento ed il valore dei beni costituenti l'azienda, in poco più di 20.000 euro, cui devono aggiungersi 3.366,82 euro di valore della partecipazione societaria detenuta nella Golf Club Asiago S.p.A..
Quanto al reddito, il CTU ha evidenziato che esso ha origine in prevalenza dall'attività
di impresa svolta da ed ammonta (al lordo delle imposte) Parte_1
ad euro 5.015,62 nell'anno 2018, ad euro 10.594,64 nell'anno 2019, ad euro 3.332,23
nell'anno 2020 ed a euro 11.955,84 (costituente utile fiscale) nell'anno 2022.
I dati sopra riportati evidenziano una complessiva inattendibilità delle dichiarazioni reddituali del ricorrente, nonché l'evidente opacità della sua condizione economica se solo si considera:
-che sui conti correnti intestati al ricorrente risultano ingenti versamenti di denaro ed accrediti di cui non è stata giustificata la provenienza;
-che, come riconosciuto dallo stesso all'udienza Parte_1
presidenziale, la gestione della scuola di rally di Asiago è stata ceduta senza corrispettivo al figlio della sua attuale compagna, pur rimanendo l'odierno ricorrente la figura di riferimento della scuola, come si evince dalle interviste pubbliche dal medesimo rilasciate e dimesse in atti dalla resistente;
-che continua a lavorare (sia pure tramite una nuova ditta Parte_1
individuale) come istruttore di guida sportiva e quindi a svolgere la medesima attività
che durante la vita matrimoniale gli assicurava ottimi guadagni;
risulta però ritrarre da tale attività redditi talmente modesti da non potersi certo conciliare con la pratica del golf (i cui costi sono notoriamente elevati) e con i frequenti viaggi all'estero comprovati dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta sub. 13 e 14.
La condizione economica di è connotata da anch'essa da Controparte_1
19 assoluta opacità.
La resistente, benché intestataria di un cespite immobiliare di rilevante valore e beneficiaria di un assegno di mantenimento a carico del marito, non ha infatti prodotto in atti le proprie dichiarazioni dei redditi, né alcun tipo di documentazione da cui si evinca la sua attuale situazione reddituale e patrimoniale.
Ha negato di mettere a reddito la villa acquistata dal marito come ha sicuramente fatto in passato (si veda la documentazione allegata sub .5 al ricorso da cui si evince che utilizzava l'immobile come bed and breakfast, ritraendone un Controparte_1
reddito) e documentato di averla invece ceduta a terzi in comodato gratuito in forza di una scelta pauperistica del tutto priva di giustificazione.
Ha continuato per tutta la durata del giudizio a dichiararsi priva di occupazione e di reddito, nonostante l'età non particolarmente avanzata e l'esperienza professionale acquisita in Italia negli anni in cui ha lavorato come impiegata / segretaria nell'azienda del marito.
In tale situazione è oggettivamente precluso al Collegio apprezzare il dedotto squilibrio tra le condizioni economiche delle parti che, come è noto, costituisce il presupposto essenziale per il riconoscimento dell'assegno divorzile .
In ogni caso, anche a voler ritenere che , in quanto Parte_1
portatore di una capacità imprenditoriale non propria della moglie, abbia una situazione reddituale e patrimoniale migliore di quella di ugualmente Controparte_1
non ricorrerebbero le condizioni per riconoscere a quest'ultima l'assegno divorzile richiesto.
Quanto alla funzione assistenziale dell'assegno, deve infatti escludersi la resistente si trovi nell'impossibilità, per ragioni oggettive, di reperire un'attività lavorativa che le
20 consenta di mantenersi decorosamente.
Va infatti considerato che la stessa ha ancora 58 anni, non soffre di patologie invalidanti, non ha figli in tenera età da accudire e, soprattutto, non ha provato di essersi minimamente attivata, dal tempo della separazione ad oggi, per trovare una qualsivoglia occupazione che le consenta di produrre un reddito autosufficiente.
Quanto alla funzione compensativa – perequativa dell'assegno, CP_1
non ha dedotto e tanto meno provato di avere, durante la vita coniugale,
[...]
limitato le proprie chances lavorative, nonché le proprie aspettative professionali e reddituali, né ha chiarito a quali aspirazioni professionali ella avrebbe rinunciato in favore della famiglia per effetto di scelte condivise con il coniuge.
Né emergono dagli atti elementi per ritenere che abbia Controparte_1
contribuito alla costituzione del patrimonio ed alla formazione delle capacità
professioni e di reddito del marito, fatta eccezione che per la collaborazione prestata quale segretaria / impiegata nell'azienda del coniuge nella prima parte della vita matrimoniale.
Rispetto a tale contributo si è però certamente già realizzata l'esigenza perequativa,
tenuto conto dell'intestazione a di un cespite immobiliare di Controparte_1
rilevante valore, acquistato nell'anno 2004 in Argentina da Parte_1
con denaro proprio.
Alla luce della situazione di fatto sin qui illustrata e delle considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che non vi siano le condizioni per riconoscere a Controparte_1
l'assegno divorzile richiesto a nulla rilevando quanto stabilito in sede di separazione,
attesa la differenza ontologica esistente tra assegno di mantenimento ed assegno divorzile.
21 Le spese di lite (liquidate come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM
Giustizia n. 55/2014 relativi alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa)
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU contabile (resasi necessaria per la rilevata opacità ed inattendibilità dei redditi dichiarati dal ricorrente) vanno definitivamente poste a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a)rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
b)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 7.610 per compensi ed in euro 98 per anticipazioni oltre spese generali,
IVA e CPA;
c)pone le spese della CTU contabile, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti al 50% con vincolo di solidarietà passiva per l'intero.
Così deciso in Vicenza il 3.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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