Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04766/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4766 del 2021, proposto da
ES AL in proprio n.q. di titolare dell'omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Azienda Agricola Caruso Angelo, Società Azienda Agricola De Luca Rita, Società Azienda Agricola Giulia e Angela S.r.l.S., Società Azienda Agricola Emiro Maria, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 427512 del 26.08.2021, con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha disatteso la richiesta di riesame della domanda di sostegno n. 84250151416 prot. AGEA.ASR.2018.1171051 depositata dalla ricorrente in data 07.07.2018, disponendo la revoca della Dica n. 223026 del 11.05.2020;
b - del verbale del 26.07.2021, reso all'esito della seduta di riesame, richiamato nel provvedimento impugnato e ad esso presupposto;
c - del D.R.D. n. 262 del 01.09.2021, recante la “rettifica della graduatoria unica regionale definitiva approvata con D.R.D. n. 157 del 03.08.2020”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è ricompresa tra quelle “non ammissibili a valutazione”;
d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 213243 del 14.04.2021, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame;
e – ove e per quanto occorra, della nota della Direzione Generale n. 2021.0027879 del 19.01.2021 con la quale sono stati trasmessi gli esiti delle attività di verifica svolti dalla Commissione centrale, presupposta ai provvedimenti impugnati;
f – ove e per quanto occorra, della nota dell'A.D.G. prot. n. 2021.0201561 del 14.04.2021 con la quale sono state dettate le attività da svolgere conseguenziali alle irregolarità riscontrate;
g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2024 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Parte ricorrente espone:
- che con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania aveva approvato il bando di attuazione del “Progetto Integrato Giovani” (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020;
- che tale bando aveva l’obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale;
- di aver presentato domanda;
- che, nell’ambito della graduatoria provvisoria provinciale approvata con D.R.D. n. 35 del 03.02.2020, la domanda era stata inserita tra le domande ammissibili con un punteggio di 83 punti;
- che veniva approvato l’elenco delle domande di sostegno immediatamente finanziabili, tra cui anche la sua;
- che, successivamente, l’A.D.G. aveva attivato un procedimento di revisione, all’esito del quale la competente U.O.D. comunicava: - un presunto “disallineamento dei dati relativi alla produzione standard dell’azienda”, nonché l’erronea attribuzione di 13 punti (di cui 10 per il criterio 3 “Targeting settoriale” e 8 punti - invece di 5- per il criterio 8 “Adesione al biologico”);
- di aver depositato memoria, contestando tale assunto;
- che, tuttavia, l’Amministrazione adottava gli atti in epigrafe, sicché la domanda risultava inserita nell’Allegato “E”, tra le quelle “non ammissibili a valutazione”.
1.1 - Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati articolando le censure di seguito sintetizzate:
1) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 e dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa la violazione delle garanzie procedimentali: il provvedimento impugnato, correggendo i dati precedentemente comunicati, a) ignora comunque le controdeduzioni del privato; b) muove da ragioni del tutto nuove, così violando il regime di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990; 2) contrariamente a quanto affermato dalla p.a., non vi è alcun disallineamento; la Regione, muovendo da dati errati relativi alla superfice, ha sottostimato la P.S., ignorando i dati risultanti dalla procedure di riesame attivata dal ricorrente; è la stessa Regione ad indicare, correttamente, la procedura da seguire in caso di anomalia: a) il titolare del fascicolo inserisce il numero di particella, la relativa superficie e la coltivazione presente; b) il GIS, riscontrata la coltivazione dichiarata sulla particella con la foto aerea, valida quanto dichiarato dal titolare del fascicolo; c) nell’ipotesi in cui il GIS riscontri un’anomalia, il titolare del fascicolo può attivare una procedura di riesame; 3) la relazione allegata al BPOL è una relazione tecnico – economica, non una relazione agronomica, sicché è evidente la competenza di un dottore commercialista a redigerla; 4) il documento giustificativo (DG) è in atti, quindi è illegittima la decurtazione del punteggio relativa al criterio 8; 5) il provvedimento impugnato, al di là del nomen iuris , sostanzia un vero e proprio annullamento in autotutela, sicché vi è violazione dell'art. 21 novies l. n. 241/90, attesa la carenza di motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’annullamento dell’atto, la mancata comparazione con l’interesse privato alla conservazione dell’atto annullato e la scadenza del termine di 12 mesi; sussiste anche la violazione dell’affidamento ingenerato nel privato, anche alla luce del lungo tempo trascorso dall’adozione dell’atto.
2 - Si è costituita l’Amministrazione chiedendo di rigettare il ricorso.
2.1 – Nessuna delle società intimate ha preso parte alla lite.
3 - All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.
4 – Il ricorso è infondato.
4.1 - La prima censura, con cui ci si duole della violazione delle garanzie procedimentali ed in particolare dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, è infondata. Come si evince dalla documentazione in atti, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del beneficio è stata data; né la comunicazione può dirsi illegittima o inidonea a raggiungere il proprio scopo sol per l’errata indicazione della norma. Quanto alla violazione dell’art. 10 bis, come ritenuto da questo Tribunale in casi analoghi, relativi alla medesima procedura, tale norma non trova applicazione “tra l’altro, con riferimento alle procedure concorsuali; ciò, sia per evitare aggravi procedurali, che per ragioni di par condicio, trattandosi di procedimenti valutativi che si concludono con una graduatoria e che implicano, per le finalità proprie dell’inserimento nella medesima, interessi concorrenziali, anche nella fase che, precedendo l’esito finale, non vede controinteressati, in senso giuridico formale (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 702). In particolare, si considerano procedure concorsuali tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 4 maggio 2022, n. 5554; T.A.R. Lazio Roma, sez. V, 2 marzo 2023, n. 3525). In tali procedimenti, l’istaurazione del contraddittorio con l’Amministrazione risulta incompatibile con le esigenze di celerità della procedura, a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e dall’esistenza di una graduatoria finale di merito (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 16 ottobre 2019, n. 4928). Ne deriva l’inoperatività dell’istituto del preavviso di rigetto nella procedura in analisi, trattandosi di una procedura selettiva di tipo concorsuale, data la presenza di criteri di ammissibilità e di valutazione delle istanze presentate, a fronte di un finanziamento erogabili” (Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 5489/2024).
Né si può sostenere che non sia stato consentito alla parte ricorrente di controdedurre, risultando in atti la pec in data 30/4/2021 con la quale sono state riscontrate le criticità formulate nella comunicazione regionale del 20/4/2021, le medesime poi riprese nel provvedimento conclusivo.
4.2 - Anche la seconda censura è infondata. Secondo la parte ricorrente, la procedura da seguire in caso di anomalia è la seguente: a) il titolare del fascicolo inserisce il numero di particella, la relativa superficie e la coltivazione presente; b) il GIS, riscontrata la coltivazione dichiarata sulla particella con la foto aerea, valida quanto dichiarato dal titolare del fascicolo; c) nell’ipotesi in cui il GIS riscontri un’anomalia, il titolare del fascicolo può attivare una procedura di riesame.
Orbene, la tesi di parte ricorrente è che poiché alla data del 22/4/21 lo stato del procedimento risulta “concordante”, la precedente discordanza non sarebbe più rilevante e comunque il disallineamento non dipenderebbe dal concorrente, cosicché l’atto con cui la Regione ha ritenuto la domanda inammissibile sarebbe illegittimo.
4.2.1 - La tesi non può essere condivisa.
Va osservato, infatti, che “ Il paragrafo 7 del bando della Misura Progetto Integrato Giovani, rubricato “Condizioni di ammissibilità” stabilisce che:
“… i soggetti interessati sono obbligati preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale. Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell’istanza presentata, necessarie ai fini dell’ammissibilità della stessa”.
Di talché, non può sussistere dubbio sul fatto che l’onere di aggiornare il fascicolo aziendale gravasse sul richiedente e che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, in quanto parte integrante e sostanziale della domanda, costituissero condizione di ammissibilità della domanda stessa.
Ne consegue che, correttamente, nel provvedimento del 20 gennaio 2021, l’Amministrazione regionale ha rappresentato che “una tale anomalia non può essere oggetto di soccorso istruttorio, in quanto la costituzione o l’aggiornamento del fascicolo aziendale rientra tra le condizioni di ammissibilità del bando della misura, tale criticità non trova neppure giustificazione in un problema informatico o ‘errore’ da ricondurre all’Organismo pagatore – AgEA” e che “le anomalie, se non imputabili al potenziale beneficiario, andavano, prima della presentazione della domanda di sostegno, ovvero entro il 02/07/2018, opportunamente segnalate all’Organismo pagatore – AgEA, aprendo un ticket e dimostrando la totale estraneità ai dati rilevati erroneamente dall’ente competente”, in quanto “le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell’istanza presentata, necessarie ai fini dell’ammissibilità della stessa”.
D’altra parte, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, nelle procedure comparative e di massa, quale deve considerarsi quella per l’erogazione di contributi pubblici previa indizione di un avviso pubblico, è consentita l’imposizione di oneri specifici, anche di tipo formale, tra i quali si annovera il dovere di fornire la documentazione prescritta a pena di inammissibilità o di esclusione (cfr. Cons. Stato, V, 14 aprile 2020, nn. 2401 e 2402) ” - Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 7388/2024 in fattispecie relativa alla medesima procedura selettiva.
Non è dunque condivisibile la deduzione ricorsuale secondo cui il fatto che alla data del 22/4/21 l’esito del riesame sia indicato “concordante” renderebbe irrilevante la precedente incongruenza riscontrata con riferimento all’epoca della presentazione della domanda.
4.2.2 - Inoltre, già nella comunicazione del 20/4/21, l’Amministrazione ha rimarcato che rispetto alla superficie di ha 0,76.60 ricavabile dalla relazione allegata al BPOL, dalle foto aeree disponibili sul portale SIAN la superficie coltivata a orto (seminativi +broccoletti) risulta invece pari a 0,40.70 ettari, ciò che comporta la diminuzione del valore della P.S. fino all’insufficiente importo di euro 6.566,00.
Nel provvedimento di esclusione, inoltre, la Regione contesta al ricorrente che il valore della P.S. sarebbe ancora più basso (euro 2.024,48) in ragione della riscontrata limitatissima estensione della superficie destinata ad ortive, pari a soli mq 56, secondo quanto emergente dalla foto aeree caricate sul portale SIAN.
In senso dirimente, la Regione osserva conclusivamente (e correttamente) sul punto che ai fini del calcolo della P.S. è necessario tenere in considerazione le colture effettivamente realizzate alla data di presentazione della domanda di sostegno. Ed invero, in ossequio al paragrafo 10 del bando, “ In caso di prodotti realizzati in successione nel corso dello stesso anno sullo stesso appezzamento, il Prodotto Standard aziendale è calcolato con riferimento a tutte le produzioni effettivamente realizzate ”.
Da quanto precede scaturisce l’irrilevanza della prospettata ripartizione colturale cui fa riferimento parte ricorrente nella memoria di risposta alla comunicazione del 20/4/21, laddove precisa che è “ ipotizzato l'utilizzo della superficie destinata ad orto attraverso tre cicli di coltivazione collegati a prodotti in rotazione ripetuti due volte in un anno ”, così addivenendo ad un importo di euro 27.044,60 come P.S., superiore a quanto richiesto dal bando e a quanto calcolato dalla Regione (euro 6.566,00).
4.3 - Quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le altre censure con cui parte ricorrente intende contestare le determinazioni confermative dell’inammissibilità della domanda di finanziamento stante la mancanza di una relazione tecnica sottoscritta da un agronomo (e non da un commercialista) e, a fortiori, quelle incentrare sulla illegittima decurtazione di alcuni punteggi. Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);
4.4 - Per quanto concerne la pretesa carenza di motivazione, questa Sezione ha già ritenuto che la revoca di un finanziamento indebito non necessita di particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico ad evitare l’illegittimo esborso di pubblico denaro deve ritenersi in re ipsa (Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 474/2023). Quanto, poi, alla lesione dell’affidamento ed alla scadenza del termine entro cui esercitare il potere di autotutela, resta il fatto che la parte ricorrente ha dichiarato dati dimostratisi non veritieri: quand’anche, dunque, si volesse qualificare il provvedimento impugnato come un annullamento d’ufficio, non vi sarebbe alcun affidamento tutelabile e l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 21-novies comma 2-bis, ben potrebbe agire anche successivamente alla scadenza del termine annuale.
5 - Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio.
Nulla spese tra la parte ricorrente e le parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Respinge il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti costituite.
3. Nulla spese tra la parte ricorrente e le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO