TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10262/2023; promossa da: rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Sara Coltellacci;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Cardaropoli;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.05.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il proprio svolgimento di lavoro straordinario nelle modalità indicate in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 17,30/18,00, ed il sabato dalle ore 7.45 alle 11.00), e per l'effetto, chiedeva condannarsi la società resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 2.156,51, per i seguenti titoli: retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, straordinario, ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società Express Speedy s.r.l. a far data dal Y dal 26.07.2021 al 24.11.2021, con inquadramento al livello 4 S del CCNL di categoria , con previsione di un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali. Evidenziava che la Express Speedy era stata aggiudicataria dell'appalto di per lo smistamento della posta Controparte_1 presso il centro raccolta di Roma, ubicato in zona Bravetta/Fiumicino. Dichiarava che l'esecuzione delle attività legate a tale appalto, era cessata in data 30.11.2021, a seguito del licenziamento collettivo della stessa società. Deduceva che l'attività di “vuotatura delle cassette” e di
“ritiri/distribuzione di posta e pacchi” veniva svolta dal personale della appaltatrice presso i vari CMP di , attività CP_1 coordinata in primis, fino al febbraio del 2020, dal OR
[...]
e successivamente dal OR , referente Persona_1 Persona_2 per conto della EXPRESS SPEEDY. Esponeva che dal 26.07.2021 al 24.11.2021 aveva prestato la propria attività lavorativa presso il sito di Fiumicino, con la mansione di autista. Evidenziava che il proprio turno di lavoro iniziava alle ore 20,00, poiché prelevava il camion dal deposito della Express Speedy ubicato in Fiumicino alla Via Gino Cappanini, procedeva a caricare raccomandate assicurate e dispacci dal CMP di Fiumicino e si dirigeva a Todi. In tale sede infatti attendeva l'arrivo dell'autista, signor che lo raggiungeva da Ancona per effettuare con lo stesso Tes_1 lo scambio del mezzo carico, per poi infine ritornare a Fiumicino intorno all'una e trenta e alle due terminava il proprio turno. Dichiarava che nei mesi di agosto e settembre 2021, aveva effettuato sette turni diurni di cui 4 nella giornata del sabato. Deduceva altresì che quando effettuava i turni diurni infrasettimanali il proprio turno di lavoro aveva inizio a Fiumicino in Via Gino Cappanini, dovendo egli prelevare il mezzo a lui assegnato dalla Società e si recava all'interno del CMP di Fiumicino per prendere in carico raccomandate assicurate / dispacci (comunicazioni sigillate) e recarsi presso i vari uffici postali di propria competenza, in cui effettuava lo scarico di quanto trasportato e il ritiro di raccomandate assicurate e dispacci per riportarli presso il CMP di Fiumicino. Evidenziava che l'orario giornaliero infrasettimanale da lui effettuato era dalle 11,00 alle 17,30. Deduceva che nelle giornate del sabato (11 settembre, 2 agosto, 21 agosto e 28 agosto), si recava in Via degli Arcelli, sede del deposito della Express Speedy del sito di Bravetta, alle ore 07.00, per prendere possesso del mezzo assegnato e recarsi presso il CMP di Fiumicino dove prendeva in carico e Parte_2 effettuava il giro di consegne fino alle ore 11,00, orario in cui il proprio turno di lavoro terminava. Deduceva di aver compilato un prospetto giornaliero, in cui riportava il giro effettuato e l'orario di lavoro osservato, superiore rispetto a quello previsto dal contratto a lui applicato. Esponeva di aver consegnato tale prospetto al OR , che lo comunicava Persona_2 alla Società ai fini dell' elaborazione del cedolino paga. Evidenziava, quindi, che, per tutto il periodo indicato aveva superato notevolmente l'orario di lavoro previsto dal contratto a lui applicato pari a 20 ore settimanali, lavorando in maniera ininterrotta e continuativa, dal lunedì al venerdì dalle ore 20,00 alle 02.00, per tre giorni dalle 11.00 alle 17,30 e per tre sabati dalle 07,00 alle 11,00, percependo una retribuzione mensile media non commisurata alle ore effettive di lavoro svolto.
In data 2.2.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, preliminarmente deduceva una violazione del principio del contraddittorio, avendo parte ricorrente escluso dal contraddittorio la società Express Speedy srl, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Conclusasi la fase istruttoria con disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda proposta merita accoglimento Non si accoglie l'eccezione di lesione del principio del contraddittorio, In caso di appalto, i lavoratori sono titolari di un'azione diretta ed autonoma nei confronti della società committente, non essendo configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario. Pertanto, non è ravvisabile la necessità di dover integrare il contraddittorio nei riguardi della Express Speedy S.r.l.. Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 29 del D.lgs 276/03, così come modificato dall'art. 3, comma 31, legge n. 92 del 2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, nel testo ratione temporis applicabile, è previsto che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Dalla lettura della norma evidenziata, emerge che i dipendenti dell'appaltatore sono titolari di un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in relazione all'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Dunque, emerge una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2000 n. 12784). Inoltre, non rileva neppure alcuna ipotesi di sussidiarietà dell'obbligazione, gravante sulla convenuta committente
[...]
, alla luce delle previsioni dell' dell'art. 29 del Decreto CP_1
Legislativo n. 276/2003 così come modificato dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017 che ha abrogato il cd “beneficium excussionis”. La solidarietà poi riguarda tutto il credito retributivo vantato dal lavoratore nei confronti dell'appaltatore, senza che tale diritto possa essere circoscritto nei limiti del debito del committente nei confronti dell'appaltatore. Tuttavia, il credito che può essere richiesto al committente ex'art. 29, secondo comma, ha ad oggetto esclusivamente i “trattamenti retributivi”(mensilità aggiuntive, compensi per lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, ecc.), essendo escluse le altre voci di natura risarcitoria, tra cui rileva ad esempio, l'indennità sostitutiva delle ferie. Inoltre, i “trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti” saranno esclusivamente quelli correlati allo specifico appalto commissionato dal committente;
dunque, quelli legati alla specifica attività svolta dal ricorrente. Occorre, altresì, precisare che, nel caso di specie, risulta pacifica e non contestata l'esistenza dell'appalto tra la società resistente è la società “Speedy Express”srl. Circostanze non contestate sono poi il periodo di lavoro svolto dal ricorrente, il suo inquadramento, e le mansioni dallo stesso svolte. Si ricorda che, ove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto, deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti, : “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). La parte datoriale, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). Per determinare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre accertare le ore esatte di lavoro svolto. Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso è emerso che: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stato dipendente della Express Speedy srl, azienda che lavorava in appalto con le . Io ero responsabile degli autisti della Express CP_1
Speedy, delle loro rotte e delle loro mansioni giornaliere. Ho svolto questa attività dal marzo 2020 al novembre 2021, presso i CMP
[...]
e di Fiumicino. Pt_3
Il ricorrente lavorava per la Express Speedy ed era autista. Le sue mansioni consistevano nel ritirare la corrispondenza nelle cassette postali presenti per strada (in media ogni autista si occupava di una quarantina di cassette) e di portarle ai centri di smistamento. Tutto ciò a mezzo della guida del furgone della Express Speedy. L'orario osservato era più o meno dalle 20.00 alle 2.30 del mattino, dal lunedì al venerdì. In caso di sostituzioni, lavorava anche dalle 11.30 alle 17.30.Il ricorrente ha lavorato sempre a Fiumicino.” ( Albano) Pertanto, alla luce della dichiarazione evidenziata, risultano provate in modo rigoroso le ore di straordinario svolte nel periodo oggetto del presente giudizio. Il teste ha, infatti, specificato gli orari e giorni di lavoro descritti nell'atto introduttivo, confermando, dunque, che il ricorrente ha svolto nell' ambito dell' appalto ore di lavoro superiori a quelle contrattualizzate. Inoltre, occorre rilevare che parte resistente non ha fornito prova contraria e non ha contestato la dichiarazione resa dal teste escusso. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle ore di straordinario svolto, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, in applicazione del regime solidale evidenziato, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore del ricorrente, gli importi calcolati dall'istante, decurtando, tuttavia, gli importi pretesi a titolo di ferie permessi e festività, che hanno natura meramente risarcitoria e non retributiva. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 1.974,19, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 31.12025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10262/2023; promossa da: rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Sara Coltellacci;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Cardaropoli;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30.05.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsi il proprio svolgimento di lavoro straordinario nelle modalità indicate in ricorso (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 17,30/18,00, ed il sabato dalle ore 7.45 alle 11.00), e per l'effetto, chiedeva condannarsi la società resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 2.156,51, per i seguenti titoli: retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, straordinario, ferie e permessi non goduti e trattamento di fine rapporto.
Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società Express Speedy s.r.l. a far data dal Y dal 26.07.2021 al 24.11.2021, con inquadramento al livello 4 S del CCNL di categoria , con previsione di un orario di lavoro pari a 20 ore settimanali. Evidenziava che la Express Speedy era stata aggiudicataria dell'appalto di per lo smistamento della posta Controparte_1 presso il centro raccolta di Roma, ubicato in zona Bravetta/Fiumicino. Dichiarava che l'esecuzione delle attività legate a tale appalto, era cessata in data 30.11.2021, a seguito del licenziamento collettivo della stessa società. Deduceva che l'attività di “vuotatura delle cassette” e di
“ritiri/distribuzione di posta e pacchi” veniva svolta dal personale della appaltatrice presso i vari CMP di , attività CP_1 coordinata in primis, fino al febbraio del 2020, dal OR
[...]
e successivamente dal OR , referente Persona_1 Persona_2 per conto della EXPRESS SPEEDY. Esponeva che dal 26.07.2021 al 24.11.2021 aveva prestato la propria attività lavorativa presso il sito di Fiumicino, con la mansione di autista. Evidenziava che il proprio turno di lavoro iniziava alle ore 20,00, poiché prelevava il camion dal deposito della Express Speedy ubicato in Fiumicino alla Via Gino Cappanini, procedeva a caricare raccomandate assicurate e dispacci dal CMP di Fiumicino e si dirigeva a Todi. In tale sede infatti attendeva l'arrivo dell'autista, signor che lo raggiungeva da Ancona per effettuare con lo stesso Tes_1 lo scambio del mezzo carico, per poi infine ritornare a Fiumicino intorno all'una e trenta e alle due terminava il proprio turno. Dichiarava che nei mesi di agosto e settembre 2021, aveva effettuato sette turni diurni di cui 4 nella giornata del sabato. Deduceva altresì che quando effettuava i turni diurni infrasettimanali il proprio turno di lavoro aveva inizio a Fiumicino in Via Gino Cappanini, dovendo egli prelevare il mezzo a lui assegnato dalla Società e si recava all'interno del CMP di Fiumicino per prendere in carico raccomandate assicurate / dispacci (comunicazioni sigillate) e recarsi presso i vari uffici postali di propria competenza, in cui effettuava lo scarico di quanto trasportato e il ritiro di raccomandate assicurate e dispacci per riportarli presso il CMP di Fiumicino. Evidenziava che l'orario giornaliero infrasettimanale da lui effettuato era dalle 11,00 alle 17,30. Deduceva che nelle giornate del sabato (11 settembre, 2 agosto, 21 agosto e 28 agosto), si recava in Via degli Arcelli, sede del deposito della Express Speedy del sito di Bravetta, alle ore 07.00, per prendere possesso del mezzo assegnato e recarsi presso il CMP di Fiumicino dove prendeva in carico e Parte_2 effettuava il giro di consegne fino alle ore 11,00, orario in cui il proprio turno di lavoro terminava. Deduceva di aver compilato un prospetto giornaliero, in cui riportava il giro effettuato e l'orario di lavoro osservato, superiore rispetto a quello previsto dal contratto a lui applicato. Esponeva di aver consegnato tale prospetto al OR , che lo comunicava Persona_2 alla Società ai fini dell' elaborazione del cedolino paga. Evidenziava, quindi, che, per tutto il periodo indicato aveva superato notevolmente l'orario di lavoro previsto dal contratto a lui applicato pari a 20 ore settimanali, lavorando in maniera ininterrotta e continuativa, dal lunedì al venerdì dalle ore 20,00 alle 02.00, per tre giorni dalle 11.00 alle 17,30 e per tre sabati dalle 07,00 alle 11,00, percependo una retribuzione mensile media non commisurata alle ore effettive di lavoro svolto.
In data 2.2.2024 la società resistente, ritualmente costituitasi, preliminarmente deduceva una violazione del principio del contraddittorio, avendo parte ricorrente escluso dal contraddittorio la società Express Speedy srl, nel merito contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
Conclusasi la fase istruttoria con disposto lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda proposta merita accoglimento Non si accoglie l'eccezione di lesione del principio del contraddittorio, In caso di appalto, i lavoratori sono titolari di un'azione diretta ed autonoma nei confronti della società committente, non essendo configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario. Pertanto, non è ravvisabile la necessità di dover integrare il contraddittorio nei riguardi della Express Speedy S.r.l.. Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 29 del D.lgs 276/03, così come modificato dall'art. 3, comma 31, legge n. 92 del 2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, nel testo ratione temporis applicabile, è previsto che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Dalla lettura della norma evidenziata, emerge che i dipendenti dell'appaltatore sono titolari di un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in relazione all'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Dunque, emerge una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2000 n. 12784). Inoltre, non rileva neppure alcuna ipotesi di sussidiarietà dell'obbligazione, gravante sulla convenuta committente
[...]
, alla luce delle previsioni dell' dell'art. 29 del Decreto CP_1
Legislativo n. 276/2003 così come modificato dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017 che ha abrogato il cd “beneficium excussionis”. La solidarietà poi riguarda tutto il credito retributivo vantato dal lavoratore nei confronti dell'appaltatore, senza che tale diritto possa essere circoscritto nei limiti del debito del committente nei confronti dell'appaltatore. Tuttavia, il credito che può essere richiesto al committente ex'art. 29, secondo comma, ha ad oggetto esclusivamente i “trattamenti retributivi”(mensilità aggiuntive, compensi per lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, ecc.), essendo escluse le altre voci di natura risarcitoria, tra cui rileva ad esempio, l'indennità sostitutiva delle ferie. Inoltre, i “trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti” saranno esclusivamente quelli correlati allo specifico appalto commissionato dal committente;
dunque, quelli legati alla specifica attività svolta dal ricorrente. Occorre, altresì, precisare che, nel caso di specie, risulta pacifica e non contestata l'esistenza dell'appalto tra la società resistente è la società “Speedy Express”srl. Circostanze non contestate sono poi il periodo di lavoro svolto dal ricorrente, il suo inquadramento, e le mansioni dallo stesso svolte. Si ricorda che, ove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto, deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti, : “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). La parte datoriale, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). Per determinare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre accertare le ore esatte di lavoro svolto. Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dal teste escusso è emerso che: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto sono stato dipendente della Express Speedy srl, azienda che lavorava in appalto con le . Io ero responsabile degli autisti della Express CP_1
Speedy, delle loro rotte e delle loro mansioni giornaliere. Ho svolto questa attività dal marzo 2020 al novembre 2021, presso i CMP
[...]
e di Fiumicino. Pt_3
Il ricorrente lavorava per la Express Speedy ed era autista. Le sue mansioni consistevano nel ritirare la corrispondenza nelle cassette postali presenti per strada (in media ogni autista si occupava di una quarantina di cassette) e di portarle ai centri di smistamento. Tutto ciò a mezzo della guida del furgone della Express Speedy. L'orario osservato era più o meno dalle 20.00 alle 2.30 del mattino, dal lunedì al venerdì. In caso di sostituzioni, lavorava anche dalle 11.30 alle 17.30.Il ricorrente ha lavorato sempre a Fiumicino.” ( Albano) Pertanto, alla luce della dichiarazione evidenziata, risultano provate in modo rigoroso le ore di straordinario svolte nel periodo oggetto del presente giudizio. Il teste ha, infatti, specificato gli orari e giorni di lavoro descritti nell'atto introduttivo, confermando, dunque, che il ricorrente ha svolto nell' ambito dell' appalto ore di lavoro superiori a quelle contrattualizzate. Inoltre, occorre rilevare che parte resistente non ha fornito prova contraria e non ha contestato la dichiarazione resa dal teste escusso. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle ore di straordinario svolto, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, in applicazione del regime solidale evidenziato, con conseguente condanna della società resistente a versare, in favore del ricorrente, gli importi calcolati dall'istante, decurtando, tuttavia, gli importi pretesi a titolo di ferie permessi e festività, che hanno natura meramente risarcitoria e non retributiva. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Accerta lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente, e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 1.974,19, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna altresì la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 31.12025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio