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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/11/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. MARCARI LUCA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(C.F. ), con sede in via Roma Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZIO
IO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
, chiedendo: l'accertamento e la declaratoria di nullità, illegittimità Controparte_1
e inefficacia della sanzione disciplinare della multa di importo pari a 4 ore della retribuzione, applicata nei propri confronti dall'ente resistente con nota prot. n. 17531 del
10.09.2024 ai sensi dell'art. 72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art. 59 del CCNL del
21.05.2018 e del correlato addebito prot. n. 9717 del 13.05.2024, per insussistenza dei fatti contestati;
di accertare, in ogni caso, l'annullamento della indicata sanzione disciplinare per violazione delle regole del procedimento disciplinare (nello specifico, cfr. punto 2 delle conclusioni del ricorso: violazione del principio di necessarietà dell' addebito sanzionato,
pagina 1 di 30 violazione del diritto di difesa e violazione della regolarità del contraddittorio, per violazione del conflitto di interessi, violazione del principio di parità di trattamento e violazione delle regole di costituzione dell'UPD, con ogni conseguenza di legge e di contratto).
La ricorrente premetteva che:
-gli impugnati provvedimenti erano stati emessi dall' , in persona di Controparte_2
e quali componenti, e , quale Parte_2 Persona_1 Persona_2
Presidente; tale composizione difettava di terzietà, dato che l'Ufficio era stato notiziato dei fatti di presunta rilevanza disciplinare dallo stesso dr. con nota prot. n. Parte_2
8187 del 17.04.2024;
-l'addebito, relativo ad: a) assenza ingiustificata dal servizio 13 gennaio 2022 (art. 59 comma 4 lett. c) del CCNL 2016/2018; b) assenza ingiustificata dal servizio 27 luglio 2023
(art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021; c) comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma
2 del d.p.r. n. 62/2013” era stato contestato immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro, quale dirigente, da parte del dott. , in esecuzione della Pt_2 determinazione dirigenziale n. 584 del 16.03.2024, “opposta dalla ricorrente per fatto connesso e conseguente alla impugnazione dei risultati concorsuali” (cfr. ricorso, pag. 2 ultima parte).
Osservava, al contempo, che , risultato idoneo all'esito della procedura Pt_2 concorsuale, era stato contrattualizzato come dirigente a seguito di scorrimento della graduatoria concorsuale, impugnata dalla ricorrente;
evidenziava che la lettera c) dell'addebito consisteva in una condotta sanzionata “per fatti indeterminati”, con conseguente nullità dell'addebito.
La ricorrente, a fondamento della domanda di annullamento/nullità/inefficacia della sanzione disciplinare irrogata e del relativo procedimento, sviluppava in ricorso le seguenti argomentazioni:
-Effettuata tramite il proprio legale istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, vi era stata, da parte dell'ente, una trasmissione “massiva” della documentazione, senza che fosse stata effettuata una minima “ricognizione degli atti”; in relazione ad alcune note inviate, riferiva che esse “non erano indicate nei protocolli perché illeggibili”; contestava, quindi, l'invio massivo degli atti, “la mancata riferibilità del protocollo di origine”, con il riferito effetto della “non opponibilità procedimentale disciplinare”;
pagina 2 di 30 adduceva che, nel riscontro ricevuto, non era presente la seguente documentazione (cfr. pag. 4 del ricorso):
1) in conformità del Piano di riassetto dell'ente, giusta Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 8 del 19.05.2022 – riepilogo estratto in DP n. 33/2022: conferimento di specifica delega del Presidente della Provincia di al dipendente Dirigente ad CP_1 interim dr. per la contestazione dell'addebito al preposto dell'Avvocatura, Parte_2 anche per fatti non rientranti nella competenza temporale dello stesso Presidente p.t. delegante;
2) attestazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge n. 241/90 e artt. 6 e 7 Contr DPR n. 62/2022 – codice di comportamento aziendale dei componenti dr. Pt_2
e dr. ovvero segnalazione preventiva del conflitto ed
[...] Persona_1 autorizzazione presidenziale a provvedere;
3) certificazione depositata dall'avv. comprovante i giustificativi Parte_1 documentali, non rinvenuta in accesso anche inviati con prot. n. 10205 del 20.05.2024 all. Con A e all
[...]
[.. merito degli addebiti era insussistente, dato che erano presenti nel fascicolo della istruttoria disciplinare i giustificativi documentali richiesti per le giornate del 13.01.2022 e
27.07.2023.
Infondata era, quindi, la sanzione applicata il 10.09.2024.
Nello specifico: quanto alla “assenza dal servizio 13 gennaio 2022 (art.59 comma 4 lett. c) del CCNL
2016/2018” la ricorrente evidenziava che era “stata disposta la produzione documentale e Contr la diretta acquisizione ispettiva dell' - intervista della dr.ssa - sicché è Persona_3 tutta esibita la documentazione necessaria, di conferma della certificazione del giorno
13.01.2022, sottoscritta in termini riepilogativi dalla dr.ssa Psicologa e Persona_3
Psicoterapeuta Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Campobasso”;
quanto alla lett. b) “assenza ingiustificata dal servizio 27 luglio 2023 (art.72 comma 4 lett.
c) del CCNL 2019/2021”, osservava che era presente certificazione giustificativa del
27.07.2023 relativa alla visita presso il centro antimobbing della città L'Aquila.
pagina 3 di 30 Sosteneva, in ogni caso, la intempestività dell'addebito, perché relativo a contestazione effettuata il 13.05.2024, per fatti presuntivamente risalenti, quanto alla lett. a), al
13.01.2022 e, quanto alla lett. b), al 27.07.2023.
Evidenziava il difetto di legittimazione “ad avviare l'addebito” in capo al dott. , che Pt_2 non era né dirigente dell'Avvocatura provinciale né delegato dal Presidente della Provincia.
Sosteneva che costui aveva comunque operato in violazione dell'art. 6 bis legge n. 241/90
e degli artt. 6 – 7 DPR n. 62/2013 e comunque in conflitto di interessi, perché controinteressato al procedimento di accesso agli atti del concorso e già sollecitato a provvedere all'accesso agli atti in qualità di Responsabile del 1° Settore 2° Servizio –
Risorse Umane.
Parimenti, sosteneva la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo a e a perché controinteressati nel ricorso straordinario al Presidente della Pt_2 Per_1
Repubblica intrapreso dalla ricorrente in relazione al concorso da dirigente.
Rimarcava, quindi, violazione di legge sia per l'assenza di terzietà dell'organo di disciplina procedente, rispetto al soggetto segnalante non legittimato, sia per conflitto di interesse di e entrambi controinteressati nel Ricorso Parte_2 Persona_1 straordinario al Presidente della Repubblica dalla ricorrente depositato il 20.02.2024 prot.
n. 0006024 c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contr Inoltre, ribadiva che l era stato notiziato dallo stesso dr. con nota prot. Parte_2
Contr n. 8187 del 17.04.2024, che era pure componente dell' .
Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle spiegate conclusioni.
Si costituiva la , che contestava integralmente il ricorso, Controparte_1 deducendo la piena legittimità della sanzione disciplinare irrogata, chiedendone la conferma.
Ricordava che alla ricorrente, con nota prot. n.9717/2024 del 13.05.2024, richiamato l'obbligo del personale di mantenere una condotta rispettosa delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, quale: a) di non assentarsi ingiustificatamente dal servizio – giorno 13 gennaio 2022 (art. 59 comma 4 lett. c) del
CCNL 2016/2018; b) di non assentarsi ingiustificatamente dal servizio - giorno 27 luglio
2023 (art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021;c) di utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, senza il rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma 2 del Codice di comportamento d.p.r.
62/2013); d) conformare la propria condotta al contenuto di cui all'art. 55 quinquies del pagina 4 di 30 d.lgs. n. 165/2001;>>, era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio in data
13.01.2022 e il 27.07.2023 ed un comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Rimarcava che la dipendente non aveva fornito idonea giustificazione relativa ai permessi di cui aveva usufruito il 13 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 35 CCNL del 21/05/2018, ed il
27.07.2023, ai sensi dell'art. 44 CCNL 16/11/2022, dato che ella aveva prodotto documentazione giustificativa tardiva ed inidonea.
Nello specifico, osservava che , seppur più volte invitata a “fornire la Parte_1 giustificazione medica per la vista da Lei eseguita”, con le note prot. n.18824/2023 dell'11.08.2023, prot. n.19282/2023 del 23.08.2023, prot. n.24248/2023 del 6.11.2023 e prot. n.6107/2024 del 19.03.2024, nonostante adducesse di aver ottemperato alla richiesta dell'Ente, in realtà “non giustificava” i giorni di permesso di cui aveva usufruito, atteso che,
a fondamento dei propri assunti, richiamava documenti non idonei, in quanto non conformi alle disposizioni di cui all'art.35 (CCNL 21/05/2018) e all'art.44 (CCNL 16.11.2022).
Solo in sede di memoria difensiva del 17.06.2024 e sulla scorta delle deduzioni a verbale del 18.06.2024 adduceva, a giustificazione del permesso del 13 gennaio 2022 ex art. 35 del CCNL del 21/05/2018, la dichiarazione del 19.03.2024 a firma della dott.ssa
[...]
prodotta in data 20.05.2024 al prot. n.10205; a giustificazione del permesso del Per_3
27 luglio 2023 ex art. 44 del CCNL del 16/11/2022, la relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A. Controparte_4
, a firma della dott.ssa parimenti prodotto alla Provincia il
[...] Testimone_1
20.05.2024.
La Provincia osservava che tale documentazione, oltre a non essere pervenuta tempestivamente, non era idonea a giustificare la fruizione dei richiamati permessi (ex art.35 CCNL 21.05.20218 e art.44 CCNL 16.11.2022).
Invero, le giustificazioni erano pervenute in ritardo di anni;
nello specifico, la dichiarazione della dott.ssa afferente al permesso del 13.01.2022, recava data comunque Persona_3 successiva alla assenza, dato che era datata 19.03.2024, in violazione dei richiamati artt.
35 (CCNL 21.05.20218) e 44 (CCNL 16.11.2022), che prevedono l'invio di documentazione “prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente”; la documentazione era comunque generica, perché mancava il riferimento obbligatorio e necessario “in ordine all'orario” (comma 14 di entrambi gli articoli), evenienza che ricorreva anche nella prodotta Relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e pagina 5 di 30 Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A.S.L.1 -Avezzano - - L'Aquila in relazione CP_4 al permesso del 27.07.2023.
La Provincia sosteneva, in ogni caso, la inammissibilità della domanda per frazionamento del contenzioso, sul presupposto che la ricorrente era stata destinataria di due procedimenti e provvedimenti disciplinari, ossia la contestazione disciplinare prot.
n.9717/2024 del 13 maggio 2024, conclusa con applicazione della “Multa di importo pari a
4 ore della retribuzione”, con provvedimento del 9 settembre 2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, nonché la contestazione disciplinare prot.
n.9719/2024 del 13 maggio 2024, conclusa con applicazione del “Rimprovero Scritto ai sensi dell'art.72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018 con provvedimento del 9 settembre 2024, impugnata con ricorso iscritto a ruolo in data
19.12.2024 al n.1153/2024 R.G.L. del Tribunale di Campobasso.
Sosteneva che i provvedimenti erano stati impugnati per motivi pressocché identici a mezzo di due distinti e separati ricorsi, con illegittimo frazionamento della domanda o comunque abuso del processo.
Contestava la censura di intempestività, dato che non poteva prendersi in considerazione, ai fini del computo del termine per l'accertamento della tempestività, il giorno in cui si era verificato l'evento e/o il fatto oggetto di addebito, bensì doveva valutarsi il momento in cui l aveva acquisito la notizia dell'infrazione e, quindi, la data della comunicazione CP_2 all'Ufficio, avvenuta con la nota prot. n.8187/2024 del 17.04.2024.
Sull'asserito difetto di legittimazione del dott. a segnalare l'addebito, Parte_2 evidenziava che costui si era limitato, come evincibile dalla nota prot. 8187/2024 del
17.04.2024, solo ed esclusivamente a segnalare, quindi notiziare, il competente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Quanto all'asserito difetto di terzietà dell' rispetto all'autorità segnalante, rilevava che CP_2 le norme imperative del D.Lgs. n. 165 del 2001, in particolare l'art. 55-bis, stabilivano soltanto la distinzione, sul piano organizzativo, fra l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e la struttura nella quale operava il dipendente incolpato.
Negava la sussistenza di ipotesi di illegittimità del procedimento per violazione del principio di astensione ai sensi degli artt. 6 bis Legge n.241/90 e/o degli artt. 6 e 7 DPR n.62/2013 per asserito conflitto di interesse, dato che i casi di incompatibilità erano legislativamente determinati dall''art.51 c.p.c.
Insisteva, quindi, nella richiesta di rigetto del ricorso. pagina 6 di 30 ____
La causa è stata istruita in via documentale e, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025.
____
1. L'eccezione sollevata in via preliminare dalla , secondo cui il Controparte_1 ricorso sarebbe inammissibile per abusivo frazionamento del contenzioso, non è condivisibile.
Nel caso in esame, sulla scorta di quanto documentato dalla stessa resistente, risultano autonomamente impugnati dalla ricorrente due provvedimenti sanzionatori differenti, ciascuno relativo a specifiche contestazioni: si tratta della contestazione disciplinare prot.
n.9717/2024 del 13 maggio 2024, conclusa con applicazione della sanzione della “Multa di importo pari a 4 ore della retribuzione ai sensi dell'art.72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018, oggetto del presente giudizio, e della contestazione disciplinare all'esito della quale è stato applicato il “Rimprovero Scritto ai sensi dell'art.72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018”, impugnato con ricorso iscritto a ruolo in data 19.12.2024, recante n. R.G.1153/2024.
Ha sostenuto la che i provvedimenti erano stati impugnati per motivi pressocché CP_1 identici, a mezzo di due distinti e separati ricorsi, dando luogo a due procedimenti, con illegittimo frazionamento della domanda e/o configurabilità di una ipotesi di abuso del processo.
Tuttavia, si osserva che nell'odierno processo la sanzione disciplinare è stata applicata per mancata tempestiva giustificazione di due assenze dal lavoro, mentre nel giudizio n. RG.
109/2024 sono contestate alla ricorrente condotte attinenti alla omessa presentazione della dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013.
Pertanto, nel rinviare alla analitica lettura dei provvedimenti di contestazione degli addebiti e di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui si controverte nei due processi, deve in ogni caso rimarcarsi che le vicende riguardano fatti storici distinti, anche temporalmente;
i due procedimenti sono stati interessati da separate istruttorie, con conseguenti autonome deliberazioni dell'UPD.
La parziale sovrapposizione di talune censure mosse da parte ricorrente- soprattutto quelle afferenti alla composizione e al presunto difetto di “terzietà” dell'UPD- o il fatto che si pagina 7 di 30 riscontri una identità dei soggetti coinvolti o la contiguità temporale delle date di adozione dei provvedimenti non muta i termini della questione e non incide sulla distinta natura delle domande, che conservano differenti oggetti.
In ultima analisi, la ha adottato due distinte sanzioni disciplinari, per fatti storici CP_1 distinti e diversi, che sono state -del tutto legittimamente- autonomamente impugnate dalla dipendente.
Peraltro, nella ricorrenza dei presupposti di legge -e/o valutatane la necessità o l'opportunità da parte dell'autorità procedente- l'ordinamento appronta specifici rimedi di coordinamento (quali la riunione ex art. 274 c.p.c.), senza che, in caso contrario, possa configurarsi alcun “abuso del processo”; infine, non risulta allegato dalla , né CP_1 tantomeno dimostrato, un concreto aggravio della propria posizione difensiva, né un uso distorto dello strumento processuale.
L'eccezione preliminare va, quindi, rigettata.
2.Si deve quindi opportunamente procedere alla sintetica ricostruzione delle fasi del procedimento disciplinare, con conseguente richiamo ai fatti storici oggetto di contestazione, sulla scorta degli atti acquisiti.
Emerge pertanto che: con nota prot. n.9717/2024 del 13.05.2024, l'UPD della Provincia di Campobasso, in composizione collegiale (Presidente , Componenti e Persona_2 Persona_1 Pt_2
), contestava alla ricorrente:
[...]
a) l'assenza ingiustificata dal servizio del giorno 13 gennaio 2022 (art. 59 comma 4 lett.
c) del CCNL 2016/2018);
b) l'assenza ingiustificata dal servizio nel giorno 27 luglio 2023 (art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021);
c) di aver tenuto un comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma 2 del dpr n.
62/2013); Contr
-con nota prot. n.17531/2024 del 10.09.2024, l della Provincia di nella CP_1 stessa composizione di persone fisiche sopra indicata, applicava alla ricorrente la sanzione disciplinare della “Multa di importo pari a 4 ore della retribuzione ai sensi dell'art.72 del
CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018” in relazione ai fatti oggetto di contestazione disciplinare sopra riportati;
pagina 8 di 30 -la aveva più volte invitato la ricorrente a fornire la giustificazione dell'assenza, CP_1 riscontrata dall'esame del foglio di presenze del mese di gennaio 2022, relativa al giorno
13.01.2022, in cui la dipendente risultava assente ai sensi dell'art. 35 CCNL 21.05.2018, nonché della assenza, riscontrata dall'esame del foglio di presenze del mese di luglio
2023, relativa al giorno 27.07.2023, in cui la dipendente risultava assente ai sensi dell'art. 44 CCNL 16.11.2022; infatti, l'ente aveva inviato alla le note prot. n.18824/2023 dell'11.08.2023 (doc.9 Pt_1 fascicolo resistente), prot. n.19282/2023 del 23.08.2023 (doc.10), nonché con le note prot.
n.24248/2023 del 06.11.2023 (doc.11) e prot. n.6107/2024 del 19.03.2024 (doc.12), chiedendo di giustificare le indicate assenze;
-in sede di memoria difensiva del 17.06.2024 depositata nel corso del procedimento disciplinare, la produceva, a giustificazione del permesso del 13 gennaio 2022 Pt_1 preso ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 21/05/2018, la dichiarazione datata 19.03.2024 a firma della dott.ssa (doc. 14 del fascicolo resistente), prodotta alla Provincia Persona_3 in data 20.05.2024, con nota prot. n.10205, ossia dopo la intervenuta contestazione dell'addebito; per giustificare il permesso /l'assenza del 27 luglio 2023 di cui aveva usufruito ai sensi dell'art. 44 del CCNL del 16/11/2022, produceva la relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A , Controparte_4
a firma della dott.ssa in cui era indicata, quale data di sottoscrizione, il Testimone_1 giorno 15.09.2023 (doc.15 fascicolo della Provincia); anche tale relazione risultava prodotta alla Provincia dalla con nota prot. 10205 del 20.05.2024; Pt_1
-la dipendente, in data 19.03.2024, con nota prot. 6129, segnalava che la giustifica per il
27.07.2023 era stata già esibita e documentata presso la Commissione INPS “giusta verbale dell'11.10.2023”; quanto alla data 13.01.2022, osservava l'erroneo riferimento all'art. 44 del CCNL del 16.11.2022, vista la data in cui si era verificata l'assenza.
3. Venendo all'esame delle singole censure mosse dalla ricorrente, quanto al profilo circa l'intempestività della contestazione dell'addebito, è necessario verificare se il procedimento disciplinare si sia svolto nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del
2001, poiché l'osservanza delle scansioni temporali fissate dalla legge costituisce condizione imprescindibile per la validità della sanzione disciplinare.
pagina 9 di 30 Rileva pertanto la disposizione di cui all'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, che prevede: “… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa… L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…”;
“… ((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.))”.
La portata applicativa della norma va ricostruita alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che in varie occasioni si è soffermata sui criteri per individuare il dies a quo dei termini di trenta e centoventi giorni previsti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001.
Quanto al termine di trenta giorni entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte ha ripetutamente affermato che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. Contr n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
pagina 10 di 30 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Con riferimento al termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, la
Cassazione ha ribadito che:
“in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del
2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente” (v. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10284).
Sempre secondo la S.C., il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione (Cass. Sez. L., 28/05/2024, n.
14896, Rv. 671219 - 01); peraltro, è stato sottolineato che l'utilità dell'atto istruttorio, al fine dell'individuazione del termine iniziale, va valutata ex ante e non ex post, non in relazione agli esiti istruttori raggiunti ai fini della contestazione, quindi, ma a quelli che avrebbero potuto essere acquisiti (…) e che la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che – secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse, in quanto sarebbe irragionevole una interpretazione di segno opposto, volta a fare decorrere il termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possibilità di compiere i necessari accertamenti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disvalore la condotta in rilievo o quelle connesse in modo da poter – se del caso – procedere alla contestazione disciplinare nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione.
pagina 11 di 30 Vengono quindi in rilievo i principi affermati dalla S.C. (Cass. n. 7134 del 2017; Cass. n.
21193/2018; nonché Cass. n. 11635/2021), cui si intende aderire.
Va ribadito, dunque, che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55- bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del
2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost.
(sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
Secondo quanto da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione n. 13620/2025, “l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui l ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Va CP_2 rammentato al riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza Contr diverse dall' e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta”.
pagina 12 di 30 Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs.
n. 165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare
l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022).
“Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal d.lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all'esito della riformulazione operata dall'art. 15 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie nella quale si discute di fatti verificatisi in epoca successiva alla novella normativa); il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'UPD riceve la segnalazione, ha aggiunto «ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare», in luogo dell'originaria formulazione che valorizzava la
«data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione». In tal modo è stata avallata l'interpretazione alla quale la Corte era già pervenuta quanto al significato da attribuire al termine «notizia», perché la «piena conoscenza» che, secondo il testo vigente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l'immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando l'amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta”.
Dal dato normativo e dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati emerge, in ultima analisi, che il procedimento disciplinare è scandito da due termini espressamente perentori, la cui eventuale inosservanza comporta la decadenza dell'intera azione disciplinare e integra un'eccezione in senso stretto nel giudizio di lavoro.
pagina 13 di 30 Il primo è quello di trenta giorni, riferito alla contestazione dell'addebito, che decorre dal momento in cui l'Ufficio per i procedimenti disciplinari riceve la segnalazione del responsabile della struttura o comunque acquisisce piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare;
in questo senso, è la conoscenza dell'Ufficio, e non quella di altri soggetti, a rilevare ai fini del computo.
Il secondo è quello di centoventi giorni, stabilito per la conclusione del procedimento, che decorre dalla data della contestazione formale e si riferisce alla necessità di definire il procedimento, con archiviazione o sanzione, entro un arco temporale certo, funzionale alla tutela del diritto di difesa e alla garanzia di tempestività dell'azione disciplinare.
________
Nella odierna fattispecie, la ricorrente lamenta che la contestazione dell'addebito sarebbe stata intempestiva (il riferimento sembrerebbe effettuato al termine di 30 gg. sopra indicato), in particolare perché l'assenza poteva essere oggetto di verifica già nell'ambito di altro procedimento disciplinare che aveva avuto ad oggetto assenze della dipendente nell'anno 2022 (oggetto del processo RG 1179/2023), e che anche l'assenza del
27.07.2023 era stata giustificata dalla ricorrente sulla scorta di relazione del centro antimobbing, prodotta ed allegata sub doc. 23 in altro procedimento (RG 109/2024) pendente tra le stesse parti.
Evidenziato, quindi, che il dies a quo decorre dall'acquisizione della “notizia di infrazione” nei termini innanzi indicati, va verificato il rispetto di detto principio nel caso oggi in esame.
Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha ricevuto notizia di fatti disciplinarmente rilevanti con nota prot. n. 8187 del 17.04.2024 e ha provveduto alla contestazione dell'addebito con prot. n. 9117 del 13.05.2024 e, dunque, nel pieno rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis, decorrente dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio.
Il procedimento si è poi concluso con l'irrogazione della sanzione in data 10.09.2024 con nota prot. 17531 e, quindi, entro il termine massimo di centoventi giorni decorrente dalla contestazione dell'addebito sopra indicata.
Ne consegue che, avuto riguardo ai termini procedimentali imposti dalla legge, non risulta fondata la doglianza di intempestività sollevata dalla ricorrente, essendo stata rispettata sia la tempestività della contestazione sia quella per la conclusione del procedimento disciplinare.
pagina 14 di 30 Pertanto, come sostenuto da condivisibile orientamento della S.C. sopra già menzionato
(Cass. 6 ottobre 2022, n. 29142) «la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività».
Vale dunque il consequenziale principio – di cui al medesimo precedente, alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – secondo il quale «in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del
2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti».
Pertanto, valutata la data in cui risulterebbero effettuate le violazioni di rilevanza disciplinare (13.01.2022 e 27.07.2023), deve essere necessariamente considerato il contenuto delle note/missive attraverso cui si è articolata l'istruttoria, ossia le note prot.
n.18824/2023 dell'11.08.2023, prot. n.19282/2023 del 23.08.2023, prot. n.24248/2023 del
06.11.2023, prot. n.6107/2024 del 19.03.2024, con cui, a ben vedere, reiteratamente, la aveva richiesto alla dipendente di produrre documentazione giustificativa per le CP_1 due giornate in esame;
deve pure prendersi atto della nota della stessa dipendente del
19.03.2024, prot. 10728, con cui ella rappresentava che la giustificazione per il 27.07.2023 era in possesso della Commissione INPS “giusta verbale dell'11.10.2023”, aggiungendo che l'INPS aveva inviato all'ente un plico sigillato contenente estratto del verbale e che non le poteva essere richiesto ciò che già era stato oggetto di verifica dell'INPS e, quanto al pagina 15 di 30 13.01.2022, indicava che il riferimento all'art. 44 CCNL del 16.11.2022 era errato, vista la data dell'assenza. Contr Solo all'esito di questa istruttoria, l ha ricevuto notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti, a mezzo nota prot. n. 8187 del 17.04.2024, e ha provveduto alla contestazione dell'addebito con prot. n. 9117 del 13.05.2024.
Risulta quindi che non vi sia stata alcuna violazione del principio di tempestività, né di Contr quello di difesa, dato che la trasmissione degli atti all' è avvenuta all'esito delle necessarie verifiche, degli indispensabili riscontri, delle opportune interlocuzioni tra uffici, nonché previa doverosa attivazione di contraddittorio con la stessa ricorrente sulle anomalie / carenze giustificative riscontrate.
Solo effettuate tali attività, dopo le richieste reiterate rivolte alla dipendente, acquisito il suo riscontro, si è potuto conseguire, da parte dell'ente, un adeguato apprezzamento dei fatti disciplinarmente rilevanti.
3.1 La ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di accesso, in quanto l'Amministrazione avrebbe trasmesso i documenti in modo “massivo”, senza indicizzazione e senza che alcuni documenti recassero numeri di protocollo leggibili.
Dagli atti di cui si dispone emerge che la richiesta di accesso è stata riscontrata positivamente dalla con nota prot. n. 10728 del 27.05.2024 e con successiva CP_1 nota prot. 12174 del 14.06.2024, alla cui lettura e ai cui allegati si rinvia nella presente sede.
In particolare, il documento n. 2 ter depositato dalla ricorrente comprova la risposta dell'ente, resa con nota dell'Ente prot. 10728 del 27.05.2024, con cui era accolta la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente il 22.05.2024 con nota prot. 10423; emerge dai documenti allegati alla nota prot. 10728 che la aveva CP_1 tempestivamente trasmesso alla ricorrente la documentazione istruttoria ivi allegata.
Pertanto, in base agli atti di cui si dispone, l'ente risulta aver compiutamente soddisfatto la richiesta di accesso agli atti.
Non risulta, e comunque non è stato adeguatamente allegato, che eventuali mancanze o illeggibilità di numeri di protocollo abbiano impedito alla ricorrente di predisporre compiutamente le proprie difese in modo da incidere sulla regolarità/validità del procedimento disciplinare.
pagina 16 di 30 E' evidente che la prospettazione della ricorrente (cfr. pag. 4 del ricorso), secondo cui tra gli atti non sarebbe stata rinvenuta la delega del Presidente della Provincia di CP_1 al Dirigente ad interim e l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi dei Pt_2
Contr componenti dall' può attenere, eventualmente, a differenti censure procedimentali o di merito (che infatti saranno affrontate nei punti successivi di motivazione), distinte da quelle attinenti alla presunta violazione del diritto di accesso agli atti (dato che la doglianza inerente alla mancata trasmissione di atti può -ragionevolmente- riferirsi solo ad atti effettivamente sussistenti ed esistenti su cui si sia fondata l'istruttoria).
Inoltre, anche la dedotta mancata trasmissione “dei documenti giustificativi” è stata riscontrata dall'ente con la nota prot. n. 12174 del 14.06.2024.
L'eccezione di nullità/invalidità del procedimento per violazione del diritto di accesso avrebbe richiesto una allegazione specifica circa il contenuto degli atti non trasmessi, circa la loro rilevanza decisiva rispetto ai fatti contestati, nonché circa il pregiudizio difensivo effettivamente patito (impossibilità di comprendere le imputazioni o di confutarle utilmente).
In difetto di ulteriori specificazioni, non è dimostrato il requisito della necessità (in termini di decisività) degli atti asseritamente non trasmessi;
né è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, atteso che la ricorrente ha compreso le imputazioni, ha avuto visione degli atti principali ed ha effettivamente esercitato il contraddittorio.
Non vi sono, detto in altri termini, documenti di cui non sia stato consentito l'accesso posti a fondamento della contestazione o della applicazione della sanzione disciplinare irrogata, oggi in contestazione.
Ne consegue che l'eccezione di nullità per violazione del diritto di accesso è infondata e va rigettata.
3.2 La ricorrente ha pure sostenuto il difetto di legittimazione “ad avviare l'addebito” da parte del dott. , che non ricopriva né l'incarico di dirigente dell'Avvocatura né Pt_2 era persona delegata dal Presidente della . CP_1
Anche tale censura va disattesa.
In primo luogo, va evidenziato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla
P.A., potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime pagina 17 di 30 garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, n. 1753).
La S.C. ha pure avuto modo di precisare che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è, comunque, condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue che, ove l'UPD abbia composizione collegiale e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto
a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il solo fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare” (Cass., Sez. Lav. n.15239 dell'1.6.2021 e n.5733 del 4.3.2024).
La giurisprudenza di legittimità ha poi puntualizzato che le irregolarità interne, relative alla Contr costituzione o al funzionamento dell' , non comportano l'automatica nullità del provvedimento disciplinare, salvo che venga dimostrata la violazione del principio di terzietà o la compromissione concreta del diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
28/06/2019, n.17582).
Nel caso concreto, la coincidenza, in capo al dott. , della qualifica di soggetto Pt_2 segnalatore della violazione disciplinare e componente dell'UPD non ha inciso sulla distinzione organizzativa dell'organo, né sul carattere collegiale della decisione e, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, non ha comportato alcuna invalidità procedimentale.
Quanto alla qualifica soggettiva del funzionario istruttore, deve rilevarsi che la normativa (artt.
55 e ss. d.lgs. 165/2001) non prescrive che l'attività preparatoria sia riservata ai dirigenti, ma solo che la sanzione sia adottata dall'UPD. L'eventuale assenza della qualifica apicale non integra dunque vizio di legittimità.
Peraltro, è la stessa ricorrente che riferisce che aveva assunto la qualifica di Pt_2 dirigente ed è chiaro che nessuna norma prevedeva che dovesse essere il dirigente della
Avvocatura Provinciale ad avviare il procedimento o effettuare le segnalazioni di rilievo disciplinare.
Risulta pure infondata la doglianza relativa al fatto che non era stato delegato dal Pt_2
Presidente della Provincia, dato che in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, trova applicazione il disposto normativo di cui agli artt. 54, 55
e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, il codice di Comportamento della Provincia, gli artt. 71 e 72 pagina 18 di 30 del C.C.N.L. “Comparto Funzioni Locali”. Pertanto, è indubbio che la titolarità del potere Contr disciplinare fosse in capo all' , non già al Presidente della Provincia o a delegato del
Presidente della Provincia.
Infine, non emerge alcun concreto vulnus al diritto di difesa della ricorrente. Dagli atti, invero, risulta che ha ricevuto regolare contestazione, con indicazione Parte_1 specifica delle giornate oggetto di rilievo, ha potuto accedere alla documentazione rilevante e ha depositato articolata memoria difensiva;
pertanto, nessun atto compiuto dal ha Pt_2 impedito l'esplicazione del contraddittorio, né ha inciso sulla concreta possibilità della ricorrente di difendersi utilmente.
3.3 Circa il presunto conflitto di interessi dei componenti dell e Parte_3
e la denunciata violazione dell'obbligo di astensione, si evidenzia Persona_1 quanto segue.
La ricorrente ha riferito che la contestazione disciplinare era stata avviata dopo la designazione di quale dirigente, all'esito di scorrimento di graduatoria, in relazione Pt_2 ad un bando per un concorso dirigenziale per il quale avevano presentato domanda la stessa ricorrente, nonché e e che ella aveva successivamente proposto Ricorso Pt_2 Per_1 straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando gli atti concorsuali, in cui sia Per_1 che erano controinteressati;
ha dedotto che era stato controinteressato Pt_2 Pt_2 nel procedimento di accesso agli atti del concorso dirigenziale e che era stato sollecitato a provvedere all'accesso agli atti quale Responsabile del servizio risorse umane.
In base a tali elementi ha prospettato un presunto di conflitto di interessi e/o la violazione dell'obbligo di astensione da parte dei due componenti dell'UPD, assumendo che la partecipazione alla medesima procedura concorsuale, il successivo ricorso straordinario intrapreso dalla ricorrente in relazione agli atti del concorso, il coinvolgimento di in Pt_2 pregresse vicende di accesso agli atti avrebbero imposto ai componenti l'obbligo di astensione dai lavori dell'UPD o comunque integrerebbero una ipotesi di conflitto di interessi.
Emerge dagli atti che la ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, depositato il 26.02.2024, per ottenere l'annullamento degli atti del concorso pubblico per dirigente bandito dalla Provincia con D.D. n. 975/2023, vinto da Persona_1
; sostiene la ricorrente che e erano controinteressati nell'indicato
[...] Pt_2 Per_1 procedimento.
pagina 19 di 30 Deduce la ricorrente che, sempre in relazione a tale concorso per dirigente, ella aveva effettuato richieste di accesso agli atti che avevano coinvolto lo stesso , poi Pt_2
Contr componente dell' .
Sul punto, va rilevato che le norme invocate dalla ricorrente di cui agli artt.
6-bis l. 241/1990 e
7 DPR. 62/2013 prevedono l'astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, proprio al fine di tutelare l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Nello specifico, l'art. 6 bis della L. 241/90 prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
L'art. 7 del DPR 62/2013, denominato Obbligo di astensione, prevede che Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
La “Norme per la gestione dei procedimenti disciplinari” depositate dalla Provincia sub doc.
22 all'art. 6) <Obbligo di astensione - Ricusazione dell' > stabilisce espressamente: CP_2
<
1. L' ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dal dipendente che ha ricevuto la CP_2 contestazione disciplinare.
2. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste in materia dal codice di procedura civile per quanto applicabili ai procedimenti disciplinari>>.
Si reputa tuttavia che, nel caso in esame, il fatto che sia la ricorrente che i componenti Per_1
e abbiano partecipato allo stesso concorso da dirigente, poi vinto dal ed il Pt_2 Per_1 fatto che la ricorrente abbia impugnato con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica gli atti del concorso (ricorso che, giova precisarlo, in base a quanto emergente pagina 20 di 30 dalle relazioni del Controparte_5
con relazioni prot.
[...]
n.0028656 del 18/09/2024, afferente al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, prot. n.0002514 del 23/01/2025 e prot. 0006576 del 25/02/2025, le ultime relative ai secondi motivi aggiunti, sarebbe stato ritenuto in sede di istruttoria inammissibile ed infondato nel merito, cfr. doc. 21 e ss. del fascicolo della resistente) non integrano automaticamente un
“conflitto di interessi” né possono configurare una ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione in capo ai componenti dell'UPD da cui far derivare l'illegittimità o la invalidità del procedimento disciplinare o della sanzione applicata.
Inoltre, neppure l'eventuale mancata acquisizione in atti delle dichiarazioni ex art.
6-bis l.
241/1990 e artt.
6-7 d.P.R. 62/2013 determina alcuna automatica invalidazione del procedimento, potendosi configurare, al più, come irregolarità interna non invalidante, in difetto della prova di uno specifico vulnus all'imparzialità dell'organo o al diritto di difesa.
Invero, in adesione ai principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. lav.,
31/07/2019, n.20721, “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, nel prevedere che le disposizioni contemplate dal medesimo articolo e da quelli seguenti, fino all'art. 55 octies,
"costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2", ha avuto l'effetto "di non consentire l'ulteriore applicazione delle previsioni contrattuali difformi, ossia quelle che dettano regole diverse da quelle ricavabili in via diretta dalle previsioni legali". Al contempo si è precisato che "dal combinato disposto dell'art. 55, comma 1, e dell'art. 55 bis, comma 4, si desume il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, ma è rimessa a ciascuna
Pubblica Amministrazione, secondo le proprie peculiarità, l'individuazione dell'organo legittimato ad esercitare il potere disciplinare", sicché "il carattere imperativo riguarda, dunque, la non derogabilità della disciplina legale ad opera dell'autonomia negoziale (come è noto uno degli obiettivi della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, è la riaffermazione della centralità della Legge in materia disciplinare)", il che "certo non attribuisce natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell' (Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379 e, poi Cass. 6 febbraio 2019, n. CP_2
3467).
pagina 21 di 30 Anche perché "l'interpretazione dell'art. 55 bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici" (Cass. 3467/2019, cit.), laddove ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, il che "postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente" (Cass. 2 marzo 2017 n. 5317).
Tanto valutato, ad avviso del Tribunale, la pendenza di tali procedimenti non integra di per sé Contr una situazione di conflitto di interessi suscettibile di aver inciso sulla terzietà dell' , perché non prova un conflitto concreto e attuale riferibile all'oggetto del procedimento disciplinare oggi in esame;
manca infatti una qualsivoglia incidenza diretta o indiretta dell'esito del procedimento disciplinare rispetto a concrete situazioni di interesse personale o professionale in capo ai menzionati funzionari/dirigenti; non risultano prospettati specifici comportamenti sintomatici di parzialità nel segmento decisorio, tanto più che i fatti storici a cui si riferisce l'odierna contestazione risalivano a periodo antecedente rispetto alla pendenza del ricorso straordinario.
Non è quindi ravvisabile un conflitto di interessi dei componenti o Pt_2 Per_1 nell'azione disciplinare sfociata nella irrogazione della sanzione oggi contestata tale da poter aver inciso sulla validità del procedimento, non essendo i medesimi portatori di interessi personali confliggenti con l'interesse generale dell'ente di appartenenza e tali da comprometterne l'imparzialità; non emergono concrete violazioni del diritto di difesa, dato che la ha ricevuto formale contestazione dell'addebito, formulata dal competente UPD, Pt_1 si è sottoposta ad audizione, ha depositato memoria difensiva.
Peraltro, pure evidenziato che non risulta alcuna ricusazione operata dalla ricorrente dei Contr membri dell' , si segnala che alcuna attinenza fattuale/concreta hanno le vicende del
“concorso da dirigente”, al quale anche la ricorrente aveva partecipato, con i fatti storici riferibili alla odierna sanzione disciplinare che, come visto, trae origine da controlli posti in essere dall'ente attraverso l'esame dei fogli di presenza e che si fonda sulla osservanza/esatta osservanza dell'obbligo di giustificare le proprie assenze dal servizio.
La censura va, pertanto, rigettata.
4. Venendo al merito delle contestazioni, si rileva che la sanzione, preceduta da regolare contestazione, è stata applicata per: pagina 22 di 30 a) assenza ingiustificata dal servizio del giorno 13 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. c) del CCNL 2016/2018;
b) assenza ingiustificata dal servizio del giorno 27 luglio 2023, ai sensi dell'art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021;
c) comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma 2 dpr n. 62/2013).
Si ricorda opportunamente che:
l'art. 59 comma 4 lett. c) del CCNL 2016/2018 prevede che:
(…)4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
l'art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021 prevede che:
(…) 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
l'art. 11 comma 2 DPR b. 62/2013 stabilisce che:
pagina 23 di 30 Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Inoltre, quanto alla specifica normativa contrattuale relativa alle assenze dal servizio per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, si segnala che:
l'art. 35 del CCNL del 21.05.2018 (che rileva in relazione alla assenza del 13.01.2022), intitolato “Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” prevedeva che:
“1.Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con
l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
4 2 b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa.
In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. pagina 24 di 30 L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione
è inoltrata all'ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra
l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma
11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma
11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10,
11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10,
11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico 15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a pagina 25 di 30 recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva”.
L'art. 44 del CCNL del 16.11.2022, recante “Assenze e permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che rileva per l'assenza del
27.07.2023, prevedeva che:
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con
l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all'art. 42 del presente contratto (Permessi brevi). 53 b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche pagina 26 di 30 nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9.
L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione
è inoltrata all'ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra
l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma
11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa 54 assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9,
10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto pagina 27 di 30 dal medico. 15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma
1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva.
16. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell'anno, di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro. 17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 35 del CCNL
21.05.2018.
Tanto premesso, la sanzione disciplinare appare irrogata nella ricorrenza dei presupposti di legge, dato che la dipendente risulta aver prodotto all'ente del tutto tardivamente, ossia solo dopo la contestazione degli addebiti, documentazione giustificativa delle assenze del
13.01.2022 e 27.07.2023.
Nello specifico, la era stata più volte invitata a depositare documentazione Pt_1 giustificativa delle assenze del 13.01.2022 e 27.07.2023, da essa imputate ad assenze per espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche o esami diagnostici, come risultante dai fogli di presenza in possesso dell'ente.
Infatti, le erano state inviate le note prot. n.18824/2023 dell'11.08.2023, prot. n.19282/2023 del 23.08.2023, prot. n.24248/2023 del 6.11.2023 e prot. n.6107/2024 del 19.03.2024, con cui la , ripetutamente e reiteratamente, le aveva richiesto di CP_1 documentare/giustificare le assenze in questione.
E' tuttavia documentale, come ripercorso anche al precedente punto 2 della motivazione, che la dipendente, in data 19.03.2024, con nota prot. 6129, si limitava a segnalare all'ente che la giustificazione per il 27.07.2023 era stata già esibita e documentata presso la
Commissione INPS, giusta verbale dell'11.10.2023; quanto alla data 13.01.2022, osservava l'erroneo riferimento all'art. 44 del CCNL del 16.11.2022, vista la data in cui si era verificata l'assenza.
Solo il 20.05.2024, dopo la contestazione disciplinare del 13.05.2023, la Pt_1 depositava certificazione asseritamente giustificativa e, quindi, in ogni caso in violazione delle modalità e delle tempistiche previste dalla contrattazione collettiva, sopra richiamate, pagina 28 di 30 che imponevano al dipendente di produrre attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che avevano svolto la visita o la prestazione, da inoltrarsi all'ente dal dipendente oppure da trasmettersi direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura e che, nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, dovessero sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, prevedevano la produzione di un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attestasse la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti, da produrre da parte del lavoratore all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente, a cui dovevano in ogni caso far seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali doveva risultare l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione era somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
Nel caso in esame, a ben vedere, solo con nota del 20.05.2024, prot. n.10205, a giustificazione del permesso del 13 gennaio 2022 ex art. 35 del CCNL del 21/05/2018, la ricorrente produceva dichiarazione del 19.03.2024 (ossia recante data di ben due anni successiva rispetto alla sua assenza dal servizio) a firma della dott.ssa Persona_3 solo con nota del 20.05.2024, prot. n.10205, a giustificazione del permesso del 27 luglio
2023 ex art. 44 del CCNL del 16/11/2022, produceva la relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A. Controparte_4
, a firma della dott.ssa
[...] Testimone_1 si osserva che tale relazione contiene l'attestazione che in alcune giornate, tra cui il giorno
27.07.2023, si era svolto l'ascolto ed erano state effettuate attività diagnostiche di base, senza indicazione di orario;
la relazione reca altresì “sottoscrizione in data 15.09.2023” e risulterebbe ricevuta dalla ricorrente il 28.09.2023 (doc. 2 sexies, all.23).
E' quindi evidente che la dipendente aveva omesso di attivarsi diligentemente e tempestivamente, sebbene reiteratamente interpellata sul punto, per giustificare al datore di lavoro le assenze effettuate per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, così integrando le violazioni contrattuali contestate.
pagina 29 di 30 5. In definitiva, il ricorso avverso il provvedimento disciplinare prot. n. 17531 del
10.09.2024 deve essere respinto e, per l'effetto, la sanzione ivi applicata della multa di importo pari a 4 ore della retribuzione deve essere confermata integralmente.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 17531 del 10.09.2024 oggetto della presente controversia e conferma la sanzione disciplinare ivi irrogata alla ricorrente della multa di importo pari a 4 ore della retribuzione;
2.Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, spese che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre CP_1 CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 22 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. MARCARI LUCA presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(C.F. ), con sede in via Roma Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZIO
IO ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
, chiedendo: l'accertamento e la declaratoria di nullità, illegittimità Controparte_1
e inefficacia della sanzione disciplinare della multa di importo pari a 4 ore della retribuzione, applicata nei propri confronti dall'ente resistente con nota prot. n. 17531 del
10.09.2024 ai sensi dell'art. 72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art. 59 del CCNL del
21.05.2018 e del correlato addebito prot. n. 9717 del 13.05.2024, per insussistenza dei fatti contestati;
di accertare, in ogni caso, l'annullamento della indicata sanzione disciplinare per violazione delle regole del procedimento disciplinare (nello specifico, cfr. punto 2 delle conclusioni del ricorso: violazione del principio di necessarietà dell' addebito sanzionato,
pagina 1 di 30 violazione del diritto di difesa e violazione della regolarità del contraddittorio, per violazione del conflitto di interessi, violazione del principio di parità di trattamento e violazione delle regole di costituzione dell'UPD, con ogni conseguenza di legge e di contratto).
La ricorrente premetteva che:
-gli impugnati provvedimenti erano stati emessi dall' , in persona di Controparte_2
e quali componenti, e , quale Parte_2 Persona_1 Persona_2
Presidente; tale composizione difettava di terzietà, dato che l'Ufficio era stato notiziato dei fatti di presunta rilevanza disciplinare dallo stesso dr. con nota prot. n. Parte_2
8187 del 17.04.2024;
-l'addebito, relativo ad: a) assenza ingiustificata dal servizio 13 gennaio 2022 (art. 59 comma 4 lett. c) del CCNL 2016/2018; b) assenza ingiustificata dal servizio 27 luglio 2023
(art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021; c) comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma
2 del d.p.r. n. 62/2013” era stato contestato immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro, quale dirigente, da parte del dott. , in esecuzione della Pt_2 determinazione dirigenziale n. 584 del 16.03.2024, “opposta dalla ricorrente per fatto connesso e conseguente alla impugnazione dei risultati concorsuali” (cfr. ricorso, pag. 2 ultima parte).
Osservava, al contempo, che , risultato idoneo all'esito della procedura Pt_2 concorsuale, era stato contrattualizzato come dirigente a seguito di scorrimento della graduatoria concorsuale, impugnata dalla ricorrente;
evidenziava che la lettera c) dell'addebito consisteva in una condotta sanzionata “per fatti indeterminati”, con conseguente nullità dell'addebito.
La ricorrente, a fondamento della domanda di annullamento/nullità/inefficacia della sanzione disciplinare irrogata e del relativo procedimento, sviluppava in ricorso le seguenti argomentazioni:
-Effettuata tramite il proprio legale istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, vi era stata, da parte dell'ente, una trasmissione “massiva” della documentazione, senza che fosse stata effettuata una minima “ricognizione degli atti”; in relazione ad alcune note inviate, riferiva che esse “non erano indicate nei protocolli perché illeggibili”; contestava, quindi, l'invio massivo degli atti, “la mancata riferibilità del protocollo di origine”, con il riferito effetto della “non opponibilità procedimentale disciplinare”;
pagina 2 di 30 adduceva che, nel riscontro ricevuto, non era presente la seguente documentazione (cfr. pag. 4 del ricorso):
1) in conformità del Piano di riassetto dell'ente, giusta Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 8 del 19.05.2022 – riepilogo estratto in DP n. 33/2022: conferimento di specifica delega del Presidente della Provincia di al dipendente Dirigente ad CP_1 interim dr. per la contestazione dell'addebito al preposto dell'Avvocatura, Parte_2 anche per fatti non rientranti nella competenza temporale dello stesso Presidente p.t. delegante;
2) attestazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge n. 241/90 e artt. 6 e 7 Contr DPR n. 62/2022 – codice di comportamento aziendale dei componenti dr. Pt_2
e dr. ovvero segnalazione preventiva del conflitto ed
[...] Persona_1 autorizzazione presidenziale a provvedere;
3) certificazione depositata dall'avv. comprovante i giustificativi Parte_1 documentali, non rinvenuta in accesso anche inviati con prot. n. 10205 del 20.05.2024 all. Con A e all
[...]
[.. merito degli addebiti era insussistente, dato che erano presenti nel fascicolo della istruttoria disciplinare i giustificativi documentali richiesti per le giornate del 13.01.2022 e
27.07.2023.
Infondata era, quindi, la sanzione applicata il 10.09.2024.
Nello specifico: quanto alla “assenza dal servizio 13 gennaio 2022 (art.59 comma 4 lett. c) del CCNL
2016/2018” la ricorrente evidenziava che era “stata disposta la produzione documentale e Contr la diretta acquisizione ispettiva dell' - intervista della dr.ssa - sicché è Persona_3 tutta esibita la documentazione necessaria, di conferma della certificazione del giorno
13.01.2022, sottoscritta in termini riepilogativi dalla dr.ssa Psicologa e Persona_3
Psicoterapeuta Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Campobasso”;
quanto alla lett. b) “assenza ingiustificata dal servizio 27 luglio 2023 (art.72 comma 4 lett.
c) del CCNL 2019/2021”, osservava che era presente certificazione giustificativa del
27.07.2023 relativa alla visita presso il centro antimobbing della città L'Aquila.
pagina 3 di 30 Sosteneva, in ogni caso, la intempestività dell'addebito, perché relativo a contestazione effettuata il 13.05.2024, per fatti presuntivamente risalenti, quanto alla lett. a), al
13.01.2022 e, quanto alla lett. b), al 27.07.2023.
Evidenziava il difetto di legittimazione “ad avviare l'addebito” in capo al dott. , che Pt_2 non era né dirigente dell'Avvocatura provinciale né delegato dal Presidente della Provincia.
Sosteneva che costui aveva comunque operato in violazione dell'art. 6 bis legge n. 241/90
e degli artt. 6 – 7 DPR n. 62/2013 e comunque in conflitto di interessi, perché controinteressato al procedimento di accesso agli atti del concorso e già sollecitato a provvedere all'accesso agli atti in qualità di Responsabile del 1° Settore 2° Servizio –
Risorse Umane.
Parimenti, sosteneva la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo a e a perché controinteressati nel ricorso straordinario al Presidente della Pt_2 Per_1
Repubblica intrapreso dalla ricorrente in relazione al concorso da dirigente.
Rimarcava, quindi, violazione di legge sia per l'assenza di terzietà dell'organo di disciplina procedente, rispetto al soggetto segnalante non legittimato, sia per conflitto di interesse di e entrambi controinteressati nel Ricorso Parte_2 Persona_1 straordinario al Presidente della Repubblica dalla ricorrente depositato il 20.02.2024 prot.
n. 0006024 c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contr Inoltre, ribadiva che l era stato notiziato dallo stesso dr. con nota prot. Parte_2
Contr n. 8187 del 17.04.2024, che era pure componente dell' .
Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle spiegate conclusioni.
Si costituiva la , che contestava integralmente il ricorso, Controparte_1 deducendo la piena legittimità della sanzione disciplinare irrogata, chiedendone la conferma.
Ricordava che alla ricorrente, con nota prot. n.9717/2024 del 13.05.2024, richiamato l'obbligo del personale di mantenere una condotta rispettosa delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, quale: a) di non assentarsi ingiustificatamente dal servizio – giorno 13 gennaio 2022 (art. 59 comma 4 lett. c) del
CCNL 2016/2018; b) di non assentarsi ingiustificatamente dal servizio - giorno 27 luglio
2023 (art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021;c) di utilizzare i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, senza il rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma 2 del Codice di comportamento d.p.r.
62/2013); d) conformare la propria condotta al contenuto di cui all'art. 55 quinquies del pagina 4 di 30 d.lgs. n. 165/2001;>>, era stata contestata l'assenza ingiustificata dal servizio in data
13.01.2022 e il 27.07.2023 ed un comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Rimarcava che la dipendente non aveva fornito idonea giustificazione relativa ai permessi di cui aveva usufruito il 13 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 35 CCNL del 21/05/2018, ed il
27.07.2023, ai sensi dell'art. 44 CCNL 16/11/2022, dato che ella aveva prodotto documentazione giustificativa tardiva ed inidonea.
Nello specifico, osservava che , seppur più volte invitata a “fornire la Parte_1 giustificazione medica per la vista da Lei eseguita”, con le note prot. n.18824/2023 dell'11.08.2023, prot. n.19282/2023 del 23.08.2023, prot. n.24248/2023 del 6.11.2023 e prot. n.6107/2024 del 19.03.2024, nonostante adducesse di aver ottemperato alla richiesta dell'Ente, in realtà “non giustificava” i giorni di permesso di cui aveva usufruito, atteso che,
a fondamento dei propri assunti, richiamava documenti non idonei, in quanto non conformi alle disposizioni di cui all'art.35 (CCNL 21/05/2018) e all'art.44 (CCNL 16.11.2022).
Solo in sede di memoria difensiva del 17.06.2024 e sulla scorta delle deduzioni a verbale del 18.06.2024 adduceva, a giustificazione del permesso del 13 gennaio 2022 ex art. 35 del CCNL del 21/05/2018, la dichiarazione del 19.03.2024 a firma della dott.ssa
[...]
prodotta in data 20.05.2024 al prot. n.10205; a giustificazione del permesso del Per_3
27 luglio 2023 ex art. 44 del CCNL del 16/11/2022, la relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A. Controparte_4
, a firma della dott.ssa parimenti prodotto alla Provincia il
[...] Testimone_1
20.05.2024.
La Provincia osservava che tale documentazione, oltre a non essere pervenuta tempestivamente, non era idonea a giustificare la fruizione dei richiamati permessi (ex art.35 CCNL 21.05.20218 e art.44 CCNL 16.11.2022).
Invero, le giustificazioni erano pervenute in ritardo di anni;
nello specifico, la dichiarazione della dott.ssa afferente al permesso del 13.01.2022, recava data comunque Persona_3 successiva alla assenza, dato che era datata 19.03.2024, in violazione dei richiamati artt.
35 (CCNL 21.05.20218) e 44 (CCNL 16.11.2022), che prevedono l'invio di documentazione “prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente”; la documentazione era comunque generica, perché mancava il riferimento obbligatorio e necessario “in ordine all'orario” (comma 14 di entrambi gli articoli), evenienza che ricorreva anche nella prodotta Relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e pagina 5 di 30 Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A.S.L.1 -Avezzano - - L'Aquila in relazione CP_4 al permesso del 27.07.2023.
La Provincia sosteneva, in ogni caso, la inammissibilità della domanda per frazionamento del contenzioso, sul presupposto che la ricorrente era stata destinataria di due procedimenti e provvedimenti disciplinari, ossia la contestazione disciplinare prot.
n.9717/2024 del 13 maggio 2024, conclusa con applicazione della “Multa di importo pari a
4 ore della retribuzione”, con provvedimento del 9 settembre 2024, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, nonché la contestazione disciplinare prot.
n.9719/2024 del 13 maggio 2024, conclusa con applicazione del “Rimprovero Scritto ai sensi dell'art.72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018 con provvedimento del 9 settembre 2024, impugnata con ricorso iscritto a ruolo in data
19.12.2024 al n.1153/2024 R.G.L. del Tribunale di Campobasso.
Sosteneva che i provvedimenti erano stati impugnati per motivi pressocché identici a mezzo di due distinti e separati ricorsi, con illegittimo frazionamento della domanda o comunque abuso del processo.
Contestava la censura di intempestività, dato che non poteva prendersi in considerazione, ai fini del computo del termine per l'accertamento della tempestività, il giorno in cui si era verificato l'evento e/o il fatto oggetto di addebito, bensì doveva valutarsi il momento in cui l aveva acquisito la notizia dell'infrazione e, quindi, la data della comunicazione CP_2 all'Ufficio, avvenuta con la nota prot. n.8187/2024 del 17.04.2024.
Sull'asserito difetto di legittimazione del dott. a segnalare l'addebito, Parte_2 evidenziava che costui si era limitato, come evincibile dalla nota prot. 8187/2024 del
17.04.2024, solo ed esclusivamente a segnalare, quindi notiziare, il competente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.
Quanto all'asserito difetto di terzietà dell' rispetto all'autorità segnalante, rilevava che CP_2 le norme imperative del D.Lgs. n. 165 del 2001, in particolare l'art. 55-bis, stabilivano soltanto la distinzione, sul piano organizzativo, fra l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e la struttura nella quale operava il dipendente incolpato.
Negava la sussistenza di ipotesi di illegittimità del procedimento per violazione del principio di astensione ai sensi degli artt. 6 bis Legge n.241/90 e/o degli artt. 6 e 7 DPR n.62/2013 per asserito conflitto di interesse, dato che i casi di incompatibilità erano legislativamente determinati dall''art.51 c.p.c.
Insisteva, quindi, nella richiesta di rigetto del ricorso. pagina 6 di 30 ____
La causa è stata istruita in via documentale e, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 4.11.2025.
____
1. L'eccezione sollevata in via preliminare dalla , secondo cui il Controparte_1 ricorso sarebbe inammissibile per abusivo frazionamento del contenzioso, non è condivisibile.
Nel caso in esame, sulla scorta di quanto documentato dalla stessa resistente, risultano autonomamente impugnati dalla ricorrente due provvedimenti sanzionatori differenti, ciascuno relativo a specifiche contestazioni: si tratta della contestazione disciplinare prot.
n.9717/2024 del 13 maggio 2024, conclusa con applicazione della sanzione della “Multa di importo pari a 4 ore della retribuzione ai sensi dell'art.72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018, oggetto del presente giudizio, e della contestazione disciplinare all'esito della quale è stato applicato il “Rimprovero Scritto ai sensi dell'art.72 del CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018”, impugnato con ricorso iscritto a ruolo in data 19.12.2024, recante n. R.G.1153/2024.
Ha sostenuto la che i provvedimenti erano stati impugnati per motivi pressocché CP_1 identici, a mezzo di due distinti e separati ricorsi, dando luogo a due procedimenti, con illegittimo frazionamento della domanda e/o configurabilità di una ipotesi di abuso del processo.
Tuttavia, si osserva che nell'odierno processo la sanzione disciplinare è stata applicata per mancata tempestiva giustificazione di due assenze dal lavoro, mentre nel giudizio n. RG.
109/2024 sono contestate alla ricorrente condotte attinenti alla omessa presentazione della dichiarazione ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013.
Pertanto, nel rinviare alla analitica lettura dei provvedimenti di contestazione degli addebiti e di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui si controverte nei due processi, deve in ogni caso rimarcarsi che le vicende riguardano fatti storici distinti, anche temporalmente;
i due procedimenti sono stati interessati da separate istruttorie, con conseguenti autonome deliberazioni dell'UPD.
La parziale sovrapposizione di talune censure mosse da parte ricorrente- soprattutto quelle afferenti alla composizione e al presunto difetto di “terzietà” dell'UPD- o il fatto che si pagina 7 di 30 riscontri una identità dei soggetti coinvolti o la contiguità temporale delle date di adozione dei provvedimenti non muta i termini della questione e non incide sulla distinta natura delle domande, che conservano differenti oggetti.
In ultima analisi, la ha adottato due distinte sanzioni disciplinari, per fatti storici CP_1 distinti e diversi, che sono state -del tutto legittimamente- autonomamente impugnate dalla dipendente.
Peraltro, nella ricorrenza dei presupposti di legge -e/o valutatane la necessità o l'opportunità da parte dell'autorità procedente- l'ordinamento appronta specifici rimedi di coordinamento (quali la riunione ex art. 274 c.p.c.), senza che, in caso contrario, possa configurarsi alcun “abuso del processo”; infine, non risulta allegato dalla , né CP_1 tantomeno dimostrato, un concreto aggravio della propria posizione difensiva, né un uso distorto dello strumento processuale.
L'eccezione preliminare va, quindi, rigettata.
2.Si deve quindi opportunamente procedere alla sintetica ricostruzione delle fasi del procedimento disciplinare, con conseguente richiamo ai fatti storici oggetto di contestazione, sulla scorta degli atti acquisiti.
Emerge pertanto che: con nota prot. n.9717/2024 del 13.05.2024, l'UPD della Provincia di Campobasso, in composizione collegiale (Presidente , Componenti e Persona_2 Persona_1 Pt_2
), contestava alla ricorrente:
[...]
a) l'assenza ingiustificata dal servizio del giorno 13 gennaio 2022 (art. 59 comma 4 lett.
c) del CCNL 2016/2018);
b) l'assenza ingiustificata dal servizio nel giorno 27 luglio 2023 (art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021);
c) di aver tenuto un comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma 2 del dpr n.
62/2013); Contr
-con nota prot. n.17531/2024 del 10.09.2024, l della Provincia di nella CP_1 stessa composizione di persone fisiche sopra indicata, applicava alla ricorrente la sanzione disciplinare della “Multa di importo pari a 4 ore della retribuzione ai sensi dell'art.72 del
CCNL del 16.11.2022 e dell'art.59 del CCNL del 21.5.2018” in relazione ai fatti oggetto di contestazione disciplinare sopra riportati;
pagina 8 di 30 -la aveva più volte invitato la ricorrente a fornire la giustificazione dell'assenza, CP_1 riscontrata dall'esame del foglio di presenze del mese di gennaio 2022, relativa al giorno
13.01.2022, in cui la dipendente risultava assente ai sensi dell'art. 35 CCNL 21.05.2018, nonché della assenza, riscontrata dall'esame del foglio di presenze del mese di luglio
2023, relativa al giorno 27.07.2023, in cui la dipendente risultava assente ai sensi dell'art. 44 CCNL 16.11.2022; infatti, l'ente aveva inviato alla le note prot. n.18824/2023 dell'11.08.2023 (doc.9 Pt_1 fascicolo resistente), prot. n.19282/2023 del 23.08.2023 (doc.10), nonché con le note prot.
n.24248/2023 del 06.11.2023 (doc.11) e prot. n.6107/2024 del 19.03.2024 (doc.12), chiedendo di giustificare le indicate assenze;
-in sede di memoria difensiva del 17.06.2024 depositata nel corso del procedimento disciplinare, la produceva, a giustificazione del permesso del 13 gennaio 2022 Pt_1 preso ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 21/05/2018, la dichiarazione datata 19.03.2024 a firma della dott.ssa (doc. 14 del fascicolo resistente), prodotta alla Provincia Persona_3 in data 20.05.2024, con nota prot. n.10205, ossia dopo la intervenuta contestazione dell'addebito; per giustificare il permesso /l'assenza del 27 luglio 2023 di cui aveva usufruito ai sensi dell'art. 44 del CCNL del 16/11/2022, produceva la relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A , Controparte_4
a firma della dott.ssa in cui era indicata, quale data di sottoscrizione, il Testimone_1 giorno 15.09.2023 (doc.15 fascicolo della Provincia); anche tale relazione risultava prodotta alla Provincia dalla con nota prot. 10205 del 20.05.2024; Pt_1
-la dipendente, in data 19.03.2024, con nota prot. 6129, segnalava che la giustifica per il
27.07.2023 era stata già esibita e documentata presso la Commissione INPS “giusta verbale dell'11.10.2023”; quanto alla data 13.01.2022, osservava l'erroneo riferimento all'art. 44 del CCNL del 16.11.2022, vista la data in cui si era verificata l'assenza.
3. Venendo all'esame delle singole censure mosse dalla ricorrente, quanto al profilo circa l'intempestività della contestazione dell'addebito, è necessario verificare se il procedimento disciplinare si sia svolto nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del
2001, poiché l'osservanza delle scansioni temporali fissate dalla legge costituisce condizione imprescindibile per la validità della sanzione disciplinare.
pagina 9 di 30 Rileva pertanto la disposizione di cui all'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001, nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, che prevede: “… L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa… L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…”;
“… ((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.))”.
La portata applicativa della norma va ricostruita alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che in varie occasioni si è soffermata sui criteri per individuare il dies a quo dei termini di trenta e centoventi giorni previsti dall'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001.
Quanto al termine di trenta giorni entro il quale deve essere formulata la contestazione dell'addebito, la Corte ha ripetutamente affermato che “il termine per la contestazione, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 dal D.Lgs. Contr n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l riceve gli atti dal responsabile della struttura, e cioè riceve una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentirgli di dare in modo corretto l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, anche nell'ipotesi in cui il protrarsi nel tempo di singole mancanze, pur da sole disciplinarmente rilevanti, integri un'autonoma e più grave infrazione (Cass. n. 11635 del
pagina 10 di 30 2021; Cass. n. 20730 del 2022; Cass. n. 10284 del 2023 e Cass. n. 20235 del 2023).” (v.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2024, n. 26936).
Con riferimento al termine di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, la
Cassazione ha ribadito che:
“in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del
2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente” (v. Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10284).
Sempre secondo la S.C., il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione (Cass. Sez. L., 28/05/2024, n.
14896, Rv. 671219 - 01); peraltro, è stato sottolineato che l'utilità dell'atto istruttorio, al fine dell'individuazione del termine iniziale, va valutata ex ante e non ex post, non in relazione agli esiti istruttori raggiunti ai fini della contestazione, quindi, ma a quelli che avrebbero potuto essere acquisiti (…) e che la notizia di infrazione è acquisita all'esito di tutti quegli accertamenti che – secondo una valutazione di ragionevolezza a compiersi ex ante - avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta in rilievo o di quelle connesse, in quanto sarebbe irragionevole una interpretazione di segno opposto, volta a fare decorrere il termine iniziale per la conclusione del procedimento fin dal primo risultato utile alla contestazione, senza possibilità di compiere i necessari accertamenti atti, secondo una valutazione prognostica anticipata, a colorare di maggiore o minor disvalore la condotta in rilievo o quelle connesse in modo da poter – se del caso – procedere alla contestazione disciplinare nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione.
pagina 11 di 30 Vengono quindi in rilievo i principi affermati dalla S.C. (Cass. n. 7134 del 2017; Cass. n.
21193/2018; nonché Cass. n. 11635/2021), cui si intende aderire.
Va ribadito, dunque, che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione (ex art. 55- bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del
2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost.
(sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell'ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione.
Secondo quanto da ultimo precisato dalla Corte di Cassazione n. 13620/2025, “l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro pubblico è disciplinato dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, che non contengono più il rinvio all'art. 7 dello Statuto, in passato disposto dal comma 2 dell'art. 55. I termini per l'esercizio e per la conclusione del procedimento disciplinare sono espressamente indicati dall'art. 55 bis, che individua in modo certo ed oggettivo il dies a quo e fa decorrere quello per la contestazione dal momento in cui l ha acquisito la piena conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare. Va CP_2 rammentato al riguardo che questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui, all'esito della riformulazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non assumono alcun rilievo comunicazioni pervenute ad articolazioni dell'amministrazione di appartenenza Contr diverse dall' e dalla struttura alla quale l'incolpato è assegnato. Infatti, la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare richiedono necessariamente un'individuazione non equivoca del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione. È stato rimarcato che le esigenze di certezza sono poste a tutela di entrambe le parti del rapporto perché, se, da un lato, occorre evitare che il dipendente pubblico possa rimanere esposto senza limiti temporali all'iniziativa disciplinare, dall'altro occorre anche assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, che risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il dies a quo del procedimento, rimettendolo – in ipotesi – anche a notizie informali o pervenute ad uffici privi di competenza quanto alla materia disciplinare e con i quali il dipendente non abbia alcuna relazione diretta”.
pagina 12 di 30 Inoltre, “la decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs.
n. 165 del 2001 presuppone l'acquisizione di una notizia “qualificata” e idonea a supportare
l'apertura del procedimento disciplinare con la formulazione della contestazione, sicché il termine medesimo non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito. Ciò perché, come è stato pure osservato, un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto « è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità» (Cass. n. 33236/2022).
“Il richiamato orientamento, che si è formato nella vigenza dell'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 nel testo formulato dal d.lgs. n. 150/2009, non ha perso attualità all'esito della riformulazione operata dall'art. 15 del d.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (applicabile ratione temporis alla fattispecie nella quale si discute di fatti verificatisi in epoca successiva alla novella normativa); il legislatore, infatti, oltre a ribadire che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'UPD riceve la segnalazione, ha aggiunto «ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare», in luogo dell'originaria formulazione che valorizzava la
«data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione». In tal modo è stata avallata l'interpretazione alla quale la Corte era già pervenuta quanto al significato da attribuire al termine «notizia», perché la «piena conoscenza» che, secondo il testo vigente fa decorrere i termini del procedimento, è solo quella che consente l'immediato avvio dello stesso e si realizza allorquando l'amministrazione è posta in condizione di formulare una contestazione specifica quanto al fatto, al suo autore ed alle modalità di realizzazione della condotta”.
Dal dato normativo e dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati emerge, in ultima analisi, che il procedimento disciplinare è scandito da due termini espressamente perentori, la cui eventuale inosservanza comporta la decadenza dell'intera azione disciplinare e integra un'eccezione in senso stretto nel giudizio di lavoro.
pagina 13 di 30 Il primo è quello di trenta giorni, riferito alla contestazione dell'addebito, che decorre dal momento in cui l'Ufficio per i procedimenti disciplinari riceve la segnalazione del responsabile della struttura o comunque acquisisce piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare;
in questo senso, è la conoscenza dell'Ufficio, e non quella di altri soggetti, a rilevare ai fini del computo.
Il secondo è quello di centoventi giorni, stabilito per la conclusione del procedimento, che decorre dalla data della contestazione formale e si riferisce alla necessità di definire il procedimento, con archiviazione o sanzione, entro un arco temporale certo, funzionale alla tutela del diritto di difesa e alla garanzia di tempestività dell'azione disciplinare.
________
Nella odierna fattispecie, la ricorrente lamenta che la contestazione dell'addebito sarebbe stata intempestiva (il riferimento sembrerebbe effettuato al termine di 30 gg. sopra indicato), in particolare perché l'assenza poteva essere oggetto di verifica già nell'ambito di altro procedimento disciplinare che aveva avuto ad oggetto assenze della dipendente nell'anno 2022 (oggetto del processo RG 1179/2023), e che anche l'assenza del
27.07.2023 era stata giustificata dalla ricorrente sulla scorta di relazione del centro antimobbing, prodotta ed allegata sub doc. 23 in altro procedimento (RG 109/2024) pendente tra le stesse parti.
Evidenziato, quindi, che il dies a quo decorre dall'acquisizione della “notizia di infrazione” nei termini innanzi indicati, va verificato il rispetto di detto principio nel caso oggi in esame.
Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha ricevuto notizia di fatti disciplinarmente rilevanti con nota prot. n. 8187 del 17.04.2024 e ha provveduto alla contestazione dell'addebito con prot. n. 9117 del 13.05.2024 e, dunque, nel pieno rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 55-bis, decorrente dal momento della conoscenza qualificata dei fatti da parte dell'Ufficio.
Il procedimento si è poi concluso con l'irrogazione della sanzione in data 10.09.2024 con nota prot. 17531 e, quindi, entro il termine massimo di centoventi giorni decorrente dalla contestazione dell'addebito sopra indicata.
Ne consegue che, avuto riguardo ai termini procedimentali imposti dalla legge, non risulta fondata la doglianza di intempestività sollevata dalla ricorrente, essendo stata rispettata sia la tempestività della contestazione sia quella per la conclusione del procedimento disciplinare.
pagina 14 di 30 Pertanto, come sostenuto da condivisibile orientamento della S.C. sopra già menzionato
(Cass. 6 ottobre 2022, n. 29142) «la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività».
Vale dunque il consequenziale principio – di cui al medesimo precedente, alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – secondo il quale «in tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del
2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
ne consegue che il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che anche la rilevanza di eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti va misurata in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti».
Pertanto, valutata la data in cui risulterebbero effettuate le violazioni di rilevanza disciplinare (13.01.2022 e 27.07.2023), deve essere necessariamente considerato il contenuto delle note/missive attraverso cui si è articolata l'istruttoria, ossia le note prot.
n.18824/2023 dell'11.08.2023, prot. n.19282/2023 del 23.08.2023, prot. n.24248/2023 del
06.11.2023, prot. n.6107/2024 del 19.03.2024, con cui, a ben vedere, reiteratamente, la aveva richiesto alla dipendente di produrre documentazione giustificativa per le CP_1 due giornate in esame;
deve pure prendersi atto della nota della stessa dipendente del
19.03.2024, prot. 10728, con cui ella rappresentava che la giustificazione per il 27.07.2023 era in possesso della Commissione INPS “giusta verbale dell'11.10.2023”, aggiungendo che l'INPS aveva inviato all'ente un plico sigillato contenente estratto del verbale e che non le poteva essere richiesto ciò che già era stato oggetto di verifica dell'INPS e, quanto al pagina 15 di 30 13.01.2022, indicava che il riferimento all'art. 44 CCNL del 16.11.2022 era errato, vista la data dell'assenza. Contr Solo all'esito di questa istruttoria, l ha ricevuto notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti, a mezzo nota prot. n. 8187 del 17.04.2024, e ha provveduto alla contestazione dell'addebito con prot. n. 9117 del 13.05.2024.
Risulta quindi che non vi sia stata alcuna violazione del principio di tempestività, né di Contr quello di difesa, dato che la trasmissione degli atti all' è avvenuta all'esito delle necessarie verifiche, degli indispensabili riscontri, delle opportune interlocuzioni tra uffici, nonché previa doverosa attivazione di contraddittorio con la stessa ricorrente sulle anomalie / carenze giustificative riscontrate.
Solo effettuate tali attività, dopo le richieste reiterate rivolte alla dipendente, acquisito il suo riscontro, si è potuto conseguire, da parte dell'ente, un adeguato apprezzamento dei fatti disciplinarmente rilevanti.
3.1 La ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di accesso, in quanto l'Amministrazione avrebbe trasmesso i documenti in modo “massivo”, senza indicizzazione e senza che alcuni documenti recassero numeri di protocollo leggibili.
Dagli atti di cui si dispone emerge che la richiesta di accesso è stata riscontrata positivamente dalla con nota prot. n. 10728 del 27.05.2024 e con successiva CP_1 nota prot. 12174 del 14.06.2024, alla cui lettura e ai cui allegati si rinvia nella presente sede.
In particolare, il documento n. 2 ter depositato dalla ricorrente comprova la risposta dell'ente, resa con nota dell'Ente prot. 10728 del 27.05.2024, con cui era accolta la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente il 22.05.2024 con nota prot. 10423; emerge dai documenti allegati alla nota prot. 10728 che la aveva CP_1 tempestivamente trasmesso alla ricorrente la documentazione istruttoria ivi allegata.
Pertanto, in base agli atti di cui si dispone, l'ente risulta aver compiutamente soddisfatto la richiesta di accesso agli atti.
Non risulta, e comunque non è stato adeguatamente allegato, che eventuali mancanze o illeggibilità di numeri di protocollo abbiano impedito alla ricorrente di predisporre compiutamente le proprie difese in modo da incidere sulla regolarità/validità del procedimento disciplinare.
pagina 16 di 30 E' evidente che la prospettazione della ricorrente (cfr. pag. 4 del ricorso), secondo cui tra gli atti non sarebbe stata rinvenuta la delega del Presidente della Provincia di CP_1 al Dirigente ad interim e l'attestazione della mancanza di conflitto di interessi dei Pt_2
Contr componenti dall' può attenere, eventualmente, a differenti censure procedimentali o di merito (che infatti saranno affrontate nei punti successivi di motivazione), distinte da quelle attinenti alla presunta violazione del diritto di accesso agli atti (dato che la doglianza inerente alla mancata trasmissione di atti può -ragionevolmente- riferirsi solo ad atti effettivamente sussistenti ed esistenti su cui si sia fondata l'istruttoria).
Inoltre, anche la dedotta mancata trasmissione “dei documenti giustificativi” è stata riscontrata dall'ente con la nota prot. n. 12174 del 14.06.2024.
L'eccezione di nullità/invalidità del procedimento per violazione del diritto di accesso avrebbe richiesto una allegazione specifica circa il contenuto degli atti non trasmessi, circa la loro rilevanza decisiva rispetto ai fatti contestati, nonché circa il pregiudizio difensivo effettivamente patito (impossibilità di comprendere le imputazioni o di confutarle utilmente).
In difetto di ulteriori specificazioni, non è dimostrato il requisito della necessità (in termini di decisività) degli atti asseritamente non trasmessi;
né è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, atteso che la ricorrente ha compreso le imputazioni, ha avuto visione degli atti principali ed ha effettivamente esercitato il contraddittorio.
Non vi sono, detto in altri termini, documenti di cui non sia stato consentito l'accesso posti a fondamento della contestazione o della applicazione della sanzione disciplinare irrogata, oggi in contestazione.
Ne consegue che l'eccezione di nullità per violazione del diritto di accesso è infondata e va rigettata.
3.2 La ricorrente ha pure sostenuto il difetto di legittimazione “ad avviare l'addebito” da parte del dott. , che non ricopriva né l'incarico di dirigente dell'Avvocatura né Pt_2 era persona delegata dal Presidente della . CP_1
Anche tale censura va disattesa.
In primo luogo, va evidenziato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo con la struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con la imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo, rispetto al lavoratore ed alla
P.A., potrebbe assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime pagina 17 di 30 garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, n. 1753).
La S.C. ha pure avuto modo di precisare che “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ne postula la distinzione sul piano organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente, e non va confuso con quello di imparzialità dell'organo giudicante, che solo un soggetto terzo può assicurare, laddove il giudizio disciplinare, sebbene connotato da plurime garanzie per il dipendente, è, comunque, condotto dal datore, parte del rapporto. Ne consegue che, ove l'UPD abbia composizione collegiale e sia distinto dalla struttura nella quale opera il dipendente sottoposto
a procedimento, la terzietà dell'organo non viene meno per il solo fatto che sia composto anche dal soggetto che ha effettuato la segnalazione disciplinare” (Cass., Sez. Lav. n.15239 dell'1.6.2021 e n.5733 del 4.3.2024).
La giurisprudenza di legittimità ha poi puntualizzato che le irregolarità interne, relative alla Contr costituzione o al funzionamento dell' , non comportano l'automatica nullità del provvedimento disciplinare, salvo che venga dimostrata la violazione del principio di terzietà o la compromissione concreta del diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
28/06/2019, n.17582).
Nel caso concreto, la coincidenza, in capo al dott. , della qualifica di soggetto Pt_2 segnalatore della violazione disciplinare e componente dell'UPD non ha inciso sulla distinzione organizzativa dell'organo, né sul carattere collegiale della decisione e, sulla scorta della giurisprudenza richiamata, non ha comportato alcuna invalidità procedimentale.
Quanto alla qualifica soggettiva del funzionario istruttore, deve rilevarsi che la normativa (artt.
55 e ss. d.lgs. 165/2001) non prescrive che l'attività preparatoria sia riservata ai dirigenti, ma solo che la sanzione sia adottata dall'UPD. L'eventuale assenza della qualifica apicale non integra dunque vizio di legittimità.
Peraltro, è la stessa ricorrente che riferisce che aveva assunto la qualifica di Pt_2 dirigente ed è chiaro che nessuna norma prevedeva che dovesse essere il dirigente della
Avvocatura Provinciale ad avviare il procedimento o effettuare le segnalazioni di rilievo disciplinare.
Risulta pure infondata la doglianza relativa al fatto che non era stato delegato dal Pt_2
Presidente della Provincia, dato che in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, trova applicazione il disposto normativo di cui agli artt. 54, 55
e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, il codice di Comportamento della Provincia, gli artt. 71 e 72 pagina 18 di 30 del C.C.N.L. “Comparto Funzioni Locali”. Pertanto, è indubbio che la titolarità del potere Contr disciplinare fosse in capo all' , non già al Presidente della Provincia o a delegato del
Presidente della Provincia.
Infine, non emerge alcun concreto vulnus al diritto di difesa della ricorrente. Dagli atti, invero, risulta che ha ricevuto regolare contestazione, con indicazione Parte_1 specifica delle giornate oggetto di rilievo, ha potuto accedere alla documentazione rilevante e ha depositato articolata memoria difensiva;
pertanto, nessun atto compiuto dal ha Pt_2 impedito l'esplicazione del contraddittorio, né ha inciso sulla concreta possibilità della ricorrente di difendersi utilmente.
3.3 Circa il presunto conflitto di interessi dei componenti dell e Parte_3
e la denunciata violazione dell'obbligo di astensione, si evidenzia Persona_1 quanto segue.
La ricorrente ha riferito che la contestazione disciplinare era stata avviata dopo la designazione di quale dirigente, all'esito di scorrimento di graduatoria, in relazione Pt_2 ad un bando per un concorso dirigenziale per il quale avevano presentato domanda la stessa ricorrente, nonché e e che ella aveva successivamente proposto Ricorso Pt_2 Per_1 straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando gli atti concorsuali, in cui sia Per_1 che erano controinteressati;
ha dedotto che era stato controinteressato Pt_2 Pt_2 nel procedimento di accesso agli atti del concorso dirigenziale e che era stato sollecitato a provvedere all'accesso agli atti quale Responsabile del servizio risorse umane.
In base a tali elementi ha prospettato un presunto di conflitto di interessi e/o la violazione dell'obbligo di astensione da parte dei due componenti dell'UPD, assumendo che la partecipazione alla medesima procedura concorsuale, il successivo ricorso straordinario intrapreso dalla ricorrente in relazione agli atti del concorso, il coinvolgimento di in Pt_2 pregresse vicende di accesso agli atti avrebbero imposto ai componenti l'obbligo di astensione dai lavori dell'UPD o comunque integrerebbero una ipotesi di conflitto di interessi.
Emerge dagli atti che la ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, depositato il 26.02.2024, per ottenere l'annullamento degli atti del concorso pubblico per dirigente bandito dalla Provincia con D.D. n. 975/2023, vinto da Persona_1
; sostiene la ricorrente che e erano controinteressati nell'indicato
[...] Pt_2 Per_1 procedimento.
pagina 19 di 30 Deduce la ricorrente che, sempre in relazione a tale concorso per dirigente, ella aveva effettuato richieste di accesso agli atti che avevano coinvolto lo stesso , poi Pt_2
Contr componente dell' .
Sul punto, va rilevato che le norme invocate dalla ricorrente di cui agli artt.
6-bis l. 241/1990 e
7 DPR. 62/2013 prevedono l'astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, proprio al fine di tutelare l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Nello specifico, l'art. 6 bis della L. 241/90 prevede che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
L'art. 7 del DPR 62/2013, denominato Obbligo di astensione, prevede che Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
La “Norme per la gestione dei procedimenti disciplinari” depositate dalla Provincia sub doc.
22 all'art. 6) <Obbligo di astensione - Ricusazione dell' > stabilisce espressamente: CP_2
<
1. L' ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dal dipendente che ha ricevuto la CP_2 contestazione disciplinare.
2. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono quelle previste in materia dal codice di procedura civile per quanto applicabili ai procedimenti disciplinari>>.
Si reputa tuttavia che, nel caso in esame, il fatto che sia la ricorrente che i componenti Per_1
e abbiano partecipato allo stesso concorso da dirigente, poi vinto dal ed il Pt_2 Per_1 fatto che la ricorrente abbia impugnato con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica gli atti del concorso (ricorso che, giova precisarlo, in base a quanto emergente pagina 20 di 30 dalle relazioni del Controparte_5
con relazioni prot.
[...]
n.0028656 del 18/09/2024, afferente al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, prot. n.0002514 del 23/01/2025 e prot. 0006576 del 25/02/2025, le ultime relative ai secondi motivi aggiunti, sarebbe stato ritenuto in sede di istruttoria inammissibile ed infondato nel merito, cfr. doc. 21 e ss. del fascicolo della resistente) non integrano automaticamente un
“conflitto di interessi” né possono configurare una ipotesi di violazione dell'obbligo di astensione in capo ai componenti dell'UPD da cui far derivare l'illegittimità o la invalidità del procedimento disciplinare o della sanzione applicata.
Inoltre, neppure l'eventuale mancata acquisizione in atti delle dichiarazioni ex art.
6-bis l.
241/1990 e artt.
6-7 d.P.R. 62/2013 determina alcuna automatica invalidazione del procedimento, potendosi configurare, al più, come irregolarità interna non invalidante, in difetto della prova di uno specifico vulnus all'imparzialità dell'organo o al diritto di difesa.
Invero, in adesione ai principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civile sez. lav.,
31/07/2019, n.20721, “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 1, nel prevedere che le disposizioni contemplate dal medesimo articolo e da quelli seguenti, fino all'art. 55 octies,
"costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2", ha avuto l'effetto "di non consentire l'ulteriore applicazione delle previsioni contrattuali difformi, ossia quelle che dettano regole diverse da quelle ricavabili in via diretta dalle previsioni legali". Al contempo si è precisato che "dal combinato disposto dell'art. 55, comma 1, e dell'art. 55 bis, comma 4, si desume il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, ma è rimessa a ciascuna
Pubblica Amministrazione, secondo le proprie peculiarità, l'individuazione dell'organo legittimato ad esercitare il potere disciplinare", sicché "il carattere imperativo riguarda, dunque, la non derogabilità della disciplina legale ad opera dell'autonomia negoziale (come è noto uno degli obiettivi della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, è la riaffermazione della centralità della Legge in materia disciplinare)", il che "certo non attribuisce natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell' (Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379 e, poi Cass. 6 febbraio 2019, n. CP_2
3467).
pagina 21 di 30 Anche perché "l'interpretazione dell'art. 55 bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici" (Cass. 3467/2019, cit.), laddove ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell'ufficio dei procedimenti, il che "postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente" (Cass. 2 marzo 2017 n. 5317).
Tanto valutato, ad avviso del Tribunale, la pendenza di tali procedimenti non integra di per sé Contr una situazione di conflitto di interessi suscettibile di aver inciso sulla terzietà dell' , perché non prova un conflitto concreto e attuale riferibile all'oggetto del procedimento disciplinare oggi in esame;
manca infatti una qualsivoglia incidenza diretta o indiretta dell'esito del procedimento disciplinare rispetto a concrete situazioni di interesse personale o professionale in capo ai menzionati funzionari/dirigenti; non risultano prospettati specifici comportamenti sintomatici di parzialità nel segmento decisorio, tanto più che i fatti storici a cui si riferisce l'odierna contestazione risalivano a periodo antecedente rispetto alla pendenza del ricorso straordinario.
Non è quindi ravvisabile un conflitto di interessi dei componenti o Pt_2 Per_1 nell'azione disciplinare sfociata nella irrogazione della sanzione oggi contestata tale da poter aver inciso sulla validità del procedimento, non essendo i medesimi portatori di interessi personali confliggenti con l'interesse generale dell'ente di appartenenza e tali da comprometterne l'imparzialità; non emergono concrete violazioni del diritto di difesa, dato che la ha ricevuto formale contestazione dell'addebito, formulata dal competente UPD, Pt_1 si è sottoposta ad audizione, ha depositato memoria difensiva.
Peraltro, pure evidenziato che non risulta alcuna ricusazione operata dalla ricorrente dei Contr membri dell' , si segnala che alcuna attinenza fattuale/concreta hanno le vicende del
“concorso da dirigente”, al quale anche la ricorrente aveva partecipato, con i fatti storici riferibili alla odierna sanzione disciplinare che, come visto, trae origine da controlli posti in essere dall'ente attraverso l'esame dei fogli di presenza e che si fonda sulla osservanza/esatta osservanza dell'obbligo di giustificare le proprie assenze dal servizio.
La censura va, pertanto, rigettata.
4. Venendo al merito delle contestazioni, si rileva che la sanzione, preceduta da regolare contestazione, è stata applicata per: pagina 22 di 30 a) assenza ingiustificata dal servizio del giorno 13 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. c) del CCNL 2016/2018;
b) assenza ingiustificata dal servizio del giorno 27 luglio 2023, ai sensi dell'art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021;
c) comportamento in servizio non conforme alle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi (art. 11 comma 2 dpr n. 62/2013).
Si ricorda opportunamente che:
l'art. 59 comma 4 lett. c) del CCNL 2016/2018 prevede che:
(…)4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
l'art. 72 comma 4 lett. c) del CCNL 2019/2021 prevede che:
(…) 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
l'art. 11 comma 2 DPR b. 62/2013 stabilisce che:
pagina 23 di 30 Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Inoltre, quanto alla specifica normativa contrattuale relativa alle assenze dal servizio per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, si segnala che:
l'art. 35 del CCNL del 21.05.2018 (che rileva in relazione alla assenza del 13.01.2022), intitolato “Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” prevedeva che:
“1.Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con
l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
4 2 b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa.
In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. pagina 24 di 30 L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione
è inoltrata all'ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra
l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma
11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma
11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10,
11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10,
11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico 15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a pagina 25 di 30 recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva”.
L'art. 44 del CCNL del 16.11.2022, recante “Assenze e permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che rileva per l'assenza del
27.07.2023, prevedeva che:
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con
l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all'art. 42 del presente contratto (Permessi brevi). 53 b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche pagina 26 di 30 nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9.
L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L'attestazione
è inoltrata all'ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra
l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma
11, nei casi in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa 54 assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9,
10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto pagina 27 di 30 dal medico. 15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma
1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva.
16. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell'anno, di un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente rapporto di lavoro. 17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 35 del CCNL
21.05.2018.
Tanto premesso, la sanzione disciplinare appare irrogata nella ricorrenza dei presupposti di legge, dato che la dipendente risulta aver prodotto all'ente del tutto tardivamente, ossia solo dopo la contestazione degli addebiti, documentazione giustificativa delle assenze del
13.01.2022 e 27.07.2023.
Nello specifico, la era stata più volte invitata a depositare documentazione Pt_1 giustificativa delle assenze del 13.01.2022 e 27.07.2023, da essa imputate ad assenze per espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche o esami diagnostici, come risultante dai fogli di presenza in possesso dell'ente.
Infatti, le erano state inviate le note prot. n.18824/2023 dell'11.08.2023, prot. n.19282/2023 del 23.08.2023, prot. n.24248/2023 del 6.11.2023 e prot. n.6107/2024 del 19.03.2024, con cui la , ripetutamente e reiteratamente, le aveva richiesto di CP_1 documentare/giustificare le assenze in questione.
E' tuttavia documentale, come ripercorso anche al precedente punto 2 della motivazione, che la dipendente, in data 19.03.2024, con nota prot. 6129, si limitava a segnalare all'ente che la giustificazione per il 27.07.2023 era stata già esibita e documentata presso la
Commissione INPS, giusta verbale dell'11.10.2023; quanto alla data 13.01.2022, osservava l'erroneo riferimento all'art. 44 del CCNL del 16.11.2022, vista la data in cui si era verificata l'assenza.
Solo il 20.05.2024, dopo la contestazione disciplinare del 13.05.2023, la Pt_1 depositava certificazione asseritamente giustificativa e, quindi, in ogni caso in violazione delle modalità e delle tempistiche previste dalla contrattazione collettiva, sopra richiamate, pagina 28 di 30 che imponevano al dipendente di produrre attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che avevano svolto la visita o la prestazione, da inoltrarsi all'ente dal dipendente oppure da trasmettersi direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura e che, nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, dovessero sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, prevedevano la produzione di un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attestasse la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti, da produrre da parte del lavoratore all'ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente, a cui dovevano in ogni caso far seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali doveva risultare l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione era somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
Nel caso in esame, a ben vedere, solo con nota del 20.05.2024, prot. n.10205, a giustificazione del permesso del 13 gennaio 2022 ex art. 35 del CCNL del 21/05/2018, la ricorrente produceva dichiarazione del 19.03.2024 (ossia recante data di ben due anni successiva rispetto alla sua assenza dal servizio) a firma della dott.ssa Persona_3 solo con nota del 20.05.2024, prot. n.10205, a giustificazione del permesso del 27 luglio
2023 ex art. 44 del CCNL del 16/11/2022, produceva la relazione dello Sportello di Ascolto per il Mobbing e Disagio Lavorativo, Regione Abruzzo/A. Controparte_4
, a firma della dott.ssa
[...] Testimone_1 si osserva che tale relazione contiene l'attestazione che in alcune giornate, tra cui il giorno
27.07.2023, si era svolto l'ascolto ed erano state effettuate attività diagnostiche di base, senza indicazione di orario;
la relazione reca altresì “sottoscrizione in data 15.09.2023” e risulterebbe ricevuta dalla ricorrente il 28.09.2023 (doc. 2 sexies, all.23).
E' quindi evidente che la dipendente aveva omesso di attivarsi diligentemente e tempestivamente, sebbene reiteratamente interpellata sul punto, per giustificare al datore di lavoro le assenze effettuate per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, così integrando le violazioni contrattuali contestate.
pagina 29 di 30 5. In definitiva, il ricorso avverso il provvedimento disciplinare prot. n. 17531 del
10.09.2024 deve essere respinto e, per l'effetto, la sanzione ivi applicata della multa di importo pari a 4 ore della retribuzione deve essere confermata integralmente.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 17531 del 10.09.2024 oggetto della presente controversia e conferma la sanzione disciplinare ivi irrogata alla ricorrente della multa di importo pari a 4 ore della retribuzione;
2.Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, spese che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre CP_1 CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 22 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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