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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3. Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta sul ruolo generale di spedizione n. 1018/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2682/2024 del 06.06.2024, tra in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Parte_1
Pantaleo, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco
Saverio Turi, giusta procura in atti
Appellante
e in persona del lrpt, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Controparte_1
Stricchiola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con intimazione di sfratto per morosità del 3.4.2023 la evocava in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Bari, la per ottenere la convalida dell'intimato sfratto, con Parte_1 contestuale condanna al pagamento della somma di €. 52.400,00, corrispondente ai canoni non versati nell'anno 2023, e dei canoni a scadere, oltre interessi ex art. 1248 c.c., con vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda deduceva: - 1) di essere proprietario di un immobile sito in IA (Ba) alla via Papa Natale n.c., censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 5, p.lla
2537, sub 1; 2) che con contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 30.08.2012 e registrato in Bari in data 31.08.2012 al n. 20365-serie 3, l'intimante concedeva in locazione il detto immobile alla d uso attività “R.S.S.A.”; 3) che il contratto in esame prevedeva il pagamento Parte_1 del canone annuo di €. 240.000,00 da versare in rate mensili anticipate di €. 24.400,00; 4) che la società conduttrice nell'anno 2023 non aveva versato la somma pari a €. 52.600,00; 5) che l'intimata
1 dal settembre 2021 al 27.09.2022 aveva corrisposto solo alcuni acconti;
6) che la stessa depositava istanza di fallimento in data 11.05.2022; 7) che non consegnava la pattuita polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto e restava debitrice di una somma pari a complessivi €. 290.200,00; 8) che l'intimante richiedeva l'adempimento tramite PEC.
Si costituiva in giudizio l'intimata opponendosi alla convalida, deducendo, in via Parte_1 preliminare, l'inammissibilità della procedura di sfratto per nullità del contratto di locazione, stante la mancata registrazione dello stesso per il rinnovo nel 2021, e la pendenza di un altro giudizio, per il pagamento di canoni ritardati, per il quale chiedeva la riunione;
nel merito, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del credito della società intimata e la restituzione dei canoni corrisposti per l'anno 2021 in virtù della dedotta mancata registrazione del rinnovo del contratto. In ogni caso, deduceva la sussistenza di gravi motivi ostativi al rilascio ex art. 665 c.p.c., trattandosi di una R.S.S.A.; con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con ulteriore e separata intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 18.10.2023, la deducendo che la Controparte_1 Parte_1 relativamente al medesimo immobile sito in IA (Ba) alla via Papa Natale n.c., pur avendo versato una somma pari ad €. 23.600,00 per il periodo di giugno-novembre 2023, restava debitrice di €. 122.800,00, opponendosi alla richiesta di ripetizione dell'intimata, affermando che quest'ultima aveva autoridotto il canone, determinando un pregresso debito di €. 368.533,00, chiedeva la condanna della al pagamento della predetta somma di €. 122.800,00, Parte_1 oltre mensilità a scadere ed interessi ex art. 1284 c.c. e, contestualmente, ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile de quo.
Instauratosi il contraddittorio, i opponeva all'intimazione di sfratto, deducendo, Parte_1 in via preliminare, l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 24 della Costituzione
e abuso del diritto, oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., chiedendo inoltre di dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra i due giudizi, e riportandosi alle difese già formulate nel primo giudizio.
Con ordinanza del 7.02.2024 il Tribunale non convalidava lo sfratto, dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio, e disponeva il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., con assegnazione del termine per le memorie integrative ex art. 426 c.p.c..
Con ordinanza del 4.05.2023, assunta nella fase sommaria del secondo giudizio, il Tribunale non convalidava l'intimazione né emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., disponeva il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. con assegnazione del termine per le memorie integrative ex art. 426 c.p.c. ed ulteriore termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo.
Disposta la riunione dei due procedimenti, rigettate le richieste istruttorie, con sentenza (ex artt.
420 e 429 c.p.c.) n. 2682/2024 del 06.06.2024, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così provvedeva: “1) dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 30.08.2012 per grave
2 inadempimento della conduttrice 2) condanna la a rilasciare Parte_1 Parte_1 immediatamente e, comunque, non oltre la data del 15.07.2024 l'immobile per cui è causa, sito in IA
(Ba) alla via Papa Natale n.c., censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 5, p.lla 2537, sub 1, libero e sgombro da persone e cose di ogni genere. 3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1
4) condanna, altresì, la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
[...] Parte_1 che liquida in complessivi €. 8.700,60, di cui €. 813,00 per esborsi, Controparte_2 ed €. 7.887,60 per compensi professionali (già decurtati del 50% per la fase istruttoria e ridotti per tutte le fasi del 30% ex art. 4 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n.
55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Vito Stricchiola”.
Avverso detta sentenza, notificata il 15.06.2024, con atto di citazione notificato in data 15.07.2024, ha proposto appello in persona del l.r.p.t., chiedendo accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via preliminare concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi
e fondati motivi, ricorrendo un rilevante fumus boni iuris, per fondatezza dei motivi di appello, ed un grave pregiudizio che la nonché i pazienti/ospiti della struttura, nella sua qualità di appellante Parte_1 potrebbe subire dall'esecuzione della Sentenza nr. 2682/2024 con effetti ulteriori rispetto a quelli propri dell'esecuzione; in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi esposti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare, annullare e rendere inefficace la
Sentenza nr. 2682/2024, pubblicata il giorno 06.06.2024 dal Tribunale Civile di Bari, Terza Sez. Civ., in persona del Giudice Dott. Luca Sforza nell'ambito del giudizio civile R.g. 5891/2023 cui è riunito il nr.
R.g. 1680/2024, notificata a mezzo p.e.c. in data 15 giugno 2024; accertare violazione e falsa applicazione
l'art. 1, comma 346, Legge 30/12/2004 n. 311 e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi innanzi esposti, la nullità del contratto di locazione sottoscritto in data 30 agosto 2012;accertare l'inidoneità dell'immobile oggetto di locazione agli usi pattuiti e per l'effetto rigettare l'eccezione di grave inadempimento a carico della conduttrice dell'immobile; Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'antistatario procuratore”.
Si è costituita in giudizio l'appellata in persona del l.r.p.t., istando per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, ex 348 bis e 350 bis, comunque ex art
436 bis cpc (per il rito locativo), rigettare la richiesta di sospensione per quanto indicato da pag 14 del presente atto (tardività dell'appello ed manifesta infondatezza stante il contrasto con il diritto vivente, con elevato rischio di insolvenza avversa ed assenza di periculum e gravissimo danno. 2) Rigettare detto appello
e confermare la sentenza impugnata, anche sulla base delle ulteriori argomentazioni di diritto formulate da questa difesa durante il primo grado non esaminate perché ritenute assorbite (clausole risolutive espresse;
mancato rimborso della metà delle registrazioni). 3) Condannare l'appellante alla refusione dei danni equitativamente determinati per azione temeraria ed abuso del processo quanto meno ex art. 96, c 3 cpc per aver sostenuto tesi marcatamente fantasiose. 4) Vittoria di spese, anche generali, onorario ed accessori di legge. In subordine si chiede accogliere le conclusioni di primo grado…”.
3 Con ordinanza del 12.02.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza avanzata dall'appellante.
Con altra ordinanza, in pari data, la Corte, rilevato che in primo grado il giudizio è stato correttamente trattato e deciso con il rito locatizio (rito del lavoro) ex art. 429 c.p.c., ha disposto il mutamento del rito, da ordinario a locativo, e fissato udienza di discussione e decisione, ex art. 437 c.p.c., con termini per il deposito di memorie conclusive.
In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione.
Occorre premettere che la presente controversia, vertente in materia di locazione e soggetta al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., risulta introdotta in primo grado con intimazione di sfatto per morosità e definita, previo mutamento di rito, con sentenza, emessa a seguito di udienza di discussione, fissata dal giudice di prime cure in data 6 giugno 2024.
Il secondo grado avrebbe dovuto, per il principio di ultrattività del rito, essere istaurato con l'osservanza del medesimo modello procedimentale seguito nel procedimento di primo grado, ossia con l'osservanza del rito locatizio mediante il deposito del ricorso ex art. 433 e ss. c.p.c. e non già con atto di citazione, come avvenuto nel caso di specie.
Per il principio della equipollenza degli atti, deve ritenersi che, ai fini della tempestività dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ancorchè irritualmente proposto con citazione anzicchè con ricorso ex art. 433 c.p.c., occorre che sia rispettato, per il deposito dell'atto in cancelleria, il termine perentorio breve ex art. 325 c.p.c. di 30 giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, quello lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. , decorrente dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/08/2017, n.19298; Cass. civ. n. 21671/2017; Cass. civ. n. 27343/2016). Nella fattispecie, la sentenza n. 2682/2024 risulta ritualmente notificata all'appellante, presso il domicilio eletto nello studio del procuratore costituito nel giudizio di primo grado in data 15.06.2024, notifica idonea ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n. 20866). Di conseguenza, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio del 15 luglio
2024, data entro cui risulta eseguita la notificazione dell'atto di citazione in appello ma non già il suo deposito in cancelleria, avvenuto solo in data 25.07.2024. Ne consegue che l' iscrizione al ruolo dell'atto di citazione in appello, eseguita il 25.07.2024, deve ritenersi tardiva, con conseguente inammissibilità dell'appello.
L'appellante è tenuta a rimborsare le spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellata, secondo soccombenza. Le spese sono liquidate nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, in base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147, in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
Trattandosi di una pronuncia di mero rito, non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 terzo comma c.p.c..
4 Per effetto dell'odierna decisione (declaratoria di inammissibilità dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato in data 15.07.2024 Parte_1 ed iscritto a ruolo il 25.07.2024, avverso la sentenza n. 2682/2024 emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata il 06.06.2024, notificata il 15.06.2024, nei confronti di in persona del lrpt, ogni altra istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 10.163,00 per compensi professionali, oltre rimborso del
15% delle spese generali IVA e C.P.A. e distrae in favore del procuratore costituito per dichiarata anticipazione;
3) Dichiara che per effetto dell'odierna decisione (declaratoria di inammissibilità dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 2 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – III Sezione civile - composta dai Magistrati:
1. Dott. Salvatore Grillo Presidente
2. Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3. Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere Relatore ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta sul ruolo generale di spedizione n. 1018/2024 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2682/2024 del 06.06.2024, tra in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Parte_1
Pantaleo, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Francesco
Saverio Turi, giusta procura in atti
Appellante
e in persona del lrpt, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Controparte_1
Stricchiola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI: all'udienza collegiale del 2 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza e la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con intimazione di sfratto per morosità del 3.4.2023 la evocava in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Bari, la per ottenere la convalida dell'intimato sfratto, con Parte_1 contestuale condanna al pagamento della somma di €. 52.400,00, corrispondente ai canoni non versati nell'anno 2023, e dei canoni a scadere, oltre interessi ex art. 1248 c.c., con vittoria delle spese di lite. A fondamento della domanda deduceva: - 1) di essere proprietario di un immobile sito in IA (Ba) alla via Papa Natale n.c., censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 5, p.lla
2537, sub 1; 2) che con contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 30.08.2012 e registrato in Bari in data 31.08.2012 al n. 20365-serie 3, l'intimante concedeva in locazione il detto immobile alla d uso attività “R.S.S.A.”; 3) che il contratto in esame prevedeva il pagamento Parte_1 del canone annuo di €. 240.000,00 da versare in rate mensili anticipate di €. 24.400,00; 4) che la società conduttrice nell'anno 2023 non aveva versato la somma pari a €. 52.600,00; 5) che l'intimata
1 dal settembre 2021 al 27.09.2022 aveva corrisposto solo alcuni acconti;
6) che la stessa depositava istanza di fallimento in data 11.05.2022; 7) che non consegnava la pattuita polizza fideiussoria per tutta la durata del contratto e restava debitrice di una somma pari a complessivi €. 290.200,00; 8) che l'intimante richiedeva l'adempimento tramite PEC.
Si costituiva in giudizio l'intimata opponendosi alla convalida, deducendo, in via Parte_1 preliminare, l'inammissibilità della procedura di sfratto per nullità del contratto di locazione, stante la mancata registrazione dello stesso per il rinnovo nel 2021, e la pendenza di un altro giudizio, per il pagamento di canoni ritardati, per il quale chiedeva la riunione;
nel merito, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento del credito della società intimata e la restituzione dei canoni corrisposti per l'anno 2021 in virtù della dedotta mancata registrazione del rinnovo del contratto. In ogni caso, deduceva la sussistenza di gravi motivi ostativi al rilascio ex art. 665 c.p.c., trattandosi di una R.S.S.A.; con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con ulteriore e separata intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 18.10.2023, la deducendo che la Controparte_1 Parte_1 relativamente al medesimo immobile sito in IA (Ba) alla via Papa Natale n.c., pur avendo versato una somma pari ad €. 23.600,00 per il periodo di giugno-novembre 2023, restava debitrice di €. 122.800,00, opponendosi alla richiesta di ripetizione dell'intimata, affermando che quest'ultima aveva autoridotto il canone, determinando un pregresso debito di €. 368.533,00, chiedeva la condanna della al pagamento della predetta somma di €. 122.800,00, Parte_1 oltre mensilità a scadere ed interessi ex art. 1284 c.c. e, contestualmente, ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile de quo.
Instauratosi il contraddittorio, i opponeva all'intimazione di sfratto, deducendo, Parte_1 in via preliminare, l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 24 della Costituzione
e abuso del diritto, oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., chiedendo inoltre di dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra i due giudizi, e riportandosi alle difese già formulate nel primo giudizio.
Con ordinanza del 7.02.2024 il Tribunale non convalidava lo sfratto, dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell'ordinanza di rilascio, e disponeva il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., con assegnazione del termine per le memorie integrative ex art. 426 c.p.c..
Con ordinanza del 4.05.2023, assunta nella fase sommaria del secondo giudizio, il Tribunale non convalidava l'intimazione né emetteva ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., disponeva il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. con assegnazione del termine per le memorie integrative ex art. 426 c.p.c. ed ulteriore termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo.
Disposta la riunione dei due procedimenti, rigettate le richieste istruttorie, con sentenza (ex artt.
420 e 429 c.p.c.) n. 2682/2024 del 06.06.2024, il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, così provvedeva: “1) dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 30.08.2012 per grave
2 inadempimento della conduttrice 2) condanna la a rilasciare Parte_1 Parte_1 immediatamente e, comunque, non oltre la data del 15.07.2024 l'immobile per cui è causa, sito in IA
(Ba) alla via Papa Natale n.c., censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 5, p.lla 2537, sub 1, libero e sgombro da persone e cose di ogni genere. 3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Pt_1
4) condanna, altresì, la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla
[...] Parte_1 che liquida in complessivi €. 8.700,60, di cui €. 813,00 per esborsi, Controparte_2 ed €. 7.887,60 per compensi professionali (già decurtati del 50% per la fase istruttoria e ridotti per tutte le fasi del 30% ex art. 4 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n.
55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Vito Stricchiola”.
Avverso detta sentenza, notificata il 15.06.2024, con atto di citazione notificato in data 15.07.2024, ha proposto appello in persona del l.r.p.t., chiedendo accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via preliminare concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi
e fondati motivi, ricorrendo un rilevante fumus boni iuris, per fondatezza dei motivi di appello, ed un grave pregiudizio che la nonché i pazienti/ospiti della struttura, nella sua qualità di appellante Parte_1 potrebbe subire dall'esecuzione della Sentenza nr. 2682/2024 con effetti ulteriori rispetto a quelli propri dell'esecuzione; in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi esposti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare, annullare e rendere inefficace la
Sentenza nr. 2682/2024, pubblicata il giorno 06.06.2024 dal Tribunale Civile di Bari, Terza Sez. Civ., in persona del Giudice Dott. Luca Sforza nell'ambito del giudizio civile R.g. 5891/2023 cui è riunito il nr.
R.g. 1680/2024, notificata a mezzo p.e.c. in data 15 giugno 2024; accertare violazione e falsa applicazione
l'art. 1, comma 346, Legge 30/12/2004 n. 311 e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi innanzi esposti, la nullità del contratto di locazione sottoscritto in data 30 agosto 2012;accertare l'inidoneità dell'immobile oggetto di locazione agli usi pattuiti e per l'effetto rigettare l'eccezione di grave inadempimento a carico della conduttrice dell'immobile; Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'antistatario procuratore”.
Si è costituita in giudizio l'appellata in persona del l.r.p.t., istando per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, ex 348 bis e 350 bis, comunque ex art
436 bis cpc (per il rito locativo), rigettare la richiesta di sospensione per quanto indicato da pag 14 del presente atto (tardività dell'appello ed manifesta infondatezza stante il contrasto con il diritto vivente, con elevato rischio di insolvenza avversa ed assenza di periculum e gravissimo danno. 2) Rigettare detto appello
e confermare la sentenza impugnata, anche sulla base delle ulteriori argomentazioni di diritto formulate da questa difesa durante il primo grado non esaminate perché ritenute assorbite (clausole risolutive espresse;
mancato rimborso della metà delle registrazioni). 3) Condannare l'appellante alla refusione dei danni equitativamente determinati per azione temeraria ed abuso del processo quanto meno ex art. 96, c 3 cpc per aver sostenuto tesi marcatamente fantasiose. 4) Vittoria di spese, anche generali, onorario ed accessori di legge. In subordine si chiede accogliere le conclusioni di primo grado…”.
3 Con ordinanza del 12.02.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza avanzata dall'appellante.
Con altra ordinanza, in pari data, la Corte, rilevato che in primo grado il giudizio è stato correttamente trattato e deciso con il rito locatizio (rito del lavoro) ex art. 429 c.p.c., ha disposto il mutamento del rito, da ordinario a locativo, e fissato udienza di discussione e decisione, ex art. 437 c.p.c., con termini per il deposito di memorie conclusive.
In via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione.
Occorre premettere che la presente controversia, vertente in materia di locazione e soggetta al rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c., risulta introdotta in primo grado con intimazione di sfatto per morosità e definita, previo mutamento di rito, con sentenza, emessa a seguito di udienza di discussione, fissata dal giudice di prime cure in data 6 giugno 2024.
Il secondo grado avrebbe dovuto, per il principio di ultrattività del rito, essere istaurato con l'osservanza del medesimo modello procedimentale seguito nel procedimento di primo grado, ossia con l'osservanza del rito locatizio mediante il deposito del ricorso ex art. 433 e ss. c.p.c. e non già con atto di citazione, come avvenuto nel caso di specie.
Per il principio della equipollenza degli atti, deve ritenersi che, ai fini della tempestività dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ancorchè irritualmente proposto con citazione anzicchè con ricorso ex art. 433 c.p.c., occorre che sia rispettato, per il deposito dell'atto in cancelleria, il termine perentorio breve ex art. 325 c.p.c. di 30 giorni dalla notifica della sentenza o, in mancanza, quello lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. , decorrente dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/08/2017, n.19298; Cass. civ. n. 21671/2017; Cass. civ. n. 27343/2016). Nella fattispecie, la sentenza n. 2682/2024 risulta ritualmente notificata all'appellante, presso il domicilio eletto nello studio del procuratore costituito nel giudizio di primo grado in data 15.06.2024, notifica idonea ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n. 20866). Di conseguenza, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine perentorio del 15 luglio
2024, data entro cui risulta eseguita la notificazione dell'atto di citazione in appello ma non già il suo deposito in cancelleria, avvenuto solo in data 25.07.2024. Ne consegue che l' iscrizione al ruolo dell'atto di citazione in appello, eseguita il 25.07.2024, deve ritenersi tardiva, con conseguente inammissibilità dell'appello.
L'appellante è tenuta a rimborsare le spese del presente grado del giudizio in favore dell'appellata, secondo soccombenza. Le spese sono liquidate nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, in base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 n. 147, in relazione al valore della causa ed all'attività difensiva svolta.
Trattandosi di una pronuncia di mero rito, non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 terzo comma c.p.c..
4 Per effetto dell'odierna decisione (declaratoria di inammissibilità dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato in data 15.07.2024 Parte_1 ed iscritto a ruolo il 25.07.2024, avverso la sentenza n. 2682/2024 emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, pubblicata il 06.06.2024, notificata il 15.06.2024, nei confronti di in persona del lrpt, ogni altra istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, spese che liquida in euro 10.163,00 per compensi professionali, oltre rimborso del
15% delle spese generali IVA e C.P.A. e distrae in favore del procuratore costituito per dichiarata anticipazione;
3) Dichiara che per effetto dell'odierna decisione (declaratoria di inammissibilità dell'appello), sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, il 2 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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