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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/06/2024, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 350 bis cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 974/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
• (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Isidoro ISIDORI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
• (cf ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicolò A. BRUNO del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 568/23 del 30 agosto 2023 del Tribunale di L'Aquila in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto Parte_1
n. 56/17 (peraltro già munito della provvisoria esecuzione) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del ER (con il quale ha condiviso la CP_1 partecipazione all'interno della IM Costruzioni SR, dichiarata nella more fallita), della somma complessiva di € 70.000,00 dovuta in forza dell'atto di transazione sottoscritto in data 30 luglio 2015.
In termini generali, l'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa sia nell'an che sul versante del quantum debeatur assumendo, a tal riguardo, che:
- l'obbligazione deve ritenersi inesigibile in quanto la controparte, così
contravvenendo agli impegni assunti con la firma della citata transazione, non ha determinato la propria liberazione dalla garanzia fideiussoria (sino alla concorrenza dell'importo di € 375.000,00) nei confronti di (presso cui, e CP_2
come meglio si dirà nel prosieguo, la IM ha intrattenuto rapporti di conto corrente e di anticipo fatture);
- il fratello ha inoltre gestito in maniera autonoma la IM SR CP_1 ponendo in essere una serie di condotte che hanno determinato l'esercizio del proprio diritto di recesso;
- l'ammontare della pretesa creditoria deve ritenersi inferiore rispetto ai prelevamenti (senza dubbio superiori) effettuati dal ER;
- muovendo da queste premesse ed in particolare dal doloso occultamento da parte di di operazioni di prelievo di somme di denaro, ha spiegato CP_1
domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna dello stesso al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 56.500,00, pari alla metà dell'esposizione debitoria con o comunque di quella ritenuta di CP_2
giustizia;
1.2. , nel costituirsi in giudizio, ha fornito una ricostruzione della Controparte_1
vicenda in termini diametralmente opposti così contestando la versione operata dal ER ed insistendo, sulla scorta del solo quadro documentale, per il rigetto dell'opposizione.
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, alla parte che agisce per il pagamento di una somma di denaro è sufficiente fornire la prova pag. 2/13 della ragione giustificativa della domanda gravando, al contrario, sulla controparte la dimostrazione del fatto estintivo;
- nella fattispecie, la causa petendi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, va individuata nell'atto di transazione del 30 luglio 2015;
- la scrittura privata (seppur con le precisazioni che verranno meglio illustrate nel prosieguo) contiene il riconoscimento del debito in capo a Parte_1
- alcun pagamento per l'importo di € 70.000,00 o anche di quello inferiore di €
20.000,00 è stato effettuato dall'opponente;
- la prova della liberazione dello stesso dalla garanzia fideiussoria (prestata in favore di
IM SR alla è documentata dalla produzione documentale depositata CP_3
dalla controparte;
- le doglianze riferite agli inadempimenti dell'opposto si sono rivelate generiche e sfornite del necessario riscontro probatorio per quanto concerne prelievi di denaro in misura finanche superiore a quella oggetto dell'ingiunzione;
- anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni (sul doloso occultamento della situazione della situazione patrimoniale della IM e di pagamenti per contratti di appalto comunque conclusi dalla predetta società) non è stata adeguatamente supportata;
l'istruttoria, infatti ha fatto emergere unicamente l'avvenuta esecuzione di alcuni lavori per conto del Parte_2
1.4. La decisione del tribunale aquilano è stata tempestivamente impugnata da _1
attraverso l'articolazione di tre motivi.
[...]
La prima doglianza ha riguardato l'errata interpretazione della transazione del 30 luglio
2015 ed in particolare: a) il fatto che fosse successiva all'esercizio del diritto di recesso;
b) fosse sospensivamente condizionata alla propria liberazione da ogni tipo di obbligazione di garanzia nei confronti di c) risultasse illogico assumere CP_3
l'obbligo al pagamento di una somma di denaro con il rischio, non venendo meno la fideiussione, di dover sostenere un'ulteriore richiesta di pagamento ad opera della banca.
Ad ulteriore supporto della tesi dell'inesigibilità del credito azionato in via monitoria l'appellante ha anche riproposto (esattamente negli stessi termini del giudizio di primo pag. 3/13 grado) l'inadempimento della controparte consistito nell'aver effettuato prelievi come comprovato dallo studio DSG per un totale di € 103.000,00.
Con il secondo motivo, invece, il ha lamentato l'errata applicazione dei principi in _1 tema di riparto dell'onere della prova.
A tal riguardo, ha, in estrema sintesi, sottolineato che avendo sollevato un'eccezione di inadempimento sarebbe spettato alla controparte fornire la dimostrazione dell'adempimento a tutte le obbligazioni assunte con l'atto di transazione.
Tale assolvimento dell'onere probatorio non vi è stato e ciò nonostante l'opposizione è stata egualmente rigettata.
L'ultima censura si appuntata sul mancato accoglimento della spiegata riconvenzionale e quindi sul rigetto della domanda di risarcimento danni stimati nella metà dell'esposizione debitoria maturata dalla Cimav SR nei confronti di CP_3
L'appellato ha resistito all'interposto gravame deducendo l'infondatezza ed in particolare richiamando, per ciascuno dei motivi sollevati, la rilevanza (ai fini della correttezza del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure) del solo materiale documentale prodotto in atti.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 18 giugno 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti (a cui è stato assegnato termine per il deposito di scritti conclusivi) hanno discusso, ai sensi dell'art. 350 bis cpc, la causa che pertanto può essere decisa.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere vagliata nel merito.
L'appello proposto da è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per Parte_1
le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi impone tuttavia una sintetica ricostruzione della cornice, in punto di fatto e di diritto, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
pag. 4/13 Sul versante in diritto, è d'uopo evidenziare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ
Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della
S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022 n. 927).
La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n. 13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
E similmente, essa è destinata ad operare anche nell'ipotesi in cui il debitore sollevi, al fine di soltanto paralizzare l'altrui domanda, eccezione di inadempimento. In simili casi,
è il creditore, salvo il caso in cui si verta in un'ipotesi di eccezione contraria a buona pag. 5/13 fede, fornire la dimostrazione di avere correttamente adempiuto l'obbligazione a suo carico.
Per quanto concerne, invece, la ricostruzione in fatto dalla disamina del materiale documentale versato in atti è risultato che:
- i germani e hanno costituito nel 2005 la società Controparte_1 Parte_1
IM Costruzioni risultando soci della stessa in parti uguali (valore delle quote di € 5.164,50);
- in data 9 dicembre 2014, ha esercitato, ai sensi dell'art. 2315 cod civ, il _1
recesso per giusta causa lamentando una serie di comportamenti, a suo dire pregiudizievoli, del fratello consistiti nella violazione dell'obbligo di rendiconto
(mediante divieto di verifica delle scritture contabili ed omessa informazione sull'andamento dell'attività sociale);
- in data 30 luglio 2015, per atto pubblico, le parti hanno concluso un atto di cessione di quote in favore di , dietro pagamento, avvenuto a Controparte_1 mezzo assegno, dell'importo di € 5.164,50 (esattamente corrispondente al valore delle quote di ); Parte_1
All'interno, dunque, di tale cornice si colloca l'atto di transazione che le odierne parti hanno sottoscritto alla stessa data sopra indicata ed i cui punti salienti, quanto meno ai fini che ci occupano, possono essere così tratteggiati:
- con la scrittura privata i germani hanno inteso definire i rapporti sociali;
_1
- si è riconosciuto debitore della somma di € 70.000,00 (corrispondente alla _1 metà dell'esposizione debitoria complessiva che IM SR a quella data aveva con;
CP_3
- Tale importo, a voler tutto concedere, si sarebbe potuto ridurre sino ad €
50.000,00 ma soltanto nell'ipotesi in cui fosse stata data la prova di importi percepiti dal conto corrente intestato alla società da parte di (cfr CP_1
lettera D delle premesse);
- Il versamento di tale somma deve avvenire direttamente in favore dell'altro socio (e quindi di ) oppure anche alla (presso cui in effetti CP_1 CP_4
pag. 6/13 entrambi i germani hanno assolto l'obbligazione di garanzia sino alla concorrenza di € 375.000,00 ciascuno);
- All'art. 3 sono regolate le obbligazioni assunte da nei confronti Controparte_1 dell'istituto di credito: a) l'esposizione debitoria sul conto corrente non potrà superare l'importo di € 107.258,69 (esistente alla data del 30 luglio 2015); b) per il conto anticipo fatture (per il quale è stato concordato con l'istituto di credito uno scoperto sino ad € 150.000,00) l'esposizione non potrà essere superiore ad €
75.000,00; c) la fattura n. 7/19 dell'importo di € 48.800,00 deve essere versata sul conto anticipo fatture;
- Per converso, all'art. 4 sono state regolate le obbligazioni (oltre a quella già indicata di pagamento della somma di denaro) a carico di . Questi, in Parte_1
buona sostanza, si è impegnato al rinnovo, sempre nel termine del 30 luglio
2015, della garanzia per le obbligazioni della società unitamente al pagamento della somma di € 70.000,00 ( oppure di quella minore ricorrendone i presupposti);
- L'efficacia della transazione è stata sospensivamente condizionata alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione delle quote ed al rinnovo delle garanzie fideiussorie;
Determinati in tal modo gli esatti confini della controversia è possibile procedere allo scrutinio dei motivi di gravame.
3.1. Per ragioni di ordine logico e sistematico, i primi due profili di impugnazione (in quanto strettamente connessi fra loro perché afferenti alla prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria) possono essere esaminati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quando segue.
Poiché risulta di sin troppa chiara evidenza che la ragione giustificativa della domanda proposta da deve individuarsi nella scrittura privata del 30 luglio Controparte_1
2015, occorre, attenendosi al quadro documentale descritto ed ai principi di portata generale in tema di ermeneutica contrattuale, codificare la reale intenzione perseguita dalle parti mediante la sottoscrizione dell'atto.
pag. 7/13 Collocandosi in questa prospettiva, devono essere integralmente condivise le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure in quanto:
- I germani hanno chiaramente inteso risolvere transattivamente (essendo _1
evidentemente insorti contrasti nella gestione della IM SR) la questione relativa alla composizione della compagine societaria nonché alla partecipazione di al ripianamento dell'esposizione debitoria maturata ed esistente nei _1 confronti dell'istituto di credito CP_3
- Risulta evidente che i fratelli hanno inteso circoscrivere la portata dell'impegno economico di non oltre la somma di € 70.000,00 facendo tuttavia salva la _1 possibilità dell'esborso di un importo inferiore (pari ad € 50.000) subordinato però alla prova del trattenimento da parte di di maggiori somme di CP_1
denaro;
- La ratio di tale accordo deve cogliersi nell'esigenza di attribuire la piena titolarità di IM SR unicamente ad prevedendo una misura CP_1 dell'obbligazione di oltre cui non sarebbe stato possibile andare;
_1
- Il pagamento della somma di € 70.000 avrebbe comportato in ogni caso la liberazione di da qualsiasi impegno nei confronti della banca tant'è vero _1 che il fratello ha assunto il contemporaneo obbligo di non aumentare l'entità dell'esposizione debitoria della società e ad accettare un'ulteriore rinnovazione della garanzia (le parti hanno infatti previsto un solo rinnovo da parte di _1
prima della scadenza del 30 luglio 2015 ma soltanto al fine di consentire il pagamento della somma dovuta);
- Deve quindi escludersi che possa verificarsi il rischio per di poter Parte_1
essere sottoposto ad una duplice richiesta di pagamento da parte della banca e da parte del fratello;
gli è stata infatti riconosciuta la possibilità anche di corrispondere l'ammontare concordato direttamente nei confronti dell'istituto di credito;
l'art. 7 della transazione espressamente esclude che possa CP_1
pretendere dal fratello somme maggiori rispetto a quelle concordate e ciò anche nell'ipotesi in cui la (a cui tale facoltà deve ritenersi legittimamente CP_3
concessa essendo estranea al rapporto interno tra i singoli soci) non dovesse liberare dalla garanzia prestata;
_1
pag. 8/13 - Le condizioni sospensive applicate all'atto di transazione sono state esplicitate e non riguardano la preventiva necessaria liberazione di dall'impegno _1
assunto nei riguardi di CP_3
- In data 15 giugno 2017, ha comunicato a la CP_3 Controparte_1
determinazione delle nuove linee di credito;
una prima, costituita da un finanziamento di € 50.000 con piano di rimborso rateale (48 mesi) garantito da
Edilconfidi; la riduzione, a far data dal 22 maggio 2018, dello scoperto sul rapporto di conto corrente n. 62022 sino ad 50.000; analoga conferma dell'entità dello scoperto di € 150.000 sul contratto di anticipo fatture anche in tal caso, come peraltro nei precedenti, con garanzia prestata da Edilconfidi;
- L'ulteriore produzione documentale (contratti di finanziamento, di conto corrente, di anticipo fatture e di fideiussione rilasciata a nome del solo
[...]
) sono la conferma dell'attuazione agli impegni assunti da parte del CP_1
primo;
- Le argomentazioni svolte dall'appellante non consentono un diverso inquadramento dei fatti;
tanto vale anzitutto per l'ordinanza con cui è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il provvedimento, infatti, postula l'esistenza di un meccanismo secondo cui il pagamento del debito ad dipende dalla Controparte_1
liberazione di dal debito verso la banca;
Parte_1
- L'assunto, però, non persuade perché non tiene conto dell'insieme delle condizioni contrattuali che in maniera estremamente chiara non prevedono
(anche al di là delle vicissitudini del rapporto tra la banca e ) Parte_1
l'estensione dell'obbligazione di questi oltre la somma indicata nella scrittura privata né del fatto che comunque si era impegnato a non far CP_1 accrescere l'esposizione debitoria così da ridurre la possibilità che la banca potesse a sua volta sempre agire nei confronti del fratello;
con la transazione le parti hanno inteso difatti dividersi in parti eguali, nella loro veste di garanti, il debito di IM SR verso al tempo della transazione;
di certo vi è CP_3 che dopo l'ordinanza del maggio 2017, è intervenuta (a giugno dello stesso anno) la rideterminazione delle linee di credito con conseguente esclusione di pag. 9/13 ogni profilo di responsabilità di anche nei confronti di _1 CP_3 determinando in tal modo e ad ogni buon conto l'esigibilità della pretesa creditoria del fratello;
CP_1
- Allo stesso tempo, non colgono nel segno neppure le conclusioni rassegnate nel prospetto contabile di DD Studio su maggiori somme erogate ad CP_1
per circa € 103.000,00 nell'arco temporale compreso tra il 2008 ed il
[...]
2013. Nella stessa relazione, priva peraltro anche di sottoscrizione, risulta chiaramente specificato che i dati per l'anno 2011 sono incompleti, mentre per l'anno 2013 sono state inserite spese extra da verificare. La documentazione bancaria allegata (trattasi di estratti conto) è comunque riferibile al periodo successivo al 2013;
In definitiva, quindi, deve ritenersi che ha provato la ragione Controparte_1 giustificativa della sua pretesa creditoria ed in particolare l'esigibilità.
3.2. A fronte di quanto sin qui esposto, si tratta di accertare l'assolvimento da parte dell'odierno appellante dell'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Sul punto, ha allegato (qualificando tale prospettazione all'interno dello Parte_1 schema tipico dell'eccezione di inadempimento) l'inadempimento del fratello rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione della transazione (trattasi di quelli descritti all'art. 3 a cui già si è fatto cenno.
Anche volendo condividere la tesi dell'appellante sull'inversione dell'onere della prova, la doglianza non può trovare accoglimento alla luce di quanto emerso dalla disamina del materiale documentale prodotto dalla controparte:
- L'estratto conto del 17 settembre 2015 (cfr doc 11 del primo grado di parte appellata) attesta l'avvenuto versamento della fattura n. 7/19 sul conto anticipi;
- L'esposizione debitoria sul rapporto di conto corrente (cfr doc 13) alla data del
30 settembre 2015 ed anche successivamente fino al 31 marzo 2017 era pari a zero;
- Per il conto corrente ordinario n 62022, alla data del 30.09.2015 (lo scoperto risultava utilizzato per l'importo di euro 94.573,37; alla data del 31.12.2016, lo pag. 10/13 scoperto bancario ammontava ad euro 98.488,49 ; infine, il 31.03.2017 (ossia poche settimane prima dell'avvio del presente contenzioso), lo scoperto bancario ammontava ad euro 81.010,17 (cfr doc 12);
Può pertanto ritenersi dimostrato per tabulas l'avvenuto adempimento da parte di _1
alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di transazione.
[...]
3.3. Non resta, infine, che esaminare il terzo ed ultimo motivo di gravame relativo all'errato rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da _1
.
[...]
Il giudice di primo grado ha, in estrema sintesi, fondato il proprio convincimento sull'assenza di prova del danno sofferto derivante da una condotta dolosa assunta dal ER che avrebbe dolosamente occultato la reale situazione economico e finanziaria di Cimav SR tanto che di lì a poco la suddetta società è stata dichiarata non riferendo anche di pagamenti conseguiti in esecuzione di contratti di appalto sottoscritti.
Anche su tale aspetto, le censure sollevate dall'appellante non si sono rivelate fondate e dotate di un'estrinseca rilevanza tale da comportare una soluzione interpretativa diversa.
Ed invero, nel libello introduttivo del presente giudizio, si è limitato a Parte_1 richiamare l'esistenza di prelievi fatti dal ER per una somma di circa 103.000,00 euro ed il fallimento della Cimav sr.
Quanto al primo profilo, non possono che essere ribadite le medesime considerazioni già svolte sulla inidoneità probatoria del documentato redatto da SSG, mentre quanto al fallimento non è stata fornita la prova che esso sia stato conseguenza di condotte riferibili a . Parte_1
Per tale ragione, vanno certamente maggiormente apprezzate le argomentazioni svolte dall'appellato.
Questi, infatti, ha richiamato l'attenzione su alcune risultanze documentali da cui, in realtà, è emerso che tra l'esercizio 2014 e quello 2015, il bilancio ha confermato una sensibile riduzione delle perdite.
Alcun riferimento è stato fatto nell'atto di appello ai lavori eseguiti presso il cantiere di
(circostanza invece menzionata in sentenza sicchè) non sono stati indicati Pt_2
pag. 11/13 elementi ulteriori per ritenere provata la condotta dolosa dell'appellato ed il danno sofferto dalla controparte.
Per tali essenziali ragioni, l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario dell'appellato la somma di € 6.946,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
26.001,00 ad € 52.000,00 con applicazione valori medi e fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.
568/23 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese del presente grado che liquida in
€ 6.946,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 350 bis cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 974/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 18 giugno 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
• (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Isidoro ISIDORI del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
• (cf ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicolò A. BRUNO del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 568/23 del 30 agosto 2023 del Tribunale di L'Aquila in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto Parte_1
n. 56/17 (peraltro già munito della provvisoria esecuzione) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del ER (con il quale ha condiviso la CP_1 partecipazione all'interno della IM Costruzioni SR, dichiarata nella more fallita), della somma complessiva di € 70.000,00 dovuta in forza dell'atto di transazione sottoscritto in data 30 luglio 2015.
In termini generali, l'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa sia nell'an che sul versante del quantum debeatur assumendo, a tal riguardo, che:
- l'obbligazione deve ritenersi inesigibile in quanto la controparte, così
contravvenendo agli impegni assunti con la firma della citata transazione, non ha determinato la propria liberazione dalla garanzia fideiussoria (sino alla concorrenza dell'importo di € 375.000,00) nei confronti di (presso cui, e CP_2
come meglio si dirà nel prosieguo, la IM ha intrattenuto rapporti di conto corrente e di anticipo fatture);
- il fratello ha inoltre gestito in maniera autonoma la IM SR CP_1 ponendo in essere una serie di condotte che hanno determinato l'esercizio del proprio diritto di recesso;
- l'ammontare della pretesa creditoria deve ritenersi inferiore rispetto ai prelevamenti (senza dubbio superiori) effettuati dal ER;
- muovendo da queste premesse ed in particolare dal doloso occultamento da parte di di operazioni di prelievo di somme di denaro, ha spiegato CP_1
domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna dello stesso al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 56.500,00, pari alla metà dell'esposizione debitoria con o comunque di quella ritenuta di CP_2
giustizia;
1.2. , nel costituirsi in giudizio, ha fornito una ricostruzione della Controparte_1
vicenda in termini diametralmente opposti così contestando la versione operata dal ER ed insistendo, sulla scorta del solo quadro documentale, per il rigetto dell'opposizione.
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- secondo i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, alla parte che agisce per il pagamento di una somma di denaro è sufficiente fornire la prova pag. 2/13 della ragione giustificativa della domanda gravando, al contrario, sulla controparte la dimostrazione del fatto estintivo;
- nella fattispecie, la causa petendi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, va individuata nell'atto di transazione del 30 luglio 2015;
- la scrittura privata (seppur con le precisazioni che verranno meglio illustrate nel prosieguo) contiene il riconoscimento del debito in capo a Parte_1
- alcun pagamento per l'importo di € 70.000,00 o anche di quello inferiore di €
20.000,00 è stato effettuato dall'opponente;
- la prova della liberazione dello stesso dalla garanzia fideiussoria (prestata in favore di
IM SR alla è documentata dalla produzione documentale depositata CP_3
dalla controparte;
- le doglianze riferite agli inadempimenti dell'opposto si sono rivelate generiche e sfornite del necessario riscontro probatorio per quanto concerne prelievi di denaro in misura finanche superiore a quella oggetto dell'ingiunzione;
- anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni (sul doloso occultamento della situazione della situazione patrimoniale della IM e di pagamenti per contratti di appalto comunque conclusi dalla predetta società) non è stata adeguatamente supportata;
l'istruttoria, infatti ha fatto emergere unicamente l'avvenuta esecuzione di alcuni lavori per conto del Parte_2
1.4. La decisione del tribunale aquilano è stata tempestivamente impugnata da _1
attraverso l'articolazione di tre motivi.
[...]
La prima doglianza ha riguardato l'errata interpretazione della transazione del 30 luglio
2015 ed in particolare: a) il fatto che fosse successiva all'esercizio del diritto di recesso;
b) fosse sospensivamente condizionata alla propria liberazione da ogni tipo di obbligazione di garanzia nei confronti di c) risultasse illogico assumere CP_3
l'obbligo al pagamento di una somma di denaro con il rischio, non venendo meno la fideiussione, di dover sostenere un'ulteriore richiesta di pagamento ad opera della banca.
Ad ulteriore supporto della tesi dell'inesigibilità del credito azionato in via monitoria l'appellante ha anche riproposto (esattamente negli stessi termini del giudizio di primo pag. 3/13 grado) l'inadempimento della controparte consistito nell'aver effettuato prelievi come comprovato dallo studio DSG per un totale di € 103.000,00.
Con il secondo motivo, invece, il ha lamentato l'errata applicazione dei principi in _1 tema di riparto dell'onere della prova.
A tal riguardo, ha, in estrema sintesi, sottolineato che avendo sollevato un'eccezione di inadempimento sarebbe spettato alla controparte fornire la dimostrazione dell'adempimento a tutte le obbligazioni assunte con l'atto di transazione.
Tale assolvimento dell'onere probatorio non vi è stato e ciò nonostante l'opposizione è stata egualmente rigettata.
L'ultima censura si appuntata sul mancato accoglimento della spiegata riconvenzionale e quindi sul rigetto della domanda di risarcimento danni stimati nella metà dell'esposizione debitoria maturata dalla Cimav SR nei confronti di CP_3
L'appellato ha resistito all'interposto gravame deducendo l'infondatezza ed in particolare richiamando, per ciascuno dei motivi sollevati, la rilevanza (ai fini della correttezza del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure) del solo materiale documentale prodotto in atti.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 18 giugno 2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti (a cui è stato assegnato termine per il deposito di scritti conclusivi) hanno discusso, ai sensi dell'art. 350 bis cpc, la causa che pertanto può essere decisa.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere vagliata nel merito.
L'appello proposto da è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per Parte_1
le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi impone tuttavia una sintetica ricostruzione della cornice, in punto di fatto e di diritto, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa.
pag. 4/13 Sul versante in diritto, è d'uopo evidenziare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta come noto una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass Civ
Sez III, 14.3.2013 n. 6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della
S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass Civ, S.U., 13.1.2022 n. 927).
La giurisprudenza, come noto, ha poi anche delimitato il perimetro dell'onere probatorio nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione prevedendo, a carico del creditore che agisce, come in questo caso, per l'adempimento, la prova della fonte della propria pretesa ed il relativo termine di scadenza, facendo gravare sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, anche nell'ipotesi in cui egli si avvalga dell'eccezione di inadempimento (cfr Cass Civ S.U, 30.10.2001 n. 13533).
Questa regola trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui in definitiva la sola inversione dell'onere dell'iniziativa processuale, non produce alcun mutamento delle posizioni sostanziali delle parti.
E similmente, essa è destinata ad operare anche nell'ipotesi in cui il debitore sollevi, al fine di soltanto paralizzare l'altrui domanda, eccezione di inadempimento. In simili casi,
è il creditore, salvo il caso in cui si verta in un'ipotesi di eccezione contraria a buona pag. 5/13 fede, fornire la dimostrazione di avere correttamente adempiuto l'obbligazione a suo carico.
Per quanto concerne, invece, la ricostruzione in fatto dalla disamina del materiale documentale versato in atti è risultato che:
- i germani e hanno costituito nel 2005 la società Controparte_1 Parte_1
IM Costruzioni risultando soci della stessa in parti uguali (valore delle quote di € 5.164,50);
- in data 9 dicembre 2014, ha esercitato, ai sensi dell'art. 2315 cod civ, il _1
recesso per giusta causa lamentando una serie di comportamenti, a suo dire pregiudizievoli, del fratello consistiti nella violazione dell'obbligo di rendiconto
(mediante divieto di verifica delle scritture contabili ed omessa informazione sull'andamento dell'attività sociale);
- in data 30 luglio 2015, per atto pubblico, le parti hanno concluso un atto di cessione di quote in favore di , dietro pagamento, avvenuto a Controparte_1 mezzo assegno, dell'importo di € 5.164,50 (esattamente corrispondente al valore delle quote di ); Parte_1
All'interno, dunque, di tale cornice si colloca l'atto di transazione che le odierne parti hanno sottoscritto alla stessa data sopra indicata ed i cui punti salienti, quanto meno ai fini che ci occupano, possono essere così tratteggiati:
- con la scrittura privata i germani hanno inteso definire i rapporti sociali;
_1
- si è riconosciuto debitore della somma di € 70.000,00 (corrispondente alla _1 metà dell'esposizione debitoria complessiva che IM SR a quella data aveva con;
CP_3
- Tale importo, a voler tutto concedere, si sarebbe potuto ridurre sino ad €
50.000,00 ma soltanto nell'ipotesi in cui fosse stata data la prova di importi percepiti dal conto corrente intestato alla società da parte di (cfr CP_1
lettera D delle premesse);
- Il versamento di tale somma deve avvenire direttamente in favore dell'altro socio (e quindi di ) oppure anche alla (presso cui in effetti CP_1 CP_4
pag. 6/13 entrambi i germani hanno assolto l'obbligazione di garanzia sino alla concorrenza di € 375.000,00 ciascuno);
- All'art. 3 sono regolate le obbligazioni assunte da nei confronti Controparte_1 dell'istituto di credito: a) l'esposizione debitoria sul conto corrente non potrà superare l'importo di € 107.258,69 (esistente alla data del 30 luglio 2015); b) per il conto anticipo fatture (per il quale è stato concordato con l'istituto di credito uno scoperto sino ad € 150.000,00) l'esposizione non potrà essere superiore ad €
75.000,00; c) la fattura n. 7/19 dell'importo di € 48.800,00 deve essere versata sul conto anticipo fatture;
- Per converso, all'art. 4 sono state regolate le obbligazioni (oltre a quella già indicata di pagamento della somma di denaro) a carico di . Questi, in Parte_1
buona sostanza, si è impegnato al rinnovo, sempre nel termine del 30 luglio
2015, della garanzia per le obbligazioni della società unitamente al pagamento della somma di € 70.000,00 ( oppure di quella minore ricorrendone i presupposti);
- L'efficacia della transazione è stata sospensivamente condizionata alla sottoscrizione dell'atto pubblico di cessione delle quote ed al rinnovo delle garanzie fideiussorie;
Determinati in tal modo gli esatti confini della controversia è possibile procedere allo scrutinio dei motivi di gravame.
3.1. Per ragioni di ordine logico e sistematico, i primi due profili di impugnazione (in quanto strettamente connessi fra loro perché afferenti alla prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria) possono essere esaminati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quando segue.
Poiché risulta di sin troppa chiara evidenza che la ragione giustificativa della domanda proposta da deve individuarsi nella scrittura privata del 30 luglio Controparte_1
2015, occorre, attenendosi al quadro documentale descritto ed ai principi di portata generale in tema di ermeneutica contrattuale, codificare la reale intenzione perseguita dalle parti mediante la sottoscrizione dell'atto.
pag. 7/13 Collocandosi in questa prospettiva, devono essere integralmente condivise le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure in quanto:
- I germani hanno chiaramente inteso risolvere transattivamente (essendo _1
evidentemente insorti contrasti nella gestione della IM SR) la questione relativa alla composizione della compagine societaria nonché alla partecipazione di al ripianamento dell'esposizione debitoria maturata ed esistente nei _1 confronti dell'istituto di credito CP_3
- Risulta evidente che i fratelli hanno inteso circoscrivere la portata dell'impegno economico di non oltre la somma di € 70.000,00 facendo tuttavia salva la _1 possibilità dell'esborso di un importo inferiore (pari ad € 50.000) subordinato però alla prova del trattenimento da parte di di maggiori somme di CP_1
denaro;
- La ratio di tale accordo deve cogliersi nell'esigenza di attribuire la piena titolarità di IM SR unicamente ad prevedendo una misura CP_1 dell'obbligazione di oltre cui non sarebbe stato possibile andare;
_1
- Il pagamento della somma di € 70.000 avrebbe comportato in ogni caso la liberazione di da qualsiasi impegno nei confronti della banca tant'è vero _1 che il fratello ha assunto il contemporaneo obbligo di non aumentare l'entità dell'esposizione debitoria della società e ad accettare un'ulteriore rinnovazione della garanzia (le parti hanno infatti previsto un solo rinnovo da parte di _1
prima della scadenza del 30 luglio 2015 ma soltanto al fine di consentire il pagamento della somma dovuta);
- Deve quindi escludersi che possa verificarsi il rischio per di poter Parte_1
essere sottoposto ad una duplice richiesta di pagamento da parte della banca e da parte del fratello;
gli è stata infatti riconosciuta la possibilità anche di corrispondere l'ammontare concordato direttamente nei confronti dell'istituto di credito;
l'art. 7 della transazione espressamente esclude che possa CP_1
pretendere dal fratello somme maggiori rispetto a quelle concordate e ciò anche nell'ipotesi in cui la (a cui tale facoltà deve ritenersi legittimamente CP_3
concessa essendo estranea al rapporto interno tra i singoli soci) non dovesse liberare dalla garanzia prestata;
_1
pag. 8/13 - Le condizioni sospensive applicate all'atto di transazione sono state esplicitate e non riguardano la preventiva necessaria liberazione di dall'impegno _1
assunto nei riguardi di CP_3
- In data 15 giugno 2017, ha comunicato a la CP_3 Controparte_1
determinazione delle nuove linee di credito;
una prima, costituita da un finanziamento di € 50.000 con piano di rimborso rateale (48 mesi) garantito da
Edilconfidi; la riduzione, a far data dal 22 maggio 2018, dello scoperto sul rapporto di conto corrente n. 62022 sino ad 50.000; analoga conferma dell'entità dello scoperto di € 150.000 sul contratto di anticipo fatture anche in tal caso, come peraltro nei precedenti, con garanzia prestata da Edilconfidi;
- L'ulteriore produzione documentale (contratti di finanziamento, di conto corrente, di anticipo fatture e di fideiussione rilasciata a nome del solo
[...]
) sono la conferma dell'attuazione agli impegni assunti da parte del CP_1
primo;
- Le argomentazioni svolte dall'appellante non consentono un diverso inquadramento dei fatti;
tanto vale anzitutto per l'ordinanza con cui è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il provvedimento, infatti, postula l'esistenza di un meccanismo secondo cui il pagamento del debito ad dipende dalla Controparte_1
liberazione di dal debito verso la banca;
Parte_1
- L'assunto, però, non persuade perché non tiene conto dell'insieme delle condizioni contrattuali che in maniera estremamente chiara non prevedono
(anche al di là delle vicissitudini del rapporto tra la banca e ) Parte_1
l'estensione dell'obbligazione di questi oltre la somma indicata nella scrittura privata né del fatto che comunque si era impegnato a non far CP_1 accrescere l'esposizione debitoria così da ridurre la possibilità che la banca potesse a sua volta sempre agire nei confronti del fratello;
con la transazione le parti hanno inteso difatti dividersi in parti eguali, nella loro veste di garanti, il debito di IM SR verso al tempo della transazione;
di certo vi è CP_3 che dopo l'ordinanza del maggio 2017, è intervenuta (a giugno dello stesso anno) la rideterminazione delle linee di credito con conseguente esclusione di pag. 9/13 ogni profilo di responsabilità di anche nei confronti di _1 CP_3 determinando in tal modo e ad ogni buon conto l'esigibilità della pretesa creditoria del fratello;
CP_1
- Allo stesso tempo, non colgono nel segno neppure le conclusioni rassegnate nel prospetto contabile di DD Studio su maggiori somme erogate ad CP_1
per circa € 103.000,00 nell'arco temporale compreso tra il 2008 ed il
[...]
2013. Nella stessa relazione, priva peraltro anche di sottoscrizione, risulta chiaramente specificato che i dati per l'anno 2011 sono incompleti, mentre per l'anno 2013 sono state inserite spese extra da verificare. La documentazione bancaria allegata (trattasi di estratti conto) è comunque riferibile al periodo successivo al 2013;
In definitiva, quindi, deve ritenersi che ha provato la ragione Controparte_1 giustificativa della sua pretesa creditoria ed in particolare l'esigibilità.
3.2. A fronte di quanto sin qui esposto, si tratta di accertare l'assolvimento da parte dell'odierno appellante dell'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Sul punto, ha allegato (qualificando tale prospettazione all'interno dello Parte_1 schema tipico dell'eccezione di inadempimento) l'inadempimento del fratello rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione della transazione (trattasi di quelli descritti all'art. 3 a cui già si è fatto cenno.
Anche volendo condividere la tesi dell'appellante sull'inversione dell'onere della prova, la doglianza non può trovare accoglimento alla luce di quanto emerso dalla disamina del materiale documentale prodotto dalla controparte:
- L'estratto conto del 17 settembre 2015 (cfr doc 11 del primo grado di parte appellata) attesta l'avvenuto versamento della fattura n. 7/19 sul conto anticipi;
- L'esposizione debitoria sul rapporto di conto corrente (cfr doc 13) alla data del
30 settembre 2015 ed anche successivamente fino al 31 marzo 2017 era pari a zero;
- Per il conto corrente ordinario n 62022, alla data del 30.09.2015 (lo scoperto risultava utilizzato per l'importo di euro 94.573,37; alla data del 31.12.2016, lo pag. 10/13 scoperto bancario ammontava ad euro 98.488,49 ; infine, il 31.03.2017 (ossia poche settimane prima dell'avvio del presente contenzioso), lo scoperto bancario ammontava ad euro 81.010,17 (cfr doc 12);
Può pertanto ritenersi dimostrato per tabulas l'avvenuto adempimento da parte di _1
alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di transazione.
[...]
3.3. Non resta, infine, che esaminare il terzo ed ultimo motivo di gravame relativo all'errato rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da _1
.
[...]
Il giudice di primo grado ha, in estrema sintesi, fondato il proprio convincimento sull'assenza di prova del danno sofferto derivante da una condotta dolosa assunta dal ER che avrebbe dolosamente occultato la reale situazione economico e finanziaria di Cimav SR tanto che di lì a poco la suddetta società è stata dichiarata non riferendo anche di pagamenti conseguiti in esecuzione di contratti di appalto sottoscritti.
Anche su tale aspetto, le censure sollevate dall'appellante non si sono rivelate fondate e dotate di un'estrinseca rilevanza tale da comportare una soluzione interpretativa diversa.
Ed invero, nel libello introduttivo del presente giudizio, si è limitato a Parte_1 richiamare l'esistenza di prelievi fatti dal ER per una somma di circa 103.000,00 euro ed il fallimento della Cimav sr.
Quanto al primo profilo, non possono che essere ribadite le medesime considerazioni già svolte sulla inidoneità probatoria del documentato redatto da SSG, mentre quanto al fallimento non è stata fornita la prova che esso sia stato conseguenza di condotte riferibili a . Parte_1
Per tale ragione, vanno certamente maggiormente apprezzate le argomentazioni svolte dall'appellato.
Questi, infatti, ha richiamato l'attenzione su alcune risultanze documentali da cui, in realtà, è emerso che tra l'esercizio 2014 e quello 2015, il bilancio ha confermato una sensibile riduzione delle perdite.
Alcun riferimento è stato fatto nell'atto di appello ai lavori eseguiti presso il cantiere di
(circostanza invece menzionata in sentenza sicchè) non sono stati indicati Pt_2
pag. 11/13 elementi ulteriori per ritenere provata la condotta dolosa dell'appellato ed il danno sofferto dalla controparte.
Per tali essenziali ragioni, l'appello deve essere rigettato.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario dell'appellato la somma di € 6.946,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €
26.001,00 ad € 52.000,00 con applicazione valori medi e fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n.
568/23 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese del presente grado che liquida in
€ 6.946,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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