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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/05/2024, n. 8113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8113 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2890/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2890/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZI Parte_1 C.F._1
MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANZI MARIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZI Parte_2 C.F._2
MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANZI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI CP_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 119/A 00186
ROMApresso il difensore avv. PASQUALI GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e 'dichiarare e/o statuire l'acquisto a titolo Parte_1 Parte_2
originario per intervenuta usucapione da parte dei IGg.ri e Parte_1 Pt_2
della proprietà - o di altro diritto reale - della porzione di terreno di mq.
[...]
718,00 e del fabbricato ivi insistente siti in Municipio 10°, Via di Macchia CP_1
Saponara 43, identificati presso l Organizzazione_1
al foglio 1075 all. D, particelle 3299 (parte) e 627, come
[...]
meglio specificato nel rilievo grafico e sovrapposizione su base catastale del
Geometra (all.1). Voglia altresì ordinare alla Conservatoria dei Controparte_2
registri immobiliari di la trascrizione della emananda Sentenza dichiarativa CP_1
di intervenuta usucapione in favore dei IGg.ri e Parte_1 Parte_2
Nel costituirsi in giudizio, chiesto, in via principale, 'Rigettare le Controparte_3
domande attrici in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, Condannare il IG. , nato a [...] [...] e la Parte_1 CP_1
IG.ra , nata a [...] [...] al rilascio immediato di tutte le Parte_2 CP_1
porzioni immobiliari di cui in narrativa attrice, libere e vuote da persone e cose, nonché condannare i medesimi, anche in via solidale, al pagamento di una somma,
a titolo di occupazione del bene pubblico o, comunque, a titolo di risarcimento dei danni, per il godimento del bene medesimo, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica o, in via subordinata, secondo equità'.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, ammessa ed espletata CTU, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.2023 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusionali delle parti;
richiamate integralmente le conclusioni della CTU soprattutto con riferimento a questi punti: 1) che il bene, che ha subìto dei frazionamenti, appartiene per lo meno pagina 3 di 5 per gli ultimi venti anni al demanio dello Stato cioè al Comune di e che tale CP_1
caratteristica è incontestata;
2) la lettura della domanda attorea e della richiesta dei mezzi istruttori sono rimasti generici e ciò perché la prova dell'avvenuta usucapione ai sensi dell'art. 1154 CC deve essere fornita in modo pieno e rigoroso da parte della attrice;
3) la Cassazione con la sentenza del 2011 n. 9325 ha stabilito che ai fini in esame non è sufficiente comprovare il possesso e l'animus rem sibi habendi attraverso la prova per testimoni e dimostrando di aver eseguito dei lavori di pulizia e manutenzione del fondo, ma che è invece necessario la dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico consistente nel ritenere la cosa come propria ed esclusiva come previsto dall'art. 832 CC;
4) la documentazione allegata alla domanda non consente di ritenere assolto l'onere in esame;
né la documentazione fotografica non ha il valore richiesto dalla parte attrice.
Ne segue che la domanda attorea va accolta ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il terreno occupato dagli attori deve essere restituito alla convenuta, alla quale va rifuso un ammontare di indennità di occupazione stabilita in sede di perizia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, condanna gli attori a restituire il bene de quo libero da persone e cose anche pagina 4 di 5 interposte della porzione di terreno di mq. 718,00 e del fabbricato ivi insistente siti in Municipio 10°, Via di Macchia Saponara 43, CP_1
identificati presso l' Organizzazione_1 CP_1
(ex Catasto) al foglio 1075 all. D, particelle 3299 (parte) e 627; Org_1
3) Condanna altresì gli attori in solido tra loro, e , Parte_1 Parte_2
a corrispondere alla convenuta, , la somma di € 32.817,15 a CP_1
titolo di indennità di occupazione oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
4) Spese di CTU a carico solidale delle parti.
Roma, 13 maggio 2024
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2890/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZI Parte_1 C.F._1
MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANZI MARIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANZI Parte_2 C.F._2
MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MANZI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALI CP_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE, 119/A 00186
ROMApresso il difensore avv. PASQUALI GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e 'dichiarare e/o statuire l'acquisto a titolo Parte_1 Parte_2
originario per intervenuta usucapione da parte dei IGg.ri e Parte_1 Pt_2
della proprietà - o di altro diritto reale - della porzione di terreno di mq.
[...]
718,00 e del fabbricato ivi insistente siti in Municipio 10°, Via di Macchia CP_1
Saponara 43, identificati presso l Organizzazione_1
al foglio 1075 all. D, particelle 3299 (parte) e 627, come
[...]
meglio specificato nel rilievo grafico e sovrapposizione su base catastale del
Geometra (all.1). Voglia altresì ordinare alla Conservatoria dei Controparte_2
registri immobiliari di la trascrizione della emananda Sentenza dichiarativa CP_1
di intervenuta usucapione in favore dei IGg.ri e Parte_1 Parte_2
Nel costituirsi in giudizio, chiesto, in via principale, 'Rigettare le Controparte_3
domande attrici in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, Condannare il IG. , nato a [...] [...] e la Parte_1 CP_1
IG.ra , nata a [...] [...] al rilascio immediato di tutte le Parte_2 CP_1
porzioni immobiliari di cui in narrativa attrice, libere e vuote da persone e cose, nonché condannare i medesimi, anche in via solidale, al pagamento di una somma,
a titolo di occupazione del bene pubblico o, comunque, a titolo di risarcimento dei danni, per il godimento del bene medesimo, da determinarsi a mezzo di consulenza tecnica o, in via subordinata, secondo equità'.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI CPC, ammessa ed espletata CTU, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.06.2023 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste conclusionali delle parti;
richiamate integralmente le conclusioni della CTU soprattutto con riferimento a questi punti: 1) che il bene, che ha subìto dei frazionamenti, appartiene per lo meno pagina 3 di 5 per gli ultimi venti anni al demanio dello Stato cioè al Comune di e che tale CP_1
caratteristica è incontestata;
2) la lettura della domanda attorea e della richiesta dei mezzi istruttori sono rimasti generici e ciò perché la prova dell'avvenuta usucapione ai sensi dell'art. 1154 CC deve essere fornita in modo pieno e rigoroso da parte della attrice;
3) la Cassazione con la sentenza del 2011 n. 9325 ha stabilito che ai fini in esame non è sufficiente comprovare il possesso e l'animus rem sibi habendi attraverso la prova per testimoni e dimostrando di aver eseguito dei lavori di pulizia e manutenzione del fondo, ma che è invece necessario la dimostrazione della sussistenza dell'elemento psicologico consistente nel ritenere la cosa come propria ed esclusiva come previsto dall'art. 832 CC;
4) la documentazione allegata alla domanda non consente di ritenere assolto l'onere in esame;
né la documentazione fotografica non ha il valore richiesto dalla parte attrice.
Ne segue che la domanda attorea va accolta ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il terreno occupato dagli attori deve essere restituito alla convenuta, alla quale va rifuso un ammontare di indennità di occupazione stabilita in sede di perizia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge la domanda;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale della parte convenuta, condanna gli attori a restituire il bene de quo libero da persone e cose anche pagina 4 di 5 interposte della porzione di terreno di mq. 718,00 e del fabbricato ivi insistente siti in Municipio 10°, Via di Macchia Saponara 43, CP_1
identificati presso l' Organizzazione_1 CP_1
(ex Catasto) al foglio 1075 all. D, particelle 3299 (parte) e 627; Org_1
3) Condanna altresì gli attori in solido tra loro, e , Parte_1 Parte_2
a corrispondere alla convenuta, , la somma di € 32.817,15 a CP_1
titolo di indennità di occupazione oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in € 5.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
4) Spese di CTU a carico solidale delle parti.
Roma, 13 maggio 2024
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 5 di 5