CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1726/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
ZI RT, TO
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17025/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxii 0 NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Piazza Giovanni Xxii 0 NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80056 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202590226902250000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 675/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento atti impugnati)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n 07120259026902250000, notificata il
09.09.25, relativa ad una serie di cartelle di pagamento, fondata su una serie di cartelle, per la somma di richiede il pagamento della complessiva somma di € 17.800,88 relativi alla Tares, IVA, Irpef, Tassa smaltimento rifiuti, diritto annuale Camera di Commercio, imposta comunale sulla pubblicità, eccependo il vizio di motivazione per mancata indicazione termine di impugnazione, nonché la prescrizione per assenza atti interruttivi.
Si è costituita l'Ader, deducendo di aver notificato sia le cartelle sia tre precedenti atti di intimazione:
NN. 07120159112872545000 -07120199046493521000 -0712025902690225000;
Si è costituita l'Ade, contestando l'avverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Comune di Castellamare di Stabia risulta contumace e citato ritualmente.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che l'intimazione impugnata si fonda sulle seguenti cartelle di pagamento n.
07120140443027525000- 07120160036147837000 -07120160048326183000- 0712013131246052000-
07120140035809839000 -07120120075135836000; 07120130051841036000, 07120110099864048000,
07120110151827289000- 07120110220858765000- relativi alla Tares, IVA, Irpef, Tassa smaltimento rifiuti,
Diritto annuale Camera di Commercio, imposta comunale sulla pubblicità
L'Ader ha prodotto la regolare notifica delle citate cartelle, ma non ha prodotto il contenuto delle intimazioni di pagamento notificate nel 2025 e nel 2019, in quanto risulta agli atti, esclusivamente la prova della relata di notifica a mezzo posta dei citati atti.
Ne consegue che tali atti interruttivi non risultano idonei, in quanto non risulta possibile collegare la relata di notifica prodotta ad una delle varie cartelle pregresse.
Ne consegue che, a prescindere dalla regolarità della notifica delle due cartelle notificate nel 2011, risultanti dall'atto impugnato: (07120110099864048000, 07120110151827289000), aventi ad oggetto l'imposta comunale della pubblicità, tale credito risulta prescritto, tenuto conto dell'assenza di prova di successivi atti interruttivi della prescrizione e della data di notifica dell'intimazione oggetto di causa.
In merito alla cartella n. 07120110220858765000, asseritamente notificata nel 2013, avente ad oggetto tari
2010 pretesa dal comune di Castellammare di Stabia, si rileva che la cartella risulta correttamente notificata a mezzo posta, personalmente alla destinataria, ma la pretesa risulta prescritta, in assenza prova del contenuto delle intimazioni menzionate nella memoria Ader;
La Cartella di pagamento n. 07120130051841036000, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico
Liquidazione relativo all'a.i. 2008, nonché Tares 2011, risulta notificata il 22.06.2013, per compiuta giacenza.
Anche tale pretesa risulta prescritta, pur considerando la disciplina emergenziale, relativa alla sospensione dei termini.
Parimenti anche i crediti, indicati nella Cartella di pagamento n. 07120130131246052000, avente ad oggetto tassa pubblicità e Tares, notificata il 1.06.2014, risulta maturata la prescrizione quinquennale.
Tenuto conto delle deduzioni di cui alla memoria dell'Ade si rileva che:
- la cartella n. 07120140035809839, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico Liquidazione relativo all'anno. 2010, ( iva e irpef) è stata notificata il 09.08.2014: non risulta, dunque, maturata la prescrizione decennale, né la parte ricorrente ha contestato nel merito tale pretesa;
- la cartella n. 07120140443027535, derivante da un controllo 36 bis D.P.R. 602/73 su Modello Unico
Liquidazione per IVA e IRPEF relativo all'a.i. 2011, è stata notificata il 03.04.2015: non risulta, dunque, maturata la prescrizione decennale;
- - la cartella n. 07120160048326183000, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico Liquidazione per IVA relativo all'a.i. 2008, è stata notificata il 29.08.2016: non risulta, dunque, maturata la prescrizione decennale;
- la cartella n. 07120120075135836000, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico Liquidazione relativo all'a.i. 2008, è stata notificata il 22.06.2013; nonché TARES: risulta maturata la prescrizione decennale e quinquennale, in assenza di prova del contenuto dei pregressi atti di intimazione;
- la cartella n. 07120140443027525000 - non in contestazione essendo stata solo richiamata in premessa ma non nella parte descrittiva dell'impugnazione – derivante da controllo 36 bis su Modello Liquidazione
Unico relativo all'a.i. 2011, è stata notificata il 03.04.2015: ne consegue che non risulta maturata la prescrizione decennale.
Per tali motivi, il ricorso va accolto solo in parte, relativamente alla citate cartelle:
07120110099864048000, 07120110151827289000; 07120110220858765000, 07120130131246052000;
07120130051841036000, 07120120075135836000
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede “in parziale accoglimento del ricorso, annulla le cartelle indicate in motivazione;
compensa le spese di lite;
”
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 2.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE MA IZ ES AB
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
ZI RT, TO
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17025/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxii 0 NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Piazza Giovanni Xxii 0 NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80056 Napoli NA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071202590226902250000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 675/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento atti impugnati)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n 07120259026902250000, notificata il
09.09.25, relativa ad una serie di cartelle di pagamento, fondata su una serie di cartelle, per la somma di richiede il pagamento della complessiva somma di € 17.800,88 relativi alla Tares, IVA, Irpef, Tassa smaltimento rifiuti, diritto annuale Camera di Commercio, imposta comunale sulla pubblicità, eccependo il vizio di motivazione per mancata indicazione termine di impugnazione, nonché la prescrizione per assenza atti interruttivi.
Si è costituita l'Ader, deducendo di aver notificato sia le cartelle sia tre precedenti atti di intimazione:
NN. 07120159112872545000 -07120199046493521000 -0712025902690225000;
Si è costituita l'Ade, contestando l'avverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Comune di Castellamare di Stabia risulta contumace e citato ritualmente.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza, la Corte, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per i motivi di seguito precisati.
Va premesso che l'intimazione impugnata si fonda sulle seguenti cartelle di pagamento n.
07120140443027525000- 07120160036147837000 -07120160048326183000- 0712013131246052000-
07120140035809839000 -07120120075135836000; 07120130051841036000, 07120110099864048000,
07120110151827289000- 07120110220858765000- relativi alla Tares, IVA, Irpef, Tassa smaltimento rifiuti,
Diritto annuale Camera di Commercio, imposta comunale sulla pubblicità
L'Ader ha prodotto la regolare notifica delle citate cartelle, ma non ha prodotto il contenuto delle intimazioni di pagamento notificate nel 2025 e nel 2019, in quanto risulta agli atti, esclusivamente la prova della relata di notifica a mezzo posta dei citati atti.
Ne consegue che tali atti interruttivi non risultano idonei, in quanto non risulta possibile collegare la relata di notifica prodotta ad una delle varie cartelle pregresse.
Ne consegue che, a prescindere dalla regolarità della notifica delle due cartelle notificate nel 2011, risultanti dall'atto impugnato: (07120110099864048000, 07120110151827289000), aventi ad oggetto l'imposta comunale della pubblicità, tale credito risulta prescritto, tenuto conto dell'assenza di prova di successivi atti interruttivi della prescrizione e della data di notifica dell'intimazione oggetto di causa.
In merito alla cartella n. 07120110220858765000, asseritamente notificata nel 2013, avente ad oggetto tari
2010 pretesa dal comune di Castellammare di Stabia, si rileva che la cartella risulta correttamente notificata a mezzo posta, personalmente alla destinataria, ma la pretesa risulta prescritta, in assenza prova del contenuto delle intimazioni menzionate nella memoria Ader;
La Cartella di pagamento n. 07120130051841036000, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico
Liquidazione relativo all'a.i. 2008, nonché Tares 2011, risulta notificata il 22.06.2013, per compiuta giacenza.
Anche tale pretesa risulta prescritta, pur considerando la disciplina emergenziale, relativa alla sospensione dei termini.
Parimenti anche i crediti, indicati nella Cartella di pagamento n. 07120130131246052000, avente ad oggetto tassa pubblicità e Tares, notificata il 1.06.2014, risulta maturata la prescrizione quinquennale.
Tenuto conto delle deduzioni di cui alla memoria dell'Ade si rileva che:
- la cartella n. 07120140035809839, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico Liquidazione relativo all'anno. 2010, ( iva e irpef) è stata notificata il 09.08.2014: non risulta, dunque, maturata la prescrizione decennale, né la parte ricorrente ha contestato nel merito tale pretesa;
- la cartella n. 07120140443027535, derivante da un controllo 36 bis D.P.R. 602/73 su Modello Unico
Liquidazione per IVA e IRPEF relativo all'a.i. 2011, è stata notificata il 03.04.2015: non risulta, dunque, maturata la prescrizione decennale;
- - la cartella n. 07120160048326183000, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico Liquidazione per IVA relativo all'a.i. 2008, è stata notificata il 29.08.2016: non risulta, dunque, maturata la prescrizione decennale;
- la cartella n. 07120120075135836000, derivante da controllo 36 bis su Modello Unico Liquidazione relativo all'a.i. 2008, è stata notificata il 22.06.2013; nonché TARES: risulta maturata la prescrizione decennale e quinquennale, in assenza di prova del contenuto dei pregressi atti di intimazione;
- la cartella n. 07120140443027525000 - non in contestazione essendo stata solo richiamata in premessa ma non nella parte descrittiva dell'impugnazione – derivante da controllo 36 bis su Modello Liquidazione
Unico relativo all'a.i. 2011, è stata notificata il 03.04.2015: ne consegue che non risulta maturata la prescrizione decennale.
Per tali motivi, il ricorso va accolto solo in parte, relativamente alla citate cartelle:
07120110099864048000, 07120110151827289000; 07120110220858765000, 07120130131246052000;
07120130051841036000, 07120120075135836000
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede “in parziale accoglimento del ricorso, annulla le cartelle indicate in motivazione;
compensa le spese di lite;
”
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 2.2.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE MA IZ ES AB