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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2024, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), promossa da
(C.F. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore Sig. (C.F. , con sede legale in Roma, Viale BrunoBuozzi Parte_2 C.F._1
n. 58 (di seguito anche solo ”), rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio della Porta Rodiani Pt_1
(C.F. e Giorgio Alu' Saffi (C.F. ), con studio in Roma, alla C.F._2 C.F._3
Via Principessa Clotilde n. 7, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. IV ) con sede legale in Garbagnate Milanese, in via Roma, 1/C in persona CP_1 P.IV_2 dell'Amministratore Unico Sig. , rappresentata e dall'Avvocato Giovanni Controparte_2
Mariano (C.F. - PEC e dall'Avvocato CodiceFiscale_4 Email_1
Giuseppina Marinelli (C.F. – PEC CodiceFiscale_5 Email_2 del Foro di Milano, con studio a Milano Piazza Maria Adelaide di Savoia n. 5, presso i quali è elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva di ingiungere alla società CP_1 [...] il pagamento della somma di 42.993,83 e in fatto esponeva: Parte_1
che il predetto importo derivava dall'omesso pagamento da parte della debitrice delle fatture numero 28 del 17 giugno 2020 di € 14.034,47 (doc. 1), numero 32 del 13 luglio 2020 di € 14.648,51 (doc. 2) e numero 34 del 17 agosto 2020 di € 14.310,85 (doc. 3); che i dati per la fatturazione da parte della creditrice erano stati forniti dalla stessa debitrice con le e- mail del 16 giugno 2020 (doc. 4), del 7 luglio 2020 (doc. 5) e del 12 agosto 2020 (doc. 6); che le suddette fatture erano state regolarmente registrate nel registro IV della società ricorrente e che la veridicità degli importi portati nel registro delle vendite della società ricorrente era stata attestata dal Dott. , Notaio in Saronno, come da estratto autenticato (doc. 7). Persona_1
che al credito portato nelle fatture andava sommato l'importo di € 102,00 sostenuto dalla ricorrente per ottenere l'estratto autentico dei registri delle vendite. (doc. 8); che, infine, vanamente erano state inviate le richieste di pagamento nei confronti della
[...]
(docc. 9 e 10) Parte_1
Con citazione tempestivamente notificata la parte ingiunta proponeva opposizione a tale decreto chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), depositato in data 21.01.2021 e notificato in pari data, emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Daniela Francavilla;
- nel merito: per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto di ogni pretesa creditoria avanzata nei confronti della e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace nei confronti Pt_1 della opponente il decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), depositato in data 21.01.2021 e notificato in pari data, emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Daniela Francavilla, rigettando ogni domanda promossa nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
[...]
Costituitasi ritualmente in contraddittorio parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione;
produceva ulteriore documentazione e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, omnibus contrariis reiectis, NEL MERITO: A) Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 1781/2021 R.G. 1336/2021 reso dal Tribunale di Roma perché l'opposizione non è fondata su idonea prova scritta né è di pronta soluzione. B) Accertare e dichiarare la totale pretestuosità dell'opposizione e conseguentemente rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 1781/2021 R.G. 1336/2021 reso dal Tribunale di Roma. C) In ipotesi di mancato integrale accoglimento delle superiori conclusioni, accertare e dichiarare che la (P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in via Bruno Buozzi n. 58, è obbligata a corrispondere alla l'importo di € 43.095,83, (quarantatremilanovantacinque/83), o la somma maggiore o CP_1 minore che si riterrà di giustizia, per la causale di cui in premessa, per i motivi indicati nell'atto, e conseguentemente condannarla al pagamento della somma che riterrà di giustizia, maggiorandola degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002 dalle singole scadenze di pagamento a beneficio della D) Accertare e dichiarare che la ha instaurato il CP_1 Parte_1 presente giudizio con premeditata mala fede in assenza di ogni e qualsivoglia presupposto che lo legittimasse e conseguentemente condannarla per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni patiti dai convenuti-opposti, da liquidarsi ex art. 1226 cod. civ. in via equitativa. E) Compenso professionale del procedimento interamente rifuso conformemente al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.
La causa, istruita sui documenti prodotti, era rinviata ad oggi ex art. 281 sexies cpc e al termine dell'udienza la causa viene posta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione - come noto - ha la duplice funzione: di accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente) e di accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. per tutte Cass. 18 aprile 2000, n.4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova idonea all'emissione del monitorio. E difatti risulta che unitamente al ricorso sono stati depositati l'estratto conto, la copia delle fatture, le email via pec di sollecito con messa in mora, l'estratto notarile e l'ulteriore documentazione in atti.
In più nella successiva fase del giudizio a cognizione piena la società ha fornito la prova definitiva della sussistenza del diritto di credito vantato nella misura richiesta e dell'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte controdeducendo a tutte le contestazioni di controparte e producendo copia del contratto intercorso tra le parti del 12.6.2018.
Pertanto il credito risulta fondato su contratto scritto, sulle fatture mai contestate e autorizzate espressamente dalla debitrice/opponente (cfr. documenti 4, 5 e 6 fascicolo monitorio).
Infine e con incontestabile valenza probatoria vi è la registrazione in contabilità delle fatture azionate e relative al credito per cui è causa.
Le fatture sono state contestate solo dopo l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo emesso mentre non è contestato che i documenti fiscali siano stati annotati nella contabilità a far data dalla loro emissione/ricezione.
Insegna la Corte di Cassazione che “Il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. 01/08/2008, n. 20982; Cass. 18/02/2005, n. 3383)
Nella specie in esame in cui – come già detto – nel rapporto contrattuale protrattosi nel tempo con reciproca soddisfazione delle parti, la società di servizi/parte creditrice ha inviato le fatture emesse a norma contrattuale e a detto invio ha fatto seguito non solo l'omessa contestazione da parte debitrice, bensì anche l'annotazione nei registri contabili societari come poste passive. Per il richiamato principio di diritto tale condotta costituisce comportamento univocamente significativo da interpretarsi quale riconoscimento del debito (Cass. Sent. N. 32935/18 del 20.12.2018).
Per quanto sopra esposto appare, pertanto, evidente l'infondatezza dell'opposizione.
La domanda di condanna dell'opponente tesa a ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in quanto generica e non provata. Ciò in conformità al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 691 del 18.1.2012) secondo cui: “ la specialità della tutela azionata, rispetto al generale precetto del neminem laedere racchiuso nell'art. 2043 c.c. non esclude che la sua formulazione soggiaccia alle regole che presidiano la corretta instaurazione del contraddittorio, prima tra tutte quella della compiuta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Non appare invero revocabile in dubbio che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio. L'esposizione deve invero necessariamente essere estesa alle lesioni patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano conformemente alla nota spese depositata da come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), depositato in data 21.01.2021, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta;
3) condanna la a pagare a le spese di giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in Euro 9.223,00, oltre spese generali (15% dei compensi), IV e CPA.
Così deciso, Roma, 23.2.2024
Si comunichi
Il g.o.t.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in persona del g.o.t. Sonia Suppressa, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), promossa da
(C.F. e P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore Sig. (C.F. , con sede legale in Roma, Viale BrunoBuozzi Parte_2 C.F._1
n. 58 (di seguito anche solo ”), rappresentata e difesa dagli avv.ti Piergiorgio della Porta Rodiani Pt_1
(C.F. e Giorgio Alu' Saffi (C.F. ), con studio in Roma, alla C.F._2 C.F._3
Via Principessa Clotilde n. 7, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(P. IV ) con sede legale in Garbagnate Milanese, in via Roma, 1/C in persona CP_1 P.IV_2 dell'Amministratore Unico Sig. , rappresentata e dall'Avvocato Giovanni Controparte_2
Mariano (C.F. - PEC e dall'Avvocato CodiceFiscale_4 Email_1
Giuseppina Marinelli (C.F. – PEC CodiceFiscale_5 Email_2 del Foro di Milano, con studio a Milano Piazza Maria Adelaide di Savoia n. 5, presso i quali è elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva di ingiungere alla società CP_1 [...] il pagamento della somma di 42.993,83 e in fatto esponeva: Parte_1
che il predetto importo derivava dall'omesso pagamento da parte della debitrice delle fatture numero 28 del 17 giugno 2020 di € 14.034,47 (doc. 1), numero 32 del 13 luglio 2020 di € 14.648,51 (doc. 2) e numero 34 del 17 agosto 2020 di € 14.310,85 (doc. 3); che i dati per la fatturazione da parte della creditrice erano stati forniti dalla stessa debitrice con le e- mail del 16 giugno 2020 (doc. 4), del 7 luglio 2020 (doc. 5) e del 12 agosto 2020 (doc. 6); che le suddette fatture erano state regolarmente registrate nel registro IV della società ricorrente e che la veridicità degli importi portati nel registro delle vendite della società ricorrente era stata attestata dal Dott. , Notaio in Saronno, come da estratto autenticato (doc. 7). Persona_1
che al credito portato nelle fatture andava sommato l'importo di € 102,00 sostenuto dalla ricorrente per ottenere l'estratto autentico dei registri delle vendite. (doc. 8); che, infine, vanamente erano state inviate le richieste di pagamento nei confronti della
[...]
(docc. 9 e 10) Parte_1
Con citazione tempestivamente notificata la parte ingiunta proponeva opposizione a tale decreto chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), depositato in data 21.01.2021 e notificato in pari data, emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Daniela Francavilla;
- nel merito: per tutti i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto di ogni pretesa creditoria avanzata nei confronti della e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace nei confronti Pt_1 della opponente il decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), depositato in data 21.01.2021 e notificato in pari data, emesso dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Daniela Francavilla, rigettando ogni domanda promossa nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
[...]
Costituitasi ritualmente in contraddittorio parte opposta contestava tutti i motivi di opposizione;
produceva ulteriore documentazione e concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudicante, omnibus contrariis reiectis, NEL MERITO: A) Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N. 1781/2021 R.G. 1336/2021 reso dal Tribunale di Roma perché l'opposizione non è fondata su idonea prova scritta né è di pronta soluzione. B) Accertare e dichiarare la totale pretestuosità dell'opposizione e conseguentemente rigettarla perché infondata in fatto ed in diritto con la conferma del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo N. 1781/2021 R.G. 1336/2021 reso dal Tribunale di Roma. C) In ipotesi di mancato integrale accoglimento delle superiori conclusioni, accertare e dichiarare che la (P. IV ), in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in via Bruno Buozzi n. 58, è obbligata a corrispondere alla l'importo di € 43.095,83, (quarantatremilanovantacinque/83), o la somma maggiore o CP_1 minore che si riterrà di giustizia, per la causale di cui in premessa, per i motivi indicati nell'atto, e conseguentemente condannarla al pagamento della somma che riterrà di giustizia, maggiorandola degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del d. lgs. 231/2002 dalle singole scadenze di pagamento a beneficio della D) Accertare e dichiarare che la ha instaurato il CP_1 Parte_1 presente giudizio con premeditata mala fede in assenza di ogni e qualsivoglia presupposto che lo legittimasse e conseguentemente condannarla per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. al risarcimento dei danni patiti dai convenuti-opposti, da liquidarsi ex art. 1226 cod. civ. in via equitativa. E) Compenso professionale del procedimento interamente rifuso conformemente al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.
La causa, istruita sui documenti prodotti, era rinviata ad oggi ex art. 281 sexies cpc e al termine dell'udienza la causa viene posta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione - come noto - ha la duplice funzione: di accertare l'ammissibilità e la validità del procedimento monitorio (giudizio rescindente) e di accertare la fondatezza della domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. per tutte Cass. 18 aprile 2000, n.4974).
L'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato legittimamente emesso sulla scorta di documenti che costituiscono prova idonea all'emissione del monitorio. E difatti risulta che unitamente al ricorso sono stati depositati l'estratto conto, la copia delle fatture, le email via pec di sollecito con messa in mora, l'estratto notarile e l'ulteriore documentazione in atti.
In più nella successiva fase del giudizio a cognizione piena la società ha fornito la prova definitiva della sussistenza del diritto di credito vantato nella misura richiesta e dell'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte controdeducendo a tutte le contestazioni di controparte e producendo copia del contratto intercorso tra le parti del 12.6.2018.
Pertanto il credito risulta fondato su contratto scritto, sulle fatture mai contestate e autorizzate espressamente dalla debitrice/opponente (cfr. documenti 4, 5 e 6 fascicolo monitorio).
Infine e con incontestabile valenza probatoria vi è la registrazione in contabilità delle fatture azionate e relative al credito per cui è causa.
Le fatture sono state contestate solo dopo l'avvenuta notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo emesso mentre non è contestato che i documenti fiscali siano stati annotati nella contabilità a far data dalla loro emissione/ricezione.
Insegna la Corte di Cassazione che “Il fatto che le scritture prescritte dalle leggi tributarie, come lo sono i registri contenenti le annotazioni delle fatture indicate dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, non rientrino nella disciplina dettata dagli artt. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, non impedisce di considerarle idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nascono, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. 01/08/2008, n. 20982; Cass. 18/02/2005, n. 3383)
Nella specie in esame in cui – come già detto – nel rapporto contrattuale protrattosi nel tempo con reciproca soddisfazione delle parti, la società di servizi/parte creditrice ha inviato le fatture emesse a norma contrattuale e a detto invio ha fatto seguito non solo l'omessa contestazione da parte debitrice, bensì anche l'annotazione nei registri contabili societari come poste passive. Per il richiamato principio di diritto tale condotta costituisce comportamento univocamente significativo da interpretarsi quale riconoscimento del debito (Cass. Sent. N. 32935/18 del 20.12.2018).
Per quanto sopra esposto appare, pertanto, evidente l'infondatezza dell'opposizione.
La domanda di condanna dell'opponente tesa a ottenere il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento in quanto generica e non provata. Ciò in conformità al principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 691 del 18.1.2012) secondo cui: “ la specialità della tutela azionata, rispetto al generale precetto del neminem laedere racchiuso nell'art. 2043 c.c. non esclude che la sua formulazione soggiaccia alle regole che presidiano la corretta instaurazione del contraddittorio, prima tra tutte quella della compiuta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa. Non appare invero revocabile in dubbio che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio. L'esposizione deve invero necessariamente essere estesa alle lesioni patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento. E tanto prima e a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano conformemente alla nota spese depositata da come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2021 del 19.01.2021 (nrg. 1336/2021), depositato in data 21.01.2021, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc avanzata da parte opposta;
3) condanna la a pagare a le spese di giudizio, Parte_1 CP_1 liquidate in Euro 9.223,00, oltre spese generali (15% dei compensi), IV e CPA.
Così deciso, Roma, 23.2.2024
Si comunichi
Il g.o.t.
Sonia Suppressa