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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/08/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 668/2023, tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Parte_1
Rosa che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
e
soc. elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio CP_1
Verderame e Patrizia Sorrenti che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 08/05/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
L'azione giudiziale è finalizzata all'accertamento del diritto della parte opponente di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e nel contempo di veder riconoscere il diritto al pagamento del doppio della caparra , ammontante ad €
5.400,00, in virtù della mancata consegna del bene acquistato dall'attore processale ( una casa mobile), asseritamente non consegnata dala società veditrice presso il luogo statuito dalle parti .
Deduceva, all'uopo, l'attore che , nonostante fosse stato pattuito espressamente che il trasporto sino a destinazione del bene acquistato fosse onoere del venditore, seppur dietro separato compenso, trascorso un rilevante lasso di tempo, riservatosi le facoltà ex art. 1453 c.c., la consegna non veniva effettuata.
Ciò posto riteneva opportuno dare seguito alla presente istanza giudiziaria.
Si costituiva tardivamente la parte convenuta la quale, a mezzo articolate argomentazioni, formulava il proprio assetto difensivo confutando l'avverso dedotto.
Il giudizio, ritenuto di natura prettamente documentale, è stato introitato in decisione con i termini ordinari ex art. 190 cpc allo stato degli atti.
In via preliminare va osservato che risulta incontestata tra i contendenti la circostanza dell'acquisto del cespite al prezzo pattuito , oltre che la sussistenza della clausola penale inserita in contratto.
Il thema decidendum , lette le difese espresse dalle parti, deve estendersi non solo alla corretta applicazione della caparra inserita in contratto, bensì ai rapporti tra questa e gli altri strumenti posti a tutela della parte adempiente, ovvero, risoluzione del contratto e danni coseguenziali.
Occorre, pertanto, effettuare un breve “excursus” sul significato intrinseco di caparra confirmatoria , precisando, altresì, che dalla lettura del contratto si evince unicamente la quantificazione del corrispettivo per la vendita ( € 9.000,00), senza alcun espresso richiamo alla prefata figura giuridica ed in assenza di un termine essenziale per la consegna.
Essa, in dottrina, è definita in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili che, al momento della stipula, una parte consegna all'altra , a testimonianza della serietà dell'accordo. Assume , dunque, funzione di cautela per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento della convenzione negoziale.
La caparra confirmatoria è disciplinata dall'art 1385 c.c. nel vigente codice e, in caso di inadempimento della parte che l'ha versata, da facoltà, alla parte non inadempiente, di trattenerla contestualmente al recesso dal contratto.
Ciò premesso , essa svolge tre fondamentali funzioni, ovvero,garanzia, autotutela, e predeterminazione del danno.
In tale senso si è espressa la piu' autorevole dottrina definendo la caparra confirmatoria quale istituto e funzione “eclettica”, essendo essa rivolta a garantire l'esecuzione del contratto , venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte, svolgendo, pertanto, funzione di “autotutela”per il risarcimento dei danni in caso di inadempimento.( v.in tal senso Cass.Sez II n.6463 dell'11/03/2008;
Cass.Sez III n.4411 del 4/03/2004; Cass.Sez II n.2435 del 14/03/1998).
Fatta tale premessa occorre rilevare che in tema di contratto di compravendita la parte adempiente può esercitare legittimamente il diritto di recesso ex art. 1385 c.c .soltanto nel caso in cui l'inadempimento dell'altra parte presenti i requisiti della gravità e della colpevolezza.
Tale indagine, demandata al giudice di merito, deve essere effettuata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1455 c.c.in termini di gravità del comportamento della causa imputabile, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ovvero, valutando quanto possa incidere l'inadempimento nella economia complessiva del rapporto ( v.Cass. Sez
III n. 7083 del 28/03/2006), come, d'altro canto, in tema di contratti ,la gravità dell'inadempimento non va commisurata necessariamente alla gravità del danno economico ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto ( v. Cass.Sez III n.
15363 del 28/06/2010).
D'altro canto, il nostro ordinamento giuridico prevede unicamente due diverse ipotesi di risoluzione ipso iure del contratto, ovvero, quando nello stesso siano inserite una clausola risolutiva espressa ovvero un termine essenziale. La prima consiste in quel patto contrattuale previsto dall'art. 1456 c.c. che prevede che il contratto possa essere risolto automaticamente nel caso in cui un “determinato obbligo” non sia adempiuto secondo le modalità stabilite dalle parti.
In particolare, con questa clausola, in caso di inadempimento di una parte, sarà possibile risolvere il contratto, inviando una semplice comunicazione.
Tuttavia, l'obbligo deve essere circoscritto e indicato in modo preciso, ed in particolare, la clausola non deve essere troppo generica e non deve essere rilevante la gravità dell'inadempimento ovvero, produce i suoi effetti sostanziali e processuali solo quando
è relativa a inadempimenti specifici e ben individuati all'interno del contratto.
Circa il termine essenziale poi, ai sensi dell'art. 1457, cod. civ. esso recita..“Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”.
Secondo l'interpretazione prevalente, tuttavia, il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, e prescinde dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo.
Orbene, dalla prospettazione resa dalla stessa parte attorea si desume che a seguito del bonifico dell'importo di e 2.700,00, effettuato il giorno 20 gennaio 2022, la consegna del bene commissionato non avveniva in virtù dell'inadempimento del patto inserito in stipula contrattuale attestante l'onere della consegna presso il “camping
Ulisse di Capaccio” , senza, tuttavia, statuire il costo del trasporto e la data entro la quale eseguire lo stesso.
Parte convenuta formula allegazioni difensive , all'uopo, finalizzate a confutare che il trasporto fosse escluso tra le pattuizioni, ciò in assenza anche di un espresso riferimento alla quantificazione dell'operazione, precisando, altresì, che l'unico supporto prestato dalla società venditrice afferiva un mero ausilio nella ricerca di una idonea ditta di trasporti idonea alla realizzazione dello scopo.
Invero, questo giudice, non può esimersi dall'osservare che dalla lettura “de plano” dell'accordo sottoscritto dalle parti , proprio nella prima pagina del frontespizio, si fa espresso riferimento al” luogo di scarico”, indicato proprio nel “camping Ulisse di
Capaccio”.
Orbene , l'espressa indicazione del luogo di consegna non può avere altro scopo se non quello di individuare il luogo ove il bene doveva essere consegnato, non essendovi, di contro, alcuna necessità di altro richiamo nella scheda di acquisto, se non quello di stigmatizzare la necessità della consegna del bene presso una destinazione ben individuata.
Ovvero, se, come dedotto dalla convenuta, non fosse sorto a carico della stessa alcun obbligo afferente il trasporto, quale altra necessità vi sarebbe in ordine alla precisazione di un luogo di consegna se non quella individuatrice di onere posto a carico della parte venditrice, seppur contro un supplemento di costo non disconosciuto dallo stesso attore.
Va, pertanto, considerato che il principio di buona fede nelle trattative contrattuali e pre contrattuali ( art. 1375 c.c.) deve essere inteso in quella serie di elementi contrattuali e contegni dei contraenti che determinano il principio di legittimo affidamento attestante la ragionevole fiducia che una parte ripone nel corretto comportamento e nelle dichiarazioni di un'altra parte.
Tanto a prescindere dal fatto che, la tardiva costituzione della società convenuta ( 31
05 2024) ha precluso alla stessa la facoltà di formulare attività istruttorie di segno opposto, stante la concessione dei termini ex art. 183 cpc comma IV con ordinanza resa il 04 05 2023.
V'è più che, a mente dell'art. 1510 c.c…” In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza , ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
le spese del trasporto sono a carico del compratore..”.
Ciò posto, la presenza del patto contrario inserito nella stipula supera presunzione del comma 1 , conseguendone l'applicazione del comma 2 della evocata normativa.
Orbene, sotto cotal rispetto, risultano versati in atti numerosi “screenshots” tratti dalle conversazioni intercorse tra l'attore ed il venditore proprio afferenti tale questione, dai cui contenuti, in assenza di prove di segno contrario, devono desumersi elementi di “presunzioni semplici “ precise e concordanti con le deduzioni difensive formulate dall'attore e rafforzate dalla lettura del contratto di compravendita.
Ovvero, si desume che vi siano state difficoltà nel reperire un vettore con caretteristiche idonee ad effettuate il trasporto eccezionale.
Assume, pertanto, rilievo l'art. 1176 c.c. comma 2 a mente del quale..”
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata..”
Si desume, in questo caso, la sussistenza di una diligenza “qualificata” , non potendosi
, nel caso del professionista, limitarsi a dover richiamare quella del “buon padre di famiglia”.
Tanto postula che la società che si era assunto anche l'incarico del trasporto ( dietro corrispettivo) avrebbe dovuto di certo meglio affontare la problematica della scelta della giusta impresa vettoriale piuttosto che accollare all'utente, privo di esperienza in proposito, tale onere.
Ne consegue che il quadro complessivo del contegno posto in essere dal venditore non possa inserirsi in un contesto di corretto adempimento delle obbligazioni assunte, tanto più se si considera il rilevante lasso di tempo occorso tra il momento della stipula
( 20 01 2022) e quello in cui , con pec -diffida del 01 06 2022, l'attuale attore processuale, con il patrocinio del proprio difensore, richiedeva il recesso dal contratto e la restituzione del doppio della caparra. Se è pur vero, infatti, che la mancata indicazione di un termine essenziale alla consegna nel contratto lascia la parte inadempiente in una relativa “confort zone” , ciò lascia alla parte adempiente la facoltà di di chiedere il recesso per giusta causa o in alternativa la risoluzione del contratto.
Sotto diverso aspetto il contegno della società venditrice deve inquadrarsi tra le cause di risoluzione del contratto per inadempimento, posto che , pur non essendo stato indicato un termine essenziale per la consegna, appare evidente che l'acquisto della casa mobile fosse stato concepito per la consegna presso il campeggio individuato al fine di poter godere della stagione estiva a venire.
Ciò posto , appare evidente che la mancata consegna del bene nella imminenza della stagione estiva ha posto l'acquirente di fronte alla necessità di inoltrare la diffida via pec riservandosi ogni azione giudiziaria in merito.
Ne consegue, pertanto, la necessità di fare una breve digressione sui rapporti tra l'istituto del recesso collegato alla richiesta del doppio della caparra e quello della risoluzione del contratto per inadempimento.
Giurisprudenza e dottrina costante hanno, ormai, chiarito in ordine alla alternatività dei due strumenti di tutela ( ex multis , Cass. sentenza n. 2969 del 31.01.2019 e
Cass.Civ. Sez. II, Ordinanza n. 20532/2020).
In altri termini, si tratta di una scelta, quella fatta dalla parte non inadempiente, tra due diversi interessi concreti: il solo fatto dell'inadempimento qualificato fa sorgere in capo al contraente che l'ha subito la possibilità di sciogliere tramite il recesso il rapporto negoziale e di ottenere la caparra, laddove pattuita e corrisposta: quest'ultima assolve alla evidente funzione di preventiva liquidazione del danno subito da una parte a causa dell'inadempimento dell'altra.
Ergo, la caparra confirmatoria rappresenta la predeterminazione del danno patito dalla parte non inadempiente, con l'ulteriore vantaggio per la stessa di non dover fornire la prova dell'entità del vulnus patito perché già preventivamente quantificato e stabilito
(art. 1385 co. 2 c.c.). Di contro, la risoluzione per inadempimento postula la dimostrazione dello stesso tramite istruzione probatoria piena, oltre che del danno conseguenziale.
Orbene, dalle conclusioni formulate dall'attore vengono espresse richieste cumulative di entrambi gli istituti giuridici, senza optare per una delle rispettive soluzioni.
Tale situazione ha ricevuto, come sopra specificato, un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità nel senso di non consentire il cumulo delle due domande
( cfr. Cass. n. 18850-2004).
Ne consegue che , stante le risultanze processuali esaminate , deve darsi prevalenza alla domanda risarcitoria conseguente la risoluzione del contratto per inadempimento.
Corollario di tale conclusione sono le conseguenze disposte dall'art 1458 c.c. il quale dispone che “..La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti..”, comportandone la restituzione dell'acconto versati in misura di €
2.700,00.
Effetto conseguenziale di cotal conclusione depone per il ragionevole accoglimento del risarcimento dei danni rappresentati dal depaperamento economico subito dall'attore che, ponendo affidamemto sulla tempesiva consegna della casa mobile, aveva intrapreso un impegno economico con il camping designato.
In sintesi va accolta a sola domanda alternativa di risoluzione per inadempimento contrattuale a carico dela società convenuta e condannata la stessa al risarcimento del danno comprensivo della restituzione dell'acconto e delle spese di prenotazione del camping ove il bene sarebbe dovuto essere consegnato , totalizzando l'importo complessivo di € 5.450,00.
Su tale somma non vi è richiesta di riconoscimento degli interessi legali nelle conclusioni rese nel libello introduttivo, conseguendone , in virtù del principio disposto dall'art. 112 cpc, la impossibilità del giudice di delibare in merito al fine di non incorrere in ipotesi di giudicato” ultra petita”.
Le spese e competenze di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55 del 2014 , ma opporunamente ridotti in virtu' della mancata attività ed istruttoria.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: accoglie la domanda alternativa per quanto di ragione;
dichiara, per lo effetto, l'inadempimento conttattuale della convenuta soc. CP_1
;
[...]
condanna, pertanto, la medesima al pagamento, in favore dell'attore, della somma di
€ 5.450,00; condanna, altresì, la convenuta, al pagamento delle spese e competenze di causa che quantifica in € 3.397,00 , per compensi ed € 264,00 per verosimili esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge in favore, dell'attrore con attribuzione ex art. 93 cpc.
Così deciso in Nola 30 agosto 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata