Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1163/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1163/2020 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni e vertente:
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, elett.te dom.to in Casalnuovo di Napoli (NA), C.F._1 viale dei cedri, 48, presso lo studio dell'avv. Rosa Pone (C.F.
), dalla quale è rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione;
-parte attrice- CONTRO
– con sede in Milano, Largo Tazio Controparte_1
Nuvolari n. 1 – partita iva – in persona del suo P.IVA_1 procuratore Dott. , delegato alla rappresentanza e Controparte_2 firma sociale giusto atto del 05.03.2019, rep. n. 15522, racc. n.8738, Notaio Dott. – elettivamente domiciliata in Persona_1
Pozzuoli (NA) alla Via Campi Flegrei II trav. n. 3 presso lo Studio degli Avv.ti Francesco Palmese, cod. fisc. , Fabiana C.F._3
Riccobene, cod. fisc. e Giulio Gualtierotti C.F._4
Morelli, cod. fisc. , che la rappresentano e C.F._5 difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato;
-Convenuta-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.10.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
****
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo posta certificata in data in data 17.01.2020 l'attore ha convenuto in giudizio la Parte_1
deducendo di aver contratto una polizza Controparte_1 assicurativa contro i rischi di furto e rapina, giusta polizza n. 40313690000008, sul veicolo di sua proprietà modello Porsche Macan tg. EX245BH, al fine di ottenere dalla stessa l'indennizzo per l'asserito avveramento del rischio assicurato. A supporto della dispiegata azione, segnatamente, rappresentava che in data 14/05/2019 alle ore 08:01 circa, recatosi presso la propria ditta
“Maxi Ricambi di Coppola Massimo” sita in Afragola alla Via Nazionale delle Puglie, notava che ignoti erano entrati nello stabile della ditta e avevano asportato parti della vettura Porsche Macan tg. EX245BH, regolarmente parcheggiata nel parco della ditta, quindi oggetto di furto parziale. Più precisamente, l'attore deduceva che la menzionata Porsche Macan tg. EX245BH riportava l'asportazione delle 4 ruote, del navigatore di serie e della plancia del cruscotto, degli airbag del volante, della parte inferiore del sedile posteriore, dei tre poggiatesta posteriori, della cappelliera del portabagagli, del coperchio del copriruota sito nel portabagagli e del vetro della porteria, anteriore sinistro;
di aver sporto denuncia presso la stazione Carabinieri di Casoria in data 14/05/2019, onde poi denunciare l'occorso alla compagnia assicurativa convenuta che sottoponeva l'auto a perizia. Vani i tentativi di bonario componimento esperiti mediante pec del 14/05/2019, inviata alla all'uopo l'attore contestava Controparte_3 che la compagnia non aveva provveduto a risarcire i danni subiti, che quantificava pari all'ammontare di € 30,000, dunque imputava alla stessa inadempimento contrattuale assoluto. Riteneva prova dell'inadempimento della l'aver sottoposto a perizia Controparte_3 tecnica l'auto attorea sulla base delle istruzioni di polizza senza fornire riscontro alcuno. Tanto premesso, citava la società convenuta in epigrafe indicata, in persona del l.r.p.t., a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 24.04.2020, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: -. Accertare l'avvenuto furto parziale della vettura Porsche Macan tg. EX245BH. - Accertare l'inadempimento contrattuale della
[...] per il denegato indennizzo in conseguenza dell'evento furto meglio CP_3 descritto in narrativa. - Per l'effetto, condannare la predetta convenuta a pagare al Sig. la somma di € 30.000,00 o per quella diversa somma Parte_1
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che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere congrua, a risarcimento dei danni de quibus, oltre agli interessi legali ed alla svalutazione monetaria dalla domanda e fino al soddisfo. -Condannare, altresì, la predetta convenuta, al pagamento di spese e competenze legali della presente procedura, con attribuzione al procuratore, anticipatario. Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord per essere la lite di competenza del Tribunale di Napoli. Eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda per incompetenza del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria inserita nel contratto;
l'improcedibilità della domanda ai sensi del DL n. 69/2010; la inoperatività della Garanzia mancando la certificazione di installazione e di avvenuto collaudo dell'obbligatorio sistema satellitare;
la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. III.3 e III.6 delle CGA in conseguenza delle false dichiarazioni rese circa l'esistenza sul veicolo assicurato di “antifurto satellitare con centrale operativa” e in subordine la riduzione del diritto all'indennizzo. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda disconoscendo tanto la storicità dell'evento che le vantate conseguenze dannose. Concludeva: - dichiarare l'incompetenza a conoscere della lite e rimettere parti e causa innanzi al Tribunale di Napoli competente ex art. 66 bis del D.Lgs. 206/2005; spese vinte; dichiarare l'inammissibilità della domanda stante l'incompetenza del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria inserita nel contratto;
vinte le spese; - in subordine rigettare la domanda siccome infondata nel merito, e comunque non provata tanto in ordine al fatto produttivo del presunto danno che al danno stesso;
spese vinte;
- in via ancor più subordinata dichiarare comunque non dovuto l'indennizzo stante l'inoperatività della garanzia per l'omessa installazione del sistema satellitare, ovvero in ragione della decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. III.3 e III.6 delle CGA in conseguenza delle false dichiarazioni rese circa l'esistenza sul veicolo assicurato di “antifurto satellitare con centrale operativa”;
- in via ancor più subordinata, in ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale della domanda avversa, determinare l'indennizzo dovuto alla luce delle clausole che regolano il contratto di assicurazione, nei limiti e con le franchigie previste e con l'applicazione di uno scoperto del 40%, con il minimo di € 3.000,00, sull'entità del danno liquidabile, in ragione dell'inadempimento dell'assicurato dell'obbligo di installare sul veicolo, entro 5 giorni a decorrere dalla stipula della polizza, un impianto satellitare;
in tale ipotesi, con la integrale compensazione delle spese di lite. Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020), il precedente giudice assegnatario, accogliendo la preliminare richiesta dell'attore di termine per poter procedere alla mediazione, fissava nuova udienza alla data del 28.9.91. Alla data da ultimo n. 1163/2020 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N.1163/2020 R.G.A.C.
indicata, non avendo avuto esito il procedimento di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art 183 sesto comma cpc e rinviata la causa all'udienza per la valutazione delle istante istruttorie del 30.5.22. Ritenuto meritevole di accoglimento l'invocato ordine di esibizione ex art 210 cpc per come avanzato da parte attrice, veniva ordinato alla convenuta compagnia assicurativa di depositare la perizia tecnica svolta dal fiduciario resa nell'ambito Controparte_4 dell'istruttoria del sinistro n. 4179900190119 37 del 14/05/2019; ritenuta altresì ammissibile la prova testimoniale, veniva fissata udienza per il relativo espletamento alla data del 12.10.23. Nelle more, la presente controversia veniva assegnata al ruolo della scrivente giudice, innanzi la quale compariva e veniva escusso il teste di parte attrice All'esito, ritenuto ammissibile e Parte_2 rilevante l'istanza di deferimento dell'interrogatorio formale dell'attore
, per come articolata da parte convenuta;
veniva Parte_1 espletato all'udienza del 2.11.2023. Da ultimo il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni alla data del 21.10.2024 e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c 2. In via pregiudiziale di rito va analizzata la sollevata eccezione di incompetenza territoriale. Le controversie sugli indennizzi assicurativi da polizze stipulate con un consumatore rientrano nella competenza speciale del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore stesso: per determinare quale giudice debba decidere se quell'indennizzo sia dovuto o a quanto debba ammontare, si applica il Codice del consumo (Dlgs 206/2005). Anche quando, nel ricorso, chi lo presenta non abbia esplicitamente speso la propria qualità di soggetto consumatore: il sol fatto di essersene avvalso dimostra implicitamente che egli ha scelto il criterio di competenza per territorio naturalmente stabilito dal legislatore per quel tipo di contratto (il foro del consumatore), senza alcuna necessità di specificare la qualità di consumatore e senza che la mancata indicazione possa significare implicita rinuncia. Di recente la Cassazione, con ordinanza del 20 aprile 2022, n. 12541, ha precisato alcuni principi in tema di derogabilità del foro del consumatore. In particolare, ha statuito che il foro del consumatore è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi. Viene altresì specificato n. 1163/2020 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N.1163/2020 R.G.A.C.
che la nullità della relativa clausola derogatoria rispetto al foro del consumatore non rileva nel caso in cui l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, con la conseguenza che tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice (Cass., (ord.) 20 aprile 2022, n. 12541). Orbene, l'attore ha invocato il principio di collegamento del criterio generale del locus commissi delicti, ossia il luogo in cui si è verificato l'evento (nella specie Afragola) (“In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.” (Cass.civ. n. 5817/2024)). Per quanto esposto, questo Tribunale si dichiara competente a definire la presente controversia. 3.In via preliminare risulta agli atti la richiesta di indennizzo ante causam indirizzata alla compagnia assicurativa (del 14.05.2019, produzione parte attrice); nonché l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione su invito disposto dal precedente giudice assegnatario all'esito della prima udienza (cfr. verbale del 18.12.2020). Sul punto mette conto evidenziare che appare coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione. Tale verifica deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione. Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (ex art. 5, comma 2 bis, lgs. 28/2010), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio. Così intesa, la norma raggiunge lo scopo cui è rivolta favorire, ove possibile ed in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti ed al contempo conferma il carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce, in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale Tale interpretazione risulta altresì conforme al principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata ex 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione dell'art. 7 d.lgs. 28/2010 a mente del quale “Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
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giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89″.Resta inteso, nel quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge. In tale prospettiva ermeneutica la Corte si è già posta, riconoscendo rilevanza all'effettivo esperimento della mediazione delegata a seguito dell'invito in tale senso rivolto dal giudice ed a prescindere dalla specifica indicazione del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, osservando che esso costituisce un termine fisso la cui mancanza può costituire al più una formale irregolarità (cfr. 2775/2020).
Ciò premesso, nella specie va dichiarata la procedibilità della domanda. Va altresì dichiarata preliminarmente la proponibilità della domanda;
ed invero, qualora nella clausola di un contratto di assicurazione sia prevista una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto (cfr. Cass. 14302/1999; Cass. 4954/1999; Cass. 3609/1999; Cass. 1680/1999). Resta comunque fermo il diritto delle parti di adire l'Autorità giudiziaria. 4. Sul merito Nella vicenda in esame la domanda avanzata dall'attore è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa. A fronte di ciò l' convenuta, al fine di escludere CP_1
l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, ha eccepito l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione della mancata prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurato. In via preliminare va rilevata che in ottemperanza alle norme contrattuali l'attore aveva trasmesso alla compagnia, denuncia dell'evento, in cui indicava luogo, data, orario. (cfr. fascicolo parte attrice).
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In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio. Ciò posto, vi è in giurisprudenza un acceso dibattito circa la prova del furto del bene assicurato ovvero la dimostrazione del c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della domanda indennitaria.
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Sovente si registrano pronunce di merito nelle quali l'assicurato, al fine di soddisfare gli oneri probatori su di sé gravanti ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si limita a produrre la sua denuncia di furto sporta alle Autorità. Tuttavia, sul tema già da tempo la Suprema Corte è ferma nel ritenere che "...la denuncia (nel caso era di rapina) è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale... (omissis) il generico assunto della sentenza istruttoria penale che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini non è idoneo ad attribuire presunzione di veridicità a fatti mai accertati". (v. Cass. n. 10262 del 7 settembre 1992).
D'altronde è noto che la circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l'assicurato dall'onere di provare la causa del sinistro. In assenza della dimostrazione dell'evento "furto" prevarrà la monolitica giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime a mente della quale "In tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.”(v.Cassazione n. 5123, 10 maggio 1195). Tale principio, è valido in ogni ramo dell'assicurazione posto che se viene assicurato un rischio determinato, il "fatto costituivo", che consiste nella prova dell'evento come delimitato in contratto, deve essere provato ad opera dell'assicurato. Viceversa - considerato che l'individuazione del rischio può essere effettuata con indicazioni positive ovvero con indicazioni negative e talvolta con indicazioni positive e negative in quanto solitamente nelle polizze sono contemporaneamente indicate sia le circostanze in cui l'evento deve manifestarsi (c.d. rischi assunti) sia quelle la cui ricorrenza esclude la copertura (c.d. rischi esclusi) - se il rischio viene individuato anche negativamente mediante eccezioni, allora le circostanze impedienti l'esigibilità della prestazione d'indennizzo debbono essere provate dal preteso obbligato, ovvero dall'assicuratore. Nel caso di specie, mette conto evidenziare che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su essa incombente, limitandosi a produrre copia della denuncia sporta presso il commissariato di Aversa di Polizia stradale, senza articolare mezzi istruttori (come pure si era riservata di fare, già in sede di atto di citazione, nel corso del giudizio).
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Ciò non può non avere ripercussioni anche alla luce della contestazione che la convenuta muove all'effettivo verificarsi dell'evento-furto secondo le modalità temporali descritte in citazione. A fronte di una precisa contestazione da parte della compagnia assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata da elementi fortemente indiziari circa la non veridicità della non esatta corrispondenza al vero delle modalità descritte dall'attore, non si forniscono dalla parte attrice elementi di contrario avviso. Ed invero stando alle dette dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso— si dovrebbe concludere che terzi ignoti avrebbero proceduto allo smontaggio pressoché totale della autovettura di proprietà dell'istante, durante un arco temporale potenzialmente collocato lungo l'intero corso della nottata. Inoltre, le propalazioni rese dall'unico teste escusso non contribuiscono a rendere una plausibile giustificazione alla circostanza, altamente inverosimile, del come presunti terzi ignoti abbiano potuto portare a termine indisturbati un'opera chirurgica di pressoché completo smontaggio della vettura in questione. Ed infatti, da un lato, appare non credibile che l'imponente organizzazione di mezzi e soggetti verosimilmente necessaria per poter portare a termine la menzionata complessa opera di smontaggio abbia potuto essere celato dalla mera presenza di alberi (che, in ogni caso, non avrebbero potuto celare il mezzo, dall'altro lato, il teste ha anche aggiunto: “ il negozio si trova fronte strada ed è chiuso da un cancello e da una recinzione di ferro bassa altezza 180 cm;
il cancello di cui vi parlo posto fronte strada e scorrevole si apre a mano;
all'epoca dei fatti era chiuso con un catenaccio”, senza specificare se nelle circostanze dedotte fosse stato forzato, o meglio se cancello di ingresso dello spazio presso cui l'autovettura attorea venne parcheggiata presentava segni di effrazione. Stessa genericità contenuta nella denuncia querela presentata alla stazione Carabinieri di Arpino di Casoria (cfr. produzione di parte attrice). L'evidente genericità delle dichiarazioni testimoniali e le dichiarazioni risultanti dal menzionato verbale di denuncia — peraltro su di una circostanza tutt'altro che irrilevante per la esatta ricostruzione della vicenda per cui è causa — rende ancor più fumoso, inverosimile e inattendibile il fatto storico sulla base del quale l'attore ha fondato la propria domanda, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere raggiunta sufficiente, adeguata ed affidabile prova circa la fondatezza della stessa (cfr. art. 2697 c.c.). Ma ancor più prive di riscontro da parte dell'attore sono rimaste le contestazioni della compagnia relative alla non corrispondenza delle date della pretesa (data di acquisto del veicolo, cfr. cronologico PRA produzione parte convenuta, veicolo Porsche Macan tg. EX245BH
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acquistato dal in data 02.04.2019 al prezzo di Parte_1
€38.500,00 , venduto a in data 24.09.2019 al prezzo di CP_5
€ 40.000,00; fatture acquisto pezzi ricambio datate 28.9.2019, il 30.09.2019, il 01.10.2019 e il 02.10.2019; produzione parte attrice ).
A fronte di una precisa contestazione da parte della compagnia assicuratrice del fatto costitutivo della domanda risarcitoria accompagnata da elementi fortemente indiziari circa la non veridicità dell'effettiva verificazione del rischio assicurato, o quanto meno della non esatta corrispondenza al vero delle modalità descritte dall'attore, l'attore non ha fornito elementi di contrario avviso;
dunque, la sola denuncia di furto non può che indurre questo giudicante a ritenere non provati i fatti costitutivi della richiesta di indennizzo con la conseguenza che la domanda deve essere inesorabilmente respinta.
5.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda così come operata dall'attore nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte convenuta .
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, decidendo la controversia come in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione.
2. condanna l'attore, , al pagamento, in favore di Parte_1 parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, 10/02/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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