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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24913/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STODUTO MATTEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZUCCARELLO ATTILIO ( ); degli avv.ti SPOSATO PIERGIORGIO;
C.F._1 TASSONE LORENZO;
; elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 DONIZETTI 39 MILANO presso il difensore avv. STODUTO MATTEO
ATTRICE OPPONENTE
I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POSANI ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA L. MANARA 5 MILANO presso il difensore avv. POSANI ALBERTO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI della PARTE ATTRICE:
In via preliminare:
- considerata la pendenza dinnanzi al Tribunale di Milano del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (n. 1902/2024 R.G. – Sez. XIII, G.D. Sperati),sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento già pendente tra le Parti e vertente sugli stessi rapporti contrattuali.
- Considerata la pendenza dinnanzi al Tribunale di Milano del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (n. 1902/2024 R.G. – Sez. XIII, G.D. ,avente ad oggetto l'accertamento delle medesime Pt_3 ragioni di fatto e di diritto del presente giudizio, disporre la rimessione del presente giudizio in istruttoria e, conseguentemente, disporre l'acquisizione del fascicolo del giudizio con R.G. n.1902/2024 pendente innanzi il Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., G.D. la cuidefinizione è prevista per il prossimo 16.04.2025 con il Pt_3 deposito della relazione peritale definitiva. Sempre in via preliminare: pagina 1 di 13 - accertato che l'opposizione è fondata su prova scritta ed è già pendente un giudizio trale Parti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento delle medesime ragioni di fatto e di diritto del presente giudizio, ci si oppone alla richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
- accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato da con ildecreto ingiuntivo n. Controparte_1 6624/2024 (n. 16579/2024 R.G.) del Tribunale di Milano per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
e per l'effetto
- revocare, previa eventuale declaratoria di sua nullità/annullabilità/inefficacia, ildecreto ingiuntivo n. 6624/2024 (n. 16579/2024 R.G.) del Tribunale di Milano, ad ogni effetto di legge anche con riguardo alle spese del procedimento. Nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare l'inadempimento e la responsabilità di per i danni subitie subendi da Controparte_1 Parte_1
quantificati in almeno € 1.882.716,00, o nel diversomaggiore o minore importo che dovesse emergere in
[...] corso di causa, per l'effetto
- condannare al pagamento del conseguente risarcimento del dannocontrattuale ed Controparte_1 extracontrattuale pari ad almeno € 1.882.716,00, o al diverso maggioreo minore importo che dovesse emergere in corso di causa, anche in via equitativa. Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse confermare la fondatezza(in tutto o in parte) della pretesa creditoria avanzata da con il decreto ingiuntivo n. 6624/2024 (n. 16579/2024 R.G.) Controparte_1 del Tribunale di Milano o nel corso della presente causa, accertati i danni subiti e subendi da Parte_1 quantificati in almeno € 1.882.716,00, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa, dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. tra le somme eventualmente riconosciute in favore di e quelle da quest'ultima dovute in favore di per l'effetto, determinare la Parte_1 Controparte_1 reale sussistenza delle rispettive partite di credito e controcredito. In via istruttoria:
- considerata la pendenza dinnanzi al Tribunale di Milano del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (n. 1902/2024 R.G. – Sez. XIII, G.D. ,avente ad oggetto l'accertamento delle medesime Pt_3 ragioni di fatto e di diritto del presente giudizio, disporre la rimessione del presente giudizio in istruttoria e, conseguentemente, disporre l'acquisizione del fascicolo del giudizio con R.G. n.1902/2024 pendente innanzi il Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., G.D. la cui definizione è prevista per il prossimo 16.04.2025 con il Pt_3 deposito della relazione peritale definitiva.
CONCLUSIONI della PARTE CONVENUTA:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: Nel merito, in principalità:
- previa conferma del rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere la domanda riconvenzionale avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e totalmente indimostrata. Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: condannare l'opposta al pagamento di quanto dovuto in esito alle risultanze del giudizio, oltre interessi di mora dalla scadenza del dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 13
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936, Cass.
28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord. n.
363).
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva, nei confronti Controparte_1 dell'odierna opponente, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6624/2024 del 10 maggio 2024, R.G. n.
16579/2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 441.639,34, oltre interessi e spese di procedura, già detratta la somma coperta da n. 8 cambiali, per l'omesso pagamento di complessive n. 119 fatture, in relazione a quattro distinti contratti (contratto di noleggio del macchinario modello VP6000, della durata di 36 mesi con decorrenza dall'installazione e relativo addendum del 29/11/2021 (doc.ti 3- 4); contratto di conduzione in conto visione del macchinario modello VPiX3200 per il periodo giugno-dicembre 2021, poi sfociato nel contratto di noleggio diretto del medesimo macchinario della durata di 60 mesi decorrenti dal 1/1/2022 (doc.ti 5-6); contratto di assistenza tecnica relativo al macchinario modello V1000, noleggiato da tramite Parte_1 la finanziaria (doc.ti 7-8); contratto di assistenza tecnica del Controparte_2 macchinario modello IPC9010 anch'esso noleggiato da tramite la finanziaria Parte_1 [...]
(doc. 9), per un importo in linea capitale pari ad € 566.639,34. Controparte_2
Con atto di citazione notificato in data 22/6/2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 il su indicato decreto ingiuntivo, chiedendo, anzitutto, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di ATP avente ad oggetto i macchinari di cui ai contratti;
eccepiva che i macchinari oggetto dei noleggi avevano avuto sin da subito problematiche (- malfunzionamenti e interruzioni improvvisi e senza alcuna spiegazione;
- fermi macchina prolungati e conseguente blocco della produzione;
- malfunzionamenti nel procedimento di stampa (che costringevano a fare e Pt_1 rifare più volte le medesime lavorazioni, con spreco enorme spreco di tempo e materiali); - consumi e scarti anomali di inchiostro rispetto alle caratteristiche del macchinario VPX3200, anche in questo caso privi di una logica giustificazione;
- necessità di impiegare personale per presidiare e monitorare la fase produttiva a causa dei malfunzionamenti e delle interruzioni in particolare la
V1000, macchinario che avrebbe, al contrario, dovuto assicurare una lavorazione rapida e
pagina 3 di 13 automatica); in particolare, la macchina VX3200 non aveva mai funzionato con una continuità accettabile, la stampante V1000, oltre ai numerosi errori e fermi, aveva sin da subito presentato evidenti problemi nella qualità di stampa (effetti arcobaleno sulle stampe, difetti di centratura, difformità di inchiostrazione sia sulla copertina che sugli interni e difformità del colore magenta dallo standard); i tecnici incaricati, nonostante i numerosi interventi da remoto o sui luoghi, non avevano risolto le problematiche, né erano stati in grado di identificare le cause delle anomalie riscontrate;
ciò aveva comportato dei periodi di “fermo macchina” ovvero di ridotta funzionalità delle apparecchiature, rendendo di fatto inutilizzabili le macchine;
che l'opposta, riconoscendo la sussistenza dei vizi, aveva proposto, oralmente, a titolo transattivo un rimborso di circa il 50% della perdita subita da , proposta che veniva da quest'ultima rifiutata;
che, nell'ottobre 2022, e Pt_1 Pt_1
sottoscrivevano un accordo in cui, a tacitazione di ogni pregressa richiesta, quest'ultima CP_1 riconosceva inter alia all'odierno Opponente: a) uno storno di euro 106.293,72 (iva inclusa) “da imputarsi a storno di rate di noleggio e manutenzione maturate dal 1° gennaio 2022, fino alla concorrenza del detto importo”; b) prolungare il contratto di noleggio di ulteriori 3 mesi, oltre la scadenza prevista (doc. 7); che le problematiche denunciate si ripresentavano (soprattutto con riferimento alla VPX3200), tanto da compromettere il corretto svolgimento delle attività aziendali e arrecare danni patrimoniali e reputazionali a quantificabili in circa euro 1.882.716,00; dunque, Pt_1 formulava eccezione di inadempimento nei confronti di e, ai sensi dell'art. 1460 c.c., CP_1 rifiutava la propria prestazione (il pagamento delle fatture) e contestava tutte le fatture. Aggiungeva che, nel gennaio 2024, aveva depositato innanzi al Tribunale di Milano ricorso ex art 696 bis c.p.c.
(R.G. n. 1902/2024 – Sez. XIII, G.D. Sperati) al fine di accertare i vizi dei macchinari, le loro cause e le eventuali responsabilità, oltre che per cercare una possibile soluzione conciliativa;
che, nonostante ciò, l'opposta aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo. Eccepiva, dunque, l'infondatezza della pretesa avversaria e comunque la nullità, annullabilità e inefficacia del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di a risarcire la somma di euro 1.882.716,00, per il danno CP_1 patito a causa del malfunzionamento dei macchinari che aveva comportato l'incapacità di CP_1 evadere gli ordini acquisiti, ma anche di acquisirne di nuovi, oltre a notevoli costi ulteriori (
1. Costi del personale addetto al reparto di stampa digitale;
2. Costi del materiale acquistato e sprecato a causa dei malfunzionamenti delle stampanti (carta, inchiostro etc);
3. Affitto immobile annuo pari ad euro 55.000 + iva;
4. Impianti elettrici eseguiti all'apertura reparto per istallazione impianti e varie euro 85.000 + iva;
5. Impianto gas allacciamento riscaldamento Parte_4 primario EACSY srl euro 6.100 i. c.
6. Impianti idraulici OLIVA euro 10.160.i.c;
7. Impianto di
Condizionamento BRAIN 80.520,00 I.C.), ed aveva costretto a procurarsi nuovi macchinari stampa Pt_1
pagina 4 di 13 da altro fornitore, stipulando ulteriori contratti di noleggio di macchine di stampa c.d. “rotative”, con una tecnologia meno avanzata dei macchinari di e meno performanti e comunque con un danno CP_1 reputazionale e d'immagine. Da ultimo, invocava un inadempimento di al contratto di noleggio CP_1 tale da rendere infondata la pretesa avversaria e, in subordine, in caso di conferma del titolo monitorio o la pretesa creditoria di chiedeva di porre in compensazione il proprio controcredito. CP_1 Pt_1
Costituitasi in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta" del 17.09.2024, l'opposta eccepiva che il contratto di noleggio del dispositivo VarioPrint iX3200 era stato anticipato da un periodo di conduzione in conto visione del macchinario ed erano comunque stati effettuati sopralluoghi prodromici all'installazione del sistema di stampa, all'esito dei quali, prima per la iX3200 Parte_5
e poi per la IPC9010, veniva segnalata la necessità di intraprendere adeguamenti dei locali, specie in punto di temperatura, umidità e pressione, con indicazione quindi delle specifiche ambientali per il mantenimento dell'impianto (cfr doc. 22 – vedasi per es. a pag. 11 e doc. 23, nonché doc. 21), da raggiungere mediante installazione di un sistema di condizionamento adeguato; che non aveva Pt_1 provveduto agli opportuni adeguamenti;
che la VarioPrint iX3200 era stata tenuta in fermo per periodi prolungati e, tendenzialmente, per mancanza di lavori da sottoporvi: che dal grafico estratto dal sistema di registrazione si evinceva che gli errori evidenziati a sistema non dipendevano da difetti del macchinario, ma da un non corretto utilizzo dello stesso da parte di – Parte_1 messo in funzione a temperature e umidità dei locali inadeguate, sorti in seguito a mancata e/o cattiva regolazione dell'acqua osmotica, all'introduzione di carta inadeguata (poiché malamente stoccata
o conservata, in spregio alle linee guida fornite), oltre che talvolta per effetto di danni causati da roditori presenti nel capannone. (doc. 26); che anche i supporti di stampa (carta) non erano stoccati alle condizioni, temperature ed umidità indicate;
che gli errori rilevati, di esigua percentuale, erano sostanzialmente dipesi dall'inadeguatezza delle condizioni in cui il dispositivo operava, nonché dallo stato della carta introdotta, deteriorata poiché mal conservata, nonché da un non corretto uso del dispositivo da parte degli operatori di o comunque dall'uso inadeguato nel Parte_1 rapporto attività concreta/tipologia di attività per cui la macchina è pensata; che anche il macchinario
V1000, fornito all'esito dell'accordo intervenuto tra le parti in seguito al malfunzionamento del precedente, era stato messo in funzione in condizioni ambientali inidonee, in corredo a carta stoccata e conservata in stato non ottimale, ciò che aveva comportato numerosi 'inceppamenti', necessità di numerosi interventi di pulizia e di sostituzione parti;
contestava che l'accordo intervenuto fosse dovuto al riconoscimento di vizi, ma solo per la prosecuzione del rapporto commerciale, tanto che , in data Pt_1
17 maggio 2023 (doc. 13 fasc. opposta), firmava un piano di rientro per una parte dello scaduto complessivamente maturato nei confronti di che però poi non veniva onorato;
eccepiva CP_1
pagina 5 di 13 l'infondatezza della domanda riconvenzionale avversaria e, quindi, anche dell'eccezione di compensazione e si opponeva alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di ATP;
chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero o, in subordine, per la minor somma di euro 55.000,00, riconosciuta in seguito all'accordo e quindi dovuta.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative ex art. 171-terc.p.c. e, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 17.12.2024, il Giudice si riservava di provvedere sulle istanze formulate.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 23.01.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma pari a € 55.000,00; rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione l'udienza del 20.05.2025, previa assegnazione alle parti dei termini exart.189 c.p.c..
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si rileva che non vi è necessità di sospendere l'odierno giudizio in attesa dell'esito del giudizio di ATP promosso innanzi a questo Tribunale ed iscritto al numero di R.G. 1902/2024.
Se è condivisibile il fatto che tra le due controversie sussiste una identità sostanziale, vertendo le due pendenze sulla medesima situazione di fatto, non può sottacersi che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è uno strumento avente funzione deflattiva in sede preventiva, in quanto finalizzato a comporre gli interessi delle parti prima dell'instaurazione di un giudizio, sicché la sua permanenza durante la pendenza del giudizio di merito è illogica oltre che contraria al principio dell'economia processuale (cfr. Tribunale di Como, ordinanza n. 11861/20, depositata il 9 settembre, ma anche Tribunale di Vicenza, 14.10.2010). Ne discende che, essendo già pendente un giudizio di merito sulla medesima questione, il tentativo di conciliazione debba essere effettuato in detta sede, a nulla rilevando il fatto che esso sia stato radicato in epoca successiva alla procedura di ATP.
Giova poi preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete
pagina 6 di 13 di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi, modificativi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti: dal contratto di noleggio del macchinario modello VP6000, della durata di 36 mesi con decorrenza dall'installazione e relativo addendum del 29/11/2021 (doc.ti 3-4); dal contratto di conduzione in conto visione del macchinario modello VPiX3200 per il periodo giugno- dicembre 2021, poi sfociato nel contratto di noleggio diretto del medesimo macchinario della durata di 60 mesi decorrenti dal 1/1/2022 (doc.ti 5-6); dal contratto di assistenza tecnica relativo al macchinario modello V1000, noleggiato da Parte_1 tramite la finanziaria (doc.ti 7-8);
[...] Controparte_2 dal contratto di assistenza tecnica del macchinario modello IPC9010 anch'esso noleggiato da
[...] tramite la finanziaria Parte_1 Controparte_2 dalle fatture impagate (doc.ti 10-11-12).
La parte opposta ha poi precisato che parte del credito portato da dette fatture, pari a complessivi euro
566.639,34, risultava coperto da n. 8 cambiali (con scadenze rispettivamente al 17/7-31/7-16/8-8/9-
15/9-2/10-17/10-31/10 2023, rilasciate in data 17/3/2023 a seguito di un accordo scritto intervenuto tra le parti per il pagamento di parte dello scaduto, in seguito non rispettato) portanti la cifra complessiva di € 125.000,00. Il credito residuo, detratto tale importo, era dunque pari ad euro pagina 7 di 13 441.639,34. L'opposta ha altresì allegato che tra le parti era intervenuto un accordo che comportava, tra l'altro, un piano di rientro di , da questa non rispettato. Pt_1
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
A fondamento dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha contestato l'esistenza del complessivo rapporto contrattuale, né il mancato pagamento delle fatture poste alla base del ricorso per d. i., ma anzi ha invocato la legittimità di tale mancato pagamento, in conseguenza del grave inadempimento dell'opposta al contratto di noleggio, in considerazione di malfunzionamenti dei macchinari per i quali era anche pendente un giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Come sopra esposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
La richiesta intimata dalla ricorrente risulta legittima, poiché la stessa ha integralmente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, anche a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente, la quale si
è limitata a dichiarare che vi erano stati numerosi malfunzionamenti dei macchinari che le avevano provocato danni quantificati in almeno € 1.882.716,00.
L'opponente ha così quantificato i danni patiti: Voci Ammontare Minori ricavi VX 3200 1,074,775-
Minori ricavi V 1000 367,941- Costo x impiego personale non previsto 150,000- Costo x maggior consumo di inchiostro 50,000- Costo per maggior scarto di inchiostro 35,000- Costo x ristampa
25,000- Costo x maggiore energia elettrica e gas 60,000- Costi x sviluppo software 120,000- Danno reputazionale e di immagine da valutare Totale 1,882,716 (pag.11 atto di citazione).
I dedotti malfunzionamenti dei dispositivi iX3200 e V10000 avrebbero comportato, in Parte_5 sunto:
-il fermo dell'intero reparto stampa dall'ottobre 2023 (considerato che nel novembre 2023 in CP_1 realtà, sospese l'assistenza) alla data dell'opposizione;
- maggiori costi per personale addetto alle stampe, per inchiostri e materiali;
- costi per canone e utenze pagati per i locali, inutilizzati dal blocco dell'assistenza; pagina 8 di 13 - costi di installazione ed allacci impianti;
- costi per l'impiego di macchinari reperiti presso diversi fornitori, ad avviso di parte attrice, rivelatisi inadeguati rispetto alla propria attività, nonché perdite dipese dal minor fatturato che tale situazione avrebbe provocato;
- in relazione alle macchine oggetto di ATP, la opponente ha lamentato minori ricavi per minor funzionalità delle macchine, maggiori costi di impiego del personale per monitoraggio della produzione, costi per la ristampa di varie commesse asseritamente contestate dalla clientela, maggiori consumi e spese per lo sviluppo di software dedicato alle vendite on line.
Riguardo a ciò l'opposta ha, in fatto, replicato: Anzitutto non corrisponde al vero che dal 2023 ad oggi il reparto stampa di sia fermo;
all'interno dei capannoni vi sono dispositivi da Pt_1 Pt_1 stampa in funzione di altri fornitori (ER e KY per citare alcuni) – come peraltro l'opponente stessa afferma – e personale impiegato nella produzione.
Tale circostanza è peraltro confermabile tanto dal CTU ing. quanto dai CTP delle parti che Per_1 hanno avuto accesso ai locali per l'inizio delle operazioni peritali, che ci si riserva eventualmente di chiamare a testimoniare.
Totalmente inconferente è la produttività, minore o maggiore, raggiunta da con i nuovi Pt_1 macchinari integrati nella produzione, reperiti presso terzi fornitori, senza che ciò possa andare a costituire una voce di preteso danno da opporre strumentalmente in via riconvenzionale;
l'opponente quei macchinari se li è selezionati in autonomia presso soggetti terzi e ora non può riversare le conseguenze delle proprie scelte su CP_1
Irrilevante, poi, il costo per la locazione dei locali (se una locazione esiste, poiché qui non ve n'è traccia), per le utenze, o per l'allaccio degli impianti, che avrebbe sostenuto a prescindere, Pt_1 posto che l'attività prosegue.
Infine, rispetto ai maggiori consumi, costi di personale, ai minori ricavi ed al costo per le asserite ristampe, lamentati in relazione alle macchine oggetto di ATP, premesso quanto più sopra eccepito a dimostrazione della non ascrivibilità a delle problematiche lamentate e/o addirittura della loro CP_1 insussistenza, si rileva come nulla sia stato provato da controparte, che si limita a produrre un'elencazione ed una relazione di parte sfornite da documentazione attestante i pregiudizi in concreto.
Il tutto ferma l'inesistenza di qualsivoglia danno reputazionale, anch'esso indimostrato, considerato che – lo si ripete – prosegue nello svolgimento della propria attività… Pt_1
La convenuta ha non appena notiziata, intervenne nell'immediato e risolse il problema (cfr CP_1 doc.ti 35-36 – aggiornamento Prisma); se così non è stato sin dal principio ciò è imputabile alla pagina 9 di 13 odierna attrice, la quale dovrà risponderne anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma soprattutto alla luce delle condizioni contrattuali che escludono detta responsabilità a carico di - ragionamento CP_1 questo che vale per entrambi i macchinari.
Si legge infatti nei contratti di noleggio e assistenza, agli artt. 7 e 4: ' per parte sua non sarà CP_1 responsabile, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave, per alcuna perdita o danno, diretto e indiretto, derivante dall'uso o dall'impossibilità d'uso delle apparecchiature, e ciò anche se conseguenza di ritardi nel servizio di manutenzione o nella fornitura di pezzi di ricambio e materiali di consumo/nel servizio di assistenza tecnica'(Comparsa di risposta parte opposta)..
A fronte di ciò, nessuna eccezione sulla nullità delle clausole vessatorie è stato fatto dall'opponente nella memoria n. 1 per cui qualsiasi rilievo successivo è comunque tardivo.
Ciò premesso, si rammenta che i rimedi posti dalla disciplina codicistica a tutela del conduttore per i vizi della cosa locata consistono esclusivamente nella risoluzione del contratto o nella riduzione del canone;
l'art. 1578 c.c. prevede, infatti, che, a fronte dei vizi che diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità del ben locato per l'uso pattuito, il conduttore può chiedere, in alternativa alla risoluzione del contratto, la riduzione del corrispettivo, necessariamente proponendo la domanda all'Autorità
Giudiziaria, con ciò, dovendosi escludere implicitamente il diritto dello stesso conduttore di sospendere totalmente o parzialmente il pagamento del canone in assenza dell'accertamento giudiziale sulla fondatezza della domanda.
In ogni caso, in tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, e, inoltre, secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (Corte di
Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2013, n. 2099; Corte Cass., sentenza n. 18987 del 27 settembre 2016).
Pertanto, il conduttore non può sospendere totalmente o parzialmente il pagamento del canone di locazione, laddove non venga completamente a mancare la controprestazione del locatore in ragione dell'esistenza di evidenze di criticità idonee ad impedire il godimento totale del bene, il cui onere probatorio è a carico del conduttore ex art. 2697 c.c.;
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, non risulta che i beni non funzionassero del tutto e al più erano malfunzionanti, per come dedotto dalla stessa opponente, per cui non risulta giustificato il mancato pagamento dei canoni;
inoltre, non è stata chiesta né la riduzione del canone, né la risoluzione, cosa che in sé dimostra che i macchinari forniti avevano una qualche utilità per il conduttore.
Del resto, per come dedotto dalla stessa opponente: il cattivo funzionamento delle stampanti iX3200 e
V1000 è stato riconosciuto dalla stessa la quale, da un lato, concedeva a in CP_1 Pt_1 comodato d'uso gratuito la stampante iP10000 a supporto dei macchinari non funzionanti, al fine di consentire all'attrice opponente di proseguire in via emergenziale la propria attività, altrimenti bloccata, e, dall'altro, nell'Ottobre 2022 (ossia a distanza di 10 mesi dall'installazione della stampante iX3200 e a distanza di appena un mese dall'installazione della stampante V1000!) sottoscriveva con un apposito accordo con cui, inter alia, riconosceva alla stessa uno sconto Pt_1 Pt_1 pari a ben € 106.293,72 da imputarsi a storno delle rate di noleggio del macchinario iX3200 e relative al periodo dal 01.02.2022 al 30.06.2022 (cfr. Doc. 7 atto di citazione in opposizione).
A ciò si aggiunga che, sempre in sede transattiva, le Parti convenivano che avrebbe concluso Pt_1
(come poi ha fatto) con la società finanziaria un contratto di leasing Controparte_2 per il macchinario V1000, il cui primo canone mensile, pari a € 47.145,79 oltre IVA, è stato CP_1 finanziato direttamente da parte di (si legge, infatti, nella scrittura transattiva: “1.2 si CP_1 CP_1 impegna a saldare a (...) € 50.000,00 oltre iva a titolo di contributo start up non ripetibile, Pt_1 che si impegna fin da ora ed irrevocabilmente a versare a titolo di acconto a DLL”; cfr. Pt_1
Doc. 7 atto di citazione in opposizione) (Conclusionale opponente pag 10).
Quindi, fino all'ottobre 2022, la stessa opponente ha ritenuto satisfattivo tale accordo. In ogni caso, non ha chiesto la riduzione del canone, pur a fronte dell'utilizzo, seppure parziale, secondo la prospettazione dell'opponente, dei beni. Ancora, in data 17.5.2023, ha concordato un piano di rientro, sebbene in funzione del ripristino della funzionalità delle macchine promesso da , ma mai CP_1 avvenuto (memoria 3 attrice pag.2).
Al riguardo, vale il principio, secondo cui per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ. sentenza n. 24632/2015). La parte che allega di aver subito il danno, in materia contrattuale, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ. (Cass. civ., Sez. III,
16.5.2006, n. 11356; soprattutto, Cass. SS. UU. 2009, n. 553). pagina 11 di 13 Si ritiene che la parte opponente non abbia dimostrato i danni che assume di avere patito e che sono stati contestati dall'opposta.
Nella comparsa conclusionale dell'opposta, si legge: Come evidenziato nella nostra memoria n. 3, se pensiamo che controparte ha millantato danni per quasi 2.000.000,00 di euro, la pochezza di quanto viene asseritamente provato è imbarazzante: una generica nota di credito per 12.950,00 euro senza che in alcun modo – neppure nel capitolato orale – si offra la prova dell'addebitabilità a CP_1
Non può certo considerarsi una prova la già contestata “perizia” contabile (cfr. doc. 10 avversario) composta da foglietti senza firma e senza documenti allegati che, ovviamente, nulla può provare… Per massima chiarezza, controparte non ha provato una diminuzione di fatturato, non ha provato di aver dovuto far fare lavori esternamente, non ha provato maggiori oneri, non ha prodotto contestazioni, nulla di nulla, solo una nota di credito per una somma irrisoria che fu emessa per motivi ignoti, non essendo stata fornita la prova che derivasse dal malfunzionamento di un macchinario CP_1
Al riguardo, non risultano provate, in questa sede, le conseguenze in termini economici dei dedotti vizi, difformità e danni lamentati dall'attrice, in quanto, secondo costante giurisprudenza, la consulenza di parte costituisce una “semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”, rilevandosi che neanche nella procedura per atp è stato dedotto che i danni siano stati quantificati (Cass. Sez. III, 29 gennaio 2010 n. 2063).
Quindi, la perizia stragiudiziale, anche nei casi in cui sia asseverata con giuramento dal suo autore, non può di per sé avere valore probatorio, ma ha un semplice valore indiziario alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto, in quanto costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio trattandosi, appunto, di stima di parte effettuata, dunque, unilateralmente in assenza di contraddittorio (cfr. Trib. Roma, Sez. XII,
08/09/2009).
Riguardo alla richiesta di liquidazione equitativa, si osserva che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba pagina 12 di 13 ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. Civ., sent. n.6329/2019).
Nel caso di specie, non vi è motivo di procedere alla liquidazione equitativa del danno, non provato nell'an.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6624/2024 del 10 maggio 2024, R.G. n. 16579/2024;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta Parte_1 [...]
che liquida in € 18977 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed CP_1
IVA come per legge.
Milano, 28 luglio 2025
Il Giudice
IN AN
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AN ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24913/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STODUTO MATTEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZUCCARELLO ATTILIO ( ); degli avv.ti SPOSATO PIERGIORGIO;
C.F._1 TASSONE LORENZO;
; elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 DONIZETTI 39 MILANO presso il difensore avv. STODUTO MATTEO
ATTRICE OPPONENTE
I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POSANI ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA L. MANARA 5 MILANO presso il difensore avv. POSANI ALBERTO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI della PARTE ATTRICE:
In via preliminare:
- considerata la pendenza dinnanzi al Tribunale di Milano del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (n. 1902/2024 R.G. – Sez. XIII, G.D. Sperati),sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento già pendente tra le Parti e vertente sugli stessi rapporti contrattuali.
- Considerata la pendenza dinnanzi al Tribunale di Milano del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (n. 1902/2024 R.G. – Sez. XIII, G.D. ,avente ad oggetto l'accertamento delle medesime Pt_3 ragioni di fatto e di diritto del presente giudizio, disporre la rimessione del presente giudizio in istruttoria e, conseguentemente, disporre l'acquisizione del fascicolo del giudizio con R.G. n.1902/2024 pendente innanzi il Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., G.D. la cuidefinizione è prevista per il prossimo 16.04.2025 con il Pt_3 deposito della relazione peritale definitiva. Sempre in via preliminare: pagina 1 di 13 - accertato che l'opposizione è fondata su prova scritta ed è già pendente un giudizio trale Parti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento delle medesime ragioni di fatto e di diritto del presente giudizio, ci si oppone alla richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
- accertare e dichiarare l'infondatezza del credito azionato da con ildecreto ingiuntivo n. Controparte_1 6624/2024 (n. 16579/2024 R.G.) del Tribunale di Milano per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
e per l'effetto
- revocare, previa eventuale declaratoria di sua nullità/annullabilità/inefficacia, ildecreto ingiuntivo n. 6624/2024 (n. 16579/2024 R.G.) del Tribunale di Milano, ad ogni effetto di legge anche con riguardo alle spese del procedimento. Nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare l'inadempimento e la responsabilità di per i danni subitie subendi da Controparte_1 Parte_1
quantificati in almeno € 1.882.716,00, o nel diversomaggiore o minore importo che dovesse emergere in
[...] corso di causa, per l'effetto
- condannare al pagamento del conseguente risarcimento del dannocontrattuale ed Controparte_1 extracontrattuale pari ad almeno € 1.882.716,00, o al diverso maggioreo minore importo che dovesse emergere in corso di causa, anche in via equitativa. Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice dovesse confermare la fondatezza(in tutto o in parte) della pretesa creditoria avanzata da con il decreto ingiuntivo n. 6624/2024 (n. 16579/2024 R.G.) Controparte_1 del Tribunale di Milano o nel corso della presente causa, accertati i danni subiti e subendi da Parte_1 quantificati in almeno € 1.882.716,00, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa, dichiarare la compensazione ex art. 1243 c.c. tra le somme eventualmente riconosciute in favore di e quelle da quest'ultima dovute in favore di per l'effetto, determinare la Parte_1 Controparte_1 reale sussistenza delle rispettive partite di credito e controcredito. In via istruttoria:
- considerata la pendenza dinnanzi al Tribunale di Milano del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (n. 1902/2024 R.G. – Sez. XIII, G.D. ,avente ad oggetto l'accertamento delle medesime Pt_3 ragioni di fatto e di diritto del presente giudizio, disporre la rimessione del presente giudizio in istruttoria e, conseguentemente, disporre l'acquisizione del fascicolo del giudizio con R.G. n.1902/2024 pendente innanzi il Tribunale di Milano, Sez. XIII Civ., G.D. la cui definizione è prevista per il prossimo 16.04.2025 con il Pt_3 deposito della relazione peritale definitiva.
CONCLUSIONI della PARTE CONVENUTA:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: Nel merito, in principalità:
- previa conferma del rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- respingere la domanda riconvenzionale avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e totalmente indimostrata. Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: condannare l'opposta al pagamento di quanto dovuto in esito alle risultanze del giudizio, oltre interessi di mora dalla scadenza del dovuto all'effettivo saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 13
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.
8.5.2014 n. 9936, Cass.
28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100, Cass.
9.1.2019 ord. n.
363).
Con ricorso al Tribunale di Milano chiedeva ed otteneva, nei confronti Controparte_1 dell'odierna opponente, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6624/2024 del 10 maggio 2024, R.G. n.
16579/2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 441.639,34, oltre interessi e spese di procedura, già detratta la somma coperta da n. 8 cambiali, per l'omesso pagamento di complessive n. 119 fatture, in relazione a quattro distinti contratti (contratto di noleggio del macchinario modello VP6000, della durata di 36 mesi con decorrenza dall'installazione e relativo addendum del 29/11/2021 (doc.ti 3- 4); contratto di conduzione in conto visione del macchinario modello VPiX3200 per il periodo giugno-dicembre 2021, poi sfociato nel contratto di noleggio diretto del medesimo macchinario della durata di 60 mesi decorrenti dal 1/1/2022 (doc.ti 5-6); contratto di assistenza tecnica relativo al macchinario modello V1000, noleggiato da tramite Parte_1 la finanziaria (doc.ti 7-8); contratto di assistenza tecnica del Controparte_2 macchinario modello IPC9010 anch'esso noleggiato da tramite la finanziaria Parte_1 [...]
(doc. 9), per un importo in linea capitale pari ad € 566.639,34. Controparte_2
Con atto di citazione notificato in data 22/6/2024, proponeva opposizione avverso Parte_1 il su indicato decreto ingiuntivo, chiedendo, anzitutto, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di ATP avente ad oggetto i macchinari di cui ai contratti;
eccepiva che i macchinari oggetto dei noleggi avevano avuto sin da subito problematiche (- malfunzionamenti e interruzioni improvvisi e senza alcuna spiegazione;
- fermi macchina prolungati e conseguente blocco della produzione;
- malfunzionamenti nel procedimento di stampa (che costringevano a fare e Pt_1 rifare più volte le medesime lavorazioni, con spreco enorme spreco di tempo e materiali); - consumi e scarti anomali di inchiostro rispetto alle caratteristiche del macchinario VPX3200, anche in questo caso privi di una logica giustificazione;
- necessità di impiegare personale per presidiare e monitorare la fase produttiva a causa dei malfunzionamenti e delle interruzioni in particolare la
V1000, macchinario che avrebbe, al contrario, dovuto assicurare una lavorazione rapida e
pagina 3 di 13 automatica); in particolare, la macchina VX3200 non aveva mai funzionato con una continuità accettabile, la stampante V1000, oltre ai numerosi errori e fermi, aveva sin da subito presentato evidenti problemi nella qualità di stampa (effetti arcobaleno sulle stampe, difetti di centratura, difformità di inchiostrazione sia sulla copertina che sugli interni e difformità del colore magenta dallo standard); i tecnici incaricati, nonostante i numerosi interventi da remoto o sui luoghi, non avevano risolto le problematiche, né erano stati in grado di identificare le cause delle anomalie riscontrate;
ciò aveva comportato dei periodi di “fermo macchina” ovvero di ridotta funzionalità delle apparecchiature, rendendo di fatto inutilizzabili le macchine;
che l'opposta, riconoscendo la sussistenza dei vizi, aveva proposto, oralmente, a titolo transattivo un rimborso di circa il 50% della perdita subita da , proposta che veniva da quest'ultima rifiutata;
che, nell'ottobre 2022, e Pt_1 Pt_1
sottoscrivevano un accordo in cui, a tacitazione di ogni pregressa richiesta, quest'ultima CP_1 riconosceva inter alia all'odierno Opponente: a) uno storno di euro 106.293,72 (iva inclusa) “da imputarsi a storno di rate di noleggio e manutenzione maturate dal 1° gennaio 2022, fino alla concorrenza del detto importo”; b) prolungare il contratto di noleggio di ulteriori 3 mesi, oltre la scadenza prevista (doc. 7); che le problematiche denunciate si ripresentavano (soprattutto con riferimento alla VPX3200), tanto da compromettere il corretto svolgimento delle attività aziendali e arrecare danni patrimoniali e reputazionali a quantificabili in circa euro 1.882.716,00; dunque, Pt_1 formulava eccezione di inadempimento nei confronti di e, ai sensi dell'art. 1460 c.c., CP_1 rifiutava la propria prestazione (il pagamento delle fatture) e contestava tutte le fatture. Aggiungeva che, nel gennaio 2024, aveva depositato innanzi al Tribunale di Milano ricorso ex art 696 bis c.p.c.
(R.G. n. 1902/2024 – Sez. XIII, G.D. Sperati) al fine di accertare i vizi dei macchinari, le loro cause e le eventuali responsabilità, oltre che per cercare una possibile soluzione conciliativa;
che, nonostante ciò, l'opposta aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo. Eccepiva, dunque, l'infondatezza della pretesa avversaria e comunque la nullità, annullabilità e inefficacia del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di a risarcire la somma di euro 1.882.716,00, per il danno CP_1 patito a causa del malfunzionamento dei macchinari che aveva comportato l'incapacità di CP_1 evadere gli ordini acquisiti, ma anche di acquisirne di nuovi, oltre a notevoli costi ulteriori (
1. Costi del personale addetto al reparto di stampa digitale;
2. Costi del materiale acquistato e sprecato a causa dei malfunzionamenti delle stampanti (carta, inchiostro etc);
3. Affitto immobile annuo pari ad euro 55.000 + iva;
4. Impianti elettrici eseguiti all'apertura reparto per istallazione impianti e varie euro 85.000 + iva;
5. Impianto gas allacciamento riscaldamento Parte_4 primario EACSY srl euro 6.100 i. c.
6. Impianti idraulici OLIVA euro 10.160.i.c;
7. Impianto di
Condizionamento BRAIN 80.520,00 I.C.), ed aveva costretto a procurarsi nuovi macchinari stampa Pt_1
pagina 4 di 13 da altro fornitore, stipulando ulteriori contratti di noleggio di macchine di stampa c.d. “rotative”, con una tecnologia meno avanzata dei macchinari di e meno performanti e comunque con un danno CP_1 reputazionale e d'immagine. Da ultimo, invocava un inadempimento di al contratto di noleggio CP_1 tale da rendere infondata la pretesa avversaria e, in subordine, in caso di conferma del titolo monitorio o la pretesa creditoria di chiedeva di porre in compensazione il proprio controcredito. CP_1 Pt_1
Costituitasi in giudizio con “comparsa di costituzione e risposta" del 17.09.2024, l'opposta eccepiva che il contratto di noleggio del dispositivo VarioPrint iX3200 era stato anticipato da un periodo di conduzione in conto visione del macchinario ed erano comunque stati effettuati sopralluoghi prodromici all'installazione del sistema di stampa, all'esito dei quali, prima per la iX3200 Parte_5
e poi per la IPC9010, veniva segnalata la necessità di intraprendere adeguamenti dei locali, specie in punto di temperatura, umidità e pressione, con indicazione quindi delle specifiche ambientali per il mantenimento dell'impianto (cfr doc. 22 – vedasi per es. a pag. 11 e doc. 23, nonché doc. 21), da raggiungere mediante installazione di un sistema di condizionamento adeguato; che non aveva Pt_1 provveduto agli opportuni adeguamenti;
che la VarioPrint iX3200 era stata tenuta in fermo per periodi prolungati e, tendenzialmente, per mancanza di lavori da sottoporvi: che dal grafico estratto dal sistema di registrazione si evinceva che gli errori evidenziati a sistema non dipendevano da difetti del macchinario, ma da un non corretto utilizzo dello stesso da parte di – Parte_1 messo in funzione a temperature e umidità dei locali inadeguate, sorti in seguito a mancata e/o cattiva regolazione dell'acqua osmotica, all'introduzione di carta inadeguata (poiché malamente stoccata
o conservata, in spregio alle linee guida fornite), oltre che talvolta per effetto di danni causati da roditori presenti nel capannone. (doc. 26); che anche i supporti di stampa (carta) non erano stoccati alle condizioni, temperature ed umidità indicate;
che gli errori rilevati, di esigua percentuale, erano sostanzialmente dipesi dall'inadeguatezza delle condizioni in cui il dispositivo operava, nonché dallo stato della carta introdotta, deteriorata poiché mal conservata, nonché da un non corretto uso del dispositivo da parte degli operatori di o comunque dall'uso inadeguato nel Parte_1 rapporto attività concreta/tipologia di attività per cui la macchina è pensata; che anche il macchinario
V1000, fornito all'esito dell'accordo intervenuto tra le parti in seguito al malfunzionamento del precedente, era stato messo in funzione in condizioni ambientali inidonee, in corredo a carta stoccata e conservata in stato non ottimale, ciò che aveva comportato numerosi 'inceppamenti', necessità di numerosi interventi di pulizia e di sostituzione parti;
contestava che l'accordo intervenuto fosse dovuto al riconoscimento di vizi, ma solo per la prosecuzione del rapporto commerciale, tanto che , in data Pt_1
17 maggio 2023 (doc. 13 fasc. opposta), firmava un piano di rientro per una parte dello scaduto complessivamente maturato nei confronti di che però poi non veniva onorato;
eccepiva CP_1
pagina 5 di 13 l'infondatezza della domanda riconvenzionale avversaria e, quindi, anche dell'eccezione di compensazione e si opponeva alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di ATP;
chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero o, in subordine, per la minor somma di euro 55.000,00, riconosciuta in seguito all'accordo e quindi dovuta.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie integrative ex art. 171-terc.p.c. e, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 17.12.2024, il Giudice si riservava di provvedere sulle istanze formulate.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 23.01.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma pari a € 55.000,00; rigettava tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per il trattenimento della causa in decisione l'udienza del 20.05.2025, previa assegnazione alle parti dei termini exart.189 c.p.c..
In detta udienza, sostituita da note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, si rileva che non vi è necessità di sospendere l'odierno giudizio in attesa dell'esito del giudizio di ATP promosso innanzi a questo Tribunale ed iscritto al numero di R.G. 1902/2024.
Se è condivisibile il fatto che tra le due controversie sussiste una identità sostanziale, vertendo le due pendenze sulla medesima situazione di fatto, non può sottacersi che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è uno strumento avente funzione deflattiva in sede preventiva, in quanto finalizzato a comporre gli interessi delle parti prima dell'instaurazione di un giudizio, sicché la sua permanenza durante la pendenza del giudizio di merito è illogica oltre che contraria al principio dell'economia processuale (cfr. Tribunale di Como, ordinanza n. 11861/20, depositata il 9 settembre, ma anche Tribunale di Vicenza, 14.10.2010). Ne discende che, essendo già pendente un giudizio di merito sulla medesima questione, il tentativo di conciliazione debba essere effettuato in detta sede, a nulla rilevando il fatto che esso sia stato radicato in epoca successiva alla procedura di ATP.
Giova poi preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete
pagina 6 di 13 di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi, modificativi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori forniti dall'odierna opposta sono costituiti: dal contratto di noleggio del macchinario modello VP6000, della durata di 36 mesi con decorrenza dall'installazione e relativo addendum del 29/11/2021 (doc.ti 3-4); dal contratto di conduzione in conto visione del macchinario modello VPiX3200 per il periodo giugno- dicembre 2021, poi sfociato nel contratto di noleggio diretto del medesimo macchinario della durata di 60 mesi decorrenti dal 1/1/2022 (doc.ti 5-6); dal contratto di assistenza tecnica relativo al macchinario modello V1000, noleggiato da Parte_1 tramite la finanziaria (doc.ti 7-8);
[...] Controparte_2 dal contratto di assistenza tecnica del macchinario modello IPC9010 anch'esso noleggiato da
[...] tramite la finanziaria Parte_1 Controparte_2 dalle fatture impagate (doc.ti 10-11-12).
La parte opposta ha poi precisato che parte del credito portato da dette fatture, pari a complessivi euro
566.639,34, risultava coperto da n. 8 cambiali (con scadenze rispettivamente al 17/7-31/7-16/8-8/9-
15/9-2/10-17/10-31/10 2023, rilasciate in data 17/3/2023 a seguito di un accordo scritto intervenuto tra le parti per il pagamento di parte dello scaduto, in seguito non rispettato) portanti la cifra complessiva di € 125.000,00. Il credito residuo, detratto tale importo, era dunque pari ad euro pagina 7 di 13 441.639,34. L'opposta ha altresì allegato che tra le parti era intervenuto un accordo che comportava, tra l'altro, un piano di rientro di , da questa non rispettato. Pt_1
Pertanto, l'attore in senso sostanziale ha fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza nel merito della pretesa (Cass. n. 5192/98).
A fondamento dell'opposizione e della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente non ha contestato l'esistenza del complessivo rapporto contrattuale, né il mancato pagamento delle fatture poste alla base del ricorso per d. i., ma anzi ha invocato la legittimità di tale mancato pagamento, in conseguenza del grave inadempimento dell'opposta al contratto di noleggio, in considerazione di malfunzionamenti dei macchinari per i quali era anche pendente un giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Come sopra esposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
La richiesta intimata dalla ricorrente risulta legittima, poiché la stessa ha integralmente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, anche a fronte delle generiche contestazioni dell'opponente, la quale si
è limitata a dichiarare che vi erano stati numerosi malfunzionamenti dei macchinari che le avevano provocato danni quantificati in almeno € 1.882.716,00.
L'opponente ha così quantificato i danni patiti: Voci Ammontare Minori ricavi VX 3200 1,074,775-
Minori ricavi V 1000 367,941- Costo x impiego personale non previsto 150,000- Costo x maggior consumo di inchiostro 50,000- Costo per maggior scarto di inchiostro 35,000- Costo x ristampa
25,000- Costo x maggiore energia elettrica e gas 60,000- Costi x sviluppo software 120,000- Danno reputazionale e di immagine da valutare Totale 1,882,716 (pag.11 atto di citazione).
I dedotti malfunzionamenti dei dispositivi iX3200 e V10000 avrebbero comportato, in Parte_5 sunto:
-il fermo dell'intero reparto stampa dall'ottobre 2023 (considerato che nel novembre 2023 in CP_1 realtà, sospese l'assistenza) alla data dell'opposizione;
- maggiori costi per personale addetto alle stampe, per inchiostri e materiali;
- costi per canone e utenze pagati per i locali, inutilizzati dal blocco dell'assistenza; pagina 8 di 13 - costi di installazione ed allacci impianti;
- costi per l'impiego di macchinari reperiti presso diversi fornitori, ad avviso di parte attrice, rivelatisi inadeguati rispetto alla propria attività, nonché perdite dipese dal minor fatturato che tale situazione avrebbe provocato;
- in relazione alle macchine oggetto di ATP, la opponente ha lamentato minori ricavi per minor funzionalità delle macchine, maggiori costi di impiego del personale per monitoraggio della produzione, costi per la ristampa di varie commesse asseritamente contestate dalla clientela, maggiori consumi e spese per lo sviluppo di software dedicato alle vendite on line.
Riguardo a ciò l'opposta ha, in fatto, replicato: Anzitutto non corrisponde al vero che dal 2023 ad oggi il reparto stampa di sia fermo;
all'interno dei capannoni vi sono dispositivi da Pt_1 Pt_1 stampa in funzione di altri fornitori (ER e KY per citare alcuni) – come peraltro l'opponente stessa afferma – e personale impiegato nella produzione.
Tale circostanza è peraltro confermabile tanto dal CTU ing. quanto dai CTP delle parti che Per_1 hanno avuto accesso ai locali per l'inizio delle operazioni peritali, che ci si riserva eventualmente di chiamare a testimoniare.
Totalmente inconferente è la produttività, minore o maggiore, raggiunta da con i nuovi Pt_1 macchinari integrati nella produzione, reperiti presso terzi fornitori, senza che ciò possa andare a costituire una voce di preteso danno da opporre strumentalmente in via riconvenzionale;
l'opponente quei macchinari se li è selezionati in autonomia presso soggetti terzi e ora non può riversare le conseguenze delle proprie scelte su CP_1
Irrilevante, poi, il costo per la locazione dei locali (se una locazione esiste, poiché qui non ve n'è traccia), per le utenze, o per l'allaccio degli impianti, che avrebbe sostenuto a prescindere, Pt_1 posto che l'attività prosegue.
Infine, rispetto ai maggiori consumi, costi di personale, ai minori ricavi ed al costo per le asserite ristampe, lamentati in relazione alle macchine oggetto di ATP, premesso quanto più sopra eccepito a dimostrazione della non ascrivibilità a delle problematiche lamentate e/o addirittura della loro CP_1 insussistenza, si rileva come nulla sia stato provato da controparte, che si limita a produrre un'elencazione ed una relazione di parte sfornite da documentazione attestante i pregiudizi in concreto.
Il tutto ferma l'inesistenza di qualsivoglia danno reputazionale, anch'esso indimostrato, considerato che – lo si ripete – prosegue nello svolgimento della propria attività… Pt_1
La convenuta ha non appena notiziata, intervenne nell'immediato e risolse il problema (cfr CP_1 doc.ti 35-36 – aggiornamento Prisma); se così non è stato sin dal principio ciò è imputabile alla pagina 9 di 13 odierna attrice, la quale dovrà risponderne anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma soprattutto alla luce delle condizioni contrattuali che escludono detta responsabilità a carico di - ragionamento CP_1 questo che vale per entrambi i macchinari.
Si legge infatti nei contratti di noleggio e assistenza, agli artt. 7 e 4: ' per parte sua non sarà CP_1 responsabile, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave, per alcuna perdita o danno, diretto e indiretto, derivante dall'uso o dall'impossibilità d'uso delle apparecchiature, e ciò anche se conseguenza di ritardi nel servizio di manutenzione o nella fornitura di pezzi di ricambio e materiali di consumo/nel servizio di assistenza tecnica'(Comparsa di risposta parte opposta)..
A fronte di ciò, nessuna eccezione sulla nullità delle clausole vessatorie è stato fatto dall'opponente nella memoria n. 1 per cui qualsiasi rilievo successivo è comunque tardivo.
Ciò premesso, si rammenta che i rimedi posti dalla disciplina codicistica a tutela del conduttore per i vizi della cosa locata consistono esclusivamente nella risoluzione del contratto o nella riduzione del canone;
l'art. 1578 c.c. prevede, infatti, che, a fronte dei vizi che diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità del ben locato per l'uso pattuito, il conduttore può chiedere, in alternativa alla risoluzione del contratto, la riduzione del corrispettivo, necessariamente proponendo la domanda all'Autorità
Giudiziaria, con ciò, dovendosi escludere implicitamente il diritto dello stesso conduttore di sospendere totalmente o parzialmente il pagamento del canone in assenza dell'accertamento giudiziale sulla fondatezza della domanda.
In ogni caso, in tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, e, inoltre, secondo il principio inadimplenti non est adimplendum, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede (Corte di
Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2013, n. 2099; Corte Cass., sentenza n. 18987 del 27 settembre 2016).
Pertanto, il conduttore non può sospendere totalmente o parzialmente il pagamento del canone di locazione, laddove non venga completamente a mancare la controprestazione del locatore in ragione dell'esistenza di evidenze di criticità idonee ad impedire il godimento totale del bene, il cui onere probatorio è a carico del conduttore ex art. 2697 c.c.;
pagina 10 di 13 Nel caso di specie, non risulta che i beni non funzionassero del tutto e al più erano malfunzionanti, per come dedotto dalla stessa opponente, per cui non risulta giustificato il mancato pagamento dei canoni;
inoltre, non è stata chiesta né la riduzione del canone, né la risoluzione, cosa che in sé dimostra che i macchinari forniti avevano una qualche utilità per il conduttore.
Del resto, per come dedotto dalla stessa opponente: il cattivo funzionamento delle stampanti iX3200 e
V1000 è stato riconosciuto dalla stessa la quale, da un lato, concedeva a in CP_1 Pt_1 comodato d'uso gratuito la stampante iP10000 a supporto dei macchinari non funzionanti, al fine di consentire all'attrice opponente di proseguire in via emergenziale la propria attività, altrimenti bloccata, e, dall'altro, nell'Ottobre 2022 (ossia a distanza di 10 mesi dall'installazione della stampante iX3200 e a distanza di appena un mese dall'installazione della stampante V1000!) sottoscriveva con un apposito accordo con cui, inter alia, riconosceva alla stessa uno sconto Pt_1 Pt_1 pari a ben € 106.293,72 da imputarsi a storno delle rate di noleggio del macchinario iX3200 e relative al periodo dal 01.02.2022 al 30.06.2022 (cfr. Doc. 7 atto di citazione in opposizione).
A ciò si aggiunga che, sempre in sede transattiva, le Parti convenivano che avrebbe concluso Pt_1
(come poi ha fatto) con la società finanziaria un contratto di leasing Controparte_2 per il macchinario V1000, il cui primo canone mensile, pari a € 47.145,79 oltre IVA, è stato CP_1 finanziato direttamente da parte di (si legge, infatti, nella scrittura transattiva: “1.2 si CP_1 CP_1 impegna a saldare a (...) € 50.000,00 oltre iva a titolo di contributo start up non ripetibile, Pt_1 che si impegna fin da ora ed irrevocabilmente a versare a titolo di acconto a DLL”; cfr. Pt_1
Doc. 7 atto di citazione in opposizione) (Conclusionale opponente pag 10).
Quindi, fino all'ottobre 2022, la stessa opponente ha ritenuto satisfattivo tale accordo. In ogni caso, non ha chiesto la riduzione del canone, pur a fronte dell'utilizzo, seppure parziale, secondo la prospettazione dell'opponente, dei beni. Ancora, in data 17.5.2023, ha concordato un piano di rientro, sebbene in funzione del ripristino della funzionalità delle macchine promesso da , ma mai CP_1 avvenuto (memoria 3 attrice pag.2).
Al riguardo, vale il principio, secondo cui per il sorgere del diritto al ristoro dei danni e alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ. sentenza n. 24632/2015). La parte che allega di aver subito il danno, in materia contrattuale, ha diritto al risarcimento dell'integrale danno subito, se e nei limiti in cui riesca a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 ss. cod. civ. (Cass. civ., Sez. III,
16.5.2006, n. 11356; soprattutto, Cass. SS. UU. 2009, n. 553). pagina 11 di 13 Si ritiene che la parte opponente non abbia dimostrato i danni che assume di avere patito e che sono stati contestati dall'opposta.
Nella comparsa conclusionale dell'opposta, si legge: Come evidenziato nella nostra memoria n. 3, se pensiamo che controparte ha millantato danni per quasi 2.000.000,00 di euro, la pochezza di quanto viene asseritamente provato è imbarazzante: una generica nota di credito per 12.950,00 euro senza che in alcun modo – neppure nel capitolato orale – si offra la prova dell'addebitabilità a CP_1
Non può certo considerarsi una prova la già contestata “perizia” contabile (cfr. doc. 10 avversario) composta da foglietti senza firma e senza documenti allegati che, ovviamente, nulla può provare… Per massima chiarezza, controparte non ha provato una diminuzione di fatturato, non ha provato di aver dovuto far fare lavori esternamente, non ha provato maggiori oneri, non ha prodotto contestazioni, nulla di nulla, solo una nota di credito per una somma irrisoria che fu emessa per motivi ignoti, non essendo stata fornita la prova che derivasse dal malfunzionamento di un macchinario CP_1
Al riguardo, non risultano provate, in questa sede, le conseguenze in termini economici dei dedotti vizi, difformità e danni lamentati dall'attrice, in quanto, secondo costante giurisprudenza, la consulenza di parte costituisce una “semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio”, rilevandosi che neanche nella procedura per atp è stato dedotto che i danni siano stati quantificati (Cass. Sez. III, 29 gennaio 2010 n. 2063).
Quindi, la perizia stragiudiziale, anche nei casi in cui sia asseverata con giuramento dal suo autore, non può di per sé avere valore probatorio, ma ha un semplice valore indiziario alla stregua del costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto, in quanto costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio trattandosi, appunto, di stima di parte effettuata, dunque, unilateralmente in assenza di contraddittorio (cfr. Trib. Roma, Sez. XII,
08/09/2009).
Riguardo alla richiesta di liquidazione equitativa, si osserva che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba pagina 12 di 13 ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. Civ., sent. n.6329/2019).
Nel caso di specie, non vi è motivo di procedere alla liquidazione equitativa del danno, non provato nell'an.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6624/2024 del 10 maggio 2024, R.G. n. 16579/2024;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta Parte_1 [...]
che liquida in € 18977 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed CP_1
IVA come per legge.
Milano, 28 luglio 2025
Il Giudice
IN AN
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