Articolo 7 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25
Articolo 6Articolo 8
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21 gennaio 1996
Art. 7. Ruolo nazionale dei periti assicurativi 1. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall' articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attivita' di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.
2. In attesa del riordino della commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall' articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneita' per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.
Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 16, comma 4; 4; 1; 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi), e' il seguente:
"Art. 16, comma 4. - Le disposizioni di cui all'art. 4 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
"Art. 4 (Obbligatorieta' dell'iscrizione nel ruolo). - 1. L'attivita' professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo".
"Art. 1 (Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo).
- 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 .
2. La tenuta del ruolo e' affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commmercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio".
"Art. 7 (Commissione nazionale per i periti assicurativi). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 .
2. La commissione e' composta:
a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;
c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;
e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;
f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione;
g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
3. Le funzioni di segretaria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
4. Tutti i componenti della commissione, nonche' i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonche' i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. I componenti di cui al comma 2, lettere e) ed f), nonche' i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.
7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
8. La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari, nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare".
Entrata in vigore il 21 gennaio 1996