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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
EL ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5708/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018274083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018274083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005456528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005456528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.10.2023 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229005776989/000, notificata da ADER il 17.3.2023 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420160018274083000 e n. 03420160018274083000 aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2011/2012 e 2013/2014, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
3) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale, anche in ipotesi di avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4.11.2023 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 13.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza sul ritenuto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Ciò detto, costituendosi in giudizio ADER ha provato che – contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente – le cartelle di pagamento presupposte sono state notificate, rispettivamente, il 20.12.2016 ed il 14.6.2018 (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente) e che in relazione a dette cartelle è stata altresì notificata in data 12.12.2019 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476201900000477000 con la quale ha utilmente interrotto il termine di prescrizione triennale.
Ebbene, dalla notifica di detta comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e sino a quella della intimazione qui opposta (avvenuta il 17.3.2023) non è poi decorso il termine di prescrizione triennale tenendo conto della sospensione, per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (per complessivi n. 542 giorni) e per effetto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 come modificato e integrato con D.L. 30 giugno 2021, n. 99 delle attività di notifica di tutti gli atti di riscossione e delle procedure esecutive e cautelari nonché, in forza del richiamo all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 ad opera dell'art. 68 del D.L. 18/2020, dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Parte ricorrente con le memorie illustrative ha eccepito l'omesso perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 03420160018274083000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201900000477000 siccome avvenuta mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario
(moglie) e in assenza dell'inoltro della relativa raccomandata informativa.
Ora, premesso che la doglianza è da ritenersi inammissibile in quanto proposta con memorie illustrative tardivamente depositate il 13.1.2026 e dunque in violazione del termine previsto dall'art. 32 D. Lgs. n.
546/1992, si osserva, in ogni caso, che la stessa è infondata poiché trattandosi di notifica eseguita mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, e dunque di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018), adempimento comunque compiuto dall'agente della riscossione (cfr. prospetto riepilogativo raccomandate spedite).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase cautelare, che liquida in complessive € 1.278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALICIURI TOMMASO, Presidente
EL ALESSANDRO, Relatore
IANNI GIUSI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5708/2023 depositato il 13/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005776989000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018274083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018274083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005456528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180005456528000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.10.2023 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229005776989/000, notificata da ADER il 17.3.2023 nella parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420160018274083000 e n. 03420160018274083000 aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2011/2012 e 2013/2014, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
2) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
3) la prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale, anche in ipotesi di avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4.11.2023 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate il 13.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza sul ritenuto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Ciò detto, costituendosi in giudizio ADER ha provato che – contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente – le cartelle di pagamento presupposte sono state notificate, rispettivamente, il 20.12.2016 ed il 14.6.2018 (cfr. avvisi di ricevimento in fasc. resistente) e che in relazione a dette cartelle è stata altresì notificata in data 12.12.2019 la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 03476201900000477000 con la quale ha utilmente interrotto il termine di prescrizione triennale.
Ebbene, dalla notifica di detta comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e sino a quella della intimazione qui opposta (avvenuta il 17.3.2023) non è poi decorso il termine di prescrizione triennale tenendo conto della sospensione, per il periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (per complessivi n. 542 giorni) e per effetto dell'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020 come modificato e integrato con D.L. 30 giugno 2021, n. 99 delle attività di notifica di tutti gli atti di riscossione e delle procedure esecutive e cautelari nonché, in forza del richiamo all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 ad opera dell'art. 68 del D.L. 18/2020, dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Parte ricorrente con le memorie illustrative ha eccepito l'omesso perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n. 03420160018274083000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476201900000477000 siccome avvenuta mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario
(moglie) e in assenza dell'inoltro della relativa raccomandata informativa.
Ora, premesso che la doglianza è da ritenersi inammissibile in quanto proposta con memorie illustrative tardivamente depositate il 13.1.2026 e dunque in violazione del termine previsto dall'art. 32 D. Lgs. n.
546/1992, si osserva, in ogni caso, che la stessa è infondata poiché trattandosi di notifica eseguita mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, e dunque di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018,
Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018), adempimento comunque compiuto dall'agente della riscossione (cfr. prospetto riepilogativo raccomandate spedite).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite nei seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase cautelare, che liquida in complessive € 1.278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.