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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/11/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 919/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Izzo, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 919 del Ruolo Generale affari Conten- ziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(C.F e P. Iva , in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Novaco (C.F. , presso il cui studio elettiva- C.F._1
mente domicilia in Salerno alla via Alfonso Balzico n.
26
APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 81/2022 resa dal Giudice di Pace di
Sala Consilina in data 03/02/2022”
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostitu- zione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 24/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
10020140044447340000, emessa su ruolo della Camera di Commercio di Salerno per
1
mancato pagamento del diritto annuale, anno 2012, per l'importo di € 133,13, compresi interessi e competenze.
A fondamento della domanda deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di idoneo titolo esecutivo, stante la prescrizione del credito portato dalla suddetta cartel- la e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi l'insussistenza della pretesa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva Parte_1 il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, dedotta l'infondatezza della domanda, stante la rituale notifica della cartella e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 81/2022, resa in data 03/02/2022, il Giudice di Pace di Sala Consilina, nel ritenere preliminarmente sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la proposta opposizione dichiarando la prescrizione del credito portato dall'estratto di ruolo oppo- sto, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' . Parte_1
A fondamento dell'appello eccepiva: in via preliminare il difetto di giurisdizione del
G.O., avendo la cartella di pagamento ad oggetto crediti di natura tributaria (diritto an- nuale CCIAA) che appartengono alla giurisdizione e competenza della Corte di Giusti- zia Tributaria di Salerno;
l'inammissibilità della proposta opposizione avverso estratto di ruolo per regolare notifica degli atti impositivi;
la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Per tale ragione concludeva chiedendo: “
1. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
2. in via subordinata e preliminare, per i moti- vi esposti in narrativa, in riforma della sentenza n. 81/2022, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
3. nel merito, in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, in riforma della sentenza n.
81/2022, dichiararsi non perfezionata, alla data di proposizione della domanda, la fat- tispecie estintiva del credito portato dall'atto opposto per i motivi dedotti nella narrati- va del presente atto;
- con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.”
2
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo do- cumentalmente e rinviata, per esigenze di ruolo, per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, all'esito dell'udienza cartolare del
28/11/2023, dichiarava la contumacia dell'appellata ritualmente evocata CP_1
in giudizio e non costituita, rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/11/2024.
Dopo un ulteriore rinvio per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del
21/10/2025, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/11/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali fino a dieci giorni prima e termine per il deposito di note scritte in sostitu- zione di udienza fino al 24/11/2025.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 24/11/2025, la causa viene decisa nei termini di cui infra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 a norma del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati
[…] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pa- gamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le di- sposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 57 del d.p.r. n.
602/1973 il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'arti- colo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pigno- rabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura ci- vile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
Orbene, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla noti- fica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall' CP_2
3
sulla base del ruolo ed ai poteri, anche sospensivi, del giudice dell'esecuzione (cfr. artt.
49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove, come nel caso di specie, l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successi- vo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati”.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdi- zione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in di- scussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controver- sie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione
615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n.
114/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecu- zione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”, le opposizioni ex art. 615 co.
2, cioè ad esecuzione iniziata, anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la
"valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del
4
pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n.
448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controver- sie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdi- zione delle commissioni tributarie (Cass. SS.UU. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 13123/2018).
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a Sezioni Unite n.
35116/2022 e n. 30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizio- ne del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della car- tella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini
Cass. civ. n. 30666/2022).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre os- servare che in primo grado l'attrice, odierna appellata, ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_2
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è il pa- gamento del diritto annuale CCIAA) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esat- toriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, Parte_1 in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1992.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la veri- fica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre
5
la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017,
8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata CP_1
e si liquidano in applicazione dei parametri minimi, in ragione della chiusura in rito, del
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e della natura meramente documen- tale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice or- dinario in favore del giudice tributario;
- condanna l'appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio in favore dell'appellante, , che Parte_1
liquida, per il primo grado, in euro 139,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in euro 232,00 (valori minimi, fasi: studio, introdutti- va e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, co- me per legge, ed euro 64,50 per esborsi.
Così deciso in Lagonegro, il 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Izzo, a seguito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 919 del Ruolo Generale affari Conten- ziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(C.F e P. Iva , in per- Parte_1 P.IVA_1
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario Novaco (C.F. , presso il cui studio elettiva- C.F._1
mente domicilia in Salerno alla via Alfonso Balzico n.
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APPELLANTE
CONTRO
CP_1
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 81/2022 resa dal Giudice di Pace di
Sala Consilina in data 03/02/2022”
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostitu- zione dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 24/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva CP_1
opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
10020140044447340000, emessa su ruolo della Camera di Commercio di Salerno per
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mancato pagamento del diritto annuale, anno 2012, per l'importo di € 133,13, compresi interessi e competenze.
A fondamento della domanda deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per carenza di idoneo titolo esecutivo, stante la prescrizione del credito portato dalla suddetta cartel- la e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi l'insussistenza della pretesa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva Parte_1 il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, dedotta l'infondatezza della domanda, stante la rituale notifica della cartella e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 81/2022, resa in data 03/02/2022, il Giudice di Pace di Sala Consilina, nel ritenere preliminarmente sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la proposta opposizione dichiarando la prescrizione del credito portato dall'estratto di ruolo oppo- sto, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' . Parte_1
A fondamento dell'appello eccepiva: in via preliminare il difetto di giurisdizione del
G.O., avendo la cartella di pagamento ad oggetto crediti di natura tributaria (diritto an- nuale CCIAA) che appartengono alla giurisdizione e competenza della Corte di Giusti- zia Tributaria di Salerno;
l'inammissibilità della proposta opposizione avverso estratto di ruolo per regolare notifica degli atti impositivi;
la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Per tale ragione concludeva chiedendo: “
1. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
2. in via subordinata e preliminare, per i moti- vi esposti in narrativa, in riforma della sentenza n. 81/2022, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
3. nel merito, in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto precede, in riforma della sentenza n.
81/2022, dichiararsi non perfezionata, alla data di proposizione della domanda, la fat- tispecie estintiva del credito portato dall'atto opposto per i motivi dedotti nella narrati- va del presente atto;
- con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.”
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Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo do- cumentalmente e rinviata, per esigenze di ruolo, per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, all'esito dell'udienza cartolare del
28/11/2023, dichiarava la contumacia dell'appellata ritualmente evocata CP_1
in giudizio e non costituita, rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/11/2024.
Dopo un ulteriore rinvio per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del
21/10/2025, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24/11/2025, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie conclusionali fino a dieci giorni prima e termine per il deposito di note scritte in sostitu- zione di udienza fino al 24/11/2025.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di di- scussione del 24/11/2025, la causa viene decisa nei termini di cui infra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 a norma del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati
[…] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pa- gamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le di- sposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 57 del d.p.r. n.
602/1973 il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'arti- colo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pigno- rabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura ci- vile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
Orbene, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla noti- fica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall' CP_2
3
sulla base del ruolo ed ai poteri, anche sospensivi, del giudice dell'esecuzione (cfr. artt.
49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove, come nel caso di specie, l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successi- vo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati”.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdi- zione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in di- scussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controver- sie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione
615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n.
114/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecu- zione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”, le opposizioni ex art. 615 co.
2, cioè ad esecuzione iniziata, anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la
"valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del
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pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n.
448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controver- sie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdi- zione delle commissioni tributarie (Cass. SS.UU. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 13123/2018).
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a Sezioni Unite n.
35116/2022 e n. 30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizio- ne del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della car- tella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini
Cass. civ. n. 30666/2022).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre os- servare che in primo grado l'attrice, odierna appellata, ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' CP_2
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è il pa- gamento del diritto annuale CCIAA) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esat- toriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, Parte_1 in quanto la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1992.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la veri- fica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre
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la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017,
8770/2016, 10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata CP_1
e si liquidano in applicazione dei parametri minimi, in ragione della chiusura in rito, del
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e della natura meramente documen- tale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, Parte_1
in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto giurisdizione del giudice or- dinario in favore del giudice tributario;
- condanna l'appellata, al pagamento delle spese di lite del doppio CP_1 grado di giudizio in favore dell'appellante, , che Parte_1
liquida, per il primo grado, in euro 139,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in euro 232,00 (valori minimi, fasi: studio, introdutti- va e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, co- me per legge, ed euro 64,50 per esborsi.
Così deciso in Lagonegro, il 25/11/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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