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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4832 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MANENTI BARBARA ), studio in VIA DE C.F._2
LARDEREL 59 LIVORNO, come da procura in atti;
appellante
E
, Controparte_1 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiese al Tribunale di Benevento pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto il 31 agosto 1996, in Melito Irpino, con , dal quale Controparte_1 era nato, il 6 marzo 1998, il figlio , e chiese, altresì, che non venisse riconosciuto in Persona_1 favore della moglie un contributo per il mantenimento. Dedusse, in particolare che, con decreto del 30 giugno 2015, il Tribunale di Livorno aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi ed in tale sede egli si era obbligato al versamento dell'assegno mensile di € 700,00 per il mantenimento della moglie, oltre € 250,00 quale quota del canone di locazione, oltre € 500,00 in favore del figlio ed il 50% delle spese straordinarie. Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili e resistette nel CP_1 merito. Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto l'assegno divorzile di € 700,00 oltre al contributo mensile di € 250,00, quale quota del canone di locazione da lei corrisposto.
Emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione.
Provvedendo con sentenza del 21 maggio 2024, il Tribunale prese atto della volontà del di Pt_1 continuare a provvedere agli alimenti per il figlio, obbligò il ricorrente al versamento in favore della
[...]
della somma mensile di € 500,00 quale assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1 indici Istat, e dichiarò compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione osservò quanto segue.
1. Il ricorrente, sino al 30 settembre 2022 esercente attività commerciale nel settore dell'ottica in
Donoratico di Castagneto Carducci e in Marina di Castagneto Carducci con diverse unità di personale alle sue dipendenze, aveva percepito sino all'anno 2016 redditi variabili tra € 30.000,00 ed € 36.000,00, mentre nell'anno di imposta 2020 di circa € 61.721,00. Allo stato, il era in stato di quiescenza Pt_1 percependo il trattamento pensionistico mensile di circa € 1.100,00, aveva alienato a Persona_2 attuale coniuge, un immobile per la somma di € 88.000,00, riservandosi il diritto di abitazione, ed aveva, altresì, ceduto due terreni in Castagneto Carducci per il complessivo corrispettivo di € 190.000. Al contrario la , ormai sessantaquattrenne, in precedenza casalinga, dall'anno 2022 era occupata CP_1 quale badante con la retribuzione mensile di € 850,00 e titolare di provvidenze pari a € 1.511,55 nel
2022. Era, infine, proprietaria della quota di un quinto di un terreno in Melito Irpino ed ha ricevuto €
80.000,00 dal quale prezzo dell'alienazione della casa coniugale. Pt_1
2. Sussisteva, quindi, un evidente divario economico tra le parti, protrattosi per tutta la durata dell'unione coniugale sino ad almeno l'anno 2022, allorché le entrate del ricorrente, che aveva cessato l'attività commerciale svolta, avevano subito un decremento.
3. Dal canto suo, la aveva contribuito alla costruzione del patrimonio dell'ex coniuge, CP_1 con il sacrificio delle proprie aspettative professionali e persino reddituali, prestando attività lavorativa, quale collaboratrice familiare, nell'esercizio commerciale dell'ex coniuge, per la remunerazione della quale, in sede di separazione consensuale, ha ricevuto l'importo di € 80.000,00. Peraltro, dopo la separazione la donna, affetta da patologie, non ha potuto più rinvenire un'occupazione e, percepiva quindi, la pensione di invalidità, mentre il non le aveva più corrisposto l'assegno di Pt_1 mantenimento, al quale era obbligato nei suoi confronti, sin dall'anno 2019. Appariva, quindi, evidente che l'età della donna non le avrebbe permesso di progredire o reperire migliori occasioni lavorative e, comunque, di proseguire per l'ungo tempo nell'attività svolta.
4. Ricorrevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile CP_1 nella misura di € 500,00 mensili, considerato che ella, trasferitasi nel comune di Firenze, non versava più il canone di locazione dovuto per l'appartamento in Melito Irpino e beneficiava di prestazioni assistenziali oltre che della retribuzione mensile.
5. Le spese processuali dovevano essere compensate in considerazione della mancata opposizione al divorzio e delle peculiari ragioni della decisione.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con atto del 7 novembre 2024, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia revocare l'assegno divorzile in favore della , con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. CP_1
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la non si costituiva CP_1 in giudizio.
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
L'assegno divorzile in favore della CP_1
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione, in favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile.
Assumeva che:
a) La condizione economica della era più florida, atteso che egli aveva cessato l'attività di CP_1 impresa svolta ed era in stato di quiescenza, percependo la somma mensile di € 1.106,00, mentre l'ex coniuge era occupata ed aveva ricevuto da lui una consistente somma di danaro;
b) Occorreva valutare la condotta dell'appellata, la quale aveva insistito per la separazione, si era allontanata da Donoratico ed aveva impedito, per lungo tempo, l'alienazione della casa coniugale;
c) La aveva, peraltro, rifiutato la somma di € 200,00 mensili da lui offerta all'udienza CP_1 presidenziale, proseguendo in richieste economicamente esagerate, in pignoramenti e denunce penali, sì da determinare un ulteriore aggravamento della precaria condizione patrimoniale del Pt_1
d) La somma da lui ricevuta quale corrispettivo della cessione in leasing dei fondi di sua proprietà era stata utilizzata per saldare la debitoria su di lui gravante.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio
2018 n. 18287), richiamata nell'impugnata sentenza, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, e, quindi, tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né si fonda solo sulle condizioni soggettive del richiedente, c.d. criterio dell'autosufficienza economica, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Invero, secondo la S. C. il principio di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, occorre verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
b) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, poiché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi (Cass. 21228/2019);
d) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile "alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari".
Ciò premesso, allo stato la è occupata, sin dall'anno 2022, quale badante e percepisce € CP_1
850,00 a titolo di retribuzione nonché la pensione per invalidità civile, ammontante a complessivi €
1.511,55 nell'anno 2022. In passato, la donna, e, cioè, sino all'anno 2014, aveva collaborato nell'azienda del marito, attività per la quale ha ricevuto una remunerazione solo in sede di separazione consensuale.
Invece, il risulta in stato di quiescenza solo dall'anno 2022, mentre per tutta la durata dell'unione Pt_1 coniugale ha svolto con profitto l'attività commerciale nel settore dell'ottica, attraverso la gestione di plurimi punti vendita nel tempo ampliati, sin da ultimo nell'anno 2020, e due unità di personale alle dipendenze, oltre ad altre due nel periodo estivo, allorché, a dire dello stesso appellante, l'attività incrementava.
Appare, quindi, evidente che, nel corso degli anni, la complessiva condizione patrimoniale dell'appellante è stata indubbiamente prospera, ben oltre le mere risultanze della documentazione fiscale, come si evince dal progressivo ampliamento dei negozi nonché dei dipendenti. Basti pensare che in sede di separazione consensuale il a fronte di un reddito lordo annuo di € 37.561,00, si è Pt_1 obbligato al versamento alla moglie di complessivi € 950,00 a titolo di mantenimento e di € 500,00 per il figlio, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il divario reddituale tra le parti.
Tanto precisato, va poi sottolineato, che se, ai fini del riconoscimento della funzione compensativo- perequativa dell'assegno divorzile, occorre il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, appare evidente che l'indubitabile impegno dalla profuso nel CP_1 collaborare fattivamente all'interno dell'azienda dell'ex coniuge nel corso dell'unione coniugale, in assenza di corrispettivo, abbia accresciuto il patrimonio di questi, e sia stata causa determinante dell'accertata differenza reddituale, anche considerando che l'appellata non ha potuto formarsi una specifica professionalità, e si è dedicata per lungo tempo all'attività imprenditoriale familiare.
D'altro canto, l'appellante al momento della cessazione dell'unione era ormai cinquantacinquenne e, priva di una specifica esperienza, ha rinvenuto esclusivamente, da pochi anni, un'occupazione quale badante.
L'appello va, quindi, rigettato.
Attesa la mancata costituzione dell'appellata le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 26 maggio 2024, Controparte_1 così provvede:
a)Rigetta l'appello;
b)Dichiara non ripetibili le spese processuali;
c)Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Marina Tafuri Consigliere dott. Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 4832 /2024 avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio”
TRA
, nato a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MANENTI BARBARA ), studio in VIA DE C.F._2
LARDEREL 59 LIVORNO, come da procura in atti;
appellante
E
, Controparte_1 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: si è riportato all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiese al Tribunale di Benevento pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto il 31 agosto 1996, in Melito Irpino, con , dal quale Controparte_1 era nato, il 6 marzo 1998, il figlio , e chiese, altresì, che non venisse riconosciuto in Persona_1 favore della moglie un contributo per il mantenimento. Dedusse, in particolare che, con decreto del 30 giugno 2015, il Tribunale di Livorno aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi ed in tale sede egli si era obbligato al versamento dell'assegno mensile di € 700,00 per il mantenimento della moglie, oltre € 250,00 quale quota del canone di locazione, oltre € 500,00 in favore del figlio ed il 50% delle spese straordinarie. Costituitasi in giudizio, la aderì alla domanda di cessazione degli effetti civili e resistette nel CP_1 merito. Chiese, quindi, in via riconvenzionale, che le fosse riconosciuto l'assegno divorzile di € 700,00 oltre al contributo mensile di € 250,00, quale quota del canone di locazione da lei corrisposto.
Emessa sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisate le conclusioni, la causa venne riservata per la decisione.
Provvedendo con sentenza del 21 maggio 2024, il Tribunale prese atto della volontà del di Pt_1 continuare a provvedere agli alimenti per il figlio, obbligò il ricorrente al versamento in favore della
[...]
della somma mensile di € 500,00 quale assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1 indici Istat, e dichiarò compensate le spese processuali.
Nel motivare questa decisione osservò quanto segue.
1. Il ricorrente, sino al 30 settembre 2022 esercente attività commerciale nel settore dell'ottica in
Donoratico di Castagneto Carducci e in Marina di Castagneto Carducci con diverse unità di personale alle sue dipendenze, aveva percepito sino all'anno 2016 redditi variabili tra € 30.000,00 ed € 36.000,00, mentre nell'anno di imposta 2020 di circa € 61.721,00. Allo stato, il era in stato di quiescenza Pt_1 percependo il trattamento pensionistico mensile di circa € 1.100,00, aveva alienato a Persona_2 attuale coniuge, un immobile per la somma di € 88.000,00, riservandosi il diritto di abitazione, ed aveva, altresì, ceduto due terreni in Castagneto Carducci per il complessivo corrispettivo di € 190.000. Al contrario la , ormai sessantaquattrenne, in precedenza casalinga, dall'anno 2022 era occupata CP_1 quale badante con la retribuzione mensile di € 850,00 e titolare di provvidenze pari a € 1.511,55 nel
2022. Era, infine, proprietaria della quota di un quinto di un terreno in Melito Irpino ed ha ricevuto €
80.000,00 dal quale prezzo dell'alienazione della casa coniugale. Pt_1
2. Sussisteva, quindi, un evidente divario economico tra le parti, protrattosi per tutta la durata dell'unione coniugale sino ad almeno l'anno 2022, allorché le entrate del ricorrente, che aveva cessato l'attività commerciale svolta, avevano subito un decremento.
3. Dal canto suo, la aveva contribuito alla costruzione del patrimonio dell'ex coniuge, CP_1 con il sacrificio delle proprie aspettative professionali e persino reddituali, prestando attività lavorativa, quale collaboratrice familiare, nell'esercizio commerciale dell'ex coniuge, per la remunerazione della quale, in sede di separazione consensuale, ha ricevuto l'importo di € 80.000,00. Peraltro, dopo la separazione la donna, affetta da patologie, non ha potuto più rinvenire un'occupazione e, percepiva quindi, la pensione di invalidità, mentre il non le aveva più corrisposto l'assegno di Pt_1 mantenimento, al quale era obbligato nei suoi confronti, sin dall'anno 2019. Appariva, quindi, evidente che l'età della donna non le avrebbe permesso di progredire o reperire migliori occasioni lavorative e, comunque, di proseguire per l'ungo tempo nell'attività svolta.
4. Ricorrevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile CP_1 nella misura di € 500,00 mensili, considerato che ella, trasferitasi nel comune di Firenze, non versava più il canone di locazione dovuto per l'appartamento in Melito Irpino e beneficiava di prestazioni assistenziali oltre che della retribuzione mensile.
5. Le spese processuali dovevano essere compensate in considerazione della mancata opposizione al divorzio e delle peculiari ragioni della decisione.
Per la riforma di questa sentenza ha proposto appello con atto del 7 novembre 2024, il Parte_1 quale, per i motivi che di seguito si illustreranno, ha concluso perché la Corte voglia revocare l'assegno divorzile in favore della , con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. CP_1
Notificato il ricorso con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, la non si costituiva CP_1 in giudizio.
Depositate le note scritte di trattazione, la Corte riservava la decisione.
L'assegno divorzile in favore della CP_1
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza in relazione all'attribuzione, in favore dell'ex coniuge, di un assegno divorzile.
Assumeva che:
a) La condizione economica della era più florida, atteso che egli aveva cessato l'attività di CP_1 impresa svolta ed era in stato di quiescenza, percependo la somma mensile di € 1.106,00, mentre l'ex coniuge era occupata ed aveva ricevuto da lui una consistente somma di danaro;
b) Occorreva valutare la condotta dell'appellata, la quale aveva insistito per la separazione, si era allontanata da Donoratico ed aveva impedito, per lungo tempo, l'alienazione della casa coniugale;
c) La aveva, peraltro, rifiutato la somma di € 200,00 mensili da lui offerta all'udienza CP_1 presidenziale, proseguendo in richieste economicamente esagerate, in pignoramenti e denunce penali, sì da determinare un ulteriore aggravamento della precaria condizione patrimoniale del Pt_1
d) La somma da lui ricevuta quale corrispettivo della cessione in leasing dei fondi di sua proprietà era stata utilizzata per saldare la debitoria su di lui gravante.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che la più recente ed autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., Sez. Un. 11 luglio
2018 n. 18287), richiamata nell'impugnata sentenza, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma sei, della L. 898/70, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Quindi, come sopra ampiamente precisato in punto di diritto, la funzione dell'assegno di divorzio non è più meramente assistenziale, e, quindi, tesa a ricostituire il tenore di vita coniugale, né si fonda solo sulle condizioni soggettive del richiedente, c.d. criterio dell'autosufficienza economica, bensì è quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche nei casi in cui vi sia la prova, il cui onere ricade sul richiedente l'assegno, che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione del nucleo e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge.
Invero, secondo la S. C. il principio di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo-compensativo dell'assegno (Cass. 10781/2019).
In definitiva, occorre verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
b) se, in costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, poiché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi (Cass. 21228/2019);
d) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile "alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari".
Ciò premesso, allo stato la è occupata, sin dall'anno 2022, quale badante e percepisce € CP_1
850,00 a titolo di retribuzione nonché la pensione per invalidità civile, ammontante a complessivi €
1.511,55 nell'anno 2022. In passato, la donna, e, cioè, sino all'anno 2014, aveva collaborato nell'azienda del marito, attività per la quale ha ricevuto una remunerazione solo in sede di separazione consensuale.
Invece, il risulta in stato di quiescenza solo dall'anno 2022, mentre per tutta la durata dell'unione Pt_1 coniugale ha svolto con profitto l'attività commerciale nel settore dell'ottica, attraverso la gestione di plurimi punti vendita nel tempo ampliati, sin da ultimo nell'anno 2020, e due unità di personale alle dipendenze, oltre ad altre due nel periodo estivo, allorché, a dire dello stesso appellante, l'attività incrementava.
Appare, quindi, evidente che, nel corso degli anni, la complessiva condizione patrimoniale dell'appellante è stata indubbiamente prospera, ben oltre le mere risultanze della documentazione fiscale, come si evince dal progressivo ampliamento dei negozi nonché dei dipendenti. Basti pensare che in sede di separazione consensuale il a fronte di un reddito lordo annuo di € 37.561,00, si è Pt_1 obbligato al versamento alla moglie di complessivi € 950,00 a titolo di mantenimento e di € 500,00 per il figlio, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il divario reddituale tra le parti.
Tanto precisato, va poi sottolineato, che se, ai fini del riconoscimento della funzione compensativo- perequativa dell'assegno divorzile, occorre il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, appare evidente che l'indubitabile impegno dalla profuso nel CP_1 collaborare fattivamente all'interno dell'azienda dell'ex coniuge nel corso dell'unione coniugale, in assenza di corrispettivo, abbia accresciuto il patrimonio di questi, e sia stata causa determinante dell'accertata differenza reddituale, anche considerando che l'appellata non ha potuto formarsi una specifica professionalità, e si è dedicata per lungo tempo all'attività imprenditoriale familiare.
D'altro canto, l'appellante al momento della cessazione dell'unione era ormai cinquantacinquenne e, priva di una specifica esperienza, ha rinvenuto esclusivamente, da pochi anni, un'occupazione quale badante.
L'appello va, quindi, rigettato.
Attesa la mancata costituzione dell'appellata le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 26 maggio 2024, Controparte_1 così provvede:
a)Rigetta l'appello;
b)Dichiara non ripetibili le spese processuali;
c)Dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente