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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Ethel Ancona Presidente Relatore Dott. Camilla Filauro Giudice
Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6486/2023 promossa con ricorso congiunto in data 19.9.2023 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
LS (MI) in Via Carlo Martinelli n. 64, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Bognanni che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
SE LS (MI) in Via Carlo Martinelli n. 64, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Bognanni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati nel pieno rispetto reciproco;
2) la casa familiare di SE LS (MI) Via Carlo Martinelli n.64 viene assegnata al marito
, che vi abiterà in essa unitamente ai figli minori della coppia;
Parte_2
3) la sig.ra provvederà a reperire altra sistemazione abitativa per sé stessa entro il Parte_1 termine di tre mesi dall'omologa delle condizioni della separazione richiesta, con facoltà di porta via dalla casa familiare i propri effetti personali e di proprietà;
4) i figli della coppia e vengono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la casa familiare di SE B.mo
(MI) Via Carlo Martinelli n. 64;
5) i Sig.ri e , per quanto di rispettiva ragione, hanno sottoscritto tra loro Parte_1 Parte_2 un piano genitoriale relativo alla gestione quotidiana dei figli, ai loro rapporti e frequentazioni con gli stessi anche durante i periodi estivi, festività natalizie e pasquali, che si allega in calce al presente atto a farne parte integrante, che si impegnano reciprocamente a rispettare;
6) il padre sig. assume su di sé ogni onere economico di mantenimento ordinario dei Parte_2 figli minori (vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici, barbiere, parrucchiere, estetista) e ciò fino al raggiungimento della loro maggiore età ed al conseguimento di un'arte o professione che consenta loro di vivere autonomamente;
7) la madre Sig.ra assume su di sé ogni altro onere economico di mantenimento Parte_3 ordinario non ricompreso in quelli assunti dal padre ed in particolare: spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola e doposcuola
8) straordinario dei figli in relazione:
- alla loro salute: visite medico-specialistiche, cure odontoiatriche, acquisto occhiali, protesi dentarie o altri apparecchi medico-specialistico; acquisto di medicinali con prescrizione medica e comunque non da banco o autocura;
- alla scuola: acquisto libri, gite scolastiche, viaggi studio o di istruzione anche all'estero organizzati dalla scuola o terzi, spese per ripetizioni scolastiche;
- alle loro attività ricreative: corsi di sport, corso di danza, palestra, corsi didattici specialistici post scuola ordinaria;
- alla casa familiare: spese di manutenzione straordinaria della casa familiare come attestate dal consuntivo approvato dall'assemblea di condominio:
- ogni ulteriore spesa collegata ad eventi eccezionali della vita dei figli e a tutti quegli eventi imprevedibili che non rientrano nelle normali consuetudini dei figli;
9) sia il padre che la madre potranno recarsi con i figli in luoghi di villeggiatura scelti dagli stessi, anche all'estero, consentendosi reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto in favore dei minori;
9) i coniugi danno atto di avere propri ed autonomi redditi, sicchè – ad eccezione di quanto suesposto
– non hanno alcuna pretesa economica da far valere reciprocamente;
10) i coniugi ove occorra sin d'ora prestano reciprocamente tra loro il consenso all'estinzione del conto corrente familiare 01557/0000015156791 e di ogni altro eventuale Organizzazione_1 rapporto contrattuale in comune;
11) le competenze legali e le spese del procedimento vengono assolte dai coniugi in ragione della metà tra loro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Milano il 7.4.2018 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 5.1.2024 per l'udienza del 17.1.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Ethel Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Ethel Ancona Presidente Relatore Dott. Camilla Filauro Giudice
Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6486/2023 promossa con ricorso congiunto in data 19.9.2023 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
LS (MI) in Via Carlo Martinelli n. 64, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Bognanni che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
SE LS (MI) in Via Carlo Martinelli n. 64, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Bognanni che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati nel pieno rispetto reciproco;
2) la casa familiare di SE LS (MI) Via Carlo Martinelli n.64 viene assegnata al marito
, che vi abiterà in essa unitamente ai figli minori della coppia;
Parte_2
3) la sig.ra provvederà a reperire altra sistemazione abitativa per sé stessa entro il Parte_1 termine di tre mesi dall'omologa delle condizioni della separazione richiesta, con facoltà di porta via dalla casa familiare i propri effetti personali e di proprietà;
4) i figli della coppia e vengono affidati ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di affido condiviso, con collocazione prevalente presso la casa familiare di SE B.mo
(MI) Via Carlo Martinelli n. 64;
5) i Sig.ri e , per quanto di rispettiva ragione, hanno sottoscritto tra loro Parte_1 Parte_2 un piano genitoriale relativo alla gestione quotidiana dei figli, ai loro rapporti e frequentazioni con gli stessi anche durante i periodi estivi, festività natalizie e pasquali, che si allega in calce al presente atto a farne parte integrante, che si impegnano reciprocamente a rispettare;
6) il padre sig. assume su di sé ogni onere economico di mantenimento ordinario dei Parte_2 figli minori (vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici, barbiere, parrucchiere, estetista) e ciò fino al raggiungimento della loro maggiore età ed al conseguimento di un'arte o professione che consenta loro di vivere autonomamente;
7) la madre Sig.ra assume su di sé ogni altro onere economico di mantenimento Parte_3 ordinario non ricompreso in quelli assunti dal padre ed in particolare: spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola e doposcuola
8) straordinario dei figli in relazione:
- alla loro salute: visite medico-specialistiche, cure odontoiatriche, acquisto occhiali, protesi dentarie o altri apparecchi medico-specialistico; acquisto di medicinali con prescrizione medica e comunque non da banco o autocura;
- alla scuola: acquisto libri, gite scolastiche, viaggi studio o di istruzione anche all'estero organizzati dalla scuola o terzi, spese per ripetizioni scolastiche;
- alle loro attività ricreative: corsi di sport, corso di danza, palestra, corsi didattici specialistici post scuola ordinaria;
- alla casa familiare: spese di manutenzione straordinaria della casa familiare come attestate dal consuntivo approvato dall'assemblea di condominio:
- ogni ulteriore spesa collegata ad eventi eccezionali della vita dei figli e a tutti quegli eventi imprevedibili che non rientrano nelle normali consuetudini dei figli;
9) sia il padre che la madre potranno recarsi con i figli in luoghi di villeggiatura scelti dagli stessi, anche all'estero, consentendosi reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto in favore dei minori;
9) i coniugi danno atto di avere propri ed autonomi redditi, sicchè – ad eccezione di quanto suesposto
– non hanno alcuna pretesa economica da far valere reciprocamente;
10) i coniugi ove occorra sin d'ora prestano reciprocamente tra loro il consenso all'estinzione del conto corrente familiare 01557/0000015156791 e di ogni altro eventuale Organizzazione_1 rapporto contrattuale in comune;
11) le competenze legali e le spese del procedimento vengono assolte dai coniugi in ragione della metà tra loro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Milano il 7.4.2018 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 5.1.2024 per l'udienza del 17.1.2024 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Ethel Ancona