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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/10/2025, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7808/2018
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7808/2018 promosso da
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'AVV. MARINA FOTI, C.F. , e dall'AVV. FEDERICA C.F._1
FAVATA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, C.F._2
Pt_1 opponente contro
in persona dell'amministratore pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'AVV. ROSSI FABIO, C.F. , ed P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in VIA ORTO LIMONI n. 7, CATANIA;
opposto
e
Controparte_2
, in persona del curatore, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV.
[...] P.IVA_3
RI CE, C.F. ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
AGRIGENTO n. 15/A, PALERMO;
parte chiamata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – responsabilità contrattuale – contratto di prestazione d'opera – servizio di gestione dei rifiuti – procedibilità nei confronti di coobbligato di soggetto dichiarato fallito.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nel mese di gennaio 2020, all'udienza del 17.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del procedimento
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1404/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 12.03.2018 e notificato in data 23.03.2018, con il quale il in solido con Pt_1 Controparte_3
è stato condannato a pagare a euro 658.963,45 oltre
[...] Controparte_1 interessi e spese, in ragione delle seguenti fatture: n. 193 del 28.02.2014; n. 317 del 31.03.2014; n.
449 del 30.04.2014; n. 592 del 31.05.2014; n. 1698 del 31.12.2014. Il credito ha ad oggetto il corrispettivo per i servizi di servizi di pre-trattamento, bio-stabilizzazione e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune medesimo per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e dicembre 2014, secondo la tariffa approvata con gli allegati provvedimenti della
Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente n. 457 del
13.07.2010, n. 258 del 18.04.2011 e n. 3462 del 19.01.2012.
Il ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non Parte_1 sussistendo contratto o convenzione tra sé e la società opposta e mancando, dunque un'obbligazione diretta;
di conseguenza, difetterebbe la solidarietà passiva con l' Controparte_3
ritenuta unica obbligata quale gestore del servizio.
[...]
L'ente opponente ha altresì eccepito l'inesigibilità del credito in sede giudiziale: il Pt_1 infatti, con delibera n. 36/04/2016, ha fatto ricorso alla procedura di dissesto ex art. 244 t.u.e.l.; di conseguenza, il credito azionato rientrerebbe tra quelli di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione (ex art. 252 t.u.e.l.).
Nel merito, il ha dedotto in ordine all'infondatezza delle pretese creditorie azionate, Pt_1 deducendo la mancanza di prove documentali circa le prestazioni svolte e l'indeterminatezza dei criteri di calcolo;
ha inoltre eccepito l'insussistenza del credito per interessi ed oneri accessori, ai sensi dell'art. 248 co.l II t.u.e.l.
Il ha dunque concluso chiedendo annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e accertarsi quali non dovuti gli interessi.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
In particolare, la società ha eccepito l'irrilevanza della dichiarazione di dissesto sulla prosecuzione del giudizio di cognizione e ha dedotto in ordine all'avvenuto adempimento della prestazione di smaltimento rifiuti, non contestato e comunque comprovato documentalmente, anche con riferimento al corrispettivo dovuto. In merito alla legittimazione passiva del Parte_1 ha dedotto di aver intrattenuto rapporti contrattuali diretti con Controparte_1 [...]
e ha argomentato in ordine alla responsabilità Controparte_2 solidale del in forza di obbligazione ex lege, che trova fondamento nelle previsioni Pt_1 legislative nazionali ed europee (in particolare, nell'art. 188 del d.lgs. 152/2006, t.u. ambiente). ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“l'Ill.mo Tribunale di Catania, previa concessione della richiesta provvisoria esecuzione del d.i. opposto o di ordinanza esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., Voglia rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto opposto o, con qualsiasi altra formula, condannare il al pagamento a favore della di Parte_1 Controparte_1
€=658.963,45=, oltre interessi e spese legali, portati dalle fatture per cui è causa ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di diritto in relazione all'espletamento del servizio di pre-trattamento, bio-stabilizzazione e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti dall'ente comunale medesimo.
Si insiste, per il resto, in tutto quanto già dedotto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, ivi compresa la subordinata domanda ex art.2041 ivi spiegata”.
Con ordinanza del 06.11.2018 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta dichiarazione di fallimento di (Tribunale di Controparte_2
Palermo, sent. n. 71 del 07.05.2018); ha fatto seguito riassunzione da parte del Parte_1
Con successiva ordinanza del 28.03.2019, emessa dal Giudice precedente titolare del procedimento, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sulla base della seguente motivazione:
“ritenuto che l'opposizione proposta dal non è fondata su prova scritta, né Parte_1 appare di pronta soluzione;
ritenuto, invero, che la ha prodotto documentazione attestante le attività di Controparte_1 smaltimento dei rifiuti prodotti dal comune opponente (v. decreti regionali, nonché copie dei formulari attestanti il trasporto e lo scarico dei rifiuti raccolti nel territorio del comune opponente); ritenuto che l'assenza di rapporto contrattuale tra il comune opponente e la società opposta non assume rilievo alcuno tenuto conto della fonte normativa che disciplina la materia;
ritenuto che
la legittimazione passiva del comune opponente trova la propria fonte normativa nell'art.21 D. L.vo 22/97 che impone ai comuni di procedere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, rendendoli, in tal modo, direttamente responsabili anche nelle ipotesi in cui si avvalgano di soggetti privati;
ritenuto che la circostanza che con atto C.C. n. 36 del 30 aprile 2016, il abbia Parte_1 deliberato il ricorso alla procedura di dissesto ai sensi dell'art. 244 TUEL e seguenti non influisce
– a prescindere dalle contestazioni mosse dall'opposta in ordine alla carenza di prova – sulla prosecuzione del presente giudizio tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui la speciale disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive pure, ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione (v. Adunanza Plenaria Cons. Stato
n.4/98)”.
Il in sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. ratione temporis vigente ha Pt_1 modificato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, formulandole nei seguenti termini:
“1) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto per mancanza di presupposti giuridici per i motivi sopra esposti dando atto del difetto di legittimazione passiva del Parte_1
[...]
2) Ritenere e dichiarare che per il credito oggetto dell'ingiunzione, la ha già Controparte_1 agito in sede fallimentare insinuandosi al passivo del
[...]
, in persona del curatore fallimentare Controparte_4 per il credito oggetto dell'ingiunzione opposta;
3) In subordine, in caso di non auspicabile condanna, ritenere e dichiarare il
[...]
, in Controparte_4 persona del curatore fallimentare unico soggetto obbligato al pagamento;
4) In ulteriore subordine in caso di non auspicabile condanna ritenere il Parte_1 responsabile in solido unitamente al Controparte_4
, in persona del curatore fallimentare;
[...]
4) Del pari, ritenere e dichiarare in caso di condanna in tutto o in parte e non dovuti per tali importi gli interessi ingiunti da nessun titolo;
3) Condannare controparte al pagamento delle spese di questo giudizio e del procedimento monitorio ed in subordine compensare in tutto o in parte le spese del procedimento monitorio”.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ratione temporis vigente,
[...] ha altresì chiesto ammettersi c.t.u. volta a confermare la correttezza dell'importo ingiunto, CP_1
“sulla base dei M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), relativamente all'anno 2014 per cui è causa”, di cui è stata formulata l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In data 26.09.2019 si è costituito il (d'ora in Controparte_4 poi, , eccependo l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti ai sensi dell'art. 52 CP_5
e 96 R.D. 267/1942, legge fallimentare, essendo funzionalmente competente il Tribunale fallimentare di Palermo. In subordine, la curatela ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del rispetto ad obbligazioni al cui adempimento è tenuta la società d'ambito, quale società in Pt_1 house munita di soggettività giuridica e finanziata mediante il gettito della tassa sui rifiuti (ai sensi del d.lgs. 22/1997 e, dopo la sua abrogazione, del d.lgs. 152/2006); peraltro, la società opposta ha avuto rapporti contrattuali solo con medesima. La curatela ha infine dedotto in ordine CP_5 alla carenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, per difetto di prova del credito, e alla nullità della pretesa creditoria per mancanza dei presupposti amministrativi e contabili, evidenziando infine il difetto del presupposto della residualità per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La curatela del fallimento S.C.I.R.S.U. ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande spiegate nei confronti della e del Controparte_6 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, comprese quelle formulate dallo stesso Parte_1 Parte_1 nelle prime memorie ex art. 186 comma 3 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
[...]
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale adito, essendo competente a decidere il Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 24 L.F., nonché ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 1404/2018 per i motivi esposti in narrativa”.
Nelle successive difese, si osserva, il si è associato alla richiesta di Parte_1 declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, richiamando l'avvenuta insinuazione allo stato passivo di nei confronti del fallimento della società unico Controparte_7 CP_5 soggetto ritenuto legittimato passivo.
Con ordinanza emessa in data 03.10.2019 dal Giudice precedente titolare, “ritenuto che la circostanza che la abbia presentato domanda di ammissione al passivo del Controparte_1 fallimento della non interferisce in alcun modo con la procedibilità del presente CP_6 giudizio e non determina alcuna duplicazione del credito”, è stata ordinata al Comune e a
“l'esibizione in giudizio – mediante deposito in Cancelleria entro gg.45 dalla CP_5 comunicazione della presente ordinanza – dei M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) del comune di relativi all'anno 2014”, ordine riscontrato dalla curatela in senso Pt_1 negativo con nota del 14.10.2019.
2. Sulla procedibilità della domanda nei confronti del condebitore dichiarato fallito
Tanto premesso, deve preliminarmente chiarirsi che l'intervenuta dichiarazione di fallimento di uno dei debitori ingiunti in sede monitoria (l'a.t.o. non comporta l'improcedibilità CP_6 del giudizio e l'attrazione della competenza al Tribunale fallimentare, come invece eccepito dalla curatela e, in senso adesivo, dal Comune opponente. Infatti, anche prescindendo in questa fase da ogni rilievo sul fatto che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo nei confronti dell'a.t.o., che non si è tempestivamente opposta, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., nn. 25993/23, 13810/22,
8110/22, 22047/20) sulla competenza del Tribunale fallimentare prevale la competenza funzionale, in ordine all'opposizione, del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, unitamente al rilievo per cui, qualora la società tornasse in bonis, il titolo tornerebbe opponibile nei confronti del debitore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, infatti, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto non determina l'improcedibilità dell'opposizione”
(Cass. civ., Sez. II, 29.08.2023, n. 25393); inoltre, “In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione
(interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato in bonis”
(Cass. civ., Sez. I, 02.05.2022, n. 13810).
Sulla base dei superiori principi, nessuna improcedibilità può, a fortiori, prodursi nei confronti dell'ente locale prospettato quale coobbligato.
3. Sull'obbligazione di pagamento in capo al nel sistema di gestione integrata dei Pt_1 rifiuti mediante società d'ambito
Tanto premesso in rito, va ribadito che l'a.t.o. non ha proposto tempestiva CP_6 opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il decreto è divenuto definitivamente esecutivo nei suoi confronti.
Il thema decidendum è dunque costituito soltanto dalla sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo al nei confronti della società che ha prestato l'opera in esame. Pt_1
Al fine di una migliore intelligenza della controversia è necessario (come già nelle sentenze emesse da codesta Quarta Sezione civile o dalla Sezione specializzata in materia di impresa di questo Tribunale, tra gli altri nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 449/2021, 5773/2017, 9552/2017 e
14150/2018) ricostruire il sistema di gestione dei rifiuti posto alla base della presente controversia.
In tale complesso normativo sussiste un obbligo legale per i Comuni conferitori di sostenere i costi per i servizi digestione dei rifiuti;
in particolare, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carica del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti, in virtù dell'art. 10 del c.d. decreto RO (d.lgs. 22/1997) e oggi dell'art. 188 d.lgs. n. 152/2006 (t.u. ambiente), da leggersi unitamente agli artt. 177 e 178 del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 183 del d. lgs 152/20026, si intende per produttore di rifiuti “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)” e per detentore “il produttore dei rifiuti
o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”. Il concetto di gestione dei rifiuti è ampio e ricomprende tutte le attività connesse con i rifiuti, ivi comprese quelle di controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
pertanto, l'attività di trasporto per il conferimento in discarica, oggetto del presente giudizio, non può che farsi rientrare nell'ambito della gestione dei rifiuti.
Ulteriormente, ai sensi dell'art. 200 del suddetto t.u. ambiente, “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o)”; ex art. 202 t.u. “L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia”.
Per la regione Sicilia, la disciplina risulta completata dalla l.r. 9/2010 (“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”), il cui art. 4 così dispone:
“
1. I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.
2. Ai sensi del comma 1 i comuni:
a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'articolo 5;
b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;
c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;
d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;
e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;
f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito;
g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;
h) provvedono all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;
i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
j) emanano le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;
k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;
l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;
m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;
a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale [3];
n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici. (…)
3. I comuni rappresentanti almeno il dieci per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie.
Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.
4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.
5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e
l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e
l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione”.
Alla luce di tale quadro normativo relativo alla nascita degli a.t.o., le società che li gestiscono
(nel caso in esame, non hanno, dunque, entrate proprio, ma traggono, piuttosto, Controparte_6 le risorse economiche occorrenti per adempiere le loro funzioni o dal gettito della tariffa d'igiene ambientale (tributo il cui soggetto attivo è il o da erogazioni provenienti dai Comuni Pt_1 medesimi (ciò per la parte in cui tale gettito risulta insufficiente, o per la misura della tariffa o per la mancata riscossione); di conseguenza, la società d'ambito agisce quale mandatario e l'unico soggetto obbligato a pagare, per la parte di spettanza, il costo della gestione integrata dei rifiuti è il
Pt_1
Tali costi del servizio, a carico dei Comuni, peraltro, vengono solo parzialmente coperti mediante la riscossione della suddetta tariffa: infatti, dagli artt. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, istitutivi delle tariffe medesime, non si trae il principio per cui le stesse debbano coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (e tale principio non si trae neppure dal citato art. 21 co. VII l.r. n. 19 del 22.12.2005).
In particolare, l'art. 238 co. I del d. lgs. 152/2006 (decreto che ha abrogato, mediante l'art. 264, il previgente d. lgs. 22/1997, sebbene i provvedimenti attuativi del precedente decreto abbiano continuato ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del nuovo decreto) prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36” (e, altresì, che “La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”). Già l'art. 49 co.
II d. lgs. 22/1997, oggi abrogato, prevedeva che “I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperte dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa”, ma tale dicitura non comportava il carattere esclusivo della tariffa quale modalità di copertura dei costi;
ciò in quanto tale norma andava in ogni caso letta in combinato disposto con l'art. 11 del d.P.R.
158/1999 (che fa seguito al d.P.R. 507/1993), che prevede che l'integrale copertura avrebbe dovuto essere raggiunta solo a regime, decorso un periodo transitorio, con la conseguenza che, per il periodo pregresso, l'auto-sufficienza della tariffa non poteva dirsi in ogni caso raggiunta ed il divario tra costo e riscosso non poteva che essere sostenuto dai Comuni (come già ai sensi degli artt.
10 e 49 dell'abrogato d. lgs. 22/1997).
Nel medesimo senso depongono altresì le seguenti norme: l'art. 21 co. VII della l. reg. Sicilia
22.12.2005 n. 19, che prevede che “I Comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare
l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito”; l'art. 11 della l. reg. Sicilia 14.05.2009 n. 6, che prevede interventi da parte della
Regione per sostenere le esigenze di spesa dei Comuni nel settore dei rifiuti;
l'art. 4 co. II lett c)
l.reg. Sicilia 8.4.2010 n. 9, che prevede che i Comuni “provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando
l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità”; l'art. 2 co. IIbis del d.l. 29.12.2010 n. 225 (nel testo coordinato con la legge di conversione 26.02.2011 n.
10), che dispone che “la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata…con le seguenti modalità:…b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica”; dall'art. 33bis del d.l.
31.12.2007 n. 248 (introdotto dalla l. di conversione n. 31/2008), che, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, individua nel Comune il soggetto cui il corrisponde le somme concordate quale importo forfetario Controparte_8 complessivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuti solidi urbani.
In tale sistema normativo, può dunque affermarsi che ha la natura di mera Controparte_6 società di scopo che gestisce un servizio i cui costi vengono sostenuti dai Comuni che la partecipano (trattasi di posizione differente rispetto a quella di una mera società partecipata). Di conseguenza, del mancato adempimento – che nel caso odierno ha dato luogo all'ingiunzione – risponde in linea generale, ex lege, l'ente locale.
Sul tema dell'obbligo del di sostenere i costi per la gestione dei rifiuti, la giurisprudenza Pt_1 prevalente è concorde nel ritenere l'ente locale obbligato al pagamento, sulla base di un'obbligazione legale o di un provvedimento amministrativo che autorizza l'ente a conferire i rifiuti presso un determinato centro di raccolta o discarica.
Tra le pronunce più recenti (conformi a quelle sopracitate di codesto Tribunale), può richiamarsi
Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, sent. n. 128/2025 del 08.01.2025, secondo cui: “(…)
l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e la società opposta non rileva, in quanto si tratta di obbligo discendente sull'ente territoriale ope legis, rappresentando la società d'ambito partecipata il mezzo che gli enti pubblici rientranti nell'A.T.O.-PA 5, tra cui il CP_9 hanno scelto per lo svolgimento del servizio pubblico della gestione dei rifiuti. In particolare, la disciplina applicabile ratione temporis è il d.lgs. 152/2006 che prevede che, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti con cui stabiliscono le concrete modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (art. 198 ss.). Le società d'ambito non sono i titolari del servizio pubblico che restano i Comuni, bensì lo strumento privato individuato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi, regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio 'chi inquina paga' (art. 178, d.lgs. 152/2006). In applicazione di tali principi, l'art. 188 del Codice dell'Ambiente ha espressamente sancito non solo la responsabilità, per l'intera catena di trattamento, del produttore iniziale o di altro detentore dei rifiuti bensì anche l'imputabilità a questi dei costi della gestione. Inoltre, l'obbligo per il Pt_1 deriva dai provvedimenti emessi, ai sensi del d. lgs. 152/2006, dall'autorità d'ambito (Assessorato
Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) con i quali è stato imposto alla società
d'ambito di conferire i rifiuti solidi urbani prodotti, tra gli altri, nel Comune di (…), presso
l'impianto di discarica della (v. produzione documentale di parte opposta). (…) La Controparte_1 legittimazione passiva del contumace trova la propria fonte normativa nell'art. 21 D.lgs. Pt_1
22/97 che impone ai comuni di procedere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, rendendoli, in tal modo, direttamente responsabili anche nelle ipotesi in cui si avvalgano di società private” (in senso parzialmente analogo, Corte appello Bari, n.
402/2021).
Sulla base della superiore disciplina, il è, in linea generale, il soggetto obbligato rispetto Pt_1
a credito del tipo di quello azionato da in via monitoria. Controparte_1
4. Sulla prova del credito
Tanto chiarito, ai fini di decidere sul credito concretamente in contestazione, va fatta applicazione dei consolidati principi sull'onere della prova in materia contrattuale, espressi dagli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui il creditore ha l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare l'assenza del titolo ovvero la mancanza o il carattere non imputabile del mancato adempimento.
Nel caso in esame, la società creditrice ha richiamato il quadro normativo Controparte_1 relativo alla nascita degli a.t.o., evidenziando che il soggetto obbligato a pagare il costo della gestione integrata dei rifiuti, per la parte di spettanza oggetto della presente opposizione, è il
Pt_1
Quanto al rapporto contrattuale tra e l'ente, premessa l'inidoneità della Controparte_7 fattura a costituire prova nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell'opposizione, la società che ha prestato il servizio ha integrato le sue produzioni documentali a seguito dell'opposizione e, a fronte di tali allegazioni, il non ha fornito prova liberatoria. Pt_1 ha, in primo luogo, prodotto la convenzione tra sé e (all. 10), Controparte_1 CP_5 sottoscritta nel mese di giugno 2013. In tale convenzione si legge: “ Controparte_4
è stata autorizzato con D.D.G. n. 861 del 14.06.2013 dall'Assessorato Regionale
[...] dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a conferire i rifiuti prodotti nei Comuni di (...) Carini (…). Con la sottoscrizione della presente scrittura, La Società Utilizzatrice assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di competenza dei Comuni indicati in premessa, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicata in Catania, c.da. CO LP e successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare ubicato a CP_1 Controparte_1
Catania, contrada Grotte San OR, per la durata dell'Autorizzazione da parte dei competenti
Enti Regionali. Qualora dovesse essere rinnovata l'autorizzata Regionale o dovesse essere autorizzato il conferimento di altri Comuni facenti parte della Società Utilizzatrice, la presente convenzione verrà estesa di conseguenza. (….) Nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario
Economico, presentato in data 04.11.2011, per i servizi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria di sistema risultante dal citato Piano Finanziario – nell'ultima edizione aggiornata – che comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione della parte organica ed il successivo conferimento in discarico, ammontante ad euro 107,74, oltre tributo speciale ed
IVA. (….) Le somme dovute dovranno essere corrisposte dalla Società Utilizzatrice entro 60 giorni dall'emissione della fattura”. Tale contratto va esaminato alla luce della superiore ricostruzione normativa, ovverosia tenuto conto della circostanza per cui, in presenza di società di gestione dell'a.t.o., l'obbligato resta comunque il Pt_1
Sono stati altresì prodotti i seguenti provvedimenti, che di seguito schematicamente si rassegnano:
- decreto del Dirigente Generale n. 27 del 15.01.2014 dell'Assessorato regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nel quale si legge quanto segue: “Art.
1. L'autorità d'Ambito Servizi Comunali Integrati s.p.a. ATOPA1 in
Gestione Commissariale, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportare, è autorizzata fino al 30.04.2014, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei Comuni di (…) presso l'impianto di Parte_2 discarica della sito in C.da Grotte San OR nel Comune di Catania Controparte_1 previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto sito in C.da. CO LP nel CP_10
, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. e del d.Lgs. n.
[...]
152/2006”.
- decreto del Dirigente Generale n. 534 del 30.04.2014-Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, il cui art. 1 prevede “Di prorogare fino al 12.05.2014 per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, gli effetti dei decreti dirigenziali di autorizzazione al conferimento di seguito elencati: (…) D.D.G. n. 27 del 15.01.2014”;
- Decreto del Dirigente Generale n. 662 del 12.05.2014-Assessorato regionale dell' cqua e dei Rifiuti, che così Controparte_11 dispone: “Art.
1. L'autorità d'Ambito Servizi Comunali Integrati s.p.a. ATOPA1 in Gestione
Commissariale, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportare, è autorizzata fino al 09.06.2014, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei Comuni di (…) presso l'impianto di discarica della Parte_2
sito in C.da Grotte San OR nel Comune di Catania previo trattamento Controparte_1
Pa da effettuarsi presso l'impianto sito in nel Comune Catania, nel Controparte_12 rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010 e del d.Lgs. n. 152/2006”; CP_13
- decreto del Dirigente Generale n. 2023 del 28.11.2014-Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, che all'art. 1 prevede che “L'autorità d'Ambito Servizi Comunali Integrati s.p.a. ATOPA1 in
Gestione Commissariale, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportare, è autorizzata per il periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 8/RIF del
28.11.2014, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei Comuni di (…) presso l'impianto di discarica della sito in C.da Grotte San Controparte_1
OR nel Comune di Catania previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto sito in
nel Comune di Catania, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. Controparte_12
9/2010 e s.m.i. e del d.Lgs. n. 152/2006”.
Dopo i suddetti provvedimenti è stata conclusa in data 20.06.2015 tra e Parte_1 [...] una convenzione, anch'essa prodotta in atti (all. 8 fascicolo , avente ad Controparte_1 Pt_1 oggetto il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. Si legge nella convenzione: “
2.Con la sottoscrizione della presente scrittura, il assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi Pt_1 urbani raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catani, C.da. CO LP e successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare la ubicato Controparte_1 in Catania, contrada Grotte San OR, per la durata di anni uno (rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di tempo) decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali (…). 13. Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal entro 45 giorni dall'emissione della fattura. Il Pt_1 mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio da parte del gestore e l'applicazione degli interessi legali, vigenti tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non pagata”.
Dal complesso dei suddetti atti emerge, dunque, quanto segue:
- dal mese di giugno 2013 (non vi è prova della data esatta in atti) fino al 09.06.2014
[...]
è stata obbligata (in forza della convenzione e delle successive Controparte_4 proroghe effettuate con provvedimento amministrativo della regione) a conferire i rifiuti prodotti nel presso la discarica gestita dalla (si osserva, anche se non Parte_1 Controparte_1 appare dirimente ai fini della odierna decisione, che il decreto del Dirigente generale n. 2023 del
28.11.2014 richiama un'ordinanza del Presidente della regione non prodotta in atti ed inoltre non fa riferimento ai rifiuti prodotti nel;
Parte_1
- dal 20.06.2015 il si è obbligato direttamente con la Parte_1 Controparte_1
Il periodo di fatturazione delle prestazioni oggetto del giudizio va dal 28.02.2014 al 31.12.2014
(all. 2 e 3 e le fatture, unitamente agli estratti autentici, sono state integrate, in Controparte_1 fase di opposizione, con i formulari di trasporto e consegna dei rifiuti in discarica, nel periodo per cui è causa, debitamente tenuti e numerati ai sensi della legislazione vigente (art. 15 d. lgs. n.
22/1997, D.M. 145/1998, nonché direttiva Ministero Ambiente 09.04.2002 e art. 193 d. lgs.
152/2006) in cui sia il soggetto raccoglitore (Servizi Comunali Integrati ATO PA 1) che quello trasportatore (volta per volta, Rubbino s.n.c., Avatar Eco s.r.l., Controparte_14 CP_15 Servizi s.r.l., Cucchiara s.r.l., etc.) hanno attestato la provenienza dei rifiuti dal Comune Parte_1
si ribadisce, ha svolto l'attività quale titolare della discarica per lo Controparte_1 smaltimento di rifiuti solidi urbani sita a Catania in Contrada Grotte S. OR (come tale iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti-Sezione Regionale Sicilia ex artt.1 e 2 D.M. 406/98) e quale titolare dell'impianto di pre-trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti sito a Catania in Contrada CO LP, ove viene effettuata la preventiva attività di riduzione del rifiuto biodegradabile e di trattamento biologico del rifiuto indifferenziato, al fine di contenere l'impatto ambientale dello smaltimento finale dei rifiuti medesimi (come da decreti di autorizzazione integrata ambientale in atti).
Il complesso della documentazione in esame consente di ritenere provato sia il rapporto contrattuale, sia lo svolgimento delle prestazioni dedotte, sia il corrispettivo che costituisce oggetto del credito ingiunto, senza che il abbia svolto specifiche contestazioni sul punto. Pt_1
Quanto al corrispettivo per i servizi prestati, ha infatti prospettato un Controparte_1 conteggio secondo gli allegati provvedimenti della Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed
Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente n. 457 del 13.07.2010, n. 258 del 18.04.2011 e n. 3462 del
19.01.2012, applicati come da specifiche contenute nelle fatture azionate. In particolare (p. 17 della comparsa di costituzione), sono stati elaborati i seguenti conteggi:
“€=19,76= per tonnellata di rifiuti relativamente alla fase di pre-trattamento presso l'impianto di CO LP (DDG 258 del 18/4/11);
€=21,73= per tonnellata di rifiuti relativamente alla fase di bio-stabilizzazione presso l'impianto di CO LP (piano finanziario del 2011 e relativo atto autorizzativo n.3462 del 19/1/12);
€=66,24= per tonnellata di rifiuti relativamente allo smaltimento presso la discarica di Grotte san OR (DDG 457 del 13/7/10); per un totale di €=107,74= per tonnellata di rifiuti (equivalenti 0,10774 per kg) richiesto in fattura (vedasi all.1 ricorso per d.i.).
Alle suddette voci tariffarie sono stati aggiunti in fattura, come per legge, gli importi a titolo di tributi (c.d. ecotassa) corrispondenti a €=0,00624= kg per 'rifiuti speciali' e €=0,00247= kg per
'scarti e sovvalli' (art.8 L.R. n.4/03, applicativa della L. n.449/1995).
Si sottolinea, peraltro, che gli importi tariffari e tributari di cui sopra sono i medesimi che il ebbe a riconoscere come dovuti in seno alla Convenzione stipulata con la Parte_1 [...] nel giugno 2015, allorché ebbe a provvedere al conferimento in discarica dei rifiuti in via CP_1 diretta, ossia senza il tramite della società d'ambito”. A fronte di tale deduzione e prova, il si è limitato a contestare il carattere indeterminato Pt_1 della quantificazione, con la conseguenza che la pretesa, anche sotto il profilo del quantum, deve considerarsi provata.
5. Sulla procedura di dissesto e sull'esigibilità del credito
Sull'esigibilità del suddetto credito nell'odierno procedimento non incide la circostanza, oggetto di eccezione del della pendenza di proceduta di dissesto ai sensi dell'art. 244 t.u.e.l. Pt_1
Infatti, l'odierno giudizio può essere proseguito, dal momento che la disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive (art. 248 t.u.e.l.) ed affidando all'organo straordinario la sola fase liquidatoria (art. 252 , ammette le azioni aventi contenuto di cognizione (ex multis, CP_16
T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 06.04.2017, n. 1863 e Cass. civ., Sez. trib., 11.08.2016, n. 16959, nonché
Tribunale Catania, sent. 27.09.2023 n. 3873, procedimento R.G. 8070/2022).
Tale ricostruzione rende irrilevante il profilo del momento dell'insorgenza del credito rispetto allo stato della procedura liquidatoria di dissesto dell'ente locale;
in altri termini, la procedura in questione potrebbe avere rilievo soltanto riguardo all'individuazione della procedura di pagamento e degli organi alla stessa deputati.
In ogni caso, si rileva che in data 21.09.2022 è cessata l'attività straordinaria di liquidazione unitamente allo stato di dissesto finanziario, come da delibera depositata da parte opposta in data
29.09.2023.
Analogamente, lo stato di dissesto non incide sul carattere dovuto degli interessi, in quanto la previsione dell'art. 248 co. II t.u.e.l. evocata da parte opponente riguarda le azioni esecutive e non di cognizione quale quella odierna.
6. Statuizioni finali e spese
In conclusione, per tutti i superiori motivi, ritenuto provato il credito, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese, il opponente soccombente, deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da quantificate nel dispositivo ai sensi Controparte_1 del D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e dei parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e del bilanciamento tra la complessità delle questioni esaminate ed il carattere documentale del giudizio.
Nei rapporti con si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione Controparte_6 integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (a seguito di Corte cost., n. 77/2018), tenuto conto della posizione processuale della medesima, quale parte obbligata in solido non opponente evocata in giudizio, peraltro dichiarata fallita nelle more del procedimento (con conseguente formulazione di eccezioni in di rito).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 7808/2018, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta dal nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1404/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna il a corrispondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 quantificate in euro 18.420,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti per legge;
- compensa integralmente le spese nei rapporti tra il Controparte_4
e le altre parti del giudizio.
[...]
Catania, 03/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 7808/2018 promosso da
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'AVV. MARINA FOTI, C.F. , e dall'AVV. FEDERICA C.F._1
FAVATA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I, C.F._2
Pt_1 opponente contro
in persona dell'amministratore pro tempore, C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'AVV. ROSSI FABIO, C.F. , ed P.IVA_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in VIA ORTO LIMONI n. 7, CATANIA;
opposto
e
Controparte_2
, in persona del curatore, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV.
[...] P.IVA_3
RI CE, C.F. ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
AGRIGENTO n. 15/A, PALERMO;
parte chiamata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – responsabilità contrattuale – contratto di prestazione d'opera – servizio di gestione dei rifiuti – procedibilità nei confronti di coobbligato di soggetto dichiarato fallito.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nel mese di gennaio 2020, all'udienza del 17.03.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con l'assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del procedimento
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1404/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 12.03.2018 e notificato in data 23.03.2018, con il quale il in solido con Pt_1 Controparte_3
è stato condannato a pagare a euro 658.963,45 oltre
[...] Controparte_1 interessi e spese, in ragione delle seguenti fatture: n. 193 del 28.02.2014; n. 317 del 31.03.2014; n.
449 del 30.04.2014; n. 592 del 31.05.2014; n. 1698 del 31.12.2014. Il credito ha ad oggetto il corrispettivo per i servizi di servizi di pre-trattamento, bio-stabilizzazione e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune medesimo per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e dicembre 2014, secondo la tariffa approvata con gli allegati provvedimenti della
Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente n. 457 del
13.07.2010, n. 258 del 18.04.2011 e n. 3462 del 19.01.2012.
Il ha innanzitutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non Parte_1 sussistendo contratto o convenzione tra sé e la società opposta e mancando, dunque un'obbligazione diretta;
di conseguenza, difetterebbe la solidarietà passiva con l' Controparte_3
ritenuta unica obbligata quale gestore del servizio.
[...]
L'ente opponente ha altresì eccepito l'inesigibilità del credito in sede giudiziale: il Pt_1 infatti, con delibera n. 36/04/2016, ha fatto ricorso alla procedura di dissesto ex art. 244 t.u.e.l.; di conseguenza, il credito azionato rientrerebbe tra quelli di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione (ex art. 252 t.u.e.l.).
Nel merito, il ha dedotto in ordine all'infondatezza delle pretese creditorie azionate, Pt_1 deducendo la mancanza di prove documentali circa le prestazioni svolte e l'indeterminatezza dei criteri di calcolo;
ha inoltre eccepito l'insussistenza del credito per interessi ed oneri accessori, ai sensi dell'art. 248 co.l II t.u.e.l.
Il ha dunque concluso chiedendo annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e accertarsi quali non dovuti gli interessi.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
In particolare, la società ha eccepito l'irrilevanza della dichiarazione di dissesto sulla prosecuzione del giudizio di cognizione e ha dedotto in ordine all'avvenuto adempimento della prestazione di smaltimento rifiuti, non contestato e comunque comprovato documentalmente, anche con riferimento al corrispettivo dovuto. In merito alla legittimazione passiva del Parte_1 ha dedotto di aver intrattenuto rapporti contrattuali diretti con Controparte_1 [...]
e ha argomentato in ordine alla responsabilità Controparte_2 solidale del in forza di obbligazione ex lege, che trova fondamento nelle previsioni Pt_1 legislative nazionali ed europee (in particolare, nell'art. 188 del d.lgs. 152/2006, t.u. ambiente). ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“l'Ill.mo Tribunale di Catania, previa concessione della richiesta provvisoria esecuzione del d.i. opposto o di ordinanza esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., Voglia rigettare l'opposizione di controparte in quanto infondata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto opposto o, con qualsiasi altra formula, condannare il al pagamento a favore della di Parte_1 Controparte_1
€=658.963,45=, oltre interessi e spese legali, portati dalle fatture per cui è causa ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di diritto in relazione all'espletamento del servizio di pre-trattamento, bio-stabilizzazione e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti dall'ente comunale medesimo.
Si insiste, per il resto, in tutto quanto già dedotto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, ivi compresa la subordinata domanda ex art.2041 ivi spiegata”.
Con ordinanza del 06.11.2018 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta dichiarazione di fallimento di (Tribunale di Controparte_2
Palermo, sent. n. 71 del 07.05.2018); ha fatto seguito riassunzione da parte del Parte_1
Con successiva ordinanza del 28.03.2019, emessa dal Giudice precedente titolare del procedimento, è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, sulla base della seguente motivazione:
“ritenuto che l'opposizione proposta dal non è fondata su prova scritta, né Parte_1 appare di pronta soluzione;
ritenuto, invero, che la ha prodotto documentazione attestante le attività di Controparte_1 smaltimento dei rifiuti prodotti dal comune opponente (v. decreti regionali, nonché copie dei formulari attestanti il trasporto e lo scarico dei rifiuti raccolti nel territorio del comune opponente); ritenuto che l'assenza di rapporto contrattuale tra il comune opponente e la società opposta non assume rilievo alcuno tenuto conto della fonte normativa che disciplina la materia;
ritenuto che
la legittimazione passiva del comune opponente trova la propria fonte normativa nell'art.21 D. L.vo 22/97 che impone ai comuni di procedere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, rendendoli, in tal modo, direttamente responsabili anche nelle ipotesi in cui si avvalgano di soggetti privati;
ritenuto che la circostanza che con atto C.C. n. 36 del 30 aprile 2016, il abbia Parte_1 deliberato il ricorso alla procedura di dissesto ai sensi dell'art. 244 TUEL e seguenti non influisce
– a prescindere dalle contestazioni mosse dall'opposta in ordine alla carenza di prova – sulla prosecuzione del presente giudizio tenuto conto di quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui la speciale disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive pure, ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione (v. Adunanza Plenaria Cons. Stato
n.4/98)”.
Il in sede di memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. ratione temporis vigente ha Pt_1 modificato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, formulandole nei seguenti termini:
“1) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto per mancanza di presupposti giuridici per i motivi sopra esposti dando atto del difetto di legittimazione passiva del Parte_1
[...]
2) Ritenere e dichiarare che per il credito oggetto dell'ingiunzione, la ha già Controparte_1 agito in sede fallimentare insinuandosi al passivo del
[...]
, in persona del curatore fallimentare Controparte_4 per il credito oggetto dell'ingiunzione opposta;
3) In subordine, in caso di non auspicabile condanna, ritenere e dichiarare il
[...]
, in Controparte_4 persona del curatore fallimentare unico soggetto obbligato al pagamento;
4) In ulteriore subordine in caso di non auspicabile condanna ritenere il Parte_1 responsabile in solido unitamente al Controparte_4
, in persona del curatore fallimentare;
[...]
4) Del pari, ritenere e dichiarare in caso di condanna in tutto o in parte e non dovuti per tali importi gli interessi ingiunti da nessun titolo;
3) Condannare controparte al pagamento delle spese di questo giudizio e del procedimento monitorio ed in subordine compensare in tutto o in parte le spese del procedimento monitorio”.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ratione temporis vigente,
[...] ha altresì chiesto ammettersi c.t.u. volta a confermare la correttezza dell'importo ingiunto, CP_1
“sulla base dei M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), relativamente all'anno 2014 per cui è causa”, di cui è stata formulata l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In data 26.09.2019 si è costituito il (d'ora in Controparte_4 poi, , eccependo l'improcedibilità delle domande nei suoi confronti ai sensi dell'art. 52 CP_5
e 96 R.D. 267/1942, legge fallimentare, essendo funzionalmente competente il Tribunale fallimentare di Palermo. In subordine, la curatela ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del rispetto ad obbligazioni al cui adempimento è tenuta la società d'ambito, quale società in Pt_1 house munita di soggettività giuridica e finanziata mediante il gettito della tassa sui rifiuti (ai sensi del d.lgs. 22/1997 e, dopo la sua abrogazione, del d.lgs. 152/2006); peraltro, la società opposta ha avuto rapporti contrattuali solo con medesima. La curatela ha infine dedotto in ordine CP_5 alla carenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, per difetto di prova del credito, e alla nullità della pretesa creditoria per mancanza dei presupposti amministrativi e contabili, evidenziando infine il difetto del presupposto della residualità per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La curatela del fallimento S.C.I.R.S.U. ha, dunque, formulato le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande spiegate nei confronti della e del Controparte_6 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, comprese quelle formulate dallo stesso Parte_1 Parte_1 nelle prime memorie ex art. 186 comma 3 c.p.c., per i motivi esposti in narrativa;
[...]
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale adito, essendo competente a decidere il Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 24 L.F., nonché ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 1404/2018 per i motivi esposti in narrativa”.
Nelle successive difese, si osserva, il si è associato alla richiesta di Parte_1 declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, richiamando l'avvenuta insinuazione allo stato passivo di nei confronti del fallimento della società unico Controparte_7 CP_5 soggetto ritenuto legittimato passivo.
Con ordinanza emessa in data 03.10.2019 dal Giudice precedente titolare, “ritenuto che la circostanza che la abbia presentato domanda di ammissione al passivo del Controparte_1 fallimento della non interferisce in alcun modo con la procedibilità del presente CP_6 giudizio e non determina alcuna duplicazione del credito”, è stata ordinata al Comune e a
“l'esibizione in giudizio – mediante deposito in Cancelleria entro gg.45 dalla CP_5 comunicazione della presente ordinanza – dei M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) del comune di relativi all'anno 2014”, ordine riscontrato dalla curatela in senso Pt_1 negativo con nota del 14.10.2019.
2. Sulla procedibilità della domanda nei confronti del condebitore dichiarato fallito
Tanto premesso, deve preliminarmente chiarirsi che l'intervenuta dichiarazione di fallimento di uno dei debitori ingiunti in sede monitoria (l'a.t.o. non comporta l'improcedibilità CP_6 del giudizio e l'attrazione della competenza al Tribunale fallimentare, come invece eccepito dalla curatela e, in senso adesivo, dal Comune opponente. Infatti, anche prescindendo in questa fase da ogni rilievo sul fatto che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo nei confronti dell'a.t.o., che non si è tempestivamente opposta, deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., nn. 25993/23, 13810/22,
8110/22, 22047/20) sulla competenza del Tribunale fallimentare prevale la competenza funzionale, in ordine all'opposizione, del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, unitamente al rilievo per cui, qualora la società tornasse in bonis, il titolo tornerebbe opponibile nei confronti del debitore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, infatti, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto non determina l'improcedibilità dell'opposizione”
(Cass. civ., Sez. II, 29.08.2023, n. 25393); inoltre, “In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione
(interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato in bonis”
(Cass. civ., Sez. I, 02.05.2022, n. 13810).
Sulla base dei superiori principi, nessuna improcedibilità può, a fortiori, prodursi nei confronti dell'ente locale prospettato quale coobbligato.
3. Sull'obbligazione di pagamento in capo al nel sistema di gestione integrata dei Pt_1 rifiuti mediante società d'ambito
Tanto premesso in rito, va ribadito che l'a.t.o. non ha proposto tempestiva CP_6 opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il decreto è divenuto definitivamente esecutivo nei suoi confronti.
Il thema decidendum è dunque costituito soltanto dalla sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo al nei confronti della società che ha prestato l'opera in esame. Pt_1
Al fine di una migliore intelligenza della controversia è necessario (come già nelle sentenze emesse da codesta Quarta Sezione civile o dalla Sezione specializzata in materia di impresa di questo Tribunale, tra gli altri nei procedimenti iscritti ai nn. R.G. 449/2021, 5773/2017, 9552/2017 e
14150/2018) ricostruire il sistema di gestione dei rifiuti posto alla base della presente controversia.
In tale complesso normativo sussiste un obbligo legale per i Comuni conferitori di sostenere i costi per i servizi digestione dei rifiuti;
in particolare, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carica del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti, in virtù dell'art. 10 del c.d. decreto RO (d.lgs. 22/1997) e oggi dell'art. 188 d.lgs. n. 152/2006 (t.u. ambiente), da leggersi unitamente agli artt. 177 e 178 del medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 183 del d. lgs 152/20026, si intende per produttore di rifiuti “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)” e per detentore “il produttore dei rifiuti
o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”. Il concetto di gestione dei rifiuti è ampio e ricomprende tutte le attività connesse con i rifiuti, ivi comprese quelle di controllo degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
pertanto, l'attività di trasporto per il conferimento in discarica, oggetto del presente giudizio, non può che farsi rientrare nell'ambito della gestione dei rifiuti.
Ulteriormente, ai sensi dell'art. 200 del suddetto t.u. ambiente, “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o)”; ex art. 202 t.u. “L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia”.
Per la regione Sicilia, la disciplina risulta completata dalla l.r. 9/2010 (“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”), il cui art. 4 così dispone:
“
1. I comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, anche provvedendo, nell'ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.
2. Ai sensi del comma 1 i comuni:
a) stipulano il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all'articolo 15 o dai soggetti indicati al comma 2-ter dell'articolo 5;
b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell'esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;
c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;
d) provvedono, altresì, all'adozione della delibera di cui all'articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;
e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all'articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;
f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito;
g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;
h) provvedono all'abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;
i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
j) emanano le ordinanze per l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;
k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;
l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;
m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;
a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale [3];
n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici. (…)
3. I comuni rappresentanti almeno il dieci per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie.
Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.
4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.
5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e
l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e
l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione”.
Alla luce di tale quadro normativo relativo alla nascita degli a.t.o., le società che li gestiscono
(nel caso in esame, non hanno, dunque, entrate proprio, ma traggono, piuttosto, Controparte_6 le risorse economiche occorrenti per adempiere le loro funzioni o dal gettito della tariffa d'igiene ambientale (tributo il cui soggetto attivo è il o da erogazioni provenienti dai Comuni Pt_1 medesimi (ciò per la parte in cui tale gettito risulta insufficiente, o per la misura della tariffa o per la mancata riscossione); di conseguenza, la società d'ambito agisce quale mandatario e l'unico soggetto obbligato a pagare, per la parte di spettanza, il costo della gestione integrata dei rifiuti è il
Pt_1
Tali costi del servizio, a carico dei Comuni, peraltro, vengono solo parzialmente coperti mediante la riscossione della suddetta tariffa: infatti, dagli artt. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, istitutivi delle tariffe medesime, non si trae il principio per cui le stesse debbano coprire integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (e tale principio non si trae neppure dal citato art. 21 co. VII l.r. n. 19 del 22.12.2005).
In particolare, l'art. 238 co. I del d. lgs. 152/2006 (decreto che ha abrogato, mediante l'art. 264, il previgente d. lgs. 22/1997, sebbene i provvedimenti attuativi del precedente decreto abbiano continuato ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del nuovo decreto) prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36” (e, altresì, che “La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”). Già l'art. 49 co.
II d. lgs. 22/1997, oggi abrogato, prevedeva che “I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperte dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa”, ma tale dicitura non comportava il carattere esclusivo della tariffa quale modalità di copertura dei costi;
ciò in quanto tale norma andava in ogni caso letta in combinato disposto con l'art. 11 del d.P.R.
158/1999 (che fa seguito al d.P.R. 507/1993), che prevede che l'integrale copertura avrebbe dovuto essere raggiunta solo a regime, decorso un periodo transitorio, con la conseguenza che, per il periodo pregresso, l'auto-sufficienza della tariffa non poteva dirsi in ogni caso raggiunta ed il divario tra costo e riscosso non poteva che essere sostenuto dai Comuni (come già ai sensi degli artt.
10 e 49 dell'abrogato d. lgs. 22/1997).
Nel medesimo senso depongono altresì le seguenti norme: l'art. 21 co. VII della l. reg. Sicilia
22.12.2005 n. 19, che prevede che “I Comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare
l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito”; l'art. 11 della l. reg. Sicilia 14.05.2009 n. 6, che prevede interventi da parte della
Regione per sostenere le esigenze di spesa dei Comuni nel settore dei rifiuti;
l'art. 4 co. II lett c)
l.reg. Sicilia 8.4.2010 n. 9, che prevede che i Comuni “provvedono al pagamento del corrispettivo per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando
l'integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d'igiene ambientale (TIA) di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità”; l'art. 2 co. IIbis del d.l. 29.12.2010 n. 225 (nel testo coordinato con la legge di conversione 26.02.2011 n.
10), che dispone che “la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata…con le seguenti modalità:…b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica”; dall'art. 33bis del d.l.
31.12.2007 n. 248 (introdotto dalla l. di conversione n. 31/2008), che, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, individua nel Comune il soggetto cui il corrisponde le somme concordate quale importo forfetario Controparte_8 complessivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento del rifiuti solidi urbani.
In tale sistema normativo, può dunque affermarsi che ha la natura di mera Controparte_6 società di scopo che gestisce un servizio i cui costi vengono sostenuti dai Comuni che la partecipano (trattasi di posizione differente rispetto a quella di una mera società partecipata). Di conseguenza, del mancato adempimento – che nel caso odierno ha dato luogo all'ingiunzione – risponde in linea generale, ex lege, l'ente locale.
Sul tema dell'obbligo del di sostenere i costi per la gestione dei rifiuti, la giurisprudenza Pt_1 prevalente è concorde nel ritenere l'ente locale obbligato al pagamento, sulla base di un'obbligazione legale o di un provvedimento amministrativo che autorizza l'ente a conferire i rifiuti presso un determinato centro di raccolta o discarica.
Tra le pronunce più recenti (conformi a quelle sopracitate di codesto Tribunale), può richiamarsi
Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, sent. n. 128/2025 del 08.01.2025, secondo cui: “(…)
l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'opponente e la società opposta non rileva, in quanto si tratta di obbligo discendente sull'ente territoriale ope legis, rappresentando la società d'ambito partecipata il mezzo che gli enti pubblici rientranti nell'A.T.O.-PA 5, tra cui il CP_9 hanno scelto per lo svolgimento del servizio pubblico della gestione dei rifiuti. In particolare, la disciplina applicabile ratione temporis è il d.lgs. 152/2006 che prevede che, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti con cui stabiliscono le concrete modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (art. 198 ss.). Le società d'ambito non sono i titolari del servizio pubblico che restano i Comuni, bensì lo strumento privato individuato per la gestione del servizio, nel rispetto dei principi, regolatori della materia, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio 'chi inquina paga' (art. 178, d.lgs. 152/2006). In applicazione di tali principi, l'art. 188 del Codice dell'Ambiente ha espressamente sancito non solo la responsabilità, per l'intera catena di trattamento, del produttore iniziale o di altro detentore dei rifiuti bensì anche l'imputabilità a questi dei costi della gestione. Inoltre, l'obbligo per il Pt_1 deriva dai provvedimenti emessi, ai sensi del d. lgs. 152/2006, dall'autorità d'ambito (Assessorato
Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) con i quali è stato imposto alla società
d'ambito di conferire i rifiuti solidi urbani prodotti, tra gli altri, nel Comune di (…), presso
l'impianto di discarica della (v. produzione documentale di parte opposta). (…) La Controparte_1 legittimazione passiva del contumace trova la propria fonte normativa nell'art. 21 D.lgs. Pt_1
22/97 che impone ai comuni di procedere alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, rendendoli, in tal modo, direttamente responsabili anche nelle ipotesi in cui si avvalgano di società private” (in senso parzialmente analogo, Corte appello Bari, n.
402/2021).
Sulla base della superiore disciplina, il è, in linea generale, il soggetto obbligato rispetto Pt_1
a credito del tipo di quello azionato da in via monitoria. Controparte_1
4. Sulla prova del credito
Tanto chiarito, ai fini di decidere sul credito concretamente in contestazione, va fatta applicazione dei consolidati principi sull'onere della prova in materia contrattuale, espressi dagli artt. 1218 e 2697 c.c., quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001, secondo cui il creditore ha l'onere di provare il titolo e di allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare l'assenza del titolo ovvero la mancanza o il carattere non imputabile del mancato adempimento.
Nel caso in esame, la società creditrice ha richiamato il quadro normativo Controparte_1 relativo alla nascita degli a.t.o., evidenziando che il soggetto obbligato a pagare il costo della gestione integrata dei rifiuti, per la parte di spettanza oggetto della presente opposizione, è il
Pt_1
Quanto al rapporto contrattuale tra e l'ente, premessa l'inidoneità della Controparte_7 fattura a costituire prova nel giudizio a cognizione piena che si instaura a seguito dell'opposizione, la società che ha prestato il servizio ha integrato le sue produzioni documentali a seguito dell'opposizione e, a fronte di tali allegazioni, il non ha fornito prova liberatoria. Pt_1 ha, in primo luogo, prodotto la convenzione tra sé e (all. 10), Controparte_1 CP_5 sottoscritta nel mese di giugno 2013. In tale convenzione si legge: “ Controparte_4
è stata autorizzato con D.D.G. n. 861 del 14.06.2013 dall'Assessorato Regionale
[...] dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a conferire i rifiuti prodotti nei Comuni di (...) Carini (…). Con la sottoscrizione della presente scrittura, La Società Utilizzatrice assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di competenza dei Comuni indicati in premessa, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicata in Catania, c.da. CO LP e successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare ubicato a CP_1 Controparte_1
Catania, contrada Grotte San OR, per la durata dell'Autorizzazione da parte dei competenti
Enti Regionali. Qualora dovesse essere rinnovata l'autorizzata Regionale o dovesse essere autorizzato il conferimento di altri Comuni facenti parte della Società Utilizzatrice, la presente convenzione verrà estesa di conseguenza. (….) Nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario
Economico, presentato in data 04.11.2011, per i servizi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria di sistema risultante dal citato Piano Finanziario – nell'ultima edizione aggiornata – che comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione della parte organica ed il successivo conferimento in discarico, ammontante ad euro 107,74, oltre tributo speciale ed
IVA. (….) Le somme dovute dovranno essere corrisposte dalla Società Utilizzatrice entro 60 giorni dall'emissione della fattura”. Tale contratto va esaminato alla luce della superiore ricostruzione normativa, ovverosia tenuto conto della circostanza per cui, in presenza di società di gestione dell'a.t.o., l'obbligato resta comunque il Pt_1
Sono stati altresì prodotti i seguenti provvedimenti, che di seguito schematicamente si rassegnano:
- decreto del Dirigente Generale n. 27 del 15.01.2014 dell'Assessorato regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nel quale si legge quanto segue: “Art.
1. L'autorità d'Ambito Servizi Comunali Integrati s.p.a. ATOPA1 in
Gestione Commissariale, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportare, è autorizzata fino al 30.04.2014, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei Comuni di (…) presso l'impianto di Parte_2 discarica della sito in C.da Grotte San OR nel Comune di Catania Controparte_1 previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto sito in C.da. CO LP nel CP_10
, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. e del d.Lgs. n.
[...]
152/2006”.
- decreto del Dirigente Generale n. 534 del 30.04.2014-Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, il cui art. 1 prevede “Di prorogare fino al 12.05.2014 per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, gli effetti dei decreti dirigenziali di autorizzazione al conferimento di seguito elencati: (…) D.D.G. n. 27 del 15.01.2014”;
- Decreto del Dirigente Generale n. 662 del 12.05.2014-Assessorato regionale dell' cqua e dei Rifiuti, che così Controparte_11 dispone: “Art.
1. L'autorità d'Ambito Servizi Comunali Integrati s.p.a. ATOPA1 in Gestione
Commissariale, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportare, è autorizzata fino al 09.06.2014, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei Comuni di (…) presso l'impianto di discarica della Parte_2
sito in C.da Grotte San OR nel Comune di Catania previo trattamento Controparte_1
Pa da effettuarsi presso l'impianto sito in nel Comune Catania, nel Controparte_12 rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2010 e del d.Lgs. n. 152/2006”; CP_13
- decreto del Dirigente Generale n. 2023 del 28.11.2014-Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, che all'art. 1 prevede che “L'autorità d'Ambito Servizi Comunali Integrati s.p.a. ATOPA1 in
Gestione Commissariale, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportare, è autorizzata per il periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 8/RIF del
28.11.2014, a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nei Comuni di (…) presso l'impianto di discarica della sito in C.da Grotte San Controparte_1
OR nel Comune di Catania previo trattamento da effettuarsi presso l'impianto sito in
nel Comune di Catania, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. Controparte_12
9/2010 e s.m.i. e del d.Lgs. n. 152/2006”.
Dopo i suddetti provvedimenti è stata conclusa in data 20.06.2015 tra e Parte_1 [...] una convenzione, anch'essa prodotta in atti (all. 8 fascicolo , avente ad Controparte_1 Pt_1 oggetto il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. Si legge nella convenzione: “
2.Con la sottoscrizione della presente scrittura, il assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi Pt_1 urbani raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catani, C.da. CO LP e successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare la ubicato Controparte_1 in Catania, contrada Grotte San OR, per la durata di anni uno (rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di tempo) decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali (…). 13. Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal entro 45 giorni dall'emissione della fattura. Il Pt_1 mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio da parte del gestore e l'applicazione degli interessi legali, vigenti tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non pagata”.
Dal complesso dei suddetti atti emerge, dunque, quanto segue:
- dal mese di giugno 2013 (non vi è prova della data esatta in atti) fino al 09.06.2014
[...]
è stata obbligata (in forza della convenzione e delle successive Controparte_4 proroghe effettuate con provvedimento amministrativo della regione) a conferire i rifiuti prodotti nel presso la discarica gestita dalla (si osserva, anche se non Parte_1 Controparte_1 appare dirimente ai fini della odierna decisione, che il decreto del Dirigente generale n. 2023 del
28.11.2014 richiama un'ordinanza del Presidente della regione non prodotta in atti ed inoltre non fa riferimento ai rifiuti prodotti nel;
Parte_1
- dal 20.06.2015 il si è obbligato direttamente con la Parte_1 Controparte_1
Il periodo di fatturazione delle prestazioni oggetto del giudizio va dal 28.02.2014 al 31.12.2014
(all. 2 e 3 e le fatture, unitamente agli estratti autentici, sono state integrate, in Controparte_1 fase di opposizione, con i formulari di trasporto e consegna dei rifiuti in discarica, nel periodo per cui è causa, debitamente tenuti e numerati ai sensi della legislazione vigente (art. 15 d. lgs. n.
22/1997, D.M. 145/1998, nonché direttiva Ministero Ambiente 09.04.2002 e art. 193 d. lgs.
152/2006) in cui sia il soggetto raccoglitore (Servizi Comunali Integrati ATO PA 1) che quello trasportatore (volta per volta, Rubbino s.n.c., Avatar Eco s.r.l., Controparte_14 CP_15 Servizi s.r.l., Cucchiara s.r.l., etc.) hanno attestato la provenienza dei rifiuti dal Comune Parte_1
si ribadisce, ha svolto l'attività quale titolare della discarica per lo Controparte_1 smaltimento di rifiuti solidi urbani sita a Catania in Contrada Grotte S. OR (come tale iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti-Sezione Regionale Sicilia ex artt.1 e 2 D.M. 406/98) e quale titolare dell'impianto di pre-trattamento e biostabilizzazione dei rifiuti sito a Catania in Contrada CO LP, ove viene effettuata la preventiva attività di riduzione del rifiuto biodegradabile e di trattamento biologico del rifiuto indifferenziato, al fine di contenere l'impatto ambientale dello smaltimento finale dei rifiuti medesimi (come da decreti di autorizzazione integrata ambientale in atti).
Il complesso della documentazione in esame consente di ritenere provato sia il rapporto contrattuale, sia lo svolgimento delle prestazioni dedotte, sia il corrispettivo che costituisce oggetto del credito ingiunto, senza che il abbia svolto specifiche contestazioni sul punto. Pt_1
Quanto al corrispettivo per i servizi prestati, ha infatti prospettato un Controparte_1 conteggio secondo gli allegati provvedimenti della Regione Siciliana-Assessorato Territorio ed
Ambiente-Dipartimento dell'Ambiente n. 457 del 13.07.2010, n. 258 del 18.04.2011 e n. 3462 del
19.01.2012, applicati come da specifiche contenute nelle fatture azionate. In particolare (p. 17 della comparsa di costituzione), sono stati elaborati i seguenti conteggi:
“€=19,76= per tonnellata di rifiuti relativamente alla fase di pre-trattamento presso l'impianto di CO LP (DDG 258 del 18/4/11);
€=21,73= per tonnellata di rifiuti relativamente alla fase di bio-stabilizzazione presso l'impianto di CO LP (piano finanziario del 2011 e relativo atto autorizzativo n.3462 del 19/1/12);
€=66,24= per tonnellata di rifiuti relativamente allo smaltimento presso la discarica di Grotte san OR (DDG 457 del 13/7/10); per un totale di €=107,74= per tonnellata di rifiuti (equivalenti 0,10774 per kg) richiesto in fattura (vedasi all.1 ricorso per d.i.).
Alle suddette voci tariffarie sono stati aggiunti in fattura, come per legge, gli importi a titolo di tributi (c.d. ecotassa) corrispondenti a €=0,00624= kg per 'rifiuti speciali' e €=0,00247= kg per
'scarti e sovvalli' (art.8 L.R. n.4/03, applicativa della L. n.449/1995).
Si sottolinea, peraltro, che gli importi tariffari e tributari di cui sopra sono i medesimi che il ebbe a riconoscere come dovuti in seno alla Convenzione stipulata con la Parte_1 [...] nel giugno 2015, allorché ebbe a provvedere al conferimento in discarica dei rifiuti in via CP_1 diretta, ossia senza il tramite della società d'ambito”. A fronte di tale deduzione e prova, il si è limitato a contestare il carattere indeterminato Pt_1 della quantificazione, con la conseguenza che la pretesa, anche sotto il profilo del quantum, deve considerarsi provata.
5. Sulla procedura di dissesto e sull'esigibilità del credito
Sull'esigibilità del suddetto credito nell'odierno procedimento non incide la circostanza, oggetto di eccezione del della pendenza di proceduta di dissesto ai sensi dell'art. 244 t.u.e.l. Pt_1
Infatti, l'odierno giudizio può essere proseguito, dal momento che la disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive (art. 248 t.u.e.l.) ed affidando all'organo straordinario la sola fase liquidatoria (art. 252 , ammette le azioni aventi contenuto di cognizione (ex multis, CP_16
T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 06.04.2017, n. 1863 e Cass. civ., Sez. trib., 11.08.2016, n. 16959, nonché
Tribunale Catania, sent. 27.09.2023 n. 3873, procedimento R.G. 8070/2022).
Tale ricostruzione rende irrilevante il profilo del momento dell'insorgenza del credito rispetto allo stato della procedura liquidatoria di dissesto dell'ente locale;
in altri termini, la procedura in questione potrebbe avere rilievo soltanto riguardo all'individuazione della procedura di pagamento e degli organi alla stessa deputati.
In ogni caso, si rileva che in data 21.09.2022 è cessata l'attività straordinaria di liquidazione unitamente allo stato di dissesto finanziario, come da delibera depositata da parte opposta in data
29.09.2023.
Analogamente, lo stato di dissesto non incide sul carattere dovuto degli interessi, in quanto la previsione dell'art. 248 co. II t.u.e.l. evocata da parte opponente riguarda le azioni esecutive e non di cognizione quale quella odierna.
6. Statuizioni finali e spese
In conclusione, per tutti i superiori motivi, ritenuto provato il credito, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alle spese, il opponente soccombente, deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite sostenute da quantificate nel dispositivo ai sensi Controparte_1 del D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e dei parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e del bilanciamento tra la complessità delle questioni esaminate ed il carattere documentale del giudizio.
Nei rapporti con si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione Controparte_6 integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (a seguito di Corte cost., n. 77/2018), tenuto conto della posizione processuale della medesima, quale parte obbligata in solido non opponente evocata in giudizio, peraltro dichiarata fallita nelle more del procedimento (con conseguente formulazione di eccezioni in di rito).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 7808/2018, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta dal nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1404/2018 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna il a corrispondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 quantificate in euro 18.420,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti per legge;
- compensa integralmente le spese nei rapporti tra il Controparte_4
e le altre parti del giudizio.
[...]
Catania, 03/10/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone