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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5281 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Bruno Campione, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Massarelli, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
E
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo de Divitiis, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
NONCHÉ (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avvocati Agostino P.IVA_4
LL e NA NO, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_5 rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Fabrizio, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. La ditta individuale conveniva in giudizio, Controparte_3 Controparte_3 innanzi al Tribunale di Napoli, la società deducendo: Parte_1
- di aver stipulato con la società un contratto di locazione di uno stand Parte_1 espositivo all'interno dei locali della in Napoli in occasione del c.d. Controparte_1
“Salone della Bomboniera, del regalo e della casa” per i giorni 4-5-6 e 7 ottobre 2013 per il corrispettivo di € 5.630,00;
- che il giorno 5.10.2013, alle ore 11:00, all'interno dei locali della e in corrispondenza Pt_1 dello spazio espositivo dell'attrice si verificava una copiosa perdita d'acqua dal soffitto che allagava lo stand occupato da quest'ultima;
- tale evento persisteva anche il giorno successivo, aggravandosi e mettendo in pericolo la stabilità della controsoffittatura in cartongesso, tanto che, anche a seguito di intervento degli organizzatori della che provvedevano a praticare fori nella controsoffittatura con Pt_1
l'intento di far defluire l'acqua accumulatasi, si verificava il crollo della stessa;
- il materiale franato sul pavimento rendeva impraticabile lo stand, determinava la chiusura del negozio, causava il transennamento dell'area, oltre che il danneggiamento della maggior parte (oltre il 60%) della merce in campionario esposta nello stand e l'impraticabilità dello stand per i successivi giorni;
- tale evento comprometteva anche la partecipazione ad un'altra fiera espositiva che si sarebbe tenuta a Catania nei giorni immediatamente successivi dal 12 al 14 ottobre, per la quale la ditta attrice aveva già versato il corrispettivo di € 2.904,00 per la locazione degli spazi espositivi;
- per tale evento l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, nella somma di € 150.000,00. Alla luce di quanto esposto concludeva chiedendo:
“1. Accerti in via preliminare e in contraddittorio l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta a danno della ditta , nonché la Controparte_3 Controparte_3 responsabilità aquiliana conseguente all'omessa custodia dei locali di fiera, per l'evento dannoso verificatosi in Napoli, all'interno della in data 06/10/2013; Controparte_1
2. Per l'effetto condanni la società al pagamento a favore dell'attore, a titolo Controparte_5 di risarcimento danni da lucro cessante da danno emergente, nonché rimborso spese sostenute e canini di partecipazione alle varie fiere (Napoli e Catania), il tutto per complessivi € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) o nella diversa, misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà più equa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto a quella di effettivo pagamento;
3. Condanni, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite, ovvero Controparte_5 spese, diritti e onorari della procedura con attribuzione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il tutto con rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
2. Si costituiva in giudizio la la quale deduceva l'assoluta estraneità Parte_1 della stessa alle vicende di causa, non potendosi ascrivere ad essa alcuna responsabilità, né sotto il profilo del dovere di custodia ex art. 2051 c.c., non essendo essa custode dei locali in questione, ma semplice utilizzatrice degli stessi, restando custode la
[...]
, società proprietaria degli immobili oggetto di causa;
né sotto il profilo più Controparte_1 generale della responsabilità aquiliana, mancando il nesso di causalità tra i pretesi danni ed uno specifico comportamento colposo o doloso da imputarsi ad essa società; né vi erano i presupposti della responsabilità contrattuale, derivante dalla stipula del contratto di locazione temporanea dello stand, non potendosi contestare ad essa convenuta alcun inadempimento contrattuale.
Contestava la fondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur in quanto sfornito di elementi probatori e in ogni caso sproporzionato rispetto ai lamentati e non provati danni e all'evento dannoso.
Alla luce di quanto esposto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società
, quale proprietaria degli immobili oggetto di causa, nonché, Controparte_1 premesso di aver stipulato due polizze con la in occasione dell'evento CP_4 fieristico oggetto di discussione, chiedeva di chiamare in garanzia la predetta assicurazione al fine di essere dalla stessa manlevata dagli effetti dannosi di un'eventuale sentenza di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la , la quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza della chiamata in causa nei suoi confronti in quanto, alla luce dell'art. 8 del contratto di locazione concluso con la l 4.02.2013, tutti i danni cagionati Parte_1
a cose e persone in occasione della manifestazione fieristica dovevano essere a carico della conduttrice, obbligata, altresì, sempre in virtù del medesimo articolo, a munirsi di polizza assicurativa che coprisse siffatte ipotesi di danno.
Aggiungeva che, al solo fine di salvaguardare il rapporto con la cliente , già aveva Parte_1 riconosciuto a quest'ultima la somma di € 31.110,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni verificatisi, mediante nota di accredito del 31.10.2013.
Ciò premesso chiedeva, dunque, in via riconvenzionale la restituzione di tale somma risarcitoria giacché non dovuta alla in quanto unica tenuta al risarcimento Parte_1 dei danni cagionati a terzi ed a cose in occasione dello svolgimento della , nonché di Pt_1 essere autorizzata, a sua volta, a chiamare in causa la società Parte_2
, con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per danni a cose e/o persone
[...] verificatisi all'interno degli spazi della , per essere da questa manlevata da qualsiasi CP_1 obbligo risarcitorio che dovesse essere posto a suo carico.
4. Autorizzata la chiamata in garanzia effettuata dalla si costituiva la Parte_1
. Controparte_4
Quest'ultima, dopo aver aderito alle deduzioni difensive svolte dalla chiamante nei confronti dell'attrice, eccepiva la non operatività della polizza al caso di specie e, in subordine, rilevava che la manleva era da contenere entro i limiti previsti dal contratto, entro il massimale ed al netto dello scoperto e/o franchigia di € 250,00 per ogni sinistro con eventuale applicazione della riduzione dell'indennità ex art. 1910 c.c.
5. Si costituiva la Parte_3
Anzitutto eccepiva, con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, che quest'ultima aveva proposto domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti della società
, senza estendere le sue richieste anche nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...] Si associava, poi, a tutte le deduzioni difensive già formulate dalla società chiamante che aveva giustamente sottolineato il contenuto degli obblighi assunti dalla convenuta al momento della sottoscrizione del contratto preliminare all'organizzazione della manifestazione, in forza dei quali essa si era fatto carico di tutti gli eventuali danni subiti eventualmente da terzi nel corso dell'evento, impegnandosi a stipulare apposito contratto di assicurazione, anche in favore della stessa . Sulla base di quanto Controparte_1 evidenziato, rilevava che la prima destinataria della richiesta di chiamata in causa e della chiamata in garanzia da parte della avrebbe dovuto essere la in quanto la CP_1 CP_4 garanzia offerta dalla doveva intendersi operante solo “in secondo rischio per CP_2 differenza di condizioni e/o eccedenza di massimale”.
Deduceva che la non aveva rispettato il termine di decadenza di 30 Controparte_1 giorni previsto dall'art. 10 della c.g.a. di polizza e, in via subordinata, in caso di superamento di tutti i rilievi precedenti, di dover tenere in considerazione nel determinare l'entità dell'eventuale obbligo di manleva della previsione di polizza secondo cui è operante una franchigia fissa pari ad € 5.000,00 per sinistro con danni a cose.
Evidenziava che, in ogni caso, andava rigettata la richiesta di condanna al pagamento delle spese di difesa sostenute dall'a , poiché in base al contratto assicurativo, Controparte_1 la società assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati.
6. Con sentenza n. 9224, il tribunale di Napoli così provvedeva: “- dichiara la esclusiva responsabilità nell'evento per cui è causa della soc. e per Controparte_1
l'effetto condanna a risarcire i danni all'attrice nella complessiva somma di € 15665,34, oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge dall'evento al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla soc. nei confronti della Controparte_1 soc. - condanna la soc. al pagamento delle spese e Parte_1 Controparte_1 compensi del giudizio che liquida in €. 800,00 per spese ed €. 4835,00 per compensi, oltre le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge se dovuti con attribuzione a favore degli avvocati anticipatari Agostino LL e NA Fargoli;
- condanna la soc.
Reale Mutua di Assicurazione a manlevare la soc. per tutto quanto Controparte_1 per sorta e spese quest'ultima è tenuta a pagare alla ditta attrice;
compensa le spese tra la
e la soc. ; - pone le spese di CTU definitivamente a carico della Parte_1 CP_4 ditta attrice e della soc. nella misura del 50% ciascuna”. Controparte_1
In motivazione deduceva che: - la domanda attrice era parzialmente fondata;
- sebbene mancasse agli atti un contratto scritto relativo alla partecipazione della ditta attrice all'evento fieristico, non vi era contestazione alcuna sulla siffatta partecipazione;
- quello intercorso tra la società e la rivestiva i Parte_1 Controparte_1 caratteri del contratto di affitto transitorio;
- il rapporto che legava la ditta attrice e la convenuta, invece, era qualificabile come tipologia di accordo caratterizzata dall'offerta di servizi di cui il cliente può usufruire;
- la questione oggetto del giudizio riguardava, in particolare, i danni derivata dalla mancata adeguata manutenzione della struttura oggetto della locazione transitoria, difetto che aveva determinato le infiltrazioni con conseguente crollo della controsoffittatura dello stand espositivo;
- nessuna responsabilità, né a titolo contrattuale né extracontrattuale, poteva ascriversi in capo alla Parte_1
- la fattispecie andava inquadrata nella responsabilità contrattuale da inadempimento del locatore ( ) ai sensi dell'art. 1575 c.c. e ss., per non avere Controparte_1 messo a disposizione della convenuta società conduttrice un immobile idoneo all'uso locato ed esente da vizi;
- la responsabilità della società sussisteva anche nei confronti Controparte_1 della ditta attrice;
- nel caso di specie, la proprietaria del bene locato non solo non aveva offerto la prova della sussistenza del caso fortuito, ma non aveva neanche mai dedotto l'assenza di sua responsabilità per caso fortuito o per fatto illecito del terzo;
- il crollo della controsoffittatura aveva sicuramente causato dei danni all'attrice che, pur avendo versato il prezzo convenuto per la partecipazione all'evento fieristico per quattro giorni, era stata sicuramente impedita nell'espletamento dell'attività espositiva e di promozione dei prodotti del proprio campionario e tanto per tutta la durata della fiera, rendendo inutilizzabile anche l'allestimento a ciò preordinato;
- ai fini della quantificazione del danno emergente andavano riconosciuti i costi sostenuti dalla ditta attrice per la partecipazione all'evento fieristico pari ad € 5.630,34
e quelli relativi all'allestimento a tanto necessario per € 8.235,00, al trasporto delle merci di campionario per € 1.300,00, giuste fatture in atti;
- per i danni al campionario era giusto procedere alla liquidazione equitativa in €
500,00, tenuto conto delle foto allegate, delle fatture prodotte in atti e dei risultati dell'istruttoria orale;
- andava rigettata la domanda riconvenzionale trasversale e subordinata avanzata dalla in merito alla restituzione di somme già versate alla Controparte_1 conduttrice a titolo di ristoro in occasione dell'evento fieristico, in quanto del tutto infondata, atteso che dette somme non erano mai state espressamente imputate alla locatrice a titolo di risarcimento dei danni oggetto di causa richiesti dall'attrice;
- in relazione alla domanda di manleva avanzata dalla società Controparte_1 nei confronti della , andava rilevato che non vi era Parte_4 alcuna ipotesi di coassicurazione e che dalla documentazione in atti risultava che la società locatrice aveva provveduto tempestivamente ad informare la propria compagnia di assicurazione dell'evento oggetto di causa;
- andava, dunque, accolta la domanda di manleva, precisando che la stessa si estendeva anche alle spese legali.
7. La ha proposto appello. Parte_1
Con un unico motivo di appello lamenta l'omessa pronuncia da parte del tribunale in merito alla liquidazione delle spese di lite tra essa appellante e le appellate
[...]
. Controparte_6
Conclude chiedendo: “1) in riforma della sentenza n. 9224/2021 del Tribunale di Napoli, messa in data 11.11.2021 e pubblicata il 12.11.2021, G.I. dott.ssa Maria Esposito, all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 8038/2015, accertare e dichiarare l'omessa liquidazione delle spese di lite in favore della per i motivi in fatto ed in diritto esposti al capo Parte_1
1) della parte motiva presente atto;
2) per l'effetto condannare, in virtù dell'art. 91 c.p.c. e in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, la
[...]
(C.F. ), con sede legale in Casoria Controparte_3 CodiceFiscale_1 al complesso , via Matteotti n. 19/21, in persona legale rappresentante pro tempore, CP_7 nonché la (P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
Via J.F. Kennedy n. 54, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, da quantificarsi, quanto alla ditta individuale
[...]
in € 7.795,00, oltre spese generali ed accessori di legge, quanto alla Controparte_3 in € 3.972,00, oltre spese generali ed accessori di legge o nella Controparte_1 diversa misura ritenuta equa e giusta e comunque non inferiore all'importo di € 4.835,00, oltre spese generali e accessori di legge liquidato dal giudice di prime cure in favore della ditta individuale . Con vittoria di spese, anche generali, Controparte_3
e competenze legali del presente giudizio.”
8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il giorno
1.02.2022, si è costituita la . Controparte_8
Ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame e ha proposto appello incidentale.
Con il primo motivo di appello ritiene che il tribunale abbia errato a dichiarare l'esclusiva responsabilità della e ad aver condannato quest'ultima al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore della nella complessiva somma di € Controparte_3
15.665,34, oltre interessi e svalutazione monetaria dall'evento fino al soddisfo. Sostiene che, contrariamente a quanto interpretato dal giudice, l'inserimento delle clausole previste all'art. 8 del contratto intercorrente tra l'appellante incidentale e la aveva proprio Parte_1 lo scopo di manlevare la locatrice da ogni conseguenza derivante da danni che potessero verificarsi a beni e cose di espositori e fornitori, senza alcuna limitazione circa la causa dei danni. Ribadisce che lo stesso giorno in cui si verificò il sinistro, e quindi ben prima del giudizio instaurato dalla , la concordò con la Controparte_3 Controparte_1 Pt_1
una riduzione del prezzo pattuito per la locazione dei padiglioni dove si svolse la fiera
[...] per la somma di € 31.110,00, a titolo di risarcimento per tutti i danni verificatisi, e che tale riduzione venne documentalmente effettuata con l'emissione della nota di accredito n. 55 del 31.10.2023 con la causale “storno parziale spazi a seguito danni da maltempo”.
Con il secondo motivo di appello incidentale critica la sentenza impugnata lamentandone la nullità per difetto di motivazione in relazione alla errata e contraddittoria quantificazione dell'ammontare del risarcimento riconosciuto alla . Controparte_3
Sostiene che, quanto ai costi sopportati per la partecipazione all'evento fieristico dall'attrice, il giudice avrebbe dovuto tenere in conto che l'evento fieristico si svolse dal giorno 4 al giorno 7 ottobre 2013 e il sinistro per cui è causa avvenne il giorno 5 ottobre. Pertanto, poiché l'attrice partecipò pienamente alla fiera quanto meno il giorno 4 ottobre e metà del successivo giorno 5, quand'anche si volesse riconoscere alla il ristoro dei Controparte_3 costi sopportati per la partecipazione, il relativo indennizzo non potrebbe superare il 75% dei costi e quindi 10.974,00 in luogo della somma di € 15.165,34 riconosciuta in sentenza.
Evidenzia, inoltre, l'errore in cui è incorso il tribunale nel riconoscere all'attrice la somma di
€ 5.630,74 quale risarcimento per la partecipazione all'evento fieristico, laddove l'importo della fattura emessa dalla il 2.10.2013, n. 337, per la partecipazione all'evento Parte_1 era di € 5.097,00.
Deduce che il tribunale abbia errato nel liquidare in via equitativa i “danni arrecati al campionario”, sia perché la aveva negligentemente omesso di fornire ogni Controparte_3 elemento che potesse essere utilizzato dal tribunale per la liquidazione ex art. 1226 c.c., sia perché tale decisione è carente di motivazione in ordine ai parametri utilizzati.
Con il terzo motivo di appello incidentale critica la decisione impugnata nella parte in cui il giudice, mal interpretando la nota di accredito n.55 del 31.10.213, ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata avanzata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
Parte_1
Con l'ultimo motivo di appello incidentale lamenta l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado laddove il tribunale ha condannato la al pagamento della Controparte_1 metà anche del compenso liquidato al ctu.
Ha così concluso: “1) Rigettare l'appello principale proposto dalla società Parte_1 in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
2) Accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui immotivatamente ed ingiustamente condannato la al risarcimento dei Controparte_1 danni in favore della non riconoscendo l'obbligo gravante sulla Controparte_3 Parte_1 di manlevare e tenere indenne la concludente da ogni spesa e conseguenza;
3) In via
[...] gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub 2), accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui, immotivatamente ed ingiustamente, ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata avanzata da quest'ultima di restituzione della somma corrisposta alla pari ad € 31.100,00 oltre interessi come per legge;
4) In via Parte_1 gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub 1) e 2), accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui immotivatamente ed ingiustamente condanna la
al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1 Controparte_3
15.665,34 oltre interessi e svalutazione, in luogo della somma effettivamente dovuta in virtù delle argomentazioni innanzi svolte;
5) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub 1) e 2), accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui immotivatamente ed ingiustamente condanna la al pagamento in favore Controparte_1 della del 50% delle spese di CTU;
6) In ogni caso, condannare controparti Controparte_3 al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, oltre onorari come per legge, ovvero in subordine rideterminare le stesse alla luce anche di un accoglimento parziale delle sollevate impugnazioni.
9. Con comparsa depositata telematicamente il 22.04.2022 si è costituita la
[...]
Parte_3
Contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello principale.
Evidenzia l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
cui dichiara di aderire e associarsi facendo propri i quattro motivi di gravame CP_1 formulati.
Ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal tribunale perché assorbite dal tenore della decisione resa.
Rassegna le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello principale proposto dalla società
“ avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – 9^ Sezione Civile n. Parte_1
9224/2021 del 12/11/2021, perché inammissibile ed infondato: 2) accogliere l'appello incidentale proposto dalla società “ , perché ammissibile e Controparte_1 fondato, riformando di conseguenza le statuizioni rese dalla medesima sentenza ed adottando tutte le pronunce connesse e conseguenziali, anche in relazione alla domanda di garanzia proposta da “ nei confronti della “ Controparte_1 Parte_3
; 3) in ogni caso, condannare la società “ , o chi di dovere,
[...] Parte_1 al pagamento in favore della “ delle spese e delle Parte_3 competenze del presente grado del giudizio”.
10. Con ordinanza del 17.05.2022, la Corte, rilevata la contumacia della ditta individuale e della , ha ordinato la Controparte_3 CP_4 notifica dell'appello incidentale tardivo proposto dalla e dell'appello CP_1 Controparte_1 incidentale adesivo proposto dalla ai contumaci. Parte_3
11. Con comparsa depositata telematicamente il 7.11.2022 si è costituita la ditta individuale . Controparte_3
Contesta a fondatezza dell'appello principale in quanto, a suo parere, non vi è stata alcuna dimenticanza da parte del primo giudice in relazione alla liquidazione delle spese processuali. Evidenzia l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
Propone appello incidentale.
Con il primo motivo lamenta una ingiusta interpretazione delle risultanze documentali agli atti e una erronea determinazione dell'importo risarcitorio a seguito dell'evento dannoso impeditivo della partecipazione alla fiera.
Con il secondo motivo di appello incidentale si duole dell'addebito a suo carico, nella misura del 50%, delle spese di ctu.
Conclude chiedendo: “A) rigettare l'appello proposto dalla con conseguente Parte_1 condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore degli avvocati antistatari;
B) rigettare l'appello incidentale proposto da per tutte le Controparte_1 argomentazioni svolte nel presente atto;
C) in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento del motivo relativo alla manleva da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
, dichiarare lo stesso principio valido tra le indicate parti e senza effetti sulla CP_1 [...]
alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di ristoro dei danni già ricevuto e CP_3 delle spese processuali e legali;
D) accogliere l'appello incidentale proposto dall'istante e per l'effetto accertare che il danno da lucro cessante sia pari ad euro 5.000,00 ; con condanna al pagamento della somma da parte della della e/o della Controparte_1
(in caso di accoglimento dell'appello incidentale sulla malleva) in favore Parte_1 dell'istante, oltre interessi e rivalutazione;
E) accogliere l'appello incidentale proposto dall'istante e, per l'effetto, attribuire le spese della ctu integralmente a carico della parte soccombente o mallevante (in caso di accoglimento dell'appello sul punto) e condannarla al pagamento del 50% in favore dell'istante , oltre interessi e rivalutazione;
F) Condannare
l'appellante principale e/o l'appellante incidentale alla refusione delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
12. Con comparsa depositata telematicamente il 9.11.2022 si è costituita la
[...]
che, rilevata l'infondatezza sia dell'appello principale che degli appelli Controparte_4 incidentali, conclude chiedendo: “- rigetti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell'impugnazione incidentale proposta da - condanni chi di Controparte_1 ragione alla refusione delle spese e delle competenze di questo grado;
- nella denegata ipotesi in cui, a seguito di accoglimento della impugnazione incidentale, sia disposta la condanna – anche pro-parte – di al risarcimento dei danni patiti da “ Parte_1 CP_3
(e qualora da ciò consegua un effettivo impegno patrimoniale che non sia altrimenti assorbito dalla prestazione già resa dalla Mostra) rigetti (ove riproposta anche in questa sede) l'istanza mallevadoria avanzata da per le ragioni illustrate nella parte narrativa Pt_1 ovvero – qualora sia accertata l'applicabilità delle garanzie alla fattispecie in esame - contenga la prestazione della nei limiti del massimale di Controparte_4 polizza ed al netto dello scoperto e/o franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro con eventuale applicazione della riduzione dell'indennità ex art. 1910 c.c., ove risulti tale norma applicabile.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni logico-giuridiche va analizzato prioritariamente l'appello incidentale tardivo proposto dalla . Controparte_1
1.1. L'appello incidentale proposto dalla è ammissibile, essendo stato Controparte_1 proposto con comparsa depositata il giorno 1.02.2022 e, quindi, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 166 e 343 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 16.05.2022 (poi differita di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c., al 17.05.2022).
Al riguardo, infatti, questa Corte ritiene maggiormente condivisibile la recente impostazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.
Invero l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (cfr. Cass., Ord., n. 25409/2024; Cass., Ord. n.
15100/2024; Cass. n. 27787/2024; Cass. n. 22152/2024; Cass. n. 33015/2023; Cass. Ord.,
n. 26139/2022).
1.2. Ciò premesso in rito, tale gravame è fondato. Con il primo motivo di appello la lamenta l'erroneità della sentenza Controparte_1 laddove il tribunale ha dichiarato la sua esclusiva responsabilità in ordine agli eventi per cui
è causa.
Tale motivo merita accoglimento.
Come correttamente evidenziato dall'appellante incidentale, l'art. 8 del contratto di locazione intercorso tra la e la (contenuto nella produzione di Parte_1 Controparte_1 primo grado depositata telematicamente dalla ) prevedeva che la Controparte_1 conduttrice “manleva e garantisce la da ogni responsabilità per Controparte_1 danni cagionati a cose e persone in occasione della manifestazione in oggetto e ciò per
l'interno periodo indicato dall'art. 5 del presente contratto. La , inoltre, si obbliga CP_5
a stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa, per un ammontare minimo di copertura di € 1.000.000,00, per i rischi derivanti da furto, incendio, scoppio, lesione o qualsiasi altro incidente e danno alle strutture ed al personale della
. La si obbliga, inoltre, a stipulare polizza RCT con primaria compagnia CP_1 CP_5 nazionale – predisposta in favore della – per danni causati a terzi Controparte_1 ed a cose di terzi (pubblico, personale interno della Mostra, personale di altre ditte presenti negli spazi della Mostra oggetto del presente contratto, beni e cose di espositori e fornitori).
(…)”.
Mediante la conclusione del suddetto contratto è evidente che la accettava Parte_1 di manlevare e garantire (anche mediante la stipulazione di apposita polizza assicurativa) la da danni “cagionati a cose e persone” nonché, come meglio Controparte_1 specificato nel secondo capoverso dell'art. 8, a “beni e cose di espositori e fornitori”, proprio come quelli verificatisi nel caso che ci occupa alla ditta CP_3 Controparte_3
.
[...]
Tenuto conto dell'applicabilità della suddetta clausola al caso di specie, è chiaro che il primo motivo di appello incidentale della va accolto per non essere Controparte_1 quest'ultima il soggetto responsabile tenuto al risarcimento dei danni nei confronti della
[...]
ma la Controparte_3 Parte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello, dunque, comporta la riforma della sentenza di primo grado nel senso che la responsabilità per i fatti oggetto di causa va addebitata alla
Parte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
2. La Corte rileva, inoltre, l'ammissibilità dell'appello incidentale adesivo proposto dalla con comparsa depositata il giorno 22.04.2022 e, Parte_3 quindi, nel rispetto del termine perentorio ex artt. 166 e 343 c.p.c., di almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione del 16.05.2022 (poi differita di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c., al 17.05.2022).
Tale, infatti, deve considerarsi l'impugnazione di tipo adesivo proposta dalla
[...] avendo questa insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale Parte_3 della per la riforma della sentenza oggetto dell'impugnazione Controparte_9 in via principale da parte di Parte_1
L'accoglimento dell'appello incidentale tardivo della di Napoli comporta Controparte_1 il conseguente accoglimento dell'appello incidentale adesivo della Parte_3
[...]
3. Va ora analizzato l'appello incidentale proposto dalla ditta Controparte_3
.
[...]
In via preliminare va analizzata la deduzione della che, con Parte_3 note di trattazione scritta depositate il giorno 11.11.2020, ha eccepito la cessazione dell'impresa individuale Very BO e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese fino dal 3.06.2015, come risulta dalla visura camera allegata in atti.
Sul punto va menzionato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore,
è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti. (Cass.
n. 35962/2021; Cass. Ord. n. 28658/2020).
Ciò posto, sempre in rito, va esaminata la tempestività e ammissibilità dell'appello incidentale della . Controparte_3
La ditta , a cui è stato notificato l'appello incidentale tardivo della Controparte_3 [...]
il 17.05.2022, ha proposto appello incidentale con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata il 7.11.2022, quindi, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 166 e
343 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 29.11.2022, fissata con decreto del 17.05.2022. Invero, essendo sorto l'interesse della ditta individuale a seguito della Controparte_3 notifica dell'appello incidentale della , i venti giorni andavano osservati Controparte_1 rispetto alla data d'udienza fissata dalla Corte con decreto del 17.05.2022.
3.1 Ciò premesso, venendo al merito, il primo motivo di doglianza è infondato.
Con il primo motivo di appello incidentale la ditta individuale lamenta una Controparte_3
“ingiusta e scorretta interpretazione delle risultanze documentali agli atti e conseguente determinazione dell'importo risarcitorio a seguito dell'evento danno impeditivo della partecipazione alla fiera”.
Orbene l'appellante incidentale in primo grado aveva chiesto il risarcimento del danno, sia a titolo di danno emergente che a titolo di lucro cessante, quantificato in totale nella somma di € 150.000,00.
Il tribunale, sulla scorta dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio (ctu, documenti e testimonianze), ha ritenuto non provato il danno da lucro cessante, mentre, in relazione al danno emergente, ha liquidato la somma di € 15.665,34 così ottenuta: € 5.630,34 per la partecipazione all'evento fieristico, € 8.235,00 per l'allestimento, € 1.300,00 per il trasporto delle merci di campionario (tutto come da fatture in atti) e, infine, € 500,00 in relazione ai danni dedotti al campionario.
In relazione al danno emergente e, più in particolare, al danno al campionario, ritiene questa
Corte che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che dal compendio probatorio raccolto in giudizio non emergesse la prova dell'asserito danno se non in relazione ai c.d. fazzoletti.
Invero il quadro probatorio è il seguente.
Il testimone , escusso all'udienza del 7.06.2017, premesso che si trovava Testimone_1 sui luoghi di causa con la moglie, ha specificato che “quando sono andato la mattina della domenica trovai i Vigili del Fuoco che avevano bucato il soffitto forse per mettere in sicurezza e ho notato che, nel fare dette operazioni, si è danneggiata parte della merce sottostante il lato delle infiltrazioni”. Ha aggiunto che “il campionario, costituito dalle bomboniere e dai c.d. fazzoletti, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato solo in parte visionabile in quanto in parte danneggiato dall'intervento dei Vigili del Fuoco e dal precedente gocciolamento dell'acqua che ha rovinato in particolare alcuni fazzoletti, molti dei quali in tessuto “macramè”, “penso che la distruzione del campionario sia relativa al 40-
45%, ma se ben ricordo dato il tempo trascorso. Non ho idea del numero di pezzi costituenti il campionario”. Ha infine dichiarato che “dopo le infiltrazioni e l'intervento dei Vigili del Fuoco
e della squadra di pulizia lo stand è rimasto aperto al pubblico sia pure con le limitazioni relative al campionario”. , invece, escussa nello stesso giorno di udienza, qualificatasi come Parte_5
“responsabile amministrativa della , in ordine ai danni alla campionatura Parte_1 dichiarava che essa “era costituita da fazzoletti e qualche bomboniera. Non ho notato quale
e quanti pezzi di detta campionatura furono danneggiati”. Ha aggiunto che “dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della squadra di pulizie, durato circa un'ora, lo stand è rimasto aperto”.
, escusso all'udienza dell'11.10.2017, dichiarava che “il sabato la merce fu Persona_1 parzialmente spostata per poter mettere i secchi sotto i punti di gocciolamento, mentre la domenica la caduta di calcinacci la mattina e di alcuni pannelli della controsoffittatura il pomeriggio determinò la rovina di parte della merce messa in esposizione.” Aggiungeva che
“parte del campionario, costituito dalla merce esposta, si è rovinata ma non posso determinare la percentuale”.
Dalle foto prodotte dalla ditta (allegate alla produzione di primo Controparte_3 grado di parte attrice depositata telematicamente in appello) non è dato evincere alcun danneggiamento della merce esposta. Infatti, esse ritraggono esclusivamente i particolari della controsoffittatura danneggiata dalle infiltrazioni e nelle foto nn. 8,9 e 10, uniche ritraenti parte del campionario, non emerge alcun danno alla merce.
A riprova della infondatezza delle deduzioni dell'appellante incidentale vi è anche l'esito della consulenza tecnica d'ufficio alla luce della quale l'esperto, incaricato dal giudice dello specifico compito di stimare il costo del campionario danneggiato durante la fiera, prendendo come base di riferimento il video prodotto da parte attrice, ha così concluso “in conclusione la scrivente CTU non è in condizioni di poter effettuare alcuna valutazione dei beni presunti danneggiati, in quanto il video prodotto come prova da parte attrice è inefficiente come su specificato.” (cfr. par. 4 della ctu depositata nel fascicolo di primo grado allegato agli atti).
In sostanza, in assenza di un adeguato riscontro probatorio in relazione agli effettivi danni al campionario della , ritiene questa Corte che, in ordine al danno Controparte_3 emergente, il Tribunale abbia correttamente quantificato il risarcimento di tale voce di danno in € 500,00.
Analogo discorso può svolgersi in relazione al lucro cessante.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Cass, Ord. n.8758/2025). L'appellante incidentale, sotto questo profilo, oltre ad aver lamentato genericamente la circostanza relativa all'impossibilità di partecipare alla fiera con tutto il campionario portato in esposizione, non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della propria doglianza.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la ditta non ha Controparte_3 prodotto alcun documento di comparazione da cui poter evincere una riduzione dei ricavi correlata all'evento oggetto di causa (ad esempio bilanci di esercizio dell'anno precedente alla fiera, bilanci dell'anno relativo alla fiera e all'anno immediatamente successivo).
In assenza di un convincente quadro probatorio, dunque, la decisione del tribunale va confermata.
4. L'accoglimento dell'appello incidentale della in punto di Controparte_1 responsabilità comporta l'assorbimento dell'unico motivo di appello principale proposto dalla in punto di spese, in quanto, in forza della parziale riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese sia del primo, sia del secondo grado di giudizio, in ragione dell'effetto espansivo interno della riforma (v. art. 336 cpc).
5. Le spese della consulenza tecnica di primo grado vanno poste definitivamente a carico della risultata soccombente nel giudizio. Parte_1
Pertanto, deve ritenersi accolto il secondo motivo del gravame proposto dalla
[...]
, avverso la sua condanna al pagamento del 50% del compenso del CTU. CP_3
6. Va accolta la domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado così come prospettata dalla con le Parte_3 note di trattazione scritta depositate il giorno 11.11.2022.
La suddetta società ha provato l'avvenuto versamento di € 17.120,34 nei confronti di in favore del quale , titolare della , Testimone_1 Controparte_3 Controparte_3 aveva rilasciato procura all'incasso e il pagamento di € 7.854,84 in favore dei difensori antistatari della . Controparte_3
In conseguenza di quanto allegato e provato (cfr. allegati alla nota di trattazione scritta dell'11.11.2022) dalla e i difensori Parte_3 Testimone_1 antistatari della vanno condannati alla restituzione di quanto ricevuto in Controparte_3 esecuzione della sentenza di primo grado (v. Cass. 9280/2019, sull'obbligo di restituzione delle spese da parte del difensore antistatario, in caso di riforma della sentenza in appello, anche se non evocato nel giudizio di appello).
7. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, come detto, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
8. Ai sensi dell'art. 91 cpc, la deve essere condannata al pagamento Parte_1 delle spese del primo e del secondo grado di giudizio nei confronti dei difensori antistatari della , nei confronti della e della Controparte_3 Controparte_1
Parte_3
Resta ferma la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti tra la Parte_1
e la in quanto tale statuizione non ha formato oggetto di Controparte_4 gravame.
Non deve provvedersi alla regolazione delle spese di secondo grado tra e la Parte_1
, atteso che l'appello è stato notificato a questa solo a titolo di Controparte_4 litis denuntiatio, non avendo l'appellante rivolto alcuna domanda nei confronti della
(v. Cass. sent. 4352/2019) Controparte_4
9. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa – determinato, in applicazione del criterio del decisum, in ragione della somma riconosciuta in favore della -, deve farsi Controparte_3 applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%, in ragione della non complessità delle questioni risolte.
10. Poiché l'appello principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'appello principale proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
e nei confronti della;
Controparte_1 Controparte_3
2) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
nei confronti della e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli n. 9224, pubblicata il 12.11.2011, dichiara la esclusiva Parte_1 responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, unica tenuta a risarcire i danni alla ditta individuale;
Controparte_3
3) accoglie l'appello incidentale adesivo proposto dalla Parte_3
[...]
4) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto dalla ditta
[...]
nei confronti della Controparte_3 Parte_1
5) accoglie la domanda di restituzione proposta dalla Parte_3
e, per l'effetto, condanna e i difensori antistatari della Testimone_1 Controparte_3 alla restituzione di quanto ricevuto dalla suddetta società in esecuzione della sentenza di primo grado;
6) condanna la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore Parte_1 dei difensori antistatari della , liquidate Controparte_3 Controparte_3 in € 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso generali nella misura del 15%, iva e cpa;
7) condanna la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore Parte_1 della , liquidate in € 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
8) condanna la al pagamento delle spese del primo grado in favore della Parte_1 liquidate in € 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Parte_3 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
9) conferma la sentenza di primo grado in punto di spese tra la e la Parte_1 [...]
; Controparte_4
10) condanna la al pagamento delle spese del secondo grado in favore della Parte_1
, liquidate in € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso generali Controparte_1 nella misura del 15%, iva e cpa;
11) condanna la al pagamento delle spese del secondo grado in favore della Parte_1
liquidate in € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Parte_3 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
12) condanna al pagamento delle spese del secondo grado in favore dei Parte_1 difensori antistatari della ditta individuale , liquidate in Controparte_3
€ 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso generali nella misura del 15%, iva e cpa;
13) nulla sulle spese del secondo grado di giudizio tra la e la Parte_1 [...]
; Controparte_4
14) pone definitivamente le spese di ctu a carico della Parte_1
15) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5281 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Bruno Campione, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Alfredo Massarelli, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
E
C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo de Divitiis, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
NONCHÉ (C.F. Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avvocati Agostino P.IVA_4
LL e NA NO, giusta procura in atti
Appellata – Appellante incidentale
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_5 rapp.ta e difesa dall'avv. Luca Fabrizio, giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. La ditta individuale conveniva in giudizio, Controparte_3 Controparte_3 innanzi al Tribunale di Napoli, la società deducendo: Parte_1
- di aver stipulato con la società un contratto di locazione di uno stand Parte_1 espositivo all'interno dei locali della in Napoli in occasione del c.d. Controparte_1
“Salone della Bomboniera, del regalo e della casa” per i giorni 4-5-6 e 7 ottobre 2013 per il corrispettivo di € 5.630,00;
- che il giorno 5.10.2013, alle ore 11:00, all'interno dei locali della e in corrispondenza Pt_1 dello spazio espositivo dell'attrice si verificava una copiosa perdita d'acqua dal soffitto che allagava lo stand occupato da quest'ultima;
- tale evento persisteva anche il giorno successivo, aggravandosi e mettendo in pericolo la stabilità della controsoffittatura in cartongesso, tanto che, anche a seguito di intervento degli organizzatori della che provvedevano a praticare fori nella controsoffittatura con Pt_1
l'intento di far defluire l'acqua accumulatasi, si verificava il crollo della stessa;
- il materiale franato sul pavimento rendeva impraticabile lo stand, determinava la chiusura del negozio, causava il transennamento dell'area, oltre che il danneggiamento della maggior parte (oltre il 60%) della merce in campionario esposta nello stand e l'impraticabilità dello stand per i successivi giorni;
- tale evento comprometteva anche la partecipazione ad un'altra fiera espositiva che si sarebbe tenuta a Catania nei giorni immediatamente successivi dal 12 al 14 ottobre, per la quale la ditta attrice aveva già versato il corrispettivo di € 2.904,00 per la locazione degli spazi espositivi;
- per tale evento l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, nella somma di € 150.000,00. Alla luce di quanto esposto concludeva chiedendo:
“1. Accerti in via preliminare e in contraddittorio l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta a danno della ditta , nonché la Controparte_3 Controparte_3 responsabilità aquiliana conseguente all'omessa custodia dei locali di fiera, per l'evento dannoso verificatosi in Napoli, all'interno della in data 06/10/2013; Controparte_1
2. Per l'effetto condanni la società al pagamento a favore dell'attore, a titolo Controparte_5 di risarcimento danni da lucro cessante da danno emergente, nonché rimborso spese sostenute e canini di partecipazione alle varie fiere (Napoli e Catania), il tutto per complessivi € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) o nella diversa, misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà più equa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto a quella di effettivo pagamento;
3. Condanni, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di lite, ovvero Controparte_5 spese, diritti e onorari della procedura con attribuzione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il tutto con rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
2. Si costituiva in giudizio la la quale deduceva l'assoluta estraneità Parte_1 della stessa alle vicende di causa, non potendosi ascrivere ad essa alcuna responsabilità, né sotto il profilo del dovere di custodia ex art. 2051 c.c., non essendo essa custode dei locali in questione, ma semplice utilizzatrice degli stessi, restando custode la
[...]
, società proprietaria degli immobili oggetto di causa;
né sotto il profilo più Controparte_1 generale della responsabilità aquiliana, mancando il nesso di causalità tra i pretesi danni ed uno specifico comportamento colposo o doloso da imputarsi ad essa società; né vi erano i presupposti della responsabilità contrattuale, derivante dalla stipula del contratto di locazione temporanea dello stand, non potendosi contestare ad essa convenuta alcun inadempimento contrattuale.
Contestava la fondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur in quanto sfornito di elementi probatori e in ogni caso sproporzionato rispetto ai lamentati e non provati danni e all'evento dannoso.
Alla luce di quanto esposto chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società
, quale proprietaria degli immobili oggetto di causa, nonché, Controparte_1 premesso di aver stipulato due polizze con la in occasione dell'evento CP_4 fieristico oggetto di discussione, chiedeva di chiamare in garanzia la predetta assicurazione al fine di essere dalla stessa manlevata dagli effetti dannosi di un'eventuale sentenza di condanna.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la , la quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza della chiamata in causa nei suoi confronti in quanto, alla luce dell'art. 8 del contratto di locazione concluso con la l 4.02.2013, tutti i danni cagionati Parte_1
a cose e persone in occasione della manifestazione fieristica dovevano essere a carico della conduttrice, obbligata, altresì, sempre in virtù del medesimo articolo, a munirsi di polizza assicurativa che coprisse siffatte ipotesi di danno.
Aggiungeva che, al solo fine di salvaguardare il rapporto con la cliente , già aveva Parte_1 riconosciuto a quest'ultima la somma di € 31.110,00 a titolo di risarcimento per tutti i danni verificatisi, mediante nota di accredito del 31.10.2013.
Ciò premesso chiedeva, dunque, in via riconvenzionale la restituzione di tale somma risarcitoria giacché non dovuta alla in quanto unica tenuta al risarcimento Parte_1 dei danni cagionati a terzi ed a cose in occasione dello svolgimento della , nonché di Pt_1 essere autorizzata, a sua volta, a chiamare in causa la società Parte_2
, con la quale aveva stipulato polizza assicurativa per danni a cose e/o persone
[...] verificatisi all'interno degli spazi della , per essere da questa manlevata da qualsiasi CP_1 obbligo risarcitorio che dovesse essere posto a suo carico.
4. Autorizzata la chiamata in garanzia effettuata dalla si costituiva la Parte_1
. Controparte_4
Quest'ultima, dopo aver aderito alle deduzioni difensive svolte dalla chiamante nei confronti dell'attrice, eccepiva la non operatività della polizza al caso di specie e, in subordine, rilevava che la manleva era da contenere entro i limiti previsti dal contratto, entro il massimale ed al netto dello scoperto e/o franchigia di € 250,00 per ogni sinistro con eventuale applicazione della riduzione dell'indennità ex art. 1910 c.c.
5. Si costituiva la Parte_3
Anzitutto eccepiva, con riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, che quest'ultima aveva proposto domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti della società
, senza estendere le sue richieste anche nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...] Si associava, poi, a tutte le deduzioni difensive già formulate dalla società chiamante che aveva giustamente sottolineato il contenuto degli obblighi assunti dalla convenuta al momento della sottoscrizione del contratto preliminare all'organizzazione della manifestazione, in forza dei quali essa si era fatto carico di tutti gli eventuali danni subiti eventualmente da terzi nel corso dell'evento, impegnandosi a stipulare apposito contratto di assicurazione, anche in favore della stessa . Sulla base di quanto Controparte_1 evidenziato, rilevava che la prima destinataria della richiesta di chiamata in causa e della chiamata in garanzia da parte della avrebbe dovuto essere la in quanto la CP_1 CP_4 garanzia offerta dalla doveva intendersi operante solo “in secondo rischio per CP_2 differenza di condizioni e/o eccedenza di massimale”.
Deduceva che la non aveva rispettato il termine di decadenza di 30 Controparte_1 giorni previsto dall'art. 10 della c.g.a. di polizza e, in via subordinata, in caso di superamento di tutti i rilievi precedenti, di dover tenere in considerazione nel determinare l'entità dell'eventuale obbligo di manleva della previsione di polizza secondo cui è operante una franchigia fissa pari ad € 5.000,00 per sinistro con danni a cose.
Evidenziava che, in ogni caso, andava rigettata la richiesta di condanna al pagamento delle spese di difesa sostenute dall'a , poiché in base al contratto assicurativo, Controparte_1 la società assicuratrice non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati.
6. Con sentenza n. 9224, il tribunale di Napoli così provvedeva: “- dichiara la esclusiva responsabilità nell'evento per cui è causa della soc. e per Controparte_1
l'effetto condanna a risarcire i danni all'attrice nella complessiva somma di € 15665,34, oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge dall'evento al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla soc. nei confronti della Controparte_1 soc. - condanna la soc. al pagamento delle spese e Parte_1 Controparte_1 compensi del giudizio che liquida in €. 800,00 per spese ed €. 4835,00 per compensi, oltre le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge se dovuti con attribuzione a favore degli avvocati anticipatari Agostino LL e NA Fargoli;
- condanna la soc.
Reale Mutua di Assicurazione a manlevare la soc. per tutto quanto Controparte_1 per sorta e spese quest'ultima è tenuta a pagare alla ditta attrice;
compensa le spese tra la
e la soc. ; - pone le spese di CTU definitivamente a carico della Parte_1 CP_4 ditta attrice e della soc. nella misura del 50% ciascuna”. Controparte_1
In motivazione deduceva che: - la domanda attrice era parzialmente fondata;
- sebbene mancasse agli atti un contratto scritto relativo alla partecipazione della ditta attrice all'evento fieristico, non vi era contestazione alcuna sulla siffatta partecipazione;
- quello intercorso tra la società e la rivestiva i Parte_1 Controparte_1 caratteri del contratto di affitto transitorio;
- il rapporto che legava la ditta attrice e la convenuta, invece, era qualificabile come tipologia di accordo caratterizzata dall'offerta di servizi di cui il cliente può usufruire;
- la questione oggetto del giudizio riguardava, in particolare, i danni derivata dalla mancata adeguata manutenzione della struttura oggetto della locazione transitoria, difetto che aveva determinato le infiltrazioni con conseguente crollo della controsoffittatura dello stand espositivo;
- nessuna responsabilità, né a titolo contrattuale né extracontrattuale, poteva ascriversi in capo alla Parte_1
- la fattispecie andava inquadrata nella responsabilità contrattuale da inadempimento del locatore ( ) ai sensi dell'art. 1575 c.c. e ss., per non avere Controparte_1 messo a disposizione della convenuta società conduttrice un immobile idoneo all'uso locato ed esente da vizi;
- la responsabilità della società sussisteva anche nei confronti Controparte_1 della ditta attrice;
- nel caso di specie, la proprietaria del bene locato non solo non aveva offerto la prova della sussistenza del caso fortuito, ma non aveva neanche mai dedotto l'assenza di sua responsabilità per caso fortuito o per fatto illecito del terzo;
- il crollo della controsoffittatura aveva sicuramente causato dei danni all'attrice che, pur avendo versato il prezzo convenuto per la partecipazione all'evento fieristico per quattro giorni, era stata sicuramente impedita nell'espletamento dell'attività espositiva e di promozione dei prodotti del proprio campionario e tanto per tutta la durata della fiera, rendendo inutilizzabile anche l'allestimento a ciò preordinato;
- ai fini della quantificazione del danno emergente andavano riconosciuti i costi sostenuti dalla ditta attrice per la partecipazione all'evento fieristico pari ad € 5.630,34
e quelli relativi all'allestimento a tanto necessario per € 8.235,00, al trasporto delle merci di campionario per € 1.300,00, giuste fatture in atti;
- per i danni al campionario era giusto procedere alla liquidazione equitativa in €
500,00, tenuto conto delle foto allegate, delle fatture prodotte in atti e dei risultati dell'istruttoria orale;
- andava rigettata la domanda riconvenzionale trasversale e subordinata avanzata dalla in merito alla restituzione di somme già versate alla Controparte_1 conduttrice a titolo di ristoro in occasione dell'evento fieristico, in quanto del tutto infondata, atteso che dette somme non erano mai state espressamente imputate alla locatrice a titolo di risarcimento dei danni oggetto di causa richiesti dall'attrice;
- in relazione alla domanda di manleva avanzata dalla società Controparte_1 nei confronti della , andava rilevato che non vi era Parte_4 alcuna ipotesi di coassicurazione e che dalla documentazione in atti risultava che la società locatrice aveva provveduto tempestivamente ad informare la propria compagnia di assicurazione dell'evento oggetto di causa;
- andava, dunque, accolta la domanda di manleva, precisando che la stessa si estendeva anche alle spese legali.
7. La ha proposto appello. Parte_1
Con un unico motivo di appello lamenta l'omessa pronuncia da parte del tribunale in merito alla liquidazione delle spese di lite tra essa appellante e le appellate
[...]
. Controparte_6
Conclude chiedendo: “1) in riforma della sentenza n. 9224/2021 del Tribunale di Napoli, messa in data 11.11.2021 e pubblicata il 12.11.2021, G.I. dott.ssa Maria Esposito, all'esito del giudizio iscritto al n.r.g. 8038/2015, accertare e dichiarare l'omessa liquidazione delle spese di lite in favore della per i motivi in fatto ed in diritto esposti al capo Parte_1
1) della parte motiva presente atto;
2) per l'effetto condannare, in virtù dell'art. 91 c.p.c. e in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, la
[...]
(C.F. ), con sede legale in Casoria Controparte_3 CodiceFiscale_1 al complesso , via Matteotti n. 19/21, in persona legale rappresentante pro tempore, CP_7 nonché la (P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
Via J.F. Kennedy n. 54, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, da quantificarsi, quanto alla ditta individuale
[...]
in € 7.795,00, oltre spese generali ed accessori di legge, quanto alla Controparte_3 in € 3.972,00, oltre spese generali ed accessori di legge o nella Controparte_1 diversa misura ritenuta equa e giusta e comunque non inferiore all'importo di € 4.835,00, oltre spese generali e accessori di legge liquidato dal giudice di prime cure in favore della ditta individuale . Con vittoria di spese, anche generali, Controparte_3
e competenze legali del presente giudizio.”
8. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il giorno
1.02.2022, si è costituita la . Controparte_8
Ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame e ha proposto appello incidentale.
Con il primo motivo di appello ritiene che il tribunale abbia errato a dichiarare l'esclusiva responsabilità della e ad aver condannato quest'ultima al Controparte_1 risarcimento dei danni in favore della nella complessiva somma di € Controparte_3
15.665,34, oltre interessi e svalutazione monetaria dall'evento fino al soddisfo. Sostiene che, contrariamente a quanto interpretato dal giudice, l'inserimento delle clausole previste all'art. 8 del contratto intercorrente tra l'appellante incidentale e la aveva proprio Parte_1 lo scopo di manlevare la locatrice da ogni conseguenza derivante da danni che potessero verificarsi a beni e cose di espositori e fornitori, senza alcuna limitazione circa la causa dei danni. Ribadisce che lo stesso giorno in cui si verificò il sinistro, e quindi ben prima del giudizio instaurato dalla , la concordò con la Controparte_3 Controparte_1 Pt_1
una riduzione del prezzo pattuito per la locazione dei padiglioni dove si svolse la fiera
[...] per la somma di € 31.110,00, a titolo di risarcimento per tutti i danni verificatisi, e che tale riduzione venne documentalmente effettuata con l'emissione della nota di accredito n. 55 del 31.10.2023 con la causale “storno parziale spazi a seguito danni da maltempo”.
Con il secondo motivo di appello incidentale critica la sentenza impugnata lamentandone la nullità per difetto di motivazione in relazione alla errata e contraddittoria quantificazione dell'ammontare del risarcimento riconosciuto alla . Controparte_3
Sostiene che, quanto ai costi sopportati per la partecipazione all'evento fieristico dall'attrice, il giudice avrebbe dovuto tenere in conto che l'evento fieristico si svolse dal giorno 4 al giorno 7 ottobre 2013 e il sinistro per cui è causa avvenne il giorno 5 ottobre. Pertanto, poiché l'attrice partecipò pienamente alla fiera quanto meno il giorno 4 ottobre e metà del successivo giorno 5, quand'anche si volesse riconoscere alla il ristoro dei Controparte_3 costi sopportati per la partecipazione, il relativo indennizzo non potrebbe superare il 75% dei costi e quindi 10.974,00 in luogo della somma di € 15.165,34 riconosciuta in sentenza.
Evidenzia, inoltre, l'errore in cui è incorso il tribunale nel riconoscere all'attrice la somma di
€ 5.630,74 quale risarcimento per la partecipazione all'evento fieristico, laddove l'importo della fattura emessa dalla il 2.10.2013, n. 337, per la partecipazione all'evento Parte_1 era di € 5.097,00.
Deduce che il tribunale abbia errato nel liquidare in via equitativa i “danni arrecati al campionario”, sia perché la aveva negligentemente omesso di fornire ogni Controparte_3 elemento che potesse essere utilizzato dal tribunale per la liquidazione ex art. 1226 c.c., sia perché tale decisione è carente di motivazione in ordine ai parametri utilizzati.
Con il terzo motivo di appello incidentale critica la decisione impugnata nella parte in cui il giudice, mal interpretando la nota di accredito n.55 del 31.10.213, ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata avanzata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
Parte_1
Con l'ultimo motivo di appello incidentale lamenta l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado laddove il tribunale ha condannato la al pagamento della Controparte_1 metà anche del compenso liquidato al ctu.
Ha così concluso: “1) Rigettare l'appello principale proposto dalla società Parte_1 in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
2) Accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui immotivatamente ed ingiustamente condannato la al risarcimento dei Controparte_1 danni in favore della non riconoscendo l'obbligo gravante sulla Controparte_3 Parte_1 di manlevare e tenere indenne la concludente da ogni spesa e conseguenza;
3) In via
[...] gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub 2), accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui, immotivatamente ed ingiustamente, ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata avanzata da quest'ultima di restituzione della somma corrisposta alla pari ad € 31.100,00 oltre interessi come per legge;
4) In via Parte_1 gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub 1) e 2), accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui immotivatamente ed ingiustamente condanna la
al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1 Controparte_3
15.665,34 oltre interessi e svalutazione, in luogo della somma effettivamente dovuta in virtù delle argomentazioni innanzi svolte;
5) In via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sub 1) e 2), accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9224/2021 nella parte in cui immotivatamente ed ingiustamente condanna la al pagamento in favore Controparte_1 della del 50% delle spese di CTU;
6) In ogni caso, condannare controparti Controparte_3 al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, oltre onorari come per legge, ovvero in subordine rideterminare le stesse alla luce anche di un accoglimento parziale delle sollevate impugnazioni.
9. Con comparsa depositata telematicamente il 22.04.2022 si è costituita la
[...]
Parte_3
Contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello principale.
Evidenzia l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
cui dichiara di aderire e associarsi facendo propri i quattro motivi di gravame CP_1 formulati.
Ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dal tribunale perché assorbite dal tenore della decisione resa.
Rassegna le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello principale proposto dalla società
“ avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – 9^ Sezione Civile n. Parte_1
9224/2021 del 12/11/2021, perché inammissibile ed infondato: 2) accogliere l'appello incidentale proposto dalla società “ , perché ammissibile e Controparte_1 fondato, riformando di conseguenza le statuizioni rese dalla medesima sentenza ed adottando tutte le pronunce connesse e conseguenziali, anche in relazione alla domanda di garanzia proposta da “ nei confronti della “ Controparte_1 Parte_3
; 3) in ogni caso, condannare la società “ , o chi di dovere,
[...] Parte_1 al pagamento in favore della “ delle spese e delle Parte_3 competenze del presente grado del giudizio”.
10. Con ordinanza del 17.05.2022, la Corte, rilevata la contumacia della ditta individuale e della , ha ordinato la Controparte_3 CP_4 notifica dell'appello incidentale tardivo proposto dalla e dell'appello CP_1 Controparte_1 incidentale adesivo proposto dalla ai contumaci. Parte_3
11. Con comparsa depositata telematicamente il 7.11.2022 si è costituita la ditta individuale . Controparte_3
Contesta a fondatezza dell'appello principale in quanto, a suo parere, non vi è stata alcuna dimenticanza da parte del primo giudice in relazione alla liquidazione delle spese processuali. Evidenzia l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
Propone appello incidentale.
Con il primo motivo lamenta una ingiusta interpretazione delle risultanze documentali agli atti e una erronea determinazione dell'importo risarcitorio a seguito dell'evento dannoso impeditivo della partecipazione alla fiera.
Con il secondo motivo di appello incidentale si duole dell'addebito a suo carico, nella misura del 50%, delle spese di ctu.
Conclude chiedendo: “A) rigettare l'appello proposto dalla con conseguente Parte_1 condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore degli avvocati antistatari;
B) rigettare l'appello incidentale proposto da per tutte le Controparte_1 argomentazioni svolte nel presente atto;
C) in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento del motivo relativo alla manleva da parte della nei confronti della Parte_1 [...]
, dichiarare lo stesso principio valido tra le indicate parti e senza effetti sulla CP_1 [...]
alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di ristoro dei danni già ricevuto e CP_3 delle spese processuali e legali;
D) accogliere l'appello incidentale proposto dall'istante e per l'effetto accertare che il danno da lucro cessante sia pari ad euro 5.000,00 ; con condanna al pagamento della somma da parte della della e/o della Controparte_1
(in caso di accoglimento dell'appello incidentale sulla malleva) in favore Parte_1 dell'istante, oltre interessi e rivalutazione;
E) accogliere l'appello incidentale proposto dall'istante e, per l'effetto, attribuire le spese della ctu integralmente a carico della parte soccombente o mallevante (in caso di accoglimento dell'appello sul punto) e condannarla al pagamento del 50% in favore dell'istante , oltre interessi e rivalutazione;
F) Condannare
l'appellante principale e/o l'appellante incidentale alla refusione delle spese ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
12. Con comparsa depositata telematicamente il 9.11.2022 si è costituita la
[...]
che, rilevata l'infondatezza sia dell'appello principale che degli appelli Controparte_4 incidentali, conclude chiedendo: “- rigetti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell'impugnazione incidentale proposta da - condanni chi di Controparte_1 ragione alla refusione delle spese e delle competenze di questo grado;
- nella denegata ipotesi in cui, a seguito di accoglimento della impugnazione incidentale, sia disposta la condanna – anche pro-parte – di al risarcimento dei danni patiti da “ Parte_1 CP_3
(e qualora da ciò consegua un effettivo impegno patrimoniale che non sia altrimenti assorbito dalla prestazione già resa dalla Mostra) rigetti (ove riproposta anche in questa sede) l'istanza mallevadoria avanzata da per le ragioni illustrate nella parte narrativa Pt_1 ovvero – qualora sia accertata l'applicabilità delle garanzie alla fattispecie in esame - contenga la prestazione della nei limiti del massimale di Controparte_4 polizza ed al netto dello scoperto e/o franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro con eventuale applicazione della riduzione dell'indennità ex art. 1910 c.c., ove risulti tale norma applicabile.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni logico-giuridiche va analizzato prioritariamente l'appello incidentale tardivo proposto dalla . Controparte_1
1.1. L'appello incidentale proposto dalla è ammissibile, essendo stato Controparte_1 proposto con comparsa depositata il giorno 1.02.2022 e, quindi, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 166 e 343 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 16.05.2022 (poi differita di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c., al 17.05.2022).
Al riguardo, infatti, questa Corte ritiene maggiormente condivisibile la recente impostazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione, ma tale autonomia non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva volta a contestarlo, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.
Invero l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (cfr. Cass., Ord., n. 25409/2024; Cass., Ord. n.
15100/2024; Cass. n. 27787/2024; Cass. n. 22152/2024; Cass. n. 33015/2023; Cass. Ord.,
n. 26139/2022).
1.2. Ciò premesso in rito, tale gravame è fondato. Con il primo motivo di appello la lamenta l'erroneità della sentenza Controparte_1 laddove il tribunale ha dichiarato la sua esclusiva responsabilità in ordine agli eventi per cui
è causa.
Tale motivo merita accoglimento.
Come correttamente evidenziato dall'appellante incidentale, l'art. 8 del contratto di locazione intercorso tra la e la (contenuto nella produzione di Parte_1 Controparte_1 primo grado depositata telematicamente dalla ) prevedeva che la Controparte_1 conduttrice “manleva e garantisce la da ogni responsabilità per Controparte_1 danni cagionati a cose e persone in occasione della manifestazione in oggetto e ciò per
l'interno periodo indicato dall'art. 5 del presente contratto. La , inoltre, si obbliga CP_5
a stipulare, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa, per un ammontare minimo di copertura di € 1.000.000,00, per i rischi derivanti da furto, incendio, scoppio, lesione o qualsiasi altro incidente e danno alle strutture ed al personale della
. La si obbliga, inoltre, a stipulare polizza RCT con primaria compagnia CP_1 CP_5 nazionale – predisposta in favore della – per danni causati a terzi Controparte_1 ed a cose di terzi (pubblico, personale interno della Mostra, personale di altre ditte presenti negli spazi della Mostra oggetto del presente contratto, beni e cose di espositori e fornitori).
(…)”.
Mediante la conclusione del suddetto contratto è evidente che la accettava Parte_1 di manlevare e garantire (anche mediante la stipulazione di apposita polizza assicurativa) la da danni “cagionati a cose e persone” nonché, come meglio Controparte_1 specificato nel secondo capoverso dell'art. 8, a “beni e cose di espositori e fornitori”, proprio come quelli verificatisi nel caso che ci occupa alla ditta CP_3 Controparte_3
.
[...]
Tenuto conto dell'applicabilità della suddetta clausola al caso di specie, è chiaro che il primo motivo di appello incidentale della va accolto per non essere Controparte_1 quest'ultima il soggetto responsabile tenuto al risarcimento dei danni nei confronti della
[...]
ma la Controparte_3 Parte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello, dunque, comporta la riforma della sentenza di primo grado nel senso che la responsabilità per i fatti oggetto di causa va addebitata alla
Parte_1
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
2. La Corte rileva, inoltre, l'ammissibilità dell'appello incidentale adesivo proposto dalla con comparsa depositata il giorno 22.04.2022 e, Parte_3 quindi, nel rispetto del termine perentorio ex artt. 166 e 343 c.p.c., di almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione del 16.05.2022 (poi differita di ufficio, ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis c.p.c., al 17.05.2022).
Tale, infatti, deve considerarsi l'impugnazione di tipo adesivo proposta dalla
[...] avendo questa insistito per l'accoglimento dell'appello incidentale Parte_3 della per la riforma della sentenza oggetto dell'impugnazione Controparte_9 in via principale da parte di Parte_1
L'accoglimento dell'appello incidentale tardivo della di Napoli comporta Controparte_1 il conseguente accoglimento dell'appello incidentale adesivo della Parte_3
[...]
3. Va ora analizzato l'appello incidentale proposto dalla ditta Controparte_3
.
[...]
In via preliminare va analizzata la deduzione della che, con Parte_3 note di trattazione scritta depositate il giorno 11.11.2020, ha eccepito la cessazione dell'impresa individuale Very BO e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese fino dal 3.06.2015, come risulta dalla visura camera allegata in atti.
Sul punto va menzionato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore,
è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti. (Cass.
n. 35962/2021; Cass. Ord. n. 28658/2020).
Ciò posto, sempre in rito, va esaminata la tempestività e ammissibilità dell'appello incidentale della . Controparte_3
La ditta , a cui è stato notificato l'appello incidentale tardivo della Controparte_3 [...]
il 17.05.2022, ha proposto appello incidentale con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata il 7.11.2022, quindi, nel rispetto del termine perentorio, ex artt. 166 e
343 c.p.c., di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 29.11.2022, fissata con decreto del 17.05.2022. Invero, essendo sorto l'interesse della ditta individuale a seguito della Controparte_3 notifica dell'appello incidentale della , i venti giorni andavano osservati Controparte_1 rispetto alla data d'udienza fissata dalla Corte con decreto del 17.05.2022.
3.1 Ciò premesso, venendo al merito, il primo motivo di doglianza è infondato.
Con il primo motivo di appello incidentale la ditta individuale lamenta una Controparte_3
“ingiusta e scorretta interpretazione delle risultanze documentali agli atti e conseguente determinazione dell'importo risarcitorio a seguito dell'evento danno impeditivo della partecipazione alla fiera”.
Orbene l'appellante incidentale in primo grado aveva chiesto il risarcimento del danno, sia a titolo di danno emergente che a titolo di lucro cessante, quantificato in totale nella somma di € 150.000,00.
Il tribunale, sulla scorta dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio (ctu, documenti e testimonianze), ha ritenuto non provato il danno da lucro cessante, mentre, in relazione al danno emergente, ha liquidato la somma di € 15.665,34 così ottenuta: € 5.630,34 per la partecipazione all'evento fieristico, € 8.235,00 per l'allestimento, € 1.300,00 per il trasporto delle merci di campionario (tutto come da fatture in atti) e, infine, € 500,00 in relazione ai danni dedotti al campionario.
In relazione al danno emergente e, più in particolare, al danno al campionario, ritiene questa
Corte che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che dal compendio probatorio raccolto in giudizio non emergesse la prova dell'asserito danno se non in relazione ai c.d. fazzoletti.
Invero il quadro probatorio è il seguente.
Il testimone , escusso all'udienza del 7.06.2017, premesso che si trovava Testimone_1 sui luoghi di causa con la moglie, ha specificato che “quando sono andato la mattina della domenica trovai i Vigili del Fuoco che avevano bucato il soffitto forse per mettere in sicurezza e ho notato che, nel fare dette operazioni, si è danneggiata parte della merce sottostante il lato delle infiltrazioni”. Ha aggiunto che “il campionario, costituito dalle bomboniere e dai c.d. fazzoletti, dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato solo in parte visionabile in quanto in parte danneggiato dall'intervento dei Vigili del Fuoco e dal precedente gocciolamento dell'acqua che ha rovinato in particolare alcuni fazzoletti, molti dei quali in tessuto “macramè”, “penso che la distruzione del campionario sia relativa al 40-
45%, ma se ben ricordo dato il tempo trascorso. Non ho idea del numero di pezzi costituenti il campionario”. Ha infine dichiarato che “dopo le infiltrazioni e l'intervento dei Vigili del Fuoco
e della squadra di pulizia lo stand è rimasto aperto al pubblico sia pure con le limitazioni relative al campionario”. , invece, escussa nello stesso giorno di udienza, qualificatasi come Parte_5
“responsabile amministrativa della , in ordine ai danni alla campionatura Parte_1 dichiarava che essa “era costituita da fazzoletti e qualche bomboniera. Non ho notato quale
e quanti pezzi di detta campionatura furono danneggiati”. Ha aggiunto che “dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della squadra di pulizie, durato circa un'ora, lo stand è rimasto aperto”.
, escusso all'udienza dell'11.10.2017, dichiarava che “il sabato la merce fu Persona_1 parzialmente spostata per poter mettere i secchi sotto i punti di gocciolamento, mentre la domenica la caduta di calcinacci la mattina e di alcuni pannelli della controsoffittatura il pomeriggio determinò la rovina di parte della merce messa in esposizione.” Aggiungeva che
“parte del campionario, costituito dalla merce esposta, si è rovinata ma non posso determinare la percentuale”.
Dalle foto prodotte dalla ditta (allegate alla produzione di primo Controparte_3 grado di parte attrice depositata telematicamente in appello) non è dato evincere alcun danneggiamento della merce esposta. Infatti, esse ritraggono esclusivamente i particolari della controsoffittatura danneggiata dalle infiltrazioni e nelle foto nn. 8,9 e 10, uniche ritraenti parte del campionario, non emerge alcun danno alla merce.
A riprova della infondatezza delle deduzioni dell'appellante incidentale vi è anche l'esito della consulenza tecnica d'ufficio alla luce della quale l'esperto, incaricato dal giudice dello specifico compito di stimare il costo del campionario danneggiato durante la fiera, prendendo come base di riferimento il video prodotto da parte attrice, ha così concluso “in conclusione la scrivente CTU non è in condizioni di poter effettuare alcuna valutazione dei beni presunti danneggiati, in quanto il video prodotto come prova da parte attrice è inefficiente come su specificato.” (cfr. par. 4 della ctu depositata nel fascicolo di primo grado allegato agli atti).
In sostanza, in assenza di un adeguato riscontro probatorio in relazione agli effettivi danni al campionario della , ritiene questa Corte che, in ordine al danno Controparte_3 emergente, il Tribunale abbia correttamente quantificato il risarcimento di tale voce di danno in € 500,00.
Analogo discorso può svolgersi in relazione al lucro cessante.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Cass, Ord. n.8758/2025). L'appellante incidentale, sotto questo profilo, oltre ad aver lamentato genericamente la circostanza relativa all'impossibilità di partecipare alla fiera con tutto il campionario portato in esposizione, non ha fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della propria doglianza.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la ditta non ha Controparte_3 prodotto alcun documento di comparazione da cui poter evincere una riduzione dei ricavi correlata all'evento oggetto di causa (ad esempio bilanci di esercizio dell'anno precedente alla fiera, bilanci dell'anno relativo alla fiera e all'anno immediatamente successivo).
In assenza di un convincente quadro probatorio, dunque, la decisione del tribunale va confermata.
4. L'accoglimento dell'appello incidentale della in punto di Controparte_1 responsabilità comporta l'assorbimento dell'unico motivo di appello principale proposto dalla in punto di spese, in quanto, in forza della parziale riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese sia del primo, sia del secondo grado di giudizio, in ragione dell'effetto espansivo interno della riforma (v. art. 336 cpc).
5. Le spese della consulenza tecnica di primo grado vanno poste definitivamente a carico della risultata soccombente nel giudizio. Parte_1
Pertanto, deve ritenersi accolto il secondo motivo del gravame proposto dalla
[...]
, avverso la sua condanna al pagamento del 50% del compenso del CTU. CP_3
6. Va accolta la domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado così come prospettata dalla con le Parte_3 note di trattazione scritta depositate il giorno 11.11.2022.
La suddetta società ha provato l'avvenuto versamento di € 17.120,34 nei confronti di in favore del quale , titolare della , Testimone_1 Controparte_3 Controparte_3 aveva rilasciato procura all'incasso e il pagamento di € 7.854,84 in favore dei difensori antistatari della . Controparte_3
In conseguenza di quanto allegato e provato (cfr. allegati alla nota di trattazione scritta dell'11.11.2022) dalla e i difensori Parte_3 Testimone_1 antistatari della vanno condannati alla restituzione di quanto ricevuto in Controparte_3 esecuzione della sentenza di primo grado (v. Cass. 9280/2019, sull'obbligo di restituzione delle spese da parte del difensore antistatario, in caso di riforma della sentenza in appello, anche se non evocato nel giudizio di appello).
7. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, come detto, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
8. Ai sensi dell'art. 91 cpc, la deve essere condannata al pagamento Parte_1 delle spese del primo e del secondo grado di giudizio nei confronti dei difensori antistatari della , nei confronti della e della Controparte_3 Controparte_1
Parte_3
Resta ferma la compensazione delle spese di primo grado nei rapporti tra la Parte_1
e la in quanto tale statuizione non ha formato oggetto di Controparte_4 gravame.
Non deve provvedersi alla regolazione delle spese di secondo grado tra e la Parte_1
, atteso che l'appello è stato notificato a questa solo a titolo di Controparte_4 litis denuntiatio, non avendo l'appellante rivolto alcuna domanda nei confronti della
(v. Cass. sent. 4352/2019) Controparte_4
9. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
Tenuto conto del valore della causa – determinato, in applicazione del criterio del decisum, in ragione della somma riconosciuta in favore della -, deve farsi Controparte_3 applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%, in ragione della non complessità delle questioni risolte.
10. Poiché l'appello principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'appello principale proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
e nei confronti della;
Controparte_1 Controparte_3
2) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
nei confronti della e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di Napoli n. 9224, pubblicata il 12.11.2011, dichiara la esclusiva Parte_1 responsabile dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, unica tenuta a risarcire i danni alla ditta individuale;
Controparte_3
3) accoglie l'appello incidentale adesivo proposto dalla Parte_3
[...]
4) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale proposto dalla ditta
[...]
nei confronti della Controparte_3 Parte_1
5) accoglie la domanda di restituzione proposta dalla Parte_3
e, per l'effetto, condanna e i difensori antistatari della Testimone_1 Controparte_3 alla restituzione di quanto ricevuto dalla suddetta società in esecuzione della sentenza di primo grado;
6) condanna la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore Parte_1 dei difensori antistatari della , liquidate Controparte_3 Controparte_3 in € 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso generali nella misura del 15%, iva e cpa;
7) condanna la al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore Parte_1 della , liquidate in € 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
8) condanna la al pagamento delle spese del primo grado in favore della Parte_1 liquidate in € 2.538,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Parte_3 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
9) conferma la sentenza di primo grado in punto di spese tra la e la Parte_1 [...]
; Controparte_4
10) condanna la al pagamento delle spese del secondo grado in favore della Parte_1
, liquidate in € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso generali Controparte_1 nella misura del 15%, iva e cpa;
11) condanna la al pagamento delle spese del secondo grado in favore della Parte_1
liquidate in € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Parte_3 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
12) condanna al pagamento delle spese del secondo grado in favore dei Parte_1 difensori antistatari della ditta individuale , liquidate in Controparte_3
€ 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso generali nella misura del 15%, iva e cpa;
13) nulla sulle spese del secondo grado di giudizio tra la e la Parte_1 [...]
; Controparte_4
14) pone definitivamente le spese di ctu a carico della Parte_1
15) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini