CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 664/2025
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Giudice dott. Pietro Iovino Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONTOSI PIER PAOLO e dell'avv. FRANZONI MASSIMO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
GALLERIA CAVOUR 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SQUICQUERO MARCO e dell'avv. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE ( ) VIA SOLFERINO N. 44 BOLOGNA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in C/O AVV. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE - VIA SOLFERINO N. 44 BOLOGNA presso il difensore avv. SQUICQUERO MARCO
APPELLATA
CON APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO pagina 1 di 9 AD OGGETTO: COMODATO – INADEMPIMENTO - RILASCIO - IN GRADO
DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 20.06.2025:
APPELLANTE: << Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 2098/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 11 giugno 2024 e registrata in data 16 luglio 2024
In via preliminare: respingere le domande di perché totalmente infondate in fatto Controparte_2 e diritto.
In via istruttoria: [OMISSIS]
Con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.>>.
APPELLATA con Appello Incidentale Condizionato: << Per tutto quanto sopra, nell'interesse di si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Controparte_2 contraria istanza disattesa e reietta, voglia così provvedere: i) in via cautelare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 755/2025, emessa in data 26.3.2025 dal Tribunale di Bologna;
ii) nel merito: dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis. c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. 755/2025, emessa in data 26.3.2025 dal CP_1 Tribunale di Bologna a definizione del giudizio RG 10235/2024 e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto;
iii) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato col presente atto e per l'effetto accertare la legittimità della facoltà di finalizzata a Controparte_2 far dichiarare cessato il contratto di comodato del 31.1.2008 per legittimo recesso ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. e, per l'effetto, confermare la condanna di Controparte_1 all'immediato rilascio dei locali oggetto del contratto medesimo;
[...] iv) in ogni caso: condannare alla rifusione in favore della odierna Concludente delle CP_1 spese legali di soccombenza del presente grado del giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri. In via istruttoria reitera l'opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta da perché CP_1 vertente su capitoli riguardanti fatti tutti avvenuti prima della sottoscrizione del contratto di comodato e, come tali, assolutamente irrilevanti ai fini della decisione della presente controversia.>>.
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. (anche solo GSR o comodante), per Controparte_2 quanto di odierno residuo interesse, conveniva in giudizio la
[...] anche solo o comodataria) con ricorso ex art. Controparte_1 CP_1
447 bis c.p.c., per sentir dichiarare cessato e comunque risolto, il contratto di comodato BO 4/2008 del 31.1.2008 (anche solo Contratto) per l'inadempimento della comodataria. Deduceva molteplici inadempimenti della comodataria, consistenti: a) nell'aver avviato all'interno dei locali concessi in comodato una illecita attività di vendita di prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 3 del Contratto, consistenti nella vendita di capi d'abbigliamento e somministrazione di generi alimentari e bevande;
b) nella morosità nel pagamento degli oneri accessori, che alla data del 27.1.2023 ammontava a € 8.873,66; c) nell'aver stabilmente occupato spazi esterni al locale oggetto di Contratto, ove erano stati posizionati un frigorifero e diversi espositori per libri e riviste. Allegava altresì che i locali erano stati concessi in uso per lo svolgimento della sola attività di rivendita di quotidiani e riviste e che gli adempimenti di cui sopra, stante la natura gratuita del rapporto, legittimavano il recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 1804 cc. Formulava altresì, sempre in via principale, richiesta di restituzione del bene ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., trattandosi di comodato senza determinazione di durata. 0.1. Si costituiva in giudizio la Controparte_3 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, tra l'altro e per quanto di limitato odierno interesse, il rigetto della domanda attorea, che affermava non fondata, in quanto le attività esercitate e contestate come inadempimento, erano tutte lecitamente esercitate, sostenendo a sua volta l'inadempimento della comodante per non aver consegnato i locali definitivi e per un'asserita mancata attivazione del rapporto di associazione in partecipazione. 0.2 La causa senza alcuna attività istruttoria veniva decisa con sentenza n. 755/2025, emessa in data 26.3.2025, del Tribunale civile di Bologna, pubblicata il giorno 26.3.2025 e non notificata, con la quale in accoglimento del ricorso e, per quanto di residuo interesse, la comodataria era condannata al rilascio, in quanto l'attività di rivendita di generi diversi da giornali e riviste e l'occupazione di spazi ulteriori era considerato obiettivo e significativo inadempimento in violazione degli artt. 3 e 1 del Contratto, attività vietata che doveva essere particolarmente apprezzata in relazione alla gratuità del comodato, che giustificava la restituzione ai sensi dell'art. 1804, comma 3, cc.
pagina 3 di 9 1. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Controparte_3 con ricorso depositato il 15.04.2025, lamentando che il
[...]
Tribunale:
a) « 1. Con una ricostruzione dei fatti errata e non condivisibile ha ritenuto riferibile a e non a (d'ora innanzi Controparte_4 Controparte_2 Contr solo ) l'inadempimento denunciato dalla ditta in merito alla mancata CP_1 decorrenza del contrato di associazione in partecipazione che sarebbe dovuta avvenire con la consegna dei locali definitivi, da adibire a rivendita di giornali, riviste e altre merceologie all'interno della stazione ferroviaria di Bologna;
»; b) « 2. Con una interpretazione dei fatti distorta ha richiamato l'art. 1460 cod. civ. non considerando che la ditta non ha sollevato l'eccezione di CP_1 inadempimento in quanto nell'utilizzare il chiosco di cui è causa non ha mai avuto la consapevolezza di violare il contratto di comodato, così come non ha mai invocato la Contr
“tolleranza” di;
»; Contr c) « 3. Con il richiamo errato all'inerzia di cita una massima della S.C. Sent. n.14240/2020 non conferente alla vicenda di cui è causa;
»; d) « 4. Con motivazione tautologica e comunque errata dà per certo che la
[...] ha utilizzato spazi ulteriori rispetto a quelli concessi in comodato;
»; CP_6
e) « 5. Con riferimento alla vendita di altre merceologie ha ritenuto che questo commercio non costituisse un uso conforme al contratto di comodato, omettendo di illustrare l'iter logico seguito per giungere alla decisione assunta.». 1.1 Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc e degli artt. 348bis e 436 bis cpc, proponendo altresì ai sensi degli artt. 334 e 343 c.p.c. appello incidentale condizionato, volto a far dichiarare cessato il contratto di comodato per legittimo recesso Contr della ricorrente anche ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., domanda formulata sempre in via principale nel giudizio di primo grado.
1.2 All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti, la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza con riserva del deposito della motivazione. 1.2.1 Come anticipato l'appellata sostiene l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 436 bis c.p.c. come rispettivamente novellati dal D. Lgs. 31.10.2024 n. 164 e dal D. Lgs. 22.6.2021 n. 83, allegando testualmente come nucleo centrale dell'eccezione che << …..è agevole rilevare come l'atto di appello notificato da controparte sia totalmente - ed in maniera insanabile - carente dei citati indispensabili requisiti, visto che lo stesso si sostanzia in una esposizione della vicenda controversa ed pagina 4 di 9 in generici motivi di doglianza, non riferiti specificamente a precisi capi della sentenza impugnata, dai quali non è possibile enucleare specifiche e determinate ragioni di censura alla sentenza impugnata…..>> (Cfr. comparsa di costituzione pag. 3). 1.2.2 L'eccezione non è fondata. L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata. Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva una relativa farraginosità nell'articolazione ed una evidente ripetizione di argomenti, talora anche eccentrici rispetto alla centralità del gravame, quanto all'assetto contrattuale del comodato, ma è altrettanto indubbia la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto l'appellante non si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, ma ha indicato le parti di sentenza gravate e le ragioni a confutazione della motivazione di rigetto. Conseguentemente a parere della Corte la censura dell'appellata tralascia che la complessiva lettura dell'impugnazione, anche rispettosa della novella, consente di comprendere appieno le ragioni del gravame. Pertanto, l'appello può essere esaminato nel merito. 2. L'appellante, come anticipato, affida sostanzialmente le proprie censure a vari motivi di appello, legati al rigetto della propria linea difensiva, che s'incentra su di un'unica vera e sostanziale ragione, che può essere sintetizzata nella legittimità dell'esercizio dell'attività di vendita di generi diversi da riviste e giornali, che del resto è l'attività che anche la sentenza gravata ha valorizzato per accogliere la domanda di rilascio, ritenendo altresì non rilevante l'eccepita mancata stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione, tra e , società controllata CP_1 Controparte_4 Contr da , nell'ambito di un più vasto accordo relativo alla ristrutturazione e risistemazione degli spazi nella Stazione Ferroviaria di Bologna. Quindi, le censure dell'appellante vanno trattate congiuntamente rinvenendosi in effetti una ragion liquida, costituita proprio dall'inadempimento al comodato da parte della comodataria. Orbene, l'appello è infondato per le ragioni che seguono nella premessa che la mancata stipula del su menzionato contratto di associazione in partecipazione non è certo imputabile all'odierna appellata, che di esso contratto non è mai stata parte, come callidamente affermato anche nella sentenza di prime cure.
pagina 5 di 9 3. Non è in dubbio la qualifica del rapporto come comodato gratuito ed è altresì pacifico che la comodataria, senza alcuna autorizzazione in proposito, ha esercitato, oltre che l'attività lecita contrattualmente di rivendita giornali e riviste, anche altre attività, tutte quelle allegate dalla comodante, che non risultano oggetto di alcuna contestazione, tra le quali in particolare quella della vendita di generi alimentari e di abbigliamento ed altro, quanto meno ai passeggeri in transito nella stazione ferroviaria di Bologna, occupando anche per ciò spazi esterni non oggetto del contratto e rendendosi morosa nel pagamento degli oneri e delle spese poste a suo carico. Si ribadisce che questa condotta non è oggetto di contestazione. Il contratto all'art. 1 recita <Le Parti si danno reciprocamente atto che le strutture vengono concesse a titolo meramente provvisorio sino alla avvenuta riqualificazione degli spazi, in cui andranno collocati i locali definitivi da adibire all'attività di rivendita di quotidiani, riviste e altre merceologie connesse. >>; l'art. 3 altresì sancisce che <È vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito. >> ed in linea con le previsioni dell'art. 1 l'allegato sub A) del contratto di comodato al punto n. 1 prevede che <i locali di cui è causa saranno da destinare per l'esercizio di rivendita di quotidiani, riviste ed altre merceologie connesse. >>. Come stabilito in prime cure e anche oggi allegato dalla società appellata, nel sintagma “altre merceologie connesse“ (Cfr. Alleg. sub A) o “merceologie connesse” (Cfr. art. 1) non può di certo farsi rientrare l'attività di vendita concretamente posta in essere, che, non solo, non ha nulla a che vedere con quotidiani e riviste o con servizi accessori ad essi, ma anche e soprattutto, consiste in una attività di vendita di merce completamente eccentrica rispetto a quella prevista come unicamente legittima. Il tenore contrattuale, infatti, è inequivoco nel concedere la possibilità di rivendere merceologie connesse e non certo vendere bibite refrigerate, attraverso la collocazione di un frigo espositore, alimenti vari e articoli di abbigliamento nonché collocare espositori esterni all'edicola. Né vale opinare il contrario, allegando in proposito che l'attività di vendita degli articoli de quibus è attività lecitamente esercitabile da una rivendita di giornali e riviste, a ciò richiamando l'art 5 del D. Lgs. 170/2001, secondo il quale gli edicolanti potrebbero vendere presso la loro sede qualunque altro prodotto previsto dalla vigente normativa. Secondo l'appellante, infatti, il Giudice di prime cure ha completamente disatteso il dettato normativo che regola l'attività delle edicole, in particolare <…con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 170/2001, art 5 comma 1 bis, agli edicolanti era concesso di
pagina 6 di 9 vendere qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.>> (Cfr. appello pag. 18). Nella premessa che il richiamo normativo dovrebbe riferirsi all' art. 5, comma d-bis), del D.Lgs. n. 170 del 2001 secondo il quale “gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.”, a ciò però è facile replicare che, pur a tutto volerle concedere, è evidente che una eventuale liceità dell'attività de qua, tuttavia, si pone in contrasto con il contratto di comodato. Infatti, un simile riferimento normativo risulta improprio e comunque irrilevante ai fini della Contr decisione, in quanto gli adempimenti o gli inadempimenti di come di , CP_1 vanno valutati, come ha correttamente fatto il Tribunale, con esclusivo riferimento alle chiare ed inderogabili previsioni del contratto di comodato, in forza delle quali i locali sono stati concessi unicamente per lo svolgimento dell'attività di rivendita di quotidiani e riviste e/o articoli merceologicamente connessi (art. 1 e alleg. sub A) e con l'espressa previsione per la quale è vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito (art. 3), con la conseguenza che è anche sterile allegare che tale attività non è vietata dal contratto stesso. Sul punto inoltre non possono che essere richiamate le condivisibili osservazioni svolte dalla comodante appellata, per le quali la violazione deve essere apprezzata anche e soprattutto in relazione alla gratuità del contratto, argomentazione che non pare aver particolarmente interessato il Tribunale. Va, infatti, ricordato che <<Nel comodato di un immobile, stipulato senza la espressa fissazione di un termine, questo, mentre non è desumibile dalla generica destinazione che l'immobile può avere per sua propria natura, trattandosi di destinazione ad uso generico ed indeterminato, può esser desunto dalla particolare, specifica destinazione del bene, restando individuato attraverso le particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento, sicché in tale caso il giudice ha il dovere di accertare se il godimento della cosa, per come e per quanto consentito, non abbia più ragione di protrarsi nel tempo sì da ingenerare l'obbligazione di restituzione per scadenza del termine o esaurimento dell'utilità ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. ovvero se il godimento stesso non abbia trasmodato in eccesso ed abuso così da legittimare il comodante alla diversa azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario a norma dell'art. 1804 cod. civ.. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 08/03/1995 (Rv. 490997 - 01)]. In particolare quanto a quest'ultimo principio teso ad accertare l'inadempimento si è affermato che <<In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso pagina 7 di 9 rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6203 del 18/03/2014 (Rv. 629891 - 01)]. Principi questi ribaditi anche più recentemente e tali da costituire ius receptum, affermandosi che <<Il fatto che il comodato sia gratuito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, fa sì che esso si caratterizzi come contratto unilaterale, perché connotato da obbligazioni a carico del solo comodatario. Non sono identificabili infatti obblighi a carico del comodante che siano in nesso di interdipendenza causale con quelli del comodatario. Tantomeno può dirsi che il comodato sia, ciononostante, con attribuzioni patrimoniali corrispettive, posto che all'obbligo di consegna del tradens non corrisponde sinallagmaticamente la prestazione di restituire o quella di custodire e conservare la cosa, facenti capo all'accipiens. Non a caso per descrivere la presenza, sia pure su piani diversi, cioè non posti l'uno quale ragione giustificativa dell'altro, di obblighi previsti a carico di entrambe le parti
— chi usa gratuitamente della cosa è obbligato a custodirla e a conservarla con diligenza e a restituirla ed anche il comodante può essere tenuto ad eseguire determinate prestazioni — il comodato viene definito "contratto bilaterale imperfetto". Tale descrizione qualificativa conferma l'assenza di un nesso di reciprocità delle attribuzioni patrimoniali (la naturale gratuità del comodato non sarebbe compromessa neppure dall'imposizione al comodatario dell'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile oggetto del contratto: Cass. 15/01/2003, n. 485) e vale a sottrarre il contratto all'operare dei rimedi risolutori di diritto comune dei contratti. Di essi peraltro neppure c'è bisogno, visto che il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno (la richiesta di restituzione anticipata del bene "non è riconducibile comunque alla risoluzione per inadempimento ma questa facoltà di scioglimento anticipato del rapporto è piuttosto accostata dalla dottrina alla figura del recesso": Cass. 18/03/2014, n.6203, in motivazione).>> [Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15591, dd 22/05/2019 e deposito del 11/06/2019, in motivazione pagg. 6 e segg.] 4. Discende da ciò che la domanda di cessazione è fondata e l'appello non può che essere respinto. Come già deciso dal Tribunale risultano assorbite ogni altra ipotesi di asserito inadempimento, comunque riproposte ex art. 346 cpc, dovendo quella de qua essere considerata di evidente natura prevalente anche rispetto a quella allegata di asserita pagina 8 di 9 mancata consegna dei locali definitivi, posto che ciò, non solo, costituisce una situazione stratificata e consolidatasi dopo numerosi anni, circa sedici, senza che ciò abbia mai suscitato pressanti e coltivate istanze o doglianze in proposito, ma anche, non è in contestazione che l'appellante abbia potuto esercitare pienamente l'attività principale per la quale il bene le era stato concesso in comodato, si ribadisce, gratuito, cosa che fa risaltare in maniera callida, come già detto anche dal Tribunale, la violazione oggi contestata ed accertata.
5. L'appello incidentale condizionato non va conseguentemente esaminato.
6. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante al Controparte_1 pagamento in favore di elle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo Controparte_1 unificato. Bologna, 20/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Giudice dott. Pietro Iovino Giudice Relatore
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 664/2025 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MONTOSI PIER PAOLO e dell'avv. FRANZONI MASSIMO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in C.F._1
GALLERIA CAVOUR 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SQUICQUERO MARCO e dell'avv. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE ( ) VIA SOLFERINO N. 44 BOLOGNA;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in C/O AVV. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE - VIA SOLFERINO N. 44 BOLOGNA presso il difensore avv. SQUICQUERO MARCO
APPELLATA
CON APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO pagina 1 di 9 AD OGGETTO: COMODATO – INADEMPIMENTO - RILASCIO - IN GRADO
DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 20.06.2025:
APPELLANTE: << Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 2098/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 11 giugno 2024 e registrata in data 16 luglio 2024
In via preliminare: respingere le domande di perché totalmente infondate in fatto Controparte_2 e diritto.
In via istruttoria: [OMISSIS]
Con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.>>.
APPELLATA con Appello Incidentale Condizionato: << Per tutto quanto sopra, nell'interesse di si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni Controparte_2 contraria istanza disattesa e reietta, voglia così provvedere: i) in via cautelare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 755/2025, emessa in data 26.3.2025 dal Tribunale di Bologna;
ii) nel merito: dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis. c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. 755/2025, emessa in data 26.3.2025 dal CP_1 Tribunale di Bologna a definizione del giudizio RG 10235/2024 e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto;
iii) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, accogliere l'appello incidentale condizionato spiegato col presente atto e per l'effetto accertare la legittimità della facoltà di finalizzata a Controparte_2 far dichiarare cessato il contratto di comodato del 31.1.2008 per legittimo recesso ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. e, per l'effetto, confermare la condanna di Controparte_1 all'immediato rilascio dei locali oggetto del contratto medesimo;
[...] iv) in ogni caso: condannare alla rifusione in favore della odierna Concludente delle CP_1 spese legali di soccombenza del presente grado del giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri. In via istruttoria reitera l'opposizione all'ammissione della prova per testi richiesta da perché CP_1 vertente su capitoli riguardanti fatti tutti avvenuti prima della sottoscrizione del contratto di comodato e, come tali, assolutamente irrilevanti ai fini della decisione della presente controversia.>>.
LA CORTE Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. (anche solo GSR o comodante), per Controparte_2 quanto di odierno residuo interesse, conveniva in giudizio la
[...] anche solo o comodataria) con ricorso ex art. Controparte_1 CP_1
447 bis c.p.c., per sentir dichiarare cessato e comunque risolto, il contratto di comodato BO 4/2008 del 31.1.2008 (anche solo Contratto) per l'inadempimento della comodataria. Deduceva molteplici inadempimenti della comodataria, consistenti: a) nell'aver avviato all'interno dei locali concessi in comodato una illecita attività di vendita di prodotti diversi da quelli previsti dall'art. 3 del Contratto, consistenti nella vendita di capi d'abbigliamento e somministrazione di generi alimentari e bevande;
b) nella morosità nel pagamento degli oneri accessori, che alla data del 27.1.2023 ammontava a € 8.873,66; c) nell'aver stabilmente occupato spazi esterni al locale oggetto di Contratto, ove erano stati posizionati un frigorifero e diversi espositori per libri e riviste. Allegava altresì che i locali erano stati concessi in uso per lo svolgimento della sola attività di rivendita di quotidiani e riviste e che gli adempimenti di cui sopra, stante la natura gratuita del rapporto, legittimavano il recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 1804 cc. Formulava altresì, sempre in via principale, richiesta di restituzione del bene ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., trattandosi di comodato senza determinazione di durata. 0.1. Si costituiva in giudizio la Controparte_3 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, tra l'altro e per quanto di limitato odierno interesse, il rigetto della domanda attorea, che affermava non fondata, in quanto le attività esercitate e contestate come inadempimento, erano tutte lecitamente esercitate, sostenendo a sua volta l'inadempimento della comodante per non aver consegnato i locali definitivi e per un'asserita mancata attivazione del rapporto di associazione in partecipazione. 0.2 La causa senza alcuna attività istruttoria veniva decisa con sentenza n. 755/2025, emessa in data 26.3.2025, del Tribunale civile di Bologna, pubblicata il giorno 26.3.2025 e non notificata, con la quale in accoglimento del ricorso e, per quanto di residuo interesse, la comodataria era condannata al rilascio, in quanto l'attività di rivendita di generi diversi da giornali e riviste e l'occupazione di spazi ulteriori era considerato obiettivo e significativo inadempimento in violazione degli artt. 3 e 1 del Contratto, attività vietata che doveva essere particolarmente apprezzata in relazione alla gratuità del comodato, che giustificava la restituzione ai sensi dell'art. 1804, comma 3, cc.
pagina 3 di 9 1. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Controparte_3 con ricorso depositato il 15.04.2025, lamentando che il
[...]
Tribunale:
a) « 1. Con una ricostruzione dei fatti errata e non condivisibile ha ritenuto riferibile a e non a (d'ora innanzi Controparte_4 Controparte_2 Contr solo ) l'inadempimento denunciato dalla ditta in merito alla mancata CP_1 decorrenza del contrato di associazione in partecipazione che sarebbe dovuta avvenire con la consegna dei locali definitivi, da adibire a rivendita di giornali, riviste e altre merceologie all'interno della stazione ferroviaria di Bologna;
»; b) « 2. Con una interpretazione dei fatti distorta ha richiamato l'art. 1460 cod. civ. non considerando che la ditta non ha sollevato l'eccezione di CP_1 inadempimento in quanto nell'utilizzare il chiosco di cui è causa non ha mai avuto la consapevolezza di violare il contratto di comodato, così come non ha mai invocato la Contr
“tolleranza” di;
»; Contr c) « 3. Con il richiamo errato all'inerzia di cita una massima della S.C. Sent. n.14240/2020 non conferente alla vicenda di cui è causa;
»; d) « 4. Con motivazione tautologica e comunque errata dà per certo che la
[...] ha utilizzato spazi ulteriori rispetto a quelli concessi in comodato;
»; CP_6
e) « 5. Con riferimento alla vendita di altre merceologie ha ritenuto che questo commercio non costituisse un uso conforme al contratto di comodato, omettendo di illustrare l'iter logico seguito per giungere alla decisione assunta.». 1.1 Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc e degli artt. 348bis e 436 bis cpc, proponendo altresì ai sensi degli artt. 334 e 343 c.p.c. appello incidentale condizionato, volto a far dichiarare cessato il contratto di comodato per legittimo recesso Contr della ricorrente anche ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., domanda formulata sempre in via principale nel giudizio di primo grado.
1.2 All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti, la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza con riserva del deposito della motivazione. 1.2.1 Come anticipato l'appellata sostiene l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 436 bis c.p.c. come rispettivamente novellati dal D. Lgs. 31.10.2024 n. 164 e dal D. Lgs. 22.6.2021 n. 83, allegando testualmente come nucleo centrale dell'eccezione che << …..è agevole rilevare come l'atto di appello notificato da controparte sia totalmente - ed in maniera insanabile - carente dei citati indispensabili requisiti, visto che lo stesso si sostanzia in una esposizione della vicenda controversa ed pagina 4 di 9 in generici motivi di doglianza, non riferiti specificamente a precisi capi della sentenza impugnata, dai quali non è possibile enucleare specifiche e determinate ragioni di censura alla sentenza impugnata…..>> (Cfr. comparsa di costituzione pag. 3). 1.2.2 L'eccezione non è fondata. L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata. Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva una relativa farraginosità nell'articolazione ed una evidente ripetizione di argomenti, talora anche eccentrici rispetto alla centralità del gravame, quanto all'assetto contrattuale del comodato, ma è altrettanto indubbia la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto l'appellante non si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, ma ha indicato le parti di sentenza gravate e le ragioni a confutazione della motivazione di rigetto. Conseguentemente a parere della Corte la censura dell'appellata tralascia che la complessiva lettura dell'impugnazione, anche rispettosa della novella, consente di comprendere appieno le ragioni del gravame. Pertanto, l'appello può essere esaminato nel merito. 2. L'appellante, come anticipato, affida sostanzialmente le proprie censure a vari motivi di appello, legati al rigetto della propria linea difensiva, che s'incentra su di un'unica vera e sostanziale ragione, che può essere sintetizzata nella legittimità dell'esercizio dell'attività di vendita di generi diversi da riviste e giornali, che del resto è l'attività che anche la sentenza gravata ha valorizzato per accogliere la domanda di rilascio, ritenendo altresì non rilevante l'eccepita mancata stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione, tra e , società controllata CP_1 Controparte_4 Contr da , nell'ambito di un più vasto accordo relativo alla ristrutturazione e risistemazione degli spazi nella Stazione Ferroviaria di Bologna. Quindi, le censure dell'appellante vanno trattate congiuntamente rinvenendosi in effetti una ragion liquida, costituita proprio dall'inadempimento al comodato da parte della comodataria. Orbene, l'appello è infondato per le ragioni che seguono nella premessa che la mancata stipula del su menzionato contratto di associazione in partecipazione non è certo imputabile all'odierna appellata, che di esso contratto non è mai stata parte, come callidamente affermato anche nella sentenza di prime cure.
pagina 5 di 9 3. Non è in dubbio la qualifica del rapporto come comodato gratuito ed è altresì pacifico che la comodataria, senza alcuna autorizzazione in proposito, ha esercitato, oltre che l'attività lecita contrattualmente di rivendita giornali e riviste, anche altre attività, tutte quelle allegate dalla comodante, che non risultano oggetto di alcuna contestazione, tra le quali in particolare quella della vendita di generi alimentari e di abbigliamento ed altro, quanto meno ai passeggeri in transito nella stazione ferroviaria di Bologna, occupando anche per ciò spazi esterni non oggetto del contratto e rendendosi morosa nel pagamento degli oneri e delle spese poste a suo carico. Si ribadisce che questa condotta non è oggetto di contestazione. Il contratto all'art. 1 recita <Le Parti si danno reciprocamente atto che le strutture vengono concesse a titolo meramente provvisorio sino alla avvenuta riqualificazione degli spazi, in cui andranno collocati i locali definitivi da adibire all'attività di rivendita di quotidiani, riviste e altre merceologie connesse. >>; l'art. 3 altresì sancisce che <È vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito. >> ed in linea con le previsioni dell'art. 1 l'allegato sub A) del contratto di comodato al punto n. 1 prevede che <i locali di cui è causa saranno da destinare per l'esercizio di rivendita di quotidiani, riviste ed altre merceologie connesse. >>. Come stabilito in prime cure e anche oggi allegato dalla società appellata, nel sintagma “altre merceologie connesse“ (Cfr. Alleg. sub A) o “merceologie connesse” (Cfr. art. 1) non può di certo farsi rientrare l'attività di vendita concretamente posta in essere, che, non solo, non ha nulla a che vedere con quotidiani e riviste o con servizi accessori ad essi, ma anche e soprattutto, consiste in una attività di vendita di merce completamente eccentrica rispetto a quella prevista come unicamente legittima. Il tenore contrattuale, infatti, è inequivoco nel concedere la possibilità di rivendere merceologie connesse e non certo vendere bibite refrigerate, attraverso la collocazione di un frigo espositore, alimenti vari e articoli di abbigliamento nonché collocare espositori esterni all'edicola. Né vale opinare il contrario, allegando in proposito che l'attività di vendita degli articoli de quibus è attività lecitamente esercitabile da una rivendita di giornali e riviste, a ciò richiamando l'art 5 del D. Lgs. 170/2001, secondo il quale gli edicolanti potrebbero vendere presso la loro sede qualunque altro prodotto previsto dalla vigente normativa. Secondo l'appellante, infatti, il Giudice di prime cure ha completamente disatteso il dettato normativo che regola l'attività delle edicole, in particolare <…con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 170/2001, art 5 comma 1 bis, agli edicolanti era concesso di
pagina 6 di 9 vendere qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.>> (Cfr. appello pag. 18). Nella premessa che il richiamo normativo dovrebbe riferirsi all' art. 5, comma d-bis), del D.Lgs. n. 170 del 2001 secondo il quale “gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.”, a ciò però è facile replicare che, pur a tutto volerle concedere, è evidente che una eventuale liceità dell'attività de qua, tuttavia, si pone in contrasto con il contratto di comodato. Infatti, un simile riferimento normativo risulta improprio e comunque irrilevante ai fini della Contr decisione, in quanto gli adempimenti o gli inadempimenti di come di , CP_1 vanno valutati, come ha correttamente fatto il Tribunale, con esclusivo riferimento alle chiare ed inderogabili previsioni del contratto di comodato, in forza delle quali i locali sono stati concessi unicamente per lo svolgimento dell'attività di rivendita di quotidiani e riviste e/o articoli merceologicamente connessi (art. 1 e alleg. sub A) e con l'espressa previsione per la quale è vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito (art. 3), con la conseguenza che è anche sterile allegare che tale attività non è vietata dal contratto stesso. Sul punto inoltre non possono che essere richiamate le condivisibili osservazioni svolte dalla comodante appellata, per le quali la violazione deve essere apprezzata anche e soprattutto in relazione alla gratuità del contratto, argomentazione che non pare aver particolarmente interessato il Tribunale. Va, infatti, ricordato che <<Nel comodato di un immobile, stipulato senza la espressa fissazione di un termine, questo, mentre non è desumibile dalla generica destinazione che l'immobile può avere per sua propria natura, trattandosi di destinazione ad uso generico ed indeterminato, può esser desunto dalla particolare, specifica destinazione del bene, restando individuato attraverso le particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento, sicché in tale caso il giudice ha il dovere di accertare se il godimento della cosa, per come e per quanto consentito, non abbia più ragione di protrarsi nel tempo sì da ingenerare l'obbligazione di restituzione per scadenza del termine o esaurimento dell'utilità ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. ovvero se il godimento stesso non abbia trasmodato in eccesso ed abuso così da legittimare il comodante alla diversa azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario a norma dell'art. 1804 cod. civ.. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 08/03/1995 (Rv. 490997 - 01)]. In particolare quanto a quest'ultimo principio teso ad accertare l'inadempimento si è affermato che <<In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso pagina 7 di 9 rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6203 del 18/03/2014 (Rv. 629891 - 01)]. Principi questi ribaditi anche più recentemente e tali da costituire ius receptum, affermandosi che <<Il fatto che il comodato sia gratuito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, fa sì che esso si caratterizzi come contratto unilaterale, perché connotato da obbligazioni a carico del solo comodatario. Non sono identificabili infatti obblighi a carico del comodante che siano in nesso di interdipendenza causale con quelli del comodatario. Tantomeno può dirsi che il comodato sia, ciononostante, con attribuzioni patrimoniali corrispettive, posto che all'obbligo di consegna del tradens non corrisponde sinallagmaticamente la prestazione di restituire o quella di custodire e conservare la cosa, facenti capo all'accipiens. Non a caso per descrivere la presenza, sia pure su piani diversi, cioè non posti l'uno quale ragione giustificativa dell'altro, di obblighi previsti a carico di entrambe le parti
— chi usa gratuitamente della cosa è obbligato a custodirla e a conservarla con diligenza e a restituirla ed anche il comodante può essere tenuto ad eseguire determinate prestazioni — il comodato viene definito "contratto bilaterale imperfetto". Tale descrizione qualificativa conferma l'assenza di un nesso di reciprocità delle attribuzioni patrimoniali (la naturale gratuità del comodato non sarebbe compromessa neppure dall'imposizione al comodatario dell'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile oggetto del contratto: Cass. 15/01/2003, n. 485) e vale a sottrarre il contratto all'operare dei rimedi risolutori di diritto comune dei contratti. Di essi peraltro neppure c'è bisogno, visto che il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno (la richiesta di restituzione anticipata del bene "non è riconducibile comunque alla risoluzione per inadempimento ma questa facoltà di scioglimento anticipato del rapporto è piuttosto accostata dalla dottrina alla figura del recesso": Cass. 18/03/2014, n.6203, in motivazione).>> [Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15591, dd 22/05/2019 e deposito del 11/06/2019, in motivazione pagg. 6 e segg.] 4. Discende da ciò che la domanda di cessazione è fondata e l'appello non può che essere respinto. Come già deciso dal Tribunale risultano assorbite ogni altra ipotesi di asserito inadempimento, comunque riproposte ex art. 346 cpc, dovendo quella de qua essere considerata di evidente natura prevalente anche rispetto a quella allegata di asserita pagina 8 di 9 mancata consegna dei locali definitivi, posto che ciò, non solo, costituisce una situazione stratificata e consolidatasi dopo numerosi anni, circa sedici, senza che ciò abbia mai suscitato pressanti e coltivate istanze o doglianze in proposito, ma anche, non è in contestazione che l'appellante abbia potuto esercitare pienamente l'attività principale per la quale il bene le era stato concesso in comodato, si ribadisce, gratuito, cosa che fa risaltare in maniera callida, come già detto anche dal Tribunale, la violazione oggi contestata ed accertata.
5. L'appello incidentale condizionato non va conseguentemente esaminato.
6. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante al Controparte_1 pagamento in favore di elle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo Controparte_1 unificato. Bologna, 20/06/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9