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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 6511/2023 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Sabrina Verdat e dell'Avv Parte_1
Giovanni Petrillo presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Fernanda Moneta Mantuano presso il Controparte_1
cui studio in Roma è elettivamente domiciliata
-appellata/app.te incid.le e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 16978/2023, pubblicata il 22/11/2023,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma ha . dichiarato la separazione personale dei coniugi (matrimonio contratto in Roma il
10/05/2015), addebitandone la responsabilità al marito,
. dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande relative all'affidamento, collocamento e della minore (classe 2015), stante la contemporanea pendenza Per_1
del giudizio di divorzio,
. determinato in euro 800 mensili, annualmente rivalutabili, il contributo dovuto per il mantenimento della moglie, con decorrenza da ottobre 2018, e in euro 1.400, annualmente rivalutabili, il contributo mensile al mantenimento della figlia,
. posto a carico del il 65 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed Pt_1
extrascolastiche afferenti la figlia minore con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014,
. compensato per il 50% le spese di lite, ponendo il residuo 50% a carico del Pt_1
. ripartito al 50% fra le parti le spese della consulenza.
Va premesso che, in sede presidenziale, il è stato onerato del versamento di Pt_1
euro 350/mese per il mantenimento della e di euro 700/mese per il CP
mantenimento di -associato al 65% delle spese straordinarie- e che il Per_1
contributo per quest'ultima è stato portato ad euro 1400 mensili dalla Corte in sede di reclamo ex art 708 cpc: in quella sede, invero, la Corte ha ritenuto di non accedere all'assegnazione della casa coniugale perché, in ragione della sua conformazione, la stessa poteva dar luogo ad occasioni di incontro fra i coniugi, da evitare per non coinvolgere la figlia nell'accesa conflittualità genitoriale, segnalando che nemmeno potevano essere imposte alla sistemazioni -offerte dal non confacenti CP Pt_1
all'esigenza di salvaguardia della minore, il che doveva condurre all'incremento ad euro 1400 del contributo per . Ciò posto, nella sentenza impugnata, si legge Per_1
. quanto all'addebito, che i) le condotte aggressive, dal anifestate già durante Pt_1
la gravidanza e successivamente anche in presenza della bambina, consistenti nel sottoporre la a violenza morale e fisica -picchiandola in molteplici occasioni, CP
maltrattandola, strattonandola e trascinandola per i capelli- sono state comprovate dalla documentazione video versata in atti, risultando oltretutto il per tali fatti Pt_1
destinatario, in sede penale, della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare - inizialmente negata dal G.I.P. e successivamente disposta dal Tribunale del
Riesame- e sottoposto a procedimento penale, ii) pur non escludendosi il contesto di aspri litigi che ha visto anche la moglie assumere atteggiamenti prevaricatori e, in taluni casi, enfatizzare le conseguenze lesive delle percosse subite, le aggressioni dell'uomo ci sono comunque state, risultando reiterate, violente e mortificanti della dignità della persona, mentre non è provata alcuna reciprocità nelle violenze,
. quanto al mantenimento del coniuge e della figlia, che sussiste sproporzione fra i coniugi visto che iii) il ha dichiarato di percepire un reddito mensile di euro Pt_1
3.500 ed è proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare -comprensivo di tre fabbricati e di un altro composto da sei unità immobiliari in costruzione, in Riano
(Roma) nonchè di terreni a Riano e a Morlupo- ed è titolare di quote di società operanti nel settore agricolo, immobiliare e della ristorazione, una delle quali con sede in
Nevada (USA); è titolare di conti correnti che registrano i rilevanti flussi di denaro;
è proprietario di autovetture di lusso (Porsche e Ferrari) e di altra autovettura Alfa
Romeo; è gravato da una rata da mutuo di euro 715 mensili e dal mantenimento per la figlia nata da precedente relazione, iv) la non dispone di un patrimonio CP
immobiliare, vive con i genitori nell'appartamento di proprietà di questi ultimi, è iscritta all'ordine dei giornalisti e a quello dei praticanti avvocati, ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2020, un reddito imponibile € 4.121,
. che le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle che ha contestualmente elencato, indicando altresì cosa deve intendersi e quali sono le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche cui il padre deve contribuire per il 65%,
. che la non ha insistito, in sede di conclusioni, nella domanda di risarcimento CP
del danno, da ritenere comunque inammissibile, . che il regime delle spese di lite è condizionato dalla materia, oltre che dalla soccombenza del marito quanto alla domanda di addebito, restando la spesa di ctu a carico delle parti in egual misura.
Ha proposto tempestivo appello il (classe 1972) il quale ha rappresentato Pt_1
che
. v) nel promuovere il giudizio, egli ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, manifestando la propria disponibilità a mettere a disposizione della moglie un immobile di sua proprietà, l'affidamento condiviso della minore “con un dettagliato regime di frequentazione”, la determinazione del contributo paterno in 400 euro mensili, rendendosi disponibile al pagamento integrale delle spese straordinarie, vi) la ha invece chiesto l'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della CP
casa coniugale, euro 4.000 per sé ed euro 6.000 per la minore, oltre ad euro 500.000
a titolo di risarcimento del danno, vii) il 13 novembre 2018, il Presidente f.f affidava alla madre in via esclusiva la minore, regolandone la frequentazione con il padre, assegnava l'abitazione familiare al deducente che onerava del contributo economico per la figlia di euro mensili 700 e per la moglie di euro 350, prevedendo disposizione dal marito per lei e la figlia>, viii) la Corte, in sede di reclamo ex art
708 cpc, aumentava il contributo paterno a 1.400 euro, segnalando che la moglie era libera di ricercare un appartamento secondo le sue aspettative, non dovendosi limitare ad accettare quelli messi a disposizione del marito, ix) nel prosieguo del giudizio, il deducente modificava le proprie conclusioni chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento esclusivo della minore a sé con la regolamentazione del diritto di frequentazione con la madre, la determinazione di un assegno di mantenimento pari ad euro 350 mensili, in caso del collocamento prevalente alla madre e la regolamentazione delle spese straordinarie, mentre la rivedeva le proprie conclusioni rinunciando alla domanda risarcitoria ed alla CP assegnazione della casa coniugale e riducendo le proprie pretese economiche a 1.000 euro per sé ed a 4.000 euro per la figlia, x) veniva espletata ctu,
. la sentenza è viziata da istruttorie> in punto di addebito, visto che xi) il Tribunale non ha considerato che i frame valutati , oltre ad essere distorta o falsata>, avendo controparte tralasciato il deposito della interezza delle riprese ed offerto “solo quelle che si riferivano a comportamenti contro la sua persona”, xii) tanto è confermato “dalla consulenza tecnica, non contestata se non per mero stile, redatta dal Dr. e in atti, dove si rileva che i filmati Testimone_1
depositati dalla sono mancanti dell'audio e della continuità degli eventi, CP
risultando pertanto non genuini”, xiii) la consapevole del sistema di CP
videosorveglianza presente in casa, ha simulato volontariamente dei comportamenti per generare reazioni da parte del marito estrapolando solo la reazione di quest'ultimo, xiv) in uno dei frame in atti si vede la moglie che colpisce in testa il marito “steso sul divano con una stampante (in realtà un apparecchio aereosol) al solo fine di suscitarne la reazione da immortalare ed offrire in pasto al tribunale come prova della condotta aggressiva del marito”, xv) oltretutto il Giudice ha “declassato il gesto della moglie giustificandolo nella impossibilità di comprendere se fosse stato realmente violento”, xvi) declassato è stato anche l'episodio in cui la ha CP
morso il marito con in braccio la figlia, xvii) di episodi attestanti il contributo della moglie
Sig.ra insegue il marito, il 14 ottobre 2017 ( pag. 20 della ctp) ove la CP CP
fa finta di cadere sulle scale della palestra , od ancora e peggio, non è stato tenuto in considerazione quanto accaduto il 15 luglio 2018 allorquando la afferra la CP
figlia per sottrarla con violenza al padre>, xviii) che la non sia una donna CP
vittima di violenza domestica è parimenti documentato dalla perizia e dalla Per_2
relazione dei Servizi Sociali, “grazie alla quale, emergendo una condotta comune talvolta non consona, era stata richiesta una consulenza tecnica”, xix) in nessuna delle due -ctu e relazione- vi è traccia di un comportamento abusante da parte del
“ma, soprattutto, non vi è traccia degli elementi necessari per identificare il Pt_1
soggetto come abusato”, xx) la Consulente, chiamata a chiarimenti, ha, in CP
data 23 maggio 2023, rappresentato di avere riscontrato condotte di aggressività reciproca e che la minore ” non riferisce cose che ricorda, ma quelle che le vengono dette”, xxi) nel descrivere la il ctu ha rappresentato che CP
ipersensibilità della donna potrebbero inficiare anche la capacità di contenere gli aspetti proiettivi e l'interpretazione delle dinamiche conflittuali .. (….) attribuendo all'altro i propri vissuti e caratteristiche>, aggiungendo che emerge (…) difficoltà
a rintracciare il proprio contributo nelle vicende che la vedono protagonista. …. (…) sul ruolo giocato all'interno della coppia e sulla propria quota di responsabilità nelle dinamiche relazionali messe in atto>, xxii) la , nel rispondere al ctp, Parte_2
ha precisato che CP
nei confronti del (.. ) Tale dinamica di reciproca aggressività sembra Pt_1
dunque l'epifenomeno di un tipo di comunicazione simmetrica della coppia che spesso ha portato ad una escalation sfociata in aggressività fisica e/o verbale>, xxiii) il primo Giudice non ha analizzato la doglianza relativa alle presunte violazioni all'obbligo di fedeltà, ciò che era doveroso anche ai fini del comportamento processuale ed extraprocessuale,
. quanto alla casa coniugale, nulla si dice in sentenza: il fatto che la abbia CP
rinunciato alla domanda di assegnazione, confermare l'assegnazione in capo al marito in accoglimento della domanda dallo stesso svolta>,
. quanto all'assegno per la moglie, il primo Giudice xxiv) anche stante l'omesso deposito di documentazione probante da parte della avrebbe dovuto far leva, CP
su dati quali, ad esempio, l'iscrizione all'albo degli Avvocati dal 2018 -che comporta il pagamento fisso annuo di euro 2.890 oltre ad euro 145 per il Consiglio dell'Ordine-
, e anche la scelta della di non avvalersi del regime forfettario, presumendosi CP
che ella fatturi somme superiori ai 15.000 euro annui: da tanto il Tribunale avrebbe dovuto trarre che la svolge attività di avvocato o comunque desumerne la CP
capacità lavorativa, xxv) non ha neanche tenuto conto che la Corte di Appello, in sede di reclamo all'ordinanza presidenziale, aveva aumentato l'assegno di mantenimento perché la reperisse un alloggio, mentre la ha scelto CP CP
di continuare ad abitare dai genitori, “locupletando quanto la Corte di Appello aveva destinato in quel senso”, xxvi) ha tratto l'erronea conclusione che egli sia proprietario di autovetture di lusso è falsa, mentre “la macchina Ferrari era stata locata per il matrimonio [e] la Porsche, peraltro datata, è una autovettura non più in possesso del come certificato nell'ultimo atto notorio”, xxvii) non ha considerato che gli Pt_1
immobili provengono da attività familiari e non sono produttivi di reddito, essendo gravati da mutui “come certificato in atti”, né che le attività in America sono fallimentari –“come si evince dalle movimentazioni bancarie”- “specialmente negli ultimi anni, dall'insorgere dell'emergenza Covid all'attuale recessione in atto [e] sono sopravvissute grazie agli incentivi statali”; i conti correnti in atti “sono […] tutti conformi ai redditi, mentre altri sono addirittura negativi, con un saldo negativo di oltre 150 mila euro”; le società invece cui usufruiscono e sono gravati da mutui ipotecari>, xxviii) si è inspiegabilmente discostato dalla documentazione fiscale prodotta, xxix) avrebbe dovuto considerare afferenti il mantenimento dovuto per la prima figlia, gli oneri ordinari della vita e le spese per la partecipazione del 65% alle necessità straordinarie della minore.
Ha chiesto alla Corte di revocare la pronuncia di addebito e il contributo economico in favore della nonché ridurre il contributo per la minore ad euro 1.000, CP
oltre spese straordinarie nella misura del 65%, e disporre, “confermando,
l'assegnazione della casa familiare sita in Riano, via Dante Alighieri 39” al deducente, con vittoria spese del doppio grado.
Costituendosi, la (classe 1986) ha dedotto CP
. che la domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile, in quanto spiegata da coniuge non collocatario, precisandosi che 1) la rendita locatizia di tale bene, mai compensata da alcun provvedimento, si pone come correttivo della somma dovuto per il mantenimento della madre e della figlia e 2) la mancata assegnazione è conseguita ad un'illegittima estromissione di madre e figlia attraverso la modifica unilaterale delle serrature e delle password di accesso all'immobile (15/1/2019), condotta per la quale pende innanzi al Tribunale di Tivoli il processo (549/2019
R.G.N.R.) che vede il mputato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie Pt_1
ragioni (prossima udienza al 4.3.2025): l'estromissione è avvenuta nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione che, dopo aver sospeso l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento del dalla casa coniugale (stabilita dal Pt_1
Tribunale del Riesame il 20.09.2018), ha, con sentenza del 31 gennaio 2019, confermato l'esecutività del provvedimento del Tribunale del Riesame che, però, stante la situazione di fatto, non poteva essere materialmente eseguita,
. quanto al mantenimento di essa deducente, che 3) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è facilmente desumibile sia dalle lussuose ville in Italia e all'estero del tra cui la casa familiare, sia dalle auto lussuose da sempre utilizzate dallo Pt_1
stesso, sia dai numerosi viaggi compiuti, anche con la famiglia, all'estero, sia dalla frequentazione assidua dei Casinò di tutto il mondo (Las Vegas, , cfr. doc. Per_3
18, Ferrari utilizzata per andare a Montecarlo, e Ferrari utilizzate per circolare a Roma); nonostante il tenore di vita differente rispetto a quello che fa godere alla sua famiglia, il non ha mai corrisposto l'adeguamento ISTAT del mantenimento che versa Pt_1
in maniera discontinua e sempre in ritardo, attuando una modalità di violenza economica, 4) essa esponente usufruisce ancora del regime forfettario e delle agevolazioni della per i giovani avvocati, proprio per la notoria difficoltà a Pt_3
produrre reddito nelle prime fasi della propria attività, risultando oltretutto il mercato ormai saturo, e non ha mai escluso di lavorare, dovendo tuttavia limitare la sua attività per la gestione dei numerosi procedimenti intentati contro di lei dopo la denuncia da lei sporta contro il e l'indiscusso divario economico -in termini di fonti Pt_1
reddituali, immobili, giacenze e attività imprenditoriali- non permette un contributo inferiore a quanto richiesto e tanto meno l'esclusione del contributo detto: il Pt_1 ha infatti promosso, in ambito civile, il giudizio di separazione, “intervallato da una
CTU, da plurime istanze ex art. 709 ter c.p.c. un'istanza ex art. 92 disp. att. cpc, un'istanza di rimozione dei contenuti video documentanti le violenze per asserite violazioni della privacy”, il procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, il procedimento presso il Giudice Tutelare rg 10002/2022 (conclusosi il
17.10.2022), il giudizio di divorzio, attualmente in corso, il subprocedimento 709 ter cpc del 20.08.2022 -rigettato- collegato a una denuncia penale contro la ex art. CP
574 c.p.; in ambito penale, proc. pen. n. 4441/18 (Procura Rep. Tivoli) per presunti maltrattamenti agiti dalla deducente -definito con archiviazione della denuncia del proc. pen. n. 26167/18 R.G.N.R. (Procura Rep. Roma) originato da denuncia Pt_1
del per presunta calunnia -definito con archiviazione-, proc. pen. n. 18003/19 Pt_1
R.G.N.R. (Procura Rep. Roma), iscritto a seguito di denuncia del che le Pt_1
contesta un presunto accesso abusivo a sistema informatico -archiviazione ordinata dal
Gip di Roma e con conseguente reclamo ex art. 410 bis c.p.p. presentato dal e Pt_1
rigettato dal Tribunale di Roma, proc. pen. n. 4888/18 R.G.N.R. (Procura Rep. Tivoli), iscritto a seguito di denuncia del per presunti maltrattamenti -archiviazione Pt_1
ordinata dal Gip di Tivoli-, proc pen. n. 3219/19 R.G. Gip (Procura Rep. Tivoli), iscritto a seguito di denuncia del che le contesta una ulteriore presunta Pt_1
calunnia -archiviazione ordinata dal Gip di Tivoli-, proc. pen. n. 5017/20 R.G.N.R.
(Procura Rep. Tivoli), iscritto a seguito di denuncia del per presunta violenza Pt_1
privata -archiviazione ordinata dal Gip di Tivoli-, proc. pen. n. 339883/2022 R.G.N.R.
(Procura Rep. Roma), iscritto a seguito di denuncia del del 29 agosto 2022, Pt_1
per l'ipotesi reato di sottrazione di minore, del cui sviluppo non è dato sapere, 5) quanto ai legittimi procedimenti intentati dalla deducente, il più importante è quello per molestie, maltrattamenti, lesioni, violenza, violenza sessuale (procedimento penale n.
3028/18 R.G.N.R.), con prossima udienza al 4/3/2025; seguono il citato proc. pen. n.
549/2019 R.G.N.R., per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (prossima udienza al
4 marzo 2025) e il proc. penale n. 5289/2022, Procura Rep. Tivoli, a carico del IN
(imputato per i delitti di cui agli artt. 110, 640, 494 e 61 n. 2 c.p.) e della sua collega e collaboratrice di studio Avv. Marsicola, con udienza predibattimentale fissata al 13 marzo 2025; la deducente ha inoltre dovuto agire per le omissioni e/o ritardi del relativamente all'onere contributivo e alla frequentazione, nonché denunciare Pt_1
la controparte per falso in atto pubblico relativamente alla dichiarazione sostitutiva difforme del archiviata perché considerata una “leggerezza”) e per l'arbitraria Pt_1
sostituzione delle chiavi e l'estromissione di madre e figlia dalla casa coniugale, 6) quanto agli episodi di violenza addebitati al lo stesso ha fatto di tutto (in ogni Pt_1
sede processuale) per escludere l'allegazione dei file video che ne comprovano la condotta, giungendo anche a presentare false e strumentali querele, tra le quali quella per accesso abusivo a sistema informatico, e ad esercitare pressioni sulla deducente per farla desistere dalla strada intrapresa con la denuncia, così come evidenziato da pag. 3 dell'avversa memoria di replica del 13.05.2021, 7) la gravità dei fatti contestati dalla esponente (tutti documentati attraverso i video), unita alla professione della controparte, hanno condotto ad un insostenibile sforzo legale per far valere le proprie ragioni che non ha lasciato e non lascia spazio per l'implementazione di un'attività privata,
. che è illegittima la richiesta di revoca dell'addebito della separazione, atteso che 8)
l'accertamento di condotte violente da parte del coniuge, anzi, di un solo comportamento violento, non permette alcuna comparazione col comportamento della vittima, 9) le videoregistrazioni non sono né alterate, né manomesse e né tagliate, ma realizzate personalmente dall'odierna appellata attraverso il proprio smart-phone o tratte dalle telecamere a circuito chiuso installate per ragioni di sicurezza in vari ambienti comuni dell'ex casa coniugale;
la relativa genuinità ed integrità è attestata dalla relazione del tecnico informatico Dott. (cfr. doc. 04), sentito Persona_4
nell'udienza penale dei 28 ottobre 2024 (doc. 09 – da pag. 55 a pag. 61 della trascrizione del verbale di udienza), 10) gli accadimenti dell'11.11.2017 sono divisi in tre parti video, che comprendono un arco di quasi 11 minuti in cui si vede preliminarmente il aggredire inaspettatamente la deducente, poi raggiunta più Pt_1
e più volte con la presa ai capelli;
nel video “contestato” si vede l'esponente con l'apparecchio dell'aerosol in mano, che lo avvicina al draiato (la postura della Pt_1
è praticamente statica e non c'è alcun scaricamento di forza), la stessa, invece, CP
viene inseguita dal fermata per i capelli, raggiunta con l'altra mano chiusa a Pt_1
pugno e sospinta con una presa alla nuca a terra;
“si noti come la sig.ra appoggi CP
delicatamente l'aerosol sul tavolo, mentre il sig. si alza dal divano -per poi Pt_1
aggredirla, inseguendola- gesto incompatibile con qualsiasi intenzione offensiva”, 11) il Tribunale del Riesame e la Cassazione hanno fatto strame delle giustificazioni avversarie rispetto a quanto emerso dai video -cfr analisi operata anche su tutti i medesimi video, degli organi che hanno statuito l'allontanamento del poi imputato alla casa coniugale- 12) non è possibile contrabbandare il denudamento della Pt_1
moglie (che oppone resistenza e riesce infine a fuggire), in giardino accanto ai domestici, oppure il video ritraente il preambolo di una violenza sessuale, per
“effusioni virili”, “atteggiamenti scherzosi d'intesa” (pag. 3 Tribunale dei Riesame), oppure il trascinamento per i capelli nel garage (con torsione di 360 gradi) come misura per vincere la sua “resistenza” (cfr. doc. n pag. 19-21), e rubricare tali episodi come
“lite tra coppie” (cfr. doc. o) pag. 21-24), 13) “le osservazioni della Consulente di Parte riescono meglio di qualsiasi commento a misurare la gravità delle distorsioni compiute dalla perizia”, mentre il video dell'audizione della bambina (doc. 07) attesta la genuinità delle sue risposte, 14) quanto alle presunte “esagerazioni” della deducente nel rimarcare le violenze subite, manca nella stessa qualsiasi attitudine naturale nell'opporsi all'aggressività fisica, ma ciò non deve portare a sottovalutare la portata coercitiva del dolore generato dalla sollecitazione del cuoio capelluto che deriva dall'afferrare le ciocche dalla nuca -cui il resistere determinerebbe maggiore sofferenza- né a trascurare che la strategia della passività è funzionale a fermare la violenza, tant'è che, per come emerge dai video, l'aggressione si conclude puntualmente solo con la sensazione di sopraffazione del nemico, 15) quanto agli altri episodi di addebito, che il Tribunale non ha ritenuto di esaminare vista la gravità delle violenze, nell'audio doc. 08 si osserva il confermare una propria relazione Pt_1
extraconiugale mentre denigra apertamente la deducente, 20) la valenza solo strumentale della richiesta di addebito di controparte non può che far concludere per la conferma dell'addebito al Pt_1
. quanto alla misura del mantenimento, vanno segnalati, oltre all'attività professionale di legale svolta dal 21) in Italia, le numerose proprietà immobiliari, circa 6 Pt_1
c/c e n. 3 società (Stazzo Quadro Immobiliare S.r.l., Sportello del cittadino, Giulia
S.r.l.), 22) all'estero le seguenti società: – Valfred Parte_4
Llc – Lago Toscano Llc - Pasta Bar Llc- Lake Las Vegas Gaming Llc – Pier Llc –
Starring LLC – Lago Toscano, Ii Llc – Shannon Llc - The Pub Llc – M&A Small
Kitchen Group Llc, ultime tre delle quali è amministratore delegato, con annessi c/c e attività legate all'ambito della ristorazione, tra Las Vegas e la California, oltre a 2 lussuose ville e altri c/c personali, 23) vista la difficoltà nella valutazione della capacità patrimoniale del ricorrente che ha anche risorse all'estero, appaiono necessarie CTU fiscale/contabile, anche sulla rendita commerciale effettiva della casa coniugale da lui goduta, nonché indagine della Guardia di Finanza e, soprattutto, rogatoria internazionale sul 24) dovendosi tener conto del tenore di vita goduto in Pt_1
costanza di matrimonio, non può tralasciarsi che la casa coniugale -dotata di sale giochi, campi di equitazione, scuderia, fattoria, un locale esterno dove vi è anche un'altra cucina, piscina, ampi garage, zona relax con juke-box originale degli anni '60, una zona bar, una zona spa con piscina idromassaggio riscaldata, un biliardo e un camino (cfr CTU, p. 36)- ha una rendita notevole, attestandosi su un minimo di 20.000 euro mensili (l'affitto giornaliero di una camera per una villa di livello inferiore a Riano
è 240 euro a notte), 25) il divario economico esistente conduce ad una determinazione prudenziale della partecipazione del alle spese straordinarie in ragione Pt_1
dell'80%, 26) entrambi i contributi devono decorrere dalla domanda di separazione, risultando errata la decorrenza dell'assegno per la figlia dalla pubblicazione della sentenza, mentre nulla va previsto quanto al termine finale, dovendo permanere entrambe le misure sino alla statuizione finale in sede di divorzio “che dovrà necessariamente travolgere la fase sommaria (stante la complessità di ricostruire le condizioni economiche del ricorrente)”, complessità ingenerata dalla difficoltà a disporre dei dati reddituali completi, come del resto segnalato anche dalla CTU svolta in sede divorzile,
. “le domande avversarie in più punti sono risultate non lineari”, il che “fonderebbe la più ampia previsione a carico del di rifusione delle spese processuali”, ciò cui Pt_1
va aggiunto che “nelle memorie conclusionali avversarie, del 23.04.2021, controparte ha richiesto simultaneamente un ampliamento del diritto di frequentazione fino a renderlo paritetico” e una partecipazione al mantenimento in misura che, parametrata agli attuali tempi di frequentazione, si “traduce in un'ammissione di capacità contributiva 4 volte superiore, rispetto a quella richiesta anche col ricorso in appello”.
Ha chiesto alla Corte
. in via istruttoria, di disporre CTU fiscale/contabile sul nel periodo preso in Pt_1
esame dal presente procedimento, anche con riguardo alla rendita commerciale effettiva della casa coniugale goduta dal in via esclusiva, con l'ausilio della Pt_1
Guardia di Finanza, nonché attraverso la necessaria rogatoria internazionale,
. nel merito, confermare l'addebito della separazione al per le condotte di Pt_1
violenza fisica e psicologica e prevedere, a far data dalla domanda e stante la pendenza del giudizio di divorzio, il contributo di euro di € 1.000 per sé e un contributo per la figlia di € 4.000, con rivalutazione ISTAT, nonché partecipazione del all'80% Pt_1
delle spese straordinarie individuate dal Protocollo del Tribunale di Roma, “anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa”. Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio>.
Con memoria del 12/6/2025, il ha ribadito quanto già dedotto, aggiungendo Pt_1
che
. controparte sembra basare la propria difesa su procedimenti penali ancora in corso, cercando di dare una immagine del deducente socialmente ripugnante, pur non spiegando “il motivo per il quale non ha lottato o non lotta per limitare le frequentazioni tra il padre e la figlia”, . i fotogrammi su cui si basa la pronuncia impugnata offrono una ricostruzione parziale, come evidenziato dalla Ctu svolta in primo grado dal Dr. e non Tes_1
contestata, ctu che evidenzia che detti frame sono “mancanti dell'audio e della continuità degli eventi risultando non genuini”,
. il Tribunale che ha dato un peso diverso alle condotte delle parti, non tenendo conto della Consulenza redatta “sul presupposto della rimessione ad altro giudice per la pendenza del giudizio di divorzio”,
. nel descrivere la condizione economica del deducente, controparte tenta di accreditare una idea diversa, “colorando ed esagerando una realtà ma omettendo di fornire dati fiscali concreti”,
. “la villa è vero esiste, ma è posta in una zona di periferia romana, dove l'ampia metratura non equivale e non cede il posto alla esclusività. Il campo da cavallo, altro non è che una piccola recinzione in giardino dove il possesso del cavallo è, per chi conosce la zona, normale e ben lontano dai clamori e dalla allure di Piazza di Siena”, dovendosi ribadire quanto chiarito con riferimento ad autovetture, immobili e attività svolte in America,
. il Tribunale non ha assolutamente tenuto in considerazione la capacità economica e la potenziale capacità reddituale della , non comprendendosi come le cause CP
in corso, del tutto legittime, possano “influire sulla circostanza di non poter lavorare”,
. il matrimonio ha avuto una brevissima durata, dal maggio 2015 al maggio 2018 allorquando è stato depositato il ricorso,
. controparte che chiede una CTU contabile omette di riferire che nel giudizio di divorzio attualmente pendente ( R.G. 59250/2021) essa è stata già svolta (ctu a firma del dottor : non deve quindi accedersi alla chiesta ctu per Persona_5
economia processuale, risultando acquisibile, a cura della parte più diligente e ove la
Corte lo ritenga necessario, l'elaborato del dr che ha, peraltro, appurato che Per_5
la capacità reddituale del deducente è pari a 43.000 euro lordi annuali e rappresenta l'esistenza di una “consistenza attiva bancaria”, risultando tuttavia dette somme versate sul conto dell'esponente -che si occupa di responsabilità professionale medica- a titolo di risarcimento e poi successivamente indirizzate al cliente beneficiario.
Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo,
Con memoria del 12/7/2025, la ha dedotto che CP
. la sentenza appellata ha per oggetto l'addebito della separazione e la misura del mantenimento sino alla modifica dello status di cui al provvedimento in sede di divorzio, giudizio ancora pendente tra le parti dinanzi al Tribunale civile di Roma
(R.G.n. 59250/2021): resta inammissibile la reiterata richiesta assegnazione della casa familiare, il cui accesso alla deducente e alla figlia è stato impedito dalla controparte che tenta di occultare il valore della relativa rendita, omettendo l'accatastamento,
. contrariamente a quanto affermato ex adverso, i fatti posti a fondamento di giudizi penali possono essere considerati nella pronuncia di addebito, rilevandosi che, nel caso di specie, sono stati presentati “autonomi elementi probatori dotati di altissima qualifica, forse la più alta, ossia la ripresa video delle stesse violenze subite dalla sig.ra in presenza della figlia”, CP
. in sede di addebito basta la conferma di un singolo episodio di violenza fisica, risultando rilevare anche la violenza economica, posta in essere dal con Pt_1
riguardo al contributo al mantenimento, versato dall'inizio dei giudizi civili, consapevolmente e reiteratamente, in ritardo e mai adeguato agli indici ISTAT;
rileva altresì, anche da sola, l'ammissione del tradimento, con contestuale denigrazione della deducente nella sua dignità femminile, e “ci sarebbe, poi, anche l'esclusione arbitraria e umiliante della sig.ra dalla casa familiare, insieme alla figlia”, CP
. quanto alle immagini, non si tratta di frame decontestualizzati ma di video in cui sono riprese condotte continuate, movimenti, atteggiamenti, azioni aggressive del che, per parte sua, non ha prodotto alcun video dei fatti di cui rivendica Pt_1
l'accadimento, in maniera peraltro irrealistica, . con riguardo alla CTU psicologica in primo grado, la valutazione tecnica delle riprese esula certamente dalla sua competenza professionale ed è il riflesso dell'evidente conflittualità con la consulente di parte, manifestata in maniera fin troppo evidente e apertamente nella valutazione finale, come già evidenziato,
. anche il video delle dichiarazioni della minore evidenzia come le risposte non siano provocate da alcuno, contrariamente a quanto asserito dalla ctu: “l'esclusione a priori di tale ricordo come genuino (nella relazione della CTU) è stata fatta in maniera piuttosto circolare dalla Consulente, con la finalità di appianare i disaccordi rispetto alla preimpostata conclusione conciliativa (atteggiamento che peraltro in violazione della tutela della riforma Cartabia)”,
. quanto al profilo economico, la sentenza finale, pur ricalcando i provvedimenti provvisori, rappresenta un vulnus rispetto a questi, non permettendo l'adeguamento
ISTAT dalla data del ricorso, né dall'emanazione degli stessi,
. l'impoverimento del contributo anche per la minore, nonostante la vasta capacità economica dimostrata e dimostrabile, con un'indagine d'ufficio, non tiene conto nemmeno delle accresciute esigenze della minore e necessita di revisione: va richiamata la documentazione video del parco macchine, tra cui una “Ferrari”, della villa (è il luogo dove vengono ripresi gli abusi), nonché alla stessa descrizione fatta dalla Consulente, e la stima effettuata in base ad offerte di affitto, in zona, di ville analoghe non è stata contraddetta;
“anzi, controparte ammette la presenza continua di cavalli che comportano spese per la cura, la manutenzione degli ambienti, nonché il vitto e spazi adeguati, con addetti alla loro pulizia, al nutrimento, allo strigliamento”,
. con riferimento alle vetture, controparte assume che “trattasi […] di macchine in affitto per divertimento o per ingenerare una diversa rappresentazione di sé”, venendo in rilievo “l'autorappresentazione [del sopra le proprie possibilità” Pt_1
che contrasta con il tentativo di “svalutazione o l'occultamento da parte del Pt_1
dei suoi mezzi”, attitudini che sottendono la diversa rappresentazione che l'interessato dà di sé in base alle circostanze, . in sostanza, il reddito complessivo del i attesta su un livello alto/altissimo, Pt_1
come evidenziato dalla presenza estera di molti cespiti reddituali, come società, ville di lusso, ristoranti, tutti in zone di Casinò o estremamente lussuose (zona Las Vegas)
e dai i viaggi periodici e continui negli USA che egli affronta,
. controparte parla della presunta attività “fallimentare” estera, pur non chiarendo da dove la si possa evincere, anche perché esercitata da diversi anni e mai indicata come interrotta,
. controparte ha ammesso l'incapacità oggettiva a lavorare della deducente, non quindi determinata da sua volontà, ciò che legittima il mantenimento in sede di divorzile ad a maggior ragione il mantenimento in sede di separazione: il Pt_1
ammette i tentativi di emancipazione della deducente attraverso il lavoro, segnalando il relativo esito negativo come un limite naturale della senza considerare CP
che la mancata affermazione e indipendenza economico-professionale deriva dal legame con il suo dominus professionale, “la cui manifesta ostilità Pt_1
costituisce un indubbio ostacolo alla progressione lavorativa”, oltre che dalla sproporzione di mezzi e di esperienza professionale e dalla necessità di difendersi dalle continue accuse gratuite mossele dal Pt_1
. il mancato reperimento di alloggio non determina alcuna locupletazione da parte della deducente come evidenziato dagli estratti c/c, non risultando alcun accumulo di reddito a causa del mantenimento versato (in colpevole ritardo) dal padre,
. quanto alla durata del matrimonio -argomento questo rilevante piuttosto in ambito divorzile- va segnalato “non c'è stata solo convivenza prematrimoniale, ma dei veri e propri quasi matrimoni, annullati all'ultimo”, risultando oltretutto il concetto di
"tenore di vita" preludere ad una valutazione complessiva delle potenzialità economiche del coniuge obbligato, potenzialità certamente evidenziate anche dalle sole deduzioni dell'esponente,
. la ctu effettuata in sede divorzile si limita ad una ricognizione delle risultanze delle dichiarazioni, senza valutare la potenzialità della capacità contributiva, omettendo il valore della partecipazione agli utili e il valore effettivo delle immobilizzazioni, soprattutto quella della lussuosa casa familiare non corrispondente a quello catastale,
. non può esserle attribuita alcuna inerzia, vista l'acquisizione del titolo, restando tuttavia aleatoria le rendita in un mercato del lavoro molto competitivo.
Ha conclusivamente insistito.
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza dell'11/9/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 10/9/2025, il ha insistito nelle conclusioni prese, chiedendo lo Pt_1
stralcio dei dvd depositati dalla senza la copia per la controparte, in violazione CP
di disposizione dalla Corte emessa in tal senso.
Con note di trattazione scritta del 10/9/2025, la ha riproposto le conclusioni CP
già rassegnate anche in via istruttoria, facendo presente che dei dvd controparte ha avuto copia già dal primo grado.
Occorre muovere dall'istanza istruttoria della istanza da respingere in CP
considerazione dell'espletamento, in sede divorzile, di ctu contabile che la parte avrebbe potuto riprodurre in questo giudizio, almeno per far apprezzare l'insufficienza della valutazione e supportare la richiesta di nuovo espletamento.
Passando all'esame della domanda volta alla revoca della declaratoria di addebito al marito, va segnalato che i dvd -già noti alla controparte perché costituenti materiale acquisito in primo grado e quindi utilizzabili- evidenziano che il ha in più Pt_1
occasioni serbato una condotta violenta ed aggressiva nei confronti della moglie, spintonandola, fino a farla cadere per terra ove poi l'ha lasciata incurante dell'arrivo della bambina, prendendola per la gola nel corso dell'interlocuzione, tirandole i capelli che ha afferrato per trascinarla in terra e anche condurla all'interno di uno sgabuzzino nel quale l'ha poi chiusa, l'ha denigrata nell'ammettere una relazione adulterina, l'ha mortificata alzandole la gonna più volte sul vialetto di accesso alla casa: tanto premesso, va osservato che
. il non ha chiarito in cosa consista l'alterazione delle registrazioni, né Pt_1
dedotto che cosa avrebbe consentito di appurare “il deposito della interezza delle riprese” (cfr appello pag 5), risultando pertanto anche ininfluente la perizia a firma
Dr che segnala che i “filmati sono mancanti dell'audio e della continuità Tes_1
degli eventi”, ciò che peraltro non può far concludere per una loro non “genuini[tà]”
(cfr appello pag 5),
. il adduce che la moglie avrebbe “simulato volontariamente dei Pt_1
comportamenti per generare reazioni da parte del marito estrapolando solo la reazione di quest'ultimo” (cfr appello pag 5), non riuscendo nemmeno ad allegare quali condotte provocatorie, a lui evidentemente note, avrebbe posto in essere la moglie: fanno eccezione l'uso di un oggetto -aerosol/stampante- utilizzato dalla per colpire il marito sdraiato sul divano e il morso sulla mano, che il marito CP
ha segnalato perché osservati nei filmati prodotti da controparte e non perché frutto di un ricordo, ciò che avalla la relativa non omogeneità e comparabilità con le condotte del su descritte, condotte che evidenziano come egli si sia Pt_1
rapportato alla con brutalità, disprezzo e sopraffazione, incorrendo nella CP
violazione dei doveri coniugali e in particolare del dovere di rispetto reciproco,
. non vale opporre che il primo Giudice avrebbe sottovalutato le cause scatenanti dei suoi comportamenti, dovendo segnalarsi, come precisato da Cass ord 35249/2023
“uniformandosi alla costante giurisprudenza d[ella] Corte”, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”. Quanto alle statuizioni economiche e in particolare per quel che concerne l'assegno per la moglie, va segnalato per determinare il contributo deve tenersi conto della inadeguatezza delle risorse economiche di una delle parti a consentirle di mantenere un tenore di vita analogo, anche se non identico, a quello goduto durante convivenza coniugale, e della eventuale disparità tra i redditi delle parti: tanto premesso,
. il tenore di vita era medio-alto, sol che si considerino le caratteristiche della casa d'abitazione, costituita da villa di “ampia metratura” (cfr memoria in Riano, Pt_1
rifinita in modo elegante, munita di sistema di videosorveglianza e dotata di giardino curato -per quanto evincibile dai filmati-, con piscina e “campo da cavallo” (cfr memoria , la presenza di personale di servizio -una coppia assunta per la Pt_1
cura della casa, del giardino e dei due cavalli dei coniugi-, la disponibilità di auto di lusso, l'iscrizione della minore (quinto anno primaria) alla scuola privata,
. quanto ai redditi, non colgono nel segno i rilievi mossi alla ricostruzione operata dal primo Giudice: a) è anzi emerso, rispetto a quanto riportato in sentenza come introito dichiarato -euro 3500 mensili- che l'appellante risulta (cfr unico 2023) aver dichiarato nel 2022 un reddito complessivo di euro 80.444 per un netto mensile di oltre 6000 euro, così come nel 2023 (cfr unico 2024) ha dichiarato un reddito complessivo di euro 80.224 per un netto mensile di oltre 6300 euro;
a tanto si aggiungano gli elementi già evidenziati dal primo Giudice e cioè il cospicuo patrimonio immobiliare, comprensivo di fabbricati, anche erigendi, in Riano, Roma
e Capalbio e terreni, la titolarità di quote di società operanti nel settore agricolo, immobiliare e della ristorazione anche all'estero, società la cui situazione fallimentare il allega e tenta di accreditare -senza curare di documentarla- Pt_1
con il generico riferimento a “movimentazioni bancarie puntualmente depositate” - che di contro evidenziano come segnalato in primo grado ed evidenziato dagli estratti cc (cfr docc 18 e 19) “rilevanti flussi”- ed all' -ormai risalente- Covid;
a tanto si aggiunga ancora la proprietà di autovetture di lusso, ricoverate nel garage unitamente a due motocicli, come attestato dalle registrazioni del sistema di videocamere installate nella villa già adibita a residenza familiare;
deve concludersi che le dichiarazioni dei redditi non sono rappresentative delle effettive capacità patrimoniali e reddituali dell'appellante, capacità non significativamente incise dalla rata di mutuo di euro 715 mese e dal mantenimento della figlia avuta da precedente relazione, b) la che esercita la professione di avvocato, ha dichiarato di aver CP
tratto dal suo lavoro introiti che dai 4200 euro del 2021 sono passati agli euro 7438 netti nel 2022 e agli euro 10746 nel 2023; non è proprietaria di immobili e vive presso i genitori.
Quanto sopra conferma l'esistenza di un divario economico che comporta il riconoscimento alla di un contributo a carico del che del menage CP Pt_1
domestico si faceva carico in misura preponderante se non esclusiva, anche considerando la capacità lavorativa della coniuge. A tale ultimo riguardo, va segnalato che l'attitudine al lavoro assume rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche: nella specie, la (classe 1986) ha il titolo CP
per lo svolgimento dell'attività professionale che sta effettivamente esercitando, attività che ella sta avviando in proprio e che, pur fornendo entrate in crescita, non consente il mantenimento del pregresso tenore di vita.
Stante quanto sopra, deve farsi leva sulla disparità economica e sull'inidoneità dell'attività lavorativa della moglie a colmare il divario e, nel contempo, sulla crescente acquisizione di professionalità da parte della stessa, ciò che induce a ritenere congrua la misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto dal primo
Giudice.
Quanto al mantenimento della minore, va confermato, avuto riguardo al divario emerso dal raffronto fra le patrimonialità dei genitori e all'esigenza della stessa a conservare il tenore di vita goduto in epoca antecedente alla disgregazione familiare,
l'importo mensile di euro 1400, dovendo il padre assicurare a un alloggio Per_1
adeguato alle sue esigenze con caratteristiche parametrabili al tenore di vita goduto e non identiche, per accessori, all'abitazione precedentemente fruita. Quanto alle spese straordinarie, resta ferma la regolamentazione prevista dal
Protocollo del Tribunale di Roma, richiamato nella sentenza impugnata.
Non può accedersi all'assegnazione della casa coniugale chiesta dal he non Pt_1
è il genitore collocatario.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alla reciproca soccombenza, le spese del grado vanno dichiarate integralmente compensate.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. respinge l'appello principale e quello incidentale,
. dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte del e della in favore dell'erario, della somma pari al contributo Pt_1 CP
unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 6511/2023 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Sabrina Verdat e dell'Avv Parte_1
Giovanni Petrillo presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Fernanda Moneta Mantuano presso il Controparte_1
cui studio in Roma è elettivamente domiciliata
-appellata/app.te incid.le e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 16978/2023, pubblicata il 22/11/2023,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma ha . dichiarato la separazione personale dei coniugi (matrimonio contratto in Roma il
10/05/2015), addebitandone la responsabilità al marito,
. dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande relative all'affidamento, collocamento e della minore (classe 2015), stante la contemporanea pendenza Per_1
del giudizio di divorzio,
. determinato in euro 800 mensili, annualmente rivalutabili, il contributo dovuto per il mantenimento della moglie, con decorrenza da ottobre 2018, e in euro 1.400, annualmente rivalutabili, il contributo mensile al mantenimento della figlia,
. posto a carico del il 65 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed Pt_1
extrascolastiche afferenti la figlia minore con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014,
. compensato per il 50% le spese di lite, ponendo il residuo 50% a carico del Pt_1
. ripartito al 50% fra le parti le spese della consulenza.
Va premesso che, in sede presidenziale, il è stato onerato del versamento di Pt_1
euro 350/mese per il mantenimento della e di euro 700/mese per il CP
mantenimento di -associato al 65% delle spese straordinarie- e che il Per_1
contributo per quest'ultima è stato portato ad euro 1400 mensili dalla Corte in sede di reclamo ex art 708 cpc: in quella sede, invero, la Corte ha ritenuto di non accedere all'assegnazione della casa coniugale perché, in ragione della sua conformazione, la stessa poteva dar luogo ad occasioni di incontro fra i coniugi, da evitare per non coinvolgere la figlia nell'accesa conflittualità genitoriale, segnalando che nemmeno potevano essere imposte alla sistemazioni -offerte dal non confacenti CP Pt_1
all'esigenza di salvaguardia della minore, il che doveva condurre all'incremento ad euro 1400 del contributo per . Ciò posto, nella sentenza impugnata, si legge Per_1
. quanto all'addebito, che i) le condotte aggressive, dal anifestate già durante Pt_1
la gravidanza e successivamente anche in presenza della bambina, consistenti nel sottoporre la a violenza morale e fisica -picchiandola in molteplici occasioni, CP
maltrattandola, strattonandola e trascinandola per i capelli- sono state comprovate dalla documentazione video versata in atti, risultando oltretutto il per tali fatti Pt_1
destinatario, in sede penale, della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare - inizialmente negata dal G.I.P. e successivamente disposta dal Tribunale del
Riesame- e sottoposto a procedimento penale, ii) pur non escludendosi il contesto di aspri litigi che ha visto anche la moglie assumere atteggiamenti prevaricatori e, in taluni casi, enfatizzare le conseguenze lesive delle percosse subite, le aggressioni dell'uomo ci sono comunque state, risultando reiterate, violente e mortificanti della dignità della persona, mentre non è provata alcuna reciprocità nelle violenze,
. quanto al mantenimento del coniuge e della figlia, che sussiste sproporzione fra i coniugi visto che iii) il ha dichiarato di percepire un reddito mensile di euro Pt_1
3.500 ed è proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare -comprensivo di tre fabbricati e di un altro composto da sei unità immobiliari in costruzione, in Riano
(Roma) nonchè di terreni a Riano e a Morlupo- ed è titolare di quote di società operanti nel settore agricolo, immobiliare e della ristorazione, una delle quali con sede in
Nevada (USA); è titolare di conti correnti che registrano i rilevanti flussi di denaro;
è proprietario di autovetture di lusso (Porsche e Ferrari) e di altra autovettura Alfa
Romeo; è gravato da una rata da mutuo di euro 715 mensili e dal mantenimento per la figlia nata da precedente relazione, iv) la non dispone di un patrimonio CP
immobiliare, vive con i genitori nell'appartamento di proprietà di questi ultimi, è iscritta all'ordine dei giornalisti e a quello dei praticanti avvocati, ha dichiarato, per l'anno d'imposta 2020, un reddito imponibile € 4.121,
. che le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle che ha contestualmente elencato, indicando altresì cosa deve intendersi e quali sono le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche cui il padre deve contribuire per il 65%,
. che la non ha insistito, in sede di conclusioni, nella domanda di risarcimento CP
del danno, da ritenere comunque inammissibile, . che il regime delle spese di lite è condizionato dalla materia, oltre che dalla soccombenza del marito quanto alla domanda di addebito, restando la spesa di ctu a carico delle parti in egual misura.
Ha proposto tempestivo appello il (classe 1972) il quale ha rappresentato Pt_1
che
. v) nel promuovere il giudizio, egli ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, manifestando la propria disponibilità a mettere a disposizione della moglie un immobile di sua proprietà, l'affidamento condiviso della minore “con un dettagliato regime di frequentazione”, la determinazione del contributo paterno in 400 euro mensili, rendendosi disponibile al pagamento integrale delle spese straordinarie, vi) la ha invece chiesto l'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della CP
casa coniugale, euro 4.000 per sé ed euro 6.000 per la minore, oltre ad euro 500.000
a titolo di risarcimento del danno, vii) il 13 novembre 2018, il Presidente f.f affidava alla madre in via esclusiva la minore, regolandone la frequentazione con il padre, assegnava l'abitazione familiare al deducente che onerava del contributo economico per la figlia di euro mensili 700 e per la moglie di euro 350, prevedendo disposizione dal marito per lei e la figlia>, viii) la Corte, in sede di reclamo ex art
708 cpc, aumentava il contributo paterno a 1.400 euro, segnalando che la moglie era libera di ricercare un appartamento secondo le sue aspettative, non dovendosi limitare ad accettare quelli messi a disposizione del marito, ix) nel prosieguo del giudizio, il deducente modificava le proprie conclusioni chiedendo l'addebito della separazione alla moglie, l'affidamento esclusivo della minore a sé con la regolamentazione del diritto di frequentazione con la madre, la determinazione di un assegno di mantenimento pari ad euro 350 mensili, in caso del collocamento prevalente alla madre e la regolamentazione delle spese straordinarie, mentre la rivedeva le proprie conclusioni rinunciando alla domanda risarcitoria ed alla CP assegnazione della casa coniugale e riducendo le proprie pretese economiche a 1.000 euro per sé ed a 4.000 euro per la figlia, x) veniva espletata ctu,
. la sentenza è viziata da istruttorie> in punto di addebito, visto che xi) il Tribunale non ha considerato che i frame valutati , oltre ad essere distorta o falsata>, avendo controparte tralasciato il deposito della interezza delle riprese ed offerto “solo quelle che si riferivano a comportamenti contro la sua persona”, xii) tanto è confermato “dalla consulenza tecnica, non contestata se non per mero stile, redatta dal Dr. e in atti, dove si rileva che i filmati Testimone_1
depositati dalla sono mancanti dell'audio e della continuità degli eventi, CP
risultando pertanto non genuini”, xiii) la consapevole del sistema di CP
videosorveglianza presente in casa, ha simulato volontariamente dei comportamenti per generare reazioni da parte del marito estrapolando solo la reazione di quest'ultimo, xiv) in uno dei frame in atti si vede la moglie che colpisce in testa il marito “steso sul divano con una stampante (in realtà un apparecchio aereosol) al solo fine di suscitarne la reazione da immortalare ed offrire in pasto al tribunale come prova della condotta aggressiva del marito”, xv) oltretutto il Giudice ha “declassato il gesto della moglie giustificandolo nella impossibilità di comprendere se fosse stato realmente violento”, xvi) declassato è stato anche l'episodio in cui la ha CP
morso il marito con in braccio la figlia, xvii) di episodi attestanti il contributo della moglie
Sig.ra insegue il marito, il 14 ottobre 2017 ( pag. 20 della ctp) ove la CP CP
fa finta di cadere sulle scale della palestra , od ancora e peggio, non è stato tenuto in considerazione quanto accaduto il 15 luglio 2018 allorquando la afferra la CP
figlia per sottrarla con violenza al padre>, xviii) che la non sia una donna CP
vittima di violenza domestica è parimenti documentato dalla perizia e dalla Per_2
relazione dei Servizi Sociali, “grazie alla quale, emergendo una condotta comune talvolta non consona, era stata richiesta una consulenza tecnica”, xix) in nessuna delle due -ctu e relazione- vi è traccia di un comportamento abusante da parte del
“ma, soprattutto, non vi è traccia degli elementi necessari per identificare il Pt_1
soggetto come abusato”, xx) la Consulente, chiamata a chiarimenti, ha, in CP
data 23 maggio 2023, rappresentato di avere riscontrato condotte di aggressività reciproca e che la minore ” non riferisce cose che ricorda, ma quelle che le vengono dette”, xxi) nel descrivere la il ctu ha rappresentato che CP
ipersensibilità della donna potrebbero inficiare anche la capacità di contenere gli aspetti proiettivi e l'interpretazione delle dinamiche conflittuali .. (….) attribuendo all'altro i propri vissuti e caratteristiche>, aggiungendo che emerge (…) difficoltà
a rintracciare il proprio contributo nelle vicende che la vedono protagonista. …. (…) sul ruolo giocato all'interno della coppia e sulla propria quota di responsabilità nelle dinamiche relazionali messe in atto>, xxii) la , nel rispondere al ctp, Parte_2
ha precisato che CP
nei confronti del (.. ) Tale dinamica di reciproca aggressività sembra Pt_1
dunque l'epifenomeno di un tipo di comunicazione simmetrica della coppia che spesso ha portato ad una escalation sfociata in aggressività fisica e/o verbale>, xxiii) il primo Giudice non ha analizzato la doglianza relativa alle presunte violazioni all'obbligo di fedeltà, ciò che era doveroso anche ai fini del comportamento processuale ed extraprocessuale,
. quanto alla casa coniugale, nulla si dice in sentenza: il fatto che la abbia CP
rinunciato alla domanda di assegnazione, confermare l'assegnazione in capo al marito in accoglimento della domanda dallo stesso svolta>,
. quanto all'assegno per la moglie, il primo Giudice xxiv) anche stante l'omesso deposito di documentazione probante da parte della avrebbe dovuto far leva, CP
su dati quali, ad esempio, l'iscrizione all'albo degli Avvocati dal 2018 -che comporta il pagamento fisso annuo di euro 2.890 oltre ad euro 145 per il Consiglio dell'Ordine-
, e anche la scelta della di non avvalersi del regime forfettario, presumendosi CP
che ella fatturi somme superiori ai 15.000 euro annui: da tanto il Tribunale avrebbe dovuto trarre che la svolge attività di avvocato o comunque desumerne la CP
capacità lavorativa, xxv) non ha neanche tenuto conto che la Corte di Appello, in sede di reclamo all'ordinanza presidenziale, aveva aumentato l'assegno di mantenimento perché la reperisse un alloggio, mentre la ha scelto CP CP
di continuare ad abitare dai genitori, “locupletando quanto la Corte di Appello aveva destinato in quel senso”, xxvi) ha tratto l'erronea conclusione che egli sia proprietario di autovetture di lusso è falsa, mentre “la macchina Ferrari era stata locata per il matrimonio [e] la Porsche, peraltro datata, è una autovettura non più in possesso del come certificato nell'ultimo atto notorio”, xxvii) non ha considerato che gli Pt_1
immobili provengono da attività familiari e non sono produttivi di reddito, essendo gravati da mutui “come certificato in atti”, né che le attività in America sono fallimentari –“come si evince dalle movimentazioni bancarie”- “specialmente negli ultimi anni, dall'insorgere dell'emergenza Covid all'attuale recessione in atto [e] sono sopravvissute grazie agli incentivi statali”; i conti correnti in atti “sono […] tutti conformi ai redditi, mentre altri sono addirittura negativi, con un saldo negativo di oltre 150 mila euro”; le società invece cui usufruiscono e sono gravati da mutui ipotecari>, xxviii) si è inspiegabilmente discostato dalla documentazione fiscale prodotta, xxix) avrebbe dovuto considerare afferenti il mantenimento dovuto per la prima figlia, gli oneri ordinari della vita e le spese per la partecipazione del 65% alle necessità straordinarie della minore.
Ha chiesto alla Corte di revocare la pronuncia di addebito e il contributo economico in favore della nonché ridurre il contributo per la minore ad euro 1.000, CP
oltre spese straordinarie nella misura del 65%, e disporre, “confermando,
l'assegnazione della casa familiare sita in Riano, via Dante Alighieri 39” al deducente, con vittoria spese del doppio grado.
Costituendosi, la (classe 1986) ha dedotto CP
. che la domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile, in quanto spiegata da coniuge non collocatario, precisandosi che 1) la rendita locatizia di tale bene, mai compensata da alcun provvedimento, si pone come correttivo della somma dovuto per il mantenimento della madre e della figlia e 2) la mancata assegnazione è conseguita ad un'illegittima estromissione di madre e figlia attraverso la modifica unilaterale delle serrature e delle password di accesso all'immobile (15/1/2019), condotta per la quale pende innanzi al Tribunale di Tivoli il processo (549/2019
R.G.N.R.) che vede il mputato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie Pt_1
ragioni (prossima udienza al 4.3.2025): l'estromissione è avvenuta nelle more del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione che, dopo aver sospeso l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento del dalla casa coniugale (stabilita dal Pt_1
Tribunale del Riesame il 20.09.2018), ha, con sentenza del 31 gennaio 2019, confermato l'esecutività del provvedimento del Tribunale del Riesame che, però, stante la situazione di fatto, non poteva essere materialmente eseguita,
. quanto al mantenimento di essa deducente, che 3) il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è facilmente desumibile sia dalle lussuose ville in Italia e all'estero del tra cui la casa familiare, sia dalle auto lussuose da sempre utilizzate dallo Pt_1
stesso, sia dai numerosi viaggi compiuti, anche con la famiglia, all'estero, sia dalla frequentazione assidua dei Casinò di tutto il mondo (Las Vegas, , cfr. doc. Per_3
18, Ferrari utilizzata per andare a Montecarlo, e Ferrari utilizzate per circolare a Roma); nonostante il tenore di vita differente rispetto a quello che fa godere alla sua famiglia, il non ha mai corrisposto l'adeguamento ISTAT del mantenimento che versa Pt_1
in maniera discontinua e sempre in ritardo, attuando una modalità di violenza economica, 4) essa esponente usufruisce ancora del regime forfettario e delle agevolazioni della per i giovani avvocati, proprio per la notoria difficoltà a Pt_3
produrre reddito nelle prime fasi della propria attività, risultando oltretutto il mercato ormai saturo, e non ha mai escluso di lavorare, dovendo tuttavia limitare la sua attività per la gestione dei numerosi procedimenti intentati contro di lei dopo la denuncia da lei sporta contro il e l'indiscusso divario economico -in termini di fonti Pt_1
reddituali, immobili, giacenze e attività imprenditoriali- non permette un contributo inferiore a quanto richiesto e tanto meno l'esclusione del contributo detto: il Pt_1 ha infatti promosso, in ambito civile, il giudizio di separazione, “intervallato da una
CTU, da plurime istanze ex art. 709 ter c.p.c. un'istanza ex art. 92 disp. att. cpc, un'istanza di rimozione dei contenuti video documentanti le violenze per asserite violazioni della privacy”, il procedimento di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, il procedimento presso il Giudice Tutelare rg 10002/2022 (conclusosi il
17.10.2022), il giudizio di divorzio, attualmente in corso, il subprocedimento 709 ter cpc del 20.08.2022 -rigettato- collegato a una denuncia penale contro la ex art. CP
574 c.p.; in ambito penale, proc. pen. n. 4441/18 (Procura Rep. Tivoli) per presunti maltrattamenti agiti dalla deducente -definito con archiviazione della denuncia del proc. pen. n. 26167/18 R.G.N.R. (Procura Rep. Roma) originato da denuncia Pt_1
del per presunta calunnia -definito con archiviazione-, proc. pen. n. 18003/19 Pt_1
R.G.N.R. (Procura Rep. Roma), iscritto a seguito di denuncia del che le Pt_1
contesta un presunto accesso abusivo a sistema informatico -archiviazione ordinata dal
Gip di Roma e con conseguente reclamo ex art. 410 bis c.p.p. presentato dal e Pt_1
rigettato dal Tribunale di Roma, proc. pen. n. 4888/18 R.G.N.R. (Procura Rep. Tivoli), iscritto a seguito di denuncia del per presunti maltrattamenti -archiviazione Pt_1
ordinata dal Gip di Tivoli-, proc pen. n. 3219/19 R.G. Gip (Procura Rep. Tivoli), iscritto a seguito di denuncia del che le contesta una ulteriore presunta Pt_1
calunnia -archiviazione ordinata dal Gip di Tivoli-, proc. pen. n. 5017/20 R.G.N.R.
(Procura Rep. Tivoli), iscritto a seguito di denuncia del per presunta violenza Pt_1
privata -archiviazione ordinata dal Gip di Tivoli-, proc. pen. n. 339883/2022 R.G.N.R.
(Procura Rep. Roma), iscritto a seguito di denuncia del del 29 agosto 2022, Pt_1
per l'ipotesi reato di sottrazione di minore, del cui sviluppo non è dato sapere, 5) quanto ai legittimi procedimenti intentati dalla deducente, il più importante è quello per molestie, maltrattamenti, lesioni, violenza, violenza sessuale (procedimento penale n.
3028/18 R.G.N.R.), con prossima udienza al 4/3/2025; seguono il citato proc. pen. n.
549/2019 R.G.N.R., per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (prossima udienza al
4 marzo 2025) e il proc. penale n. 5289/2022, Procura Rep. Tivoli, a carico del IN
(imputato per i delitti di cui agli artt. 110, 640, 494 e 61 n. 2 c.p.) e della sua collega e collaboratrice di studio Avv. Marsicola, con udienza predibattimentale fissata al 13 marzo 2025; la deducente ha inoltre dovuto agire per le omissioni e/o ritardi del relativamente all'onere contributivo e alla frequentazione, nonché denunciare Pt_1
la controparte per falso in atto pubblico relativamente alla dichiarazione sostitutiva difforme del archiviata perché considerata una “leggerezza”) e per l'arbitraria Pt_1
sostituzione delle chiavi e l'estromissione di madre e figlia dalla casa coniugale, 6) quanto agli episodi di violenza addebitati al lo stesso ha fatto di tutto (in ogni Pt_1
sede processuale) per escludere l'allegazione dei file video che ne comprovano la condotta, giungendo anche a presentare false e strumentali querele, tra le quali quella per accesso abusivo a sistema informatico, e ad esercitare pressioni sulla deducente per farla desistere dalla strada intrapresa con la denuncia, così come evidenziato da pag. 3 dell'avversa memoria di replica del 13.05.2021, 7) la gravità dei fatti contestati dalla esponente (tutti documentati attraverso i video), unita alla professione della controparte, hanno condotto ad un insostenibile sforzo legale per far valere le proprie ragioni che non ha lasciato e non lascia spazio per l'implementazione di un'attività privata,
. che è illegittima la richiesta di revoca dell'addebito della separazione, atteso che 8)
l'accertamento di condotte violente da parte del coniuge, anzi, di un solo comportamento violento, non permette alcuna comparazione col comportamento della vittima, 9) le videoregistrazioni non sono né alterate, né manomesse e né tagliate, ma realizzate personalmente dall'odierna appellata attraverso il proprio smart-phone o tratte dalle telecamere a circuito chiuso installate per ragioni di sicurezza in vari ambienti comuni dell'ex casa coniugale;
la relativa genuinità ed integrità è attestata dalla relazione del tecnico informatico Dott. (cfr. doc. 04), sentito Persona_4
nell'udienza penale dei 28 ottobre 2024 (doc. 09 – da pag. 55 a pag. 61 della trascrizione del verbale di udienza), 10) gli accadimenti dell'11.11.2017 sono divisi in tre parti video, che comprendono un arco di quasi 11 minuti in cui si vede preliminarmente il aggredire inaspettatamente la deducente, poi raggiunta più Pt_1
e più volte con la presa ai capelli;
nel video “contestato” si vede l'esponente con l'apparecchio dell'aerosol in mano, che lo avvicina al draiato (la postura della Pt_1
è praticamente statica e non c'è alcun scaricamento di forza), la stessa, invece, CP
viene inseguita dal fermata per i capelli, raggiunta con l'altra mano chiusa a Pt_1
pugno e sospinta con una presa alla nuca a terra;
“si noti come la sig.ra appoggi CP
delicatamente l'aerosol sul tavolo, mentre il sig. si alza dal divano -per poi Pt_1
aggredirla, inseguendola- gesto incompatibile con qualsiasi intenzione offensiva”, 11) il Tribunale del Riesame e la Cassazione hanno fatto strame delle giustificazioni avversarie rispetto a quanto emerso dai video -cfr analisi operata anche su tutti i medesimi video, degli organi che hanno statuito l'allontanamento del poi imputato alla casa coniugale- 12) non è possibile contrabbandare il denudamento della Pt_1
moglie (che oppone resistenza e riesce infine a fuggire), in giardino accanto ai domestici, oppure il video ritraente il preambolo di una violenza sessuale, per
“effusioni virili”, “atteggiamenti scherzosi d'intesa” (pag. 3 Tribunale dei Riesame), oppure il trascinamento per i capelli nel garage (con torsione di 360 gradi) come misura per vincere la sua “resistenza” (cfr. doc. n pag. 19-21), e rubricare tali episodi come
“lite tra coppie” (cfr. doc. o) pag. 21-24), 13) “le osservazioni della Consulente di Parte riescono meglio di qualsiasi commento a misurare la gravità delle distorsioni compiute dalla perizia”, mentre il video dell'audizione della bambina (doc. 07) attesta la genuinità delle sue risposte, 14) quanto alle presunte “esagerazioni” della deducente nel rimarcare le violenze subite, manca nella stessa qualsiasi attitudine naturale nell'opporsi all'aggressività fisica, ma ciò non deve portare a sottovalutare la portata coercitiva del dolore generato dalla sollecitazione del cuoio capelluto che deriva dall'afferrare le ciocche dalla nuca -cui il resistere determinerebbe maggiore sofferenza- né a trascurare che la strategia della passività è funzionale a fermare la violenza, tant'è che, per come emerge dai video, l'aggressione si conclude puntualmente solo con la sensazione di sopraffazione del nemico, 15) quanto agli altri episodi di addebito, che il Tribunale non ha ritenuto di esaminare vista la gravità delle violenze, nell'audio doc. 08 si osserva il confermare una propria relazione Pt_1
extraconiugale mentre denigra apertamente la deducente, 20) la valenza solo strumentale della richiesta di addebito di controparte non può che far concludere per la conferma dell'addebito al Pt_1
. quanto alla misura del mantenimento, vanno segnalati, oltre all'attività professionale di legale svolta dal 21) in Italia, le numerose proprietà immobiliari, circa 6 Pt_1
c/c e n. 3 società (Stazzo Quadro Immobiliare S.r.l., Sportello del cittadino, Giulia
S.r.l.), 22) all'estero le seguenti società: – Valfred Parte_4
Llc – Lago Toscano Llc - Pasta Bar Llc- Lake Las Vegas Gaming Llc – Pier Llc –
Starring LLC – Lago Toscano, Ii Llc – Shannon Llc - The Pub Llc – M&A Small
Kitchen Group Llc, ultime tre delle quali è amministratore delegato, con annessi c/c e attività legate all'ambito della ristorazione, tra Las Vegas e la California, oltre a 2 lussuose ville e altri c/c personali, 23) vista la difficoltà nella valutazione della capacità patrimoniale del ricorrente che ha anche risorse all'estero, appaiono necessarie CTU fiscale/contabile, anche sulla rendita commerciale effettiva della casa coniugale da lui goduta, nonché indagine della Guardia di Finanza e, soprattutto, rogatoria internazionale sul 24) dovendosi tener conto del tenore di vita goduto in Pt_1
costanza di matrimonio, non può tralasciarsi che la casa coniugale -dotata di sale giochi, campi di equitazione, scuderia, fattoria, un locale esterno dove vi è anche un'altra cucina, piscina, ampi garage, zona relax con juke-box originale degli anni '60, una zona bar, una zona spa con piscina idromassaggio riscaldata, un biliardo e un camino (cfr CTU, p. 36)- ha una rendita notevole, attestandosi su un minimo di 20.000 euro mensili (l'affitto giornaliero di una camera per una villa di livello inferiore a Riano
è 240 euro a notte), 25) il divario economico esistente conduce ad una determinazione prudenziale della partecipazione del alle spese straordinarie in ragione Pt_1
dell'80%, 26) entrambi i contributi devono decorrere dalla domanda di separazione, risultando errata la decorrenza dell'assegno per la figlia dalla pubblicazione della sentenza, mentre nulla va previsto quanto al termine finale, dovendo permanere entrambe le misure sino alla statuizione finale in sede di divorzio “che dovrà necessariamente travolgere la fase sommaria (stante la complessità di ricostruire le condizioni economiche del ricorrente)”, complessità ingenerata dalla difficoltà a disporre dei dati reddituali completi, come del resto segnalato anche dalla CTU svolta in sede divorzile,
. “le domande avversarie in più punti sono risultate non lineari”, il che “fonderebbe la più ampia previsione a carico del di rifusione delle spese processuali”, ciò cui Pt_1
va aggiunto che “nelle memorie conclusionali avversarie, del 23.04.2021, controparte ha richiesto simultaneamente un ampliamento del diritto di frequentazione fino a renderlo paritetico” e una partecipazione al mantenimento in misura che, parametrata agli attuali tempi di frequentazione, si “traduce in un'ammissione di capacità contributiva 4 volte superiore, rispetto a quella richiesta anche col ricorso in appello”.
Ha chiesto alla Corte
. in via istruttoria, di disporre CTU fiscale/contabile sul nel periodo preso in Pt_1
esame dal presente procedimento, anche con riguardo alla rendita commerciale effettiva della casa coniugale goduta dal in via esclusiva, con l'ausilio della Pt_1
Guardia di Finanza, nonché attraverso la necessaria rogatoria internazionale,
. nel merito, confermare l'addebito della separazione al per le condotte di Pt_1
violenza fisica e psicologica e prevedere, a far data dalla domanda e stante la pendenza del giudizio di divorzio, il contributo di euro di € 1.000 per sé e un contributo per la figlia di € 4.000, con rivalutazione ISTAT, nonché partecipazione del all'80% Pt_1
delle spese straordinarie individuate dal Protocollo del Tribunale di Roma, “anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa”. Con vittoria di spese e onorari dei due gradi di giudizio>.
Con memoria del 12/6/2025, il ha ribadito quanto già dedotto, aggiungendo Pt_1
che
. controparte sembra basare la propria difesa su procedimenti penali ancora in corso, cercando di dare una immagine del deducente socialmente ripugnante, pur non spiegando “il motivo per il quale non ha lottato o non lotta per limitare le frequentazioni tra il padre e la figlia”, . i fotogrammi su cui si basa la pronuncia impugnata offrono una ricostruzione parziale, come evidenziato dalla Ctu svolta in primo grado dal Dr. e non Tes_1
contestata, ctu che evidenzia che detti frame sono “mancanti dell'audio e della continuità degli eventi risultando non genuini”,
. il Tribunale che ha dato un peso diverso alle condotte delle parti, non tenendo conto della Consulenza redatta “sul presupposto della rimessione ad altro giudice per la pendenza del giudizio di divorzio”,
. nel descrivere la condizione economica del deducente, controparte tenta di accreditare una idea diversa, “colorando ed esagerando una realtà ma omettendo di fornire dati fiscali concreti”,
. “la villa è vero esiste, ma è posta in una zona di periferia romana, dove l'ampia metratura non equivale e non cede il posto alla esclusività. Il campo da cavallo, altro non è che una piccola recinzione in giardino dove il possesso del cavallo è, per chi conosce la zona, normale e ben lontano dai clamori e dalla allure di Piazza di Siena”, dovendosi ribadire quanto chiarito con riferimento ad autovetture, immobili e attività svolte in America,
. il Tribunale non ha assolutamente tenuto in considerazione la capacità economica e la potenziale capacità reddituale della , non comprendendosi come le cause CP
in corso, del tutto legittime, possano “influire sulla circostanza di non poter lavorare”,
. il matrimonio ha avuto una brevissima durata, dal maggio 2015 al maggio 2018 allorquando è stato depositato il ricorso,
. controparte che chiede una CTU contabile omette di riferire che nel giudizio di divorzio attualmente pendente ( R.G. 59250/2021) essa è stata già svolta (ctu a firma del dottor : non deve quindi accedersi alla chiesta ctu per Persona_5
economia processuale, risultando acquisibile, a cura della parte più diligente e ove la
Corte lo ritenga necessario, l'elaborato del dr che ha, peraltro, appurato che Per_5
la capacità reddituale del deducente è pari a 43.000 euro lordi annuali e rappresenta l'esistenza di una “consistenza attiva bancaria”, risultando tuttavia dette somme versate sul conto dell'esponente -che si occupa di responsabilità professionale medica- a titolo di risarcimento e poi successivamente indirizzate al cliente beneficiario.
Ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo,
Con memoria del 12/7/2025, la ha dedotto che CP
. la sentenza appellata ha per oggetto l'addebito della separazione e la misura del mantenimento sino alla modifica dello status di cui al provvedimento in sede di divorzio, giudizio ancora pendente tra le parti dinanzi al Tribunale civile di Roma
(R.G.n. 59250/2021): resta inammissibile la reiterata richiesta assegnazione della casa familiare, il cui accesso alla deducente e alla figlia è stato impedito dalla controparte che tenta di occultare il valore della relativa rendita, omettendo l'accatastamento,
. contrariamente a quanto affermato ex adverso, i fatti posti a fondamento di giudizi penali possono essere considerati nella pronuncia di addebito, rilevandosi che, nel caso di specie, sono stati presentati “autonomi elementi probatori dotati di altissima qualifica, forse la più alta, ossia la ripresa video delle stesse violenze subite dalla sig.ra in presenza della figlia”, CP
. in sede di addebito basta la conferma di un singolo episodio di violenza fisica, risultando rilevare anche la violenza economica, posta in essere dal con Pt_1
riguardo al contributo al mantenimento, versato dall'inizio dei giudizi civili, consapevolmente e reiteratamente, in ritardo e mai adeguato agli indici ISTAT;
rileva altresì, anche da sola, l'ammissione del tradimento, con contestuale denigrazione della deducente nella sua dignità femminile, e “ci sarebbe, poi, anche l'esclusione arbitraria e umiliante della sig.ra dalla casa familiare, insieme alla figlia”, CP
. quanto alle immagini, non si tratta di frame decontestualizzati ma di video in cui sono riprese condotte continuate, movimenti, atteggiamenti, azioni aggressive del che, per parte sua, non ha prodotto alcun video dei fatti di cui rivendica Pt_1
l'accadimento, in maniera peraltro irrealistica, . con riguardo alla CTU psicologica in primo grado, la valutazione tecnica delle riprese esula certamente dalla sua competenza professionale ed è il riflesso dell'evidente conflittualità con la consulente di parte, manifestata in maniera fin troppo evidente e apertamente nella valutazione finale, come già evidenziato,
. anche il video delle dichiarazioni della minore evidenzia come le risposte non siano provocate da alcuno, contrariamente a quanto asserito dalla ctu: “l'esclusione a priori di tale ricordo come genuino (nella relazione della CTU) è stata fatta in maniera piuttosto circolare dalla Consulente, con la finalità di appianare i disaccordi rispetto alla preimpostata conclusione conciliativa (atteggiamento che peraltro in violazione della tutela della riforma Cartabia)”,
. quanto al profilo economico, la sentenza finale, pur ricalcando i provvedimenti provvisori, rappresenta un vulnus rispetto a questi, non permettendo l'adeguamento
ISTAT dalla data del ricorso, né dall'emanazione degli stessi,
. l'impoverimento del contributo anche per la minore, nonostante la vasta capacità economica dimostrata e dimostrabile, con un'indagine d'ufficio, non tiene conto nemmeno delle accresciute esigenze della minore e necessita di revisione: va richiamata la documentazione video del parco macchine, tra cui una “Ferrari”, della villa (è il luogo dove vengono ripresi gli abusi), nonché alla stessa descrizione fatta dalla Consulente, e la stima effettuata in base ad offerte di affitto, in zona, di ville analoghe non è stata contraddetta;
“anzi, controparte ammette la presenza continua di cavalli che comportano spese per la cura, la manutenzione degli ambienti, nonché il vitto e spazi adeguati, con addetti alla loro pulizia, al nutrimento, allo strigliamento”,
. con riferimento alle vetture, controparte assume che “trattasi […] di macchine in affitto per divertimento o per ingenerare una diversa rappresentazione di sé”, venendo in rilievo “l'autorappresentazione [del sopra le proprie possibilità” Pt_1
che contrasta con il tentativo di “svalutazione o l'occultamento da parte del Pt_1
dei suoi mezzi”, attitudini che sottendono la diversa rappresentazione che l'interessato dà di sé in base alle circostanze, . in sostanza, il reddito complessivo del i attesta su un livello alto/altissimo, Pt_1
come evidenziato dalla presenza estera di molti cespiti reddituali, come società, ville di lusso, ristoranti, tutti in zone di Casinò o estremamente lussuose (zona Las Vegas)
e dai i viaggi periodici e continui negli USA che egli affronta,
. controparte parla della presunta attività “fallimentare” estera, pur non chiarendo da dove la si possa evincere, anche perché esercitata da diversi anni e mai indicata come interrotta,
. controparte ha ammesso l'incapacità oggettiva a lavorare della deducente, non quindi determinata da sua volontà, ciò che legittima il mantenimento in sede di divorzile ad a maggior ragione il mantenimento in sede di separazione: il Pt_1
ammette i tentativi di emancipazione della deducente attraverso il lavoro, segnalando il relativo esito negativo come un limite naturale della senza considerare CP
che la mancata affermazione e indipendenza economico-professionale deriva dal legame con il suo dominus professionale, “la cui manifesta ostilità Pt_1
costituisce un indubbio ostacolo alla progressione lavorativa”, oltre che dalla sproporzione di mezzi e di esperienza professionale e dalla necessità di difendersi dalle continue accuse gratuite mossele dal Pt_1
. il mancato reperimento di alloggio non determina alcuna locupletazione da parte della deducente come evidenziato dagli estratti c/c, non risultando alcun accumulo di reddito a causa del mantenimento versato (in colpevole ritardo) dal padre,
. quanto alla durata del matrimonio -argomento questo rilevante piuttosto in ambito divorzile- va segnalato “non c'è stata solo convivenza prematrimoniale, ma dei veri e propri quasi matrimoni, annullati all'ultimo”, risultando oltretutto il concetto di
"tenore di vita" preludere ad una valutazione complessiva delle potenzialità economiche del coniuge obbligato, potenzialità certamente evidenziate anche dalle sole deduzioni dell'esponente,
. la ctu effettuata in sede divorzile si limita ad una ricognizione delle risultanze delle dichiarazioni, senza valutare la potenzialità della capacità contributiva, omettendo il valore della partecipazione agli utili e il valore effettivo delle immobilizzazioni, soprattutto quella della lussuosa casa familiare non corrispondente a quello catastale,
. non può esserle attribuita alcuna inerzia, vista l'acquisizione del titolo, restando tuttavia aleatoria le rendita in un mercato del lavoro molto competitivo.
Ha conclusivamente insistito.
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza dell'11/9/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 10/9/2025, il ha insistito nelle conclusioni prese, chiedendo lo Pt_1
stralcio dei dvd depositati dalla senza la copia per la controparte, in violazione CP
di disposizione dalla Corte emessa in tal senso.
Con note di trattazione scritta del 10/9/2025, la ha riproposto le conclusioni CP
già rassegnate anche in via istruttoria, facendo presente che dei dvd controparte ha avuto copia già dal primo grado.
Occorre muovere dall'istanza istruttoria della istanza da respingere in CP
considerazione dell'espletamento, in sede divorzile, di ctu contabile che la parte avrebbe potuto riprodurre in questo giudizio, almeno per far apprezzare l'insufficienza della valutazione e supportare la richiesta di nuovo espletamento.
Passando all'esame della domanda volta alla revoca della declaratoria di addebito al marito, va segnalato che i dvd -già noti alla controparte perché costituenti materiale acquisito in primo grado e quindi utilizzabili- evidenziano che il ha in più Pt_1
occasioni serbato una condotta violenta ed aggressiva nei confronti della moglie, spintonandola, fino a farla cadere per terra ove poi l'ha lasciata incurante dell'arrivo della bambina, prendendola per la gola nel corso dell'interlocuzione, tirandole i capelli che ha afferrato per trascinarla in terra e anche condurla all'interno di uno sgabuzzino nel quale l'ha poi chiusa, l'ha denigrata nell'ammettere una relazione adulterina, l'ha mortificata alzandole la gonna più volte sul vialetto di accesso alla casa: tanto premesso, va osservato che
. il non ha chiarito in cosa consista l'alterazione delle registrazioni, né Pt_1
dedotto che cosa avrebbe consentito di appurare “il deposito della interezza delle riprese” (cfr appello pag 5), risultando pertanto anche ininfluente la perizia a firma
Dr che segnala che i “filmati sono mancanti dell'audio e della continuità Tes_1
degli eventi”, ciò che peraltro non può far concludere per una loro non “genuini[tà]”
(cfr appello pag 5),
. il adduce che la moglie avrebbe “simulato volontariamente dei Pt_1
comportamenti per generare reazioni da parte del marito estrapolando solo la reazione di quest'ultimo” (cfr appello pag 5), non riuscendo nemmeno ad allegare quali condotte provocatorie, a lui evidentemente note, avrebbe posto in essere la moglie: fanno eccezione l'uso di un oggetto -aerosol/stampante- utilizzato dalla per colpire il marito sdraiato sul divano e il morso sulla mano, che il marito CP
ha segnalato perché osservati nei filmati prodotti da controparte e non perché frutto di un ricordo, ciò che avalla la relativa non omogeneità e comparabilità con le condotte del su descritte, condotte che evidenziano come egli si sia Pt_1
rapportato alla con brutalità, disprezzo e sopraffazione, incorrendo nella CP
violazione dei doveri coniugali e in particolare del dovere di rispetto reciproco,
. non vale opporre che il primo Giudice avrebbe sottovalutato le cause scatenanti dei suoi comportamenti, dovendo segnalarsi, come precisato da Cass ord 35249/2023
“uniformandosi alla costante giurisprudenza d[ella] Corte”, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse”. Quanto alle statuizioni economiche e in particolare per quel che concerne l'assegno per la moglie, va segnalato per determinare il contributo deve tenersi conto della inadeguatezza delle risorse economiche di una delle parti a consentirle di mantenere un tenore di vita analogo, anche se non identico, a quello goduto durante convivenza coniugale, e della eventuale disparità tra i redditi delle parti: tanto premesso,
. il tenore di vita era medio-alto, sol che si considerino le caratteristiche della casa d'abitazione, costituita da villa di “ampia metratura” (cfr memoria in Riano, Pt_1
rifinita in modo elegante, munita di sistema di videosorveglianza e dotata di giardino curato -per quanto evincibile dai filmati-, con piscina e “campo da cavallo” (cfr memoria , la presenza di personale di servizio -una coppia assunta per la Pt_1
cura della casa, del giardino e dei due cavalli dei coniugi-, la disponibilità di auto di lusso, l'iscrizione della minore (quinto anno primaria) alla scuola privata,
. quanto ai redditi, non colgono nel segno i rilievi mossi alla ricostruzione operata dal primo Giudice: a) è anzi emerso, rispetto a quanto riportato in sentenza come introito dichiarato -euro 3500 mensili- che l'appellante risulta (cfr unico 2023) aver dichiarato nel 2022 un reddito complessivo di euro 80.444 per un netto mensile di oltre 6000 euro, così come nel 2023 (cfr unico 2024) ha dichiarato un reddito complessivo di euro 80.224 per un netto mensile di oltre 6300 euro;
a tanto si aggiungano gli elementi già evidenziati dal primo Giudice e cioè il cospicuo patrimonio immobiliare, comprensivo di fabbricati, anche erigendi, in Riano, Roma
e Capalbio e terreni, la titolarità di quote di società operanti nel settore agricolo, immobiliare e della ristorazione anche all'estero, società la cui situazione fallimentare il allega e tenta di accreditare -senza curare di documentarla- Pt_1
con il generico riferimento a “movimentazioni bancarie puntualmente depositate” - che di contro evidenziano come segnalato in primo grado ed evidenziato dagli estratti cc (cfr docc 18 e 19) “rilevanti flussi”- ed all' -ormai risalente- Covid;
a tanto si aggiunga ancora la proprietà di autovetture di lusso, ricoverate nel garage unitamente a due motocicli, come attestato dalle registrazioni del sistema di videocamere installate nella villa già adibita a residenza familiare;
deve concludersi che le dichiarazioni dei redditi non sono rappresentative delle effettive capacità patrimoniali e reddituali dell'appellante, capacità non significativamente incise dalla rata di mutuo di euro 715 mese e dal mantenimento della figlia avuta da precedente relazione, b) la che esercita la professione di avvocato, ha dichiarato di aver CP
tratto dal suo lavoro introiti che dai 4200 euro del 2021 sono passati agli euro 7438 netti nel 2022 e agli euro 10746 nel 2023; non è proprietaria di immobili e vive presso i genitori.
Quanto sopra conferma l'esistenza di un divario economico che comporta il riconoscimento alla di un contributo a carico del che del menage CP Pt_1
domestico si faceva carico in misura preponderante se non esclusiva, anche considerando la capacità lavorativa della coniuge. A tale ultimo riguardo, va segnalato che l'attitudine al lavoro assume rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche: nella specie, la (classe 1986) ha il titolo CP
per lo svolgimento dell'attività professionale che sta effettivamente esercitando, attività che ella sta avviando in proprio e che, pur fornendo entrate in crescita, non consente il mantenimento del pregresso tenore di vita.
Stante quanto sopra, deve farsi leva sulla disparità economica e sull'inidoneità dell'attività lavorativa della moglie a colmare il divario e, nel contempo, sulla crescente acquisizione di professionalità da parte della stessa, ciò che induce a ritenere congrua la misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto dal primo
Giudice.
Quanto al mantenimento della minore, va confermato, avuto riguardo al divario emerso dal raffronto fra le patrimonialità dei genitori e all'esigenza della stessa a conservare il tenore di vita goduto in epoca antecedente alla disgregazione familiare,
l'importo mensile di euro 1400, dovendo il padre assicurare a un alloggio Per_1
adeguato alle sue esigenze con caratteristiche parametrabili al tenore di vita goduto e non identiche, per accessori, all'abitazione precedentemente fruita. Quanto alle spese straordinarie, resta ferma la regolamentazione prevista dal
Protocollo del Tribunale di Roma, richiamato nella sentenza impugnata.
Non può accedersi all'assegnazione della casa coniugale chiesta dal he non Pt_1
è il genitore collocatario.
Avuto riguardo all'esito del giudizio e alla reciproca soccombenza, le spese del grado vanno dichiarate integralmente compensate.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa,
. respinge l'appello principale e quello incidentale,
. dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte del e della in favore dell'erario, della somma pari al contributo Pt_1 CP
unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno