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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1782/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 8.02.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 12 parte I serie / uff.1 anno 1992;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1.
[separazione] I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza;
2.
[casa coniugale] l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Venezia, San Polo n. 1868/a, piano 2° - del quale i coniugi risultano comproprietari nella paritaria quota del 50% - catastalmente individuato dai seguenti estremi di riferimento: N.C.E.U. del Comune di Venezia Sezione Urbana VE foglio 13, mappale 52, sub. 24, piani T-2, Z.C. 1, cat. A/2, classe 2^, vani 9, superficie catastale mq 174, r.c. euro 1.611,50 pagina 1 di 3 viene assegnato alla signora ai sensi dell'art. 337 sexies del c.c., quale genitrice con la quale Parte_2 attualmente la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ha deciso di continuare e Persona_1 vivere. Le parti danno atto che il signor ha già rilasciato l'appartamento nella esclusiva disponibilità della moglie e Pt_1 figlia. L'assegnazione deve ritenersi comprensiva di tutti i beni mobili ed arredi ivi esistenti. Le parti concordano peraltro che il signor potrà mantenere ivi, se pur formalmente, la propria residenza;
Pt_1
3.
[contributo al mantenimento d ] Persona_1
a far data dal mese di marzo 2025 il signor si è impegnato a versare direttamente alla figlia Parte_1
, anticipatamente, entro il 5° giorno di ciascun mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento - Persona_1
d oggi, egli provveduto appieno ai propri obblighi contributivi nei confronti della stessa - la somma mensile di euro 1.500,00 (mille e cinquecento euro) accreditandola sul conto corrente alla stessa intestato individuato dal seguente codice IBAN IT68 M030 6902 1171 0000 0066 165. Tale importo verrà aggiornato annualmente, in proporzione alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT, a far data dalla mensilità di marzo 2026 (base marzo 2025); 4.
[partecipazione alle spese straordinarie] i genitori di sosterranno, nella paritaria misura del 50%, le spese straordinarie per la figlia Persona_1 Per_1
.
[...]
Circa la loro individuazione, la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente e le modalità con le quali manifestare il dissenso in ipotesi spesa da concordare le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20.09.2019 [che entrambe dichiarano di ben conoscere]; 5.
[ulteriori pattuizioni] ulteriormente rispetto a ciò il signor dovendo anche tali pattuizioni intendersi a titolo di Parte_1
(integrazione del) contributo al manteni ovrà ritenersi onerato:
→ della corresponsione della rata complessiva del mutuo contratto in data 30.09.2004 acceso per l'acquisto della casa coniugale [repertorio n. 8456; raccolta n. 3376 del notaio di Venezia]; Persona_2
→ del pagamento delle spese condominiali di carattere ordinario relative all'appartamento già destinato a casa coniugale così come di quelle per la TASI, per la TARI e per le utenze (da intendersi: energia elettrica, gas e acqua) relative all'appartamento stesso;
6.
[assegno unico universale] dell'assegno unico universale previsto per la figlia beneficeranno i genitori nella paritaria misura del Persona_1
50%; 7.
[autosufficienza economica - reciproche rinunce] i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8.
[altri rapporti] a saldo, stralcio e definizione di ogni pretesa della signora relativamente ad utili maturati, sino alla Parte_2 data odierna, dalla società della quale ella risulta socia nella misura del 40%, il signor nella Parte_1 propria veste di amministratore unico della società Pasco s.a.s. di CC RO ato a pagina 2 di 3 corrisponderle la somma onnicomprensiva di euro 70.000,00 [settantamila euro], euro 10.000,00 dei quali sono stati già versati, che verrà corrisposta con le seguenti modalità:
euro 10.000,00 (diecimila euro) entro 7 giorni dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione ove vengano recepiti i presenti accordi;
euro 25.000,00 (venticinquemila euro) entro 2 mesi dalla scadenza della prima rata;
il saldo, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila euro), entro 4 mesi dalla scadenza della prima rata. A fronte di tale corresponsione la signora dichiara di non avere alcunché a pretendere nei confronti Parte_2 della società stessa a tale titolo e ragione e dunque relativamente agli utili maturati negli anni e sino alla data odierna. Ulteriormente rispetto a ciò i coniugi si danno, reciprocamente, atto di avere regolato, ad oggi, ogni loro rapporto pregresso di dare ed avere anche rispetto agli obblighi contributivi, ivi inclusi quelli connessi alla corresponsione delle spese straordinarie. Le parti convengono, infine, che la signora possa continuare a condividere l'utilizzo dell'autovettura Porsche Pt_2
Macan di proprietà del marito (o altra autovettura che egli avesse ad acquistare in sostituzione), fermo restando che tale utilizzo non potrà in alcuna maniera essere inteso come un dovere economico facente capo allo stesso e a beneficio della moglie;
9.
[spese della procedura] spese della procedura integralmente compensate.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 8.02.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA al n. 12 parte I serie / uff.1 anno 1992;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 18.06.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 18.06.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1.
[separazione] I coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza;
2.
[casa coniugale] l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Venezia, San Polo n. 1868/a, piano 2° - del quale i coniugi risultano comproprietari nella paritaria quota del 50% - catastalmente individuato dai seguenti estremi di riferimento: N.C.E.U. del Comune di Venezia Sezione Urbana VE foglio 13, mappale 52, sub. 24, piani T-2, Z.C. 1, cat. A/2, classe 2^, vani 9, superficie catastale mq 174, r.c. euro 1.611,50 pagina 1 di 3 viene assegnato alla signora ai sensi dell'art. 337 sexies del c.c., quale genitrice con la quale Parte_2 attualmente la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ha deciso di continuare e Persona_1 vivere. Le parti danno atto che il signor ha già rilasciato l'appartamento nella esclusiva disponibilità della moglie e Pt_1 figlia. L'assegnazione deve ritenersi comprensiva di tutti i beni mobili ed arredi ivi esistenti. Le parti concordano peraltro che il signor potrà mantenere ivi, se pur formalmente, la propria residenza;
Pt_1
3.
[contributo al mantenimento d ] Persona_1
a far data dal mese di marzo 2025 il signor si è impegnato a versare direttamente alla figlia Parte_1
, anticipatamente, entro il 5° giorno di ciascun mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento - Persona_1
d oggi, egli provveduto appieno ai propri obblighi contributivi nei confronti della stessa - la somma mensile di euro 1.500,00 (mille e cinquecento euro) accreditandola sul conto corrente alla stessa intestato individuato dal seguente codice IBAN IT68 M030 6902 1171 0000 0066 165. Tale importo verrà aggiornato annualmente, in proporzione alla variazione dell'indice accertato dall'ISTAT, a far data dalla mensilità di marzo 2026 (base marzo 2025); 4.
[partecipazione alle spese straordinarie] i genitori di sosterranno, nella paritaria misura del 50%, le spese straordinarie per la figlia Persona_1 Per_1
.
[...]
Circa la loro individuazione, la loro ripartizione tra quelle dovute indipendentemente dall'accordo e quelle da concordare anticipatamente e le modalità con le quali manifestare il dissenso in ipotesi spesa da concordare le parti fanno espresso riferimento a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20.09.2019 [che entrambe dichiarano di ben conoscere]; 5.
[ulteriori pattuizioni] ulteriormente rispetto a ciò il signor dovendo anche tali pattuizioni intendersi a titolo di Parte_1
(integrazione del) contributo al manteni ovrà ritenersi onerato:
→ della corresponsione della rata complessiva del mutuo contratto in data 30.09.2004 acceso per l'acquisto della casa coniugale [repertorio n. 8456; raccolta n. 3376 del notaio di Venezia]; Persona_2
→ del pagamento delle spese condominiali di carattere ordinario relative all'appartamento già destinato a casa coniugale così come di quelle per la TASI, per la TARI e per le utenze (da intendersi: energia elettrica, gas e acqua) relative all'appartamento stesso;
6.
[assegno unico universale] dell'assegno unico universale previsto per la figlia beneficeranno i genitori nella paritaria misura del Persona_1
50%; 7.
[autosufficienza economica - reciproche rinunce] i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
8.
[altri rapporti] a saldo, stralcio e definizione di ogni pretesa della signora relativamente ad utili maturati, sino alla Parte_2 data odierna, dalla società della quale ella risulta socia nella misura del 40%, il signor nella Parte_1 propria veste di amministratore unico della società Pasco s.a.s. di CC RO ato a pagina 2 di 3 corrisponderle la somma onnicomprensiva di euro 70.000,00 [settantamila euro], euro 10.000,00 dei quali sono stati già versati, che verrà corrisposta con le seguenti modalità:
euro 10.000,00 (diecimila euro) entro 7 giorni dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione ove vengano recepiti i presenti accordi;
euro 25.000,00 (venticinquemila euro) entro 2 mesi dalla scadenza della prima rata;
il saldo, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila euro), entro 4 mesi dalla scadenza della prima rata. A fronte di tale corresponsione la signora dichiara di non avere alcunché a pretendere nei confronti Parte_2 della società stessa a tale titolo e ragione e dunque relativamente agli utili maturati negli anni e sino alla data odierna. Ulteriormente rispetto a ciò i coniugi si danno, reciprocamente, atto di avere regolato, ad oggi, ogni loro rapporto pregresso di dare ed avere anche rispetto agli obblighi contributivi, ivi inclusi quelli connessi alla corresponsione delle spese straordinarie. Le parti convengono, infine, che la signora possa continuare a condividere l'utilizzo dell'autovettura Porsche Pt_2
Macan di proprietà del marito (o altra autovettura che egli avesse ad acquistare in sostituzione), fermo restando che tale utilizzo non potrà in alcuna maniera essere inteso come un dovere economico facente capo allo stesso e a beneficio della moglie;
9.
[spese della procedura] spese della procedura integralmente compensate.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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