Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 787/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 787/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 528/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 06/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/02/2023 - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data
09/06/2023 – notificata a mezzo pec in data 12/06/2023,
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_1 Pt_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Sciadone, Marco Rizzo, Francesca Andrea
[...]
Cantone e Davide Murino ed elettivamente domiciliata in Salerno (SA), alla Via A. Diaz nr.
22, presso lo studio dell'ultimo difensore,
- appellante e appellata incidentale –
CONTRO in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Miotti, Giacomo Miotti e Pietro Paolo
Miotti ed elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Via Gregorio VII nr. 154, presso studio difensori.
- appellata e appellante incidentale –
*********
Pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 12/07/2023 per l'appellata presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo innanzi all'intestata
Corte di Appello di Salerno in data 18/07/2023, la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, dott. proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 528/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
06/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/02/2023 - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 09/06/2023 – notificata a mezzo pec in data 12/06/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta la domanda formulata da parte attrice perché infondata, per le ragioni di cui in motivazione;
2) Per l'effetto, accerta e dichiara che la è debitrice nei confronti della Parte_2 Controparte_2 ella somma di € 744.826,27 pari al corrispettivo dovuto per la fornitura di carta consegnata in data
[...]
17.08.2018, oltre interessi dalla data di messa in mora fino al soddisfo e per l'effetto la condanna a versare in favore della convenuta la predetta somma;
3) Condanna parte attrice a versare in favore della convenuta le spese di lite del presente giudizio nella misura del 50%, che si liquidano in complessivi € (di cui € 856,50 per C.U. e diritti, € 1.687,50 per la fase di studio, € 1.113,50 per la fase introduttiva del giudizio, €
4.957,50 per la fase di trattazione ed € 2.935,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge”
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione del 04/03/2019 e iscritto a ruolo in data
25/03/2019, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 dott. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la Parte_1 [...] con sede in Aksu Mah. . No. Controparte_1 Controparte_3
105/A, Kahramanmaras, Turchia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sig.
esponendo di essere attiva nella produzione e vendita di imballaggi Parte_3 fabbricati in cartone ondulato e di aver intrattenuto rapporti commerciali anche con fornitori pag. 2/8 esteri tra cui la società attiva in Turchia nella Controparte_1 fornitura di materie prime nel mercato degli imballaggi. Riferiva che i rapporti commerciali tra le due società erano iniziati nell'anno 2015 e che le comunicazioni avvenivano tramite mail, incluse le forniture e i pagamenti, i quali ultimi avvenivano su diversi conti bancari aperti in Turchia, previa comunicazione di IBAN;
in particolare, con riferimento ad una fornitura del 17/08/2018, la riceveva in data 18/09/2018 comunicazione dalla per il Pt_1 CP_2 tramite della rappresentante con cui la convenuta rappresentava che, per Testimone_1 ragioni di natura fiscale legate alla legislazione turca, il pagamento di quanto dovuto avrebbe dovuto essere effettuato su un conto corrente diverso da quelli sino ad allora utilizzati e con comunicazione mail del giorno successivo venivano fornite alla le coordinate di un Pt_1 conto Unicredit situato in Repubblica Ceca, verso cui avrebbero dovuto essere indirizzati tutti i pagamenti per transazioni successive sino a nuovo ordine. In data 02/10/2018 la Pt_1 dopo aver ottenuto conferma dalla della correttezza dell'ordine di pagamento, CP_2 effettuava bonifico bancario di € 740.300,88 (tenendo conto della riduzione della somma pattuita per il danno subito nella fornitura) sul conto da ultimo indicato, per poi ricevere comunicazione in data 11/10/2018 che era stato fornito un IBAN non corretto e che l'istituto di credito ceco avrebbe provveduto a restituire la somma alla . Appreso Parte_4 successivamente di essere stata vittima di una truffa in suo danno per aver effettuato il pagamento della fornitura su un conto non appartenente alla la sporgeva querela CP_2 Pt_1 presso il Comando dei Carabinieri di Salerno in data 12/10/2018. Pertanto, chiedeva al
Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria da parte della convenuta per effetto liberatorio ex art. 1189 c.c., con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 01/10/2019, si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale parte convenuta, che contestava la ricostruzione in fatto, nel merito
[...] chiedeva di accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1189 c.c. e di condannare la società attrice a corrispondere la somma dovuta, con responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie, il giudizio perveniva all'udienza del 13/09/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/8 Con sentenza n. 528/2023 emessa e depositata telematicamente in data 06/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/02/2023 - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 09/06/2023 – notificata a mezzo pec in data
12/06/2023, il Tribunale di Salerno, ritenuto non applicabile al caso di specie l'istituto ex art. 1189 c.c., rigettava la domanda attorea e condannava la società attrice al pagamento della somma di € 744.826,27 pari al corrispettivo dovuto per la fornitura di carta consegnata in data 17/08/2018 e alle spese di lite. Con la proposizione del presente gravame, l'odierna appellante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_1
censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo: “1) Violazione Parte_1
e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c.: la piena configurazione, in capo alla del Parte_1 presupposto della buona fede soggettiva”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi pretesa creditoria da parte della in relazione alla fornitura di carta Controparte_1 consegnata a Pontecagnano Faiano il 17 agosto 2018 (fattura n. KP02018000002088, Ordine 59495), per le ragioni esposte in narrativa;
- In ogni caso, condannare alla Controparte_1 integrale rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite, comprensive sia di quelle del giudizio di primo grado che dell'appello”. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 22/12/2023, si costituiva in giudizio la
[...]
CP_
TICARET quale parte appellata, che eccepiva l'inammissibilità ex CP_1 art. 348-bis c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa;
contestualmente spiegava appello incidentale sulla base della motivazione così come meglio articolata in atti, pertanto chiedeva all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- Accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierna appellata e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, esclusivamente nella parte impugnata in via incidentale dall'appellata, per tutti i motivi esposti in narrativa”. Fissata la prima udienza per il 25/01/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs.
n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 23/01/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
pag. 4/8 e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 23/01/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione ex art. 348-bis c.p.c. per essere la causa non affetta da manifesta infondatezza in ragione delle questioni di diritto prospettate necessitanti un approfondimento. L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
La società appellante, in ragione dei rapporti commerciali intercorsi con la società turca in data 2 ottobre 2010 ha effettuato il pagamento mediante bonifico bancario di una CP_2 fattura dall'importo complessivo di euro 744.826,27, sul conto corrente indicato, dopo l'emissione della fattura dalla sign.ra dipendente della società appellata, Testimone_1 con cui abitualmente la è solita definire i rapporti commerciali e relativi Parte_1 pagamenti. Solo successivamente la società appellante ha avuto conoscenza della circostanza che la società appellata è stata oggetto della cosiddetta truffa del “man in the middle”, “uomo di mezzo”, a seguito del hackeraggio della casella postale della società turca ad opera di ignoti.
In primo grado l'azione è stata promossa per ottenere l'effetto liberatorio del pagamento, ricorrendo i presupposti della pagamento a creditore apparente, ex art. 1189 c.c.. Con la sentenza in fatto la situazione è stata astrattamente ricondotta in tale fattispecie, la cui applicazione al caso di specie è stata esclusa per la mancanza della prova della buona fede del debitore nella esecuzione del pagamento. L'appellante ha sostenuto, tuttavia, di aver eseguito il pagamento in buona fede, confidando nella prassi commerciale pregressa, risalente all'anno
2015, fondata sullo scambio di e-mail con la sulla identica indicazione della Tes_1 istruzioni per i pagamenti, ove in relazione all'indirizzo e-mail della , si è riscontrato Tes_1 solo una “s” in più, ed anche in pagamento di solito è avvenuto su diversi conti correnti turchi, nel caso di specie conto estero in Repubblica Ceca, né ha destato sospetto l'indicazione di un denominazione diversa della beneficiaria, ben potendosi trattare di società collegata. Sulle circostanze l'appellante ha chiesto chiarimenti che sono sembrati coerenti, in ragione di esigenze fiscali della creditrice. L'appellante ha contestato con il motivo di appello la motivazione inerente la carenza di buona fede in relazione alla condizione oggettiva di pagamento a creditore apparente, là dove le circostanze per come esposte hanno ingenerato pag. 5/8 il convincimento del buon esito del pagamento, senza alcun ulteriore indagine omessa dal debitore, e frutto di negligenza o imperizia. Di fatto tale considerazione è errata. I requisiti per affermare che il pagamento eseguito in favore del creditore apparente abbia un effetto liberatorio sono la verifica della legittimazione apparente del ricevente al pagamento, desumibile da circostanze univoche, e l'aspetto soggettivo della buona fede del solvens. Essi sono interdipendenti e come tali devono ricorrere entrambi per affermarsi l'applicabilità dell'art'1189 c.c. Circa l'apparenza deve aversi riguardo alla ricorrenza di a circostanze univoche tali da ingenerare il ragionevole convincimento di pagare al debitore, rendendo scusabile l'errore, stante la convinzione di aver ben pagato. Il requisito della buona fede attiene al processo di identificazione del creditore, si collega alle circostanze oggettive che sono idonea a rafforzare il convincimento del debitore di ben pagare, e l'assenza per conseguenza di negligenza del debitore nella identificazione del creditore. Nel nostro caso essendo stato escluso in comportamento negligente del creditore in relazione al dovuto controllo dei suoi strumenti informatici, da attacchi esterni, aspetto non oggetto di impugnazione, resta da verificare il fatto concreto per come accaduto e il comportamento del debitore. Orbene, proprio il richiamo alla consolidata pressi commerciale intercorrente tra le parti porta ad escludere che l'apparenza sia tale da ritenere ricorrente il requisito della buona fede in capo alla società appellante. In linea generale, dato il pagamento di una somma ingente, l'appellante avrebbe dovuto guardare con sospetto ad ogni piccolo particolare che si discostasse dalla prassi solita, ripetuta tra le parti, e non sottovalutarlo, ritenendolo plausibile.
Ciò rileva in relazione alle difformità dallo stesso debitore evidenziate, ovvero il diverso indirizzo e-mail, che avrebbe dovuto indurre a una diversa dorma di contatto tra le parti per verificare l'autenticità del nuovo indirizzo. Ugualmente, nella prassi il pagamento è avvenuto a mezzo bonifico bancario, sempre a banche turche, e sempre alla società fornitrice, dunque una verifica avrebbe dovuto essere eseguita in relazione al pagamento all'estero, e presso un conto della Repubblica Ceca, a società con diversa denominazione sociale, senza ritenere probabile che si trattasse di società collegata, ove il pagamento avveniva per ragioni fiscali, e dunque per motivi non necessariamente leciti. Gli elementi oggettivi emersi dalla vicenda denotano la carenza di attenzione e prudenza nel pagamento imputabili al debitore, e pertanto la sua mancanza di buona fede, intesa come esercizio della necessaria preventiva vigilanza sulle notizie discordanti ricevute dal falso creditore. Peraltro, il ruolo commerciale pag. 6/8 di entrambi le parti avrebbe richiesto la necessaria diligenza professionale e qualificata nella verifica delle modalità del pagamento. Dunque, la società appellante ha omesso, quale debitore qualificato e professionale, nell'adempimento della sua prestazione di utilizzare tutti i mezzi per accertarsi di ben pagare, in ragione della diligenza necessaria ex art. 1176 c.c., comma 2., pertanto nel caso di specie non ricorre una ipotesi di errore scusabile. Per tali ragioni l'appello va rigettato, attraverso una specificazione della motivazione. Per le stesse ragioni va dichiarato inammissibile l'appello incidentale per come proposto, non essendo finalizzato ad ottenere una diversa pronuncia rispetto alla decisione assunta, non venendo in evidenza un interesse concreto. Le spese sono liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, in base al valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Parte_1 Pt_1
nei confronti della in persona dei
[...] Controparte_1 legali rappresentanti pro-tempore, avverso la sentenza n. 528/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 06/02/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 07/02/2023 - oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288
c.p.c. in data 09/06/2023 – notificata a mezzo pec in data 12/06/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 14.000,00, oltre iva e cnap come per legge e spese generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 19 / 03/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
pag. 7/8 Dott.ssa Giulia Carleo
Dott. Vito Colucci
pag. 8/8