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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 159/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 159/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pisciella Paolo, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Chiusaroli CP_1
Massimiliano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 26/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio ad Atri in data 26/08/1995 con da cui era CP_1
nato il figlio (il 16/11/1998) e che, con sentenza non definitiva di questo Per_1
Tribunale in data 22- 27 maggio 2020, era stata pronunciata la separazione dei coniugi, le cui condizioni erano state stabilite nella successiva sentenza definitiva n. 849/2022 del 15/07/2022 - ha chiesto: dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
ridurre ad € 150,00 l'assegno di mantenimento del figlio;
Per_1
elidere il mantenimento, pari ad € 150, in favore della moglie;
porre le spese straordinarie necessarie per il figlio a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-dall'epoca della separazione, i coniugi erano vissuti ininterrottamente separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione;
- a causa di problemi di salute e dell'avanzare dell'età, aveva dovuto ridurre sensibilmente l'attività di imbianchino, mantenendosi quasi esclusivamente con la pensione sociale di circa € 473,19 ;
- per tale ragione, non era più in grado di versare l'assegno mensile di €100,00 in favore della moglie né l'assegno di € 500,00 in favore del figlio, stabiliti in sede di separazione;
-la moglie aveva iniziato una stabile convivenza more uxorio con un nuovo compagno ed era proprietaria di due immobili nella Repubblica Ceca, dai quali ricavava la somma mensile di € 600,00.
Con comparsa in data 28/02/2023 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente ed ha chiesto di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 600,00, a titolo di mantenimento del figlio Per_1
e l'assegno divorzile di € 300,00,oltre rivalutazione annuale ISTAT.
A sostegno delle proprie richieste, la resistente ha dedotto che il marito aveva arbitrariamente ridotto l'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1
continuando a lavorare stabilmente “in nero”, con ingenti guadagni ed un elevato tenore di vita.
Alla prima udienza di comparizione in data 14.04.2023, il Presidente, sentiti i coniugi – i quali hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione - ha adottato, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 4, comma
8, L. n. 898/1970 e s.m.i., i seguenti provvedimenti:
• Conferma in ordine al mantenimento figlio le condizioni della separazione
recentemente pronunciate;
• Dà atto che la situazione economica dei coniugi, allo stato, è quella regolata dalla sentenza di separazione
Passato il procedimento alla fase contenziosa e svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 16/100/2024, i Procuratori delle parti, nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno dedotto e comprovato l'intervenuto accordo dei coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, sottoscritto e depositato in data
26/06/2024, sicchè la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nella scrittura privata in data 26/06/2024 (nelle quali, per quanto di interesse, si prevede che: il padre corrisponderà al figlio l'assegno Per_1
mensile di € 150,00 – somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT - fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
la moglie rinuncerà all'assegno divorzile- apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento, oltre che idonee a definire tutti gli aspetti economici controversi.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
ad Atri in data 26/08/1995, alle condizioni di cui alla Parte_2
scrittura privata in data 26/06/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 159/2023 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pisciella Paolo, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall' dall'Avv. Chiusaroli CP_1
Massimiliano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla scrittura privata depositata in data 26/06/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio ad Atri in data 26/08/1995 con da cui era CP_1
nato il figlio (il 16/11/1998) e che, con sentenza non definitiva di questo Per_1
Tribunale in data 22- 27 maggio 2020, era stata pronunciata la separazione dei coniugi, le cui condizioni erano state stabilite nella successiva sentenza definitiva n. 849/2022 del 15/07/2022 - ha chiesto: dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
ridurre ad € 150,00 l'assegno di mantenimento del figlio;
Per_1
elidere il mantenimento, pari ad € 150, in favore della moglie;
porre le spese straordinarie necessarie per il figlio a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50%.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
-dall'epoca della separazione, i coniugi erano vissuti ininterrottamente separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione;
- a causa di problemi di salute e dell'avanzare dell'età, aveva dovuto ridurre sensibilmente l'attività di imbianchino, mantenendosi quasi esclusivamente con la pensione sociale di circa € 473,19 ;
- per tale ragione, non era più in grado di versare l'assegno mensile di €100,00 in favore della moglie né l'assegno di € 500,00 in favore del figlio, stabiliti in sede di separazione;
-la moglie aveva iniziato una stabile convivenza more uxorio con un nuovo compagno ed era proprietaria di due immobili nella Repubblica Ceca, dai quali ricavava la somma mensile di € 600,00.
Con comparsa in data 28/02/2023 si è costituita in giudizio la resistente la quale, pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente ed ha chiesto di porre a carico del marito l'assegno mensile di € 600,00, a titolo di mantenimento del figlio Per_1
e l'assegno divorzile di € 300,00,oltre rivalutazione annuale ISTAT.
A sostegno delle proprie richieste, la resistente ha dedotto che il marito aveva arbitrariamente ridotto l'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_1
continuando a lavorare stabilmente “in nero”, con ingenti guadagni ed un elevato tenore di vita.
Alla prima udienza di comparizione in data 14.04.2023, il Presidente, sentiti i coniugi – i quali hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere rimasti ininterrottamente separati senza soluzione di continuità dal tempo della separazione - ha adottato, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 4, comma
8, L. n. 898/1970 e s.m.i., i seguenti provvedimenti:
• Conferma in ordine al mantenimento figlio le condizioni della separazione
recentemente pronunciate;
• Dà atto che la situazione economica dei coniugi, allo stato, è quella regolata dalla sentenza di separazione
Passato il procedimento alla fase contenziosa e svolta l'istruttoria orale, all'udienza del 16/100/2024, i Procuratori delle parti, nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., hanno dedotto e comprovato l'intervenuto accordo dei coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, sottoscritto e depositato in data
26/06/2024, sicchè la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod..
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite nella presente sede quelle contenute nella scrittura privata in data 26/06/2024 (nelle quali, per quanto di interesse, si prevede che: il padre corrisponderà al figlio l'assegno Per_1
mensile di € 150,00 – somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT - fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
la moglie rinuncerà all'assegno divorzile- apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento, oltre che idonee a definire tutti gli aspetti economici controversi.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
ad Atri in data 26/08/1995, alle condizioni di cui alla Parte_2
scrittura privata in data 26/06/2024;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)