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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara IA ZZ - Presidente rel - dr . Alina Rossato - Giudice - dr. Luisa Bettio - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7055 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa con ricorso depositato in data da
Parte_1 attrice
Contro
Controparte_1
Convenuto contumace
E contro
Controparte_2
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: disconoscimento di paternità.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare che non è il padre di Parte_2 [...]
dichiarare pertanto che il cognome venga eliminato e l'attrice riacquisti il Parte_1 Parte_1 cognome materno per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione CP_2 dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di
[...]
e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge;
in via istruttoria: Parte_1 disporsi esame del DNA. Con vittoria di spese ed onorari”;
Per la convenuta “accertare e dichiarare che non è il padre CP_2 Parte_2 di dichiarare pertanto che il cognome venga eliminato e l'attrice Parte_1 Parte_1 riacquisti il cognome materno per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile CP_2
l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria Parte_1 di spese ed onorari di causa in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. ed alla Signora la Parte_2 CP_2
Signora chiedeva al Tribunale di Padova di “accertare e dichiarare che Parte_1 [...] non è il padre di disporsi che il cognome venga Parte_2 Parte_1 Parte_1 eliminato e l'attrice riacquisti il cognome materno per l'effetto ordinare all'Ufficio di Per_1
Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
La sig si costituiva il giudizio aderendo a tutte le domande formulate dall'attrice, mentre il CP_2
Sig. nonostante la tempestiva notifica, non si costituiva in giudizio, Parte_2 tant'è che il GI ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, all'esito della quale il GI rinviava per pc all'udienza del 21.11.2024, poi rinviata d'ufficio al 20.03.2025 sempre con trattazione scritta.
A seguito di tale udienza, con decreto del 20.03.2025, il G.I. tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 190 a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
*****
Parte attrice a sostegno della domanda ha allegato che: in data 23.12.1974 il Sig. iniziò a lavorare nell'albergo della famiglia di Parte_2 CP_2
Montegrotto Terme;
in data 30.05.1975, quindi appena 5 mesi dopo, la convenuta partoriva Controparte_2
l'attrice; nel 1976 e iniziarono una relazione sentimentale ed in data Controparte_2 Parte_2
29.10.1977 convolarono a nozze;
il successivo 05.01.1978 riconobbe l'attrice come sua figlia (cfr docc. 1-2-3 Parte_2 fascicolo parte attrice); negli anni successivi il Sig. tuttavia, si disinteressava completamente dell'attrice e, a Parte_1 seguito della separazione dalla sig nel 1984, si allontanò dalla casa familiare trasferendosi CP_2 all'estero e recidendo qualsiasi rapporto anche con l'attrice; questa, pertanto, si è dovuta scontrare con grande sofferenza con la consapevolezza di portare il cognome di un uomo che non è né il proprio padre biologico né ha mai avuto alcun interesse per lei, tanto da portarla alla decisione di ristabilire la verità dei fatti anche nella realtà. Tali circostanze, hanno trovato conferma non solo nella adesione della sig ma anche nelle CP_2 risultanze della prova testimoniale della sig , amica di lunga data della e del Testimone_1 CP_2
Sig. fratello della convenuta e zio materno dell'attrice: entrambi hanno Testimone_2 confermato che quando la sig ed il sig si sono conosciuti, la prima era già CP_2 Parte_1 incinta della figlia e la loro relazione iniziava l'anno successivo alla nascita di questa, poi Pt_1 culminata nel matrimonio e nel riconoscimento di da parte del sig Pt_1 Parte_1
D'altro canto, la contumacia del convenuto, oltre a non offrire alcuna diversa ricostruzione dei fatti, da pieno riscontro alle circostanze suddette ed al suo totale disinteresse nei confronti dell'attrice.
Ciò posto riguardo alle risultanze di causa, va osservato che secondo costante giurisprudenza la prova del difetto di paternità può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo.
Nel caso in esame, può ritenersi raggiunta tale prova anche in assenza di un accertamento tecnico sulla compatibilità biologia tra l'attrice d il convenuto.
L'azione quindi deve essere accolta.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la non contestazione della parte costituita e la contumacia del sig Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che non è padre di Parte_2 [...]
nata IE (PD) il 4.4.2017; Parte_1
2. ordina di eliminare nell'atto di nascita di il cognome Parte_1
in modo tale che riacquisti il cognome Parte_1 CP_2
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PADOVA di procedere alle annotazioni di competenza a margine dell'atto di nascita N.71, P. 2, S. A anno 1975;
4. nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente est.
Dr. Chiara IA ZZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara IA ZZ - Presidente rel - dr . Alina Rossato - Giudice - dr. Luisa Bettio - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7055 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa con ricorso depositato in data da
Parte_1 attrice
Contro
Controparte_1
Convenuto contumace
E contro
Controparte_2
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: disconoscimento di paternità.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare che non è il padre di Parte_2 [...]
dichiarare pertanto che il cognome venga eliminato e l'attrice riacquisti il Parte_1 Parte_1 cognome materno per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione CP_2 dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di
[...]
e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge;
in via istruttoria: Parte_1 disporsi esame del DNA. Con vittoria di spese ed onorari”;
Per la convenuta “accertare e dichiarare che non è il padre CP_2 Parte_2 di dichiarare pertanto che il cognome venga eliminato e l'attrice Parte_1 Parte_1 riacquisti il cognome materno per l'effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile CP_2
l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria Parte_1 di spese ed onorari di causa in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. ed alla Signora la Parte_2 CP_2
Signora chiedeva al Tribunale di Padova di “accertare e dichiarare che Parte_1 [...] non è il padre di disporsi che il cognome venga Parte_2 Parte_1 Parte_1 eliminato e l'attrice riacquisti il cognome materno per l'effetto ordinare all'Ufficio di Per_1
Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
La sig si costituiva il giudizio aderendo a tutte le domande formulate dall'attrice, mentre il CP_2
Sig. nonostante la tempestiva notifica, non si costituiva in giudizio, Parte_2 tant'è che il GI ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale, all'esito della quale il GI rinviava per pc all'udienza del 21.11.2024, poi rinviata d'ufficio al 20.03.2025 sempre con trattazione scritta.
A seguito di tale udienza, con decreto del 20.03.2025, il G.I. tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 190 a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
*****
Parte attrice a sostegno della domanda ha allegato che: in data 23.12.1974 il Sig. iniziò a lavorare nell'albergo della famiglia di Parte_2 CP_2
Montegrotto Terme;
in data 30.05.1975, quindi appena 5 mesi dopo, la convenuta partoriva Controparte_2
l'attrice; nel 1976 e iniziarono una relazione sentimentale ed in data Controparte_2 Parte_2
29.10.1977 convolarono a nozze;
il successivo 05.01.1978 riconobbe l'attrice come sua figlia (cfr docc. 1-2-3 Parte_2 fascicolo parte attrice); negli anni successivi il Sig. tuttavia, si disinteressava completamente dell'attrice e, a Parte_1 seguito della separazione dalla sig nel 1984, si allontanò dalla casa familiare trasferendosi CP_2 all'estero e recidendo qualsiasi rapporto anche con l'attrice; questa, pertanto, si è dovuta scontrare con grande sofferenza con la consapevolezza di portare il cognome di un uomo che non è né il proprio padre biologico né ha mai avuto alcun interesse per lei, tanto da portarla alla decisione di ristabilire la verità dei fatti anche nella realtà. Tali circostanze, hanno trovato conferma non solo nella adesione della sig ma anche nelle CP_2 risultanze della prova testimoniale della sig , amica di lunga data della e del Testimone_1 CP_2
Sig. fratello della convenuta e zio materno dell'attrice: entrambi hanno Testimone_2 confermato che quando la sig ed il sig si sono conosciuti, la prima era già CP_2 Parte_1 incinta della figlia e la loro relazione iniziava l'anno successivo alla nascita di questa, poi Pt_1 culminata nel matrimonio e nel riconoscimento di da parte del sig Pt_1 Parte_1
D'altro canto, la contumacia del convenuto, oltre a non offrire alcuna diversa ricostruzione dei fatti, da pieno riscontro alle circostanze suddette ed al suo totale disinteresse nei confronti dell'attrice.
Ciò posto riguardo alle risultanze di causa, va osservato che secondo costante giurisprudenza la prova del difetto di paternità può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo.
Nel caso in esame, può ritenersi raggiunta tale prova anche in assenza di un accertamento tecnico sulla compatibilità biologia tra l'attrice d il convenuto.
L'azione quindi deve essere accolta.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la non contestazione della parte costituita e la contumacia del sig Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che non è padre di Parte_2 [...]
nata IE (PD) il 4.4.2017; Parte_1
2. ordina di eliminare nell'atto di nascita di il cognome Parte_1
in modo tale che riacquisti il cognome Parte_1 CP_2
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PADOVA di procedere alle annotazioni di competenza a margine dell'atto di nascita N.71, P. 2, S. A anno 1975;
4. nulla sulle spese di lite.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente est.
Dr. Chiara IA ZZ