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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/07/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 658/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 16.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
P.IVA: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Monica Grimoli. attrice-opponente
contro
(CF: Controparte_1
), in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco P.IVA_2
De Vuono. convenuto-opposta
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
19/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7.1.2021, con il quale, su istanza del , le veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 21.600,00, oltre interessi e spese, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 421 del 16.11.2009 relativa alla vendita di un escavatore marca “CASE”, mod. CX160, matricola DCH16B0209. Ha eccepito: -l'insufficienza probatoria della documentazione posta a fondamento del monitorio;
-l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto l'escavatore usato marca Case Modello CX 160 – Matricola DCH16B0209 venduto dalla CP_1 nel novembre del 2009 si era rivelato difettoso e inadoperabile, ragion per cui,
[...]
nel dicembre del 2013, le parti convenivano che la avrebbe corrisposto Parte_1 solo € 3.000,00 (versati ed accettati a saldo) a fronte dell'importo indicato in fattura a cui avrebbe dovuto far seguito la nota credito per la differenza. Sulla base di tali eccezioni ha concluso chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le argomentazioni svolte in narrativa, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto: In via preliminare: - rigettare qualunque richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo per i motivi indicati in atto. Nel merito, conseguentemente: - dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto n. 19/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 08.01.2021 con cui si intima all'odierno opponente il pagamento, in favore del Fallimento n 47/2014 della della somma Controparte_1 di € 21.600,00, oltre interessi e spese del monitorio;
- con vittoria, sempre e comunque, delle spese e competenze tutte di causa”.
2. Si è costituita in giudizio la Curatela del Fallimento della Controparte_1
, la quale ha rilevato che non vi è prova dell'autenticità e veridicità del
[...] documento ex adverso prodotto, di provenienza unilaterale, in quanto la Curatela non ne ha rinvenuto copia tra la documentazione contabile, né, tantomeno, lo stesso può essere opposto alla procedura fallimentare poiché non dotato di data certa;
inoltre, non vi sarebbe nemmeno la prova dell'avvenuto versamento da parte della Pt_1 della minor somma di € 3.000,00.
[...]
Ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rigettare l'opposta domanda e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 19/2021 (R.G. n. 43/21). In subordine, accertato l'inadempimento della in p.l.r.p.t., condannarla al Parte_1 pagamento della somma di € 21.600,00, oltre interessi moratori dalla scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo. In ulteriore subordine, voglia accertare e dichiarare dovuta alla Curatela la minor somma di € 3.000,00, oltre interessi moratori, e, per l'effetto, condannare la al pagamento del Parte_1 predetto importo.”.
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3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto
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azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Nel caso di specie è pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e sotteso alla fattura azionata in sede monitoria. Invero la non ha negato di aver acquistato e ricevuta dalla Parte_1
l'escavatore marca “CASE”, modello CX160, matricola CP_1
DCH16B0209 di cui alla fattura allegata al fascicolo del monitorio. L'opponente ha eccepito di avere già estinto l'obbligazione di pagamento in quanto il bene in questione era risultato malfunzionante, sicché a seguito di numerose lamentele rivolte alla venditrice era stato raggiunto un accordo con l'allora amministratore della in base al quale la avrebbe CP_1 Parte_1 corrisposto solo € 3.000,00 a fronte dell'importo indicato in fattura e l'opposta avrebbe provveduto ad emettere nota credito per la restante parte. Le deduzioni di parte opponente hanno trovato riscontro nelle prove raccolte in giudizio. Il riferimento è innanzitutto a quanto dichiarato dal testimone di parte opponente sig. , escusso all'udienza del 6.2.2025, geometra, all'epoca dei fatti, Testimone_1 dipendente della con mansioni di capocantiere. Parte_1
Egli ha riferito di ricordare (“Lo ricordo bene perché è stato oggetto di discussione per un lungo periodo”) dell'acquisto da parte della di un escavatore usato Case Parte_1 modello “CX 1060” dalla “più o meno nel novembre 2009”. CP_1
Ha poi confermato che al momento dell'utilizzo, l'escavatore si presentava con un sistema idraulico rumoroso, con assenza di forza e con un problema al cuscinetto della ralla, specificando di aver avuto modo “di accertare in prima persona queste circostanze, anche quando è venuto il tecnico della Ne ho anche parlato varie volte con CP_1 chi materialmente operava la macchina.” Il teste ha inoltre dichiarato che tali problemi erano stati tempestivamente comunicati telefonicamente e tramite e-mail al sig. “Ricordo che da Persona_1 parte della era stata inviata anche una mail diciamo “intimidatoria” nella quale veniva Pt_1 prospettato alla l'addebito del fermo del veicolo. CP_1
Sono a conoscenza di ciò perché abbiamo inviata la citata mail dall'ufficio proprio su mia indicazione. Preciso che i problemi di cui al capitolo precedente si manifestavano solo quando il mezzo era sotto sforzo.”. Quanto riferito dal testimone –della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare- rafforza quanto già risultante dalla copia della mail del 10.12.2010, prodotta dall'opponente ed indirizzata alla che riporta in oggetto la dicitura CP_1
“sollecito contestazione escavatore” e nella quale si legge “Ribadiamo le nostre precedenti mail e ci spiace evidenziare che, nonostante il rapporto che ci lega da anni, ancora non avete provveduto a risolvere il problema sull'escavatore Case. Dopo il sopralluogo da voi effettuato e dopo aver constatato l'esistenza della problematica, ci sono state solo promesse e niente altro. Ancora non avete prospettato una concreta proposta atta a risolvere la questione. Perdurando questa situazione ci vedremo costretti ad addebitarvi il fermo della macchina.”. Sono pertanto provati i vizi dell'escavatore riferiti dalla parte opponente.
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Quanto all'accordo intercorso con l'amministratore della vi è in atti CP_1 la copia della fattura n. 421 del 2009, contenente la seguente dicitura aggiunta a penna: “Io sottoscritto amministratore della in seguito alla Controparte_2 CP_1 contestazione accetto a saldo e stralcio di tale fattura l'importo di € 3000.00 nei prossimi giorni provvedo ad emettere NC. per differenza non dovuta. Montalto Uff. 17 dicembre 2013.”. È poi presente il timbro della società opposta, munito di firma, a fianco ad uno specchietto sormontato dalla scritta “pagamento” in cui sono riportate tre date (17.12.2013, 15.1.2014, 6.2.2014) vicino a ciascuna delle quali è indicato l'importo di
€ 1.000,00. Tale documento conferma dunque che l'opponente aveva corrisposto alla CP_1 in bonis l'importo di € 3.000,00 a saldo di qualsivoglia pretesa derivante dalla
[...] fattura per cui è causa. La contestazione relativa alla non autenticità della sottoscrizione dell'allora amministratore sig. rinvenibile sul documento è tardiva in quanto Persona_1 sollevata solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., laddove la parte avrebbe avuto l'onere di proporla nella prima difesa utile successiva alla produzione della scrittura, vale a dire nella comparsa di costituzione e risposta. Ancora, la doglianza relativa all'eccepita non autenticità e veridicità del documento in questione appare oltremodo generica e non supportata dall'indicazione di solidi indizi, posto che il solo fatto che dello stesso non sia stata rinvenuta una copia nella documentazione contabile della società fallita non sta di per sé a significare che la quietanza sia stata artatamente predisposta dalla società opponente in occasione del presente giudizio. Quanto alla contestazione afferente la mancanza di data certa della scrittura, va ricordato, in primo luogo, che l'elencazione dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi non è tassativa (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 20813 del 21 luglio 2021; in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 15/03/2018, n.6462) e che, soprattutto, “In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento;
la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto.” (Cassazione civile sez. I, 01/10/2015, n.19656). Ebbene, nel caso di specie sovviene la già citata testimonianza resa dal sig. Tes_1
il quale ha confermato che dopo quattro anni dall'acquisto dell'escavatore
[...] la era “giunta a questo accordo cioè che il sig. accettava un Parte_1 Per_1 pagamento di € 3000 euro se non ricordo male e si impegnava ad emettere nota a credito diciamo a saldo dell'intero importo.”. Detto teste ha altresì dichiarato di essere a conoscenza del fatto che gli € 3.000,00 erano stati effettivamente corrisposti al sig. allora amministrazione Persona_1 della Controparte_1
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A fronte di ciò è stata adeguatamente dimostrata l'anteriorità del documento;
in particolare può dirsi provato che lo stesso sia venuto in essere nel 2013, per come in esso riportato. Pertanto lo stesso è pienamente opponibile all'odierna parte opposta. Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha dimostrato di avere già estinto, mediante il pagamento, la pretesa azionata in sede monitoria. Per tale motivo l'opposizione va accolta e conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 19/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 7.1.2021; CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi € 4.445,50, di cui € 145,50 per spese, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 16/07/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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