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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9492 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15517/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 azz Giuggiolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Osimo, via Edison, n. 4/6, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
RA atiuscia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, viale Monte Nero, n. 28, come da procura in atti
APPELLATA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in via Crocifisso, Montoro
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 9.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Milano, la chiedendone la condanna, in Controparte_1 Controparte_2 via solidale, al pagamento dell'importo di € 1.983,55, quale credito derivante dagli oneri di messa in ripristino della sede stradale ex art. 14 del Codice della Strada, resisi necessari a seguito del sinistro verificatosi in data 31 gennaio 2023.
1 In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva:
- che il giorno 31.01.2023, lungo Via Veneto/Via Amendola a Parete (CE), si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolto il solo veicolo Iveco Trattore targato FW539FD, di proprietà della e assicurato;
Controparte_2 Controparte_3
- che, nello specifico, il conducente del veicolo Iveco, perdendo il controllo del predetto mezzo, andava ad impattare contro un lampione della pubblica illuminazione, cagionandone il danneggiamento;
- che, in tale circostanza, in forza della concessione di servizi, stipulata tra il CP_4
e la quest'ultima interveniva ex art. 14 Codice della St
[...] Parte_1 riparazione del danno al patrimonio pubblico;
- che, ultimate le operazioni di ripristino, veniva predisposto computo ai sensi dell'art 1657 c.c., quantificato in complessivi € 1.983,50;
- che, successivamente, la richiedeva a il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spettanz 4–148 Cod. ata legittimata attivamente dall'ente proprietario della strada mediante la delega/cessione di credito contenuta nel contratto di concessione;
- che la società resistente negava il risarcimento, eccependo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e rendendo vano ogni tentativo bonario della lite;
- che pertanto, la instaurava il giudizio di primo grado. Parte_1
Si costituiva nel giudizio di primo grado la , la quale, in via principale, Controparte_1 contestava: la carenza di legittimazione attiva ne delle facoltà di rivalsa in Parte_1 ragione delle imposte di scopo versate dagli enti territoriali dalle compagnie assicuratrici;
l'inesistenza di una valida concessione di servizi tra il e la società ricorrente, deducendo plurimi Controparte_4 profili di illegittimità, quali l'assenza di una concessione o di un appalto regolarmente comprovati;
la mancata adozione dell'atto di concessione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. e la mancata sottoscrizione da parte del sindaco ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. nonché la violazione dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997, che subordina la cedibilità dei crediti vantati dal CP_4 alla loro esigibilità e alla previa determinazione e regolare contabilizzazione da parte dell'ente territoriale. In via subordinata eccepiva: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la competenza del prefetto in ordine alla verifica dell'avvenuto ripristino della sede stradale e, nel merito, in punto di an eccepiva la mancanza di adeguata prova sia in ordine alla dinamica del sinistro, sia circa l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino da parte della società ricorrente o di eventuali soggetti incaricati, richiamando gli artt. 102 del codice dei contratti pubblici e 174 del d.P.R. 633/1972; in punto quantum, contestava la non debenza delle somme richieste per assenza di fattura e, comunque, l'eccessività delle stime.
Il giudice di pace di Milano dott.ssa Larisa Marchioretto fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 7.11.2024; alla predetta udienza, instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata all'udienza del 12 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1936/2025, depositata in data 20.03.2025, il Giudice di Pace, dopo aver dichiarato la contumacia della rigettava il ricorso. Controparte_2
2 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, deducendone diverse censure.
Con un primo motivo, lamentava la violazione degli artt. 6 e 111 della Costituzione, evidenziando l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, poiché il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente interpretato la “regola iuris” ossia la documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria titolarità, e, di conseguenza, non avrebbe compreso la reale volontà delle parti espressa nel contratto di concessione e nei relativi atti e, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza per la mancata indicazione degli elementi probatori sui quali il Giudice aveva fondato il proprio convincimento.
Con un secondo motivo, lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 15-211 codice della strada, osservando che un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino avrebbe potuto esporre il alla responsabilità ex art. 2051 c.c., richiamando, a sostegno della propria tesi, il CP_4 parere ANAC n. 64/2012.
Infine, censurava la sentenza per insufficienza, illogicità e apparente violazione del principio del giusto processo nella parte in cui il giudice aveva valorizzato le difese della controparte in relazione all'eccezione sollevata circa le imposte di scopo.
Si costituiva nel presente giudizio di appello la sola , contestando i Controparte_1 motivi di appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto, e chiedendo il loro rigetto.
Con decreto del 12.09.2025, questo Giudice fissava udienza di comparizione per il giorno 18.11.2025. A questa udienza, verificata la regolarità delle notifiche dell'atto di appello nei confronti di CP_2 e l'acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 347, III comma, c.p.c. e 123 bis
[...]
c.p.c., questo Giudice dichiarava la contumacia del predetto appellato e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350, III comma, c.p.c..
2. Il ricorso è infondato per i motivi che sono di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, giova rilevare che parte appellante si è costituita in giudizio telematicamente in data 15.04.2025 allegando all'atto di citazione, oltre alla procura alle liti e alle ricevute delle notifiche effettuate a mezzo pec alle parti appellate, esclusivamente il documento denominato “1) copia sentenza appellata”, quale unico documento indicato nell'indice dei documenti di cui all'atto di citazione in appello.
Tra gli allegati all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in sede di costituzione in giudizio non si rinviene il fascicolo di primo grado contenente il ricorso promosso dinanzi al Giudice di pace di Milano e i relativi documenti prodotti. Il fascicolo di primo grado della non si Parte_1 rinviene nemmeno nel fascicolo d'ufficio, ritualmente acquisito ex art. 123 bis disp. att. c.p.c., essendo peraltro obbligatorio il deposito telematico ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c. di tutti gli atti e i documenti processuali.
Al riguardo deve rammentarsi che secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. civ. sezioni unite 3034/2013), cui questo Tribunale in funzione di giudice di appello intende aderire, l'appellante è onerato di depositare il proprio fascicolo di primo grado con i relativi documenti ex art. 74 disp. att. c.p.c., il cui omesso deposito può spiegare rilievo sotto il profilo dell'eventuale mancanza di atti che siano ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima. Afferma, al riguardo, la Suprema Corte che la mancanza in atti del fascicolo di primo grado contenente il ricorso in originale con i relativi documenti non determina
3 l'improcedibilità dell'appello, ma implica soltanto che il giudizio di impugnazione avviene sulla base degli atti disponibili e, quindi, nel merito, senza tener conto della documentazione di cui il Collegio non può prendere cognizione in quanto non ritualmente acquisita agli atti (cfr. Sezioni Unite 3034/2013 e Cass. civ. 15060/2003).
Ancora, la recente giurisprudenza della III sezione civile della Corte di cassazione (Ordinanza n. 18287/2021), confermando quanto già statuito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. unite, n. 3034/2013), si è pronunciata sul gravame proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3927/2018, la quale ribadiva che “se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sottoposto al suo esame, in conformità al principio dispositivo delle prove”. La Suprema Corte, nella pronuncia predetta (ordinanza 18287/2021), rigettando il ricorso dell'appellante, ha, pertanto, affermato che “il suindicato principio va anche in questa sede ribadito, in quanto ai sensi degli artt. 165,166 e 184 c.p.c., nonché artt. 74,77 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169 c.p.c., comma 2, restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare al riguardo, trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che, come nella specie, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (v. Cass. n. 21571/2020; Cass. n. 16212/2017; Cass. n. 6522/2012. E già Cass. n. 6251/1997…)”.
La Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, ha ulteriormente chiarito che “non può d'altro canto assegnarsi invero rilievo a quanto dalla medesima sostenuto circa la possibilità di farsi riferimento alla 'documentazione medica prodotta' in ragione dell'avere essa ritrascritto nel 'proprio atto di appello' l'esito dei principali esami cui la ricorrente si era sottoposta, nonché i passaggi salienti delle fonotrascrizioni allegate al fascicolo di primo grado” […]. Emerge chiaramente che, sebbene la parte possa richiamare documenti prodotti in primo grado, ciò deve avvenire con riproduzione puntuale o indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo;
in mancanza, le censure risultano inammissibili e il Giudice non può supplire alle lacune con indagini integrative (v. Cass. n. 34469/2019; Cass. n. 7701/2016)”.
Declinando i predetti principi giurisprudenziali alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che, in mancanza del deposito da parte della del fascicolo di primo grado, il Tribunale deve decidere allo Parte_1 stato degli atti e, pertanto, in assenza dei documenti allegati alla citazione di primo grado e, in particolare, in assenza della concessione di servizi posta a fondamento della pretesa creditoria.
Come visto, parte appellante, con il primo motivo di appello, ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che il Giudice avrebbe “valutato parzialmente e male la documentazione fornita Parte dalla , a riprova della titolarità del diritto azionato”. In particolare, parte appellante ha lamentato che, sulla del contenuto della concessione, il Giudice di prime cure non avrebbe colto le effettive
“volontà” del parte danneggiata e obbligata alla riparazione della rete viaria ai sensi Controparte_4 dell'art. 14 del Codice della Strada.
Ritiene il Tribunale che, in assenza della produzione integrale della documentazione allegata al ricorso in primo grado e, in particolare, della concessione di servizi posta a fondamento della pretesa creditoria, non possa essere compiuto, allo stato degli atti, un vaglio sulla fondatezza o meno dei motivi di appello in quanto l'esame degli stessi presuppone l'esame della concessione di servizi, non versata in atti.
Né soccorre al riguardo la produzione di parte appellata la quale ha correttamente versato in atti, unitamente al deposito della comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2025, il fascicolo di primo
4 grado, nel quale, tuttavia, non si rinviene la concessione di servizi. Ed infatti, come chiarito all'udienza di discussione orale celebrata in data odierna, la concessione di servizi è stata prodotta, in primo grado, esclusivamente dalla parte ricorrente e non anche dalla parte resistente Parte_1
. CP_1
A nulla rileva in senso inverso la circostanza che parte appellante abbia riportato, nel proprio atto di appello, alcuni passaggi testuali della concessione di servizi in quanto, come chiarito anche dalla Suprema Corte, il semplice richiamo a parti di documenti già prodotti in primo grado non è sufficiente ai fini del vaglio di fondatezza del ricorso poiché i documenti devono essere allegati integralmente o debitamente riprodotti, con indicazione precisa della loro collocazione processuale (v. Cass. civ. n. 18287/2021).
Né tanto meno sussiste alcun potere del giudicante di sollecitare la produzione dei documenti mancanti essendo onere della parte provvedere al deposito di atti e documenti in conformità al principio dispositivo delle prove, potendo, dunque, il giudice legittimamente decidere allo stato degli atti.
2.2. Ne consegue che l'appello deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto, in particolare, del valore della causa (inferiore ad Euro 5.000) e dell'effettiva attività difensiva espletata (attività che giustifica l'applicazione dei valori medi per le sole fasi di studio e introduttiva e del valore minimo per la fase decisionale tenuto conto che la stessa è stata limitata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), con riconoscimento di un importo liquidato ex officio in difetto di deposito di nota spese da parte della società appellata.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 e, per l'effetto, conferma . 1936/2025 de Gi
[...]
Pace di Milano nel proc. civ. di cui al n. R.G. 16717/2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che sono liquidate in Euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Controparte_1 i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.05.2002.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15517/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 azz Giuggiolini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Osimo, via Edison, n. 4/6, come da procura in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
RA atiuscia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, viale Monte Nero, n. 28, come da procura in atti
APPELLATA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in via Crocifisso, Montoro
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 9.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Milano, la chiedendone la condanna, in Controparte_1 Controparte_2 via solidale, al pagamento dell'importo di € 1.983,55, quale credito derivante dagli oneri di messa in ripristino della sede stradale ex art. 14 del Codice della Strada, resisi necessari a seguito del sinistro verificatosi in data 31 gennaio 2023.
1 In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva:
- che il giorno 31.01.2023, lungo Via Veneto/Via Amendola a Parete (CE), si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolto il solo veicolo Iveco Trattore targato FW539FD, di proprietà della e assicurato;
Controparte_2 Controparte_3
- che, nello specifico, il conducente del veicolo Iveco, perdendo il controllo del predetto mezzo, andava ad impattare contro un lampione della pubblica illuminazione, cagionandone il danneggiamento;
- che, in tale circostanza, in forza della concessione di servizi, stipulata tra il CP_4
e la quest'ultima interveniva ex art. 14 Codice della St
[...] Parte_1 riparazione del danno al patrimonio pubblico;
- che, ultimate le operazioni di ripristino, veniva predisposto computo ai sensi dell'art 1657 c.c., quantificato in complessivi € 1.983,50;
- che, successivamente, la richiedeva a il Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spettanz 4–148 Cod. ata legittimata attivamente dall'ente proprietario della strada mediante la delega/cessione di credito contenuta nel contratto di concessione;
- che la società resistente negava il risarcimento, eccependo la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e rendendo vano ogni tentativo bonario della lite;
- che pertanto, la instaurava il giudizio di primo grado. Parte_1
Si costituiva nel giudizio di primo grado la , la quale, in via principale, Controparte_1 contestava: la carenza di legittimazione attiva ne delle facoltà di rivalsa in Parte_1 ragione delle imposte di scopo versate dagli enti territoriali dalle compagnie assicuratrici;
l'inesistenza di una valida concessione di servizi tra il e la società ricorrente, deducendo plurimi Controparte_4 profili di illegittimità, quali l'assenza di una concessione o di un appalto regolarmente comprovati;
la mancata adozione dell'atto di concessione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. e la mancata sottoscrizione da parte del sindaco ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. nonché la violazione dell'art. 8 del D.L. n. 79/1997, che subordina la cedibilità dei crediti vantati dal CP_4 alla loro esigibilità e alla previa determinazione e regolare contabilizzazione da parte dell'ente territoriale. In via subordinata eccepiva: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la competenza del prefetto in ordine alla verifica dell'avvenuto ripristino della sede stradale e, nel merito, in punto di an eccepiva la mancanza di adeguata prova sia in ordine alla dinamica del sinistro, sia circa l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino da parte della società ricorrente o di eventuali soggetti incaricati, richiamando gli artt. 102 del codice dei contratti pubblici e 174 del d.P.R. 633/1972; in punto quantum, contestava la non debenza delle somme richieste per assenza di fattura e, comunque, l'eccessività delle stime.
Il giudice di pace di Milano dott.ssa Larisa Marchioretto fissava la prima udienza di comparizione per il giorno 7.11.2024; alla predetta udienza, instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata all'udienza del 12 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1936/2025, depositata in data 20.03.2025, il Giudice di Pace, dopo aver dichiarato la contumacia della rigettava il ricorso. Controparte_2
2 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, deducendone diverse censure.
Con un primo motivo, lamentava la violazione degli artt. 6 e 111 della Costituzione, evidenziando l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, poiché il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente interpretato la “regola iuris” ossia la documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria titolarità, e, di conseguenza, non avrebbe compreso la reale volontà delle parti espressa nel contratto di concessione e nei relativi atti e, pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità della sentenza per la mancata indicazione degli elementi probatori sui quali il Giudice aveva fondato il proprio convincimento.
Con un secondo motivo, lamentava la violazione o falsa applicazione degli artt. 15-211 codice della strada, osservando che un eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino avrebbe potuto esporre il alla responsabilità ex art. 2051 c.c., richiamando, a sostegno della propria tesi, il CP_4 parere ANAC n. 64/2012.
Infine, censurava la sentenza per insufficienza, illogicità e apparente violazione del principio del giusto processo nella parte in cui il giudice aveva valorizzato le difese della controparte in relazione all'eccezione sollevata circa le imposte di scopo.
Si costituiva nel presente giudizio di appello la sola , contestando i Controparte_1 motivi di appello, in quanto infondati in fatto ed in diritto, e chiedendo il loro rigetto.
Con decreto del 12.09.2025, questo Giudice fissava udienza di comparizione per il giorno 18.11.2025. A questa udienza, verificata la regolarità delle notifiche dell'atto di appello nei confronti di CP_2 e l'acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 347, III comma, c.p.c. e 123 bis
[...]
c.p.c., questo Giudice dichiarava la contumacia del predetto appellato e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350, III comma, c.p.c..
2. Il ricorso è infondato per i motivi che sono di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, giova rilevare che parte appellante si è costituita in giudizio telematicamente in data 15.04.2025 allegando all'atto di citazione, oltre alla procura alle liti e alle ricevute delle notifiche effettuate a mezzo pec alle parti appellate, esclusivamente il documento denominato “1) copia sentenza appellata”, quale unico documento indicato nell'indice dei documenti di cui all'atto di citazione in appello.
Tra gli allegati all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in sede di costituzione in giudizio non si rinviene il fascicolo di primo grado contenente il ricorso promosso dinanzi al Giudice di pace di Milano e i relativi documenti prodotti. Il fascicolo di primo grado della non si Parte_1 rinviene nemmeno nel fascicolo d'ufficio, ritualmente acquisito ex art. 123 bis disp. att. c.p.c., essendo peraltro obbligatorio il deposito telematico ai sensi dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c. di tutti gli atti e i documenti processuali.
Al riguardo deve rammentarsi che secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (cfr., ex multis, Cass. civ. sezioni unite 3034/2013), cui questo Tribunale in funzione di giudice di appello intende aderire, l'appellante è onerato di depositare il proprio fascicolo di primo grado con i relativi documenti ex art. 74 disp. att. c.p.c., il cui omesso deposito può spiegare rilievo sotto il profilo dell'eventuale mancanza di atti che siano ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima. Afferma, al riguardo, la Suprema Corte che la mancanza in atti del fascicolo di primo grado contenente il ricorso in originale con i relativi documenti non determina
3 l'improcedibilità dell'appello, ma implica soltanto che il giudizio di impugnazione avviene sulla base degli atti disponibili e, quindi, nel merito, senza tener conto della documentazione di cui il Collegio non può prendere cognizione in quanto non ritualmente acquisita agli atti (cfr. Sezioni Unite 3034/2013 e Cass. civ. 15060/2003).
Ancora, la recente giurisprudenza della III sezione civile della Corte di cassazione (Ordinanza n. 18287/2021), confermando quanto già statuito dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. unite, n. 3034/2013), si è pronunciata sul gravame proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3927/2018, la quale ribadiva che “se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sottoposto al suo esame, in conformità al principio dispositivo delle prove”. La Suprema Corte, nella pronuncia predetta (ordinanza 18287/2021), rigettando il ricorso dell'appellante, ha, pertanto, affermato che “il suindicato principio va anche in questa sede ribadito, in quanto ai sensi degli artt. 165,166 e 184 c.p.c., nonché artt. 74,77 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169 c.p.c., comma 2, restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare al riguardo, trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che, come nella specie, il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove (v. Cass. n. 21571/2020; Cass. n. 16212/2017; Cass. n. 6522/2012. E già Cass. n. 6251/1997…)”.
La Suprema Corte, nella pronuncia sopra richiamata, ha ulteriormente chiarito che “non può d'altro canto assegnarsi invero rilievo a quanto dalla medesima sostenuto circa la possibilità di farsi riferimento alla 'documentazione medica prodotta' in ragione dell'avere essa ritrascritto nel 'proprio atto di appello' l'esito dei principali esami cui la ricorrente si era sottoposta, nonché i passaggi salienti delle fonotrascrizioni allegate al fascicolo di primo grado” […]. Emerge chiaramente che, sebbene la parte possa richiamare documenti prodotti in primo grado, ciò deve avvenire con riproduzione puntuale o indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo;
in mancanza, le censure risultano inammissibili e il Giudice non può supplire alle lacune con indagini integrative (v. Cass. n. 34469/2019; Cass. n. 7701/2016)”.
Declinando i predetti principi giurisprudenziali alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che, in mancanza del deposito da parte della del fascicolo di primo grado, il Tribunale deve decidere allo Parte_1 stato degli atti e, pertanto, in assenza dei documenti allegati alla citazione di primo grado e, in particolare, in assenza della concessione di servizi posta a fondamento della pretesa creditoria.
Come visto, parte appellante, con il primo motivo di appello, ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che il Giudice avrebbe “valutato parzialmente e male la documentazione fornita Parte dalla , a riprova della titolarità del diritto azionato”. In particolare, parte appellante ha lamentato che, sulla del contenuto della concessione, il Giudice di prime cure non avrebbe colto le effettive
“volontà” del parte danneggiata e obbligata alla riparazione della rete viaria ai sensi Controparte_4 dell'art. 14 del Codice della Strada.
Ritiene il Tribunale che, in assenza della produzione integrale della documentazione allegata al ricorso in primo grado e, in particolare, della concessione di servizi posta a fondamento della pretesa creditoria, non possa essere compiuto, allo stato degli atti, un vaglio sulla fondatezza o meno dei motivi di appello in quanto l'esame degli stessi presuppone l'esame della concessione di servizi, non versata in atti.
Né soccorre al riguardo la produzione di parte appellata la quale ha correttamente versato in atti, unitamente al deposito della comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2025, il fascicolo di primo
4 grado, nel quale, tuttavia, non si rinviene la concessione di servizi. Ed infatti, come chiarito all'udienza di discussione orale celebrata in data odierna, la concessione di servizi è stata prodotta, in primo grado, esclusivamente dalla parte ricorrente e non anche dalla parte resistente Parte_1
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A nulla rileva in senso inverso la circostanza che parte appellante abbia riportato, nel proprio atto di appello, alcuni passaggi testuali della concessione di servizi in quanto, come chiarito anche dalla Suprema Corte, il semplice richiamo a parti di documenti già prodotti in primo grado non è sufficiente ai fini del vaglio di fondatezza del ricorso poiché i documenti devono essere allegati integralmente o debitamente riprodotti, con indicazione precisa della loro collocazione processuale (v. Cass. civ. n. 18287/2021).
Né tanto meno sussiste alcun potere del giudicante di sollecitare la produzione dei documenti mancanti essendo onere della parte provvedere al deposito di atti e documenti in conformità al principio dispositivo delle prove, potendo, dunque, il giudice legittimamente decidere allo stato degli atti.
2.2. Ne consegue che l'appello deve essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto, in particolare, del valore della causa (inferiore ad Euro 5.000) e dell'effettiva attività difensiva espletata (attività che giustifica l'applicazione dei valori medi per le sole fasi di studio e introduttiva e del valore minimo per la fase decisionale tenuto conto che la stessa è stata limitata alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.), con riconoscimento di un importo liquidato ex officio in difetto di deposito di nota spese da parte della società appellata.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva, altresì, che nella fattispecie de qua, stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorre l'operatività del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 e, per l'effetto, conferma . 1936/2025 de Gi
[...]
Pace di Milano nel proc. civ. di cui al n. R.G. 16717/2024;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che sono liquidate in Euro 1.276,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Controparte_1 i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 30.05.2002.
Milano, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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