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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3520/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CI NA Presidente dr.ssa AU Di AR Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, (c.f.: ) nata a [...], Albania il Parte_1 C.F._1
23.11.1995 e residente a [...] e
, (c.f.: ) nato a [...], Albania l'8.06.1993 e Parte_2 C.F._2 residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Valentina Tomio del foro di Trento (c.f.: ), nel cui studio a Trento in Via Grazioli n. C.F._3
84 eleggono espressamente domicilio, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 23.11.2017, a Trento, come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Trento al nr. 154, P. I, anno 2017; che, dalla loro unione, era nata una figlia, (in data 17.07.2020); che la Per_1 loro separazione consensuale era stata omologata con provvedimento di data 28.11.2024 del Tribunale di Trento e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1. la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 collocata stabilmente presso l'abitazione della madre a Trento in Via Perini n. 119, ove è stata già trasferita anche la sua residenza anagrafica;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, quali istruzione, salute ed educazione, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ciascun genitore eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la minore con sé.
2. La figlia trascorrerà un tempo pari con ciascun genitore secondo il seguente protocollo: - durante la settimana il padre ritirerà la figlia alla scuola materna e la terrà con sé fino alla fine dell'orario di lavoro della ricorrente, ovvero fino alle 19.00 circa, ad eccezione di due giorni in cui pernotterà a casa del Per_1 padre e verrà dallo stesso portata a scuola la mattina successiva;
- la bimba trascorrerà due fine settimana al mese con il padre, in alternanza con la madre, di regola a partire dal venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnata dallo stesso a scuola. - Durante i mesi estivi verrà mantenuto il protocollo sopra riportato, salvo due settimane (anche non consecutive) che la minore trascorrerà con ciascun genitore e che verranno concordate tra gli stessi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere, prevarrà la scelta della madre negli anni dispari e quella del padre negli anni pari. Nel periodo di chiusura della scuola materna, durante l'orario di lavoro dei genitori la minore starà con i nonni paterni, salvo che frequenti centri estivi. - Per le vacanze natalizie e pasquali i ricorrenti si accorderanno di anno in anno in base alla rispettive esigenze ed impegni di lavoro. - In caso di malattia della figlia o di impegni di tipo lavorativo straordinari e sopravvenuti (non prevedibili) da parte del genitore nei propri giorni di spettanza, i ricorrenti si confronteranno con il dovuto anticipo per verificare primariamente se vi sia la disponibilità dell'altro a coprire l'accudimento o se vi sia la disponibilità dei nonni paterni. Ove nessuna di tali opzioni risulti percorribile, entrambi i genitori concorreranno al 50% al pagamento di una babysitter.
4. In forza dell'equa ripartizione dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, questi ultimi Per_1 rinunciano alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa e concordano di ripartire a metà le seguenti spese ordinarie in favore della minore: buoni pasto, materiale scolastico, abbigliamento, scarpe.
5. Anche le spese straordinarie nell'interesse della figlia verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo il seguente protocollo: spese mediche che NON prevedono un preventivo accordo: spese sanitarie/dentistiche urgenti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spesa per acquisto di occhiali e per apparecchio ortodontico, visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche che richiedono uno specifico accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci omeopatici, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici facoltativi;
spese scolastiche che NON prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e tasse universitarie richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno (cartella, diario, materiale di cancelleria); gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
spese scolastiche che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati, spese di alloggio e di trasporto per università fuori sede;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, attività ludico ricreative/musicali e sportive durante l'anno scolastico con relativa attrezzatura ed abbigliamento specifico (scarpe da calcio, sci, scarponi, tuta da sci ecc.), viaggi e vacanze senza i genitori, centro ricreativo estivo;
attività ludico ricreative e sportive nel corso del periodo estivo. Tutte le spese di importo superiore ad € 100,00 dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6. Eventuali viaggi all'estero della figlia minore con l'uno o l'altro genitore dovranno essere previamente concordati tra questi ultimi. I genitori si accordano sin d'ora di dotare la figlia di passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio, trasferendosi l'originale del documento a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con la figlia.
7. L'assegno unico, l'assegno regionale o altri contributi di cui dovesse risultare beneficiario la figlia o il nucleo familiare verranno richiesti e trattenuti integralmente dalla sig.ra ;
8. le detrazioni di Pt_1 imposta per la figlia a carico saranno suddivise al 50% fra i due genitori.
9. I ricorrenti dichiarano di avere provveduto a regolare definitivamente i rapporti economici tutti derivanti e conseguenti dal matrimonio e dalla successiva separazione e che nulla hanno quindi più a pretendere l'uno dall'altra.
3. Spese legali compensate”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2024, con sentenza del Tribunale di Trento nr. 393/2024, di data 28.11.2024, pubblicata in data 02.12.2024, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 28.07.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 28 luglio 2025, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Trento, in data 23.11.2017 (matrimonio trascritto nel Comune di Trento al nr. 154, P. I, anno 2017) da , nata a [...]_1 Curri, Albania il 23.11.1995 e nato a [...], Albania l'8.06.1993, alle Parte_2 condizioni riportate in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
CI NA AU Di AR