TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3345/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in via Roma 54 82020 Parte_1
Pesco Sannita, presso lo studio dell'avv. CAPOCEFALO SPARTICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO N. 43 20100 CP_1
MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO
ANTONIO CHRISTIAN giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 24/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 3.8.24 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 5/6/2024 notificato in data 27/06/2024 dall' CP_1 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 18.967,72, a titolo di contribuzione previdenziale per gli anni 2015 al 2018 oltre interessi come da
1 domanda, oltre spese della procedura monitoria liquidate in € 567.00 per onorari, oltre rimborso per spese generali IVA e CPA e spese successive occorrende.
In particolare, ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in CP_1
quanto infondata.
2.
Venendo all'unica eccezione formulata dalla parte opponente, ovvero la prescrizione si osserva che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
il pagamento delle sanzioni civili per le omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine, in quanto trae origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
(cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
Detto termine è pacificamente applicabile anche ai contributi CP_1
Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., il cui orientamento sul punto è assolutamente consolidato, l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del
13/12/2006).
2 Parimenti quinquennale è il termine di prescrizione per le sanzioni connesse all'inadempimento agli obblighi dichiarativi, stante la loro natura di sanzioni amministrative (arg. ex Cass. Sez. L, Sentenza n. 17258 del 02/07/2018).
Occorre pertanto valutare l'esistenza di atti interruttivi.
L' ai fini interruttivi, ha allegato l'Intimazione di pagamento del CP_1
15.09.2021 notificata alla ricorrente per compiuta giacenza il successivo
12.11.2021, come da documentazione prodotta in sede monitoria (doc. n. 6
Fascicolo monitorio); Intimazione di pagamento del 11.11.2021 anch'essa inviata dall'Ente e notificata alla ricorrente per compiuta giacenza il successivo
04.01.2022, come da documentazione prodotta in sede monitoria (doc. n. 6
Fascicolo monitorio); Intimazione di pagamento del 19.05.2023 inviata tramite posta raccomandata alla Sig.ra e regolarmente notificata a mani alla Pt_1
stessa in data 13.06.2023, come da documentazione prodotta in sede monitoria
(doc. n. 6 Fascicolo monitorio).
Ebbene con riguardo alle prime due notificazioni avvenute per compiuta giacenza, non vi è prova della regolare notifica, essendosi l'ente limitato ad allegare copia della cartolina di restituzione dell'atto al mittente per compiuta giacenza e non la CAD .
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del
3 destinatario” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 , l'ordinanza n.
2621 del 28/01/2022).
Ed ancora da ultimo, la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9125 del 4 aprile
2024 ha affermato la necessità – in caso di irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio – di una “seconda raccomandata” che lo informi dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, in applicazione del principio di reale conoscibilità già espresso a Sezioni Unite in materia di atti impositivi di natura tributaria.
Pertanto, l'unico atto interruttivo della prescrizione, validamente notificato è
l'intimazione di pagamento del 19.05.2023 inviata tramite posta raccomandata alla e regolarmente notificata a mani alla stessa in data 13.06.2023. Pt_1
Nella fattispecie, pertanto, risultano prescritti i contributi antecedenti al
13.06.2018.
5.
Per le ragioni suesposte il decreto ingiuntivo va revocato e per l'effetto vanno dichiarati prescritti i contributi antecedenti al 13.6.18 con condanna di parte ricorrente al pagamento dei contributi relativi al periodo non prescritto, con onere dall' i rideterminare gli importi dovuti. CP_1
Il ricorso va, dunque accolto nei suddetti limiti.
6.
Ricorrono giusti motivi tenuto conto della soccombenza reciproca per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
4 2) dichiara prescritti i contributi antecedenti al 13.6.18 e condanna parte ricorrente al pagamento dei contributi relativi al periodo non prescritto (14.6.18-
31.12.18), con onere dall' i rideterminare gli importi dovuti;
CP_1
3) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 25/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3345/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in via Roma 54 82020 Parte_1
Pesco Sannita, presso lo studio dell'avv. CAPOCEFALO SPARTICO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO N. 43 20100 CP_1
MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. FAGGELLA PELLEGRINO
ANTONIO CHRISTIAN giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 24/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 3.8.24 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 5/6/2024 notificato in data 27/06/2024 dall' CP_1 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 18.967,72, a titolo di contribuzione previdenziale per gli anni 2015 al 2018 oltre interessi come da
1 domanda, oltre spese della procedura monitoria liquidate in € 567.00 per onorari, oltre rimborso per spese generali IVA e CPA e spese successive occorrende.
In particolare, ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio ha chiesto il rigetto dell'opposizione in CP_1
quanto infondata.
2.
Venendo all'unica eccezione formulata dalla parte opponente, ovvero la prescrizione si osserva che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
il pagamento delle sanzioni civili per le omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine, in quanto trae origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
(cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
Detto termine è pacificamente applicabile anche ai contributi CP_1
Infatti, come ha avuto modo di chiarire la S.C., il cui orientamento sul punto è assolutamente consolidato, l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del
13/12/2006).
2 Parimenti quinquennale è il termine di prescrizione per le sanzioni connesse all'inadempimento agli obblighi dichiarativi, stante la loro natura di sanzioni amministrative (arg. ex Cass. Sez. L, Sentenza n. 17258 del 02/07/2018).
Occorre pertanto valutare l'esistenza di atti interruttivi.
L' ai fini interruttivi, ha allegato l'Intimazione di pagamento del CP_1
15.09.2021 notificata alla ricorrente per compiuta giacenza il successivo
12.11.2021, come da documentazione prodotta in sede monitoria (doc. n. 6
Fascicolo monitorio); Intimazione di pagamento del 11.11.2021 anch'essa inviata dall'Ente e notificata alla ricorrente per compiuta giacenza il successivo
04.01.2022, come da documentazione prodotta in sede monitoria (doc. n. 6
Fascicolo monitorio); Intimazione di pagamento del 19.05.2023 inviata tramite posta raccomandata alla Sig.ra e regolarmente notificata a mani alla Pt_1
stessa in data 13.06.2023, come da documentazione prodotta in sede monitoria
(doc. n. 6 Fascicolo monitorio).
Ebbene con riguardo alle prime due notificazioni avvenute per compiuta giacenza, non vi è prova della regolare notifica, essendosi l'ente limitato ad allegare copia della cartolina di restituzione dell'atto al mittente per compiuta giacenza e non la CAD .
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del
3 destinatario” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 , l'ordinanza n.
2621 del 28/01/2022).
Ed ancora da ultimo, la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9125 del 4 aprile
2024 ha affermato la necessità – in caso di irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio – di una “seconda raccomandata” che lo informi dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, in applicazione del principio di reale conoscibilità già espresso a Sezioni Unite in materia di atti impositivi di natura tributaria.
Pertanto, l'unico atto interruttivo della prescrizione, validamente notificato è
l'intimazione di pagamento del 19.05.2023 inviata tramite posta raccomandata alla e regolarmente notificata a mani alla stessa in data 13.06.2023. Pt_1
Nella fattispecie, pertanto, risultano prescritti i contributi antecedenti al
13.06.2018.
5.
Per le ragioni suesposte il decreto ingiuntivo va revocato e per l'effetto vanno dichiarati prescritti i contributi antecedenti al 13.6.18 con condanna di parte ricorrente al pagamento dei contributi relativi al periodo non prescritto, con onere dall' i rideterminare gli importi dovuti. CP_1
Il ricorso va, dunque accolto nei suddetti limiti.
6.
Ricorrono giusti motivi tenuto conto della soccombenza reciproca per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
4 2) dichiara prescritti i contributi antecedenti al 13.6.18 e condanna parte ricorrente al pagamento dei contributi relativi al periodo non prescritto (14.6.18-
31.12.18), con onere dall' i rideterminare gli importi dovuti;
CP_1
3) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 25/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5